Raccomandata

 

Incarto n.
36.2012.49

 

cs

Lugano

26 novembre 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2012 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 7 maggio 2012 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1939, vedova, è affiliata all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di __________ __________ per un premio, nel 2011, di fr. 435.40 (franchigia di fr. 500, esclusa la deduzione di fr. 4.05 della distribuzione dei proventi della tassa ambientale alla popolazione), cui si aggiungono fr. 210.60 di assicurazioni complementari soggette al diritto privato (doc. 1/allegato A).

                                         Il 6 settembre 2011 l’interessata ha postulato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria per il 2012, allegando la tassazione 2009.

 

                               1.2.   Con decisione del 22 marzo 2012 (doc. 3) la Cassa Cantonale di Compensazione, tramite l’Ufficio delle prestazioni, ha accolto la domanda, fissando l’importo di riduzione del premio dell’assicurazione malattia di base (RIPAM qui di seguito) in fr. 717.80 (fr. 59.80 al mese). Considerando insufficiente l’importo riconosciuto, drasticamente diminuito rispetto agli anni precedenti, e rilevando di beneficiare di un reddito mensile di fr. 1'963 (fr. 1'790 di rendita AVS e fr. 173 di prestazioni del secondo pilastro), l’interessata ha contestato il calcolo giacché dalla comunione ereditaria di cui fa parte non trae alcun beneficio.

                                         L’amministrazione, dopo avere verificato i dati acquisiti ed i calcoli effettuati, ha emanato una decisione su reclamo il 7 maggio 2012 (doc. A), con cui ha ribadito la correttezza dell’importo del sussidio basato sui nuovi parametri legali, in vigore dal 1° gennaio 2012, che hanno mutato la precedente prassi in materia.

 

                               1.3.   Contro il provvedimento dell’amministrazione, il 5 giugno 2012 (doc. I), l’assicurata si è aggravata al Tribunale cantonale delle Assicurazioni rammentando le proprie difficoltà economiche e ribadendo che, se dal 2006 al 2011 l’ammontare del sussidio mensile è costantemente aumentato (da fr. 198.50 a fr. 319.15), nel 2012 è drasticamente diminuito a fr. 59.80 mensili. La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata non risponde alle censure sollevate in sede di reclamo.  

 

                               1.4.   Con risposta del 20 luglio 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

 

                               1.5.   Pendente causa l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni il 13 agosto 2012, contestando il contenuto della risposta di causa e rilevando che le entrate teoriche da fr. 2'400 del 2009 sono scese a fr. 1'560 nel 2011 (doc. IX) ed il 23 e 24 agosto 2012, allegando le dichiarazioni d’imposta dal 2007 al 2009 (doc. XII e XIII). Chiamata a presentare eventuali osservazioni scritte in merito, l’amministrazione è rimasta silente (doc. XIV). Il 5 ottobre 2012 il TCA ha posto alcune domande alla ricorrente (doc XV, che ha risposto il 16 ottobre 2012 (doc. XVI). All’amministrazione è stata concessa la facoltà di esprimersi in merito (doc. XVII).

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L’insorgente nel suo ricorso sostiene che l’amministrazione, con la decisione impugnata, non ha pienamente risposto alle censure da sollevate in sede di reclamo. Essa fa in sostanza valere una carenza di motivazione ed una violazione del diritto di essere sentita.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                                         In concreto l’amministrazione, già con la decisione impugnata, ha esposto in maniera approfondita le ragioni per le quali, nel 2012, l’interessata ha diritto ad un sussidio annuo di fr. 717.60. Con la risposta di causa la Cassa ha poi preso posizione anche sulle ulteriori censure, in particolare circa la partecipazione dell’interessata alla comunione ereditaria.

                                         Pendente causa la ricorrente ha inoltre potuto far valere nuovamente le proprie lagnanze, allegando ulteriore documentazione fiscale.

                                         Rammentato che il TCA dispone del pieno potere cognitivo come l’istanza precedente (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431), l’eventuale violazione del diritto di essere sentito, e meglio la carenza di motivazione della decisione impugnata, è comunque stata sanata in questa sede. Del resto, va rilevato che per costante giurisprudenza è possibile prescindere da un rinvio della causa all’amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l’interesse – di pari rango del diritto di essere sentito – della parte ad essere giudicata celermente (sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; DTF 132 V 387 consid. 5.1 con riferimenti).

 

                                         Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                               2.2.   Con effetto dal 1° gennaio 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM qui di seguito, acronimo utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato in conseguenza all’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa avendo mostrato talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale scelti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

 

                                         Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

 

                                         Il Cantone gode, nella concretizzazione di ciò che, in materia di RIPAM, impone la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed é vincolato unicamente da quanto impone l’art. 65, ed in particolare dal cpv. 1 bis, LAMal. Secondo la LAMal i cantoni determinano quali siano le persone di condizione economica modesta. Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione. Sussiste poi un obbligo di informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi ed un dovere quo allo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori. Per il resto il diritto cantonale è autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313). Compete al Cantone non solo fissare la procedura ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi. Il Ticino, con le abrogate norme, aveva optato per un modello scalare (“Stufenmodell”) che differenziava diverse classi di reddito in base alla composizione famigliare alle quali era attribuito un importo fisso quale riduzione del premio. La determinazione dell’importo da riconoscere era in relazione al reddito imponibile fissato dalle autorità fiscali.

 

                                         Il precedente modello era stato corretto, nel corso degli anni, con aggiustamenti e modifiche, per mitigare le conseguenze dell’effetto soglia insito nel sistema scelto. Il calcolo dell’importo del sussidio si fondava su complessi algoritmi (il più delle volte oscuri agli assicurati). Il modello era quindi relativamente semplice e trasparente per quanto concerneva il diritto al sussidio mentre era complesso per quanto atteneva alla quantificazione dello stesso.

 

                               2.3.   Le nuove norme, come detto, tendono ad ossequiare uno degli obiettivi di politica sociale cantonale dettato dalla Laps. Al momento dell’adozione di questo corpo normativo infatti era apparso che “la riduzione dei premi apparteneva al nucleo centrale delle prestazioni sociali cantonali che la legge [Laps, n.d.r.] mirava a coordinare” (Rapporto cit., pag. 2), operazione che non era però stato possibile condurre a termine in occasione dell’adozione di quella legge per l’elevato numero dei beneficiari della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia e delle conseguenze di tale numero sul lavoro dell’amministrazione in caso di applicazione stretta dei parametri della Laps. Non era stato cioè possibile introdurre nella LCAMal il sistema del cosiddetto reddito disponibile, strumento essenziale per determinare la situazione economica delle famiglie postulanti prestazioni sociali in modo “più aderente alla realtà” (Rapporto, op. cit., loc. cit.). L’adozione del reddito disponibile Laps in ambito RIPAM avrebbe imposto un calcolo, complesso ed articolato, soggetto a minuziosa verifica, per ogni singolo richiedente il sussidio, con un incremento prevedibilmente impressionante dell’onere amministrativo. Per tale motivo è stata riconosciuta l’esigenza di procedere ad un adattamento successivo della LCAMal e, nell’ambito dei lavori preparatori alla presentazione del disegno di legge, è emersa la necessità di procedere mediante l’accertamento del reddito disponibile in maniera comunque semplificata, ciò per permettere un onere amministrativo sopportabile e, comunque, pervenire ad un sistema di RIPAM il più possibile conforme all’impostazione della Laps.

 

                                         Ulteriore intento del legislatore era il conseguimento di “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

 

                               2.4.   Occorre ora esaminare più da vicino le nuove norme e quindi i nuovi concetti ritenuti dalla legge, per fare ciò è necessario partire dalla chiara volontà del legislatore espressa negli approfonditi lavori preparatori ed in quelli commissionali e plenari del Parlamento.

                                         Va dapprima ribadito che è il Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal), a seguito di presentazione di un’istanza scritta (art. 25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.

 

                                         Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento. La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non coniugate, senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

                                         Per quanto attiene al premio riconosciuto (PMR qui di seguito) l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per ogni assicuratore, premio che è determinato per ogni possibile categoria di assicurati a norma dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed é legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni (giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media ponderata dei premi approvati dal DFI considerando una franchigia ordinaria (e quindi minima di legge) e comprensivo del rischio infortunio ed è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il PMR è determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

 

                                         Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAMal) edito nelle more della presente procedura (il 29 maggio 2012 con pubblicazione sul BU il 1° giugno successivo, regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011 entrato in vigore il 1° gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente regolamento del 13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare), all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

 

                                         L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise e specifiche deduzioni che vedremo nelle considerazioni successive per giungere al reddito disponibile semplificato (RDS qui di seguito).

 

                               2.5.   Per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’ammini-strazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

 

                                         Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 cpv. 1 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17).

                                         La legge annovera in deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PRM qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non sono considerate nel testo legale.

 

                               2.6.   Fissato il RDS il nuovo sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo massimo della prestazione sociale, limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

 

                                         La parte del reddito che supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione del pagamento dei premi. In questo caso occorre procedere mediante un calcolo articolato. In questa costellazione (superamento del limite di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. La diminuzione é “pari a una percentuale del reddito che supera il limite che da diritto all’importo massimo” e “determina la velocità di riduzione della prestazione” (Rapporto DSS pag. 31). Le percentuali della riduzione variano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36 LCAMal fissa le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone coniugate con figli.

 

                                         Le nuove norme prevedono poi che l’importo effettivo della riduzione del premio si ottenga moltiplicando l’importo normativo di riduzione dei premi (definito all’art. 34 cpv. 1 LCAMal e corrispondente alla somma dei premi medi di riferimento, per categoria ed assicurato dell’UR) per il coefficiente cantonale che determina l’effettiva entità del sussidio che lo Stato riconosce all’UR interessata. Il legislatore aveva inizialmente fissato (all’art. 37 LCAM) il coefficiente cantonale nel 78,5% (a fronte di una proposta del Consiglio di Stato contenuta nel disegno di legge fissata al 76%, l’aumento essendo dettato dalla volontà di non conseguire un risparmio con il nuovo modello legislativo). Successivamente all’adozione delle nuove norme il coefficiente cantonale è stato ridimensionato (ancora prima dell’entrata in vigore delle norme) al 73,5% (a fronte dell’evolvere dei costi nell’assicurazione malattia e del conseguente aumento dei premi), ciò che impone al cittadino assicurato posto al beneficio della RIPAM di partecipare maggiormente al pagamento del proprio premio assicurativo malattia obbligatoria.

 

                                         La legge fissa poi altre regole specifiche per le forme particolari di assicurazione, norme che non torna qui utile rappresentare siccome ininfluenti al tema in discussione.

 

                               2.7.   Determinato quindi il RDS riferito all’istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Come indicato se il RDS risulta inferiore al valore limite l’UR beneficia dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il computo della pigione.

 

                                         L’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:

 

a) per il titolare del diritto:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c) per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d) per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

 

                                         2Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

                                         a)    fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

                                         b)    fr.   8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

                                         c)    fr.   8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

                                         d)    fr.   5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

                                         e)    fr.   2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

 

                                         3I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         Il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).

 

                                         Va evidenziato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2).

 

                                         Questa Corte rileva che i valori ritenuti dall’amministrazione nella sua decisione e nelle osservazioni al gravame non ritengono il valore percentuale dell’1,8% dell’ordinanza citata.

                                         La divergenza, come desumibile da comunicazione dell’UFAS riferita ad altra procedura (scritto 24 luglio 2012 UFAS/Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG), deriva dall’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato (in realtà dell’1,7543%) applicato agli importi in discussione, rispetto al tasso arrotondato indicato dal CF nella sua ordinanza (1,8%). Secondo l’UFAS, e come desumibile anche da un raffronto degli importi ritenuti negli art. 10 cpv. 1 e 3 LPC rispetto ai valori del periodo precedente, l’aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato dallamministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi seguenti: 1160 [nuovo importo minimo della rendita completa di vecchiaia, considerato importo base o chiave per il calcolo] dedotto l’importo fissato per la medesima rendita nel periodo precedente, ossia 1140 rapportato a 1140. Ciò conduce come detto ad un risultato di 1,7543% (il riporto degli ulteriori decimali è qui tralasciato). Ciò in consonanza anche la circolare IAS 1° gennaio 2011 sulle modifiche concernenti gli assegni famigliari cantonali. Questo modo di procedere può essere ammesso vista la prassi amministrativa ed alla luce del fatto che le divergenze di importo, per il settore che qui ci occupa, sono di scarso rilievo e praticamente senza influenza alcuna sulla determinazione dei valori della RIPAM. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve qui però segnalare il rischio di confusione che questa situazione ingenera e segnala come auspicabile una maggiore chiarezza.

 

                                         Alla luce di quanto precede, per il titolare del diritto, l’importo legale di CHF 16'540 nel 2009 è divenuto CHF 17'069 mentre per l’anno 2011 diviene CHF 17'368. Per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento l’importo di CHF 8'270 è aumentato nel 2009 a CHF 8’534 e nel 2011 a CHF 8'684. Per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento la cifra di base di CHF 8'680 è aumentata nel 2009 (+3,2%) a CHF 8'955 e nel 2011 a CHF 9'112. Per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento l’importo da CHF 5'787 è aumentato nel 2009 a 5'970 e nel 2011 a CHF 6'074. Per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento l’l'importo base di CHF 2'893 è aumentato nel 2009 a CHF 2'985 e nel 2011 a CHF 3'037.

 

                               2.8.   Alla luce degli importi appena ritenuti discende che un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima possibile come impone l’art. 35 cpv. 2 LCAMal.

 

                                         Nella misura in cui il RDS sia superiore al 50% dell’importo calcolato come all’art. 10 cpv. 3 Laps, l’importo massimo possibile di sussidio non può essere riconosciuto e l’istante deve mettere a contribuzione del pagamento del premio i suoi mezzi. Secondo la novella legislativa la differenza esistente tra l’importo più elevato del reddito che consente il sussidio massimo ed il RDS va infatti utilizzato per il pagamento dei premi secondo le percentuali specifiche ad ogni categoria di assicurato, come prevede l’art. 36 LCAMal. Quindi quando il RDS vada oltre il limite del reddito fissato secondo l’art. 35 LCAMal (con rinvio all’art. 10 Lasp), ossia quando il reddito disponibile superi l’importo che permette il versamento massimo del sussidio, la parte di reddito che supera detto limite destinata al finanziamento dei premi viene determinata con una percentuale (fissa) a dipendenza della composizione dell’UR.

 

                                         Per l’art. 36 LCAMal

 

                                         a)  le persone sole e senza figli debbono destinare il 20% del reddito disponibile (semplificato) che supera il limite calcolato come all’art. 35 LCAMal al pagamento dei premi;

                                         b)  le persone sole con figli l’8%;

                                         c)   le persone coniugate senza figli il 21% mentre le

                                         d)  persone coniugate con figli il 13%.

                                         Il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio contiene, a pagina 5, una serie di esempi cui può qui essere fatto rimando (considerata la base dell’anno 2008) per una visione del calcolo che l’amministrazione è chiamata ad operare.

 

                                         Determinata la partecipazione dell’assicurato al pagamento del premio normativo, deve essere fissato l’importo cui lo stesso avrebbe diritto mediante sottrazione dal valore dell’importo normativo del premio di quanto l’assicurato (e meglio l’UR) deve versare. L’importo che risulta va successivamente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo del premio che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata, è del 73,5%. Il disegno di legge indicava una percentuale maggiore (76 %) che i lavori preparatori ed il testo finale hanno innalzato a 78,5%. Prima ancora dell’entrata in vigore della norma approvata dal legislativo ne è stata chiesta la modifica e la percentuale ridotta (si veda la legge 29 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale 2/2012 del 20 gennaio 2012 che ha ridotto – alla luce del Messaggio 4 ottobre 2011 no. 6541 concernente la Modifica della LCAMal in merito all’adeguamento del coefficiente cantonale di finanziamento nella riduzione dei premi; si faccia inoltre riferimento al Rapporto della Commissione della Gestione del 15 novembre 2011 R 6541).

 

                                         La somma che risulta dall’applicazione di questa percentuale al premio normativo calcolato alla luce della situazione dell’assicu-rato o meglio dell’UR interessata, costituisce la cifra della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova polizza, all’istante.

 

                                         Il sistema, che ha – come detto – il pregio di essere sostanzialmente più aderente alla realtà economica degli assicurati (rispetto a quello in vigore in precedenza) ed al valore dei premi, è complesso, articolato e non di facile comprensione per i beneficiari del diritto che si vedono recapitare una decisione formale in cui l’importo della RIPAM é cifrato ma senza la modalità del calcolo e degli importi ritenuti. Il calcolo dell’aiuto riconosciuto non è quindi immediatamente controllabile da parte dell’UR interessata. La persona assicurata, per potere comprendere appieno i valori utilizzati, per verificare la correttezza degli stessi e per controllare il calcolo, è costretto a formulare reclamo rispettivamente a chiedere esplicitamente la modalità di determinazione della RIPAM. Solo in quella sede l’amministrazione, come il caso in discussione dimostra, fornisce alla persona interessata adeguate spiegazioni.

 

                               2.9.   Per quanto attiene all’anno 2012 con decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal del 15 novembre 2011 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, in ossequio agli obblighi contenuti nella LCAMal all’art. 30 cpv. 1, ha fissato i parametri necessari alla determinazione del diritto al sussidio nel Cantone come segue:

 

" Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2012 sono definite come segue:

 

a)   periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2009.

b)   premio medio di riferimento:

      – adulti:                                                      CHF        4850.–

      – giovani adulti di età tra 18 e 25 anni:      CHF        4421.–

      – minorenni:                                              CHF        1146.–

c)   percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno 2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012.”

 

                             2.10.   Nel caso concreto la ricorrente ha postulato, come evidenziato nelle considerazioni di fatto, la riduzione del premio dell’assicura-zione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2012. La sua domanda è stata ammessa ma l’importo riconosciuto (fr. 59.80 al mese) è ritenuto eccessivamente esiguo e non sufficiente per fronteggiare le spese ordinarie di mantenimento.

 

                                         Il paragone contenuto nel ricorso tra gli importi del sussidio percepiti fino al 2011 e quello calcolato nel 2012 non può essere d’aiuto alla ricorrente, poiché, come visto nei considerandi che precedono, il metodo di calcolo, con il 1° gennaio 2012, ha subito una modifica radicale che ha inciso sull’ammontare del sussidio cui hanno diritto i beneficiari dell’aiuto statale.

 

                                         Nella fattispecie, sulla base dei dati evinti dalla tassazione 2009 (cfr. doc. 12 e 13, cfr. anche la dichiarazione d’imposta, doc. E6), determinante per il calcolo del sussidio 2012, e dei successivi accertamenti effettuati dalla Cassa, nonché dalla documentazione prodotta dall’insorgente, questo Tribunale, indipendente dalle imprecisioni contenute nello scambio di e-mail  tra l’UT e la Cassa e nella risposa di causa, rilevate dall’assicurata, deve confermare il calcolo effettuato dall’amministrazione, giacché i dati utilizzati corrispondono a quelli figuranti nella tassazione determinante.

 

                                         Il totale dei redditi dell’unità di riferimento ammonta a fr. 25'626 (fr. 2’076 di pensione del secondo pilastro [173 X 12], fr. 21'108 per la rendita AVS [1'759 X 12], fr. 42 di redditi da titoli e capitali e fr. 2'400 da reddito di comunione ereditaria [cfr. punto 6 della dichiarazione 2009; 1/5 del reddito lordo totale; cfr. doc. E6]).

                                         Da questo importo possono essere effettuate solo le deduzioni previste dal legislatore, e meglio l’ammontare del premio medio di riferimento (in concreto: fr. 4'850), i contributi sociali obbligatori (in concreto: fr. 0), le eventuali pensioni alimentari che un assicurato è tenuto a pagare all’ex-coniuge (in concreto: fr. 0), le spese professionali per i salariati (in concreto: fr. 0) e le spese per interessi passivi (in concreto fr. 336; cfr. doc. E5).

 

                                         Ulteriori deduzioni, che derogano a quanto previsto dall’art. 31 cpv. 1 LCAMal non sono invece ammissibili (cfr. consid. 2.5).

                                         In particolare, circa l’ammontare di fr. 2'322 (fr. 1’986 + 336) fatto valere dalla ricorrente quale deduzione dal reddito lordo della comunione ereditaria, va evidenziato che i fr. 336 relativi agli interessi passivi sono stati presi in considerazione conformemente a quanto prevede l’art. 31 cpv. 1 lett. g LCAMal, mentre i fr. 1'986 relativi a spese di gestione e manutenzione di immobili non possono essere presi in considerazione giacché non previsti nel citato disposto.

 

                                         Per quanto concerne invece la sostanza, va preso in considerazione l’importo netto, nella misura di 1/15, che in concreto ammonta a fr. 7'611, calcolato nel seguente modo: fr. 110'667 corrispondenti alla quota parte della ricorrente alla partecipazione alla comunione ereditaria (1/5 di fr. 550'890), cui va aggiunto l’importo di fr. 5'544 per i boschi di sua proprietà e fr. 7'879 di titoli e capitali (cfr. anche dichiarazione 2009, doc. E6), per un importo complessivo lordo di 124'090. Da questa somma devono essere dedotti i debiti di fr. 9'920 della comunione ereditaria per un importo complessivo di fr. 114'170 (110'667 + 5'544 + 7'879 – 9'920), che, divisi per 15, danno un ammontare di fr. 7'611 come calcolato dall’amministrazione. Circa la deduzione di fr. 9'920 la stessa ricorrente rileva del resto di aver dichiarato un ammontare di fr. 20'520, ma che l’UT competente, dopo le verifiche, lo ha ridotto a fr. 9'920 e di non aver interposto alcun ricorso contro la decisione dell’autorità fiscale (doc. XII).

 

                                         Ne segue che il reddito disponibile ammonta a fr. 28'051 (25'626 + 7'611 – 4'850 – 336).

                                        

                                         Il fabbisogno della ricorrente, così come indicato in precedenza (consid. 2.7) è di CHF 17'368. Di questa somma il 50%, ossia CHF 8’684 costituisce, a norma dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal, il limite di reddito disponibile per la determinazione dell’importo normativo massimo della RIPAM. La ricorrente deve contribuire con i propri mezzi alla copertura dei premi, quindi – come vuole l’art. 35 alla lettera a) LCAMal – il 20% (percentuale riferita alle persone sole) del reddito disponibile che supera il limite dell’art. 35 LCAMal.

 

                                         Si ha così:

 

                                         28’051 (RDS) – 8'684 (reddito limite) = CHF 19’367

 

                                        Di cui il 20% assomma a CHF 3'873.40

 

                                         Il premio normativo di diritto della ricorrente è quindi:

 

                                         CHF 4’850 – CHF 3’873.40 = CHF 976.60

 

                                         Per determinare l’importo che la ricorrente ha diritto di ottenere per la riduzione dei suoi premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie occorre partire dal premio massimo sussidiabile che, secondo l’art. 37 cpv. 1 LCAMal, corrisponde al 73,5% del PMR e quindi:

 

                                         CHF 976.60 : 100 x 73.5 = CHF 717.80, ossia fr. 59.80 al mese.

 

                                         Ne segue che, di principio, il calcolo è stato effettuato correttamente.

 

                             2.11.   La ricorrente, in sede di osservazioni, ha tuttavia affermato che il reddito locativo di fr. 2'400 si è ridotto, nel 2011, a fr. 1'560 (doc. IX).

 

                                         A questo proposito va rammentato che, non diversamente dalle norme precedentemente in vigore, il legislatore ha rinviato al Regolamento promulgato dal Consiglio di Stato le norme e le modalità dell’accertamento del reddito di riferimento al di fuori o in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante (art. 30 cpv. 2 LCAMal). Per quanto attiene il Regolamento va osservato come, successivamente all’emanazione della decisione resa su reclamo, il Consiglio di Stato ha promulgato, il 29 maggio 2012, un nuovo testo entrato in vigore (art. 51) “immediatamente, tranne gli art. 21 e 48 che entreranno in vigore il 1 gennaio 2013”. All’art. 50 invece il regolamento riserva ancora l’applicazione di una serie precisa di norme del precedente regolamento del 5 aprile 2011 (ma entrato in vigore il 1° gennaio 2012).

                                         Al momento dell’introduzione della domanda di RIPAM da parte della ricorrente, il 6 settembre 2011, vigeva ancora il regolamento del 13 novembre 2007 che, all’art. 31, regolava i casi di accertamento autonomo del reddito da parte della Cassa facendo astrazione dalla decisione di tassazione. Il nuovo regolamento prevede, all’art. 14 (come all’art. 14 del regolamento vigente dal 1° gennaio 2012 al 29 maggio 2012), l’accertamento del reddito da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al di fuori od in assenza di una tassazione come segue:

 

" 1La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante, nei seguenti casi:

a)   persone soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera;

b)   persone domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

c)   decesso del coniuge o del partner registrato;

d)   divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata;

e)   cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o malattia, maternità/paternità;

f)    cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento professionale;

g)   cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione;

h)   persone sole conformemente all’art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.

2 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:

a)   cessazione parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1;

b)   in caso di diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante.

3 Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

4 I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (…)"

 

                                         Il regolamento in vigore al momento della formulazione della richiesta di RIPAM (del 13 novembre 2007) prevedeva all’art. 31 invece che:

 

" L’Istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all’accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti casi:

a)   persone soggette all’imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale, d’intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell’attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)   persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza."

 

                                         Su taluni aspetti queste regolamentazioni sono significativamente diverse tra loro.

 

                                         Per l’art. 65 cpv. 3 LAMal:

 

" I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti."

(evidenziazione del redattore)

 

Nella sentenza 36.2012.33 del 3 settembre 2012 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha già avuto modo di rilevare come solo il regolamento del 2007 in vigore al momento dell'introduzione della domanda prevedeva di considerare la diminuzione della sostanza e del reddito al fine dell’accertamento autonomo del reddito, non il nuovo regolamento che procede per principi diversi.

 

Il Tribunale Federale ha rilevato come i Cantoni dispongano di una libertà nella regolamentazione della materia che non è però assoluta. Nella sentenza pubblicata in DTF 136 I 220 e segg. l’Alta Corte ha stabilito che il diritto glaronese in materia di RIPAM violasse, come ritenuto dal Tribunale amministrativo di quel cantone, il diritto federale nella misura in cui imponeva l’eventuale compensazione tra imposte e RIPAM in caso di arretrati. Più specificatamente per il TF, in virtù dell’art. 49 cpv. 1 Cost. Fed., il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. Le norme cantonali debbono quindi rispettare “Sinn und Zweck” (ossia senso e scopo) delle norme federali. In altri termini le regole cantonali in un ambito quale quello qui in discussione non debbono urtare rispettivamente pregiudicare o ridurre la portata delle norme federali (in questo senso anche G. Eugster: Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2007 pag. 764).

 

                                         Quindi il Cantone, nella fissazione delle norme che regolano la materia della riduzione dei premi, gode di un ampio potere d’apprezzamento ed il diritto cantonale é diritto autonomo. Il giudice può intervenire in tale ambito unicamente se i Cantoni, tramite le loro normative, non permettono il conseguimento degli scopi e degli obiettivi che il legislatore federale si è prefissato, rispettivamente se è data una violazione del principio di parità di trattamento (DTF 136 I 220 e segg).

 

                                         A questo proposito sempre nella sentenza 36.2012.33 del 3 settembre 2012, il TCA, nella sua composizione completa, al consid. 2.12, ha poi affermato:

 

" In concreto una diminuzione del reddito locativo/ affitti rispettivamente la cessazione di una attività accessoria indipendente del contribuente (vedi annesso al doc. 1, tassazione 2009 in raffronto con la tassazione 2011, doc. A6) dovevano imporre all’amministrazione di esaminare la richiesta di RIPAM del signor X alla luce delle sue condizioni economiche più recenti come da questi postulato.

 

L’art. 14 RLCAMal deve essere interpretato nel senso che l’accertamento del reddito al di fuori della tassazione deve costituire una eccezione al principio, deve essere motivata da ben precise ragioni, e ciò per evitare il rischio che l’amministrazione sia confrontata con molteplici e differenziate ipotesi per cui essere costretta a svincolarsi dalla tassazione di riferimento per ogni minima variazione dei valori da ritenere. In queste situazioni la Cassa si vedrebbe confrontata con un rischio di onere amministrativo eccessivo. In concreto però l’interpretazione dell’art. 14 citato deve condurre, per il doveroso rispetto dell’art. 65 cpv. 3 LAMal, a ritenere che la cessazione dell’attività lavorativa accessoria indipendente del ricorrente, e di conseguenza il mancato incasso di onorari negli anni successivi a quello della tassazione di riferimento, costituisce sostanzialmente un pensionamento, ossia l’effettivo e completo ritiro dalla vita attiva del signor X, ciò nell’ottica di quanto previsto dalla lettera e. del cpv. 1 della norma. Già solo per questo fatto il gravame va accolto e la decisione annullata con rinvio degli atti all’amministrazione affinché provveda a verificare, alla luce degli elementi che accerterà come imposto dall’art. 14 cpv. 4 RLCAM ed a mano della decisione di tassazione doc. A6 riferita al 2011 (per sostanza e reddito della stessa), l’eventuale diritto alla RIPAM da parte del ricorrente.

 

Non è necessario in questa sede decidere se la significativa ed importante diminuzione della sostanza sopportata dal ricorrente (oltre CHF 20'000), ad essa sola, avrebbe imposto l’annullamento della decisione impugnata e, quindi, se l’assenza di una norma specifica relativa diminuzione della sostanza come nel previgente art. 31 cpv. 1 lett. o v.RLCAMal, avrebbe imposto l’annullamento della decisione impugnata per i mancato rispetto dell’art. 65 cpv. 3 LAMal.

 

Certo è che questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni non può passare sotto silenzio come il regolamento adottato dall’esecutivo cantonale non contempli più detta ipotesi (diminuzione significativa della sostanza per il consumo comprovato per il sostentamento) con il rischio che l’art. 14 RLCAMal, a fronte di tale lacuna, non possa essere conforme all’art. 65 cpv. 3 1.a frase LAMal. Come detto comunque questa Corte non deve risolvere in questa sede il problema e la questione può essere lasciata aperta dovendosi accogliere il ricorso per i motivi appena addotti.” (sottolineature del redattore)

 

                                         Nel caso di specie il TCA, accertato che l’insorgente ha affermato che il reddito annuale 2010 e 2011 derivante dalla partecipazione alla comunione ereditaria è sceso da fr. 2'400 nel 2009 a fr. 2'040 nel 2010, rispettivamente a fr. 1'560 nel 2011 (doc. IX), ha domandato all’interessata di produrre le dichiarazioni fiscali e le tassazioni 2010 e 2011 e di precisare a cosa era dovuta la diminuzione delle entrate (doc. XV).

 

                                         Il 16 ottobre 2012 l’insorgente ha evidenziato che nel 2010 le entrate della comunione ereditaria ammontavano a fr. 10'200 (fr. 4'800 per l’affitto de __________ e fr. 5'400 per l’affitto di un’inquilina), per una quota parte a favore dell’interessata di fr. 2'040. Nel 2011, __________ ha ancora pagato fr. 4'800, mentre l’inquilina (di 103 anni e che ora è degente in una casa per anziani)  ha ridotto il suo contributo a fr. 3'000, per un totale di

                                         fr. 7'800, ed una quota parte a favore della ricorrente di fr. 1'560. Come visto in precedenza (consid. 2.10), le deduzioni inerenti le spese di gestione e manutenzione degli immobili (fr. 1'810 nel 2010 [doc. F1 e F3 ] e fr. 1'261 [doc. F4 ed F6] nel 2011), diversamente dagli interessi passivi (fr. 228 [doc. F1 e F3] nel 2010 e fr. 298 [doc. F4 ed F6] nel 2011, contro i fr. 336 del 2009), non vanno invece prese in considerazione, giacché non rientrano nella lista esaustiva voluta dal legislatore.

                                        

                                         Nel caso di specie, ritenuto che il reddito complessivo della ricorrente è passato da fr. 25'626 della tassazione 2009 a fr. 25'143 della tassazione 2011, ossia una riduzione dell’1,9% (se si tiene conto della deduzione degli interessi passivi la differenza è ancora inferiore [25'626 – 336 = 25'290 nel 2009 e 25’143 – 298 = 24'845 nel 2011, per un differenza dell’1,75%]), ciò non è manifestamente sufficiente per dover procedere ad un calcolo al di fuori della tassazione di riferimento.

                                         Va del resto evidenziato che nel frattempo la sostanza netta ammonta a fr. 146'370 (cfr. tassazione 2011, doc. F6), ossia un importo superiore rispetto a quello del 2009 (fr. 124'090). Per cui un nuovo calcolo del sussidio sulla base dei dati fiscali più prossimi, che qui non deve essere effettuato, non si concluderebbe necessariamente a favore dell’interessata.

 

                                         Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto, senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili. Il calcolo della riduzione del premio è avvenuto alla luce dei parametri correttamente ritenuti, ed è stato calcolato in maniera precisa. Il fatto che l’importo sia inferiore a quello percepito in precedenza non è dovuto all’amministrazione che ha applicato le norme imposte dal Parlamento. Le scelte del legislativo non possono essere poste in discussione, salvo circostanze particolari che qui non sussistono, da parte del giudice e tanto meno dall’amministrazione preposta alla loro applicazione.

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti