Raccomandata |
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Incarto n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sui ricorsi del 30 giugno 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 giugno 2011 emanata da |
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CO 1
e la decisione su opposizione del 27 giugno 2011 emanata da
__________ __________, rappr. da: avv. __________, __________ __________
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto in fatto ed in diritto che
RI 1, attivo quale manovale presso la __________ __________, era assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia per il tramite del proprio datore di lavoro presso CO 1 (di seguito: CO 1) fino al 31 dicembre 2010 e presso __________ __________ (dal 1° gennaio 2011,
con notifica dell’11 novembre 2009 CO 1 è stata informata dal datore di lavoro dell’inabilità lavorativa dell’interessato causa malattia con effetto dal 4 novembre 2009,
l’assicuratore ha assunto il caso, versando indennità giornaliere complete fino al 28 novembre 2010 ed al 30% dal 29 novembre al 31 dicembre 2010 (doc. XXXV/Bis),
dal 1° gennaio 2011 è subentrata __________ __________ che, rilevato il contratto in essere, ha continuato a versare indennità di malattia nella misura del 30%,
sia CO 1, con decisione formale del 17 maggio 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 10 giugno 2011 (doc. OO), sia __________ __________, con decisione formale del 25 maggio 2011 (doc. PP), confermata dalla decisione su opposizione del 27 giugno 2011 (doc. 15), hanno ribadito che l’assicurato ha diritto al massimo ad indennità calcolate sulla base di un’incapacità lavorativa del 30%,
contro le predette decisioni su opposizione RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA chiedendo in via principale la condanna di CO 1 al versamento di indennità al 100% dal 29 novembre 2010 ed in via subordinata la condanna di CO 1 al versamento di indennità al 100% fino al 31 dicembre 2010 e di __________ __________ al pagamento delle prestazioni complete dal 1° gennaio 2011 (doc. I),
con decreto del 1° luglio 2011 il giudice delegato del TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per l’emendamento dei ricorsi (doc. II, inc. 36.2011.40-41),
il 4 luglio 2011 l’assicurato ha prodotto i nuovi atti, ribadendo in sostanza le sue richieste (doc. III, inc. 36.2011.40-41),
con risposte del 13 luglio 2011 (doc. V, inc. 36.2011.40) e del 24 agosto 2011 (inc. 36.2011.41), CO 1, rispettivamente __________ __________ hanno chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione,
con ordinanza del 25 agosto 2011 il giudice delegato del TCA ha congiunto le procedure (doc. VI, inc. 36.2011.40-41),
il 29 agosto 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriore documenta-zione medica (doc. VII, inc. 36.2011.40-41), pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto AI del ricorrente (doc. IX),
dopo aver ottenuto, il 12 ottobre 2011, copia dell’incarto, questo Tribunale ha domandato all’amministrazione di poter conoscere i tempi approssimativi di evasione della domanda AI,
rilevata la necessità di effettuare ulteriori accertamenti, il 17 gennaio 2012 l’UAI ha informato il TCA di aver ricevuto la perizia affidata al __________ e di necessitare di ulteriore tempo per poter decidere circa il diritto a prestazioni del ricorrente,
il 10 aprile 2012 l’UAI ha emanato il progetto di decisione tramite il quale, accertata un’incapacità lavorativa totale dal 4 novembre 2009 al 28 novembre 2010, al 30% dal 29 novembre 2010 al 18 marzo 2011 ed al 50% dal 19 marzo 2011, ha posto il ricorrente al beneficio di una rendita intera nel mese di novembre 2010 e del 50% dal 1° marzo 2011 (doc. XXIV),
chiamata ad esprimersi in merito sulle risultanze dell’AI, RA 1 si è riconfermata nella sua risposta (doc. XXIX, inc. 36.2011.40), __________ __________ ha comunicato l’intenzione di pagare le prestazioni di sua competenza tenendo conto di quanto deciso in ambito AI ed ha domandato di indire un’udienza (doc. XXX, inc. 36.2011.40), mentre il ricorrente, preso atto delle affermazioni degli assicuratori, non si è opposto ad un’eventuale udienza per determinare l’ammontare delle indennità ancora a suo favore (doc. XXXII, inc. 36.2011.40),
le parti sono state sentite il 24 luglio 2012 nel corso di un’udienza da cui è emerso che:
" Dopo discussione le parti convengono di sospendere la procedura alla luce della proposta oggi fatta da parte di __________ __________ e contenuto nel documento annesso del presente verbale (… omissis … ), propone di liquidare il caso con un versamento fr. 4'114.15. Questo importo deriva dall'applicazione delle IL ritenute anche nella decisione dell'AI per i periodi considerati dalla stessa AI fatto salvo che o per il periodo dal 1. al 18 marzo 2011 ove è stato riconosciuto un indennizzo per un'inabilità lavorativa del 50% in luogo del 30% perché nella sua decisione l'AI ha riconosciuto la rendita al 50% anche per tale periodo.
(…)
L'avv. RA 1 prende atto di questa situazione verificherà importi, periodo e percentuali alla luce anche delle spiegazioni verbali ottenute in questa sede e farà sapere al Tribunale se intende o meno mantenere i due ricorsi in discussione alla luce del proposto versamento. Resta aperta la questione delle ripetibili.” (doc. XXXIV/+1, inc. 36.2011.40),
all’avv. RA 1 è stato assegnato un termine scadente il 31 agosto 2012 per determinarsi in merito (doc. XXXIV+1, inc. 36.2011.40),
il 29 agosto 2012 l’insorgente ha scritto al TCA chiedendo una proroga del termine poiché “sentito il Collega avv. __________, siamo tutt’ora in attesa di una presa di posizione dell’assicurazione __________ __________ sulla questione delle ripetibili” (doc. XXXVI, inc. 36.2011.40),
il TCA ha prolungato il termine fino al 7 settembre 2012 (doc. XXXVII, inc. 36.2011.40),
con scritto del 3 settembre 2012 il ricorrente ha affermato che “il mio cliente è d’accordo con il conteggio 24.07.2012 allestito da __________ __________ (proposta di versamento a saldo a favore dell’assicurato di fr. 4'114.15). Per contro rimane in sospeso tra le parti la questione delle ripetibili vantate dal mio cliente nei confronti delle due convenute. Si chiede quindi a questo lodevole Tribunale di stralciare dai ruoli i ricorsi sopraindicati con contestuale assegnazione a favore dell’assicurato delle ripetibili da parte di CO 1. e __________ __________” (doc. XXXVIII),
in queste condizioni, alla luce del contenuto della lettera del 3 settembre 2012, i ricorsi vanno stralciati dai ruoli,
circa le ripetibili, di principio esse vanno assegnate al ricorrente, patrocinato, vincente in causa (art. 61 lett. g LPGA),
secondo la giurisprudenza vi è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, quando la situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di oggetto e viene stralciato dai ruoli (Kieser, ATSG- Kommentar, 2a edizione 2009, n. 117 ad art. 61 pag. 792; DTF 109 V 71; DTF 110 V 57; cfr. anche cfr. DTF 132 V 235 consid. 6). Questa situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie integralmente le pretese dell’assicurato (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC 1986 p. 314; RCC 1984 p. 283). Il ritiro del ricorso può comportare un diritto alle ripetibili se vi erano motivi per il suo inoltro (cfr. Kieser, ATSG- Kommentar, 2a edizione 2009, n. 117 ad art. 61 pag. 792; cfr. SVR 1996 IV nr. 93),
in concreto l’interessato non può rivendicare ripetibili nei confronti di CO 1 giacché la decisione impugnata tramite la quale è stato confermato il versamento di indennità al 30% dal 29 novembre 2010 al 31 dicembre 2010 non ha subito modifiche in corso di procedura,
per contro __________ __________, preso atto della decisione in ambito AI, ha allestito un nuovo conteggio tramite il quale ha deciso di versare il 50% delle indennità, in luogo del 30%, dal 1° marzo 2011 fino al 31 agosto 2011, per complessivi fr. 4'114.15 (doc. XXXIV/1, inc. 36.2011.40), su cui l’insorgente si è detto d’accordo (doc. XXXVIII, inc. 36.2011.40),
ritenuto come il ricorrente chiedeva la condanna dell’assicuratore al versamento del 100% delle indennità, RI 1 va ritenuto parzialmente vincente in causa,
ne segue che __________ __________ verserà al ricorrente fr. 1'200 a titolo di ripetibili parziali, mentre CO 1 non deve alcunché,
viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.6.2008 (Lptca);
decreta 1. le cause sono stralciate dai ruoli;
2. non si prelevano né tasse né spese. __________ __________ verserà al ricorrente fr. 1'200 (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici