Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2010.82

 

cs

Lugano

12 maggio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2010 di

 

 

  RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 14 maggio 2010 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi   

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il dr. RI 1, nato nel 1961, cittadino __________ domiciliato a __________ (__________), attivo quale dentista indipendente in __________, svolge per 3 giorni alla settimana, ogni 3 settimane, la professione di dentista (dipendente) presso la __________ ed è al beneficio di un permesso per frontalieri di tipo G dal 4 aprile 2008 (doc. I, inc. 36.2009.27).

 

                                  B.   Con decisione del 14 gennaio 2009 l’Ufficio dell’assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi) ha affiliato d’ufficio il dr. RI 1 presso la Cassa malati __________ con effetto dal medesimo giorno, con la precisazione che “trattandosi di affiliazione tardiva (art. 5 cpv. 2 LAMal), si specifica che a livello teorico l’obbligo d’assicurazione avrebbe dovuto avere inizio in data 1° ottobre 2008 (doc. 2).

                                         L’amministrazione ha in sostanza ritenuto che l’interessato non ha fatto uso, nel termine di tre mesi dall’obbligo di assicurarsi in Svizzera, previsto dall’Allegato II, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa all’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione Europea (di seguito: ALC), del diritto di opzione verso il suo Stato di residenza per la copertura assicurativa delle cure medico-sanitarie. L’allora UAM ha inoltre constatato che il dr. RI 1 ha lasciato trascorrere infruttuosamente anche il termine del 30 settembre 2008 per sanare la situazione “in forza della moratoria/sanatoria stabilita dal Cantone Ticino, previa indicazione delle Autorità federali in materia”, malgrado fosse stato “avvertito personalmente di quanto sopra con scritto 12 giugno 2008, a cui è stato allegato il modulo ufficiale TI 1 per la verifica della copertura d’assicurazione malattie, e in particolare per l’esercizio del diritto di opzione verso il suo Paese di residenza”.

                                         Nell’allegata scheda per l’assicuratore malattie è inoltre stato indicato, a proposito del diritto al sussidio, che “l’interessato deve essere invitato ad inoltrare richiesta” e che gli “devono essere applicati i premi della Comunità europea in base all’Italia”.

 

                                  C.   Il 10 febbraio 2009 il dr. RI 1, rappresentato dalla fiduciaria RA 1 ha inoltrato tempestivo reclamo, facendo valere di aver iniziato a lavorare solo nel corso del mese di ottobre 2008, dopo aver ottenuto tutti i permessi necessari (in particolare le licenze di manipolazione del 20 e 27 ottobre 2008, nonché l’agibilità dei locali il 13 ottobre 2008) e di ritenere pertanto tempestiva l’opzione pervenuta all’amministrazione nel corso del medesimo mese di ottobre, il cui formulario è del resto stato firmato il 19 settembre 2008.

 

                                  D.   Con decisione su reclamo del 27 febbraio 2009 l’allora UAM ha respinto le censure dell’assicurato rilevando che in base al diritto comunitario vige il principio generale dell’affiliazione nello Stato in cui è esercitata l’attività lavorativa (lex loci laboris), ma che per i lavoratori frontalieri operanti in Svizzera e residenti in Austria, Germania, Francia e Italia così come per i familiari residenti in Finlandia, l’ALC prevede la possibilità di optare per una copertura assicurativa contro le malattie nello Stato di residenza.

                                         L’opzione deve avvenire entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. L’UAM ha rammentato che, previa indicazione delle Autorità federali, è stata decretata una procedura in sanatoria, con termine fissato dal Governo del Cantone Ticino al 30 settembre 2008 per la formalizzazione delle procedure d’opzione. L’operazione è stata impostata allo scopo di sanare tutte le situazioni irregolari che si sono determinate a far tempo dall’entrata in vigore dell’ALC. Il Governo ha emanato un comunicato stampa al riguardo, le persone inadempienti sono state personalmente informate, attraverso una procedura scritta il 12 giugno 2008, sono stati informati i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori. La questione è inoltre stata più volte affrontata tramite i mass media. Le consulenze telefoniche sono state 7'700, mentre le verifiche circa il pronunciamento pregresso dell’opzio-ne sono state 29'000.

 

                                  E.   Il successivo ricorso del 20 marzo 2009 è stato accolto ai sensi dei considerandi dal TCA con sentenza del 30 novembre 2009 (inc. 36.2009.27). Questo Tribunale, annullata la decisione impugnata, ha rinviato l’incarto all’amministrazione per ulteriori accertamenti, affermando:

 

"  Da quanto sopra emerge che non può essere escluso con la necessaria tranquillità che effettivamente l’interessato, viste le autorizzazioni di cui necessitava, abbia iniziato la propria attività lavorativa unicamente nel corso del mese di ottobre 2008. Tuttavia gli atti prodotti dalle parti non sono sufficienti per stabilire l’inizio esatto dell’attività lucrativa dipendente dell’assicurato in Svizzera.

L’incarto deve pertanto essere rinviato all’UAM affinché, dopo aver esperito i necessari accertamenti, in particolare presso le preposte autorità AVS e fiscali, nonché con l’ausilio dell’__________, determini con certezza la data esatta dell’inizio dell’attività lucrativa dipendente e rivaluti di conseguenza l’intera fattispecie.

 

In questo senso il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato all’UAM per ulteriori accertamenti.

Non deve pertanto essere ancora risolta la questione di sapere se a giusta ragione l’UAM ha affiliato il ricorrente presso la Cassa malati __________ senza dargli alcuna libertà di scelta e se nel caso di specie l’autorità cantonale ha fatto prova di formalismo eccessivo.”

 

                                  F.   Dopo aver esperito alcuni accertamenti presso la __________, l’allora UAM, con decisione del 26 gennaio 2010, confermata dalla decisione su reclamo del 14 maggio 2010, accertato in sostanza che l’interessato, dal 4 aprile 2008, è iscritto alla __________ quale salariato e dalla medesima data è soggetto alle imposta alla fonte, ha ribadito l’affiliazione dell’interessato all’assicurazione malattie obbligato-ria in Svizzera (doc. 4).

 

                                  G.   Contro la predetta decisione su reclamo il dr. med. RI 1, sempre rappresentato da RA 1 __________, è insorto al TCA, ribadendo che prima di chiedere l’ottenimento delle abilitazioni federali e cantonali all’esercizio della professione di medico-dentista, doveva essere in possesso di un regolare permesso per frontalieri, chiesto ed ottenuto il 4 aprile 2008. Egli rileva inoltre che dalla scheda “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari 2008” inoltrata dalla __________ è indicato il periodo di retribuzione 01.08.2008 – 31.12.2008 poiché solo dal mese di agosto 2008 il dr. med. RI 1 ha percepito uno stipendio in ossequio ai lavori preparatori per la successiva apertura dello studio dentistico. In precedenza non ha mai effettuato alcuna attività lavorativa. L’iscrizione dal 4 aprile 2008 si è resa necessaria per l’espletamento delle formalità necessarie per l’ottenimento di tutte le abilitazioni personali ad operare quale medico dentista. L’iscrizione all’assoggettamento alle imposte alla fonte dal 4 aprile 2008 deriva dal fatto che la data coincide con il rilascio del permesso di frontaliere ma la determinazione dell’imposta alla fonte da riversare allo Stato è stata calcolata per il periodo a partire dal 1° agosto 2008, ossia dall’inizio dell’attività lavorativa del ricorrente. Solo nel corso del mese di ottobre 2008, dopo che lo studio dentistico ha ottenuto tutti i necessari permessi ed in particolare le licenze di manipolazione del 20 e 27 ottobre 2008, nonché l’agibilità dei locali del 13 ottobre 2008 l’insorgente ha potuto lavorare con i primi pazienti.

                                         Il ricorrente ribadisce inoltre di essere già assicurato in __________ e sostiene che l’affiliazione in Svizzera rappresenterebbe un doppio onere assicurativo in contrasto con le disposizioni di legge, ritenuto inoltre che la maggior parte della sua attività professionale (80%) viene svolta in __________.

                                         Il ricorrente evidenzia che il Parlamento ticinese, nel corso del mese di aprile 2010, ha adottato una mozione di Raoul Ghisletta circa la regolarizzazione dei frontalieri, per cui un’affiliazione del ricorrente, a questo punto, violerebbe il principio della parità di trattamento rispetto a quei frontalieri che pur non avendo mai sottoscritto il modulo TI1 per il diritto di opzione possono ora godere della sanatoria del Gran Consiglio ticinese.

                                         L’interessato sostiene infine che “le spiegazioni fornite, la dimostrata buona fede e la conferma, da parte dell’interessato, della valida e permanente copertura assicurativa __________ nonché il dispositivo contenuto nella sentenza relativa all’incarto nr. 36.2006.123 in merito ai frontalieri che esercitano un’attività lucrativa sia in Svizzera che in uno Stato dell’UE dovrebbero essere motivi plausibili per un giudizio positivo” (doc. I).

 

                                  H.   Con risposta del 24 giugno 2010 l’amministrazione, ha chiesto, con protesta di ripetibili ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 Lptca, la reiezione del ricorso. La __________, richiamati gli accertamenti presso __________ che hanno confermato l’inizio dell’attività lucrativa il 4 aprile 2008, ribadisce la correttezza della propria decisione e rileva che pure un altro dipendente, ha iniziato la sua attività presso la __________ il medesimo giorno e si rimette al giudizio del TCA circa l’opportunità di produrre anche l’incarto di questa persona (doc. III).

 

                                    I.   Dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga (doc. V e VI), il ricorrente ha ribadito di aver iniziato la sua attività solo il 1° agosto 2008, mentre la data del 4 aprile 2008 si riferisce unicamente al giorno del rilascio del permesso di frontaliero e non è assolutamente da collegare con l’inizio dell’attività professionale rispettivamente con il conseguimento di un reddito da attività lucrativa dipendente.

                                         Il ricorrente afferma che il contratto di lavoro è stato sottoscritto il 4 aprile 2008 ma questa era una condizione indispensabile per richiedere ed ottenere, dalle competenti autorità, il rilascio di un permesso di frontaliero. Inoltre la data del 4 aprile 2008 che appare sulla documentazione relativa al conteggio della trattenuta dell’imposta alla fonte è riportata unicamente per il successivo controllo, effettuato da parte dell’__________, della concordanza fra il conteggio della trattenuta dell’imposta alla fonte ed il giorno del rilascio del relativo permesso di lavoro. Il ricorrente ribadisce la richiesta di annullare l’affiliazione all’assicurazione malattie in Svizzera anche in ossequio al diritto alla parità di trattamento rispetto ai frontalieri che, pur non avendo mai sottoscritto il modulo TI1 per il diritto d’opzione, possono ora beneficiare della sanatoria votata dal Gran Consiglio ticinese (doc. VII).

 

                                   L.   Con osservazioni del 23 luglio 2010 l’amministrazione si è riconfermata nella sua risposta di causa (doc. IX).

 

                                  M.   Il 16 dicembre 2010 è pervenuto in copia al TCA uno scritto della Cassa malati __________ al ricorrente, con il quale l’assicuratore comunica che in attesa della nuova pronuncia del Tribunale l’interessato resta affiliato alla __________ ma che nel frattempo sarebbero stati sospesi gli invii delle polizze e dei richiami degli importi scoperti (doc. XI).

 

                                  N.   Il 17 dicembre 2010 il Giudice delegato del TCA ha scritto al ricorrente e, con riferimento alla lettera della __________, ha comunicato che presso il Tribunale sono ancora pendenti numerose procedure inerenti l’affiliazione di frontalieri all’assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera, che il 7 settembre 2010 il TF ha emanato una sentenza pubblicata in DTF 136 V 295 che ha permesso l’evasione di alcuni ricorsi escluso tuttavia, tra gli altri, quello in esame e che il TCA avrebbe atteso le sentenze dell’Alta Corte sulle ulteriori procedure ancora pendenti a Lucerna prima di pronunciarsi anche sul ricorso in oggetto (doc. XII).

 

                                  O.   Il 5 aprile 2011 il TCA ha chiesto al ricorrente di fornire i nomi dell’assicuratore contro gli infortuni e della Cassa pensione presso cui è affiliato dal 2008 e lo ha informato che il TF ha emesso numerose sentenze, in particolare la 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e la 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 (doc. XIV). Il medesimo giorno ha richiamato dalla Cassa cantonale di compensazione numerosa documentazione (doc. XIII), pervenuta al Tribunale l’11 aprile 2011 (doc. XV).

 

                                  P.   Con scritto dell’8 aprile 2011 l’insorgente ha informato il TCA di essere assicurato presso la __________ per la copertura infortuni e la __________ per la copertura LPP (doc. XVI).

 

                                  Q.   Il 12 aprile 2011 questo Tribunale ha interpellato __________, chiedendo di indicare l’inizio dell’affiliazione del ricorrente e la trasmissione dell’intero incarto relativo al 2008 (doc. XVII).

 

                                  R.   Con scritto del 13 aprile 2011 __________ ha indicato che l’insorgente è affiliato dal 1° ottobre 2010 __________ (doc. XVIII), mentre il 14 aprile 2011 __________ ha evidenziato che la __________ ha stipulato il contratto di assicurazione per la copertura infortuni secondo la LAINF con inizio 1° novembre 2008 (doc. XX).

 

                                  S.   Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito (doc. XIX e XXI), l’insorgente ha affermato che l’inizio della sua attività lucrativa va stabilita nel 1° agosto 2008, come si evince dall’attestato dell’assicurazione AVS del 3 settembre 2008, dal questionario concernente l’affiliazione ad un istituto di previdenza del 5 novembre 2008 e dal questionario per l’affiliazione dei datori di lavoro del 27 ottobre 2008 (doc. XXII).

 

                                   T.   Copia degli accertamenti sono stati trasmessi all’amministrazio-ne per una presa di posizione (doc. XXIII).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).                                     

 

                                         nel merito

 

                                   2.   Nella sentenza del 30 novembre 2009 (inc. 36.2009.27), a cui si rinvia, questo Tribunale ha già esposto le norme applicabili alla fattispecie in esame ed ha riassunto quanto accaduto nel particolare caso di specie.

 

                                         In concreto va rammentato che l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile sotto il profilo temporale.

                                         Giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010).

 

                                         La regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, il ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).

 

                                   3.   Il TF, recentemente, ha emanato numerose sentenze relative all’esercizio del diritto di opzione dei frontalieri (cfr. in particolare la sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, la sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e la sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, il TF ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’allora UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione entro il 30 settembre 2008.

 

                                         Nella citata sentenza l’Alta Corte ha rammentato che l'art. 13 n. 1 del regolamento 1408/71 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2-17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).

                                         Come già statuito nella sentenza di rinvio 36.2009.27 del 30 novembre 2009, di massima, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola affiliati in Svizzera. Per diversi Stati (tra cui l’Italia) v’è tuttavia un’eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o di un Paese membro dell’UE, di regola, è assoggettato in Svizzera per la sua attività salariata e nell’UE per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente in uno Stato dell’Unione Europea.

 

Infatti l’allegato VII al regolamento n. 1408/71 prevede:

 

"  Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due stati membri

 

(…)

 

11. Esercizio di un’attività autonoma in Italia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro.

 

(…)

Esercizio di un’attività autonoma in Svizzera e di un’attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo.”

 

                                         In concreto l’insorgente, dipendente della __________ in Svizzera e lavoratore indipendente in __________, di massima, va affiliato in entrambi gli Stati.

 

                                   4.   Sono però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale", da cui risulta che le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b, nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta "diritto d'opzione" (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata pratica di questo diritto d'opzione cfr. Ursula Hohn, Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der Krankenversiche-rung, in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische Koordina-tionsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66 seg.).

 

                                         In virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi - insieme ai familiari senza attività lavorativa - in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina Kahil-Wolff/Corinne Pacifico, Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de situations transfrontalières, in: Assujettissement, cotisations et questions connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004, pag. 37). Per i lavoratori frontalieri, detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (Riondel Besson, Le droit d'option, op. cit., pag. 35).

 

                                         Preso atto delle difficoltà incontrate dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di opzione come pure dell'enorme mole di lavoro e dei rischi di incasso che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli assicuratori, gli organi esecutivi cantonali e federali hanno cercato una soluzione che permettesse loro di "regolarizzare" la posizione dei molti lavoratori frontalieri inadempienti. Sollecitato in tal senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato all'autorità cantonale che l'assegnazione, in casi giustificati, di un termine straordinario per l'esercizio del diritto di opzione corrisponde alla soluzione prevista dall'Allegato II ALC, quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase disponendo che quando in casi giustificati la richiesta è presentata dopo il termine di tre mesi, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggetta-mento all'assicurazione obbligatoria. In tali circostanze, l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio benestare per una procedura in sanatoria.

 

                                         Così, oltre al bollettino stampa 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno inviato il 12 giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso del diritto di opzione, una lettera personale in cui li si avvisava della possibilità di compilare l'allegato modulo TI1 e di ritornarlo a mezzo di una busta - anch'essa allegata e già provvista di indirizzo - entro il 30 settembre 2008 (termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), con la precisazione che se non vi avessero dato seguito sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante un'attività lavorativa. Oltre a ciò l'amministrazione ha pure trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro - anch'essi incaricati, in virtù del diritto cantonale di applicazione (v. art. 6a cpv. 1 lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire ai lavoratori non domiciliati soggetti all'obbligo di assicurazione le informazioni necessarie (art. 16 della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI 6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento esecutivo [RLCAMal; RL/TI 6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera di Commercio, Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori [SSIC TI], Gastroticino). L'operazione ha permesso di "regolarizzare" il 95.8 % dei frontalieri interessati che hanno optato in favore della copertura assicurativa nel proprio Paese di residenza.

 

                                   5.   In concreto, come già accertato nella sentenza di rinvio del 30 novembre 2009 (inc. 36.2009.27), l’insorgente, al corrente della procedura di sanatoria, ha inoltrato il formulario TI1, datato e firmato il 19 settembre 2008, in data 13 ottobre 2008 (consid. E della citata sentenza e doc. 10).

 

                                         Nella presente fattispecie il ricorrente, dopo aver sostenuto, nella precedente procedura, di aver iniziato la sua attività lucrativa nel corso del mese di ottobre 2008, in seguito agli accertamenti effettuati dall’amministrazione ha in sostanza rilevato che, pur avendo iniziato la sua attività con i pazienti solo nel mese di ottobre 2008, ha cominciato a percepire lo stipendio dal mese agosto 2008 quando hanno avuto inizio i lavori preparatori della nuova attività.

 

                                         Dagli atti prodotti nelle more della precedente causa era emerso che:              

 

"  Dall’incarto della __________ risulta che il 4 aprile 2008 l’insorgente ha chiesto un permesso “G” per poter svolgere la professione di medico dentista. Quale data d’inizio dell’attività è stato indicato “04.05.08” (doc. X/4).

Agli atti vi è pure il contratto di lavoro fra la __________ e il ricorrente, da cui emerge che l’interessato è stato assunto in qualità di medico dentista e “l’entrata in servizio è stabilita per il 04 aprile 2008 (doc. X/6).

 

Il 9 aprile 2008 l’__________, esaminata l’istanza del 29 febbraio 2008 del ricorrente volta ad ottenere il libero esercizio nel Cantone quale medico dentista, l’attestato d’autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di odontoiatria rilasciato dal __________ il 20 dicembre 2007, il certificato di riconoscimento dell’__________ del 20 febbraio 2008, l’estratto del casellario giudiziale del 21 dicembre 2007, l’autocertificazione del 29 febbraio 2008 ed il certificato di idoneità del 29 febbraio 2008, ritenuto inoltre che “con la presente appare opportuno autorizzare parimenti e sin d’ora l’istante a esercitare un’eventuale attività a titolo dipendente quale medico dentista, esercizio che rientrerebbe invece nel campo d’applicazione della Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 ha risolto di ammettere l’interessato al libero esercizio e all’esercizio a titolo dipendente nel Cantone quale medico dentista fino al 31 dicembre 2008 (doc. X/2).

 

Il 20 ottobre 2008 l’__________ ha rilasciato 2 licenze (__________) per la manipolazione di radiazioni ionizzanti alla __________ __________, indicando nel dr. med. dent. RI 1 la persona competente per l’applicazione sull’uomo e quale perito per la radioprotezione tecnica (cfr. allegato al doc. 3). Il 27 ottobre 2008 l’__________ ha rilasciato un’ulteriore licenza (n. __________).

 

Il 20 ottobre 2008 l’__________, vista l’istanza intesa all’ottenimento dell’agibilità per la ristrutturazione dello studio medico nello stabile sito al mappale __________, __________ foglio __________ (__________), richiamata la licenza edilizia emessa dal Municipio di __________ il 1° giugno 2008, ha accordato l’agibilità dei locali dello stabile sito al mappale n. __________ (cfr. allegato al doc. 3).

 

Il 4 novembre 2008 l’__________, preso atto dell’istanza del ricorrente, dell’attestato d’autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di odontoiatria rilasciato dal __________ il 20 dicembre 2007, del certificato di riconoscimento dell’__________ del 20 febbraio 2008, richiamata l’autorizzazione rilasciata il 9 aprile 2008, ritenuto che con l’autorizzazione “appare opportuno autorizzare parimenti e sin d’ora l’istante a esercitare un’eventuale attività a titolo dipendente quale medico dentista, esercizio che rientrerebbe invece nel campo di applicazione della Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989, ha ammesso il ricorrente al libero esercizio e all’esercizio a titolo dipendente nel Cantone Ticino quale medico dentista (doc. X/1).”

 

                                         Dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione in seguito al rinvio deciso da questo TCA, emerge che il 4 aprile 2008 il dr. med. RI 1 e la __________ __________ hanno sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 319 e seguenti CO nel quale viene precisato che l’entrata in servizio è “stabilita per il 04 aprile 2008, per un’attività di 8 ore per due giorni settimanali ed uno stipendio lordo mensile di fr. 2'500 (doc. 9).

 

                                         Nella dichiarazione “dei salari e degli assegni familiari per i datori di lavoro affiliati alla __________ e della __________” figura un salario lordo di fr. 13'442.50, nonché l’indicazione “occupato dal” “4.4”. Nello spazio riservato al periodo figura invece: “01.08.2008 – 31.12.2008” (doc. 3).

 

                                         La Cassa ha prodotto anche l’estratto del conto individuale da cui emerge che il periodo di contribuzione registrato per il salario di fr. 13'442 del 2008 va dal mese di aprile al mese di dicembre (4-12).

 

                                         Da parte sua, l’__________ in risposta ad una richiesta dell’amministrazione ha affermato che l’insorgente “è stato assoggettato alla trattenuta di imposte alla fonte a partire dal 4 aprile 2008 per il tramite della __________” (doc. 5). Chiamato a produrre copia del formulario di annuncio sottoscritto dalla __________ __________, l’__________ ha risposto di essere impossibilitato alla ricerca dello stesso, ma che “dal conteggio inviatoci relativo all’anno 2008 si evince però che il signor RI 1 ha iniziato l’attività il 4 aprile 2008 (doc. 7).

 

                                         Dalla documentazione richiamata dal TCA risulta tuttavia, per i motivi che seguono, maggiormente verosimile l’inizio dell’attività lucrativa a partire dal 1° agosto 2008.

 

                                         Il 14 marzo 2008 la __________, rilevato che nel Foglio ufficiale __________ è stata menzionata l’iscrizione della __________ __________, ha chiesto alla società di definire la sua posizione nei confronti delle assicurazioni sociali (doc. 12). Il 7 maggio 2008 la ditta ha compilato il “questionario per l’affiliazione dei datori di lavoro”, precisando di non occupare dipendenti, di essere iscritta a registro di commercio dal __________ e di avere intenzione di assumere “in futuro dei dipendenti”. L’Agenzia comunale AVS di __________ ha attestato che i dati forniti sono completi e veritieri (doc. 12/6).

                                         Sulla base del citato questionario il 21 maggio 2008 la __________ ha confermato l’affiliazione della società nella categoria “ente senza salari” dal 1° dicembre 2007 (doc. 12/5).

 

                                         Il 1° ottobre 2008, accertato che la società aveva nel frattempo assunto del personale, la __________ ha scritto all’Agenzia comunale di __________ per verificare la posizione della __________ SA (doc. 12/4).

 

                                         Il 27 ottobre 2008 la ditta ha sottoscritto il questionario per l’affiliazione dei datori di lavoro, indicando di avere dei dipendenti. Alla domanda di sapere da quando, la società ha risposto: “entrate scaglionate da agosto 2008, indicando in fr. 120'000 la somma annua dei salari, nella __________ l’assicuratore LAINF e precisando che l’iscrizione al secondo pilastro è “in allestimento” (doc. 12/3).

                                         Anche in questo caso l’Agenzia comunale AVS di __________ ha attestato la completezza e veridicità dei dati.

 

                                         Il 5 novembre 2008 la Cassa __________ di compensazione ha confermato l’affiliazione della __________ __________ dal 1° agosto 2008 nella categoria datore di lavoro (doc. 12/2) e lo stesso giorno ha trasmesso alla società il questionario concernente l’affiliazione a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale conformemente alla LPP indicando, tra l’altro, “inizio: 1 agosto 2008 (doc. 12/1).

 

                                         Va ancora evidenziato che dagli accertamenti effettuati dal TCA è emerso che l’affiliazione alla LAINF è avvenuta dal 1° novembre 2008 (doc. XX), mentre al secondo pilastro dal 1° ottobre 2008 (doc. XVIII).

 

                                   6.   Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

                                         Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; sentenza U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

 

                                         Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. sentenza U 33/07 del 20 marzo 2007).

 

                                   7.   Nel caso di specie questo Tribunale ritiene che non vi sia stata una modifica della versione fornita dalla __________ __________ e dal ricorrente. La decisione formale di affiliazione dell’interessato all’assicurazione obbligatoria svizzera a causa della tardività nell’esercizio del diritto di opzione è stata emessa il 14 gennaio 2009 (doc. 10/2). Ora, già in precedenza ed ancor prima dell’inizio della procedura di sanatoria, la società, il 7 maggio 2008, ha dichiarato di non avere ancora lavoratori alle proprie dipendenze (doc. 12/6) e il 30 ottobre 2008 il medesimo datore di lavoro ha indicato nel mese di agosto 2008 l’inizio dell’attività dei propri collaboratori (doc. 12/3). Questa circostanza è stata confermata dall’Agenzia comunale AVS di __________, che ha attestato la veridicità e completezza dei dati figuranti in entrambi i questionari per l’affiliazione dei datori di lavoro ed è stata fatta propria anche dalla __________ che ha iscritto la società quale datore di lavoro con effetto dal 1° agosto 2008 (doc. 12/2).

 

                                         Questa interpretazione si concilia inoltre con l’ammontare del salario dichiarato per l’attività svolta dal dr. RI 1. Per il 2008 è infatti stato registrato un salario di fr. 13'442.50 (doc. 3), non molto distante dall’importo cui l’interessato ha diritto in virtù del salario concordato tra le parti nel contratto di lavoro sottoscritto il 4 aprile 2008, ossia fr. 2'500 al mese, che per il periodo da agosto a dicembre ammonta a fr. 12'500, cui va aggiunto l’importo di fr. 942.50 per prestazioni straordinarie (cfr. doc. A3). Ciò viene confermato dall’allegato al conteggio della trattenuta d’imposta alla fonte dove figura che l’interessato ha percepito uno stipendio di fr. 2'500 in agosto, settembre e dicembre, di fr. 3'080 in ottobre e di fr. 2'862.50 in novembre (cfr. doc. A3).

 

                                         E’ inoltre verosimile, tenuto conto del fatto che l’autorizzazione per l’agibilità dei locali dello studio medico e le tre autorizzazioni per le manipolazioni di radiazioni ionizzanti per le tre poltrone dello studio sono state rilasciate nel corso del mese di ottobre 2008 (cfr. plico doc. 10/3), che la vera e propria attività di dentista sia addirittura iniziata solo nel corso del mese di ottobre di quell’anno, mentre la sottoscrizione del contratto di lavoro già nel corso del mese di aprile 2008 era necessario per ottenere il permesso di lavorare in Svizzera e per poter dar avvio alle procedure necessarie atte ad ottenere le autorizzazioni per iniziare l’attività nel nostro Paese (cfr. anche doc. 10/3).

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale deve ritenere accertato, secondo l’usuale principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che il ricorrente ha iniziato la sua attività al più presto nel corso del mese di agosto 2008 e che pertanto l’opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza inoltrata il 13 ottobre 2008, ossia entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, è tempestiva (cfr. Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb ALC).

 

                                         In queste condizioni, ritenuto inoltre che il fatto che l’insorgente è assicurato in Italia non è contestato, la decisione impugnata va annullata e il ricorrente va esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

 

                                         All’insorgente, rappresentato da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

                                     

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata. L’insorgente è esentato dall’obbligo di assicurazione malattia in Svizzera nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà al ricorrente fr. 1'000 (se dovuta, IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti