Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2011.43

 

IR/sc

Lugano

30 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 9 maggio 2011 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, 31 maggio 1964, domiciliata a __________, impiegata, separata e madre di due figli maggiorenni (nati rispettivamente nel 1985 e nel 1992) ha postulato la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2011. In assenza di una notifica di decisione di tassazione quale persona sola, siccome separata, l’amministrazione cantonale ha accertato il reddito dell’assicurata sulla scorta delle indicazioni da questa fornite stabilendo un importo complessivo di CHF 40'075,10 annui da cui ha dedotto gli oneri passivi (interessi) per determinare un importo complessivo di CHF 40'000.00 (arrotondato al mille franchi superiore come di legge). La richiesta è stata respinta.

 

                                         Con reclamo del 6 aprile 2011 l’assicurata ha impugnato il provvedimento dell’amministrazione mediante reclamo, producendo la decisione di tassazione 2008, emessa a carico suo e del marito __________, da cui si evince un imponibile di CHF 17'400.00 annui. La signora RI 1 ha chiesto quindi il riesame della sua situazione.

 

                                         Con decisione emessa su reclamo il 9 maggio 2011 l’amministrazione ha rigettato la richiesta evidenziando il superamento dei limiti e la necessità di dovere procedere mediante l’accertamento autonomo del reddito in difetto di emanazione di una decisione di tassazione quale persona sola.

                                         La CCC AVS ha rilevato comunque la concessione del sussidio ai figli della qui ricorrente.

 

                                  B.   Con ricorso del 16 maggio 2011 l’assicurata ribadisce le sue tesi, produce la decisione di tassazione 2008 e chiede che non si tenga conto della separazione dal marito siccome in via di ufficializzazione e non ancora oggetto di provvedimento. Il gravame è stato inoltrato erroneamente all’amministrazione stessa ed è stato fatto pervenire, dopo i necessari chiarimenti, al Tribunale cantonale delle Assicurazioni unicamente il 4 luglio 2011.

 

                                         In sede di risposta di causa la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha ribadito la separazione, la qualità di persona sola della ricorrente, i redditi conseguiti ed il conseguente superamento dei limiti. In corso di motivazione, laddove necessario, le argomentazioni dell’amministrazione saranno riprese.

 

                                         Alla ricorrente è stato concesso il termine di procedura per la formulazione di osservazioni e per la richiesta di assunzione di prove.

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

                                   2.   Il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal , il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge (vedi decisione TCA decisione 19 febbraio 2009 inc. 36.2008.129). Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.00 e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.00. Questi importi sono stati aumentati, in vista dell’entrata in vigore del nuovo diritto che regolerà la materia a partire dal 1 gennaio 2012, con l’adozione di importi superiori. In particolare per il 2011 l’art. 81 b LCAMal prevede che per la persona sola il limite venga aumentato a CHF 28'000.00 e, per quanto qui d’interesse, per le famiglie a CHF 40'000.00.

 

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30     LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

 

L'espressione “di regola” tende a salvaguardare la possibilità per l'amministrazione competente (Servizio prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

 

                                         Per l'anno 2011, il Consiglio di Stato ha definito, con Decreto Esecutivo del 9 ottobre 2010 (RL 6.4.6.1.6.) concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal, il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008. L’Esecutivo ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata dallo stesso Decreto esecutivo ed ha rinviato per il resto ai parametri di legge, facendo comunque riferimento all’art. 81 a LCAMal e non all’art. 81 b LCAMal voluto dal legislatore solo con la modifica della legge del scorso 13 dicembre 2010 scorso ed in vigore dall’inizio del corrente anno. Questa Corte rileva qui come, senz’ombra di dubbio, il rinvio voluto con il DE 9 ottobre 2010 fa riferimento ai parametri fissati nel testo legale e quindi, anche se successivamente modificati od introdotti, ai valori determinati dal legislatore, compresi quelli dell’art. 81 b LCAMal.

 

                                         Come evidenziato nel giudizio di questo Tribunale 19 febbraio 2009 citato, dal 1° gennaio 2008 è in vigore il nuovo tenore del cpv. 2 dell’art. 29 secondo cui:

 

"  La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a)   se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.-;

b)   persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;

c)   persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.-;

d)   famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.- cadauno.”.

 

Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato nella stessa occasione.

 

 

                                   4.   L'amministrazione fa quindi di principio capo ai dati fiscali indicati dall’esecutivo cantonale fissato DE emesso annualmente. In casi specificatamente indicati dalla legge e specificati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati in dettaglio) l’amministrazio-ne non può fare capo alla tassazione ma deve scostarsene per procedere ad un accertamento autonomo del reddito per la sua successiva commutazione in reddito ipotetico a mano di specifiche tabelle, ciò al fine di verificare se siano dati gli estremi per concedere l’aiuto sociale. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento autonomo di tale reddito all'amministrazione (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal) nei casi:

 

"  a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte

      del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)                                   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che     esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

 

                                         L’esecutivo, nel suo regolamento d’applicazione, ha determinato gli ulteriori casi riservati dalla legge all’art. 31 RLCAMal, imponendo l’accertamento autonomo da parte dell’amministrazione nei seguenti casi:

 

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)                                   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)                                   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)                                   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)                                    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)                                   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)                                   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)                                    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)   persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

 

                                         Quest'ultima ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in vigore dal 1° gennaio 2008 –  è la conseguenza diretta e necessaria dell'introduzione, anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.

 

                                   5.   La ricorrente va considerata persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal e ciò anche se convive con i figli maggiorenni, il maggiore senza più diritto ad alimenti da parte del padre, mentre la più giovane con diritto ad alimenti comunque contenuti (vedi doc. 2 reclamo del 6 aprile 2011). Il fatto che la signora RI 1 sia separata è indubbio e non può essere negato in concreto, la stessa lo ammette ripetutamente nei suoi scritti e rammenta, come riportato, il versamento di alimenti da parte del padre in favore della figlia più giovane. E’ sufficiente una separazione di fatto.

 

                                         In assenza di una decisione di tassazione della ricorrente quale persona sola l’amministrazione ha correttamente accertato i redditi della ricorrente a mano dei dati dalla stessa forniti. Il calcolo non è criticato dalla ricorrente e non è criticabile siccome riprende i valori importanti cui deve far capo. Non è possibile all’ammi-nistrazione, per costante prassi di questo Tribunale, considerare spese dentistiche o della carta di credito (come alla documentazione agli atti). Possono solo essere ritenuti interessi debitori ipotecari come la Cassa ha correttamente ritenuto in concreto. L’amministrazione ha aggiunto il valore locativo dell’immobile secondo l’ultima tassazione disponibile ed ha, correttamente, concluso che il limite fissato dall’art. 81 litt. b LCAMal di CHF 28'000.00 era superato. Questa circostanza non è stata contestata dall’assicurata ed appare corretta. L’amministrazione deve infatti fare capo ai dati accertati per la loro successiva commutazione a mano di apposite tabelle (reperibili nel sito dell’amministrazione stessa) allestite dall’amministrazione fiscale cantonale.

 

                                         Come indicato l’agire della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG è corretto e non presta il fianco a critiche.

 

                                   6.   Alla luce di quanto precede il ricorso va, purtroppo, respinto. Una revisione della decisione potrà essere ottenuta a fronte dell’emanazione di una decisione fiscale quale persona separata, come ricordato anche dall’amministrazione nelle precise e puntuali osservazioni al ricorso.

 

                                         Il ricorso deve essere conseguentemente respinto senza carico di tassa di giustizia e spese.

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti