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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 30 agosto 2011 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto in fatto
A. RI 1, 1969, coniugato e padre di tre figli, il 23 marzo 2011 (doc. 1) ha spedito all'Istituto delle assicurazioni sociali l'apposito formulario per la richiesta di riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2011.
B. Con decisione del 30 giugno 2011 (doc. A3) l'Ufficio delle prestazioni della Cassa cantonale di compensazione ha negato il diritto alla riduzione del premio, poiché l'istanza è stata inoltrata oltre il termine legale del 31 dicembre 2010.
C. Il reclamo del 12 luglio 2011 (doc. A2) è stato respinto con decisione su reclamo del 30 agosto 2011 (doc. A1), che ha confermato la tardività della richiesta di riduzione del premio vista l'assenza di motivi sufficienti che giustificassero tale ritardo.
D. Con ricorso del 28 settembre 2011 (doc. I) l'assicurato, rappresentato dall'RA 1, ha evidenziato di essere stato al beneficio di prestazioni dell'assistenza sociale fino al 1° febbraio 2010 e che l'Ufficio assicurazione malattia non gli ha trasmesso, come di regola, il formulario per postulare tempestivamente la riduzione del premio. Il ricorrente ha osservato che, dati fiscali alla mano, ha pienamente diritto a ricevere l'aiuto statale per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Tuttavia, l'effettivo ritardo con cui ha reagito deve essere imputato al fatto che "la famiglia in buona fede ha ritenuto che essendo la domanda sempre stata effettuata d'ufficio e non essendoci stata nessuna differenza significativa sul reddito, la stessa procedura sarebbe stata effettuata dagli organi competenti e quindi il sussidio concesso come per gli anni precedenti. Non è evidente e per niente scontato che l'assicurato sappia secondo l'informazione corrente che esisteva l'obbligo di presentazione della domanda a chi non beneficiava di prestazioni LAPS al 31.12.2010." (pag. 2). Al riguardo, l'assicurato ha rilevato come l'informazione agli assicurati sia carente, poiché sarebbe auspicabile che l'Ufficio che eroga le prestazioni LAPS informi adeguatamente gli aventi diritto tramite circolare che devono presentare autonomamente la domanda di sussidio qualora non beneficino più delle prestazioni dell'assistenza sociale al 31.12.2010. Pertanto, il ricorrente non ha nessuna colpa per non essersi attivato in tempo e quindi la sua buona fede va protetta.
E. Con risposta del 17 ottobre 2011 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, esponendo nel dettaglio le argomentazioni atte a negare il diritto alla riduzione del premio, poiché le motivazioni addotte non mettono al riparo l'insorgente dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrare la richiesta di sussidio, per cui non sarebbe possibile concedere comunque retroattivamente l'aiuto sociale.
F. Il ricorrente ha precisato di essere stato in assistenza dall'ottobre 2008 al gennaio 2010, siccome dopo avere cessato l'attività indipendente di carrozziere è stato attivo come dipendente per sette mesi e poi licenziato, senza quindi percepire indennità di disoccupazione. Pertanto, è applicabile l'art. 31 lett. g e m RLCAMal insieme alla notifica di tassazione IC 2010, tuttavia non emessa.
Inoltre, la Cassa di compensazione, sapendo che il ricorrente aveva diritto alla riduzione del premio di cassa malati visti i suoi redditi ed avendo tre figli a carico, avrebbe dovuto trasmettergli nel luglio 2010 l'apposito formulario, come per il 2012. La mancata elargizione del sussidio porterebbe la famiglia dell'insorgente in una precaria situazione finanziaria, oltretutto ingiustamente vista la sua buona fede nel credere che le fosse concessa d'ufficio la riduzione del premio LAMal (doc. V).
G. Con le proprie osservazioni del 16 novembre 2010 (doc. VII), l'amministrazione ha precisato che per potere far capo alle lett. g e m dell'art. 31 RLCAMal e quindi scusare il ritardo nell'inoltro dell'apposito formulario, occorre che la diminuzione di reddito avvenga durante l'anno per il quale si chiede l'aiuto statale (2011). In concreto, una diminuzione c'è stata già durante l'anno 2010 con la percezione delle prestazioni dell'assistenza sociale (fino a febbraio) e quindi prima del 31 dicembre 2010 (lett. g). Mentre per l'applicazione della lettera m, la Cassa ha evidenziato che non v'è nessun elemento che attesti che durante il 2011 vi sia stata una diminuzione di reddito da attività lucrativa o rendita.
Il 30 novembre 2011 (doc. IX) il ricorrente ha prodotto le notifiche di tassazione IC 2008 e IC 2009 per comprovare la diminuzione del reddito nel 2009, che l'ha poi portato a chiedere l'assistenza sociale nel 2010. L'insorgente ha infine ribadito di avere omesso involontariamente di inoltrare la domanda entro il termine, giacché riteneva che la stessa sarebbe stata esaminata d'ufficio come gli anni precedenti, ha evidenziato la diminuzione di reddito rispetto all'anno di riferimento ed anche di avere tre figli a carico.
L'amministrazione non ha formulato nuove osservazioni (doc. X).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito determinante non supera i Fr. 20'000.-.
L'art. 81a cpv. 1 LCAMal, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2010 (pubblicato sul BU 9/2010 del 9 febbraio 2010), prevede che a partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
"a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.- e fr. 34'000.-;
c. le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.- e fr. 55'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 65'000.-.".
Per l'art. 81a cpv. 2 LCAMal, in deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.
Giusta il nuovo art. 81b LCAMal del 13 dicembre 2010, pubblicato il 4 febbraio 2011 nel BU 5/2011, ma in essere retroattivamente dal 1° gennaio 2011 (STCA 36.2010.126 del 22 marzo 2011),
" 1 Per l'anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:
a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.- e fr. 28'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;
c. le persone sole il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.- e fr. 70'000.-.
2 In deroga all'art. 28 cpv. 1, l'istanza di sussidio per l'anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è presentata entro il 30 aprile 2011.".
L'art. 29 cpv. 2 LCAMal prevede:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600'000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.-;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60'000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80'000.-;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.- cadauno.".
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2011, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 19 ottobre 2010 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 58/2010 del 19 novembre 2010) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto Esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46, 48 e 81a LCAMal.
Il nuovo art. 81b LCAMal, successivo, temporalmente, al citato Decreto Esecutivo, ha però fissato dei nuovi limiti di reddito per il 2011, che vanno dunque posti alla base del presente giudizio.
3. Di principio, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
In specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione, l'amministrazione deve però calcolare da sola il reddito determinante (cosiddetto accertamento autonomo) al di fuori della tassazione di riferimento, trasformando il reddito dell'assicurato mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
Infatti, all'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione, che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
L'esecutivo cantonale ha poi concretizzato la citata norma in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Così, giusta l'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
4. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. A norma dell'art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza.
Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 10 cpv. 1 RLCAMal prevede che l'istanza di riduzione avviene per mezzo dei moduli ufficiali, che sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari della riduzione del premio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza (cpv. 2). L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale (cpv. 3).
Per l'art. 11 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.".
5. Nel caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2011 è stata inviata alla Cassa cantonale di compensazione il 23 marzo 2011 (doc. 1).
In virtù dei citati art. 28 cpv. 2 LCAMal ed art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio. L'assicurato, domiciliato nel nostro Cantone, è tassato in via ordinaria. Pertanto, la richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel marzo 2011 è di per sé tardiva. Essa doveva essere infatti inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2011), ovvero entro il 31 dicembre 2010, quando l'interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo.
Nemmeno può tornare applicabile l'art. 11 cpv. 1 lett. b e lett. c RLCAMal.
Inoltre, la situazione concreta del ricorrente non rientra neppure nelle casistiche enumerate all'art. 31 RLCAMal su rinvio dell'art. 11 cpv. 1 lett. d RLCAMal.
Infatti, la lettera g dell'art. 31 RLCAMal sollevata dal ricorrente non può essere applicata in specie perché nel 2011, anno per il quale chiede la riduzione del premio LAMal, l'assicurato non era più al beneficio di misure ai sensi della Legge sull'assistenza sociale, essendo giunte a termine già il 30 gennaio 2010 (doc. 6).
Quanto all'art. 31 lett. m RLCAMal, anch'esso invocato dall'insorgente, come ha evidenziato l'amministrazione, la diminuzione delle entrate non è avvenuta nel corso dell'anno per il quale il ricorrente ha chiesto l'aiuto dello Stato (art. 11 cpv. 1 RLCAMal), bensì era già intervenuto negli anni precedenti con la richiesta di prestazioni di assistenza sociale a seguito della perdita del lavoro. Il ricorrente, poi, non ha sostenuto che un peggioramento delle sue condizioni economiche sia intervenuto ancora nel 2011 né tanto meno ha quindi debitamente comprovato di avere subìto un'importante diminuzione del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni nel 2011 rispetto al dato fiscale applicabile (2008). Le notifiche di tassazione prodotte si riferiscono in effetti all'anno 2008 (doc. B2) e all'anno 2009 (doc. B1), che sono però ininfluenti.
Pertanto, non sono dati i presupposti per ammettere che l'istanza di riduzione del premio possa essere presentata nel corso dell'anno stesso, ossia nel 2011.
Da ultimo, le intervenute modifiche nel 2010 e nel 2011 dei limiti reddito di cui agli art. 81a cpv. 1 ed art. 81b cpv. 1 LCAMal, si riferiscono unicamente agli assicurati aventi un reddito determinante compreso in questi nuovi limiti (STCA 36.2010.86 del 18 novembre 2010; STCA 36.2010.95 e STCA 36.2010.88 entrambe del 9 novembre 2010).
Di conseguenza, ritenuto che l'insorgente aveva nel 2008, anno di competenza per le domande di riduzione dei premi LAMal per il 2011, un reddito imponibile nullo (doc. B2), egli non è dunque toccato dalle proroghe del termine di inoltro dell'istanza di sussidio. Pertanto, i nuovi termini estesi al 31 marzo 2010 rispettivamente al 30 aprile 2011 (art. 81a cpv. 2 LCAMal ed art. 81b cpv. 2 LCAMal) non vanno qui presi in considerazione.
Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora scusabile.
6. In virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo.
Nel caso di altri coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).
Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l'assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).
Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).
Non diversamente è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216).
Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza dell'8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio 2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della procedura ticinese (STCA del 13 febbraio 2007, inc. 36.2006.225).
Nella sentenza del 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.
Nella sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità economica, non è stato ritenuto sufficiente.
Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Ancora (STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142), questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata informativa all'Ufficio Assicurazione Malattia, soprattutto a fronte di una situazione economica non florida e del fatto che comunque era giunto in Ticino con anticipo rispetto al termine di inoltro della domanda di riduzione dei premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2).
7. In concreto, il ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando che egli credeva che, come "sempre", il formulario per la richiesta del diritto alla riduzione del premio LAMal fosse già stato trasmesso automaticamente dall'Ufficio per le prestazioni assistenziali alla Cassa di compensazione che decide in questo ambito.
Come ha correttamente rilevato l'amministrazione nella risposta di causa il Servizio Centrale delle Prestazioni Sociali si è occupato una volta soltanto di inviare d'ufficio l'apposito formulario per beneficiare della riduzione del premio LAMal, dato che è solo nel periodo febbraio 2009-gennaio 2010 che l'assicurato ha ricevuto delle prestazioni dall'assistenza sociale (doc. 6). Pertanto, è soltanto la richiesta di riduzione di premio per l'anno 2010 che è stata inoltrata "d'ufficio" dall'SCPS all'Ufficio delle prestazioni della Cassa cantonale di compensazione. Per gli anni 2009 e precedenti, invece, le richieste di riduzione di premio sono sempre state inoltrate direttamente da parte del ricorrente entro i termini di legge fissati (doc. III pag. 5). Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, il medesimo era invece a conoscenza della procedura applicabile in ambito di riduzione dei premi di cassa malati.
Inoltre, ritenuto che dal 1° febbraio 2010 l'interessato non riceveva più una o più prestazioni LAPS, d'avviso del TCA sarebbe alquanto irrealistico ammettere che egli credesse davvero che, anche se non era più beneficiario di tali prestazioni, il Servizio Centrale delle prestazioni Sociali avrebbe comunque provveduto "d'ufficio" a formulare per suo conto la domanda di riduzione dei premi nell'estate 2010 o comunque entro il 31 dicembre 2010.
Il ricorrente ha ancora osservato che il Servizio Centrale delle Prestazioni Sociali avrebbe dovuto avvisare mediante una circolare tutti gli interessati che hanno perso il diritto alle prestazioni LAPS, che spettava a loro stessi annunciarsi autonomamente alla Cassa di compensazione per fare valere il proprio diritto alla riduzione del premio LAMal entro il 31 dicembre 2010.
Al riguardo, la Cassa di compensazione ha evidenziato che è proprio ciò che l'SCPS ha fatto, trasmettendo nel luglio 2010 (doc. 7) a tutti gli assicurati che nei primi sei mesi del 2010 hanno beneficiato di una o più prestazioni LAPS, un avviso secondo cui nel mese d'ottobre 2010 avrebbe proceduto direttamente a chiedere la riduzione individuale dei premi LAMal per il 2011.
Tuttavia, questa comunicazione importante informava inoltre a caratteri marcati e circondati da un riquadro, che nel caso in cui prima del mese di ottobre 2010 gli assicurati non avessero più beneficiato di prestazioni LAPS, allora spettava direttamente a loro inoltrare la richiesta di riduzione LAMal all'Ufficio delle prestazioni della Cassa cantonale di compensazione mediante il modulo ufficiale, che poteva essere chiesto alla cancelleria comunale del Comune di domicilio o direttamente alla Cassa di compensazione a Bellinzona. Infine, tale avviso evidenziava che l'ultimo termine per inoltrare la domanda era il 31 dicembre 2010.
Da quanto precede discende che anche l'assicurato, nel luglio 2010, avrebbe dovuto ricevere questa comunicazione, avendo egli percepito le prestazioni assistenziali fino al 30 gennaio 2010. In queste circostanze, il ricorrente avrebbe quindi dovuto autonomamente inviare alla Cassa di compensazione il formulario per la richiesta della riduzione di premio di cassa malati.
L'assicurato si è pure lamentato di non avere ricevuto automaticamente il modulo ufficiale per procedere con la domanda di riduzione.
In proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se la Cassa di compensazione ha a disposizione la tassazione determinante dell'assicurato.
Questa questione è stata chiarita durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ulteriormente (fra le ultime: STCA del 21 settembre 2009, inc. 36.2009.131; STCA del 3 settembre 2009, inc. 36.2009.92; STCA del 18 giugno 2009, inc. 36.2009.84; STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142; STCA del 17 ottobre 2008, inc. 36.2008.114; STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).
In quell'occasione, il TCA ha accertato che:
" … il giudice delegato ha indetto un'udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell'amministrazione. Il responsabile del servizio…, intervenuto all'udienza, ha precisato come:
“ … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…) (sottolineature della redattrice)
Nel caso concreto, la notifica della tassazione determinante per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2011, la IC 2008 (doc. B2), contemplava un reddito imponibile nullo. Emanata però il 1° settembre 2010, non è potuta servire alla Cassa di compensazione quale base per determinare i potenziali beneficiari del sussidio e quindi spedire loro, quell'estate, l'apposito formulario per la domanda di riduzione del premio per il 2011.
Infatti, come precisato nella risposta di causa, l'amministrazione ha inviato questi formulari nel luglio 2010 alle persone che ossequiavano i requisiti legali in base alla tassazione 2008. Ciò significa che, a quel momento, l'amministrazione doveva essere a conoscenza dei potenziali beneficiari del sussidio.
Tuttavia, in specie, vista l'assenza della decisione fiscale determinante al momento degli invii automatici degli appositi formulari (estate 2010), agli occhi della Cassa cantonale di compensazione il ricorrente non risultava essere un probabile avente diritto, motivo per cui egli non ha ricevuto automaticamente dall'amministrazione il formulario per la richiesta del sussidio per l'anno 2011.
Comunque, questo Tribunale evidenzia che neppure il mancato invio del formulario da parte della Cassa di compensazione al potenziale beneficiario è un motivo per poter chiedere in ritardo la riduzione del premio.
Infatti, con sentenza del 3 ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nelle STCA del 21 settembre 2009 (36.2009.131), STCA del 3 settembre 2009 (36.2009.92), STCA del 18 giugno 2009 (36.2009.84), STCA del 21 ottobre 2008 (36.2008.141 e 142) ed ancora nella STCA del 17 ottobre 2008 (inc. 36.2008.113), il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dalla Cassa di compensazione - in precedenza Ufficio assicurazione malattia (UAM) - il formulario per la richiesta del sussidio.
Il Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile considerato in quella sede. (…)
L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all'assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l'amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d'ufficio. (…)." (sottolineature della redattrice).
In proposito, questo Tribunale osserva che l'amministrazione cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle persone che ne facciano richiesta i formulari per le domande di riduzione del premio LAMal. Esse possono essere sempre consultate dagli utenti.
Nel caso concreto, il ricorrente non si è autonomamente attivato presso la cancelleria del suo Comune di domicilio per recuperare l'apposito formulario di richiesta del sussidio, benché non fosse più beneficiario di prestazioni LAPS dal febbraio 2010.
Questo Tribunale rileva che, d'altronde, di tempo ce n'era a sufficienza, visto che, come detto, l'amministrazione trasmette automaticamente i formulari durante l'estate ed il termine d'inoltro scade alla fine dell'anno.
Peraltro, la compilazione dell'apposito formulario richiede poco tempo ed è in sé molto semplice. Di conseguenza, tra l'estate ed il 31 dicembre 2010 il ricorrente avrebbe dovuto accorgersi di non avere ricevuto, come per gli anni precedenti, l'apposito formulario e quindi avrebbe dovuto informarsi per tempo sul da farsi e su come procedere.
Va infine rammentato che, di principio, secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del premio dell'assicurazione malattia viene concesso solo se l'assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di principio, un obbligo, per la Cassa di compensazione, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all'ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.
In questo senso, la negligenza rispettivamente la non conoscenza - apparente, visto che negli anni precedenti l'assicurato ha provveduto correttamente ad inoltrare la sua richiesta di riduzione dei premi - della procedura in materia, non mettono il ricorrente al riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del diritto alla riduzione del premio di cassa malati.
Neppure è data una violazione del principio della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed.
Infatti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Nella fattispecie, non ci sono state informazioni erronee vincolanti fornite dalle autorità competenti. Infatti, la Cassa di compensazione non è intervenuta antecedentemente l'invio (tardivo) del formulario di richiesta della riduzione dei premi, dando errate informazioni al ricorrente.
Invece, le informazioni rilasciate da altri organi non possono rientrare nel concetto giurisprudenziale di errata informazione che vincola comunque, in virtù del principio della buona fede, l'autorità competente. In questo senso, solo le eventuali comunicazioni errate date dalla Cassa cantonale di compensazione - ciò che non è qui il caso - possono, se sono adempiute anche le altre condizioni, vincolare questa stessa autorità e volgere a favore dell'assicurato, ma non anche quelle date dalle Casse malati, dai Comuni e, nel nostro caso, dall'SCPS.
Infatti, per quanto concerne l'intervento del Servizio Centrale delle Prestazioni Sociali a mezzo della comunicazione del luglio 2010, essa doveva invece essere di aiuto al ricorrente, ricordandogli - per di più correttamente, e quindi non è biasimevole - che non essendo più un beneficiario di prestazioni assistenziali, doveva provvedere da solo a fare richiesta della riduzione dei premi LAMal entro il 31 dicembre 2010.
Alla luce di quanto precede, l'assicurato non può dunque prevalersi dell'ignoranza della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).
8. L'interessato fa da ultimo valere come il mancato versamento del sussidio per sé e per la sua famiglia comporti delle gravi conseguenze finanziarie, visto che deve mantenere anche tre figli piccoli.
A questo proposito, con sentenza del 5 settembre 2007 (inc. 36.2007.105), ribadita ancora nella STCA del 18 novembre 2010 (36.2010.86) e nella STCA del 14 luglio 2009 (inc. 36.2009.114), il Tribunale ha già avuto modo di affermare che:
" (…)
Questo Tribunale ha già più volte indicato come il giudice deve applicare le norme vigenti e non può scostarsene, ciò anche se l'applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre, comunque adeguatamente lungo, appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere ad una donna che ha lavorato un'intera vita crescendo da sola un figlio, e ciò con le grandi difficoltà che la signora X rammenta, con entrate decisamente ridotte e derivanti dalla disoccupazione, di beneficiare del sussidio. La legge e le norme applicabili al caso concreto (volute da Parlamento e Governo) non permettono neppure, come evidenziato nelle recenti sentenze di questo Tribunale citate dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni, di concedere un aiuto parziale limitato nel tempo o ridotto per l'importo (si vedano le sentenze di cui agli inc. 36.2005.177 in re D. del 24 gennaio 2006 e 36.2005.127 in re O. sentenza del 30 novembre 2005). Non può essere purtroppo apportato un correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un diritto ammesso in parte o limitato." (...).
Alla luce di quanto precede, l'assicurato non può dunque prevalersi della poca dimestichezza con le norme applicabili (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119), né di difficoltà economiche.
Tutte le giustificazioni che egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute valide.
9. Stanti così le cose, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria e personale in cui versa l'assicurato, non è possibile la concessione della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2011. Il giudice è obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso particolare come quello in esame.
Il ricorrente potrà, se dati i presupposti di legge, postulare un intervento dell'assistenza sociale.
Né la mancata tempestiva trasmissione del formulario per la richiesta della riduzione del premio LAMal per il 2011 (entro il 31 dicembre 2010), né tanto meno la circostanza che l'assicurato non sapesse che poteva fare personalmente tempestiva richiesta all'Ufficio assicurazione malattia per ottenere l'apposito formulario per rinnovare la richiesta di riduzione del premio di Cassa malati anche se non ha ricevuto automaticamente il formulario dall'amministrazione e visto che non percepiva più le prestazioni LAPS, possono giustificare il ritardo con cui è stato spedito all'UAM l'apposito formulario (23 marzo 2011).
Questi elementi, come indicato, non sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza e per ammettere quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il ricorso deve di conseguenza essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti