Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2012.59 + 60

 

cs

Lugano

1° febbraio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 3 luglio 2012 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 6 giugno 2012 e dell’8 giugno 2012 emanate da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Nel 2009 RI 1, nato nel 1984, era affiliato alla Cassa malati __________ per l'assicurazione malattia obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 

                                  B.   Il 4 dicembre 2009 l'assicurato ha sottoscritto una proposta per un'assicurazione malattie presso l'assicuratore CO 1, chiedendo di essere assicurato dal 1° gennaio 2010 per l'assicurazione malattia di base con l'opzione medico di famiglia e con la franchigia annua di Fr. 2'500.-, ciò che comportava il pagamento di un premio di Fr. 131,20 al mese.

 

                                  C.   Il 22 ottobre 2010 l'UEF di __________ ha spiccato il precetto esecutivo n. __________ nei confronti dell'assicurato, chiedente il pagamento di Fr. 1'574,40 per il premio annuo LAMal per il 2010 oltre interessi del 5% dal 2 marzo 2010, Fr. 80.- per spese amministrative.

 

                                  D.   L'opposizione dell'assicurato al citato PE è stata rigettata dalla Cassa malati con decisione del 19 gennaio 2011, con cui CO 1 ha anche invitato il debitore a saldare l'importo totale di Fr. 1'866,05 (Fr. 1'558,65 [premi LAMal 2010] + Fr. 15,75 [sconto dell'1% sul pagamento annuo] + Fr. 116.- [spese] + Fr. 69,65 [interessi di mora dal 2 marzo 2010]).

 

                                  E.   Con decisione su opposizione del 18 agosto 2011 la Cassa malati ha respinto l'opposizione dell'interessato, il quale ha sostenuto la non esistenza di un contratto valido con l'assicuratore malattia.

 

                                  F.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione ribadendo di non essere assicurato presso CO 1. Con sentenza 36.2011.71 del 2 febbraio 2012 questo Tribunale ha respinto l’impugnativa, accertando che “il nuovo assicuratore ha pertanto agito correttamente nei confronti del ricorrente. Così, dal 1° gennaio 2010 quest'ultimo è stato legittimamente affiliato alla Cassa malati resistente per l'assicurazione malattia obbligatoria LAMal” (consid. 5 in fine).

 

                                  G.   Il ricorso inoltrato al TF è stato dichiarato inammissibile con pronunzia del 4 maggio 2012 (inc. 9C_202/2012).

 

                                  H.   Dopo aver accertato che RI 1 è domiciliato in Ticino, il 9 ottobre 2010 CO 1 ha chiesto all’assicurato la differenza tra il premio calcolato secondo il domicilio __________ ed il premio calcolato sulla base del domicilio ticinese, pari ad un importo di fr. 213.45 per il periodo dal 29 settembre 2010 al 31 dicembre 2010 (doc. 11, inc. 36.2012.59).

 

                                    I.   Il 5 marzo 2011 CO 1 trasmesso all’assicurato il conteggio del premio del 2011, secondo la tariffa valida per i domiciliati nel Canton Ticino, pari a fr. 2'609.40 (doc. 14, inc. 36.2012.59).

 

                                   L.   Il 20 maggio 2011 l’UEF di __________ ha spiccato il precetto esecutivo n. __________ nei confronti dell'assicurato, chiedente il pagamento di Fr. 213,45 per il premio annuo LAMal residuo per il 2010 oltre interessi del 5% dal 16 novembre 2010 e Fr. 60.- per le spese (doc. 18, inc. 36.2012.59).

 

                                  M.   Il 7 ottobre 2011 l’UEF di __________ ha spiccato un ulteriore precetto esecutivo (n. 673740) nei confronti di RI 1, per un importo complessivo di fr. 2'609,40 pari ai premi dovuti nel 2011, oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2011 e fr. 80 di spese (doc. 20, inc. 36.2012.59).

 

                                  N.   Con decisioni formali del 21 luglio 2011 e del 15 novembre 2011, la Cassa ha fissato gli arretrati dovuti dall’assicurato nel 2010, e meglio dal 29 settembre al 31 dicembre (doc. 21, inc. 36.2012.59), rispettivamente nel 2011 (doc. 23, inc. 36.2012.59) ed ha rigettato le opposizioni ai precetti esecutivi.

 

                                  O.   In seguito alle censure sollevate da RI 1, l’assicuratore con decisione su opposizione del 6 giugno 2012 (doc. 27, inc. 36.2012.59), rispettivamente dell’8 giugno 2012 (doc. 29, inc. 36.2012.59), ha confermato l’ammontare dei premi ancora dovuti dall’interessato.

 

                                  P.   Con due distinti ricorsi del 3 luglio 2012 RI 1 è insorto al TCA contro le predette decisioni su opposizione (doc. I, inc. 36.2012.59 e inc. 36.2012.60).

                                         Il ricorrente sostiene che CO 1 non avrebbe rispettato le promesse, ciò che lo avrebbe indotto ad affiliarsi presso un altro assicuratore per il 2010. Egli afferma che il contratto con CO 1 “non era valido fin quando il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha deciso che tale inganno verso i assicurati è legittimo, in quanto le condizioni poste da CO 1 promesse inizialmente avrebbero violato le leggi”. L’insorgente sostiene che l’assicuratore ha emesso una fattura per “un fittizio cambiamento di domicilio. Il contratto prevedeva a quel punto l’obbligo di recarsi dal medico preciso stabilito da CO 1. Questo si trovava nel Canton __________. Nella lettera comunicavano che il premio aumenta e il medico rimane il medesimo nel Canton __________”.

                                         L’assicurato evidenzia inoltre di aver trasferito il domicilio nel Canton Ticino solo temporaneamente per vacanze e di essersi poi recato a __________ dal 10 ottobre 2010 dove è rimasto fino alla fine del 2011. L’interessato rileva che “poiché ero assicurato presso un’altra assicurazione contro le malattie, ho informato CO 1 soltanto sul cambiamento di domicilio da __________ a __________ e non su quello verso il Ticino”. L’interessato in conclusione afferma che, essendo domiciliato nel Canton __________ la fattura relativa ai premi ancora dovuti nel 2010 non è giustificata. Per quanto concerne il 2011 l’insorgente sostiene invece che alla luce della circostanza che il contratto assicurativo era limitato a un anno e che CO 1 ha confermato lo scioglimento del contratto assicurativo, la fattura emessa va annullata.

 

                                  Q.   Con risposta del 4 settembre 2012 l’assicuratore propone la reiezione dei ricorsi con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione (doc. III).

 

                                  R.   Con scritto del 10 settembre 2012 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, tramite le quali rileva, tra l’altro, che il me-dico da cui deve recarsi se si seguisse la tesi dell’assicuratore, si trova a __________, ossia a 250 km da __________ e contesta nuovamente la modifica del premio per il presunto domicilio in Ticino (doc. V).

 

                                  S.   Il 25 settembre 2012 il Giudice delegato ha segnalato al Ministero Pubblico la possibile commissione di un reato di azione pubblica giacché, secondo l’assicuratore, un documento prodotto dal ricorrente inerente l’affiliazione presso __________ dal gennaio 2010 al dicembre 2011 potrebbe essere un falso (doc. VI).

 

                                   T.   Il 13 dicembre 2012 il TCA ha richiamato gli incarti completi di RI 1 relativi alle domande di sussidio per il pagamento dell’assicurazione malattie per gli anni 2010 e seguenti e gli incarti fiscali relativi ai medesimi periodi (doc. X e seguenti).

 

                                  U.   Dopo aver ottenuto la documentazione richiesta, il 2 gennaio 2013 il TCA ne ha dato informazione all’assicurato al quale è inoltre stato chiesto di prendere specifica posizione su due aspetti e meglio:

 

"  1. Dall’incarto fiscale risulta che nel periodo litigioso lei ha dichiarato di essere domiciliato a __________, ma di aver avuto il luogo di lavoro a __________. Inoltre, dalle tavole fiscali emerge che in settimana soggiornava a __________ nei pressi del suo luogo di lavoro e che tornava a __________ il week end (cfr. il modulo 4 “spese professionali del contribuente”).

 

2. Dall’incarto relativo alle richieste del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie relative al 2010 ed al 2011 si evince che lei ha chiesto l’aiuto statale all’istituto delle assicurazioni sociali del Canton Ticino ed ha indicato quale domicilio l’indirizzo __________.” (doc. XIV)

 

                                  V.   Con scritto datato 8 gennaio 2013 e pervenuto al TCA il 16 gennaio 2013 il ricorrente ha affermato:

 

"  (…)

1.      In data 10.10.2010 mi sono trasferito da __________ a __________ per motivi di lavoro. Per questo motivo mi sono presentato in comune per ritirare il certificato d’origine a comunicare la partenza. Spiegando in cancelleria la situazione, il comune mi ha spiegato che posso trasferire il domicilio per motivi di lavoro in quanto in quel caso prevede già il comune stesso a trasmettere tutti i dati e documenti. Il cambiamento d’indirizzo ho pure comunicato al signor __________ della __________ e a CO 1 dopo che hanno emesso un percetto esecutivo. Sia __________ che CO 1 hanno spedito la corrispondenza a __________ tra cui CO 1 non ha fatto finta di niente che ce una differenza di premio visto che a __________ era più bassa. Come prova siete già in possesso di lettere che CO 1 ha spedito all’indirizzo di __________. Le ho allegato come ulteriore prova la conferma dei comuni di __________ e quello di __________.

Per quanto concerne la dichiarazione delle imposte mi è arrivato da Bellinzona cioè Ticino con il comune __________ già precompilata. Nella dichiarazione delle imposte ho quindi dichiarato di essere stato in un appartamento a __________ per almeno 5 giorni alla settimana. La tassazione ha inoltre non accettato quanto dichiarato e hanno modificato a 7 giorni su 7 a __________. Se questa decisione ho 30 giorni per presentare un eventuale reclamo.

 

2.      Le richieste del sussidio per il pagamento del premio ho fatto in base a quanto ha scritto chiaramente CO 1 in una delle precedenti lettere. Inoltre NON sono stato io a chiedere aiuti ma in realtà è stato il cantone che ha chiesto ME se voglio un aiuto visto che emerge dalle mie finanze che avrei diritto ad un tale aiuto. Quello ho poi fatto ma è stato negato per colpa di CO 1 che ha rallentato le procedure fino allo scadere del termine.

Visto che era già in corso la domanda in Ticino allora ho rinunciato a chiedere nei __________ a quanto è illecito chiedere a due autorità il medesimo aiuto.

 

A quanto emerge ho onestamente dichiarato sempre di essere a __________ pure non ho cercato i imbrogliare lo stato chiedendo aiuti da diversi parti.” (doc. XV)

 

 

                                         in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

                                   2.   Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro due decisioni simili nel loro contenuto, ma relative a due periodi differenti, emesse dallo stesso assicuratore, e che pongono le medesime richieste giuridiche, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenze 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; sentenze C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 pag. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).

 

                                   3.   L’assicuratore, in sede di risposta, rileva che l’insorgente sarebbe stato domiciliato in Ticino già dal 2006 e pertanto il premio andrebbe ricalcolato con effetto dal 1° gennaio 2010 e non solo dal 29 settembre 2010. La Cassa si riserva pertanto di chiedere anche la differenza di premio dovuta per il periodo precedente.

 

                                         Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                         In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto delle decisioni impugnate, ossia il premio dovuto dal ricorrente per i periodi 29 settembre 2010 – 31 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011 ed il rigetto delle opposizioni dei PE esecutivi tramite i quali sono stati chiesti i premi per i medesimi periodi.

                                         Un’eventuale richiesta di premi per un lasso di tempo diverso dovrà semmai essere oggetto di una procedura separata.

 

nel merito

 

                                   4.   Per l'art. 7 cpv. 1 LAMal, l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.

 

L'art. 7 cpv. 2 LAMal prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l'assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L'assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d'anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.

 

A norma dell'art. 7 cpv. 3 LAMal, se l'assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l'affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell'inizio dell'attività presso il nuovo datore di lavoro.

 

Giusta l'art. 7 cpv. 4 LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un'autorità, non esercita più l'assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell'autorizzazione giusta l'articolo 13.

 

Per l'art. 7 cpv. 5 LAMal, il rapporto d'assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzioni della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

 

Secondo l'art. 7 cpv. 6 LAMal, il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d'assicuratore deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.

 

                                   5.   Con sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento del rapporto assicurativo.

Nel caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998 è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31 dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.

 

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, il TF,  con sentenza del 9 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.

Nel caso giudicato il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicura-zione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997.

 

L'8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l'Alta Corte ha stabilito che in caso di cambiamento di assicuratore nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall'art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l'identità di quello precedente (consid. 5.4).

 

                                   6.   In concreto con sentenza 36.2011.71 del 2 febbraio 2012 il TCA ha già accertato che “il nuovo assicuratore (ndr: CO 1) ha pertanto agito correttamente nei confronti del ricorrente. Così, dal 1° gennaio 2010 quest'ultimo è stato legittimamente affiliato alla Cassa malati resistente per l'assicurazione malattia obbligatoria LAMal” (consid. 5 in fine).

                                         Il successivo ricorso di RI 1 al TF è stato dichiarato inammissibile con pronunzia del 4 maggio 2012 (inc. 9C_202/2012).

 

 

                                         Ne segue che, stabilito che l’insorgente dal 2010 è validamente affiliato presso CO 1 resta unicamente da stabilire se il medesimo ha regolarmente disdetto il rapporto assicurativo per affiliarsi, nel 2011, presso un altro assicuratore.

                                        

                                         Dagli atti emerge che l’11 dicembre 2009 CO 1 ha preso atto della disdetta del ricorrente datata 9 dicembre 2009 per il mese di dicembre 2010 ed ha confermato la fine dell’assicurazione per il 31 dicembre 2010, indicando tuttavia che, in applicazione degli art. 7 cpv. 5 LAMal e 64a cpv. 4 LAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non hanno pagato del tutto i premi arretrati, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione oppure la cui conferma dell’assicuratore successivo non è giunta alla CO 1, non possono cambiare assicuratore finche le due condizioni non sono soddisfatte (doc. A2, inc. 36.2012.60; cfr. anche consid. 4 e 5).

 

                                         In concreto, come emerge peraltro dalla sentenza 36.2011.71 del 2 febbraio 2012, l’insorgente, a prescindere dalla differenza di premio qui contestata, non aveva pagato quanto dovuto nel 2010.

 

                                         Per cui, in applicazione dei combinati art. 7 cpv. 5 LAMal e 64a cpv. 4 LAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, in presenza di premi non ancora soluti, l’insorgente non poteva, in ogni caso, cambiare assicuratore per la fine del 2010.

 

                                         In queste condizioni l’insorgente anche nel 2011 era affiliato presso CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.  

 

                                         Circa l’affiliazione presso __________, che l’insorgente ha fatto valere per la prima volta innanzi al TCA, peraltro indirettamente, con il ricorso del 3 luglio 2012, va evidenziato quanto segue.

 

                                         Innanzitutto, ed in ogni caso, avendo questo Tribunale accertato con sentenza 36.2011.71 del 2 febbraio 2012 che l’insorgente dal 1° gennaio 2010 è affiliato presso CO 1, l’interessato poteva cambiare assicuratore al più presto per l’anno 2011 e solo adempiendo le condizioni degli art. 7 LAMal e 64a LAMal; ciò, in concreto, non è avvenuto.

 

                                         In secondo luogo va evidenziato che lo stesso insorgente, nella richiesta per il sussidio 2010, ha indicato CO 1 come suo assicuratore (cfr. plico doc. XIII) ed ha accettato, perlomeno per il 2010, l’affiliazione presso la convenuta (cfr. anche lo scritto dell’11 luglio 2012 all’IAS: “Sia il nome dell’assicurazione che l’ammontare dei premi ha deciso il tribunale delle assicurazioni federale il mese scorso”; cfr. pure scritto del 6 ottobre 2011 del ricorrente al TCA contenuto nell’incarto relativo alla richiesta dei sussidi [doc. XIII] dove l’interessato non accenna alla presenza di altri assicuratori).

                                         Nel’ambito della richiesta per il sussidio del pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria della cure medico-sanitarie ha sempre e solo prodotto le polizze assicurative di CO 1.

 

                                         Va poi sottolineato che il precedente assicuratore (__________), il 17 maggio 2010, ha confermato a CO 1 la fine del rapporto assicurativo con effetto al 31 dicembre 2009 (doc. 10).

 

                                         Infine, abbondanzialmente, va evidenziato che __________ è stata interpellata tramite e-mail da CO 1, e per “escludere la presenza di una doppia affiliazione” ha domandato “di volermi confermare (come già fatto telefonicamente) che la persona non risulta esser affiliata presso di voi per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2011” (doc. 30/1). Il 4 settembre 2012 __________ ha risposto:

 

"  (…)

Confermiamo che il signor RI 1 è uscito dalla __________ per il 31.12.2006 (alleghiamo copia dei documenti di uscita).

 

Il documento inviatole dal signor RI 1, in base a quanto sotto descritto, probabilmente non è un originale:

 

Il no. Cliente (assicurato) non corrisponde al signor RI 1

I clienti di __________ non vengono gestiti dalla succursale di __________

Il carattere del documento inviatoci non corrisponde a quello utilizzato da __________

Il Logo __________ non è più conforme oramai dal diversi anni pertanto l’emissione di documenti nel 2012 dovrebbe avere il seguente logo: (…)” (doc. 30/1)

 

                                         In queste condizioni è accertato che nel 2010 e nel 2011 RI 1 era assicurato presso CO 1.

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra, l’esito della procedura penale non ha alcuna influenza circa l’affiliazione del ricorrente presso CO 1 e, in conseguenza della risposta fornita dalla stessa __________, una sua chiamata in causa risulta superflua.

 

                                   7.   Accertata l’affiliazione presso la convenuta, va ora determinato l’ammontare del premio dovuto.

 

                                         L’insorgente, che per la prima volta con il ricorso al TF del 2 marzo 2012 ha sollevato la questione del trasferimento del domicilio (cfr. sentenza federale: “che il ricorrente si avvale infine del fatto che la Cassa malati CO 1, pur essendo informata del suo trasferimento a __________, non avrebbe mai fatto “finta di una differenza di premio tra __________ e TI”; “che tale censura, invocata per la prima volta nel ricorso interposto davanti a questa Corte, costituisce un novum che il ricorrente sarebbe stato in grado di presentare già davanti alla giurisdizione inferiore”), sostiene di essersi trasferito in Ticino unicamente per vacanza, in attesa di prendere domicilio nel Canton __________ alcune settimane più tardi e contesta che come medico di famiglia gli sia stato confermato quello di __________.

 

                                         Circa il domicilio, va evidenziato che a norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:

 

"  1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della legge.”

 

                                         L’art. 23 CC prevede che:

 

"  1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”

 

                                         Per l’art. 24 CC

 

"  1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

 

                                         La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

 

                                         In concreto dagli atti emerge univocamente che l’insorgente, nel periodo oggetto del contendere, era domiciliato in Ticino.

 

                                         Innanzitutto l’interessato ha lui stesso indicato, nelle richieste per l’ottenimento del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattie obbligatoria il domicilio di __________ per gli anni dal 2010 al 2011 e ha domandato l’aiuto statale all’autorità competente del Canton Ticino (Cassa __________) e non alle autorità __________.

                                         Dall’incarto fiscale emerge poi che il medesimo ricorrente è stato tassato in Ticino, ha indicato quale luogo di domicilio __________ e quale luogo di lavoro __________ nel __________ ed ha compilato il modulo “4” relativo alle “spese professionali del contribuente”, indicando che in settimana soggiornava a __________, nei pressi del suo luogo di lavoro, e che il week end tornava a __________.

                                         Infine, sempre lo stesso insorgente, ha prodotto, con lo scritto dell’8 gennaio 2013, l’autorizzazione di soggiorno del Comune di __________, datata 22 novembre 2010, dove figura che RI 1 “è regolarmente domiciliato nel Comune di __________. Questa autorizzazione viene rilasciata per legittimare il soggiorno provvisorio a: __________ (…) Indirizzo e Motivo. __________ / motivi di lavoro” (doc. C1) ed ha prodotto anche l’”Aufenthaltsausweis” del Comune di __________ del 29 novembre 2010, che afferma:

 

"  (…)

In der Beilage finden Sie den Aufenthaltsausweises zur Aufbewahrung.

Die Gültigkeitsdauer des Wohnsitzausweises und der Kontrollfrist als Wochenaufenthalter ist auf ein Jahr befristet.

 

Der Wohnsitzausweis ist vor dem Verfall bei uns zu beziehen, bei der Wohnsitzgemeinde verlängern zu lassen, und anschliessend uns wieder abzugeben.“ (doc. C2)

 

                                         Da quanto sopra emerge che l’insorgente era domiciliato nel Canton Ticino e meglio a __________, dove rientrava ogni week end ed aveva il centro dei suoi interessi, mentre nel corso della settimana soggiornava, ma unicamente per motivi di lavoro, nel canton __________.

 

                                         In queste condizioni, accertato che le condizioni cumulative (soggettiva ed oggettiva) per costituire il domicilio in Ticino sono adempiute, è a giusta ragione che l’assicuratore ha calcolato i premi dovuti dal ricorrente secondo le tariffe valide per gli assicurati domiciliati nel Canton Ticino.

 

                                   8.   Resta da esaminare a quanto ammonta il debito non ancora soluto in applicazione delle norme in vigore nel 2010 e nel 2011.

 

                                         Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2).

 

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).

 

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.

 

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

 

A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 e applicabile in concreto, i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo 64a cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all'art. 105b capoverso 1.

Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.

                                         Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.

 

                                   9.   Per quanto concerne il 2010, per il periodo dal 29 settembre 2010 al 31 dicembre 2010, l’insorgente è stato condannato a pagare la differenza tra il premio già oggetto della precedente procedura applicabile ai domiciliati nel Canton __________ (fr. 131.20) e il premio ancora dovuto dai domiciliati nel Canton Ticino (fr. 200.80) per un importo di fr. 69.60 al mese (doc. 4 e 5, inc. 36.2012.59).

 

                                         La convenuta ha correttamente calcolato un importo scoperto, per il periodo in esame, di fr. 213.45 (69.60 X 3 + 4.65 [69.60 : 30 X 2]).

 

                                         Per il 2011, l’ammontare del premio scoperto è stato correttamente calcolato in fr. 2'609.40 (fr. 217.45 X 12; cfr. doc. 6) per tutto l’anno.

 

                                         Va qui evidenziato che la censura del ricorrente secondo cui l’assicuratore non gli avrebbe trasmesso la polizza d’assicurazione prima di avviare la procedura esecutiva è da respingere, senza che sia necessario esaminare le conseguenze di un eventuale mancato invio della documentazione. Infatti lo stesso insorgente ha prodotto la polizza assicurativa 2011, emessa dall’assicuratore il 26 febbraio 2011, e la polizza assicurativa 2010 per il periodo dal 29 settembre 2010 al 31 dicembre 2010 emessa il 4 ottobre 2010, all’Istituto delle assicurazioni sociali nell’ambito della richiesta del pagamento del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria per gli anni 2010 e seguenti (cfr. plico doc. XIII).

 

                                         Correttamente l’assicuratore, in seguito al mancato pagamento del premio dovuto, ha emesso dapprima il conteggio 9 ottobre 2010 (doc. 11), rispettivamente 5 marzo 2011 (doc. 14), successivamente un richiamo (21 dicembre 2010 [doc. 12], rispettivamente 21 maggio 2010 [doc. 15]), in seguito un’ingiunzione (22 gennaio 2011 [doc. 13], rispettivamente 18 giugno 2011 [doc. 16]) ed infine ha inoltrato una domanda di esecuzione sfociata nell’emissione di due precetti esecutivi (del 20 maggio 2011 [doc. 18] e del 7 ottobre 2011 [doc. 20]).

 

                                         Circa l’obiezione sollevata dal ricorrente secondo cui non trova corretto che il medico di famiglia figurante nelle polizze assicurative non abbia sede in Ticino, bensì nel Canton __________ __________, il TCA evidenzia che questa circostanza non ha alcuna influenza sull’ammontare dei premi dovuti dall’interessato ed esula dall’oggetto del contendere.

                                         Abbondanzialmente va comunque rilevato che lo stesso insorgente ha scelto, al momento della stipulazione del contratto, quando sosteneva di abitare nel Canton __________, il medico di __________ (doc. 3).

                                         Successivamente l’interessato, malgrado abbia lui medesimo rilevato di essersi spostato a __________, non ha chiesto all’assicuratore una modifica del proprio medico di famiglia.

                                         Per cui non può rimproverare alla Cassa di non aver proceduto ad un cambiamento che lui stesso avrebbe dovuto e potuto chiedere.

 

                                         In queste condizioni la richiesta della Cassa di condannare il ricorrente al pagamento di fr. 213.45 per i premi dovuti per il periodo dal 29 settembre 2010 al 31 dicembre 2010, rispettivamente di fr. 2'609.40 per i premi dovuti nel 2011 merita conferma.

 

                                10.   Con la decisione impugnata l’assicuratore ha chiesto anche l’importo di fr. 60, rispettivamente fr. 80 per le spese amministrative sopportate.

 

                                         Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

 

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

 

In concreto, l'art. 14.1 del Regolamento delle Assicurazioni secondo la LAMal prevede che la persona assicurata ha l'obbligo di pagare in anticipo i premi secondo la polizza corrispondenti alla sua assicurazione e alla sua ripartizione. Per l'art. 14.3, le spese dell’assicuratore per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata.

 

Con la decisione su opposizione la Cassa malati ha imputato all'assicurato l'importo di Fr. 60.-, rispettivamente fr. 80.-- a titolo di spese amministrative. Queste spese, peraltro proporzionate rispetto alle cifre richieste, poiché sono dovute per colpa dell'assicurato medesimo (che non ha pagato quanto richiesto nei termini) e trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 3 OAMal e nell'art. 14.3 del Regolamento della Cassa malati, vanno confermate.

 

                                11.   L'assicuratore, con i precetti esecutivi, ha chiesto anche il pagamento di interessi di mora del 5% dal 16 novembre 2010, rispettivamente dal 12 aprile 2011.

 

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

 

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

 

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal).

 

In specie, gli interessi, chiesti a partire dallo scadere del termine di pagamento, sono pertanto dovuti.

 

                                12.   Circa le spese esecutive va infine evidenziato quanto segue.

 

Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato:

 

"  10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

 

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”

 

Come rettamente evidenziato dalla Cassa malati, le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

 

Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

 

                                13.   Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

 

In queste condizioni, le decisioni su opposizione vanno confermate.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   I ricorsi, congiunti, sono respinti.

                                         Di conseguenza:

a)     è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ del 20 maggio 2011 per un importo di fr. 273.45 (213.45 + 60) oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2010 su fr. 213.45;

b)     è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ del 7 ottobre 2011 per un importo di fr. 2'689.40 (2'609.40 + 80) oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2011 su fr. 2'609.40.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti