Raccomandata |
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Incarto n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 2 marzo 2012 di
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RI 1
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contro |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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considerato, in fatto
A. RI 1 se è rivolto, con atto del 2 marzo 2012, al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo una "consulenza" e contestando in pari tempo il comportamento del suo assicuratore malattia. In particolare l'assicurato ha lamentato "… il precoce e veloce iter per eseguire il precetto esecutivo. Conteggi poco chiari da parte della cassa malati, che possono confondere. L'impressione è che si siano voluti sbarazzare di un cliente. …" e ciò poiché l'assicuratore non avrebbe preso in conto la riduzione del premio tramite sussidio dello Stato e avrebbe incluso poi escluso le coperture complementari (in merito si veda l'inc. 36.2012.19 e l'odierna parallela decisione di questo Tribunale) dalla polizza. Più specificatamente il signor RI 1 contesta il fatto che CO 1 l'abbia escusso sapendo che, in suo favore, sarebbe stato riconosciuto il sussidio e la riduzione del premio. Egli evidenzia poi che nulla di pignorabile di sua proprietà sarebbe reperibile dove vive presso i suoi genitori.
B. Alla luce delle carenze formali dell'atto il giudice delegato, il 7 marzo 2012 (doc. II), ha imposto al ricorrente la completazione del suo esposto osservando in particolare:
" (…)
· che RI 1 indica come egli viva dai genitori e non vi sia nulla di pignorabile di suo presso i genitori stessi;
· che le lamentele contro l'eventuale agire dell'UE non sono ricevibili in questa sede ma vanno inoltrate alla competente autorità di sorveglianza (Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale d'Appello) nelle dovute forme e con adeguata motivazione;
· che, con la documentazione trasmessa, il signor Basilio Pepe ha prodotto una comunicazione 21 febbraio 2012 di CO 1 con cui gli è stata notificata l'impossibilità di soddisfare la sua richiesta di disdire la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie poiché l'uscita è possibile "solo quando tutti gli arretrati inerenti a premi, partecipazione ai costi, interessi di mora e spese esecutive sono pagati entro la data prevista per la disdetta in questione";
· che, sempre nella documentazione prodotta è contenuta una decisione 15 novembre 2011 con cui l'opposizione al PE __________ dell'UE di __________, per CHF 105,65, è rigettata dall'amministrazione;
· che non risulta, e RI 1 non sostiene, di essersi opposto a detta decisione;
· che il signor RI 1 ha pure prodotto un avviso di pignoramento che si terrà il 14 marzo 2012 ed avente per oggetto un importo di credito di CO 1 fissato in CHF 832,50;
· che, sempre agli atti, è contenuto un conteggio dell'assicuratore per premi LAMal e LCA per il periodo dal 1.1.2010 al 30.06.2011;
· che, nello scritto 21 febbraio 2012 di CO 1, l'assicuratore fa anche riferimento alle disdette delle coperture complementari rette dalla LCA;
· che, alla luce di quanto precede, il gravame non risulta costituire valida impugnativa di decisione resa su opposizione. L'unica decisione agli atti è quella di prima istanza, fondata sull'art. 49 LPGA, con cui la Cassa ha rigettato l'opposizione al PE appena citato;
· che lo scritto 2/6 marzo 2012 il RI 1 non precisa se un'opposizione valida sia stata inoltrata avverso la decisione (doc. 20) 15 novembre 2011 della Cassa;
· che con la sua impugnativa RI 1 non sembra inoltre lamentare una denegata o ritardata giustizia;
· che, per quanto attiene le coperture complementari, l'esposto di RI 1 ne fa solo accenno rilevando come dette coperture sarebbero state prima inserite nella polizza per poi essere tolte dalla stessa;
· che non si capisce se da tale fatto il signor RI 1 deduca diritti a suo favore; (…)" (doc. II)
C. Con atto 17 marzo 2012 il signor RI 1 ha riformulato il suo ricorso specificando e ribadendo il riconoscimento in suo favore di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie comunicato ad anno iniziato da parte del preposto ufficio statale alla Cassa con il rilievo che la Cassa, prima di questa comunicazione, gli ha notificato un PE finalizzato all’incasso di premi pretesi insoluti. A fondamento della sua impugnativa RI 1 pone l'inutilità della procedura esecutiva incoata nei suoi confronti dall'assicuratore alla luce del successivo riconoscimento dell’aiuto sociale come avvenuto negli anni precedenti. Egli pone poi in risalto talune incongruenze relative ai termini dei pagamenti a lui richiesti. Nelle ulteriori motivazioni il ricorrente evidenzia che:
" (…)
Se il sistema permette di fare domanda di sussidio fino a fine anno, la cassa malati potrebbe attendere la decisione da parte dell'ufficio sussidi. Altrimenti è sempre il cittadino che deve anticipare i soldi. E se questo non avviene riceve precetti e pignoramenti. Alla fine è sempre il cittadino che paga.
Sarebbe opportuno evitare tale problema ai cittadini.
Paradossalmente, si fa domanda di sussidio perché non si ha possibilità finanziaria, ma la cassa malati vuole il pagamento anticipato o procede per vie legali. In questo caso, pagando il precetto, data la differenza di valore del premio senza e con sussidio, la cassa malati dovrebbe comunque ritornarmi dei soldi.
È vero che alla cassa malati deve il premio, e non era mia intenzione esonerarmi dal farlo, ma previo accordo tacito, come in passato, bastava solo attendere la risposta dell'ufficio sussidi ed effettuare il pagamento del premio su polizza corretta. Non penso che mese più mese meno cambi qualcosa, anche perchè, dopo ho sempre pagato i premi.
Contesto il comportamento della cassa malati in quanto si è modificato nel tempo, dove in passato si effettuava un conteggio intermedio, oggi si passa alle vie legati. (…)" (doc. III)
D. Con scritto pervenuto il 26 aprile 2012 al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. VI) CO 1 ha preso posizione sul gravame proponendone la reiezione nella misura in cui sia ricevibile. L’assicurazione rileva come RI 1 fosse assicurato per il 2010 (premio CHF 306,70 mensili al lordo del sussidio) e per il 2011 (premio CHF 318,70 mensili al lordo del sussidio) con premi netti (al netto del sussidio) di CHF 1,60 per il 2010 e CHF 146,75 per il 2011 riferiti esclusivamente alla copertura obbligatoria.
CO 1 osserva poi che la comunicazione relativa al sussidio perviene dopo l'emissione della polizza che, conseguentemente, viene aggiornata. Ciò accade normalmente ad inizio primavera. Avendo constatato ritardi nei pagamenti l'assicuratore ha diffidato il signor RI 1 a norma di legge e lo ha successivamente escusso alla luce dei mancati pagamenti. Più specificatamente, osserva CO 1
" (…)
In particolare, la procedura nr. __________4 UEF di __________ concerneva l'arretrato premi gennaio-aprile 2010, e la procedura nr. 666347 UEF di __________ concerneva i premi gennaio-febbraio 2011.
Per entrambe le procedure CO 1, a seguito dell'opposizione all'esecuzione da parte dell'assicurato, rilasciava una decisione formale, che cresceva incontestatamente in giudicato, senza opposizione da parte dell'assicurato, e meglio come segue:
· con decisione del 15.11.2011 – cresciuta in giudicato – CO 1 ha stabilito la presenza di un arretrato premi LAMal del periodo marzo/aprile 2010 (recte gennaio –aprile 2010: CHF 1.60x4) di CHF 5.90, cui si aggiungono le spese amministrative di CHF 92.00 e l'interesse di mora del 5% dal 04.03.2010, per un importo complessivo di CHF 105.65 (comprensivo dell'interesse di mora sino a tale data). Per tale importo, in detta decisione, __________ ha rigettato l'opposizione all'esecuzione nr. __________ dell'UEF di __________ (doc. 46).
L'arretrato è ad oggi scoperto;
· con decisione del 15.09.2011 – pure cresciuta in giudicato – CO 1 stabiliva la presenza dell'importo premi arretrato dei mesi di gennaio e febbraio 2011, per l'importo complessivo di CHF 718.05 (comprese le spese amministrative di CHF 70 e l'interesse di mora del 5% dal 31.01.2011 ad allora insorti). Per tale importo CO 1 rigettava l'opposizione all'esecuzione nr. __________ dell'UEF di __________.
Pure tale arretrato è ad oggi scoperto.
Eventuali contestazioni dell'assicurato circa le pretese di cui alle procedure suindicate andavano presentate dall'assicurato nell'opportuna sede, con un'opposizione (secondo l'art. 52 LPGA); egli non faceva invece uso della facoltà concessagli per legge.
CO 1 intraprendeva indi i passi necessari volti all'incasso della propria pretesa. (…)" (doc. VI)
CO 1 rileva poi come, in assenza di una decisione resa su opposizione, il ricorso a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni sia irricevibile stante la cresciuta in giudicato delle due decisioni citate. A prescindere da ciò per CO 1 l'agire posto in atto è conforme al dettato di legge.
E. Invitato nuovamente a determinarsi in merito ed a postulare l'acquisizione di specifiche prove RI 1 ha specificato di non avere nuove prove da offrire ed ha solo puntualizzato talune osservazioni dell'assicuratore.
in diritto
in ordine
1. La presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. La questione giuridica sottoposta al Tribunale cantonale delle assicurazioni ha fatto oggetto di diversi giudizi del Tribunale Federale cui si può qui fare riferimento, questa giurisprudenza è stata da ultimo ripresa in una decisione 36.2012.4 dello scorso 10 febbraio 2012 e nella decisione 36.2012.12 del 2 aprile 2012. Come ampiamente noto alle parti la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
3. Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni formali possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che vale anche per le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
4. Nel giudizio 36.2011.70 del 29 novembre 2011 è ricordato che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechts-verzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
5. Nella sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc. 8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza, si veda anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
" … l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117 et les références). …déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et les arrêts cités)."
6. Nella sentenza pubblicata in DTF 130 I 312 richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."
(sottolineatura del redattore)
7. Va qui ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicurato-re con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito. Questi principi sono stati recentemente ripresi dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni in una sentenza emanata nella composizione completa (TCA 14 novembre 2011, inc. 36.2011.72 in re P.I.).
8. Nel caso in esame l'amministrazione interessata ha emanato due formali decisioni come riportato nelle considerazioni di fatto al punto D. Il ricorrente non sostiene di essersi formalmente opposto alle due decisioni e non sostiene che CO 1 abbia emanato un provvedimento sull’opposizione o che postulato la continuazione dell'esecuzione nonostante una opposizione tempestivamente interposta. Se ne deduce che, in concreto, non è stata correttamente emanata alcuna decisione resa su opposizione impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Su questo aspetto il ricorso è irricevibile. Questo Tribunale non può esaminare quindi la correttezza delle decisioni emesse dall’assicuratore anche se appare qui utile, evidenziare (senza comunque potere sanzionare detto comportamento) che CO 1, in maniera che può serenamente essere definita scandalosa, ha escusso l’assicurato per 4 premi dei mesi da gennaio ad aprile di CHF 1,60 e quindi CHF 6,40 (nella risposta di causa si fa riferimento ad un importo di CHF 5,90) cui ha aggiunto spese per CHF 92.00, decisamente eccessive e sproporzionate anche se inizialmente il premio era al lordo del sussidio. Le lamentele dell’assicurato, che – lo si ripete – per ragioni formali non possono essere analizzate nel merito, avrebbero avuto qualche possibilità di esito favorevole su questi aspetti. In altri termini l’assicuratore cui non sia ancora comunicata la riduzione del premio, ha il diritto di incassare il premio dovuto e di escutere l’assicurato, quando percepisce però il sussidio e l’importo del suo credito si riduce a somma irrisoria, escutere un debitore diventa esagerato (anche se legalmente ammissibile), ma caricargli spese complessive di 15 volte il valore del credito appare fuori luogo. Ragionamento analogo può essere fatto per i premi di gennaio e febbraio 2011 dove CO 1, in maniera certamente non contraria al diritto ma francamente poco ragionevole alla luce di quanto avvenuto negli anni precedenti, dove per premi complessivi ammontanti a CHF 718,05 sono state caricate spese amministrative del 10% del valore del credito, salvo poi ricevere il sussidio. Comprensibile quindi l’amarezza e la delusione dell’assicurato a fronte della situazione che si è venuta a creare. Come detto CO 1 ha agito nel rispetto delle norme siccome i premi vanno pagati anticipatamente e sono pieni sino a che la riduzione non sia concessa da parte del preposto dipartimento.
9. Il gravame non può neppure costituire ricorso per denegata o ritardata giustizia. CO 1 ha operato, conformemente a legge, per l'incasso dei premi a lei dovuti al signor RI 1. L’assicurato lamenta addirittura un eccesso di velocità nell’escuterlo, la decisione è avvenuto in tempi contenuti e, come rilevato, nessuna opposizione è stata formulata.
L'assicurazione, fino alla comunicazione del DSS, non può sapere se un sussidio verrà riconosciuto ed eventualmente per quale importo. Come rilevato in precedenza essa ha pertanto il diritto di incassare il premio legale dovuto a fronte della franchigia scelta. RI 1 lamenta implicitamente il ritardo nella comunicazione da parte del DSS a CO 1 della concessione dell’aiuto sociale. In questa sede la lamentela è irricevibile, il rimprovero essendo mosso non all’assicuratore ma a terzi (DSS). Si osserva qui che per l'art. 65 cpv. 3 2° periodo LAMal stabilita la cerchia dei beneficiari i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere i loro obblighi di pagamento del premio in anticipo.
Si tratta comunque di un postulato la cui violazione non comporta sanzione. D'altro canto l'ufficio cantonale preposto, che riceve le istanze validamente sino al 31 dicembre, deve analizzare un numero notevole di richieste (i beneficiari del sussidio in Ticino sono oltre 100'000) che inevitabilmente vengono comunicate nel corso dell'anno di sussidio.
Come evidenziato la CO 1 non ha agito senza un sostrato legale, ha emesso le sue decisioni formali cresciute in giudicato, non ha postulato la prosecuzione dell’esecuzione nei confronti del ricorrente in assenza di una valida decisione. Dal profilo formale ha agito conformemente a legge, nei fatti – come evidenziato – un altro approccio amministrativo avrebbe certamente evitato l’escussione di un debitore per 4 premi da CHF 1,60 l’uno e di 2 premi per poco più di CHF 700.00 e verosimilmente oggetto di riduzione per la richiesta di sussidio, a CO 1 è noto che le decisioni in materia di riduzioni dei premi pervengono ad inizio anno (cfr. risposta di causa pag. 2 in fine). Da quanto precede si deduce l'irricevibilità del gravame. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti