Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2011.88

 

cs

Lugano

3 febbraio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 ottobre 2011 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                            che RI 1 si è, a più riprese, rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel recente passato nell'ambito di controversie che lo oppongono all'assicuratore malattie CO 1,

 

                                         che, come evocato in uno scritto 28 giugno 2011 al ricorrente stesso, di cui alla procedura 36.2011.39, sono stati evasi i seguenti incarti:

 

"  (…)

a)   la procedura 36.2007.165 conseguente a ricorso 25 ottobre 2007 contro __________ è stata stralciata dai ruoli il successivo 13 novembre 2007.

b)   l’incarto 36.2008.91, conseguente a suo ricorso del 4 luglio 2008, è stato esaminato ed evaso, con parziale riconoscimento delle sue ragioni, mediante decisione del TCA del 25 maggio 2009. Contro quel giudizio vi è stata impugnativa al TF (veda la sentenza federale 9C_551/2009 del 28 luglio 2009).

c)   l’ultimo incarto aperto presso il TCA è stato il 36.2009.187, conseguente a suo ricorso del 23 novembre 2009. La decisione è stata emanata dal TCA il 9 dicembre 2010. Anche questo giudizio è stato impugnato al TF (veda la sentenza federale 8 marzo 2011 9C_32/2011) che lo ha dichiarato inammissibile. Con il giudizio cantonale il ricorso è stato parzialmente accolto, la decisione impugnata è stata modificata come al considerando 2.11 e l’incarto rinviato alla Cassa Malati per un nuovo calcolo degli interessi.

(…)" (Doc. II),

 

                                         che, nel frattempo, con pronunzia 36.2011.39 del 6 settembre 2011, è stata respinta anche l’istanza di revisione della sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010 (doc. 93),

 

                                         che con decisione del 27 settembre 2011 (doc. 97), confermata dalla decisione su opposizione del 31 ottobre 2011 (doc. 99), l’assicuratore, dopo aver rammentato gli importi per i precetti esecutivi (fr. 102.25) e per i premi (fr. 2'568.60) dovuti da  dal mese di luglio 2006 al mese di giugno 2009 sulla base della sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010, ha calcolato gli interessi al 5% dovuti fino al 13 dicembre 2010 (fr. 504.40) ed ha respinto l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 12 maggio 2011 dell’UE di __________ per un importo complessivo di fr. 3'175.25,

 

                                         che con ricorso del 30 novembre 2011 RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione facendo valere in parte censure già esaminate da questo Tribunale e contestando il calcolo degli interessi (doc. I),

 

                                         che con risposta del 10 gennaio 2012 l’assicuratore, dopo aver rilevato che l’UE di __________ ha rifiutato di proseguire l’esecuzione sulla scorta della sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010 e di aver dovuto emettere, dapprima, una decisione formale ed in seguito una decisione su opposizione, propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III),

                                        

                                         che con scritto del 16 gennaio 2012 l’assicurato ha ribadito le sue contestazioni (doc. V),

                                        

                                         che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003),

 

                                         che, come già detto, con sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010 questo TCA, nella misura in cui era ricevibile, ha parzialmente accolto un ricorso di RI 1 circa l’ammontare dei premi e delle spese dovuti per il periodo da luglio 2006 a giugno 2009, ha modificato la decisione impugnata conformemente al consid. 2.11 ed ha rinviato l’incarto alla Cassa per un nuovo calcolo degli interessi, affermando tra l’altro:

 

"  Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che il ricorrente è condannato al pagamento di fr. 102,25 di spese per i precetti esecutivi (consid. 2.8) e fr. 2'568,60 per i premi (consid. 2.4 e 2.6) oltre ad interessi al 5% che l’amministrazione dovrà ricalcolare su quest’ultimo importo conformemente all’art. 26 cpv. 1 LPGA e 105a OAMal (in precedenza art. 90 cpv. 1 OAMal, consid. 2.9)”,

 

                                         che oggetto del contendere è pertanto unicamente la questione di sapere se l’assicuratore ha calcolato correttamente gli interessi dovuti,

 

                                         che le ulteriori censure sollevate dall’insorgente in particolare circa il suo domicilio, l’ammontare dei premi dovuti dal 2006 al 2009, la ricezione da parte dell’assicuratore di una raccomandata nel corso del 2006 (cfr. pag. 25 consid. 2.7 della sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009), le spese dei precetti esecutivi, gli asseriti errori nell’invio delle polizze, ecc., sono irricevibili in quanto già definitivamente risolte da questo Tribunale nelle precedenti sentenze del 25 maggio 2009 (inc. 36.2008.91) e del 9 dicembre 2010 (inc. 36.2009.187), cresciute in giudicato,

 

                                         che per quanto concerne gli interessi nella precedente sentenza del 9 dicembre 2010 (inc. 36.2009.187), il TCA aveva affermato:

 

"  L’insorgente contesta genericamente l’ammontare degli interessi dovuti (fr. 476.50 fino al momento della decisione impugnata).

 

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105a OAMal dal 1° agosto 2007, in precedenza art. 90 cpv. 1 OAMal).

 

L’insorgente contesta di dover pagare gli interessi affermando di essere esente da ogni colpa nel ritardo del pagamento dei premi.

 

In DTF 134 V 405 al consid. 7.1, in ambito AVS, il TF ha precisato che “l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con riferimenti).

Alla luce di questa giurisprudenza, gli argomenti proposti con il ricorso sono irrilevanti. Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza citata H 157/04, consid. 3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c, H 221/90). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. È per contro irrilevante il fatto che durante questo tempo egli abbia effettivamente o meno tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio di legge. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa”.

 

Analogamente nel caso di specie, in ambito LAMal, l’assicurato deve versare gli interessi al 5% sui premi in arretrato.

 

Ritenuto tuttavia che l’assicuratore ha calcolato gli interessi prendendo in considerazione il supplemento del 10% (cfr. doc. A1) che questo TCA ha annullato, su questo punto l’incarto va rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo dell’importo dovuto fino al 30 giugno 2009 (cfr. doc. 49, pag. 2 e consid. 2.4; per il calcolo cfr. anche la sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre 2006).”

 

                                         che in concreto dagli atti e meglio dall’allegato al doc. 70 emerge che l’assicuratore ha calcolato gli interessi per complessivi fr. 504.40 per il periodo dal 1° luglio 2006 al 13 dicembre 2010,

 

                                         che pertanto oltre agli interessi già oggetto del contendere della precedente procedura 36.2009.187, la Cassa ha aggiunto quelli dovuti fino al 13 dicembre 2010, come era suo diritto ritenuto che il ricorrente ha potuto esprimersi sia in sede di opposizione che di ricorso,

 

                                         che dall’allegato al doc. 70 risulta che il calcolo è stato effettuato correttamente,

 

                                         che infatti l’assicuratore su ogni singolo premio dovuto come fissato dal TCA nella sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010 cui si rinvia (cfr. consid. 2.4, in particolare pag. 12) ha calcolato l’interesse al 5% dall’inizio di ogni mese (cfr. art. 90 OAMal), utilizzando il metodo di calcolo (e gli arrotondamenti) più favorevole possibile al ricorrente,

 

                                         che sul premio di fr. 334 del mese di luglio 2006 al 13 dicembre 2010 (1602 giorni) sono dovuti fr. 74.32 di interessi (334 X 0.0139 : 100 [tasso giornaliero sulla base del tasso mensile del 5%] : X 1602), sul premio di fr. 334 del mese di agosto 2006 sono dovuti fr. 72.92 (334 X 0.0139 : 100 X 1572), sul premio di fr. 334 del mese di settembre 2006 sono dovuti fr. 71.53 (334 X 0.0139 : 100 X 1542), sul premio di fr. 350 del mese di ottobre 2006 sono dovuti fr. 73.50 (350 X 0.0139 : 100 X 1512), sul premio di fr. 350 del mese di novembre 2006 sono dovuti fr. 72.04 (350 X 0.0139 : 100 X 1482), sul premio del mese di dicembre 2006 di fr. 350 sono dovuti fr. 70.58 (350 X 0.0139 : 100 X 1452), sul premio del mese di gennaio 2007 di fr. 15.90 sono dovuti fr. 3.14 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1422), sul premio di fr. 15.90 del mese di febbraio 2007 sono dovuti fr. 3.07 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1392), sul premio di fr. 15.90 del mese di marzo 2007 sono dovuti fr. 3.01 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1362), sul premio di fr. 15.90 del mese di aprile 2007 sono dovuti fr. 2.94 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1332), sul premio di fr. 15.90 del mese di maggio 2007 sono dovuti fr. 2.88 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1302), sul premio di fr. 15.90 del mese di giugno 2007 sono dovuti fr. 2.81 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1272), sul premio di fr. 15.90 del mese di luglio 2007 sono dovuti fr. 2.74 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1242), sul premio di fr. 15.90 del mese di agosto 2007 sono dovuti fr. 2.68 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1212), sul premio di fr. 15.90 del mese di settembre 2007 sono dovuti fr. 2.61 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1182), sul premio di fr. 15.90 del mese di ottobre 2007 sono dovuti fr. 2.54 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1152), sul premio di fr. 15.90 del mese di novembre 2007 sono dovuti fr. 2.48 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1122), sul premio del mese di dicembre 2007 di fr. 15.90 sono dovuti fr. 2.41 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1092), sul premio del mese di gennaio 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 2.57 (17.40 X 0.0139 : 100 X 1062), sul premio del mese di febbraio 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 2.49 (17.40 X 0.0139 : 100 X 1032), sul premio di fr. 17.40 del mese di marzo 2008 sono dovuti fr. 2.42 (17.40 X 0.0139 : 100 X 1002), sul premio di fr. 17.40 del mese di aprile 2008 sono dovuti fr. 2.35 (17.40 X 0.0139 : 100 X 972), sul premio di fr. 17.40 del mese di maggio 2008 sono dovuti fr. 2.28 (17.40 X 0.0139 : 100 X 942), sul premio del mese di giugno 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 2.20 (17.40 X 0.0139 : 100 X 912), sul premio del mese di luglio 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 2.13 (17.40 X 0.0139 : 100 X 882), sul premio del mese di agosto 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 2.06 (17.40 X 0.0139 : 100 X 852), sul premio del mese di settembre 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 1.99 (17.40 X 0.0139 : 100 X 822), sul premio del mese di ottobre 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 1.91 (17.40 X 0.0139 : 100 X 792), sul premio del mese di novembre 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 1.84 (17.40 X 0.0139 : 100 X 762), sul premio del mese di dicembre 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 1.77 (17.40 X 0.0139 : 100 X 732), sul premio del mese di gennaio 2009 di fr. 19.50 sono dovuti fr. 1.90 (19.50 X 0.0139 : 100 X 702), sul premio del mese di febbraio 2009 di fr. 19.50 sono dovuti fr. 1.82 (19.50 X 0.0139 : 100 X 672), sul premio del mese di marzo 2009 di fr. 19.50 sono dovuti fr. 1.74 (19.50 X 0.0139 : 100 X 642), sul premio del mese di aprile 2009 di fr. 19.50 sono dovuti fr. 1.66 (19.50 X 0.0139 : 100 X 612), sul premio del mese di maggio 2009 di fr. 19.50 sono dovuti fr. 1.58 (19.50 X 0.0139 : 100 X 582), sul premio del mese di giugno 2009 di fr. 19.50 sono dovuti fr. 1.50 (19.50 X 0.0139 : 100 X 552), per un importo complessivo arrotondato di fr. 504.40,

 

                                         che da quanto sopra emerge che l’assicuratore ha calcolato correttamente gli interessi dovuti dall’insorgente fino al 13 dicembre 2010,

 

                                         che di conseguenza RI 1 è debitore nei confronti della CO 1 di un importo complessivo di fr. 3'175.25 (2'568.60 + 102.25 + 504.40),

 

                                         che pertanto il ricorso va respinto e va rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 12 maggio 2011 per l’importo di fr. 3'175.25,

 

                                         che per quanto concerne le spese esecutive vere e proprie del citato precetto esecutivo va rammentato che esse non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004, K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03),

                                         che infine l’assicuratore chiede di porre a carico del ricorrente tasse e spese di giustizia e il riconoscimento di ripetibili, in applicazione degli art. 61 lett. a LPGA e 30 cpv. 3 Lptca,

 

                                         che per l’art. 61 LPGA, fatto salvo l’articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve tuttavia soddisfare le esigenze poste alle lettere a-g del citato disposto. L’art. 61 lett. a LPGA prevede che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato,

 

                                         che a norma dell’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è gratuita per le parti. L’art. 29 cpv. 2 Lptca prevede che la procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Per l’art. 29 cpv. 3 Lptca alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura,

 

                                         che con sentenza B 32/06 del 30 settembre 2009 in ambito di previdenza professionale il Tribunale federale ha rammentato che una conduzione temeraria o sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag. 150 seg.). I concetti di temerarietà e sconsideratezza possono segnatamente realizzarsi nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da lei pretesa oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 119/03 del 10 dicembre 2004 consid. 7.1 con riferimenti, in RtiD 2005 II pag. 243). Per contro la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non consente di considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF 124 V 285 consid. 3b pag. 288),

                                         che in concreto il ricorso è al limite del temerario laddove l’insorgente ritorna su questioni già ampiamente discusse e decise (in parte anche a suo favore, in particolare circa la raccomandata ricevuta il 24 ottobre 2006 dall’assicuratore [cfr. sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009, pag. 25 e seguenti, consid. 2.7] e circa l’applicazione dei premi ticinesi in luogo di quelli __________ [cfr. sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009, pag. 11-13, 21-23 e 27, nonché sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010, pag. 12]) in via definitiva da questo Tribunale (cfr. sentenze 36.2008.91 del 25 maggio 2009 e 36.2009.187 del 9 dicembre 2010, nonché sentenza 36.2011.39 del 6 settembre 2011 sull’istanza di revisione della sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010) e dove fa considerazioni poco decorose nei confronti di funzionari dell’assicuratore,

 

                                         che nel caso di specie l’insorgente poteva tuttavia, come ha fatto, ancora contestare l’ammontare degli interessi, giacché su questo punto il TCA aveva rinviato gli atti all’assicuratore per un calcolo definitivo (cfr. sentenza del 9 dicembre 2010, 36.2009.187, consid. 2.11),

 

                                         che pertanto il ricorso non può essere definito temerario,

 

                                         che tuttavia questo Tribunale invita il ricorrente a moderare i toni,

 

                                         che in tali condizioni il TCA prescinde dal prelievo di tasse e spese e dall’assegnazione di ripetibili,

 

                                         che infine va ribadito (cfr. sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010, pag. 24), che se il ricorrente ravvede una violazione delle norme penali può sottoporre direttamente la fattispecie al Ministero Pubblico,

 

                                         che tuttavia va altresì evidenziato come questo TCA nella sentenza di revisione 36.2011.39 del 6 settembre 2011 della sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010 ha rilevato come “a fondamento della sua domanda di revisione, RI 1 sembra fare cenno a “documenti falsi” (doc. I). Non si tratta ovviamente di una tale situazione in concreto. Come ha ricordato l’assicuratore le polizze sono state modificate alla luce dei giudizi che si sono susseguiti rendendole conformi agli stessi, le polizze recano la data della loro emanazione e, conseguentemente, non adempiono manifestamente i presupposti di un falso documentale a norma dell’art. 251 CPS (sul tema si faccia riferimento a Bernard Corboz: Les infractions en droit suisse, vol. II, Staemplfli Berna 2002, ad art. 251, pag. 179 e segg. in particolare le pagine 216 e seguenti numeri 171 a 183). D’altra parte neppure il qui istante sembra dare credito a tale aspetto: egli ha infatti completamente negletto, a giusto titolo, il perseguimento dell’ipotesi di falso documentale dinanzi al magistrato competente”,

 

                                         che anche per quanto concerne l’affermazione dell’insorgente, nato nel 1960, secondo cui “l’iscrizione al Liceo Cantonale di __________ è stata falsificata, dall’autorità parentale” e che “l’iscrizione all’Università di __________ è stata falsificata dall’autorità parentale (…)”, senza peraltro produrre alcun documento in tal senso, ritenute anche le norme sulla prescrizione, spetta semmai all’insorgente segnalare la fattispecie al Ministero Pubblico,

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                         Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________                                        2.                                      Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti