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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 5 agosto 2011 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, cittadina __________ residente in __________, è attiva quale cameriera presso il Bar __________ di __________ ed è al beneficio di un permesso per frontalieri dal 2002 (inc. 36.2009.121).
Con decisione del 17 febbraio 2009 l’allora Ufficio dell’assicurazione malattia (di seguito: UAM; ora: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), l’ha affiliata d’ufficio presso __________ __________ poiché ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine di “sanatoria” scaduto il 30 settembre 2008 che era stato accordato a tutti frontalieri che non avevano esercitato il loro diritto d’opzione conformemente all’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (di seguito: ALC). Il provvedimento amministrativo è stato confermato in ultima istanza anche dal Tribunale federale (sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
1.2. Il 27 aprile 2011 RI 1 ha chiesto all’amministrazione il modulo TI1 per poter esercitare il diritto di opzione essendoci stato un cambiamento nel suo stato di famiglia in seguito al divorzio pronunciato il 17 luglio 2009 dal __________ di __________ (doc. C).
Con decisione del 6 maggio 2011 l’amministrazione ha respinto la domanda poiché, a prescindere dalla questione di sapere se nel caso di specie fossero dati i presupposti per ottenere l’esonero dall’obbligo assicurativo, l’opzione non è stata formulata entro i tre mesi dall’evento come richiesto dall’ALC (doc. 2).
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto reclamo, sostenendo in particolare che al momento dell’emanazione della sentenza di divorzio la questione relativa al diritto d’opzione era ancora sub judice, giacché i vari ricorsi inoltrati al Tribunale federale sulla medesima questione da parte di numerosi frontalieri avevano tutti effetto sospensivo. Il suo obbligo assicurativo è sorto unicamente con la crescita in giudicato della sentenza federale.
1.4. Tramite decisione su reclamo del 5 agosto 2011 l’amministrazione ha confermato il precedente provvedimento, rilevando che il nuovo esercizio del diritto di opzione è tardivo (doc. 4).
1.5. RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA ribadendo che la procedura è stata sospesa sino all’emanazione della sentenza del Tribunale federale (doc. I).
1.6. Con risposta del 26 settembre 2011 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. Il 28 settembre 2011 il TCA si è rivolto alle parti affermando:
" (…)
con riferimento alla vertenza a margine, rileviamo che con comunicato stampa del 13 settembre 2011 intitolato “Assicurazione obbligatoria contro le malattie e restituzione dei termini per l’esercizio del diritto d’opzione ai lavoratori frontalieri non coinvolti dalla sanatoria attuata il 30 settembre 2008”, il DSS ha informato che (cfr. www3.ti.ch/CAN/comunicati/13-09-2011-comunicato-stampa-818107232918.pdf):
“ (…) a seguito del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sulla mozione dell’11 marzo 2008 presentata da __________ e della relativa decisione del Gran Consiglio del 21 aprile 2010, in data 14 settembre 2011 l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) provvederà a notificare, ai lavoratori frontalieri che si trovano in situazione d’irregolarità a causa della mancata notifica del diritto d’opzione, la diffida a voler esercitare il proprio diritto entro il 31 dicembre 2011.
Il provvedimento toccherà 2’200 lavoratori che, nei prossimi giorni, si vedranno recapitare al proprio domicilio il formulario, da compilare e rispedire all’IAS, accompagnato da una lettera informativa. L’invio sarà effettuato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. (…)”
Ai fini del giudizio chiediamo alle parti di prendere posizione su questo comunicato stampa entro 10 giorni e alla ricorrente di voler indicare la data esatta della crescita in giudicato della sentenza di divorzio.”
1.8. Con scritti del 28 settembre 2011 e del 3 ottobre 2011 la ricorrente ha ribadito le sue argomentazioni evidenziando che la sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato il 17 ottobre 2009 e sostenendo di aver diritto alla restituzione dei termini per beneficiare della nuova sanatoria (doc. VII).
1.9. Il 6 ottobre 2011 l’amministrazione ha affermato:
" (…)
A partire dal 1° ottobre 2010 il modulo ufficiale idoneo ad esercitare il diritto di opzione non viene più trasmesso in allegato al permesso per frontaliero (G CE/AELS), ma è diventato parte integrante – nonché obbligatoria – della procedura di domanda del permesso per frontaliero (G CE/AELS). Questo cambiamento permetterà a tutti i lavoratori frontalieri di regolamentarsi secondo le norme europee vigenti, a differenza di quanto riscontrato con la vecchia procedura. Infatti, come si è potuto notare dalle passate esperienze, il precedente metodo di informazione non permetteva di raggiungere a colpo sicuro il lavoratore frontaliero per sottoporgli il formulario per l’esercizio del diritto di opzione.
In ragione di questo sostanziale cambiamento, onde evitare di veder leso il diritto alla parità di trattamento ed al fine di poter dimostrare di aver adeguatamente informato gli interessati in merito ai loro diritti, il Gran Consiglio ha deciso che l’Istituto delle assicurazioni sociali avrebbe dovuto spedire nuovamente ai lavoratori frontalieri non ancora in regola il modulo ufficiale con tutte le informazioni necessarie. Questa decisione contempla però unicamente coloro che hanno ricevuto il proprio permesso per frontaliero dopo la sanatoria attuata nel giugno 2008 e prima della messa in atto della nuova procedura di informazione, ovvero tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2010.
In ragione di quanto sopra, la decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio non può essere estesa alla signora RI 1, avendo lei ottenuto il suo permesso per frontaliera già nel 2002 ed avendo ricevuto il modulo ufficiale TI 1 nel giugno 2008.” (doc. IX)
1.10. Alla ricorrente è stato concesso un termine, scadente il 20 ottobre 2011, per prendere posizione in merito (doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’interessata ha agito tempestivamente facendo valere il suo diritto di opzione il 27 aprile 2011 in seguito al divorzio pronunciato il 17 luglio 2009, la cui sentenza è cresciuta in giudicato il 17 ottobre 2009 (doc. VII).
2.2. Le parti sono già a conoscenza del diritto (internazionale) applicabile in concreto, ampiamente riportato nella sentenza cantonale 36.2009.121 del 1° febbraio 2010 e nella sentenza federale 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, cui il TCA rinvia.
Va qui ribadito che di principio gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento contributivo).
Tuttavia, nell’ambito dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione del loro luogo di residenza.
L'art. 89 del regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".
L'Allegato II dell'ALC, Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46).
I lavoratori frontalieri ed i loro familiari residenti in __________ possono dunque optare per il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i cittadini di Paesi membri dell’UE possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza.
Questa facoltà è accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.
La decisione di aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30, si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 e segg.). La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato di residenza esplica effetti anche per familiari residenti in quello stesso Stato.
A questo proposito l’Allegato II all’ALC, Sezione A, punto 1, lett. o prevede:
" o) nell’allegato VI è aggiunto il testo seguente:
(…)
3. Assicurazione obbligatoria nell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.
a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone che ricevono indennità di disoccupazione dall’assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito;
v) i familiari delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.
Per ’familiari’ si intendono quelle persone ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia:
Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.
La domanda
aa) dev’essere presentata entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l’esenzione diventa efficace dall’inizio dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria;
bb) si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato."
La Svizzera ha recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.
A norma dell’art. 2 cpv. 6 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
2.3. Nel caso di specie l’amministrazione ha respinto la richiesta della ricorrente a motivo che l’interessata non ha fatto valere il cambiamento dello stato civile entro tre mesi dall’emissione della sentenza del Tribunale di __________ del 17 luglio 2009 e cresciuta in giudicato il 17 ottobre 2009.
L’insorgente ritiene invece che, essendo la precedente procedura sospesa, essa ha rispettato il termine poiché ha fatto valere l’opzione il 27 aprile 2011 allorché la sentenza federale è stata emanata il 18 febbraio 2011.
Questo TCA ritiene, per i motivi che seguono, che questa questione possa rimanere aperta in quanto il ricorso va comunque accolto per altri motivi.
Con comunicato stampa del 13 settembre 2011 (pubblicato anche in www3.ti.ch/CAN/comunicati/13-09-2011-comunicato-stampa-818107232918.pdf), il DSS ha informato che:
" (…) a seguito del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sulla mozione dell’11 marzo 2008 presentata da __________ e della relativa decisione del Gran Consiglio del 21 aprile 2010, in data 14 settembre 2011 l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) provvederà a notificare, ai lavoratori frontalieri che si trovano in situazione d’irregolarità a causa della mancata notifica del diritto d’opzione, la diffida a voler esercitare il proprio diritto entro il 31 dicembre 2011.
Il provvedimento toccherà 2’200 lavoratori che, nei prossimi giorni, si vedranno recapitare al proprio domicilio il formulario, da compilare e rispedire all’IAS, accompagnato da una lettera informativa. L’invio sarà effettuato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. (…)”
Il comunicato è stato emanato successivamente alla decisione impugnata del 5 agosto 2011, data che di principio delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente, il giudice può tuttavia anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582).
Ciò è il caso in concreto, anche per evitare un’eventuale terza procedura che porti sulla (nuova) “sanatoria” – che di fatto svuo-ta di portata le norme internazionali applicabili e citate – avviata nel corso del mese di settembre 2011 dall’amministrazione.
La Cassa ritiene che la citata (ulteriore) “sanatoria” decisa dal Gran Consiglio, in deroga all’ALC e per preservare la parità di trattamento nei confronti dei frontalieri che non hanno potuto beneficiare né della precedente “sanatoria”, né del nuovo formulario approntato per i frontalieri che hanno chiesto il permesso “G” dal 1° ottobre 2010, possa applicarsi solo a quelle persone che hanno ricevuto il proprio permesso tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2010.
Questo TCA non condivide la tesi dell’amministrazione.
Nella misura in cui è stata voluta una nuova “sanatoria”, essa, proprio per evitare una disparità di trattamento, deve valere non solo per quei frontalieri che nel citato periodo (1° giugno 2008 – 30 settembre 2010) hanno ricevuto il permesso “G” e non sono stati oggetto della precedente sanatoria ma anche per coloro che in quel periodo si sono trovati in una delle situazioni che permettono, nuovamente, di far valere il diritto di opzione ma non lo hanno esercitato.
La sola condizione posta dall’amministrazione per beneficiare del nuovo termine è l’aver ottenuto il permesso “G” in quel periodo (doc. IX: “Questa decisione contempla però unicamente coloro che hanno ricevuto il proprio permesso per frontaliero dopo la sanatoria attuata nel giugno 2008 e prima della messa in atto della nuova procedura di informazione, ovvero tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2010”). Pertanto la nuova “sanatoria” vale anche per coloro che, pur avendo ottenuto il permesso di frontaliero in quel periodo, erano o avrebbero potuto essere al corrente della possibilità di esercitare il diritto di opzione entro tre mesi ma, per vari motivi, non lo hanno fatto valere.
In tal modo vengono tuttavia discriminati tutti quei frontalieri, come la ricorrente che per altri motivi avrebbero potuto nuovamente far valere il diritto di opzione.
L’estensione della sanatoria anche a questi frontalieri trova conforto nelle condizioni di applicazione della precedente procedura di “sanatoria”, che era stata adottata anche per quei frontalieri che non avevano esercitato il loro diritto di opzione nel corso di una prima procedura di “richiamo” effettuata nel 2003.
Infatti, come emerso dagli accertamenti effettuati dal TCA nel corso della precedente procedura di “sanatoria”, proprio per evitare una disparità di trattamento, l’amministrazione aveva permesso a tutti i frontalieri di far valere nuovamente il diritto di opzione, anche quelli che erano già stati oggetto di una “sanatoria” effettuata nel corso del 2003. A questo proposito l’allora capo ufficio dell’allora UAM ha affermato (cfr. sentenza 36.2009.18 del 9 novembre 2009, consid. 1.7, pag. 5):
" (…)
Nel corso del primo invio del giugno 2002, come appare dal doc. VI/1 che viene annesso al verbale d'udienza, sono stati recapitati 33'107 formulari e ne sono rientrati 29'469. Il problema con i frontalieri è che è una popolazione mobile e quindi bisogna contare con cessazioni di attività o mutamenti nell'attività. Il rattrappage del 2003 è stato fatto autonomamente dall'UAM, perché troppe erano ancora le situazioni aperte e si imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato quindi la documentazione come descritto.
Si è trattata di una scelta autonoma operata dall'UAM che ha messo su un piede di assoluta uguaglianza tutti i frontalieri che non avevano optato. Si è trattato di un favore fatto a questa popolazione e non ha discriminato nessuno. (…)
È giusto dire che a seguito di quella sanatoria vi sono stati in due casi degli esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA. Per altri assicurati vi è stato invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di iscriversi presso un assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero di queste procedure, ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la procedura del 2008 con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio del diritto d'opzione, sono state sostanzialmente "recuperate", però con effetti ex nunc e non ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro futuro.
Queste persone sono state messe nella possibilità di optare e non costrette a cambiare.
Dall'operazione 2003 sono emersi circa 1'600 casi dove non era stato esercitato il diritto d'opzione; un paio sono quelli sfociati nelle decisioni giudiziarie, ma per il resto, alla luce dei numeri, abbiamo ritenuto che si trattasse di persone che non erano più attive. Qualche verifica è stata fatta in questo senso.”
In concreto, nel mese di luglio 2009 l’interessata ha divorziato. L’amministrazione non ha escluso che questa circostanza possa aprire un nuovo termine per il diritto di opzione.
Ne segue che la richiesta dell’insorgente non può essere ritenuta tardiva e la Cassa dovrà stabilire se, dal 17 ottobre 2009, ossia dalla crescita in giudicato della sentenza __________, vi sono gli elementi per optare in favore del sistema sanitario __________.
In queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché entri nel merito della richiesta.
All’insorgente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché esamini la richiesta di opzione della ricorrente.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 1'500 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti