Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 7 maggio 2010 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto in fatto che
RI 1, cittadino italiano residente a __________ (Italia), nato nel 1971, è attivo in qualità di pittore presso la ditta __________ di __________ ed è al beneficio di un permesso G per frontalieri dal 2001,
con decisione del 27 gennaio 2009 l'Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), ha affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, all'__________, non avendo esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato dall'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM) previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
detto provvedimento è stato confermato, anche in seguito alle lamentele dell'assicurato, con decisione su reclamo del 26 marzo 2009,
RI 1, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha inoltrato ricorso al TCA il 20 aprile 2009 (inc. 36.2009.75), che lo ha respinto con sentenza del 10 novembre 2009,
contro il giudizio cantonale l'assicurato è insorto al Tribunale federale chiedendo l'esonero dall'assicurazione malattia svizzera,
l'Alta Corte, vista la moltitudine di ricorsi sullo stesso tema, con decreto del 19 gennaio 2010 ha sospeso la procedura concernente l'assicurato in attesa di evadere un caso pilota simile al suo (causa 9C_1042/2009),
il 26 novembre 2009 (doc. A3) il rappresentante dell'assicurato, come precedentemente convenuto telefonicamente, ha trasmesso all'allora Ufficio assicurazione malattia copia del certificato di stato di famiglia e del certificato di nascita, il 20 ottobre 2009, del terzo figlio dell'assicurato, __________ e, facendo valere una modifica della sua situazione familiare, ha ritenuto adempiuti i presupposti per annullare la precedente decisione di affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009,
con scritto del 3 dicembre 2009 (doc. A4) dell'amministrazione, confermato con decisione formale del 29 gennaio 2010 (doc. A6) e successivamente con decisione su reclamo del 7 maggio 2010 (doc. A2), l'Ufficio assicurazione malattia ha respinto l'istanza di esercitare nuovamente il diritto d'opzione, a motivo che poiché la convivente dell'assicurato, anch'ella attiva in Svizzera, ha regolarmente optato per mantenere la copertura assicurativa in Italia, così pure i suoi figli devono restare assicurati al sistema sanitario italiano insieme alla mamma, oltretutto visto che i genitori non sono coniugati,
l'assicurato, sempre rappresentato dall'RA 1, è insorto al TCA il 21 maggio 2010 (doc. I) anche contro la predetta decisione su reclamo, ribadendo il suo diritto di ottenere l'annullamento dell'affiliazione alla Cassa malati __________ e quindi l'esonero dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera in seguito alla nascita del suo terzo figlio, definendo le motivazioni addotte dall'autorità competente come pretestuose non avendo indicato le norme legali a suffragio della sua decisione. Ha inoltre evidenziato che la decisione impugnata non è stata firmata anche dal Capo Ufficio,
con risposta del 18 giugno 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione,
il 7 settembre 2010 il TF ha emanato la sentenza nella causa pilota 9C_1042/2009 (DTF 136 V 295), accogliendo il ricorso di un frontaliero ed esonerandolo dall'obbligo assicurativo in Svizzera,
sulla base della citata sentenza, con decreto del 22 settembre 2010 il giudice federale dell'istruzione ha riattivato la procedura inerente RI 1,
con sentenza del 7 dicembre 2010 (9C_1051/2009) il Tribunale federale ha accolto il suo ricorso e ha annullato il giudizio del TCA del 10 novembre 2009 e quindi anche la decisione su reclamo dell'UAM del 26 marzo 2009, esonerando così conseguentemente l'insorgente dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera,
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003),
nel citato giudizio 9C_1051/2009 del 7 dicembre 2010 concernente il qui ricorrente, l'Alta Corte ha rammentato le motivazioni alla base della sentenza pilota pubblicata in DTF 136 V 295, affermando quanto segue:
" (…)
1.
In quella occasione, questa Corte ha ricordato come in virtù del diritto di opzione previsto convenzionalmente, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lucrativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario italiano, fermo restando però che l'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb; DTF 136 V 295 consid. 2.3.3 pag. 300). Pur dando atto che questo termine di tre mesi non era stato rispettato, detta Corte ha osservato che il diritto di opzione era comunque stato ristabilito dalla successiva messa in atto della procedura in sanatoria del giugno 2008 (DTF 136 V 295 consid. 2.3.4 pag. 301). Questa sanatoria era motivata con la possibilità concessa dall'Allegato II ALC (Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase) di rendere efficace l'esenzione dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria quando in casi giustificati la richiesta è presentata dopo il termine di tre mesi. Essa era inoltre giustificata dalle difficoltà incontrate dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di opzione come pure dall'enorme mole di lavoro e dai rischi di incasso che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli assicuratori (sentenza citata, consid. 3.1). Ritenuto come l'operazione avesse permesso di “regolarizzare” il 95.8% dei frontalieri interessati che hanno optato per la copertura sanitaria nel proprio Paese di residenza, rimaneva da verificare la situazione di diversi lavoratori che lamentavano di non avere ricevuto alcuna comunicazione (personale, tramite il datore di lavoro o in altro modo) prima della loro affiliazione d'ufficio alla LAMal (sentenza citata, consid. 3.1 in fine). Alla misura in sanatoria è quindi stato riconosciuto effetto costitutivo poiché modificando la situazione giuridica esistente e ristabilendo la facoltà di opzione convenzionalmente scaduta, essa aveva istituito un nuovo diritto, seppur vincolato al rispetto di un termine ben preciso. In questo modo la Corte federale ha escluso che la sanatoria potesse essere ridotta a una semplice comunicazione di natura meramente informativa priva di conseguenze giuridiche (sentenza citata, consid. 5.6). Scartata l'ipotesi della semplice informazione (che aveva per contro sostenuto il Tribunale cantonale), l'esatta natura del provvedimento poteva a questo punto rimanere indecisa perché in ogni caso – sia che si considerasse la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72, sia si volesse qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto -, la sostanza non mutava. Infatti, dal momento che la corretta notifica (o pubblicazione su un organo ufficiale) non era avvenuta o non aveva potuto essere dimostrata, l'atto non poteva esplicare effetti giuridici negativi (sentenza citata, consid. 5.8). Di conseguenza ci si poteva e doveva basare sulla dichiarazione dell'insorgente che sosteneva di essere venuto a conoscenza della possibilità di sanatoria soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio (sentenza citata, consid. 5.9). Insorgente che avendo prontamente reagito poteva dunque validamente chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, vale a dire dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento, anche perché con l'esibizione della copia della tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dalla Regione Lombardia aveva dimostrato di essere coperto in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera (art. 2 cpv. 6 OAMal; sentenza citata, consid. 5.10 e 6.1).
2.
La fattispecie sottoposta a giudizio nella presente vertenza è simile a quella esaminata nella sentenza pilota. In mancanza della prova della notifica (o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale) dell'atto con cui era stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, ci si poteva pertanto basare sulle dichiarazioni dell'insorgente, alle cui conclusioni peraltro aderisce ora anche l'amministrazione opponente. Avendo per il resto prontamente reagito e in seguito anche esibito copia della tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dalla Regione Lombardia, __________ poteva dunque essere validamente esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera.”,
alla luce di quanto sopra, ritenuto che il TF ha già esonerato il ricorrente dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera, anche la decisione su reclamo del 7 maggio 2010 qui impugnata, che trova il suo fondamento nella decisione iniziale di affiliazione d'ufficio di RI 1 all'assicurazione malattie in Svizzera e che gli nega l'esonero dall'obbligo assicurativo, deve essere annullata,
quanto alla questione della mancata firma, da parte del Capo Ufficio della Cassa cantonale di compensazione, della decisione impugnata, visto l'esito del ricorso la stessa non merita ulteriore approfondimento,
all'assicurato, rappresentato da un sindacato, vanno assegnate ripetibili in virtù dell'art. 61 lett. g LPGA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà Fr. 400.- (se dovuta, IVA inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti