Raccomandata

 

Incarto n.
36.2011.84

 

cs

Lugano

30 gennaio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2011 di

 

 

1.  RI 1  

2.  RI 2  

tutti rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 settembre 2011 emanata da

 

CO 1  

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1 sono affiliati per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie di base presso la CO 1.

 

                                         Con due distinte decisioni formali del 30 marzo 2011, confermate dalla decisione su opposizione del 23 settembre 2011 l’assicuratore ha sospeso, con effetto dal 30 marzo 2011, il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal ad entrambi gli assicurati.

 

                               1.2.   RI 1, rappresentati da __________, titolare dello studio RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione, postulando nel contempo di essere ammessi all’assistenza giudiziaria (doc. I).

                                     

                               1.3.   Con risposta del 23 novembre 2011 l’assicuratore chiede, in via principale, che il ricorso sia dichiarato irricevibile avendo dato seguito, con la decisione, alle richieste degli insorgenti ed in via subordinata la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.4.   In data 28 novembre 2011 gli insorgenti hanno ribadito le loro censure evidenziando che “la causa petendi non è circoscritta a un singolo incarto dell’assicuratore, ma riguarda tutte le procedure di sospensione non suffragate da decisione formale” (doc. V).

 

                               1.5.   Dopo aver chiesto all’assicuratore la trasmissione di ulteriore documentazione (doc. VII), ed averla ottenuta (doc. VIII + Bis), con scritto del 12 gennaio 2012 il TCA ha chiesto agli insorgenti di precisare, entro il 20 gennaio 2012, se vi sono prestazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 per le quali non è stato ottenuto (o chiesto) il rimborso a causa della sospensione in essere (doc. IX). Gli insorgenti hanno risposto con scritto del 19 gennaio 2012 (doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L’assicuratore sostiene che il ricorso è irricevibile poiché non esiste più alcun interesse giuridico, rilevato come con la decisione formale è stata accolta la richiesta degli insorgenti di emanare una decisione con sospensione delle prestazioni con effetto per il futuro e non per il passato.

 

                                         A torto.

 

                                         Infatti, con l’opposizione del 16 aprile 2011 gli insorgenti fanno valere, tra le altre cose, anche la circostanza che, avendo ripreso a pagare i premi, l’assicuratore non avrebbe potuto procedere con la sospensione neppure ex nunc, giacché non avrebbe alcuna fondatezza giuridica (doc. 22).

 

                                         Ne segue che, già solo per questo motivo, il TCA deve entrare nel merito del ricorso.

 

                               2.2.   L’art. 64a LAMal, introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011, prevedeva al cpv. 1 che se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

 

                                         Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

 

                                         A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

                                         In tale contesto va ricordato che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 455, l’allora TFA aveva interpretato l’art. 9 cpv. 2 OAMal nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, sostituito dall’art. 90 cpv. 4 OAMal dal 1° gennaio 2003 (nella versione valida fino al 31 dicembre 2005), nel senso che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi (incluse le spese accessorie) che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di carenza di beni all’origine dell’avvio della procedura con l’autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.

 

                                         Per l’art. 64a cpv. 4 LAMal, in deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

                                         Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

                                         L'art. 90 cpv. 1 OAMal (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2006, ritenuto come dal 1° agosto 2007 l’articolo non è più suddiviso in capoversi giacché i cpv. da 2 a 7 sono stati abrogati ed in parte integrati negli art. 105a e seguenti OAMal) prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

 

                                         Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

 

                                         I premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

                                                                               

                                         Se l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa (cpv. 4, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

 

                                         Se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

                                         Se entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

 

                                         Se l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7 capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni, quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente saldati (cpv. 7, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

 

                                         Dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 gli art. 105b-105d OAMal, che hanno modificato l’art. 90 OAMal, abrogando i cpv. da 2 a 7, prevedevano quanto segue:

 

"  Art. 105b Procedura di diffida e di esecuzione

 

1 I premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

 

2 Se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

 

3 Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

 

 

Art. 105c Sospensione della presa a carico dei costi delle prestazioni

 

1 Se ha depositato una domanda di continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).

 

2 La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni.

 

3 La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.

 

4 L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di beni che ha ricevuto.

Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio.

 

5 Durante la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.

6 Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi.

 

 

Art. 105d Cambiamento di assicuratore in caso di mora

 

1 L’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1.

 

2 Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.

 

3 Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.”

 

                                         Da rilevare che le disposizioni transitorie relative alla modifica del 27 giugno 2007 prevedono, al cpv. 3, che l’articolo 105b capoversi 1 e 2 non si applica ai premi scaduti prima del 1° agosto 2007 e alle partecipazioni ai costi delle prestazioni fornite prima del 1° agosto 2007, mentre per il cpv. 4 l’articolo 105c capoverso 2 non si applica alle sospensioni della presa a carico delle prestazioni esistenti il 1° agosto 2007. Infine, il cpv. 5 prevede che i premi e le partecipazioni ai costi, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non pagati, scaduti prima del 1° gennaio 2006, non impediscono un cambiamento di assicuratore.

 

                                         Va infine evidenziato che con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una ulteriore modifica (del 19 marzo 2010) dell’art. 64a LAMal e degli art. 105b e seguenti OAMal (cfr. RU 2011 pag. 3523 e seguenti). In particolare il nuovo art. 64a LAMal, non applicabile al caso di specie, ha il seguente tenore:

 

"  1 Se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

 

2 Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può esigere che l’assicuratore comunichi all’autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

 

3 L’assicuratore comunica all’autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l’importo complessivo dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L’assicuratore chiede all’organo di revisione designato dal Cantone di confermare l’esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest’ultimo.

 

4 Il Cantone assume l’85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.

 

5 L’assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l’assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l’assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto dall’assicurato.

 

6 In deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

 

7 Gli assicurati che nonostante l’esecuzione non pagano i premi possono essere registrati dai Cantoni in un elenco accessibile unicamente ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e al Cantone interessato. Su notificazione del Cantone, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi d’urgenza medica, e informa l’autorità cantonale competente della sospensione delle prestazioni e dell’annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in arretrato da parte degli assicurati.

 

8 Il Consiglio federale stabilisce i compiti dell’organo di revisione e designa i titoli considerati equivalenti all’attestato di carenza di beni. Disciplina le modalità relative alla procedura di diffida e di esecuzione, alla comunicazione dei dati ai Cantoni da parte degli assicuratori, nonché ai versamenti dei Cantoni agli assicuratori.

 

9 Il Consiglio federale emana disposizioni relative al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le persone tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.”

 

                                         Le disposizioni transitorie, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevedono:

 

"  1 L’assicuratore rimunera le prestazioni all’assicurato (terzo garante), al fornitore di prestazioni (terzo pagante) o al Cantone che assume:

a. i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente; e

b. gli interessi di mora e le spese di esecuzione scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

 

2 Se il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente, la sospensione delle assunzioni dei costi delle prestazioni conformemente al diritto anteriore è mantenuta e le prestazioni fornite sino all’entrata in vigore della presente modifica non sono rimborsate.

Non appena l’assicurato ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione, l’assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite.”

 

                                         Va qui ancora abbondanzialmente rilevato che a questo proposito il Consiglio di Stato nel Messaggio 6534 del 28 settembre 2011 sulla modifica della “Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997: assicurati morosi, sospesi e insolventi”, ha affermato, a pag. 3-4, che:

 

"  (…)

Al di là dell’importante aumento dei costi determinato dalla nuova normativa federale – motivo di preoccupazione da parte del Cantone – l’abolizione della sospensione, tramite l’intervento statale, ha il pregio di permettere, dal 1° gennaio 2012, l’”azzeramento” della situazione pregressa, attraverso la riattivazione delle coperture assicurative di tutti gli assicurati sospesi sino ad allora. La riammissione non cancellerà il debito precedentemente maturato dall’assicurato, ma gli permetterà di “ripartire da zero” e di mettersi in regola nel futuro, senza essere condizionato dai debiti accumulati nel passato.” (sottolineatura del redattore)

 

                               2.3.   In concreto, va in primo luogo evidenziato che il 23 dicembre 2010 gli insorgenti si sono rivolti all’assicuratore affermando tra l’altro che:

 

"  (…)

Nei confronti delle medesime codesto assicuratore ha decretato la sospensione del riconoscimento del costo delle prestazioni LAMal, con esplicito riferimento all’art. 64a.

 

Dall’incarto che lo scrivente rappresentante ha avuto modo di visionare emerge lo scritto CO 1 del 27 luglio 2010, indirizzato al mio assistito, e recante quale incipit “Sospensione di prestazioni e blocco della tessera d’assicurazione malattie RI 1”.

Nel testo, al primo paragrafo, vengono elencati in extenso i nomi dei componenti la famiglia oggetto del provvedimento in ispecie.

Da quanto ho potuto appurare, lo scritto dianzi menzionato risulta l’unico avviso di sospensione delle prestazioni LAMal.

 

(…)

 

 

Rebus sic stantibus, a codesto assicuratore si chiede:

 

a.      di produrre allo scrivente rappresentante copia degli atti normativi attraverso i quali agli assicurati summenzionati è stata notificata regolare sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal;

b.      in assenza di quanto sopra: di decretare immediatamente la revoca della sospensione del riconoscimento con effetto ex tunc. Lo scrivente rappresentante resta pertanto in attesa di una celere determinazione in forma scritta da parte dell’assicuratore ai sensi di cui sopra.” (doc. 12, sottolineature del redattore)

 

                                         Con la decisione formale l’assicuratore ha stabilito che “finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente, le prestazioni saranno sospese dalla presente decisione” (doc. D, sottolineatura del redattore) e con la decisione su opposizione l’assicuratore ha affermato che “dato che nella decisione impugnata l’inizio della sospensione delle prestazioni è stato fissato con effetto ex nunc, in considerazione del principio della buona fede si rinuncia nella procedura d’opposizione concernente l’incarto n° __________ a modificare l’inizio della sospensione delle prestazioni a danno degli opponenti e a fissarlo con effetto ex tunc. Bisogna perciò ribadire che la sospensione delle prestazioni risultante dagli arretrati documentati nell’incarto __________ produce il suo effetto con le decisioni impugnate” (doc. B, sottolineature del redattore).

 

                                         L’assicuratore ha tuttavia aggiunto:

 

"  Infine vi è da rilevare che le presenti decisioni impugnate concernono unicamente gli effetti della sospensione delle prestazioni risultante dagli arretrati documentati nell’incarto n° __________. Da altri incarti sussistono tuttavia per gli opponenti ulteriori arretrati ai sensi dell’art. 64a LAMal per i quali è già stata chiesta la continuazione dell’esecuzione per debiti ed è già stata comunicata la sospensione delle prestazioni con effetto dal giorno della comunicazione.”

(doc. 25)

 

                               2.4.   Questo tribunale evidenzia che gli insorgenti con lo scritto del 23 dicembre 2010 hanno espressamente richiesto l’annullamento della sospensione del riconoscimento delle prestazioni con effetto ex tunc ed hanno evidenziato come lo scritto del 27 luglio 2010 “risulta l’unico avviso di sospensione delle prestazioni LAMal” (doc. 12, cfr. anche doc. 13), da cui il riferimento alla procedura __________.

                                         Con le decisioni formali trasmesse ai coniugi __________ l’assicuratore non ha fatto cenno alla presenza di ulteriori procedure di sospensione in essere ed ha espressamente sancito la sospensione con effetto dal giorno della decisione, ossia dal 30 marzo 2011.

 

                                         Ne segue che nella misura in cui con la decisione impugnata l’assicuratore ha affermato che sussistono ulteriori arretrati ed è già stata comunicata la sospensione delle prestazioni con effetto dal giorno della comunicazione, la Cassa ha proceduto ad una reformatio in peius senza dare agli insorgenti la possibilità di ritirare la loro opposizione (art. 12 cpv. 2 OPGA), violando in questo modo il loro diritto di essere sentiti. Su questo punto la decisione impugnata deve pertanto essere annullata.

 

                                         Va del resto abbondanzialmente evidenziato che i ricorrenti hanno affermato di aver ricevuto unicamente lo scritto del 27 luglio 2010 e che gli ulteriori scritti prodotti dall’assicuratore (doc. da 27 a 30, ossia due lettere del 23 agosto 2011, una lettera del 19 ottobre 2010 e una lettera del 6 dicembre 2010), tutti anteriori alla lettera del 23 dicembre 2010, non sembrano essere stati inviati per raccomandata.

                                         Per cui se l’assicuratore ritiene che la sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal sia comunque in essere anteriormente al 30 marzo 2011, ritenuta la richiesta dei ricorrenti di emanare una decisione formale, CO 1 dovrà confermare un’eventuale sospensione anteriore a questa data tramite un’ulteriore decisione formale con la quale, tra l’altro, comprovi l’avvenuta notifica delle citate lettere di sospensione ai ricorrenti. L’assicuratore non potrà ritenere tardiva la domanda dei ricorrenti di emanare una decisione formale giacché la richiesta risale al 23 dicembre 2010 quando i ricorrenti hanno evidenziato di aver ricevuto unicamente lo scritto del 27 luglio 2010. Il riferimento dei ricorrenti al dossier __________ è dovuto alla circostanza che, ritenendo di non aver ricevuto altre comunicazioni, non potevano indicare altre procedure pendenti.

                                         Per quanto concerne il timore degli insorgenti circa l’assenza di pagamento delle prestazioni del periodo antecedente il 30 marzo 2011, a causa del tenore dell’art. 105c cpv. 2 seconda frase OAMal, va evidenziato che se si tratta di fatture trasmesse dai fornitori di prestazioni secondo il sistema del terzo pagante non devono temere alcunché se sono già state inviate all’assicuratore e se sono pervenute prima del 30 marzo 2011. Per contro se si tratta di fatture per prestazioni non ancora trasmesse, va evidenziato che era compito degli stessi insorgenti, che contestavano di essere sospesi, trasmetterle prima che l’assicuratore emanasse la decisione formale.

 

                               2.5.   Per quanto concerne la sospensione decretata con le decisioni del 30 marzo 2011, va invece rilevato che l’assicuratore ha applicato correttamente l’art. 64a LAMal.

 

                                         Infatti, circa i premi dovuti dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009, il saldo premi del settembre 2009 e il premio del mese di ottobre 2009, l’assicuratore, il 1° marzo 2010, dopo aver mandato un richiamo (cfr. doc. 1), ciò che i ricorrenti non contestano, ed aver trasmesso un sollecito con indicate le conseguenze della mora (doc. 1 e VIII/bis), assegnando loro un termine di 30 giorni per pagare l’importo di fr. 2'156.25, il 10 giugno 2010 ha inoltrato la domanda di esecuzione per il debito residuo di fr. 1'888.65. Dopo aver fatto spiccare il precetto esecutivo, in assenza di opposizione, il 22 luglio 2010 ha chiesto di proseguire l’esecuzione (doc. 7) e il 23 luglio 2010 ha scritto ai ricorrenti, con copia all’allora UAM, indicando che in applicazione dell’art. 64a cpv. 2 LAMal il pagamento delle prestazioni sarebbe stato sospeso (doc. 8). Il 30 marzo 2011, su richiesta dei ricorrenti, l’assicuratore ha emesso la decisione formale di sospensione delle prestazioni con effetto dal medesimo giorno.

 

                                         Ritenuto che la procedura è stata seguita correttamente, la sospensione, dal 30 marzo 2011, va confermata.

 

                                         Irrilevante è invece la circostanza che nel frattempo i ricorrenti hanno ricominciato a pagare i premi assicurativi. Infatti, determinante è che essi sono comunque ancora debitori dell’importo all’origine della sospensione e che l’assicuratore ha seguito correttamente la procedura imposta dalla legge (art. 105c cpv. 3 OAMal; cfr. anche DTF 129 V 455, dove applicando il vecchio diritto, ma il cui principio è tuttora valido, l’Alta Corte ha affermato che la sospensione termina con il pagamento di quei premi [incluse le spese accessorie] che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di carenza beni [ora: dell’esecuzione] all’origine dell’avvio della procedura [cfr. consid. 2.3: “Ein Leistungsaufschub und die damit einhergehende subsidiäre Leistungspflicht der zuständigen Sozialhilfebehörde rechtfertigt sich nur für Beitragsausstände, welche in einem bestimmten Verlustschein verkörpert und der Sozialhilfebehörde so urkundenmässig ausgewiesen zugegangen sind“]).

 

                                         Tutte le altre considerazioni sollevate dai ricorrenti sono infondate.

                                         Certo, come visto, gli insorgenti affermano che, in virtù di quanto prevede l’art. 105c cpv. 2 seconda frase OAMal, essi non si vedranno comunque rimborsati i costi delle fatture precedenti a tale data, poiché determinante è il momento in cui esse pervengono all’assicuratore. Tuttavia, ritenuto che i medesimi ricorrenti consideravano irrituale la procedura di sospensione adottata dall’assicuratore, nulla avrebbe impedito loro di trasmettere comunque queste fatture per il rimborso prima di chiedere l’emissione della decisione formale.

                                         

                               2.6.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che la sospensione è confermata dal 30 marzo 2011, mentre per il periodo precedente l’incarto va trasmesso a CO 1 per l’emanazione di una decisione formale relativa a, asserite, ulteriori procedure di sospensione.

 

                                         Va infine abbondanzialmente evidenziato, pur non essendo oggetto del contendere, che come emerge dallo scritto dell’8 aprile 2011 (doc. 19), le sospensioni per le figlie __________ e __________i __________ sono state annullate e pertanto eventuali prestazioni a loro favore devono essere rimborsate dall’assicuratore.

 

                                         Agli insorgenti, rappresentati da una persona cognita in materia, vanno assegnate ripetibili parziali.

 

                               2.7.   Gli assicurati chiedono di essere messi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                                         Va qui evidenziato che ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 2a ed., ad art. 61, n. 102, pag. 788).

                                         I presupposti cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è privo di esito favorevole.

 

                                         Occorre qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (sentenza 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181). In DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno che non siano impiegati presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a assistere gratuitamente un richiedente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di iscrizione al registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).

 

                                         In concreto, non essendo i ricorrenti patrocinati da un avvocato, la domanda di assistenza giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto con il riconoscimento di ripetibili parziali, va respinta.

 

                                     

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         La decisione impugnata è modificata nel senso che la sospensione è confermata con effetto dal 30 marzo 2011, mentre per il periodo precedente l’incarto è rinviato all’assicuratore per l’emissione di un’altra decisione.

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’assicuratore verserà fr. 500 (IVA inclusa, se dovuta) agli insorgenti, in solido, a titolo di ripetibili.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti