Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sulla petizione del 28 giugno 2012 di
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AT 1
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contro |
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CO 1
in materia di assicurazione complementare contro le malattie |
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ritenuto in fatto che
AT 1, nato nel 1950, __________, è affiliato contro la perdita di guadagno in caso di malattie per il tramite del proprio datore di lavoro presso CO 1
in seguito ad una grave sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33.1), episodio medio-grave, stato d’ansia generalizzata (ICD10 F41.1) e attacchi di panico (ICD10 F 41.0), la dr.ssa med. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa totale dell’assicurato dal 9 maggio 2011 (doc. 8),
CO 1 ha inizialmente versato le prestazioni pattuite in misura completa,
dopo aver esperito numerosi accertamenti, in particolare una perizia ad opera del SAM del 26 gennaio 2012 (doc. 14), con scritto del 22 giugno 2012 l’assicuratore ha informato AT 1 di riconoscere i seguenti periodi di inabilità lavorativa: al 100% dal 9 maggio 2011 al 12 febbraio 2012, al 50% dal 13 febbraio al 26 febbraio 2012, al 100% dal 27 febbraio all’8 marzo 2012 (periodo di degenza), al 50% dal 9 marzo 2012 (doc. 34),
il 28 giugno 2012, AT 1, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA con la quale ha chiesto il riconoscimento di un’inabilità lavorativa al 100% anche dopo il 9 marzo 2012 e l’allestimento di una perizia neutra (doc. I),
con risposta del 17 luglio 2012 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III),
il 31 luglio 2012 l’attore ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. V), su cui CO 1 si è espressa il 3 agosto 2012 (doc. VII),
pendente causa AT 1 ha informato il TCA di essere stato sottoposto ad una perizia medica nell’ambito della procedura di richiesta di prestazioni dell’AI (doc. IX),
invitato a produrre la documentazione medica dell’incarto AI, l’interessato ha dapprima prodotto il progetto di assegnazione di rendita del 24 agosto 2012 tramite il quale l’UAI ha deciso di assegnargli una rendita d’invalidità intera con grado d’invalidità del 100% con effetto dal 1° maggio 2012 (trascorso l’anno di attesa; doc. XI/E) ed in seguito la perizia del 10 agosto 2012 del __________ (doc. F3), unitamente alla presa di posizione del medico SMR (doc. F4),
chiamato a presentare osservazioni in merito (doc. XII), l’assicuratore, dopo aver richiesto una proroga (doc. XIII), concessagli (doc. XIV), con scritto del 20 settembre 2012 ha affermato:
" (…)
entro il termine concesso e dopo aver valutato con attenzione i referti medici allegati all’invio del 13 settembre 2012 CO 1 __________ comunica, con la presente, di riconoscere prestazioni assicurative perdita di guadagno causa malattia in favore del signor AT 1 in misura completa già a far tempo dal 13 febbraio 2012; ovviamente la corresponsione che seguirà terrà conto di quanto erogato come a scritto 22 giugno 2012.” (doc. XVII)
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007),
con lo scritto del 20 settembre 2012 l’assicuratore ha interamente aderito alla petizione dell’attore,
in merito alle conseguenze giuridiche del procedere dell'assicuratore convenuto occorre qui evocare la prassi di questa Corte. Infatti, il TCA si è già pronunciato in merito alla questione dell'acquiescenza, affermando (cfr. la sentenza 36.2009.166 del 28 ottobre 2009, citata da ultimo nella sentenza del 12 luglio 2011, inc. 36.2011.14):
" (…)
come evocato nella sentenza 11 novembre 2004 (36.2004.54) e nella sentenza del 20 febbraio 2007 (36.2006.247), emanate sotto l’egida della previgente Legge di procedura per le cause di competenza di questo Tribunale (abrogata con l’adozione del testo in vigore dal 1 ottobre 2008) che rinviava, per il diritto suppletorio, al CPC Ti (v. art. 23 vLPTCA), la procedura civile regola la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, considerando che tali atti pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. La vigente LPTCA del 23 giugno 2008 (in vigore dal 1 ottobre 2008) rinvia invece, quale diritto suppletorio e laddove un istituto giuridico procedurale non sia in essa specificatamente previsto o regolato, alla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAmm) che, in merito al tema, prevede unicamente (art. 27) che la transazione conclusa davanti all’autorità giudicante ha forza di sentenza. Alla luce del carattere civilistico della procedura qui in causa, nonostante il rinvio della procedura alla LPGA (Legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali), la giurisprudenza sviluppata dalle Corti ticinesi e quella del Tribunale Federale in ambito civile relativa alla transazione, acquiescenza e desistenza deve trovare, dinnanzi a questa Corte, piena e completa applicazione riservate le specificità delle procedure di competenza del TCA. L’art. 352 cpv. 1 CPC prevede che la transazione, l’acquiescenza e la desistenza pongano fine alla lite ed hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4);
l'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13). I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla desistenza e all'acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11);
con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a proposito dell'acquiescenza ha affermato:
" … Il titolo V del Codice di procedura civile ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull'acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l'acquiescenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo: l'acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l'acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).
… L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l'acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.
... Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l'acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. …",
come rammentato nella citata sentenza 36.2011.14 del 12 luglio 2011, il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile: CPC),
per l'art. 241 cpv. 2 CPC l'acquiescenza ha l'effetto di una decisione passata in giudicato ed in virtù dell'art. 241 cpv. 3 CPC il giudice stralcia la causa dal ruolo,
alla luce di quanto precede, preso atto che con lo scritto del 20 settembre 2012 l'assicuratore ha riconosciuto, con effetto dal 13 febbraio 2012, prestazioni assicurative di perdita di guadagno causa malattia in favore dell’attore in misura completa, tenuto conto di quanto già erogato come da presa di posizione del 22 giugno 2012 (cfr. doc. 34) e che quindi si ha piena acquiescenza da parte della convenuta, questo TCA stralcia la causa dai ruoli (cfr. sentenza 36.2011.14 del 12 luglio 2011),
in quanto soccombente l’assicuratore deve versare, all’interessato, rappresentato da un sindacato, le ripetibili,
secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.
S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell'attore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è stralciata dai ruoli per acquiescenza. CO 1 verserà, con effetto dal 13 febbraio 2012, prestazioni assicurative di perdita di guadagno causa malattia in favore dell’attore in misura completa, tenuto conto di quanto già erogato come da presa di posizione del 22 giugno 2012.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà all’attore fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti