Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2011.18

 

IR/lb

Lugano

5 aprile 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,

 

                                     -   che con scritto 14 marzo 2011 RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni chiedendo che fosse “tolto l’attestato di carenza beni della CO 1 …. Poiché  ho fatto opposizione e non sono state prese in considerazione le mie opposizioni; inoltre vi è un procedimento penale in corso per chiarire se gli importi sono stati percepiti ingiustamente, pertanto questo attestato di carenza beni, finché non c’è la decisione definitiva, risulta ingiustificato … chiedo che mi venga tolto”;

 

                                     -   che allegato all’atto RI 1 ha prodotto un attestato di carenza beni per complessivi CHF 19'603,20 emesso dal competente UE di __________ il 3 marzo 2011 (Esecuzione no. __________), il PE (relativo alla medesima esecuzione) emesso dall’UE __________ il 19 aprile 2010 al quale la signora RI 1 ha interposto opposizione il 21 aprile 2010 e la copia di una citazione del 14 febbraio 2011 in qualità di imputata presso la __________ (con copia, per quanto qui interessa, all’IAS, __________; alla __________ ed alla CO 1);

 

                                     -   che, l’atto non risponde ai requisiti minimi di procedura, in effetti non si comprende se costituisca una petizione od un ricorso. Non è inoltre comprensibile se le opposizioni cui si riferisce RI 1 siano afferenti agli atti esecutivi od invece ad atti (decisioni formali) emesse dall’assicuratore malattia interessato. Il Giudice delegato ha quindi invitato la signora RI 1 a volere completare il suo esposto al fine di renderlo conforme alla procedura;

 

                                     -   che RI 1 si è quindi vista intimare un decreto di completamento dell’esposto datato 15 marzo 2011 con invito a volere chiarire i fatti, esporli in maniera completa e produrre la decisione eventualmente emanata dall’amministrazione competente ed impugnata;

 

                                     -   che RI 1, con invio pervenuto il 31 marzo 2011 al Tribunale cantonale delle Assicurazioni non ha fatto altro che riprodurre il medesimo atto datato 14 marzo 2011, in fotocopia, in uno con la copia della prima pagina del decreto di completamento del gravame. Nulla di più, senza trasmettere al Tribunale cantonale delle Assicurazioni nessuno scritto, nessuna lettera d’accompagnamento, senza fornire alcuna precisazione. La signora RI 1, in altra e precedente procedura contenziosa davanti a questo Tribunale, era già stata invitata a volere completare il suo esposto, ciò che aveva fatto pur non rendendo quell’atto ricevibile (decisione 22 dicembre 2010 inc. 36.2010.110);

 

                                     -   che il gravame in discussione appare manifestamente irricevibile in assenza dei requisiti formali minimi necessari imposti dalla procedura. Secondo l’art. 3 LPTCA il ricorso, redatto in lingua italiana, deve contenere:

 

a)    una copia della decisione impugnata;

b)    una concisa esposizione dei fatti;

c)    una breve motivazione;

d)    le conclusioni del ricorrente.

 

                                     -   che in concreto lo scritto della signora AT 1, pervenuto il 15 marzo 2011 e rispedito in tutto uguale il 31 marzo 2011, non rispetta tale dettato. Dopo ricevuta dello scritto il 15 marzo 2011 alla signora RI 1 era stata data la possibilità di completare il suo esposto mediante concessione di un termine per il complemento del suo primo allegato. Come indicato nelle righe che precedono la signora RI 1 ha ritrasmesso il medesimo identico atto senza nessun commento o specifica;

 

                                     -   che nel suo esposto la signora non indica nessuna decisione formale emessa in prima sede, su opposizione o su reclamo. Non specifica se CO 1 sia suo assicuratore per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie o se copra le complementari od ancora la perdita di guadagno. L’esponente non fornisce nessuna argomentazione chiara. Non è detto ad esempio da cosa nascerebbe il credito dell’assicuratore poi oggetto dell’esecuzione sfociata nell’attestato di carenza beni. Il PE indica, come titolo di credito, una fattura __________ del 14 dicembre 2009 senza (come corretto in sede di atto esecutivo) aggiunte o specifiche, Le conclusioni di RI 1 appaiono poi generiche e come tali non ricevibili siccome si chiede al Giudice di togliere un attestato di carenza beni facendo riferimento a procedura penale;

 

                                     -   che l’esposto non presenta una concisa esposizione dei fatti, non si sa quando e se un contratto sia stato concluso tra RI 1 e la CO 1, con quale oggetto (come indicato), se la signora RI 1 ha preteso prestazioni, di quale natura, per quale periodo ed in quale momento, quando le ha ricevute, perché poi, così sembra almeno, la CO 1 avrebbe preteso la restituzione delle somme;

 

                                     -   che agli assicurati è possibile adire il Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro le decisioni rese su opposizioni da parte delle Casse malattia abilitate ad esercitare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Anche l’inattività delle Casse rispettivamente della pubblica amministrazione chiamata ad applicare norme relative al diritto delle assicurazioni sociali può fare oggetto di gravame al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Infatti giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA un ricorso può essere interposto se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia;

 

                                     -   che secondo il Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati);

 

                                     -   che AT 1 non indica nemmeno la natura della copertura assicurativa sottoscritta con CO 1, non specifica se la stessa abbia emanato una decisione formale od una decisione su opposizione, non precisa se una decisione o se l’emanazione di una decisione su opposizione sia stata chiesta all’assicuratore, non specifica nulla e ciò nonostante il decreto notificatole per il completamento dell’esposto. RI 1 non pretende che la CO 1 abbia omesso o ritardato l'emanazione di decisioni di sua competenza o che abbia ottenuto, nella procedura esecutiva, da un giudice civile (Pretore) il rigetto dell’opposizione al PE indicato, a fronte di attestazioni non corrette di crescita in giudicato di decisioni formali da essa emesse ed attestate come divenute definitive mentre in realtà oggetto d’opposizione;

 

                                     -   che, anche ponendosi nel solco delle procedure rette dal diritto privato in ambito complementare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, la signora AT 1 non precisa assolutamente nulla, non specifica quale contratto avrebbe concluso con la CO 1, da cosa nascerebbe il diritto della stessa di ottenere il versamento di CHF 18'500.00 di cui nemmeno indica l’origine. L’esponente non ha prodotto, nonostante l’invito del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, la fattura del dicembre 2009 cui fa riferimento l’assicuratore quale titolo di credito nel PE. La procedura di natura penale (al proposito si veda la decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni 22 dicembre 2010 36.2010.110 citata) non si comprende perché dovrebbe permettere alla signora di ottenere la cancellazione dell’attestato di carenza beni;

 

                                     -   che alla luce di quanto precede l'atto va dichiarato non ricevibile siccome non ossequiati i precetti minimi di procedura e ciò nonostante invito alla signora RI 1 a volere porre rimedio alle manchevolezze del suo esposto. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L’atto 14 /15 marzo 2011 di RI 1 è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti