Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2012.27

 

IR/sc

Lugano

28 giugno 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 23 marzo 2012 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 (1949) domiciliato a , coniugato con __________ (1959) entrambe assicurati per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie presso la __________, ha chiesto, con formulario redatto il 24 giugno 2011 (doc. 1), la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2012 alla competente Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, servizio prestazioni.

                                         Con decisione del 23 novembre 2011 (doc. 2) l’amministrazione ha accolto la domanda e concesso il sussidio “in favore di ogni persona che compone l’unità di riferimento” specificando che “L’importo dettagliato della RIPAM in favore  … è indicato nella tabella riportata sul retro” la decisione contiene poi l’avvertenza dei rimedi di diritto. Sul verso del foglio della decisione è quantificato l’importo della riduzione del premio cifrato in CHF 1'971.60 annui in favore di ciascuno dei coniugi. La decisione è stata notificata per posta semplice.

                                         Gli atti dell’amministrazione contemplano i conteggi della Cassa (doc. 3) e l’invio raccomandato 26 gennaio 2012 trasmesso dall’assicurato (consegnato alla Posta il giorno successivo), con cui il signor RI 1 lamenta, in pratica, l’insufficienza della RIPAM riconosciuta e chiede il riesame della situazione. Egli segnala la diminuzione delle sue entrate, l’aumento dei costi e le imposte ancora pendenti. A suffragio del suo dire egli ha prodotto un conteggio delle sue spese relative agli anni dal 2008 al 2010.

 

                                  B.   Lo scritto, pervenuto il 30 gennaio 2012 all’amministrazione, è stato ritenuto quale reclamo ed è stato dichiarato tardivo dalla stessa, siccome inoltrato successivamente alla decorrenza del termine di 30 giorni di legge, con decisione emanata su reclamo il 23 marzo 2012.

 

                                         Mediante scritto 21 aprile 2012 RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni anzitutto contestando il merito della decisione relativa ai sussidi, sostenendo che la decisione ricevuta non era chiara ed ha creato confusione, egli ammette di avere “fatto ricorso in ritardo. Pensavo veramente che le cose erano come gli altri anni” (doc. I). Nelle sue conclusioni l’assicurato chiede di riesaminare il merito della questione siccome il pagamento del premio con un sussidio come quello riconosciuto sarebbe eccessivo.

 

                                         L’atto è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione della risposta di causa (doc. III). Con risposta del 18 maggio 2012 (doc. IV) la Cassa propone la reiezione del ricorso e ribadisce che il reclamo è stato presentato intempestivamente. La risposta di causa è stata trasmessa il 22 maggio 2012 all’as-sicurato per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc. IV). Lo stesso giorno il Giudice delegato ha chiesto al signor RI 1 di indicare quando egli ha ricevuto la decisione formale della Cassa datata 23 novembre 2011. Parallelamente è pure stato chiesto alla Cassa di specificare, a mano degli elementi a disposizione, l’esatta data di intimazione dell’atto al fine di verificarne la tempestività (doc. VI e VII). Il Servizio prestazioni della Cassa ha risposto il 18 giugno 2012 (doc. IX) indicando di non disporre di elementi tali da potere accertare la data di intimazione della decisione ribadendo comunque la chiarezza della decisione che non dava adito a confusione o dubbi.

 

Dal canto suo il ricorrente ha scritto, con l’autorizzazione del giudice delegato (ed eccezionalmente) in lingua tedesca (non trattandosi dell’impugnativa), una lettera al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con cui ha ribadito la novità contenuta nella decisione 23 novembre 2011 per cui il calcolo del sussidio è avvenuto direttamente con la decisione stessa. Su questa novità l’attenzione non sarebbe stata sufficientemente attirata, e diverse persone si sarebbero trovate nella sua situazione. Pure la chiave di calcolo non sarebbe esplicitata. In merito alla data in cui la decisione sarebbe stata recapitata (visto l’invio per posta normale e non prioritaria) il signor RI 1 specifica che la lettera sarebbe arrivata “etliche Tage nach diesem Datum” ossia parecchi (diversi) giorni successivamente alla data del 23 novembre 2011.

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

                                   2.   Il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve verificare se il reclamo interposto dall’assicurato fosse tempestivo e quindi irrita la decisione dell’amministrazione resa su reclamo con cui è stato dichiarato irricevibile od al contrario se fosse tempestivo e, conseguentemente, corretta la decisione della Cassa che non è entrata nel merito del reclamo.

 

                                   4.   A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 LCAMal:

 

"  1Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione."

 

                                         In casu è contestata la tempestività del reclamo, la materia, come rammenta la norma appena riportata, al cpv. 1, è retta dalla LPAmm. Questo corpo normativo, nelle norme generali di procedura, all’art. 10 cpv. 1 prevede che termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, il cpv. 3 indica che se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale e (cpv. 4) quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza. I termini stabiliti dalla legge sono perentori.

                                     

                                         Per quanto attiene ai termini l’art. 13 specifica che:

                                     

"  Nelle procedure di ricorso i termini stabiliti dalla legge o fissati dal Giudice non decorrono:

a)                                                                           sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale;

b)                                                                           dal 15 luglio al 15 agosto."

 

                                         Il termine di ricorso, in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini, comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

                                         L’invio delle decisioni avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o raccomandato. Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

                                         Questa finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

 

                                         Infine, va ancora rammentato che per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

                                         Come evocato nella sentenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni 15 marzo 2005 in re P. (36.2004.180) nella sentenza DTF 110 V 36, il TFA ha stabilito che è valida la notificazione di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di un semplice mandato tacito, risultante dalle circostanze. L'Alta Corte ha affermato:

 

"  3.- a) Die Vorinstanz stellt in ihrem Entscheid fest, dass die Kassenverfügung den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 zugestellt worden sei, dass die 30tägige Frist demnach am folgenden Tag zu laufen begonnen und am 9. Juni 1982 geendet habe. Die erst am 11. Juni 1982 der Post übergebene Beschwerde sei damit verspätet. Für den Beginn der Frist beruft sich die Vorinstanz dabei zu Unrecht auf kantonales Recht, was allerdings, da es mit dem Bundesrecht in diesem Punkt übereinstimmt, im Ergebnis ohne Bedeutung ist. b) In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bringen die Beschwerdeführer zunächst vor, die Kassenverfügung sei ihnen nicht ordnungsgemäss zugestellt worden; die Post habe die Verfügung am 10. Mai 1982 "einem gewissen F.L." ausgehändigt, der weder Angestellter des Hotels T. sei noch eine Zeichnungsberechtigung für den Betrieb besitze; die Beschwerdeführer hätten die Verfügung nach mehrtägiger Abwesenheit in jener Zeit erst am 15. Mai 1982 erhalten. Damit ziehen sie die Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellung über den Zustellungszeitpunkt in Zweifel. Laut Akten übergab die Ausgleichskasse ihre Verfügung am 7. Mai 1982 eingeschrieben der Post in Montreux. Da der Postbote in A. beim Zustellungsversuch anscheinend keine empfangsberechtigte Person antraf, brachte er auf dem Briefumschlag den Vermerk "Frist 17.5." an und hinterliess eine Abholungseinladung (vgl. Art. 157 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz, SR 783.01). Wie das Postamt A. auf Anfrage am 5. September 1983 mitteilte, habe F.L. diese Abholungseinladung am 10. Mai 1982 am Schalter vorgewiesen und erklärt, von einem der Beschwerdeführer mit der Abholung der Sendung beauftragt worden zu sein, worauf ihm die Schalterbeamtin den Brief der Ausgleichskasse ausgehändigt habe. Das Postamt fügte bei, dass F.L. "zeitweise Postkommissionen für das Hotel T." besorge. Dem halten die Beschwerdeführer im zweiten Schriftenwechsel entgegen, F.L. sei nicht empfangsbevollmächtigt gewesen; zwar sei er in den Besitz der Abholungseinladung gekommen, doch sei ihm diese nicht von den Beschwerdeführern ausgehändigt worden. Die Einwendungen der Beschwerdeführer sind nicht stichhaltig. Ob F.L. die Abholungseinladung von einem der Beschwerdeführer oder - in ihrer Abwesenheit - allenfalls von einem Angestellten des Betriebs erhalten hat, ist unerheblich; die Beschwerdeführer machen jedenfalls nicht geltend, F.L. sei unbefugterweise in den Besitz der Abholungseinladung gelangt. Auch wird von ihnen nicht bestritten, dass F.L. für ihren Betrieb zuweilen Postkommissionen besorgt und dass er in dieser Eigenschaft dem Personal des Postamtes in A. bekannt ist. Wenn die Schalterbeamtin unter diesen Umständen gegen die Vorweisung der Abholungseinladung die Sendung ohne schriftliche Vollmacht der Beschwerdeführer aushändigte, so kann darin kein Verstoss gegen einschlägige Vorschriften erblickt werden. Art. 149 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz sieht die Schriftlichkeit nur als Regelfall vor und schliesst eine stillschweigende Bevollmächtigung aufgrund eines bestimmten Verhaltens des Adressaten nicht aus (TUASON/ROMANENS, Das Recht der Schweizerischen PTT-Betriebe, 3. Aufl., S. 75 f.). Demnach ist davon auszugehen, dass die Kassenverfügung vom 7. Mai 1982 den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 rechtsgültig zugestellt worden ist."

 

                                         Non va dimenticato che per costante giurisprudenza chi si assenta dal proprio domicilio pendente una procedura deve prendere i provvedimenti utili affinché le comunicazioni delle autorità gli siano notificate (DTF 117 V 131). In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti procedurali connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa, 117 V 132 consid. 4a, 116 Ia 92 consid. 2a, STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).

 

                                         Nel caso in cui la notificazione avvenga a mezzo della posta normale, in caso di contestazione della data di recapito della decisione, l’onere probatorio incombe all’amministrazione che notifica l’atto. La prova può essere portata mediante, ad esempio, corrispondenza in cui l’atto è citato e dato per notificato. In caso di divergenza delle versioni ed in assenza – in questa costellazione – della prova di una notifica della decisione la versione dell’assicurato sarà ritenuta.

 

                                   5.   Nel caso concreto la Cassa ha notificato la sua decisione mediante lettera semplice e non è in grado di comprovare l’esatta data della notifica.

                                        Dal canto suo l’assicurato, interpellato specificatamente da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, ha indicato di non ricordare l’esatta data della ricezione della decisione, specificando unicamente che la stessa è stata ricevuta parecchi giorni dopo la data che essa reca. Alla luce di questo elemento e del fatto che comunque i termini in questione hanno beneficiato delle ferie giudiziarie del periodo natalizio, non essendo comprovato adeguatamente da parte della Cassa l’intimazione della decisione, si deve ritenere che la reazione del signor RI 1 fu tempestiva. L’amministrazione stessa avrebbe dovuto interpellare in merito alla data di ricezione l’assicurato prima di emanare una decisione su reclamo attestante la tardività della reazione. E’ ben vero che in sede di reclamo il signor RI 1 indica di avere “fatto ricorso in ritardo” (ciò che, tecnicamente rispetto alla data della decisione formale non è scorretto sostenere) aggiungendo però che “come potete vedere non era una negligenza mia”. Come accertato da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, nei limiti in cui il ricorrente è stato in grado di fornire indicazioni, la decisione formale gli è pervenuta diversi giorni successivamente alla data che essa reca.

 

                                         L’amministrazione ha ritenuto tardivo il reclamo dell’assicurato  senza operare una verifica preliminare circa la data della ricezione della sua formale decisione. Non essendo in grado di dimostrare la data di intimazione della stessa alla luce delle indicazioni del ricorrente, cui comunque non era nota certamente la sospensione dei termini nel periodo delle ferie giudiziarie da cui una certa confusione circa le indicazioni di tempestività in sede ricorsuale, la reazione va ritenuta tempestiva e la Cassa doveva entrare nel merito del reclamo.

 

                                   6.   Il fatto che la decisione amministrativa contestata non contenesse elementi utili alla valutazione del calcolo non è elemento ancora sufficiente per considerare che siano in stati violati i diritti dell’assicurato (in questo senso anche la decisione 28 giugno 2012 in re B. inc. 36.2012.28), in particolare il diritto di essere sentito alla luce dell’incompleto contenuto della decisione stessa. La decisione amministrativa è formalmente valida, essa regola in maniera chiara ed esplicita pretese del qui ricorrente, è accompagnata dall’indicazione precisa dei rimedi di diritto ed è motivata. La motivazione potrebbe essere maggiormente esplicita sul calcolo effettuato, sui valori ritenuti del RDS con indicazione del reddito lordo da cui l’amministrazione è partita e degli importi dedotti dallo stesso, rispettivamente sul calcolo effettuato (di cui si ritrova traccia nell’incarto) come in fondo sembra chiedere anche il ricorrente. Resta non di meno che la decisione in discussione cifra in maniera precisa l’importo riconosciuto quale sussidio, semplicemente sul verso della decisione e questa circostanza è esplicitamente richiamata nel dispositivo. Il ricorrente poteva semplicemente domandare ragguagli in merito circa il calcolo eseguito.

 

                                   7.   Alla luce di quanto precede il ricorso del signor RI 1 deve essere accolto e gli atti rinviati all’amministrazione per rendere la decisione di merito di sua competenza.

 

8.Si osserva qui, all’attenzione del signor RI 1, che con l’inizio dell’anno 2012 la legge che regola l’attribuzione dei sussidi è profondamente cambiata e la materia è praticamente nuova. Per determinare il diritto al sussidio e l’entità dello stesso occorre procedere all’accertamento del reddito determinante in maniera semplificata partendo dai dati fiscali della tassazione indicata annualmente dal Consiglio di Stato, per poi ammettere in deduzione solo quanto la legge permette. Il fatto di accogliere il presente ricorso non significa automaticamente che il signor        RI 1 avrà diritto ad un importo maggiore di riduzione del premio rispetto alla decisione del 23 novembre 2011. Significa invece che egli ha diritto a vedere riesaminata la sua richiesta da parte della Cassa.

 

Nonostante sia vincente in causa, siccome non patrocinato, il ricorrente non ha diritto all’attribuzione di ripetibili.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso 21 aprile 2012 formulato da RI 1,  contro la decisione 23 marzo 2012 della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG è accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

 

                                         1.1.    La decisione impugnata è annullata.

 

                                         1.2.    Gli atti sono rinviati alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, Servizio prestazioni, per l’esame nel merito del reclamo dell’assicurato e per la resa di una nuova decisione.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti