Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
ir/gm |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
|||||
|
|
|||||
visto il ricorso del 3 maggio / 30 giugno 2012 formulato da
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
||
|
|
|
|
|
considerato in fatto ed in diritto
· che – come già evidenziato nel decreto 14 giugno 2012 di nomina di un patrocinatore d’ufficio alla ricorrente - con atto datato 3 maggio 2012 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale Amministrativo del cantone di __________, luogo di sede dell’assicuratore CO 1, segnalando che l’atteggiamento assunto dall’assicuratore l’avrebbe molto danneggiata. La resistente avrebbe sostanzialmente “verweigert die Herausgabe der mehrmals von mir angefordeten einspachefähigen Verfügung”;
· che il giudice delegato del Cantone di __________ ha, il giorno medesimo in cui ha ricevuto del gravame, scritto all’assicurata (doc. II) rilevando come dall’atto trasmesso sia da ritenere che la lamentela é rivolta verso il comportamento di CO 1 ma il ricorso sarebbe formalmente carente (“fehlt ein konkreter Antrag bzw. eine Begründung”) ponendo anche il dubbio, alla luce dell’indirizzo della ricorrente (in Ticino), la competenza del Tribunale di __________;
· che il giudice del Tribunale amministrativo di __________ ha quindi concesso all’assicurata un termine scadente il 18 maggio 2012 per emendare il suo testo;
· che, dopo uno scritto interlocutorio dell’assicurata (del 7 maggio 2012, doc. III), __________, marito della ricorrente, ha trasmesso un lungo esposto al giudice del Cantone di __________ con numerosi allegati da cui si desume sostanzialmente che RA 1 avrebbe negato l’emanazione di una decisione formale, che sarebbero state spedite ben 48 lettere all’assicuratore, e che l’attesa durerebbe ormai da 32 mesi. Una decisione sarebbe negata benché l’assicuratore ritenga di avere agito correttamente;
· la ricorrente, per quanto comprensibile dall’esposto di completazione, sarebbe incorsa in un incidente della circolazione il giorno di Pasqua del 2009, verso le 08.00 del mattino, e ciò al rientro dal lavoro. Il caso avrebbe dovuto, secondo l’esponente, essere assunto dall’__________ ma di ciò non sarebbe stata avvisata. A seguito dell’evento (sempre stando al doc. IV) sarebbe stata inviata all’Ospedale __________ dal medico di famiglia dott. __________ ed il dott. __________ l’avrebbe operata con narcosi completa il 6 giugno successivo e dimessa il medesimo giorno nonostante i dolori. Malgrado la dimissione i dolori sarebbero persistiti tanto da indurre RI 1 a recarsi nuovamente al PS dell’ospedale dove il Dott. __________ non si sarebbe interessato al caso. CO 1 sarebbe stata convenientemente informata in merito e sarebbe stata avvisata che il comportamento del medico l’avrebbe pure danneggiata a seguito, per quanto comprensibile dall’esposto, delle ulteriori cure resesi necessarie. Dopo 15 mesi l’assicuratore si sarebbe attivato ed avrebbe postulato il rilascio di una procura. L’esposto evidenzia come da parte di “CO 1 hinsichtlich der Operationskosten gar nicht in Anspruch genommen wurde”, le spese essendo state assunte, a fronte comunque del versamento di importanti premi, dall’assicuratore __________ della ricorrente. A seguito di questi fatti la qui ricorrente è stata convenuta in giudizio dall’__________ dinanzi al competente foro di __________ (doc. A2) per l'incasso del dovuto a seguito delle cure, ciò senza un intervento di CO 1 nonostante gli inviti in tal senso (doc. IV pag. 2). La ricorrente avrebbe così subito danni economici (spese giudiziarie civili) e pretende quindi che le venga riconosciuto un importo di CHF 3'886,45 da parte di CO 1. L’assicuratore non avrebbe mai versato né deciso nulla in merito;
· che, viste le spiegazioni fornite al Tribunale amministrativo del Cantone di __________, questa autorità giudiziaria ha emanato una decisione, il 22 maggio 2012 (doc. V), con cui ha ritenuto competente in materia le autorità giudiziarie del Cantone Ticino cui ha trasmesso gli atti;
· che, ricevuti il 25 maggio 2012 gli atti, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino, TCA qui di seguito, ha, il 29 maggio successivo (doc. VII), imposto la traduzione in italiano dell’esposto. Nella medesima circostanza è stata trasmessa all’assicurata una lettera contenente spiegazioni di dettaglio;
· che agli atti sono stati ulteriormente acquisiti due scritti, il primo del marito della ricorrente al Tribunale __________ (doc. VI) 25 maggio 2005 ed il secondo (doc. VIII) del giudice del Cantone di __________ al marito della ricorrente;
· che con data 1° giugno 2012, ma pervenuto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il successivo 12 giugno 2012, la ricorrente ha indicato di non possedere competenze sufficienti per tradurre il testo in italiano e di avere già chiesto aiuto al TA di __________. In conclusione dello scritto l’assicurata ha chiesto al Tribunale “einen Rechtspfleger zu bestellen”. In merito a quest’ultima richiesta il giudice delegato ha contattato la ricorrente, in __________ al telefono, chiarendo che si trattasse della domanda di nomina di un patrocinatore d’ufficio alla luce della comunque comprovata incapacità dell’assicurata ad affrontare la procedura giudiziaria e della necessità di disporre di un patrocinio (a norma dell’art. 7 LAG) alla luce della particolarità della controversia. La signora RI 1 ha parallelamente formulato istanza di assistenza giudiziaria (art. 3 LAG) alla luce delle indicazioni seguenti: “Durch die Schädigung durch den Beklagten in Höhe von CHF 5'544,80 sind wir ohnehin ruiniert und können uns weder einen Anwalt noch ein Übersetzer leisten” (doc. X);
· che la domanda di designazione di un patrocinatore d’ufficio è stata accolta il 14 giugno 2012 da parte del Giudice delegato con la designazione dell’avv. __________ di __________ (doc. XI) cui è stato concesso un termine prorogato di ulteriori 15 giorni dalla nomina per l’introduzione di un ricorso in italiano e completato a norma di procedura;
· che la domanda di assistenza giudiziaria e quindi di concessione del gratuito patrocinio non è stata evasa potendolo essere eventualmente solo dopo presentazione della necessaria documentazione atta a comprovare lo stato economico della ricorrente e dei suoi congiunti;
· che dato l’esito della presente procedura non occorre attendere la produzione di documentazione attestante la situazione economica della ricorrente e non occorre evadere la domanda di assistenza giudiziaria;
· che all’avv. RA 1 sono stati trasmessi i corposi atti e le informazioni relative alla patrocinata (doc. XII) ed agli atti sono stati ulteriormente acquisiti uno scritto (trasmesso in copia) del TA di Berna e due lettere del legale ticinese. Nelle more della procedura CO 1 ha incaricato l’avv. dott. RA 2 di patrocinarla. Il 30 giugno 2012 l’avv. RA 1 ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle Assicurazioni l’atto, costitutivo di un ricorso per denegata giustizia, al TCA, atto che è stato intimato il 3 luglio 2012 (doc. XIX) all’assicuratore per la presentazione di una risposta nel termine legale;
· il 20 luglio 2012 (doc. XX) l’avv. dott. RA 2 ha comunicato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni che l’assicuratore aveva nel frattempo (ossia il giorno precedente, doc. XX bis) emanato la decisione attesa da anni. Il legale __________ ha quindi chiesto lo stralcio del ricorso protestando spese e ripetibili;
· che la ricorrente è stata interpellata in merito il 23 luglio 2012 ed ha sostanzialmente dato atto che la procedura è divenuta priva d’oggetto salvo che per le spese e ripetibili, riservata la concessione del gratuito patrocinio;
· che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che in merito alla questione giuridica di fondo sottoposta al Tribunale cantonale delle assicurazioni si può fare ampiamente riferimento ai principi dedotti dalla giurisprudenza federale in materia ed evocati nella decisione 3 luglio 2012 (inc. 36.2012.48) ed in altre recenti di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni pubblicate sul sito delle sentenze del cantone (www.sentenze.ti.ch). Come ampiamente noto alle parti la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che vale anche per le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che, come evocato nel giudizio citato e nel giudizio 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70, dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);
· che nella sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale del Canton Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc. 8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza, si veda anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
"Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117 et les références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et les arrêts cités)."
· che in DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:
"Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)." (sottolineatura del redattore)
· che va qui ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;
· che nel caso concreto, nelle more della procedura, Atupri ha emanato la decisione su opposizione richiesta in maniera ripetuta dall’assicurata, in effetti il 19 luglio 2012 Atupri ha deciso la fattispecie ed il presente giudizio diviene quindi privo di oggettoRI 1, tramite il patrocinatore, ha preannunciato di volere impugnare la decisione del 19 luglio 2012 dell’assicuratore.
Nella decisione su opposizione del 19 luglio 2012 CO 1, dopo avere ricordato i fatti posti alla base della contestazione (ricovero ospedaliero e spese da esso derivanti) indica che “In verschiedenen Schreiben” (meglio sarebbe dire molto numerosi scritti) l’assicurata avrebbe fatto valere pretese non meglio specificate, tanto che – in pendenza del reclamo per denegata giustizia CO 1 è comunque riuscita – senza acquisire nessuna specifica informazione – ad emanare la decisione che da anni l’assicurata le chiedeva. Sconvolge rilevare come CO 1, a fronte delle prime lamentele dell’assicurata, se davvero non era in chiaro in cosa consistesse la lamentela, non abbia chiaramente e specificatamente interpellato l’assicurata, che non abbia chiarito, come a suoi obblighi, il contesto fattuale. Risposte come quelle del 27 dicembre 2011 al marito della ricorrente secondo cui, dal momento che sarebbero intercorse numerose corrispondenze tra le parti, questi avrebbe dovuto specificare “um welchen konkreten Sachverhalt es sich handelt” sconcertano (si veda la risposta del marito della ricorrente in calce al medesimo scritto plico doc. A 6). Pure sconcertante è la giustificazione dell’assicuratore alla luce del fatto che il 30 maggio 2011 il marito della qui ricorrente aveva scritto al PDG dell’assicurazione CO 1 ben specificando il contesto e rammentando uno scritto di un incaricato dalla CO 1 (Schadenzentrum, a 14 mesi dai fatti e dalle prime lamentele) che avrebbe chiesto “um eine Vollmacht in der Sache gegen Aerzte und Krankenhaus __________” per dare seguito alle richieste della ricorrente.
Precedentemente lo stesso marito della ricorrente si era rivolto ad CO 1 il 9 maggio 2011 (una copia della lettera alla direzione), il 23 febbraio 2011, il 17 febbraio 2011, il 22 gennaio 2011 (2 lettere), il 6 dicembre 2010, il 24 settembre 2010, il 23 settembre 2010, il 6 settembre 2010, il 26 agosto 2010, l’11 agosto 2010, il 20 luglio 2010, il 26 marzo 2010, il 7 gennaio 2010, (alla lettura di questa lettera si possono conoscere adeguatamente bene i fatti posti alla base delle rivendicazioni della qui ricorrente), il 4 gennaio 2010, il 26 agosto 2009, il 20 luglio 2009. Insomma la ricorrente, tramite il marito ed in lingua tedesca, che è più facilmente compresa a __________ rispetto all’italiano, ha chiesto un mucchio di volte un intervento dell’assicuratore e quindi una decisione formale. Neppure gli scritti rivolti al Tribunale di __________, e le varie corrispondenze trasmessi in copia ad CO 1, hanno permesso di ottenere una formale decisione prima del gravame al Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino. A ben vedere la pazienza della ricorrente è stata messa a durissima prova da parte di un assicuratore che non si trovava con la stessa in un rapporto di diritto privato ma retto dal diritto pubblico, con chiari obblighi derivanti dalla LPGA.
All’assicuratore, per rendere la modesta (per argomentazioni) decisione del 19 luglio 2012 non erano certamente necessari anni ed anni di scritti della signora RI 1 e del di lei marito. Una decisione, a fronte di reiterate richieste, anche se ritenute infondate o prive di motivazione, deve essere resa ed in tempi brevi. L’assicurato ha il diritto di sottoporre all’assicuratore prima ed al Tribunale poi, di verificare il suo buon diritto. Ciò deve avvenire senza attendere anni e senza vedersi recapitare lettere irrispettose come vedremo.
Analizziamo quali sono state le reazioni dell’assicuratore alle numerose lettere ed ai solleciti della ricorrente tramite il marito. Già si è detto dello scritto 27 dicembre 2011 con cui è stato chiesto alla ricorrente, tramite il marito, a quale fattispecie egli si riferisse nelle sue corrispondenze (plico doc. A6). Il 10 febbraio 2011 era stata trasmessa alla ricorrente una “Wartebrief”. Ebbene il tenore di questo genere di scritti è assolutamente indegno di una amministrazione che non può permettersi di schernire chicchessia, nemmeno a fronte di un comportamento che si ritenga noioso o tendenzioso. Scrivere ad una assicurata che invoca suoi diritti “Schön dass Sie so viel Zeit zum Schreiben haben … wir versuchen unsere Zeit gerecht auf alle unsere Kunden zu verteilen. Darum ist dieser Wartebrief der letze an Sie…”, per fortuna, ma senza concreto seguito sino al 19 luglio 2012, CO 1 ha precisato che “Das heisst nicht, dass für uns der Fall abgeschlossen ist” con promessa di attivarsi a fronte di effettive novità (sic!). I saluti finali “Grüsse aus __________” danno tutto lo spessore della redattrice di quello scritto.
Questi atteggiamenti non possono essere passati sotto silenzio e vanno fermamente stigmatizzati. Sarà compito dell’avv. RA 1, se lo riterrà, segnalare l’indegno ritardo e tale provocatorio e schernente modo di rivolgersi ad una assicurata (ancorché questa abbia scritto molte e lunghe lettere), alla competente autorità di sorveglianza (BAG (Bundesamt für Gesundheit, Ufficio federale della salute). In merito agli effetti di tali segnalazioni si faccia riferimento alla decisione di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni 36.2012.48 (relativa ad altro assicuratore).
Sempre CO 1 aveva scritto alla qui ricorrente il 7 febbraio precedente (sempre a firma, singola, di __________, Leiterin Service Center) dove si comunica che agli scritti 12 e 21 gennaio precedenti sarebbe stato risposto con un “Geduldschreiben” e con la specifica che “Wie beschrieben ist der Fall komplex und nach wie vor bei der Abteilung Direktion in Abklärung” ciò che contraddice macroscopicamente che i fatti annunciati dall’assicurata non fossero chiari, la chiarezza è un concetto, la complessità un altro, come certamente noto anche alla funzionaria __________ della Cassa (plico Doc. A6). A firma __________ il 20 gennaio 2011, CO 1 aveva scritto all’assicurata che il fax 12 gennaio 2011 sarebbe stato trasmesso ai competenti servizi poiché complesso il caso e necessari chiarimenti. Agli atti è invece contenuto un lungo scritto 9 settembre 2010 di CO 1 (Direzione) intitolato: “Prämienzahlung”, ossia pagamento dei premi. Quindi un contesto diverso da quello delle lamentele della qui ricorrente. In detto scritto la Cassa ammette di avere contabilizzato in maniera errata un pagamento del signor __________ marito della qui ricorrente, indicando di avere corretto l’errore.
Lo scritto precedente è del 2 agosto 2010 ed amana da un non meglio identificato “Schadenzentrum” che avrebbe ricevuto da CO 1 l’”Unfallereignis vom 03.06.2009” per l’elaborazione del caso (regresso). Alla qui ricorrente è stata chiesta una procura (ben 14 mesi dopo i fatti). Il precedente 5 maggio 2010 CO 1 aveva preso una posizione interlocutoria (lettera da CO 1 __________ questa volta) e prima ancora, il 22 febbraio 2010, questa volta da CO 1 __________, era pervenuto all’assicurata uno scritto sostanzialmente interlocutorio.
Detti documenti sono stati trasmessi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni dalla stessa ricorrente siccome l’assicuratore non ha prodotto nulla, nessuno scritto, nulla, solamente copia della decisione resa e la richiesta di spese e ripetibili.
· che, come specificato nelle considerazioni di diritto che precedo-no, il ricorso è certamente divenuto privo d’oggetto per l’emana-zione della decisione insistentemente chiesta dalla ricorrente, oltre che ritirato dalla ricorrente tranne che sull’aspetto delle ripetibili e spese sulle quali occorre ora chinarsi.
Il gravame si è palesato atto non solo necessario ma assolutamente indispensabile per giungere all’emanazione della decisione. CO 1, alla luce dell’insieme delle circostanze appena evocate, si trovava da tempo, e meglio da anni!, palesemente in mora nell’emanazione di una decisione. Se davvero la fattispecie esposta non avesse avuto sostrato, non fosse stata chiara, non fosse stata sufficientemente compresa, CO 1 non aveva che da attivarsi per comprenderla, chiarirla o completare il quadro dei fatti. Lasciare l’assicurata in attesa anni e sostenere tardivamente che la situazione non sarebbe stata chiaramente esposta è atteggiamento esclusivamente defatigatorio. In più scritti CO 1 segnala la complessità dei fatti, ebbene anche se ciò fosse il caso in nessun modo l’assicuratore ha minimamente giustificato il suo ritardo nell’evadere le richieste dell’assicurata. CO 1, patrocinata da un legale che ben sa che l’emanazione di una decisione comporta che la procedura per denegata giustizia pendente dinanzi ad un Tribunale diviene priva d’oggetto in quanto tale, sa pure che il giudice deve (soprattutto laddove lo stesso assicuratore ne faccia richiesta esplicita) esaminare la sorte di tasse, spese e ripetibili. L’assicuratore, lo si ripete, patrocinato, avrebbe quindi dovuto produrre (così come richiesto dal Tribunale) l’incarto necessario a dimostrare quanto ha posto in campo per giustificare 3 anni e oltre di ritardo nell’evadere richieste legittime dell’assicurata. Ciò non è avvenuto. Non risultano scritti, interventi o richieste di chiarimentio presso l’__________ o la Direzione dell’Ospedale di __________, non risultano interventi presso l’assicuratore LAInf o presso il dott. __________ tesi a verificare il dire della ricorrente ed anche a salvaguardare eventuali diritti dell’assicuratore stesso (se un evento è a carico dell’assicuratore LAInf non va a carico dell’assicuratore malattia). L’atteggiamento di CO 1 è stato gravemente negligente, sommario, superficiale e molto poco rispettoso della dignità della sua assicurata. In concreto vi è stata una palese denegata giustizia che avrebbe comportato, se la procedura non fosse divenuta priva d’oggetto, la crassa soccombenza dell’assicuratore malattia;
· che, alla luce di quanto precede si giustifica il carico della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie all'assicuratore. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie vengono fissate in: CHF 800.-- la TG e CHF 200.-- le spese (consistenti nella formazione dell’incarto, negli scritti alle parti, nell’elaborazione del decreto di nomina del patrocinatore d’ufficio e nella redazione del presente atto, invii e segretariato), spese che sarebbe assolutamente iniquo far pagare all’erario del Cantone Ticino ed ai contribuenti di questo Cantone. All’assicuratore resistente vanno accollate inoltre le ripetibili, che possono essere determinate in CHF 2’000.--, che dovranno essere versate al patrocinatore della ricorrente (comprensive delle spese sopportate e dell’eventuale IVA se dovuta). La condanna al versamento di ripetibili comporta la decadenza della domanda di assistenza giudiziaria formulata dall’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per denegata giustizia viene stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto.
2. La tassa di giustizia, cifrata in CHF 800.-- e le spese, fissate giudiziarie cifrate in CHF 200.--, vengono poste a carico dell’assicuratore malattie CO 1, __________, che verserà alla ricorrente, vincente in causa, CHF 2’000.-- (IVA, se dovuta, inclusa) a titolo di ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria 3 maggio 2012 formulata dalla ricorrente e precisata ulteriormente, non evasa con il decreto 14 giugno 2012, è stralciata siccome priva d’oggetto alla luce dell’accollamento di ripetibili all’assicuratore CO 1 come al punto 2. che precede.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti