Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2011.20

 

TB

Lugano

7 giugno 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 marzo 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 9 marzo 2011 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   RI 1, nata nel 1913, vedova, nell'agosto 2010 (doc. I) ha postulato la concessione della riduzione dei premi LAMal per l'anno 2011.

 

                                  B.   La Cassa cantonale di compensazione, visto il reddito imponibile nullo, ha accertato il reddito determinante dell'assicurata ed ha respinto la richiesta di riduzione del premio dapprima con decisione del 30 novembre 2010, poi con decisione su reclamo del 9 marzo 2011 (doc. A), poiché il reddito determinante di Fr. 29'000.- supera il limite per persone sole nel 2011 di Fr. 28'000.-.

                                  C.   Con ricorso del 31 marzo 2011 (doc. I) l'assicurata, per il tramite dei rappresentanti RA 1, ha criticato la mancata concessione del sussidio per la cassa malati. La ricorrente ha rilevato che oltre alla rendita AVS ed alla previdenza professionale, che versa interamente alla casa anziani in cui vive da alcuni anni, la nipote ed il di lei marito devono ancora pagare alla Casa __________ di __________ quasi Fr. 18'000.- all'anno per mantenerla, essendoci (inoltre) il costo dell'assicurazione malattia, della partecipazione del 10% alle spese mediche, dell'acquisto di prodotti per l'igiene personale e di altri beni di prima necessità.

L'assicurata ha osservato come il proprio mantenimento comporti una notevole spesa, che viene affrontata dalla famiglia della nipote grazie all'eredità ricevuta dallo zio, che però in tal modo si sta esaurendo molto velocemente.

L'insorgente ha pertanto preteso un aiuto da parte dello Stato.

 

                                  D.   Con risposta del 2 maggio 2011 (doc. III) l'Ufficio prestazioni della Cassa cantonale di compensazione ha motivato in dettaglio il suo rifiuto di accordare alla ricorrente la riduzione del premio LAMal per il 2011.

Ritenuto un reddito imponibile nullo risultante dalla notifica di tassazione 2008 (doc. 5), l'amministrazione ha applicato l'art. 31 lett. c LCAMal e ha calcolato autonomamente in Fr. 3'180,15 il reddito lordo mensile (rendita AVS + rendita LPP, assegno grandi invalidi escluso), che equivale quindi, giusta le tabelle di conversione (art. 17 cpv. 2 RLCAMal), ad un reddito imponibile di Fr. 27'613.-. A tale importo la Cassa di compensazione ha aggiunto 1/15 (Fr. 1'017.-) della sostanza imponibile (Fr. 165'255.-) eccedente la franchigia di Fr. 150'000.- (Fr. 15'255.-), tenuto conto, visto che nel 2007 c'è stata una donazione di sostanza (art. 30a LCAMal), della riduzione di Fr. 50'000.- (art. 36a cpv. 2 RLCAMal: Fr. 10'000.- per ogni anno trascorso da allora) dal valore di stima fiscale (cfr. IC 2006) di questa sostanza (Fr. 215'255.-).

In conclusione, il reddito imponibile ammonta a Fr. 28'630.- (Fr. 27'613.- [reddito netto dopo conversione] + Fr. 1'017.- [quota parte della sostanza donata]) che, arrotondato al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito determinante di Fr. 29'000.-. Questo importo supera il limite di reddito di Fr. 28'000.- fissato per le persone sole per l'anno 2011 (art. 29 ed art. 81b LCAMal) e quindi non è possibile concedere all'assicurata la riduzione del premio di cassa malati.

 

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

 

                              nel merito

 

                                   2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito determinante non supera i Fr. 20'000.-.

 

L'art. 81a cpv. 1 LCAMal, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2010 (pubblicato sul BU 9/2010 del 9 febbraio 2010), prevede che a partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:

 

"  a.   le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso

      tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-;

b.   le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.- e fr. 34'000.-;

c.   le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.- e fr. 55'000.-;

d.   le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 65'000.-.".

 

Per l'art. 81a cpv. 2 LCAMal, in deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.

 

Giusta il nuovo art. 81b LCAMal del 13 dicembre 2010, pubblicato il 4 febbraio 2011 nel BU 5/2011, ma in essere retroattivamente dal 1° gennaio 2011,

 

"  1 Per l'anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:

 

a.   le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.- e fr. 28'000.-;

b.   le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;

c.   le persone sole il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;

d.   le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.- e fr. 70'000.-.

 

2   In deroga all'art. 28 cpv. 1, l'istanza di sussidio per l'anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è presentata entro il 30 aprile 2011.".

 

L'art. 29 cpv. 2 LCAMal prevede:

 

"  La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a)   se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600'000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.-;

b)                                                                            persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60'000.-;

c)                                                                            persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80'000.-;

d)                                                                            famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.- cadauno.".

 

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

 

L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

 

Per l'anno 2011, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 19 ottobre 2010 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 58/2010 del 19 novembre 2010) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008. D'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto Esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46, 48 e 81a LCAMal.

 

Il nuovo art. 81b LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2011 (STCA del 22 marzo 2011, 36.10.126, consid. 3) e successivo, dal profilo cronologico, al citato Decreto Esecutivo e dunque unica norma qui applicabile, ha però fissato dei nuovi limiti di reddito per l'anno 2011, che vanno quindi posti alla base del presente giudizio.

 

                                   3.   Di principio, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

In specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione, l'amministrazione deve però calcolare da sola il reddito determinante (cosiddetto accertamento autonomo) al di fuori della tassazione di riferimento, trasformando il reddito dell'assicurato mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.

Infatti, all'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione, che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

 

L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità per l'accertamento del reddito determinante:

 

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in caso di nascita di figli;

e)   in altri casi particolari.".

 

L'esecutivo cantonale ha poi concretizzato la citata norma in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Così, giusta l'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)   persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

 

                                   4.   Nel caso in esame, l'insorgente va innanzitutto considerata quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo vedova.

Per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2011 vale quindi il limite di reddito di Fr. 28'000.- (art. 81b cpv. 1 lett. a LCAMal).

 

Tuttavia, per le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi inferiore a Fr. 6'000.-, il legislatore ha istituito un'eccezione al principio del diritto alla riduzione del premio di Cassa malati se il reddito determinante è inferiore a Fr. 28'000.-.

L'art. 32 LCAMal prevede infatti un altro limite di reddito, definito reddito di riferimento:

 

"  1      Per stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle persone sole

con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento.

 

2   Riservato l'art. 29 cpv. 2, è dato diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera fr. 50'000.-.

3   Il regolamento determina i criteri di applicazione del sussidio e disciplina i casi particolari.".

 

Per l'anno 2011, il citato art. 81b cpv. 1 lett. c LCAMal ha stabilito che il sussidio minimo è garantito alle persone sole il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2 LCAMal) è compreso tra Fr. 55'000.- e Fr. 60'000.-.

 

Gli artt. 16, 17 e 18 RLCAMal definiscono i criteri d'applicazione di questo principio.

 

In generale, secondo l'art. 16 RLCAMal,

 

"  1   Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati

    nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, che ritengono di aver diritto alla riduzione di premio, devono indicare il nucleo primario di riferimento.

 

2   Il diritto alla riduzione di premio e l'importo della stessa sono stabiliti in base al reddito determinante del nucleo primario di riferimento (reddito di riferimento).".

 

Per le persone nel frattempo economicamente autosufficienti, l'art. 17 RLCAMal prevede:

 

"  1   Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati

    nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile.

 

2   Il diritto alla riduzione di premio e l'importo della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.".

 

L'art. 18 RLCAMal concerne le persone che al momento dell'istanza hanno un'età non inferiore ai 35 anni:

 

"  1   Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati

    nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se, al momento dell'istanza, cumulativamente:

 

a) conducono un'esistenza autonoma;

b) hanno un'età non inferiore a 35 anni, ma non superiore all'età AVS.

 

2   Il diritto alla riduzione di premio e il calcolo della stessa sono definiti a partire dai dati dell'istante desunti dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato.".

 

                                   5.   Nel caso concreto, simile ad un altro evaso da questo Tribunale in composizione plenaria con STCA del 12 ottobre 2009 (36.2009.85, consid. 2.3), la notifica di tassazione applicabile per il diritto alla riduzione dei premi per il 2011, la IC 2008 (doc. 5), indica un reddito imponibile complessivo dell'assicurata nullo.

 

In questo caso, è quindi adempiuta la condizione alternativa dell'art. 16 cpv. 1 RLCAMal. Di conseguenza, l'assicurata dovrebbe indicare il nucleo primario di riferimento.

 

Tuttavia, ella non deve specificare questo nucleo se, quando ha introdotto l'istanza di riduzione del premio, presentava un'entrata lorda propria mensile superiore al limite massimo di reddito per le persone sole previsto dalla Legge sulle prestazioni complementari (art. 17 cpv. 1 RLCAMal).

 

Nella fattispecie l'assicurata, all'epoca 97enne, disponeva nel 2010, al momento della formulazione della domanda di sussidio, di un reddito proveniente dalla rendita AVS di Fr. 2'044.- mensili e di una rendita della previdenza professionale di Fr. 1'136,15 (doc. I). Le sue entrate erano dunque superiori al limite di reddito annuo previsto dalla LPC (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC) che, per il 2010, assommava a Fr. 1'560.- mensili (Fr. 18'720.- . 12) e per l'anno 2011 a Fr. 1'587.- (Fr. 19'050.- : 12 mesi).

 

Di conseguenza, poiché l'entrata lorda dell'assicurata (sia per l'anno 2010, ma soprattutto sia per il 2011, anno di riferimento per il sussidio) è superiore al limite di reddito delle prestazioni complementari, in virtù dell'art. 17 cpv. 1 RLCAMal l'insorgente è esentata dallo specificare il nucleo primario di riferimento.

In tal caso, il diritto alla riduzione del premio e l'importo della stessa sono definiti trasformando le entrate lorde dell'assicurata in reddito determinante secondo le tabelle ufficiali di conversione (art. 17 cpv. 2 RLCAMal).

 

                                   6.   Per l'art. 36 cpv. 1 RLCAMal, il reddito lordo accertato deve essere convertito in reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni.

 

Come ha rilevato la Cassa cantonale di compensazione, il reddito lordo conseguito dalla ricorrente nel 2010 – dovendo attenersi ai dati più recenti e prossimi all'anno per il quale è chiesta la riduzione di premio LAMal (2011) – è costituito dalla rendita AVS (Fr. 2'044.-) e dalla rendita del II pilastro (Fr. 1'136,15) e quindi assomma a Fr. 3'180,15 al mese ed a Fr. 38'161,80 all'anno.

Commutato quindi in virtù dell'art. 36 cpv. 1 RLCAMal mediante l'apposita tabella ufficiale di conversione per le persone sole riferita al 2010 (visto che i redditi da commutare sono stati conseguiti nel 2010), il reddito lordo annuo accertato di Fr. 38'161,80 dà quindi un reddito imponibile annuo di Fr. 27'613.- (queste tabelle sono pubblicate sul sito del Cantone Ticino al seguente indirizzo relativo alle istruzioni sulla riduzione del premio: http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Istruzioni%20per%20la%20richiesta%20della%20riduzione%20individuale%20del%20premio%202011.pdf).

 

Conformemente alla prassi del TCA (si vedano: STCA del 17 novembre 2008, 36.2008.79; STCA del 7 aprile 2009, 36.2009.2; STCA del 25 maggio 2009, 36.2009.68; STCA del 29 giugno 2009, 36.2009.73; STCA del 10 agosto 2009, 36.2009.110; STCA del 5 novembre 2009, 36.2009.101; STCA del 19 luglio 2010, 36.2010.66; STCA del 10 gennaio 2011, 36.2010.109; STCA del 22 marzo 2011, 36.2010.126), a questo reddito imponibile annuo sono poi aggiunti gli altri redditi di cui dispone la persona interessata quali il reddito della sostanza, che comprende tanto il valore locativo quanto il reddito da titoli e capitali.

 

Alla somma di questi ammontari vanno inoltre dedotti gli interessi passivi a carico dell'assicurata che questo Tribunale, nell'ambito di una prassi piuttosto restrittiva che ha sviluppato nel tempo, ammette quali uniche deduzioni dal reddito lordo accertato insieme a quelle per gli alimenti; altre deduzioni non possono essere considerate (cfr., fra le ultime, STCA del 19 febbraio 2009, 36.2008.129; STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162; STCA del 19 febbraio 2010, 36.2010.1; STCA del 24 marzo 2010, 36.2010.32; STCA del 19 luglio 2010, 36.2010.66; STCA del 16 marzo 2011, 36.2011.1; STCA del 22 marzo 2011, 36.2010.126).

 

Oltre a ciò, per determinare il reddito determinante v'è ancora da computare la quota parte di 1/15 della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale determinante che eccede, per le persone sole, il forfait fisso di Fr. 150'000.- previsto dall'art. 30 lett. b LCAMal (STCA del 4 novembre 2008, 36.2008.128; STCA del 7 aprile 2009, 36.2009.2; STCA del 12 ottobre 2009, 36.2009.85).

 

Nel caso in esame, la ricorrente non dispone di altri redditi della sostanza né può fare valere delle deduzioni. Ella possedeva, però, della sostanza immobile che ha donato nel 2007 e che, in virtù dell'art. 30a LCAMal, va comunque tenuta in considerazione.

L'art. 30a LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2008, concerne la sostanza donata o ceduta in usufrutto e prevede:

 

"  1     Ai fini dell'applicazione della riduzione di premio LAMal, la sostanza dona-

    ta o ceduta in usufrutto viene computata nel calcolo.

2   I dati di riferimento sono quelli registrati nella tassazione prima della donazione o della cessione in usufrutto.

3   Il regolamento definisce i particolari.".

 

Ed è in virtù di questo rinvio che l'art. 36a RLCAMal, sempre relativo alla rinuncia a sostanza, recita quanto segue:

 

"  1     In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto du-

    rante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2   Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L'ammontare è ridotto annualmente di 10 000.- franchi.".

 

Di conseguenza, si deve partire dal valore di stima fiscale della sostanza detenuta dall'assicurata fino al momento della donazione. La notifica di tassazione IC 2006 agli atti (doc. 4) indica questo valore in Fr. 215'255.-.

Dal 2007 al 2011, anno per il quale l'assicurata ha chiesto la riduzione del premio di cassa malati, sono trascorsi cinque anni per cui, ritenuto un ammortamento complessivo di Fr. 50'000.-, si ottiene una sostanza pari a Fr. 165'255.-.

Deducendo ora la franchigia di Fr. 150'000.- per persone sole da tale importo ed applicando la quota parte legale di 1/15 alla differenza, si ottiene una sostanza computabile di Fr. 1'017.- ([Fr. 165'255.- - Fr. 150'000.-] x 1/15).

 

In conclusione, dal reddito imponibile annuo di Fr. 27'613.- deve dunque essere aggiunto unicamente l'importo della sostanza di Fr. 1'017.-. Si ottiene pertanto un reddito imponibile annuo pari a Fr. 28'630.- che, arrotondato al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito determinante di Fr. 29'000.-.

 

Di conseguenza, in queste condizioni la richiesta di riduzione del premio di Cassa malati per il 2011 deve essere respinta, visto che il reddito determinante di Fr. 29'000.- supera il limite per persone sole per il 2011 di Fr. 28'000.- di cui all'art. 81b LCAMal.

 

                                   7.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur nella piena consapevolezza delle difficoltà in cui versa la ricorrente, la decisione impugnata merita conferma ed il ricorso deve essere respinto senza conseguenza di tasse e spese. Il giudice deve applicare le norme vigenti e non può scostarsene a favore dell'assicurata.

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti