Raccomandata |
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Incarto n.
IR/lb |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 22 maggio 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 12 aprile 2011 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, celibe, nato nel 1990, studente ed assicurato presso __________, ha chiesto, il 18 ottobre 2010, di essere posto al beneficio della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2011 (doc. 1).
B. La domanda è stata respinta con decisione 28 febbraio 2011 poiché i redditi registrati nella tassazione della persona di riferimento – il papà __________ e la mamma __________ – superano i CHF 90'000.00 annui.
C. Con articolato reclamo RI 1 ha contestato il provvedimento rilevando come la tassazione 2008 dei genitori sia stata emessa d'ufficio ed osservando come, nel 2011, la mamma lavori a __________ con salario lordo di CHF 4'300.00 ed il padre a __________, nei __________, con salario netto di poco inferiore ai CHF 3'000.00.
L'opponente ha, di conseguenza, chiesto all'amministrazione di rivedere la decisione e di concedere l'aiuto statale.
D. Mediante decisione resa su reclamo il 12 aprile 2011 la CCC, Ufficio Prestazioni, ha rigettato le argomentazioni dell'opponente e confermato il rifiuto considerando il ricorrente studente. L'amministrazione ha fatto riferimento al reddito dei genitori astretti al mantenimento ritenendo un reddito conseguito – e riportato nella tassazione 2008 – superiore ai limiti. L'Ufficio Prestazioni, alla luce delle argomentazioni dell'opponente, ha proceduto – richiamando l'art. 31 LCAMal e l'art. 31 Litt. m. Reg. LCAMal – a determinare i nuovi redditi conseguiti dai genitori del qui ricorrente al fine di verificarne la diminuzione.
A mano della documentazione ottenuta tramite lo stesso opponente l'amministrazione ha stabilito redditi globali per il 2011 per i genitori di RI 1 cifrati in CHF 94'241.00, somma inferiore a quella riportata nella tassazione 2008 ma superiore ai limiti per la concessione dell'aiuto sociale.
E. Con ricorso 22 maggio 2011 RI 1 contesta il provvedimento amministrativo facendo riferimento alla sua attività lavorativa quale bagnino, per tempo determinato, ed invocando il conseguimento di introiti inferiori ai limiti per il riconoscimento dell'aiuto sociale.
In uno con il ricorso RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2010, emessa a suo carico il 20 aprile 2011, da cui si desumono redditi per CHF 24'395.00 (IC) ed un imponibile IC di CHF 22'300.00.
Dopo concessione di proroga del termine per l'inoltro della risposta di causa la Cassa, il 19 luglio 2011, ha preso posizione sul gravame con lungo, articolato e puntuale scritto cui si farà riferimento in corso di motivazione ove necessario. L'amministrazione ha, in particolare, rilevato come la decisione di tassazione di RI 1 per il 2008 indica un imponibile nullo e totale dei redditi nullo.
Siccome l'assicurato è studente la Cassa ha fatto riferimento alla tassazione dei genitori negando il sussidio per superamento dei limiti del reddito conseguito. Dopo avere esaminato gli estremi dell'art. 32 cpv. 2 LCAMal l'amministrazione ne ha negato l'applicabilità ritenendo, in conclusione, che
" (…)
le decisioni di merito riguardanti il sussidio nell'assicurazione malattie debbano fondarsi sul reddito di riferimento come previsto all'art. 32 LCAMal e come stabilito dalla giurisprudenza di questo TCA (…) Nel caso concreto l'insorgente è studente, non ha ancora concluso la propria formazione ed i genitori provvedono al suo sostentamento. Gli stessi hanno un obbligo nei confronti del figlio che si trova ancora in fase formativa (…) si deve pertanto far capo ai dati fiscali desunti dalla notifica di tassazione 2008 dei genitori."
(doc. V pag. 4-5)
con rilievo di superamento dei limiti "nella cifra 9 della tassazione" 2008 dei genitori. Dopo avere accertato i redditi più recenti introitati dai genitori del ricorrente in CHF 94'241.05, ed averli ritenuti inferiori a quelli esposti nella decisione di tassazione 2008 (CHF 95'000.00) l'amministrazione ha accertato il superamento del limite di CHF 90'000.00 preclusivo del diritto all'aiuto sociale.
F. Al ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'acquisizione di specifiche prove.
Con scritto 21 luglio 2011 (doc. VII) RI 1 evidenzia il tecnicismo della risposta di causa e contesta che il reddito riportato nella tassazione 2008 dei genitori sia corretto.
Evidenziando il reddito imponibile dei genitori (CHF 52'000.00) egli ritiene comunque di avere diritto al sussidio.
RI 1 osserva poi di dovere essere considerato "come un cittadino indipendente" con i relativi diritti. Egli indica poi che i genitori debbano provvedere al mantenimento della sorella, studente, e come egli stesso sia iscritto all'Università di __________. Evidenzia poi di potere rientrare nei casi d'eccezione previsti dalla legge.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Come recentemente ancora ribadito da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione completa (decisione 16 giugno 2011 in re S. incarto 36.2011.19 che riprende taluni concetti già espressi nella decisione 19 febbraio 2009 inc. 36.2008.129 relativa al medesimo ricorrente S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.00 e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.00. Questi importi sono stati aumentati, in vista dell’entrata in vigore del nuovo diritto che regolerà la materia a partire dal 1 gennaio 2012, con l’adozione di importi superiori. In particolare per il 2011 l’art. 81 b LCAMal prevede che per la persona sola il limite venga aumentato a CHF 28'000.00, per le famiglie a CHF 40'000.00 mentre, per quanto qui d’interesse, il reddito di riferimento per le persone senza reddito e sostanza (art. 32 cpv. 2 LCAMal) è stato sostanzialmente innalzato a CHF 60'000.00.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a salvaguardare la possibilità per l'amministrazione competente (Servizio prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2011, il Consiglio di Stato ha definito, con Decreto Esecutivo del 9 ottobre 2010 (RL 6.4.6.1.6.) concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal, il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008. L’Esecutivo ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata dallo stesso Decreto esecutivo ed ha rinviato per il resto ai parametri di legge, facendo comunque riferimento all’art. 81 a LCAMal e non all’art. 81 b LCAMal voluto dal legislatore solo con la modifica della legge del scorso 13 dicembre 2010 scorso ed in vigore dall’inizio del corrente anno. Questa Corte rileva qui come, senz’ombra di dubbio, il rinvio voluto con il DE 9 ottobre 2010 fa riferimento ai parametri fissati nel testo legale e quindi, anche se successivamente modificati od introdotti, ai valori determinati dal legislatore, compresi quelli dell’art. 81 b LCAMal.
Come evidenziato nel giudizio di questo Tribunale del 16 giugno 2011 citato, come pure nella decisione del 19 febbraio 2009, dal 1° gennaio 2008 è in vigore il nuovo tenore del cpv. 2 dell’art. 29 secondo cui:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.-;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.-;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.- cadauno.”
Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato nella stessa occasione.
4. L'amministrazione fa quindi di principio capo ai dati fiscali indicati dall’esecutivo cantonale fissato DE emesso annualmente. In casi specificatamente indicati dalla legge e specificati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati in dettaglio) non ne può fare capo ma deve scostarsene per procedere ad un accertamento autonomo del reddito per la sua successiva commutazione in reddito ipotetico a mano di specifiche tabelle, ciò al fine di verificare se siano dati gli estremi per concedere l’aiuto sociale. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento autonomo di tale reddito all'amministrazione (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal) nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L’esecutivo, nel suo regolamento d’applicazione, ha determinato gli ulteriori casi riservati dalla legge all’art. 31 RLCAMal, imponendo l’accertamento autonomo da parte dell’amministrazione nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza."
Quest'ultima ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in vigore dal 1° gennaio 2008 – è la conseguenza diretta e necessaria dell'introduzione, anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal che sarà esaminato più in dettaglio nel corso delle considerazioni che seguono.
5. In concreto, per quanto desumibile dagli atti in maniera incontrovertibile (v. doc. 1 e doc. VI in particolare) RI 1 è studente, dipende economicamente dai genitori ancorchè svolga, in particolare d'estate, lavori temporanei (v. doc. 11).
Torna quindi applicabile l'art. 32 cpv. 1 LCAMal. Correttamente la Cassa ha verificato il realizzarsi dei presupposti di cui al cpv. 2 della medesima norma secondo cui concretizzati negli art. 17, 18 e 19 Reg. LCAMal secondo cui:
" (…)
a) il richiedente, al momento dell'istanza, deve avere un'età non inferiore a 35 anni e nel contempo condurre un'esistenza autonoma (art. 18 Reg. LCAMal);
b) il richiedente, al momento dell'istanza, deve dimostrare un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della Legge federale sulle PC AVS/AI, su base mensile (art. 17 Reg. LCAMal);
c) deve trattarsi di casi particolari e documentati per i quali, a giudizio dell'Istituto delle assicurazioni sociali, la riduzione di premio può essere concessa facendo astrazione dal reddito di riferimento (art. 19 Reg. LCAMal)."
Ora, in concreto, l'ipotesi della lettera a) è manifestamente esclusa il ricorrente è nato nel 1990. La situazione concreta non rientra neppure nell'ipotesi della lettera c). La legge è chiara e deve essere applicata per tutti nella medesima maniera. Eccezioni debbono essere ammesse con estrema prudenza e non possono fare riferimento a limiti finanziari per pochi franchi non superati. Si possono immaginare casi in cui tra obbligato al mantenimento e persona in formazione siano pendenti azioni penali per reati commessi a carico dell'uno ad opera dell'altro, si può pensare anche ad una partenza all'estero con irreperibilità dell'obbligato al mantenimento, non certamente all'ipotesi invocata dal qui ricorrente.
Per quanto attiene l'ipotesi di cui alla lettera b) l'amministrazione ha correttamente e compiutamente esposto i criteri alla base della norma ed ha correttamente fatto riferimento alla prassi del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
In sostanza il massimo determinato per le persone sole ai sensi della LPC è superiore (CHF 1'587.50) agli introiti su base mensile conseguiti dal ricorrente e determinati dall'amministrazione sulla scorta della documentazione prodotta da RI 1.
Se ne deduce che occorre, come giustamente ha fatto l'Ufficio Prestazioni, fare riferimento al reddito dei genitori del ricorrente.
Per quanto desumibile dagli atti, infatti, i parametri dell'art. 16 Reg. LCAMal riportato in esteso nella risposta di causa della Cassa sono adempiuti.
6. Il ricorrente contesta la correttezza della tassazione 2008 dei genitori rilevando come la stessa sia avvenuta d'ufficio e come, in realtà, il padre guadagni meno di quanto ritenuto dal competente Ufficio di Tassazione.
Come rammentato ancora nella STCA 14 luglio 2011 inc. 36.2011.32 "costante prassi di questo TCA e come rammentato nelle decisioni STCA del 16 giugno 2011 36.2011.19, STCA 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94 fra le ultime in ordine di tempo e STCA 2 giugno 1999, 36.1999.28; 29 marzo 2004 36.03.91 fra le prime: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. Va inoltre rammentato che, sempre secondo la vigente giurisprudenza, l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali."
Giustamente l'amministrazione si è riferita alla tassazione 2008 dei signori __________ ed ha considerato i redditi netti conseguiti di CHF 95'000.00.
7. Al fine di verificare il diritto al sussidio di RI 1 bisogna fare riferimento all'art. 29 cpv. 2 LCAMal e verificare se il reddito dei genitori consegnato nella tassazione 2008 superi l'importo fissato in tale norma adottata il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla scorta del Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008, e del Rapporto del 4 dicembre 2007 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 ed ha esplicato i suoi effetti già per i sussidi del 2008 (decisione 17 dicembre 2008 inc. 36.2008.134). La novella ha introdotto dei limiti di reddito tali da escludere il diritto al sussidio per i beneficiari di introiti significativi. L'art. 29 cpv. 2 è stato trascritto nella sua interezza in coda al precedente punto 3. Questi limiti di reddito sono diversi per le persone sole e per le famiglie e mutano ulteriormente in presenza o meno di figli.
In un recente caso il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è stato confrontato con le contestazioni di un padre di 4 figli che protestava la mancata considerazione, nella determinazione della cifra di preclusione del sussidio, dei due figli più grandi e maggiorenni agli studi (e quindi a suo carico), mentre i due figli più piccoli (minorenni) venivano considerati a norma dell’art. 29 cpv. 2 litt. d LCAMal. In quella decisione, del 10 gennaio 2011 inc. 36.2010.109, questa Corte ha confermato la prassi dell’ammini-strazione secondo cui “solo i figli con età inferiore ai 18 anni sono considerati figli per la determinazione del concetto di famiglia voluto dalla LCAMal, ciò ha incidenza nel diritto al sussidio per la diversità degli importi ritenuti (art. 29 cpv. 1 e 81 a cpv. 1 LCAMal ammettendo unicamente i due figli minorenni per la determinazione dell’importo di cui all’art. 29 cpv. 2 LCAMal.
Nella decisione 19 giugno 2011 citata questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha analizzato la questione a sapere se gli alimenti versati da un padre separato (o divorziato) a figli conviventi con la madre dovesse essere ritenuta per la determinazione del reddito preclusivo di cui all’art. 29 cpv. 2 LCAMal. Nel giudizio citato (pag. 12), che riprende su tali aspetti altre sentenze di questo Tribunale, questa Corte così si è espressa a proposito dell’art. 29 cpv. 2 litt. b LCAMal:
“… l’introduzione della norma e la conseguente modifica legislativa con cui il legislatore ha introdotto dei limiti di reddito preclusivi del diritto al sussidio ha quale scopo quello di non concedere la riduzione del premio a coloro che dispongono di sostanza o redditi elevati. Nel Messaggio n. 5974 il Consiglio di Stato ha evidenziato che:
" … gli alimenti versati, insieme alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, agli interessi passivi privati, ai figli a carico, ai figli agli studi ed alle spese professionali, sono delle deduzioni fiscalmente ammesse che possono fare sì che delle persone con redditi lordi elevati – rispettivamente detentori di sostanza cospicua – possano rientrare nei parametri per l'ottenimento della riduzione del premio LAMal. Per questo motivo, dedurre gli alimenti versati dal totale dei redditi sarebbe in contrasto con lo spirito della modifica legislativa, improntata all'equità, avendo riservato la riduzione di premio ai soli assicurati di condizione economica modesta. A questa posizione va data piena adesione. La ratio della norma adottata essendo proprio quella di volere beneficare con l'aiuto sociale unicamente le persone con redditi e sostanza modesta come imposto dal diritto federale dell'art. 65 LAMal.”
(si veda inoltre la decisione 19 febbraio 2009 inc. 36.2008.129 cons. 2.5)
Proprio lo scopo del limite introdotto dal legislatore non permette di seguire la tesi del ricorrente. Il reddito, secondo il chiaro tenore della legge, va considerato al netto degli oneri sociali così come esposto nella tassazione determinante nel “Totale dei redditi” di cui al punto 9. della tassazione IC (…).
Nella decisione 10 gennaio 2011 inc. 36.2010.109 (si vedano in particolare le considerazioni a pagina 19 e segg.), questa Corte aveva inoltre specificato come:
" … questo disposto prevede che la riduzione di premio decade se, per le persone sole (lett. b), il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera Fr. 60'000.-.
Stando alla lettera della norma il disposto appare essere applicabile soltanto quando si ha la situazione classica, ossia quando l'istante chiede la riduzione del premio LAMal sulla scorta della tassazione applicabile. In tale evenienza, a differenza di quanto succedeva in precedenza, dal 1° gennaio 2008 l'UAM deve subito verificare se il totale dei redditi netti nella notifica di tassazione IC 2005 - se si tratta del sussidio per il 2008 - è superiore al limite di Fr. 60'000.-. Nell'affermativa il richiedente non ha diritto alla riduzione del premio, e ciò indipendentemente dal fatto che il suo reddito imponibile sia inferiore al limite di reddito di Fr. 20'000.- per le persone sole.
Come risulta dal Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 del Consiglio di Stato, peraltro prodotto anche dal ricorrente (doc. H2), l'obiettivo della modifica legislativa "è quello di evitare che persone con redditi lordi elevati, oppure detentori di sostanza cospicua, possano rientrare nei parametri per l'ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle deduzioni fiscalmente ammesse." (cfr. punto 9.1.1).
Questa motivazione, nonché l'art. 29 cpv. 2 LCAMal stesso, discendono dall'art. 65 cpv. 1 LAMal, secondo cui i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Di conseguenza, come ha concluso l'Esecutivo cantonale, "questo particolare aiuto sociale non è destinato a persone con redditi lordi o importi di sostanza rilevanti.".
In proposito, nel citato Messaggio (cfr. punto 9.1.2) si afferma:
" In pratica sono stabili parametri di sostanza lorda e di sostanza imponibile, nonché di reddito netto [reddito lordo dedotti i contributi ordinari AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINF (dato desumibile alla cifra 9 della notifica di tassazione)], al di là dei quali il diritto alla riduzione di premio decade di principio."
L'esecutivo cantonale ha quindi ritenuto quattro specifici casi di esclusione dall'aiuto sociale per reddito e sostanza significativi, elementi facilmente reperibili ed immediatamente accertabili a mano della tassazione di riferimento degli assicurati interessati.
La verifica dell'eventuale superamento dei limiti posti dal nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal va fatta con i redditi rispettivamente la sostanza registrati nella tassazione applicabile, ossia la notifica di tassazione che ogni anno il Consiglio di Stato designa come base di riferimento per il diritto alla riduzione dei premi LAMal.
… La questione si pone, ora, a sapere se la verifica del superamento dei limiti fissati all'art. 29 cpv. 2 LCAMal debba avvenire anche nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione e ciò prima della necessaria conversione a mano delle tabelle ovvero quando, come nella fattispecie, l'assicurato ha segnalato di avere avuto una diminuzione dei suoi redditi, ciò che impone un accertamento manuale degli stessi in virtù dell'art. 31 RLCAMal.
La scrivente Corte evidenzia come nel Messaggio varato dal Consiglio di Stato non vi sono indicazioni al proposito.
Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007, al punto 3.5 intitolato "Esclusione alla riduzione di premio LAMal", i commissari hanno ribadito, confermandolo, lo scopo della norma e la volontà di imporre maggiore equità nella concessione dei sussidi:
" Il Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere riservate in primo luogo ad "assicurati di condizione economica modesta". Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in formazione per i quali la LAMal (art. 65 cpv. 1bis) prevede di concedere aiuti anche in presenza di un "reddito medio". (…)"
Il legislativo non si è invece esplicitamente espresso circa l'applicazione del nuovo principio ai casi previsti dall'art. 31 LCAMal e quindi in caso di accertamento autonomo del reddito. La ratio della norma impone comunque la sua applicazione, per analogia, nei casi come quello in discussione. Sarebbe infatti scioccante che, dato il superamento dei limiti dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, e, parallelamente, data una diminuzione del reddito o della sostanza, o il realizzarsi di altra ipotesi di cui all'art. 31 Reg LCAMal (citato per esteso sub. 2.2.) un assicurato potesse sfuggire al limite oggettivo - si ripete imposto per ragioni di equità, oltre che di risparmio - voluto dal legislatore. Palesemente la volontà del Parlamento, così come correttamente interpretata dall'amministrazione, era ed è quella di impedire la concessione di sussidi a detentori di sostanza significativa ed a coloro che beneficiano di redditi che superano i limiti, sia che gli stessi siano determinati in virtù della tassazione di riferimento sia che siano calcolati dall'amministrazione come imposto dall'art. 31 LCAMal.
Alla luce di quanto precede questo Tribunale ritiene che, a prescindere dalla formulazione apparentemente restrittiva dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, il principio del limite oggettivo dei redditi (rispettivamente della sostanza) che questo disposto enuncia debba essere applicato non soltanto ai casi in cui il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera gli importi di Fr. 60'000.- (lett. b), rispettivamente di Fr. 80'000.- (lett. c) o di Fr. 90'000.- (lett. d), ma esteso anche ai casi di accertamento autonomo del reddito in assenza della tassazione applicabile.
Con questa soluzione si evita che una parte degli assicurati oggettivamente esclusi dal diritto al sussidio possono farvi ricorso grazie a modifiche poco significative di reddito e sostanza o a seguito di un cambiamento nello stato civile. Con questa interpretazione ed applicazione della norma viene salvaguardata la parità di trattamento tra gli assicurati oltre che, certo in maniera non significativa, alleggerito il compito amministrativo dell'Ufficio assicurazione malattia.
Una diversa soluzione, derivante dall'interpretazione letterale dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, darebbe luogo, come indicato, ad una ingiustificata disparità di trattamento tra gli assicurati il cui diritto alla riduzione del premio LAMal è stabilito sulla base della tassazione applicabile (art. 30 LCAMal) e gli assicurati per i quali la loro domanda viene decisa al di fuori della tassazione applicabile mediante accertamento manuale dei redditi (art. 31 RLCAMal) che presentassero valori di patrimonio o reddito elevati.
Stante quanto precede, è pertanto corretto che anche agli assicurati il cui reddito viene accertato autonomamente venga applicato il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal. La conclusione a cui è giunto l'Ufficio assicurazione malattia va dunque tutelata.
(…) Il TCA evidenzia che il Consiglio di Stato, consapevole che l'adozione del nuovo capoverso 2 dell'art. 29 LCAMal avrebbe comportato l'eliminazione dalla cerchia dei beneficiari della riduzione del premio LAMal di diversi assicurati che per contro fino ad allora vi rientravano, ha modificato l'art. 32 cpv. 2 LCAMal inserendo una riserva nei confronti dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, e meglio della sua lettera c.
L'art. 29 cpv. 2 lett. c LCAMal si riferisce infatti alle persone sole intese quale reddito di riferimento, ovvero a quella persona o famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a Fr. 6'000.- (art. 32 cpv. 1 LCAMal) che chiedono la riduzione del premio LAMal.
Si tratta delle persone sole la cui situazione economica funga da "reddito di riferimento", ossia persone sole che di regola hanno a carico studenti maggiorenni o persone in formazione. Per questi studenti la riduzione di premio viene decisa non in base al reddito proprio, nullo, bensì a quello della persona di riferimento. Per questa categoria di assicurati il limite di reddito fiscale del nucleo "di riferimento" è di Fr. 50'000.- (art. 32 cpv. 2 LCAMal).
Ma l'art. 29 cpv. 2 lett. c LCAMal, tenendo conto dell'art. 65 cpv. 1bis LAMal secondo cui la riduzione di premio per i "minorenni" ed i "giovani adulti in formazione" deve riguardare non più solo le persone di condizione economica modesta, ma anche i "redditi medi", ha elevato a Fr. 80'000.- il criterio d'esclusione delle persone sole intese come reddito di riferimento, poiché con un reddito netto di Fr. 60'000.- il rischio di non raggiungere il principio della riduzione di premio estesa fino ai "redditi medi" avrebbe potuto presentarsi.
Secondo l'esecutivo (cfr. punto 9.1.3), comunque, le persone sole che hanno a carico figli maggiorenni agli studi corrispondono a poche situazioni. L'incidenza finanziaria è minima, in quanto i casi sono numericamente ridotti. Sotto il profilo dell'equità, una distinzione particolare per questa specifica categoria di persone risponde in modo maggiormente appropriato ai criteri di legge federale (art. 65 cpv. 1bis LAMal)."
8. Alla luce di quanto precede va pacificamente ammesso il superamento dei limiti di reddito nella tassazione 2008, anche se emessa d'ufficio, siccome determinati in CHF 95'000.00.
9. Come indicato nelle considerazioni di fatto RI 1 ha segnalato diminuzione del reddito da parte dei genitori, invocando così, implicitamente, l'art. 31 LCAMal e l'art. 31 Litt. m Reg. LCAMal.
La cassa, sulla scorta della documentazione trasmessa, ha determinato il reddito netto da ultimo conseguito da parte dei genitori del ricorrente in CHF 94'240.00 circa.
Occorre qui verificare se tale calcolo è corretto. Agli atti è prodotta documentazione da cui si desume l'attività della mamma presso uno studio professionale di __________ e salario annuo di CHF 55'969.00 (compresa la tredicesima) e del padre in 35'195.40 (12 mensilità). La Cassa ha considerato la tredicesima mensilità versata al padre (CHF 3'076.65) che il ricorrente contesta essere pagata.
Sia che la tredicesima del papà del ricorrente sia calcolata o meno si ha, in concreto, diminuzione del reddito rispetto a quello ritenuto dal competente UT e rilevato dalla tassazione 2008.
10. Come esposto nelle considerazioni del precedente punto 8 anche in tale ipotesi occorre verificare se il nuovo reddito conseguito – prima della sua eventuale conversione a mano delle apposite tabelle per la verifica del diritto al sussidio – superi o meno i limiti fissati dall'art. 29 cpv. 2 LCAMal.
Ebbene occorre ritenere i coniugi __________ quale famiglia senza figli – siccome entrambe i figli maggiorenni – ed il limite deve quindi essere fissato in CHF 90'000.00. In concreto, con o senza tredicesima del padre del ricorrente, il salario netto della mamma e quello netto del papà assommati superano il limite per l'ottenimento dell'aiuto sociale.
Ne consegue che il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese al ricorrente e senza riconoscimento di ripetibili all'amministrazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti