Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2012.13

 

cs

Lugano

24 aprile 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 gennaio 2012 emanata da

 

CO 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 è affiliata per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie di base presso __________ (di seguito __________).

 

                                         Con decisione del 14 dicembre 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 18 gennaio 2012, l’assicuratore ha sospeso, con effetto dal 23 settembre 2008, il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal finché le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese di esecuzione secondo gli attestati di carenza beni del 5 febbraio 2009 (esecuzione n. __________), del 20 dicembre 2010 (esecuzione n. __________) e del 20 dicembre 2010 (esecuzione n. __________) non sono stati pagati integralmente.

 

                                  B.   RI 1, rappresentata da RA 1, titolare dello RA 1, è tempestivamente insorta al TCA, chiedendo l’annullamento della sospensione. L’insorgente fa in sostanza valere che l’assicuratore non ha applicato correttamente la procedura prevista dall’art. 64a LAMal. In particolare con la diffida non ha indicato le conseguenze della mora (doc. I).

 

                                  C.   Tramite risposta del 16 marzo 2012 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di procedura (doc. III).

 

                                  D.   Con scritto del 26 marzo 2012 la ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

nel merito

 

                                   2.   L’art. 64a LAMal, introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011, prevedeva al cpv. 1 che se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

                                         Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

 

                                         A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

                                         In tale contesto va ricordato che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 455, l’allora TFA aveva interpretato l’art. 9 cpv. 2 OAMal nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, sostituito dall’art. 90 cpv. 4 OAMal dal 1° gennaio 2003 (nella versione valida fino al 31 dicembre 2005), nel senso che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi (incluse le spese accessorie) che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di carenza di beni all’origine dell’avvio della procedura con l’autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.

 

                                         Per l’art. 64a cpv. 4 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, in deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

                                         Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011).

                                        

                                         L'art. 90 cpv. 1 OAMal (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2006, ritenuto come dal 1° agosto 2007 l’articolo non è più suddiviso in capoversi giacché i cpv. da 2 a 7 sono stati abrogati ed in parte integrati negli art. 105a e seguenti OAMal) prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

 

 

                                         Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

 

                                         I premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

                                                                               

                                         Se l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa (cpv. 4, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

 

                                         Se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

                                         Se entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

 

                                         Se l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7 capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni, quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente saldati (cpv. 7, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

 

                                         Dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 gli art. 105b-105d OAMal, che hanno modificato l’art. 90 OAMal, abrogando i cpv. da 2 a 7, prevedevano quanto segue:

 

"  Art. 105b Procedura di diffida e di esecuzione

 

1 I premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

 

2 Se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

 

3 Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

 

 

Art. 105c Sospensione della presa a carico dei costi delle prestazioni

 

1 Se ha depositato una domanda di continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).

 

2 La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni.

 

3 La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.

 

4 L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di beni che ha ricevuto.

Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio.

 

5 Durante la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.

6 Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi.

Art. 105d Cambiamento di assicuratore in caso di mora

 

1 L’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1.

 

2 Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.

 

3 Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.”

 

                                         Da rilevare che le disposizioni transitorie relative alla modifica del 27 giugno 2007 prevedono, al cpv. 3, che l’articolo 105b capoversi 1 e 2 non si applica ai premi scaduti prima del 1° agosto 2007 e alle partecipazioni ai costi delle prestazioni fornite prima del 1° agosto 2007, mentre per il cpv. 4 l’articolo 105c capoverso 2 non si applica alle sospensioni della presa a carico delle prestazioni esistenti il 1° agosto 2007. Infine, il cpv. 5 prevede che i premi e le partecipazioni ai costi, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non pagati, scaduti prima del 1° gennaio 2006, non impediscono un cambiamento di assicuratore.

 

                                         Va infine evidenziato che con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una ulteriore modifica (del 19 marzo 2010) dell’art. 64a LAMal e degli art. 105b e seguenti OAMal (cfr. RU 2011 pag. 3523 e seguenti). In particolare il nuovo art. 64a LAMal, non applicabile al caso di specie, ha il seguente tenore:

 

"  1 Se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

 

2 Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può esigere che l’assicuratore comunichi all’autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

 

3 L’assicuratore comunica all’autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l’importo complessivo dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L’assicuratore chiede all’organo di revisione designato dal Cantone di confermare l’esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest’ultimo.

 

4 Il Cantone assume l’85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.

 

5 L’assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l’assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l’assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto dall’assicurato.

 

6 In deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

 

7 Gli assicurati che nonostante l’esecuzione non pagano i premi possono essere registrati dai Cantoni in un elenco accessibile unicamente ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e al Cantone interessato. Su notificazione del Cantone, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi d’urgenza medica, e informa l’autorità cantonale competente della sospensione delle prestazioni e dell’annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in arretrato da parte degli assicurati.

 

8 Il Consiglio federale stabilisce i compiti dell’organo di revisione e designa i titoli considerati equivalenti all’attestato di carenza di beni. Disciplina le modalità relative alla procedura di diffida e di esecuzione, alla comunicazione dei dati ai Cantoni da parte degli assicuratori, nonché ai versamenti dei Cantoni agli assicuratori.

 

9 Il Consiglio federale emana disposizioni relative al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le persone tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.”

 

                                         Le disposizioni transitorie, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevedono:

 

"  1 L’assicuratore rimunera le prestazioni all’assicurato (terzo garante), al fornitore di prestazioni (terzo pagante) o al Cantone che assume:

a. i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente; e

b. gli interessi di mora e le spese di esecuzione scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

 

2 Se il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente, la sospensione delle assunzioni dei costi delle prestazioni conformemente al diritto anteriore è mantenuta e le prestazioni fornite sino all’entrata in vigore della presente modifica non sono rimborsate.

Non appena l’assicurato ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione, l’assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite.”

 

                                         Abbondanzialmente si rilevava che a questo proposito il Consiglio di Stato nel Messaggio 6534 del 28 settembre 2011 sulla modifica della “Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997: assicurati morosi, sospesi e insolventi”, ha affermato, a pag. 3-4, che:

 

"  (…)

Al di là dell’importante aumento dei costi determinato dalla nuova normativa federale – motivo di preoccupazione da parte del Cantone – l’abolizione della sospensione, tramite l’intervento statale, ha il pregio di permettere, dal 1° gennaio 2012, l’”azzeramento” della situazione pregressa, attraverso la riattivazione delle coperture assicurative di tutti gli assicurati sospesi sino ad allora. La riammissione non cancellerà il debito precedentemente maturato dall’assicurato, ma gli permetterà di “ripartire da zero” e di mettersi in regola nel futuro, senza essere condizionato dai debiti accumulati nel passato.” (sottolineatura del redattore)

 

                                         Va ancora rammentato che con sentenza 36.2009.177 del 28 aprile 2010, confermata da una successiva sentenza 36.2010.65 del 31 maggio 2010, questo TCA, nella composizione a Tribunale completo, ha stabilito che gli art. 64a cpv. 1 LAMal e 105b OAMal non hanno introdotto una nuova forma di procedura esecutiva in deroga alla LEF ma hanno regolato in maniera più precisa le modalità della procedura da adottare in caso di premi e partecipazioni ai costi in arretrato (DTF 131 V 147). In quell’occasione il TCA ha evidenziato che l’assicuratore, prima di far spiccare il precetto esecutivo, oltre al richiamo, è tenuto a diffidare l’assicurato assegnandogli un ultimo termine di 30 giorni che, pur essendo un termine d’ordine, va rispettato laddove l’assicuratore intende anche sospendere il pagamento delle prestazioni del proprio assicurato moroso sulla base del debito escusso. Se il termine di 30 giorni non viene indicato nella diffida, l’importo dovuto può comunque essere oggetto di esecuzione.

                                        

                                   3.   Nel caso di specie oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore ha seguito correttamente la procedura prevista dall’art. 64a LAMal.

 

                                         L’insorgente rileva che la convenuta non l’avrebbe informata circa le conseguenze della mora.

 

                                         In concreto l’assicuratore ha avviato tre procedure esecutive che sono sfociate in altrettanti attestati di carenza beni (del 5 febbraio 2009 [esecuzione no. __________5, doc. 4/17], del 20 dicembre 2010 [esecuzione no. __________7, doc. 4/27] e del 20 dicembre 2010 [esecuzione no__________8, doc. 4/6]).

                                         In applicazione della giurisprudenza federale solo questi debiti possono fungere da base per sospendere il pagamento delle prestazioni LAMal. Infatti, in DTF 129 V 455, applicando il vecchio diritto, ma il cui principio è tuttora valido, l’Alta Corte ha affermato che la sospensione termina con il pagamento di quei premi (incluse le spese accessorie) che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di carenza beni all’origine dell’avvio della procedura (cfr. consid. 2.3: “Ein Leistungsaufschub und die damit einhergehende subsidiäre Leistungspflicht der zuständigen Sozialhilfebehörde rechtfertigt sich nur für Beitragsausstände, welche in einem bestimmten Verlustschein verkörpert und der Sozialhilfebehörde so urkundenmässig ausgewiesen zugegangen sind“).

 

                                         Inoltre, anche per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Infine, per l’art. 105c cpv. 3 OAMal la sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.

 

                                         Circa la prima esecuzione, dagli atti emerge che l’assicuratore dopo aver chiesto il pagamento di partecipazioni ai costi per i periodi dal 31 ottobre 2007 al 21 dicembre 2007 (fr. 189.85, doc. 4/25) e dal 17 gennaio 2008 al 24 gennaio 2008 (fr. 302.85, doc. 4/26), per complessivi fr. 542.70 e, dopo numerosi richiami, aver diffidato la ricorrente, il 2 luglio 2008, a pagare l’importo richiesto entro 30 giorni (doc. 4/24), ha inoltrato, il 19 agosto 2008, una domanda di esecuzione (doc. 4/22), cui ha fatto seguito il 25 agosto 2008 il precetto esecutivo n. __________5 al quale l’interessata non ha fatto opposizione (doc. 4/21). Il 23 settembre 2008 la convenuta ha domandato di proseguire l’esecuzione (doc. 4/23).

                                         Il medesimo giorno l’assicuratore ha scritto alla ricorrente informandola “che è stato inviato il proseguimento dell’esecuzione no __________5” e che “abbiamo anche informato l’Ufficio dell’assicurazione malattia e abbiamo introdotto la sospensione delle prestazioni fino al pagamento totale del precetto” (doc. 4/18). La convenuta, sempre il 23 settembre 2008, ha informato l’allora Ufficio dell’assicurazione malattia di aver “bloccato le prestazioni fino al pagamento totale del precetto esecutivo” (doc. 4/19). 

 

                                         Per quanto concerne l’esecuzione n. __________8 dalle tavole processuali risulta che, dopo aver chiesto il pagamento delle partecipazioni ai costi dell’8 novembre 2006 (fr. 7.60; doc. 4/14), del periodo dal 1° febbraio 2007 al 23 febbraio 2007 (fr. 185.25; doc. 4/15), e del periodo dall’11 gennaio 2007 al 20 marzo 2007 (fr. 515.55, doc. 4/16), per complessivi fr. 758.40, il 27 giugno 2007 l’assicuratore, dopo numerosi richiami, ha assegnato un termine di 10 giorni per pagare il dovuto (doc. 4/13). In assenza di qualsiasi versamento, l’11 maggio 2010 la convenuta ha diffidato l’insorgente al pagamento di fr. 758.40 entro 30 giorni “onde poter evitare una procedura d’esecuzione e con ciò ulteriori spese” (doc. 4/12).

                                         Il 21 giugno 2010 la Cassa ha inoltrato una domanda di esecuzione (doc. 4/11), cui ha fatto seguito il precetto esecutivo n. __________8 (doc. 4/10) e, in mancanza di opposizione, la domanda di proseguimento dell’esecuzione del 6 settembre 2010 (doc. 4/9). Sempre il 6 settembre 2010 l’assicuratore ha scritto alla ricorrente informandola che è stato avviato il proseguimento dell’esecuzione __________8 e che “abbiamo informato l’Ufficio dell’assicurazione malattia e abbiamo introdotto la sospensione delle prestazioni fino al pagamento totale del precetto esecutivo” (doc. 4/7).

                                         Il 6 settembre 2010 la convenuta ha pure scritto all’allora Ufficio dell’assicurazione malattie di aver “bloccato le prestazioni fino al pagamento totale del precetto esecutivo” (doc. 4/8).

 

                                         Infine, circa l’esecuzione n. __________7, dagli atti emerge che l’assicuratore, dopo numerosi richiami, ha diffidato la ricorrente, in data 4 ottobre 2006 e 5 gennaio 2007, a pagare gli importi di fr. 317.80 relativi a partecipazioni ai costi dal 15 maggio al 27 luglio 2006 (doc. 4/35), rispettivamente fr. 560.90 per parteci-pazioni ai costi dal 15 maggio al 30 novembre 2006 (doc. 4/34), entro 10 giorni. L’11 maggio 2010 la convenuta ha nuovamente diffidato la ricorrente a versare un importo di fr. 560.90 entro 30 giorni per “poter evitare una procedura d’esecuzione e con ciò ulteriori spese” (doc. 4/33).

                                         Il 16 giugno 2010 l’assicuratore ha inoltrato la domanda d’esecuzione (doc. 4/32), sfociata nel precetto esecutivo n. __________7 (doc. 4/31).

                                         Il 6 settembre 2010 la convenuta ha chiesto di proseguire l’esecuzione (doc. 4/30), ha scritto alla ricorrente informandola di aver “informato l’Ufficio dell’assicurazione malattia” e di aver “introdotto la sospensione delle prestazioni fino al pagamento del precetto esecutivo” ed ha comunicato all’allora Ufficio dell’assicurazione malattia di aver “bloccato le prestazioni fino al pagamento totale del precetto esecutivo” (doc. 4/29).

 

                                   4.   Alla luce di quanto sopra emerge che l’assicuratore non ha applicato correttamente la procedura prevista dall’art. 64a LAMal per poter procedere con la sospensione del pagamento delle prestazioni assicurative.

 

                                         Infatti, contrariamente a quanto prevede il cpv. 1 del disposto, la convenuta non ha mai indicato nelle diffide le conseguenze della mora.

 

                                         Ora, questo Tribunale ha già avuto modo più volte di ribadire (cfr., fra le tante, la sentenza 36.2011.56 del 3 ottobre 2011) che la misura della sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal è una delle più gravi e più incisive dell’intero sistema delle assicurazioni sociali giacché priva l’assicurato del diritto alle cure. A questo proposito val qui la pena di riprendere un passaggio dell’articolo del prof. Adriano Previtali dell’Università di Friborgo: “De l’impraticabilité constitutionnelle du “principe de la praticabilité”? L’exemple du droit social”, in SZS 53/2009 pag. 200 e segg (213) ove si indica che:

 

"  Les effets de l’art. 64 a LAMal vont donc bien au-delà de l’objectif originaire recherché par le législateur d’en finir avec les mauvais payeurs solvables qui profitaient du mécanisme de solidarité institué par la loi. Force est donc de constater que la mesure entraîne l’exclusion du droit aux soins d’un nombre important de personnes dont la «seule» faute est de disposer d’un bas revenu. Cette situation apparaît clairement anticonstitutionnelle. D’une part, l’art. 64 a LAMal crée une véritable discrimination dans l’accès aux soins qui repose uniquement sur un critère censitaire, ce qui est contraire à l’art. 8 al. 2 Cst. D’autre part, l’art. 64 a LAMal remet en question le principe de l’universalité des droits humains et en particulier le principe du droit aux soins qui est protégé par la liberté personnelle et par l’art. 8 CEDH.

Les effets pervers de l’application de l’art. 64 a LAMal sont aussi dus à la volonté de trouver une procédure d’application de la norme facilement praticable. …"

                                         Il TCA ha pertanto sempre evidenziato che la procedura prevista dall’art. 64a LAMal deve essere seguita correttamente ed ha stabilito, analogamente a quanto vale per l’assicurazione malattia privata, che la diffida che non indica le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi è irregolare e non può produrre gli effetti che non sono stati citati (cfr., fra le tante, sentenza 36.2011.60 del 27 dicembre 2011 e sentenza 36.2011.61+63 del 27 dicembre 2011).

                                         Questo Tribunale ha applicato analogeticamente la giurisprudenza emanata dal TF in relazione con l’art. 20 LCA e pubblicata in DTF 128 III 186. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che la diffida prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA, con cui l'assicuratore diffida il debitore a pagare entro quattordici giorni il premio scaduto, deve indicare tutte le conseguenze della mora e cioè non solo la sospensione della copertura assicurativa a partire dalla scadenza del termine di cui all'art. 20 cpv. 3 LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo l'art. 21 cpv. 1 LCA.

                                         Al consid. 2e il TF ha rammentato:

 

«  La cour cantonale n'a ainsi pas tort lorsqu'elle affirme que, selon une

interprétation téléologique aussi bien qu'historique, c'est avant tout dans le souci de protéger l'assuré de la suspension de l'obligation de l'assureur, et non pas tant de la résiliation de son contrat, que le législateur a prévu l'observation de formes strictes pour la sommation. Il n'en demeure pas moins que l'exigence d'une sommation écrite et rappelant les conséquences du retard a été introduite dans un but de protection de l'assuré. Or si celui-ci est averti uniquement de ce que, à défaut de paiement dans un délai de quatorze jours, l'obligation de l'assureur est suspendue (pour ne reprendre effet qu'à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais), il ne saurait imaginer - l'avertissement incomplet étant au contraire de nature à l'induire en erreur sur ce point - que dès l'expiration du délai, l'assureur est en droit de se départir du contrat. Dès lors que la naissance de ce droit formateur de l'assureur - dont la loi, dans un but de protection de l'assuré (cf. le Message précité, p. 317), présume l'exercice à défaut de poursuite par l'assureur dans les deux mois - présuppose la demeure du débiteur et constitue ainsi indubitablement une conséquence de cette demeure, la sommation doit en informer le débiteur en vertu de l'art. 20 al. 1, 2e phrase, LCA.

f) Il résulte de ce qui précède que la défenderesse n'a pas pu valablement résilier le contrat d'assurance ensuite d'une sommation qui n'informait pas la demanderesse sur cette conséquence du retard. L'arrêt entrepris, qui viole le droit fédéral, doit ainsi être réformé dans le sens sollicité par la demanderesse. »

 

                                         Analogamente, nella diffida prevista dall’art. 64a LAMal e con la quale viene assegnato un termine di 30 giorni per il pagamento del debito, vanno indicate, a protezione dell’assicurato, tutte le conseguenze del mancato versamento dell’arretrato ed in particolare il rischio di vedersi sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal.

                                         Ciò vale a maggior ragione nell’ambito di un’assicurazione sociale obbligatoria come quella in esame, la cui sospensione esclude, di principio, la persona, toccata da una delle più gravi misure conosciute in ambito assicurativo, dall’accesso alle cure.

 

                                         Nel caso di specie l’assicuratore, chiamato a trasmettere al TCA l’incarto completo, non ha prodotto alcuno scritto indirizzato alla ricorrente contenente le conseguenze della mora in caso di mancato pagamento degli arretrati. Da parte sua l’interessata conferma di non aver mai ricevuto alcuna indicazione in tal senso. In effetti nelle diffide di pagamento (cfr. doc. 4/12, 4/24 e 4/33) figura unicamente il termine di 30 giorni per il versamento dell’importo ancora dovuto “onde poter evitare una procedura d’esecuzione e con ciò ulteriori spese”.

 

                                         Ne segue che, in assenza di qualsiasi indicazione circa le conseguenze della mora, e meglio la sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal, l’assicuratore non poteva procedere con la sospensione.

 

                                         Vista la gravità della misura che priva la persona assicurata di prestazioni necessarie per la sua salute, l’art. 64a LAMal va applicato con rigore e l’esigenza dell’indicazione nella diffida delle conseguenze della mora, pena l’annullamento della sospensione, non costituisce un formalismo eccessivo.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e va ripristinata la copertura dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie con effetto retroattivo.

 

                                         Alla ricorrente, rappresentata da una persona cognita in materia, vanno assegnate le ripetibili.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata ed è ripristinata la copertura dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie con effetto retroattivo di RI 1.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. __________ Cassa malati verserà alla ricorrente fr. 1'200.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti