Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2010.8

 

TB

Lugano

15 marzo 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 12 gennaio 2010 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi,

(già Ufficio dell'Assicurazione malattia), 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto che

 

RI 1, cittadino italiano residente a __________ (Italia), nato nel 1966, è attivo dal 12 marzo 2009 presso la ditta __________ di __________ (doc. I),

 

con decisione del 17 febbraio 2009 (doc. 1) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________, non avendo egli esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato il 12 giugno 2008 dall'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,

 

il provvedimento è stato confermato, anche in seguito alle lamentele dell'assicurato del 26 marzo 2009 (doc. A6), con decisione su reclamo del 12 gennaio 2010 (doc. A1),

 

contro la predetta decisione RI 1, rappresentato dal Sindacato RA 1 di __________, è insorto al TCA il 30 gennaio 2010 (doc. I), sostenendo di avere spedito per posta A il 20 febbraio 2008 il formulario TI1 all'Ufficio assicurazione malattia, con l'opzione per il sistema sanitario italiano. Il ricorrente ha rilevato che in un caso concernente un altro frontaliere che sosteneva di non avere ricevuto la comunicazione dell'UAM del 12 giugno 2008 e quindi non aveva potuto optare per il suo sistema sanitario entro il 30 settembre 2008, il TCA ha respinto tale ricorso malgrado l'autorità cantonale abbia spedito detta comunicazione con invio non raccomandato. L'insorgente non capisce quindi come mai, nel suo caso, invece, l'amministrazione cantonale abbia ritenuto che egli non sia stato in grado di comprovare l'avvenuta spedizione, siccome il citato formulario TI1 è stato inviato per posta A,

 

con risposta dell'8 febbraio 2010 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la reiezione del ricorso, rinviando alle argomentazioni esposte con la decisione impugnata,

 

l'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V),

 

 

considerato in diritto che

 

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007),

l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,

 

giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),

 

la regolamentazione poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),

 

trattandosi di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,

 

il titolo II del regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti),

 

sono però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344),

 

in virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb). Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3),

 

per l'art. 2 cpv. 6 OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid. 2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera,

 

in concreto, è pacifico che l'interessato non ha presentato alcuna domanda di esenzione nel termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera,

 

tuttavia, la successiva messa in atto della procedura in sanatoria - oggetto della presente vertenza - ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008, per esercitare il diritto di opzione,

 

in due recenti casi (STF 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, consid. 4.3 e STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 3.4) analoghi alla presente fattispecie, il Tribunale Federale ha respinto il ricorso di due lavoratrici frontaliere che hanno compilato e rispedito, per posta normale, all'allora UAM - che però non l'ha ricevuto - l'apposito modulo TI1, dato che non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, le interessate - che devono sopportare le conseguenze della mancata prova - non potevano (giustamente) essere esentate dall'obbligo di affiliazione in Svizzera,

 

nei citati giudizi (cfr. STF 9C_1089/2009, consid. 4.1 e STF 9C_211/2010, consid. 3.2), l'Alta Corte ha rammentato che gli  art. 84-93 del  regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) - applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) - contengono alcune norme di procedura amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295  consid. 5.4 pag. 306). Tuttavia, in mancanza - come in concreto sul tema della prova e la tempestività della notifica di un documento o di una dichiarazione - di una specifica disposizione di diritto comunitario o convenzionale, l'organizzazione della procedura è retta di massima, entro i limiti posti dai principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'ordinamento giuridico interno (v. DTF 130 V 132  consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K 44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),

la Massima istanza ha poi evidenziato (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.2 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.3) da un canto la nozione del principio inquisitorio, che dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). D'altro canto, il TF ha ricordato che mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa deve essere dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con il principio dell'equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile l'esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall'ALC - circostanza che la ricorrente peraltro nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il principio dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),

 

l'Alta Corte (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.4) ha quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano, dato che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione, che per potere esplicare effetti giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del destinatario,

 

a nulla sono neppure valse le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr. ibidem),

alla luce di quanto esposto, considerato che la fattispecie in esame è (in parte) simile a quelle giudicate dal Tribunale Federale con le citate sentenze 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, rammentato che spetta all'assicurato comprovare l'avvenuto esercizio del diritto d'opzione e che, in concreto, RI 1 non è riuscito a dimostrare, con la necessaria certezza, di avere effettivamente trasmesso all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) il modulo TI1 entro il 30 settembre 2008, il ricorrente deve sopportare le conseguenze della mancata prova e quindi non può essere esonerato dall'obbligo di affiliazione in Svizzera in virtù dell'eccezione prevista dall'Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,

 

infatti, avendo l'insorgente effettuato l'invio per posta normale e non per invio raccomandato, deve essere applicata la giurisprudenza (STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 5.9) secondo cui la spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio - come in specie - non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3), prove che in concreto non sono state prodotte,

 

quanto alla preoccupazione espressa dal ricorrente riguardo ad un'applicazione a senso unico e favorevole all'amministrazione delle regole relative alla notifica di atti (l'assicurato, citando il caso concernente un altro frontaliere, ha osservato che l'UAM ha inviato per posta semplice l'avviso di sanatoria del 12 giugno 2008 ed il TCA ha dato atto all'amministrazione di avere adempiuto al proprio obbligo di informazione diretta di ogni frontaliere interessato, seppure non tramite raccomandata. Pertanto, a dire del ricorrente, siccome anche in concreto l'invio del formulario TI1 è stato fatto per posta A e l'UAM ha ritenuto che non vi fosse stato un valido esercizio del diritto d'opzione dato che l'invio non gli è mai pervenuto, l'insorgente ha chiesto al TCA di essere trattato allo stesso modo dell'Ufficio assicurazione malattia e quindi di ritenere come inviato tempestivamente il suo modulo TI1), lo stesso Tribunale federale, pronunciatosi di recente su questa questione (cfr. citata STF 9C_211/2010, consid. 3.5), ha osservato che tale censura "va relativizzata alla luce di quanto poc'anzi esposto come pure della sentenza DTF 136 V 295",

la STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295, al considerando 5.8 ha stabilito che sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72, sia si voglia qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza non muterebbe. Infatti, dal momento che la corretta notifica (o pubblicazione su un organo ufficiale) dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi (in casu: la perenzione del nuovo diritto di opzione) nei confronti del ricorrente, al contrario del caso di specie, dove RI 1 ha ricevuto la comunicazione del 12 giugno 2008,

 

in questo senso, visto quanto precede la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti