Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2012.48

 

IR/sc

Lugano

3 luglio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 1° giugno 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto ed in diritto

 

                                    ·   che i fatti posti alla base del presente giudizio sono deducibili dai precedenti interventi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni nel medesimo contesto. In effetti la fattispecie in discussione, con riferimento specificatamente a lamentata denegata giustizia, è già stata analizzata da questo giudice in due distinte occasioni il 29 novembre 2011 ed il 10 febbraio 2012 sono stati evasi, positivamente per il ricorrente, due ricorsi per denegata giustizia presentati dall’assicurato;

 

                                    ·   che più specificatamente può qui essere ritenuto come RI 1, con il patrocinio dello RA 1 di __________, ha presentato, il 19 settembre 2011, un ricorso a norma dell’art. 56 cpv. 2 LPGA contro l’inazione dell’assicuratore malattie CO 1i Zurigo;

 

                                    ·   che con decisione 29 novembre 2011, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha imposto all’assicuratore di emanare il provvedimento richiesto in un termine brevissimo alla luce della particolare situazione in cui versa l’assicurato ricorrente. Quel termine è ampiamente decorso infruttuoso e CO 1, che non ha impugnato la decisione 29 novembre 2011 (inc. 36.2011.70) dinanzi al Tribunale Federale, è rimasta silente ed inattiva;

 

                                    ·   che RI 1 ha presentato, il 16 gennaio 2012, un ulteriore ricorso a norma dell’art. 56 cpv. 2 LPGA contro l’inazione dell’assicuratore malattie in assenza di reazione tempestiva;

 

                                    ·   che con decisione del 10 febbraio 2012 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha fatto ordine a CO 1 di reagire immediatamente accertando quanto necessario ed emanare nei tempi più contenuti la sua decisione;

 

                                    ·   che, come già ricordato nei due precedenti giudizi, RI 1 é cittadino italiano la cui madre è domiciliata in Svizzera a __________. Egli è stato vittima a __________, il 10 maggio 2010, di un gravissimo incidente della circolazione stradale che lo ha reso tetraplegico. Al momento in cui i fatti si sono verificati RI 1 era domiciliato a __________. Per potere permettere di essere seguito dalla mamma in maniera ottimale “la decisione della famiglia è stata quella di chiedere il trasferimento … presso la madre”. Con il patrocinio di __________ é stato richiesto ed ottenuto un permesso B CE/AELS per persone senza attività lucrativa. Nell’istanza, come ricorda il patrocinatore nella impugnativa del 19 settembre 2011, “è stato … indicato lo scopo sociale e umanitario alla base della richiesta, e che la medesima non era finalizzata al solo scopo di ottenere delle cure medico-sanitarie” l’obiettivo essendo quello della dimora nel nostro Paese;

 

                                    ·   che – e qui si riprendono letteralmente ancora i passaggi salienti della decisione 29 novembre 2011 già ripresi nel successivo giudizio del 10 febbraio 2012 citato – “il permesso di dimora è stato concesso il 30 maggio 2011 senza alcuna specifica o limitazione se non l’assenza di attività lavorativa (doc. C inc. 36.2011.70). Secondo il ricorrente dall’emanazione di tale permesso discenderebbe l’obbligo assicurativo in Svizzera a norma degli art. 3 cpv. 3 LAMal e 1 cpv. 2 litt. f OAMal. Il 6 giugno 2011 RI 1 ha postulato, tramite il patrocinatore, l’affiliazione all’assicuratore malattia __________ (doc. D), affiliazione confermata dall’assicuratore il 22 giugno successivo (doc. E, inc. 36.2011.70) senza limitazioni. Agli atti è stata prodotta la polizza assicurativa emessa, con valenza dall’8 giugno 2011, da CO 1 (doc. F, inc. 36.2011.70). Il ricorrente rammenta di avere “puntualmente” informato CO 1 dell’incidente e della natura del medesimo (doc. I, pag. 4, inc. 36.2011.70). Un formulario di annuncio infortuni è stato compilato e l’assicuratore avrebbe conferito mandato ad un legale di __________ (avv. __________) di  far valere diritti di regresso nei confronti dei responsabili dell’incidente (in questo senso il doc. G, inc. 36.2011.70)”;

 

                                    ·   che, sempre come riportato nei due giudizi precedenti, con lettera 11 agosto 2011 CO 1 ha rifiutato l’emissione della garanzia per il ricovero di RI 1 al Centro __________ (doc. H, inc. 36.2011.70). Il rappresentante del ricorrente ha reagito nei confronti dell’assicuratore (doc. I/L, inc. 36.2011.70) ed ha chiesto, il 12 agosto 2011, la “immediata” revisione della risoluzione e la conferma della affiliazione, della copertura dei costi previsti per il ricovero ed il rilascio della relativa garanzia. Con il sussidio del patrocinatore il signor RI 1 ha domandato, in caso di dissenso, l’emanazione di una decisione in tempi brevissimi;

 

                                    ·   che tale decisione non è stata emanata prima dei due ricorsi per denegata giustizia di cui sopra. Il 1° giugno 2012, sempre con il patrocinio di RA 1, RI 1 ha segnalato ulteriore denegata giustizia da parte dell’assicuratore evidenziando da un lato di avere facilitato gli accertamenti apparentemente ancora necessari all’emanazione della decisione dell’assicuratore per quanto possibile, rilevando come solo il 9 marzo 2012 CO 1 abbia emanato una decisione formale che “nella sostanza si limita a ribadire quanto sostenuto in initio, senza presentare alcun atto probatorio”. Contro detta decisione il qui ricorrente ha formulato opposizione il 16 marzo 2012 sollecitando il 13 aprile 2012 l’emanazione della decisione su opposizione minacciando un ulteriore ricorso per denegata giustizia;

 

                                    ·   che, visto il “fragoroso silenzio” di CO 1, il patrocinatore del qui ricorrente ha ulteriormente sollecitato l’emanazione della decisione su opposizione il 7 maggio 2012, con ulteriore indicazione della volontà di adire il Tribunale cantonale delle Assicurazioni in caso di mancata reazione tempestiva;

 

                                    ·   che il 10 maggio 2012 CO 1 ha indicato la sua volontà di emanare il provvedimento richiesto entro la fine di maggio 2012;

                                    ·   che, scaduto infruttuoso tale ulteriore temine, RI 1 si è rivolto, con il ricorso 1 giugno 2012, al Tribunale cantonale delle Assicurazioni indicando, tra l’altro, quanto segue:

 

"  (…)

Con scritto 30 maggio 2012 CO 1, spingendosi, a mente di chi scrive, ben oltre i limiti non solo della tolleranza, ma financo del buon senso, sposta unilateralmente i termini di determinazione, senza peraltro fornire il più pallido motivo per questa ulteriore, e grave, tergiversazione.

(…)

Grave tergiversazione, soprattutto quest'ultima, perché siffatta inazione contravviene all'obbligo non solo legale, ma financo morale dell'assicuratore, per delega legislativa investito della tutela assicurativa di ogni persona ne faccia richiesta (art. 4 LAMal), e in più costituisce una crassa disobbedienza sia nei confronti di codesta Autorità di giudizio – che nella già ricordata STCA 10 febbraio 2012 ha ordinato alla parte resistente "di procedere nei suoi incombenti immediatamente ed emanare nei tempi più contenuti il provvedimento reclamato" (grassetto in origine, n.d.r.) -, sia verso l'Autorità federale di vigilanza (UFSP), adita con procedimento formale dallo scrivente patrocinatore sul versante amministrativo.

(…)

Del resto giova ricordare che la questione di specie si protrae dal 6 giugno 2011, quindi da ormai praticamente un anno!

In questo lungo lasso di tempo è impensabile che l'assicuratore non abbi avuto il tempo materiale necessario per approfondire ogni dettaglio di merito, anche, se del caso, attraverso l'ausilio di chi scrive (e in caso di eventuale ostruzione da parte mia, CO 1 avrebbe potuto avvalersi della cosa).

(…)

… la vexata quaestio di specie rappresenta una singolarità assoluta: chi scrive, nella sua lunga esperienza professionale, non ha mai visto un contenzioso che ha esatto 3 procedure – dicasi tre! – per denegata giustizia sul medesimo oggetto.

 

Logica la conclusione che l'assicuratore non vuole decidere e protrae i termini di determinazione alle calende greche, incurante dei propri obblighi derivanti dalla legge e dalla giurisprudenza.

(…)

… gli atti che compongono la pratica sono conosciuti, e codesto Tribunale, già in sede di sentenza primigenia (STCA n. 36.2011.70), aveva proceduto con sapienti e approfondite considerazioni primarie nel merito, ancorché si trattava di statuire limitatamente alla questione della denegata giustizia o meno.

Lo ha poi ribadito, codesto TCA, anche in seconda istanza (STCA n. 36.2012.4), con la relativa sentenza che riprende del resto larghi stralci del primo pronunciamento (anche se si trattava, pure in seconda istanza, della problematica della denegata giustizia. (…)" (doc. I)

 

                                    ·   che , con scritto 25 giugno 2012, pervenuto il giorno successivo CO 1 ha indicato di avere emanato la decisione su opposizione richiesta postulando la concessione di un termine prorogato per potere rispondere al gravame;

                                    ·   che il medesimo giorno il giudice delegato ha negato la chiesta proroga alla luce del fatto che il termine per la presentazione della risposta di causa era praticamente in scadenza (scadeva il giorno della lettera, ossia il 25 giugno 2012) ed alla luce del fatto che il gravame in discussione era limitato a pretesa denegata giustizia, tema per la terza volta oggetto d’esame del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, la fattispecie pendente nota all’assicuratore ormai da tempo (6 giugno 2011) rispettivamente per il fatto che nel frattempo è stata emanata la decisione su opposizione richiesta da RI 1;

 

                                    ·   che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

 

                                    ·   che in merito alla questione giuridica di fondo sottoposta al Tribunale cantonale delle assicurazioni si può fare ampiamente riferimento ai principi dedotti dalla giurisprudenza federale in materia ed evocati nella decisione 29 novembre 2011 citata, in quella successiva del 10 febbraio 2012 ed in altre recenti di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni pubblicate sul sito delle sentenze del cantone (www.sentenze.ti.ch). Come ampiamente noto alle parti la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);

 

                                    ·   che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che vale anche per le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

 

                                    ·   che, come evocato con il giudizio 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70, dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);

 

                                    ·   che nella sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc. 8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza, si veda anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:

 

"  Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117 et les références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et les arrêts cités)."

 

                                    ·   che in DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:

 

"  Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).

 

A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).

 

5.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).

5.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)." (sottolineatura del redattore)

 

                                    ·   che va qui ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;

 

                                    ·   che nel caso concreto, nelle more della procedura, CO 1 ha emanato la decisione su opposizione richiesta in maniera ripetuta dall’assicurato, in effetti il 15 giugno 2012 CO 1 ha deciso la fattispecie ed il presente giudizio diviene quindi privo di oggetto quo al suo merito. Va qui evocato ancora che il 23 giugno 2012 RI 1 ha impugnato la decisione del 15 giugno 2012 dell’assicuratore e l’atto è stato trasmesso allo stesso per la presentazione della risposta di causa. La procedura forma l’incarto 36.2012.53 che sarà evasa una volta completata la procedura ed acquisite le prove che si rendessero necessarie. Nella decisione su opposizione del 15 giugno 2012 CO 1 indica espressamente: “Abbiamo  già detto più volte che CO 1 non dispone di informazioni sufficienti per verificare l’affermazione che il soggiorno non è solo eseguito per fini di trattamento. Non abbiamo ricevuto alcuna informazione dall’Ufficio della migrazione del cantone Ticino … “. Tale argomentazione non è sufficiente per ritardare l’emanazione della decisione su opposizione. Da un lato CO 1 ha avuto quasi un anno di tempo per ottenere dal Cantone Ticino le informazioni che le servivano, il rappresentante del ricorrente ha dato sin dall’inizio la sua massima disponibilità a collaborare, non risulta che CO 1 abbia cercato di acquisire in altro modo informazioni relative al caso, ad esempio interpellando la madre del ricorrente od il ricorrente stesso. Il signor RA 1 ha, si veda in merito il doc. L prodotto con il gravame in discussione, sollecitato un intervento del BAG (Bundesamt für gesundheit, Ufficio federale della salute) presso l’assicuratore sfociato nello scritto 1 marzo 2012 del responsabile della sezione “rechtliche Aufsicht IV” __________ stante l’importanza per il signor RI 1 di ottenere una decisione su opposizione e chiarire la sua posizione nei confronti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Il BAG ha specificato che:

 

"  (…)

Als Aufsichtsbehörde über die sozialen Krankenversicherer teilen wir ihnen mit, dass wir das Verhalten der CO 1 nicht weiter tolerieren. Die Versicherten haben von rechtswegen Anspruch auf Erlass einer Verfügung (art. 49 ATSG), und es kann nicht angehen, dass eine Krankenkasse trotz eindeutiger Gerichtsentscheide nach wie vor nicht verfügt. Rechtskräftige kantonale Entscheide kantonale Entscheide sind umzusetzen. Wir verlangen daher, dass Herrn RI 1 unverzüglich die geforderte Verfügung erhält. Andernfalls werden wir uns gezwungen sehen, versaltungsstrafrechtliche Massnahmen gegen die CO 1 zu prüfen." (doc. L)

 

                                         Questo è stato, apparentemente, l’unico motivo che ha spinto l’assicuratore ad agire mediante l’emanazione della decisione formale del successivo 9 marzo 2012. Agli atti l’assicuratore non ha prodotto nulla, nessuno scritto alle competenti autorità ticinesi, suoi interventi presso (in caso di mancata evasione delle richieste) le istanze superiori, nessun contatto con terze persone, con il ricorrente, nessuna formale richiesta di documentazione presso il signor RA 1, che pure si era dichiarato disponibile a collaborare (ad esempio accertamenti per verificare se l’appartamento occupato dalla mamma del ricorrente fosse sufficientemente grande per ospitare il figlio duramente colpito, se siano stati disposti accordi/contatti con strutture di aiuto a domicilio, se siano stati ottenuti ordinati mezzi ausiliari utili per gestire la grave menomazione di RI 1; contatti con le strutture ospedaliere estere dove il giovane é/è stato ricoverato per una verifica puntuale del sussistere di particolari esigenze per le quali sia stato (eventualmente) atteso un trasferimento in Svizzera, l’accertamento sul luogo dove RI 1 risieda ora e quali siano le cure cui è sottoposto, ossia tutta una serie di elementi diretti ed indiretti per verificare la fondatezza del trasferimento della residenza in Svizzera). Questa completa assenza di attività comprovata (l’assicuratore dopo il rifiuto della proroga avrebbe comunque potuto trasmettere al Tribunale cantonale delle Assicurazioni gli atti in suo possesso, non si dimentichi qui che l’assicuratore è la “parte forte” delle procedure contenziose pendenti dinanzi al TCA disponendo di mezzi e di personale competente (giuristi ad esempio) per i suoi accertamenti, per i suoi contatti con le istituzioni e con i Tribunali;

 

                                    ·   che, come specificato nelle considerazioni di diritto che precedo-no, il ricorso è certamente divenuto privo d’oggetto per l’emana-zione della decisione insistentemente chiesta dal ricorrente. Non di meno lo stesso si è palesato atto necessario per giungere all’emanazione della decisione su opposizione, CO 1 – alla luce dell’insieme delle circostanze (già ampiamente evocate anche nelle precedenti decisioni in merito) si trovava da tempo palesemente in mora nell’emanazione di una decisione. Ciò giustifica qui di accollare a CO 1 tasse e spese procedurali e di attribuire, sempre a carico di CO 1, ripetibili al signor RI 1.

 

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso per denegata giustizia viene stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto per l’avvenuta emanazione della decisione su opposizione 15 giugno 2012 da parte dell’assicura-tore malattia CO 1, come richiesto dal ricorrente.

 

                                   2.   La tassa di giustizia, cifrata in CHF 400.00 e le spese, fissate in CHF 100.00, vengono poste a carico dell’assicuratore malattie CO 1, __________, che verserà al ricorrente, vincente in causa, CHF 1’000.00 (IVA, se dovuta, inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti