Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 23 settembre 2011 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1 è assicurata presso CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dal 1° gennaio 2007 (cfr. doc. 18).
Dopo aver accertato il mancato pagamento dei premi dei mesi di gennaio, febbraio, giugno e luglio 2010, la Cassa ha avviato nei confronti dell’assicurata una procedura esecutiva, sfociata nell’emissione del precetto esecutivo n. __________ del 25 marzo 2011 dell’UEF di __________ per un importo di fr. 905.60 per premi in arretrato, fr. 70 di spese amministrative, fr. 50 di spese esecutive e gli interessi al 5% dal 1° maggio 2010.
B. Con decisione formale del 4 maggio 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 23 settembre 2011, CO 1 ha ribadito la condanna dell’interessata al pagamento dell’importo complessivo di fr. 975.60 oltre agli interessi al 5% dal 1° maggio 2010 ed ha rigettato l’opposizione al citato precetto esecutivo (doc. A1).
C. RI 1 ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente, pur ammettendo di essere stata affiliata ad CO 1, afferma di non aver più pagato i premi a causa delle sue difficoltà finanziarie e di aver deciso di affiliarsi contro le malattie in Italia dove è domiciliata. Dopo aver criticato il sistema svizzero di assegnazione dei sussidi per il pagamento dei premi che non terrebbe conto dell’affitto da pagare, del leasing, del cibo e delle bollette a carico degli assicurati, la ricorrente rileva di essere residente in __________ ma di aver tenuto, per un determinato periodo, l’indirizzo della corrispondenza in Svizzera, presso i genitori. L’interessata afferma che la residenza presso i genitori “è solo ed esclusivamente per la corrispondenza Svizzera (comunicazioni di lavoro, imposte, assicurazione auto, associazione ATAM), per pagare le tasse cantonali e comunali (essendo comunque di nazionalità Svizzera nonostante la residenza __________) e per l’assicurazione veicoli a motore”, ma che non vive, non mangia, non dorme e non consuma presso di loro. L’insorgente evidenzia inoltre che in passato parte dei premi erano stati pagati dalla madre e che la copertura sanitaria __________ è sufficiente.
D. Con risposta del 7 novembre 2011 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
E. Il 21 novembre 2011 l’assicuratore ha prodotto ulteriore documentazione (doc. VI), sulla quale l’assicurata si è espressa il 6 dicembre 2011 (doc. VIII).
F. Il 13 dicembre 2011 il TCA ha posto alcune domande all’insorgente (doc. IX). Le risposte (doc. X) sono state trasmesse all’assicuratore (doc. XI).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2. Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2).
Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).
Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare (cpv. 5).
L’art. 64a LAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabile in concreto, prevede quanto segue.
A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.
L’art. 64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).
A norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.
L’art. 105b OAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabile in concreto, prevede quanto segue.
Per l’art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L’art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l’art. 105b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.
L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
3. Nel caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di fr. 975.60 (905.60 per i premi di gennaio, febbraio, giugno e luglio 2010 e fr. 70 per spese amministrative), oltre alle spese esecutive ed agli interessi al 5% dal 1° maggio 2010.
Di per sé, l’importo di fr. 905.60, concernente l’ammontare dovuto nel 2010 per 4 premi mensili, sulla base di una franchigia di fr. 2'500 (cfr. risposta doc. IV, consid. 2.1) è corretto (fr. 226.40 per 4 mesi, cfr. doc. 2).
L’interessata, di nazionalità __________ e svizzera, del resto non contesta l’ammontare del debito, bensì la sua sussistenza, rilevando di non dover essere più assicurata presso la convenuta, essendo domiciliata in __________ ed essendo affiliata contro le malattie nel suo nuovo Paese di residenza.
4. A questo proposito va rammentato che il 1° gennaio 2002 è entrato in vigore l’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione Europea (ALC). L’ALC prevede che di principio gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento contributivo).
Nell’ambito dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige tuttavia il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione del loro luogo di residenza.
I lavoratori frontalieri ed i loro familiari residenti in __________ possono dunque optare per il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i cittadini di Paesi membri dell’UE possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza.
Questa facoltà è accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.
La decisione di aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30, si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 e segg.). La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato di residenza esplica effetti anche per familiari residenti in quello stesso Stato.
A questo proposito l’Allegato II all’ALC, Sezione A, punto 1, lett. o prevede:
" o) nell’allegato VI è aggiunto il testo seguente:
(…)
3. Assicurazione obbligatoria nell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.
a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone che ricevono indennità di disoccupazione dall’assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito;
v) i familiari delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.
Per ’familiari’ si intendono quelle persone ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia:
Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.
La domanda
aa) dev’essere presentata entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l’esenzione diventa efficace dall’inizio dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria;
bb) si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato."
La Svizzera ha recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.
A norma dell’art. 2 cpv. 6 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
5.In concreto l’insorgente, che afferma di essere domiciliata in __________, per potersi affiliare al sistema sanitario italiano in luogo di quello svizzero, avrebbe dovuto esercitare il suo diritto di opzione entro tre mesi dalla partenza per l’estero. Dalle tavole processuali emerge che, nel periodo oggetto del contendere (gennaio-luglio 2010), e in quello precedente, l’interessata non ha esercitato il suo diritto (cfr. in particolare il doc. 17 e 11).
Tuttavia, ciò non è ancora sufficiente per ritenere che la ricorrente vada assicurata in Svizzera. Infatti l’autorità cantonale ha recentemente avviato una (nuova) procedura di sanatoria, conclusasi il 31 dicembre 2011, per coloro che dal 1° giugno 2008 al 30 settembre 2010 hanno ricevuto il permesso “G” e non sono stati oggetto della precedente sanatoria e il TCA con sentenza 36.2011.64 del 14 novembre 2011 l’ha estesa anche a coloro che in quel periodo si sono trovati in una delle situazioni che permettono, nuovamente, di far valere il diritto di opzione ma non lo hanno esercitato.
La questione circa l’eventuale tempestività dell’esercizio del diritto d’opzione non merita tuttavia ulteriore approfondimento poiché, per i motivi che seguono, l’interessata, nel periodo oggetto del contendere, era comunque domiciliata in Svizzera.
6. Ai sensi dell’art. 3 LAMal (persone tenute ad assicurarsi):
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicu-razione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4 L’obbligo d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.”
A norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della legge.”
L’art. 23 CC prevede che:
" 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”
Per l’art. 24 CC
" 1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere
fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora,
quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando
essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
7. In concreto dalle tavole processuali emerge che l’interessata, il 19 febbraio 2005, ha sottoscritto un contratto di locazione, con effetto dal 1° marzo 2005, per un immobile sito a __________, __________ (doc. A6). Il 7 giugno 2011 il Comune di __________ ha rilasciato un attestato che certifica la residenza della ricorrente nel citato Comune dal 21 aprile 2005 (doc. A2, cfr. anche doc. A3). L’insorgente ha prodotto anche un certificato di attribuzione del numero di codice fiscale dell’Agenzia delle entrate datato 10 luglio 2003 (doc. A5).
Questa documentazione non è tuttavia sufficiente per rendere verosimile la costituzione del domicilio all’estero nel corso del 2005 o negli anni precedenti.
Infatti, il 7 novembre 2006, ossia molto tempo dopo l’inizio della locazione dell’immobile in Italia, la ricorrente stessa ha compilato e sottoscritto la proposta d’assicurazione presso CO 1 indicando quale “domicilio legale __________” (doc. 18) e quale medico di famiglia il dr. __________ di __________ (doc. 18). Sulla base della citata proposta CO 1 ha notificato all’IAS il cambio d’assicuratore (doc. 18).
Ciò conferma la volontà dell’assicurata, riconoscibile da terzi, di fare di __________ il luogo del suo domicilio.
Successivamente l’insorgente ha pagato in gran parte i premi assicurativi e solo il 6 giugno 2011 ha notificato al Comune di __________ la sua partenza per il Comune di __________ (__________, doc. 13). Si tratta della data che lo stesso Comune di __________ ha comunicato all’IAS quale giorno di partenza per l’estero (doc. 17).
Inoltre, la stessa insorgente, ha notificato la disdetta dall’assicurazione ad CO 1 solo il 29 settembre 2011 (doc. 14).
Un ulteriore indizio che fa propendere per il domicilio in Svizzera, perlomeno fino al mese di giugno 2011, è il fatto che la ricorrente ha ammesso di aver continuato a pagare nel nostro Paese le imposte comunali e cantonali e l’assicurazione del veicolo a motore.
Indipendentemente dalle motivazioni invocate dalla medesima insorgente (possibilità di rateizzare il pagamento in Svizzera), questo aspetto rafforza la convinzione che il luogo di domicilio fosse __________.
La circostanza che in realtà l’insorgente ha costituito il suo domicilio all’estero solo dal 6 giugno 2011 trova conforto anche nella dichiarazione del notaio Dott. __________, il quale in uno scritto del 9 agosto 2011 alla Banca __________ a proposito di un finanziamento a nome della ricorrente e di __________, ha affermato di aver ricevuto incarico di predisporre un atto di compravendita a loro favore dell’immobile offerto in garanzia (doc. A8). Essi sono pertanto divenuti (o diventeranno) proprietari di un immobile in __________ successivamente al 6 giugno 2011.
Interpellata dal TCA la ricorrente non ha fornito ulteriori indizi a favore della sua tesi e non ha indicato altre date rispetto a quelle appena esposte (cfr. doc. X). Questo Tribunale, anche alla luce delle risposte fornite dalla ricorrente, deve evidenziare che una volta scelto un luogo di domicilio, la persona assicurata deve assumersene pure (tutti) gli oneri.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il TCA deve concludere che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, l’interessata, nel periodo oggetto del contendere (gennaio – luglio 2010) era domiciliata in Svizzera, dove, in applicazione dell’art. 3 LAMal, era obbligatoriamente assicurata contro le malattie.
La richiesta dell’assicuratore di condannarla al pagamento dell’importo di fr. 905.60 va confermata.
8. La Cassa chiede anche che l’insorgente paghi le spese amministrative ed esecutive.
In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.
L’art. 90 cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 dall’art. 105b cpv. 3 OAMal, applicabile in concreto, per il quale se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.
Nel caso di specie l’art. 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal prevede che spese della CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata (doc. VI).
In concreto le spese di fr. 70, proporzionate, dovute a colpa dell’insorgente che non ha pagato quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento negli art. 105b cpv. 3 OAMal e 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal, vanno confermate.
Per quanto concerne le spese esecutive, va rammentato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."
Queste spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004, K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03).
Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell’opposizione.
9. Infine, l’assicuratore chiede interessi al 5% dal 1° maggio 2010 sull’importo di fr. 905.60 per complessivi fr. 45.65 dal 1° maggio 2010 al 4 maggio 2011 (data della decisione formale).
Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal; cfr. anche Kieser, in ATSG- Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, 2a ed., pag. 378 ad art. 26, n. 12 e pag. 392, n. 50 ad art. 26).
Nel caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impegnata a solvere all’inizio di ogni mese giusta l’art. 90 OAMal. Per cui gli interessi sono, di massima, dovuti.
Tuttavia gli interessi sui premi dei mesi di giugno e luglio 2010 non possono essere chiesti già dal mese di maggio di quell’anno, non essendo, a quel momento, dovuti. Considerato che i premi vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente, gli interessi sui premi per questi due mesi possono essere chiesti solo dal 1° giugno 2010, rispettivamente dal 1° luglio 2010.
Ne segue che gli interessi al 5% dal 1° maggio 2010, come stabilito dall’assicuratore (data più favorevole alla ricorrente), possono essere chiesti solo su fr. 452.80 (226.40 X 2, mesi di gennaio e febbraio), mentre dal 1° giugno 2010 sono dovuti su fr. 679.20 (452.80 + 226.40) e dal 1° luglio 2010 su fr. 905.60 (679.20 + 226.40), fino al 4 maggio 2011, data della decisione formale.
In questo senso la decisione va modificata ed il ricorso parzialmente accolto.
Per quanto concerne l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ del 25 marzo 2011, essa va definitivamente rigettata per un importo complessivo di fr. 975.60 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010 al 31 maggio 2010 su fr. 452.80, dal 1° giugno 2010 al 30 giugno 2010 su fr. 679.20 e dal 1° luglio 2010 su fr. 905.60 (in questo caso senza fermarsi al 4 maggio 2011 giacché con la decisione formale e su opposizione il rigetto dell’opposizione per quanto concerne gli interessi, a differenza della condanna al pagamento dell’importo complessivo, non è limitato nel tempo, doc. 9) .
Infine, per quanto concerne la richiesta dell’insorgente di pagare l’importo in rate mensili di fr. 100.--, va evidenziato che non essendo oggetto della decisione su opposizione il TCA non può esprimersi in merito. Spetterà all’assicuratore prendere posizione su questo aspetto con un provvedimento separato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è condannata a pagare ad CO 1 un importo di fr. 975.60 oltre a interessi al 5% dal 1° maggio 2010 al 31 maggio 2010 su fr. 452.80, dal 1° giugno 2010 al 30 giugno 2010 su fr. 679.20 e dal 1° luglio 2010 al 4 maggio 2011 su fr. 905.60.
§§ L’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ del 25 marzo 2011 è rigettata in via definitiva per l’importo complessivo di fr. 975.60 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010 al 31 maggio 2010 su fr. 452.80, dal 1° giugno 2010 al 30 giugno 2010 su fr. 679.20 e dal 1° luglio 2010 su fr. 905.60.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti