Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 14 aprile 2010 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto in fatto
A. Nel 2009 RI 1, 1949, era affiliato ad CO 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria LAMal con franchigia di Fr. 2'500.- ed un premio di Fr. 171,10 al mese (doc. XXIV).
B. Il 19 aprile 2009 (doc. 8) la Cassa malati ha inviato all'assicurato un richiamo di pagamento per il premio di aprile 2009 fatturato il 7 marzo 2009 (doc. 2), con invito a versare il dovuto (Fr. 171,10) entro il 6 maggio 2009, altrimenti l'invio di un ulteriore termine di pagamento avrebbe comportato delle spese amministrative di Fr. 40.-.
Non avendo ottemperato al pagamento, il 16 maggio 2009 (doc. 9) la Cassa malati ha sollecitato l'assicurato fatturando l'importo di Fr. 211,10, da versare entro il 31 maggio 2009.
C. Sempre il 16 maggio 2009 (doc. 10) CO 1 ha emesso un richiamo di pagamento per il premio di maggio 2009, fatturato l'11 aprile 2009 (doc. 3), invitando l'assicurato a saldarlo entro il 2 giugno 2009, pena la maggiorazione di Fr. 40.- di spese amministrative qualora avesse dovuto sollecitarlo.
D. Il 29 giugno 2009 (doc. 11) la Cassa malati ha emesso un sollecito per i premi di aprile 2009, maggio 2009 e giugno 2009 per un credito di Fr. 513,30, a cui si aggiungono Fr. 4,15 per interessi del 5% dal 1° maggio 2009 al 29 giugno 2009 e Fr. 100.- di spese amministrative. Il sollecito avvisava l'assicurato che se il pagamento del totale di Fr. 617,45 non fosse avvenuto entro 30 giorni, la Cassa malati avrebbe proceduto per vie esecutive ed in seguito con la sospensione delle prestazioni.
E. Fondandosi sulla domanda di esecuzione del 3 agosto 2009 (doc. 12) della Cassa malati, il 13 agosto 2009 (doc. 13) l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________, che nel contenuto ricalca il citato sollecito.
F. Con decisione del 7 settembre 2009 (doc. 14) CO 1 ha rigettato in via definitiva l'opposizione formulata dal debitore del summenzionato PE, contro cui l'assicurato ha inoltrato opposizione il 14 ottobre 2009 (doc. 15).
G. Il 19 luglio 2009 (doc. 17) la Cassa malati ha emesso un richiamo di pagamento nei confronti dell'assicurato per il premio di luglio 2009, a cui ha fatto seguito il 16 agosto 2009, visto il mancato versamento del dovuto, un sollecito di pagamento portante sul credito di Fr. 171,10 e su Fr. 40.- di spese amministrative, per un totale di Fr. 211,10 da corrispondere entro il 31 agosto 2009.
H. Anche il premio LAMal di agosto 2009 è stato oggetto il 16 agosto 2009 (doc. 19) di un richiamo di pagamento, sfociato, poi, nel sollecito del 28 settembre 2009 (doc. 20) portante però anche sui premi di luglio 2009, agosto 2009 e settembre 2009.
I. Con precetto esecutivo n. __________ del 9 novembre 2009 (doc. 22) fatto spiccare dall'UEF di __________, la Cassa malati ha chiesto all'assicurato il pagamento dei tre citati mesi di premi oltre alle spese amministrative e agli interessi dal 1° agosto 2009.
L. L'opposizione al PE è stata rigettata in via definitiva dalla Cassa malati con decisione del 30 novembre 2009 (doc. 23), contro cui il debitore ha formulato opposizione il 15 gennaio 2010 (doc. 24).
M. Con un'unica decisione su opposizione del 14 aprile 2010 (doc. A) CO 1 ha respinto le opposizioni del 14 ottobre 2009 e del 15 gennaio 2010, confermando che l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi LAMal dei mesi da aprile a settembre 2009 compresi, per un credito di Fr. 1'026,60 (Fr. 171,10 x 6 mesi), oltre a spese amministrative di Fr. 200.- e ad interessi del 5% dal 1° maggio 2009 rispettivamente dal 1° agosto 2009.
La Cassa malati ha precisato che poiché l'opponente era in ritardo con il pagamento di alcuni premi, non ha potuto dare seguito alla disdetta contrattuale del 22 novembre 2008 e pertanto i premi del 2009, quali quelli da aprile a settembre, sono dovuti.
Fondandosi sull'art. 5.5 delle sue CGA, la Cassa malati ha giustificato la richiesta di Fr. 200.- per spese di sollecito (Fr. 80.-) e per spese di riscossione (Fr. 120.-).
Ha inoltre confermato la correttezza degli interessi di mora del 5% (art. 105a OAMal) e delle spese di esecuzione (art. 68 LEF).
La Cassa malati ha infine respinto le pretese dell'assicurato di versamento degli importi di Fr. 950.- e di Fr. 2'406.- a titolo di indennizzo per gli inconvenienti arrecatigli da questa controversia.
N. Con ricorso del 21 maggio 2010 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di riconoscere il cambiamento di Cassa malati, di annullare tutte le spese amministrative che il suo assicuratore gli ha chiesto "ingiustamente, oltre a quelle di esecuzione e di interessi", come pure di indennizzarlo per il tempo che il ricorrente ha dovuto dedicare a questa controversia, che egli ha quantificato in Fr. 604.-. Ha infine preteso che sia la Cassa malati a comprovare che egli abbia effettivamente ricevuto i solleciti di pagamento in questione.
O. Nella sua risposta di causa dell'11 giugno 2010 (doc. IV) CO 1 ha chiesto in primo luogo di dichiarare irricevibile il ricorso per tardività, subordinatamente di respingerlo, a motivo che il ricorrente non ha comprovato di avere pagato i premi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2009, che quindi rimangono dovuti, oltre alle spese amministrative ed agli interessi moratori.
P. Il 2 luglio 2010 (doc. VII) il ricorrente, via fax, ha contestato tutti i solleciti di pagamento, siccome spetta alla Cassa malati comprovarne l'avvenuta ricezione da parte sua.
Inoltre, ha vantato un diritto di "compensazione" del suo indennizzo per lo studio della presente causa con le pretese della Cassa malati e ha ulteriormente chiesto un'indennità di Fr. 611.-.
La Cassa malati ha contestato tutte le pretese dell'assicurato ed ha ribadito la legittimità del suo credito di Fr. 1'026,60 (doc. IX).
Fra le parti sono seguiti ulteriori scambi di corrispondenza (docc. X-XIII) di cui si dirà, se necessario, nel proseguo di causa.
Il TCA ha acquisito dalla Cassa malati della documentazione (docc. XXIV e XXV), sottoposta al ricorrente per osservazioni.
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. La parte resistente ha evidenziato l'irricevibilità del ricorso poiché, a suo dire, sarebbe stato formulato tardivamente.
La Cassa malati ha rilevato che la decisione su opposizione, datata 14 aprile 2010, è stata ritirata dall'assicurato all'ufficio postale di __________ il 23 aprile 2010. In realtà, però, la raccomandata era già disponibile all'ufficio postale di __________, ovvero all'indirizzo indicato dall'interessato alla Cassa malati, già il giorno dopo la spedizione, mentre il ritiro è avvenuto il 23 aprile 2010, quindi oltre il termine di giacenza di sette giorni.
Secondo costante giurisprudenza (da ultimo: STF 9C_1042/2009 dl 7 settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3), l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag. 6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Nella citata STF H 60/06 il Tribunale federale ha ricordato che un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e che quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 216/00 del 31 maggio 2001, consid. 6c, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 no. U 434 pag. 329).
Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza ("Machtbereich") del destinatario (citata STF 9C_1042/2009, consid. 5.9; STF 8C_621/2007 del 5 maggio 2008, consid. 4.2). Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1 pag. 143). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. Rtid 2005 II no 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36; cfr. pure Rtid 2005 II no. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza (STF I 935/06 del 21 febbraio 2008, consid. 3), la notificazione irregolare di una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte legittimata alla sua impugnazione; per lei il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza effettiva della decisione (DTF 118 Ia 46 consid. 2a pag. 49 con riferimenti). Ciò non significa tuttavia che l'interessata può differire a piacimento il suo intervento: il principio della buona fede le impone di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che la riguarda, non appena ne sospetti l'esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità del gravame per tardività (citata STF 9C_1042/2009, consid. 5.10; DTF 107 Ia 72 consid. 4a pag. 76; 102 Ib 91 consid. 3 pag. 93 seg.).
Una decisione cresce così in giudicato solo se il destinatario o la persona legittimata a impugnare l'atto resta inattivo/a durante un periodo di tempo corrispondente al termine di ricorso, aumentato del tempo ragionevolmente necessario per informarsi della situazione (citata STF 9C_1042/2009, consid. 5.10; STF 6A.100/2006 del 28 marzo 2007, consid. 2.2.).
3. Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti risulta che nel 2009 l'indirizzo del ricorrente era inizialmente a __________ (fermo posta).
Il 29 giugno 2009 (doc. 11) la Cassa malati gli ha scritto in via __________ a __________, mentre il precetto esecutivo n. __________ gli è stato notificato in via __________ a __________ (doc. 13).
Nell'opposizione del 14 ottobre 2009 (doc. 15) al rigetto d'opposizione del 7 settembre 2009 (doc. 14), l'assicurato ha indicato "quale unico indirizzo dove si elegge domicilio" il "Fermo posta, __________".
Per contro, nell'opposizione del 15 gennaio 2010 (doc. 24) al secondo rigetto d'opposizione, l'interessato ha indicato quale indirizzo via __________, __________.
Il 14 aprile 2010 (doc. 27) CO 1 ha spedito all'assicurato la decisione su opposizione datata 13 aprile 2010 all'indirizzo conosciuto di __________, e meglio "c/o Agriturismo __________, via __________, __________".
Come attesta la ricerca postale Track & Trace agli atti, risulta che l'invio del 14 aprile 2010 è arrivato il giorno seguente a __________ e che quella mattina stessa, per un ordine di rispedizione, esso è stato trasmesso a __________, dove è giunto il 16 aprile 2010. Quello stesso giorno il postino ha tentato di consegnare l'invio raccomandato all'assicurato, infruttuosamente, che è stato quindi, come d'uso, avvisato per iscritto per il ritiro. Come prassi, poi, la raccomandata è subito ritornata al punto di ritiro, quindi all'Ufficio postale di __________ ed è solo il 23 aprile 2010 che RI 1 ha ritirato allo sportello di __________ la decisione su opposizione della Cassa malati.
Ora, conformemente ai principi giurisprudenziali suesposti, va qui ritenuto che la notifica della comunicazione della Cassa malati all'assicurato è avvenuta soltanto il 23 aprile 2010.
Visto che l'intimazione dell'invio raccomandato di CO 1 è stata infruttuosa il 16 aprile 2010 a __________, ed è quindi stato emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, va invero considerato che l'invio è stato validamente notificato quando è stato ritirato alla Posta. Infatti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata solo quando entra nella sfera d'influenza del destinatario.
In concreto, ciò è avvenuto il 23 aprile 2010 a __________, ossia allo scadere dei sette giorni di giacenza dall'avviso di ritiro.
Stanti così le cose, i trenta giorni previsti dall'art. 56 LPGA vengono a scadere lunedì 24 maggio 2010, per cui il ricorso al TCA del 21 maggio 2010 è perfettamente nei termini legali.
La circostanza che la raccomandata sia stata prima spedita all'indirizzo di __________ non pregiudica il diritto dell'assicurato di impugnare tempestivamente la decisione su opposizione della Cassa malati, poiché determinante, occorre ribadirlo, è il momento in cui l'invio entra nella sfera di influenza del destinatario.
In effetti, quando la raccomandata è giunta alla Posta di __________ il 15 aprile 2010, il ricorrente nemmeno l'ha saputo e tanto meno ne è entrato in possesso. Non è quindi possibile fare decorrere il termine ricorsuale di 30 giorni da quel momento.
Ad ogni buon conto, qualora si considerasse, come ha rilevato la resistente, che il giorno 23 aprile 2010 il termine di giacenza di sette giorni fosse effettivamente già scaduto se si ritenesse come giorno di avviso del ritiro il 15 aprile 2010 quando l'invio raccomandato è giunto alla Posta di __________, questo Tribunale evidenzia che il ricorso presentato il 21 maggio 2010 non sarebbe comunque tardivo.
In tale evenienza, infatti, in virtù dell'art. 38 cpv. 2bis LPGA, andrebbe fittiziamente considerato che al settimo giorno dalla ricezione dell'avviso di ritiro, quindi al 22 aprile 2010, l'interessato sia entrato in possesso della decisione su opposizione della Cassa malati e che i trenta giorni decorrano dal giorno seguente, dal 23 aprile 2010. Formulando ricorso il 21 maggio 2010, l'atto dell'assicurato è manifestamente tempestivo, il termine ricorsuale venendo infatti a scadere domenica 23 maggio 2010, e meglio, il primo giorno feriale susseguente, dunque il 24 maggio 2010.
Va qui inoltre osservato che la resistente non ha spedito la decisione su opposizione ad un indirizzo errato. Semplicemente, il ricorrente ha nel frattempo cambiato indirizzo postale, senza però segnalarlo anche alla sua Cassa malati, ma avvertendo (almeno) l'Ufficio postale di __________ di rispedirgli la corrispondenza al nuovo recapito di __________.
Viste le considerazioni che precedono, il TCA conclude che il ricorso formulato e consegnato il 21 maggio 2010 è tempestivo.
Pertanto, sono dati i presupposti per entrare nel merito dello stesso.
nel merito
4. Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2).
Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).
Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di questi assicurati (cpv. 4).
L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare (cpv. 5).
A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
L'art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A norma dell'art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.
L'art. 64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all'articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il Consiglio federale disciplina le modalità d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).
L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo 64a cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all'art. 105b capoverso 1.
Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.
Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.
5. Nel caso di specie la Cassa malati, con la decisione su opposizione, ha chiesto il pagamento di sei mesi di premi per un importo di Fr. 1'026,60, oltre ad interessi al 5% sui premi arretrati dal 1° maggio 2009 e dal 1° agosto 2009, ed ha preteso il pagamento di Fr. 200.- a titolo di spese amministrative (art. 105b OAMal).
6. Il 7 marzo 2009 (doc. 2) CO 1 ha trasmesso all'insorgente la fattura per il premio di aprile 2009, l'11 aprile 2009 (doc. 3) la fattura per il premio di maggio 2009, il 9 maggio 2009 (doc. 4) quella relativa al premio di giugno 2009, il 6 giugno 2009 (doc. 5) la fattura per il premio del mese di luglio 2009, l'11 luglio 2009 (doc. 6) la fattura del premio di agosto 2009 e l'8 agosto 2009 (doc. 7) quella per il premio di settembre 2009.
Non ottemperando al proprio dovere ex art. 90 OAMal di pagare i premi prima dell'inizio del mese corrispondente, che in concreto corrispondeva sempre al primo giorno del corrispettivo mese, dando seguito all'art. 64 cpv. 1 LAMal la Cassa malati ha diffidato l'assicurato per iscritto il 19 aprile 2009 (doc. 8) per il premio di aprile 2009, il 16 maggio 2009 (doc. 10) per il premio di maggio 2009, il 19 luglio 2009 (doc. 17) per il premio di luglio 2009 ed il 16 agosto 2009 (doc. 19) per quello di agosto 2009.
In tutti questi richiami di pagamento la resistente ha richiesto il pagamento del premio originale di Fr. 171,10 entro circa due settimane.
I premi di aprile 2009 (doc. 9) e di luglio 2009 (doc. 19) sono stati poi richiesti dalla Cassa malati mediante due distinti solleciti.
In entrambe le occasioni quest'ultima, rifacendosi correttamente all'art. 105b cpv. 1 OAMal, ha impartito all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere al suo obbligo ed ha attirato la sua attenzione sulle conseguenze in cui sarebbe incorso se non avesse pagato il dovuto.
Il 29 giugno 2009 (doc. 11) la Cassa malati ha emesso un altro sollecito riferito ai premi di aprile, maggio e giugno 2009, per un importo di Fr. 617,45 (Fr. 513,30 [credito] + Fr. 4,15 [interessi dal 1° maggio 2009] + Fr. 100.- [spese amministrative]).
Anche in tal caso la Cassa malati ha concesso al ricorrente un termine supplementare di 30 giorni e ha indicato le conseguenze della mora.
Lo stesso dicasi del secondo sollecito, quello del 28 settembre 2009 (doc. 20), che porta sui premi di luglio, agosto e settembre 2009, per un credito totale di Fr. 617,40 (Fr. 513,30 [credito] + Fr. 4,10 [interessi dal 1° agosto 2009] + Fr. 100.- [spese amministrative]).
Il TCA osserva che la legislazione definisce questo atto come "diffida", mentre l'assicuratore l'ha intitolato "sollecito". Ciò che conta, è che contenutisticamente i solleciti in questione rispettano perfettamente l'art. 105b cpv. 1 OAMal e quindi sono validi.
Altrettanto corretti sono i due precetti esecutivi fatti spiccare da CO 1 nei confronti dell'assicurato, visto che il debitore non ha dato seguito né al primo né tanto meno al secondo sollecito versando le somme richieste.
Infatti, l'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi.
Ora, il PE n. __________ è stato emesso il 13 agosto 2009 (doc. 13) ed il PE n. __________ è del 9 novembre 2009 (doc. 22).
7. Stanti così le cose, d'avviso di questo Tribunale, la Cassa malati resistente ha proceduto regolarmente nei confronti del ricorrente, rispettando le normative in materia.
Va in effetti evidenziato che l'assicurato non ha (mai) comprovato di avere invece versato al suo assicuratore i premi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2009 richiestigli. Il ricorrente si è sempre (solo) limitato ad affermare che le spese amministrative non sono dovute, sostenendo sia che fossero inutili sia addirittura che egli non avesse mai ricevuto i solleciti contemplanti queste spese. Nessuna prova, invece, di avere ottemperato al suo obbligo di corrispondere i premi LAMal.
Di conseguenza, è a giusta ragione che CO 1 ha preteso dall'assicurato la somma di Fr. 1'026,60, corrispondente ai sei mesi di premi LAMal - da aprile a settembre 2009 - ancora insoluti (Fr. 171,10 x 6).
Su queste basi, è a buon diritto che, fondandosi sull'art. 64a cpv. 1 LAMal in connessione con l'art. 105b cpv. 1 OAMal, la Cassa malati ha chiesto in due occasioni (richiamo di pagamento e sollecito) al debitore di saldare i premi rimasti scoperti nel 2009.
A questo proposito, vista la lamentela dell'insorgente, va esaminato se la Cassa malati poteva chiedergli Fr. 200.- per spese amministrative, giustificate in Fr. 80.- per le spese di sollecito (Fr. 40.- x 2) ed in Fr. 120.- per spese di riscossione (Fr. 60.- x 2).
8. Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640), che prevedeva che se l'assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l'assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.
Dal 1° agosto 2007 questa norma è stata sostituita dall'art. 105b cpv. 3 OAMal, per il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Nel caso di specie, l'art. 5.2 delle Condizioni d'assicurazione per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal (CA), nell'edizione 1° gennaio 2006 (doc. 1), prevede che, di regola, i premi sono riscossi a scadenza mensile, devono essere pagati in anticipo e scadono il primo giorno di ogni mese.
Secondo l'art. 5.3 CA, se è in ritardo con il pagamento del premio, la persona assicurata viene avvertita con un sollecito in merito alle conseguenze del mancato pagamento, con l'imposizione di un ulteriore termine per il pagamento dei premi in arretrato. Se il pagamento non avviene entro il termine ulteriore concesso, i premi in arretrato vengono riscossi in via esecutiva.
Per l'art. 5.5, le spese, quali ad esempio le spese di sollecito e d'incasso, derivanti dagli arretrati nel pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi vanno a carico della persona assicurata.
In concreto, dagli atti emerge che la Cassa malati, come visto, se per i richiami di pagamento non ha aggiunto delle spese, per i solleciti del 16 maggio 2009 (doc. 9) e del 16 agosto 2009 (doc. 18), emessi in assenza di un qualsiasi pagamento, essa ha invece imputato ogni volta Fr. 40.- a titolo di spese amministrative.
In seguito, con i solleciti del 29 giugno 2009 (doc. 11) e del 28 settembre 2009 (doc. 20) l'assicuratore ha preteso ogni volta la somma di Fr. 100.- (Fr. 200.- in totale) sempre per spese amministrative, riferite, però, a tre mesi (sei in totale) di premi.
D'avviso di questo Tribunale i Fr. 40.- richiesti per un solo mese di ritardo sarebbero eccessivi, visto l'importo contenuto del premio non saldato (Fr. 171,10). Queste spese di diffida (sollecito) andrebbero diminuite a Fr. 20.- se debitamente comprovate da CO 1.
Alla stessa stregua, anche le spese di Fr. 100.- (Fr. 200.-), se dovute non sarebbero proporzionate, seppure trovino anch'esse il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 3 OAMal e nell'art. 5.5 CA., le stesse potrebbero essere fissate in Fr. 50.-.
Tuttavia, ritenuto che l'assicurato ha più volte sostenuto di non avere mai ricevuto i solleciti ha sempre contestato di dovere delle spese amministrative ritenendole non dovute, non correttamente recapitate e, comunque sproporzionate.
9. Come esposto al considerando 2, l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche.
Inoltre, l'autorità sopporta le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (citata STF 9C_1042/2009, consid. 5.9; DTF 129 I 8 consid. 2.2; DTF 124 V 400 consid. 2a). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3).
Nel caso concreto la Cassa malati non ha comprovato di avere notificato al ricorrente i solleciti avendoli peraltro spediti con la posta normale al suo indirizzo di via __________, __________ (v. doc. 20 e 11) rispettivamente a __________ (doc. 18 e 9). Ci si deve basare quindi sulle dichiarazioni del destinatario e concludere che egli non li ha ricevuti.
Di conseguenza, non è possibile imputare al debitore dei premi queste spese amministrative (Fr. 40.- x 2 rispettivamente Fr. 100.- x 2) per ogni sollecito.
Tutto ben considerato, ne discende, quindi, che oltre ai premi arretrati del 2009 ammontanti a Fr. 1'026,60 (Fr. 171,10 x 6 mesi), la Cassa malati non ha diritto di pretendere dal ricorrente il pagamento di spese amministrative siccome non comprovate adeguatamente.
10. Infine, l'assicuratore, con i due precetti esecutivi notificati al ricorrente, oltre che, precedentemente, con i due summenzionati solleciti, ha chiesto anche interessi di mora del 5% sui premi arretrati, e meglio dal 1° maggio 2009 per i premi di aprile, maggio e giugno 2009 e dal 1° agosto 2009 per i premi di luglio, agosto e settembre 2009.
Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, sul premio di aprile 2009 sono allora dovuti interessi al 5% dal 1° aprile 2009, su quello di maggio dal 1° maggio 2009, sul premio di giugno sono dovuti interessi dal 1° al 30 giugno 2009 e così via. Appare quindi non corretto il carico di interessi moratori in maniera generalizzata a partire dal 1° maggio 2009 rispettivamente dal 1° agosto 2009 operato dalla Cassa malati.
Tuttavia, visto come l'assicuratore abbia richiesto interessi unicamente a partire dal 1° maggio 2009 (anziché dal 1° aprile) e dal 1° agosto 2009 (anziché da 1° luglio), la sua pretesa va ammessa così come esposta, siccome più favorevole al debitore.
11. Oltre a ciò, non va dimenticato che le spese esecutive vere e proprie non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Il TCA non può dunque pronunciare il rigetto delle spese esecutive di Fr. 50.- accollate all'assicurato sia con il rigetto dell'opposizione del 7 settembre 2009 (doc. 14), sia con il rigetto dell'opposizione del 30 novembre 2009 (doc. 23).
La decisione impugnata va quindi modificata in tal senso.
12. Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese di sollecito), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
13. In queste condizioni, la decisione su opposizione va modificata, nel senso che il debito complessivo ammonta a Fr. 1'026,60 oltre interessi del 5% come indicato.
Pertanto, le opposizioni al PE n. __________ del 13 agosto 2009 rispettivamente al PE n. __________ del 9 novembre 2009, entrambi emanati dall'U__________ di __________, sono rigettate definitivamente limitatamente alle cifre appena esposte.
14. Da ultimo, il ricorrente ha chiesto che sia confermata la sua disdetta data ad CO 1 nel 2008 e che quindi sia liberato dall'essere assicurato presso questa Cassa malati.
Gli artt. 64a cpv. 4 LAMal e 105d cpv. 2 OAMal prevedono che gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione.
Dalla tabella riassuntiva prodotta dalla Cassa malati pendente causa (doc. XXV/1) emergerebbe che, al 31 dicembre 2008, erano scoperti i premi LAMal di novembre e dicembre 2008.
Per questo motivo, in virtù dell'art. 105d cpv. 3 OAMal la Cassa malati non ha dato seguito alla disdetta del 22 novembre 2008 (doc. XXV) consegnata brevi manu dall'assicurato presso la sede dell'assicuratore.
Inoltre, conformemente all'art. 105d cpv. 2 OAMal, il 26 gennaio 2009 (doc. XXV/11) la resistente ha avvisato l'interessato che la disdetta non aveva effetto, visto che al termine del contratto sussistevano ancora degli arretrati non pagati. Il tema non va comunque approfondito alla luce del fatto che non è stato oggetto di decisione formale e della decisione su opposizione, come d'altronde la richiesta di risarcimento. Per questo motivo il TCA non può entrare nel merito del problema sollevato dal ricorrente. La CO 1 dovrà decidere in merito.
15. L'insorgente chiede l'assegnazione di un indennizzo per avere dovuto sottrarre del tempo alla sua attività lavorativa come consulente tecnico, per la quale fattura di regola Fr. 300.-/h. Per ogni scritto al TCA, ma già anche per quelli rivolti in precedenza alla sua Cassa malati, l'assicurato ha quantificato le sue pretese sia per il tempo dedicato alla presente controversia sia per le spese che essa gli ha cagionato per questa problematica.
Per esempio, per la stesura del ricorso l'assicurato ha chiesto il
riconoscimento di Fr. 604.- ([Fr. 300.- x 2 h] + Fr. 4.- [trasporto]).
L'indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4).
L'indennità è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).
L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
Nella fattispecie, le condizioni previste dalla giurisprudenza non sono adempiute, visto che l'impegno profuso dal ricorrente si limita ogni volta, al massimo, alla stesura di una paginetta a mano, che sicuramente non può averlo impegnato per una e/o due ore come egli sostiene, anche perché le osservazioni della Cassa malati non erano di difficile comprensione. Inoltre, la mezza pagina delle prese di posizione dell'interessato consiste per lo più, di regola, (soltanto) nel postulare e nel quantificare un indennizzo per il tempo dedicato alla vertenza con la Cassa malati, mentre per ciò che concerne il merito della questione egli si è quasi sempre limitato a sostanzialmente affermare di non avere ricevuto i due solleciti e che quindi le spese amministrative accollate (Fr. 200.-) non sono dovute.
In queste circostanze, non vanno assegnate ripetibili né possono essere rifuse le spese sostenute dall'insorgente.
Ne discende che deve essere respinta la rivendicazione di compensare il credito dei premi insoluti per il 2009 chiesto dalla Cassa malati con la pretesa di indennizzo postulata dal ricorrente.
16. Stanti così le cose, il ricorso deve essere parzialmente accolto ai sensi delle considerazioni esposte.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. RI 1 è condannato a pagare alla Cassa malati CO 1 l'importo di Fr. 1'026,60 per i premi LAMal di aprile-settembre 2009 rimasti scoperti, oltre interessi al 5% su Fr. 342,20 dal 1° al 31 maggio 2009, su Fr. 513,30 dal 1° al 30 giugno 2009, su Fr. 855,50 dal 1° al 31 agosto 2009 e su Fr. 1'026,60 dal 1° al 30 settembre 2009.
1.2. L'opposizione al PE n. __________ del 13 agosto 2009 fatto spiccare dall'U__________ di __________ è rigettata definitivamente limitatamente alla somma di Fr. 513,30, oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2009 sui soli premi LAMal non pagati.
1.3. L'opposizione al PE n. __________ del 9 novembre 2009 emanato dall'U__________ di __________ è rigettata definitivamente limitatamente all'importo di Fr. 513,30, oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2009 soltanto sui premi LAMal scoperti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Né si accordano ripetibili né rimborsi spese.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti