Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2012.24

 

cs

Lugano

29 maggio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 aprile 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 marzo 2012 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 è assicurato presso CO 1 (di seguito: CO 1) per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 

                                         Dopo aver accertato il mancato pagamento dei premi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011, la Cassa ha avviato nei confronti dell’assicurato una procedura esecutiva, sfociata nell’emissione del precetto esecutivo n. __________ dell’8 luglio 2011 dell’UEF di __________ per un importo di fr. 877.05, oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2011 e fr. 70 di spese (doc. 13).

 

                                  B.   In data 15 luglio 2011 RI 1 ha scritto all’assicuratore, evidenziando di avere nel frattempo pagato il premio del mese di gennaio 2011 e rilevando di aver chiesto in più occasioni, stante la sua difficile situazione finanziaria, di poter pagare il suo debito a rate, ciò che, indipendentemente dalla risposta che otterrà, si vede costretto a fare (doc. 15).

 

                                  C.   Il 22 luglio 2011 l’assicuratore ha risposto che, pur comprendendo le difficoltà finanziarie dell’interessato, anche per una questione di parità di trattamento nei confronti degli altri assicurati, la richiesta di pagamento rateale non poteva essere accolta, non rispettando le direttive interne che prevedono il recupero degli arretrati in 6 rate al massimo (doc. 16). CO 1 ha rammentato di aver proposto, invano, a RI 1 il pagamento immediato delle mensilità più vecchie (agosto e settembre 2010), e, eccezionalmente, il versamento delle restanti tre mensilità del 2010 in 10 rate. L’assicuratore evidenzia infine che il pagamento della mensilità del mese di gennaio 2011 è avvenuta 2 giorni dopo l’avvio della procedura esecutiva e che l’UEF competente sarebbe stato informato del versamento.

 

                                  D.   Con decisione formale del 31 agosto 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 16 marzo 2012, CO 1 ha ribadito l’obbligo dell’interessato di pagare l’importo complessivo di fr. 877.05, da cui va dedotto il premio (nel frattempo pagato) di fr. 292.35 del mese di gennaio ed aggiunti fr. 70 di spese e fr. 14.65 di interessi di mora al 5% (doc. 17 e 19).

 

                                  E.   Contro la predetta decisione su opposizione RI 1 è insorto al TCA (doc. I). Il ricorrente rammenta le sue difficoltà economiche dovute alla circostanza di essere stato costretto ad effettuare, a 37 anni, un periodo di apprendistato di tre anni, non riuscendo a trovare occupazione nella professione precedentemente appresa. Ciò ha implicato la percezione di uno stipendio esiguo (da tirocinante al terzo anno oltre ad un indennizzo mensile da parte delle misure attive) che tuttavia non gli ha permesso di ottenere il sussidio per il pagamento del premio assicurativo.

                                         Egli ribadisce la necessità di pagare gli arretrati (compresi quelli dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011) ratealmente e di aver ottenuto, dall’Ufficio cantonale di tassazione, il condono del 75% delle imposte. RI 1 evidenzia infine di essere al beneficio del sussidio cantonale per il pagamento dei premi assicurativi del 2012.

                                  F.   Con risposta dell’8 maggio 2012 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                                  G.   Tramite osservazioni datate 14 maggio 2012 l’insorgente ha ribadito la richiesta di poter pagare l’arretrato ratealmente a causa delle sue difficoltà economiche ed ha prodotto la decisione di condono in ambito fiscale (doc. VII).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         nel merito

 

                                   2.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                                         L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2).

                                         Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).

                                         Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).

                                         Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

 

                                         Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare (cpv. 5).

 

                                         L’art. 64a LAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabile in concreto, essendo richiesto il pagamento di premi del 2011, prevede quanto segue.

 

                                         A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

                                         Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.

                                         Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

                                         A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

                                         L’art. 64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

                                                      Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

                                        

                                         A norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.

 

                                         L’art. 105b OAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabile in concreto, prevede quanto segue.

                                         Per l’art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

                                     

                                         L’art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

 

                                                      Per l’art. 105b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

 

                                         L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

 

                                   3.   Nel caso concreto l’assicuratore, con la decisione su opposizione, chiede al ricorrente il pagamento dell’importo complessivo di fr. 654.70 (fr. 584.70 per i premi di febbraio e marzo 2011 e fr. 70 di spese amministrative) oltre ad interessi di mora al 5% sui premi dal 1° marzo 2011.

 

                                         Di per sé, l’importo di fr. 584.70, concernente i premi dovuti per i mesi di febbraio e marzo 2011 (fr. 292.35 al mese), è corretto (cfr. doc. 6 e 9) e del resto non è contestato dal ricorrente.

 

                                         L’insorgente chiede tuttavia di poter pagare ratealmente sia i premi di febbraio e marzo 2011 che quelli degli ultimi 4 mesi del 2011, a causa delle difficoltà finanziarie in cui si trova.

 

                                         Questo Tribunale, pur comprendendo l’estrema difficoltà finanziaria nella quale si è trovato il ricorrente che a 37 anni ha dovuto iniziare una nuova formazione professionale, percependo un salario da tirocinante senza tuttavia poter accedere all’aiuto statale per il pagamento dei premi assicurativi ed avendo fatto, a non averne dubbio, notevoli sacrifici, non può tuttavia accogliere la domanda tendente alla rateizzazione del pagamento dei contributi assicurativi.

 

                                         Come evidenzia l’assicuratore, di principio, i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente (cfr. art. 90 OAMal), ciò al fine di garantire il finanziamento delle prestazioni dell’assicurazione malattie alla popolazione residente nel nostro Paese. In caso di ritardo nel pagamento, l’assicuratore è tenuto ad avviare una procedura di diffida, preceduta da un richiamo, con l’assegnazione di un ulteriore termine per pagare il dovuto, dopodiché deve dare avvio alla procedura esecutiva (cfr. art. 64a LAMal). Ciò deve avvenire senza eccezioni per non portare a disuguaglianze di trattamento tra gli assicurati.

                                         In caso di difficoltà economiche, la legge prevede la possibilità di far capo ai sussidi per il pagamento dei premi, il cui importo a carico dell’assicurato viene in questo modo ridotto. Questi aiuti vengono tuttavia forniti unicamente se si rientra nei parametri di legge fissati dalle norme cantonali (cfr. art. 65 LAMal) e, in Ticino, viene concesso dalla Cassa di compensazione.

                                         In concreto lo stesso ricorrente evidenzia di non aver ottenuto la riduzione del premio assicurativo negli anni passati, ma di essere a beneficio del sussidio per il pagamento dei premi da quest’anno. A questo proposito, trattandosi di un’altra procedura, il TCA evidenzia che la decisione di condono parziale del debito fiscale non può essere d’aiuto all’insorgente nell’ambito della richiesta di rateizzazione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 

                                         Nel caso di specie nel regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal (edizione 01.2010, ultima disponibile) dell’assicuratore, applicabile in concreto e visionabile in internet (www.__________.ch/it/home/privatpersonen/kontakt_service/auftraege_ formulare/downloads/avb.html), non è previsto alcun obbligo per la Cassa di concedere un pagamento rateale degli arretrati (cfr. in particolare l’art. 14).

Inoltre, in una sentenza 36.2011.75 del 21 febbraio 2012 (consid. 9), questo Tribunale ha già evidenziato che contro il rifiuto della Cassa malati di accordare un pagamento rateale (in quel caso di Fr. 50.- al mese) per rimborsare il debito non era possibile far nulla, se non suggerire all'allora ricorrente di rivolgersi temporaneamente all'assistenza sociale per ricevere un aiuto concreto per fare fronte al pagamento del dovuto.

 

                                         Ne segue che, anche nel caso di specie, non essendoci un obbligo, per l’assicuratore, di concedere il pagamento rateale del premio non ancora soluto, la richiesta dell’insorgente non può trovare accoglimento.

 

                                   4.   La Cassa chiede in secondo luogo che l’insorgente paghi le spese amministrative ed esecutive.

 

                                         In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

 

                                         Questo principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.

 

                                         L’art. 90 cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 dall’art. 105b cpv. 3 OAMal, applicabile in concreto, per il quale se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

 

                                         Va qui evidenziato che il nuovo art. 105b cpv. 2 OAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede anch’esso che se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato

 

                                         Nel caso di specie l’art. 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal prevede che spese dell’assicuratore per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata.

 

                                         In concreto le spese di fr. 70, proporzionate, dovute a colpa dell’insorgente che non ha pagato quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento negli art. 105b cpv. 3 OAMal e 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal, vanno confermate.

                                        

                                         Per quanto concerne le spese esecutive va rammentato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha affermato:

 

"  10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.

 

(…)

 

10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

 

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."

 

                                         Queste spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004, K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03).

                                         

                                         Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell’opposizione.

 

                                   5.   Infine, l’assicuratore chiede interessi di mora al 5% dal 1° marzo 2011 sull’importo di fr. 877.05 per complessivi fr. 14.65 (cfr. doc. A2, decisione formale), calcolati dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2011 (data del pagamento del premio di gennaio [877.05 : 100 X 5 : 12 X 4]).

 

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

 

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

 

                                         Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal; cfr. anche Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, 2a ed., pag. 378 ad art. 26, n. 12 e pag. 392, n. 50 ad art. 26).

 

                                         Nel caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impegnato a solvere all’inizio di ogni mese giusta l’art. 90 OAMal. Per cui gli interessi di fr. 14.65 sono dovuti, ritenuto tuttavia che dal 1° luglio 2011 gli interessi al 5% vanno calcolati solo sui premi residui di fr. 584.70.

                                         In questa limitata misura il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata.

 

                                         Ne segue che l’opposizione al PE n. __________ dell’8 luglio 2011 dell’UEF di __________ va rigettata per l’importo complessivo di fr. 654.70 (fr. 584.70 di premi e fr. 70 di spese amministrative) oltre ad interessi al 5% dal 1° marzo 2011 su fr. 877.05 e dal 1° luglio 2011 su fr. 584.70.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è modificata come al considerando 5.

                                         §§ L’opposizione al PE n. __________ dell’8 luglio 2011 dell’UEF di __________ va rigettata per l’importo complessivo di fr. 654.70 oltre ad interessi al 5% dal 1° marzo 2011 su fr. 877.05 e dal 1° luglio 2011 su fr. 584.70.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti