Raccomandata |
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Incarto n. 36.2013.4
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2012 di
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RI 1 |
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contro |
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la decisione su opposizione dell’8 giugno 2012 emanata da |
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parte chiamata in causa: |
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
__________
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel 1950, è affiliata presso __________ per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Il 27 novembre 2007 l’interessata ha sottoscritto una proposta per l’assicurazione obbligatoria e per l’assicurazione comple-mentare presso la cassa malati CO 1, con effetto dal 1° gennaio 2008 (doc. 1). L’assicuratore ha informato __________ dell’avvenuto cambiamento nel corso del mese di dicembre 2007 ed ha emesso la polizza assicurativa (doc. 2 e 3).
Nel corso del 2008 CO 1 ha notificato alla propria assicurata le fatture per il pagamento dei premi, cui hanno fatto seguito, in assenza di versamenti da parte di RI 1, dapprima i richiami, poi le messe in mora ed infine le procedure esecutive (doc. III e 11).
B. Il 28 novembre 2008 RI 1 ha disdetto il rapporto assicurativo con __________ con effetto al 31 dicembre 2008 (doc. 4). L’assicuratore ha tuttavia rifiutato la disdetta, a causa dei debiti ancora in essere, in applicazione degli art. 64a cpv. 4 LAMal e 105d OAMal (doc. 5).
C. In assenza di qualsiasi informazione, CO 1 ha continuato a chiedere i premi all’interessata (cfr. doc. 6, 7 e 8), la quale, non pagando, si è vista intimare ulteriori precetti esecutivi.
D. Il 25 novembre 2011, RI 1, con l’ausilio dell’Associazione c__________, ha informato CO 1 dell’esistenza della doppia assicurazione ed ha chiesto l’immediata sospensione di ogni procedura d’incasso (doc. 9).
E. Il 30 novembre 2011 l’Istituto delle assicurazioni sociali ha invitato CO 1 ad annullare con effetto retroattivo al 1° gennaio 2008 il contratto assicurativo con RI 1 (doc. 10). Con lettera del 12 dicembre 2011 CO 1 ha informato RI 1 dell’annullamento retroattivo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, segnalandole che le sarebbe stato restituito l’importo dei premi incassato tramite le esecuzioni, dopo deduzione delle spese amministrative e di contenzioso (doc. 11).
F. Con scritto del 28 dicembre 2011 RI 1 ha chiesto ad CO 1 l’annullamento delle spese di incasso forzato, delle spese di contenzioso ed esecutive e il rimborso dell’importo di fr. 4'145 incassato tramite l’UE di __________ con il pignoramento dello stipendio, oltre ad un indennizzo di fr. 500 (doc. 12). Il 7 marzo 2012 l’interessata, rammentato di essere stata nel frattempo posta sotto curatela, ha ribadito la richiesta (doc. 13).
G. Con scritto del 21 marzo 2012 l’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ ha informato CO 1 che il 1° marzo 2012 è stato pronunciato il fallimento di RI 1 e che da un loro controllo risulta scoperto l’importo di fr. 4'145. L’amministrazione ha diffidato la Cassa a versare il citato ammontare entro 30 giorni ed ha rammentato che conformemente all’art. 205 LEF nessun pagamento o estinzione del debito di cui sopra o di eventuali altri professati nel fallimento sarà valido ed operante se non effettuato direttamente all’UF (doc. 17).
H. Con decisione formale del 10 aprile 2012 CO 1 ha stabilito di non poter restituire l’intero importo di fr. 4'145, ma solo la somma di fr. 1'041.95, già versata (doc. 14).
Il 9 maggio 2012 l’avv. RA 2, in rappresentanza di RI 1, si è presentata allo sportello di CO 1 per inoltrare opposizione (doc. 15). La patrocinatrice ha evidenziato che RI 1 già nel 2002 aveva sollecitato la nomina di un curatore, avvenuta solo nel mese di ottobre 2011, che la sua cliente soffre di problemi psichiatrici ed è in cura dal 2000 e che per gran parte del 2011 è stata ricoverata in ospedale, senza che nessuno si occupasse dei suoi problemi amministrativi ed economici, che ha debiti per circa fr. 380'000, che beneficia di una rendita AI al 100% e che le restano pochi anni di vita. L’avv. RA 2 evidenzia che alla firma del contratto con CO 1 nessuno le ha chiesto nulla circa i suoi debiti e lei non era in grado di leggere poiché aveva appena subito un’operazione agli occhi (cataratta). Ha poi inizialmente inviato la disdetta all’AI invece che al vecchio assicuratore.
I. Con decisione su opposizione dell’8 giugno 2012, CO 1, pur ribadendo di non poter essere ritenuta responsabile di alcun errore, tenuto conto della situazione drammatica dell’interessata, ha riconosciuto un ulteriore importo di fr. 800 (per le spese amministrative interne sostenute dall’assicuratore), versato direttamente all’Ufficio fallimenti di __________ (doc. 17). L’assicuratore ha tuttavia evidenziato di non poter annullare le spese esecutive fatturate dall’UE e che ammontano a fr. 2'303.05.
L. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 2, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo la restituzione dell’importo complessivo di fr. 4'145, dedotti fr. 1'041.95 già versati e domandando di essere messa al beneficio del gratuito patrocinio (doc. I). La ricorrente evidenzia che la doppia assicurazione si è protratta per 4 anni finché, in seguito all’intervento dell’IAS, il contratto con CO 1 è stato disdetto con effetto retroattivo al 1° gennaio 2008. L’interessata sostiene di essersi trovata suo malgrado in una situazione da cui ne è uscita unicamente grazie all’intervento dell’autorità cantonale e che non può essere considerata responsabile, tenuto conto della sua situazione personale, di quanto accaduto.
M. Con risposta del 31 luglio 2012 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
N. Pendente causa il TCA ha effettuato un accertamento presso CO 1 circa il calcolo dell’importo delle spese esecutive ancora in sospeso (doc. IX). Con risposta del 25 ottobre 2012 l’assicuratore ha riconosciuto un ulteriore importo di fr. 116.40 a favore dell’interessata, da versare all’Ufficio Fallimenti del Distretto di __________ (doc. X). Con lettera dell’8 novembre 2012 l’avv. RA 2 ha affermato di non avere particolari osservazioni da formulare (doc. XII).
O. Il 14 novembre 2012 il TCA ha interpellato l’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ (doc. XIII), che il 15 novembre 2012 ha affermato che la procedura di fallimento è stata aperta conformemente all’art. 231 LEF in via sommaria con pubblicazione del 23 marzo 2012 e che il 21 maggio 2012 è stata depositata la graduatoria, cresciuta nel frattempo in giudicato. L’amministrazione ha poi evidenziato che il credito vantato da CO 1 non è stato posto in cessione ai creditori e che è “nostra intenzione continuare la procedura pendente presso il vostro Tribunale” (doc. XIV).
Le parti hanno potuto esprimersi in merito (doc. XVI e XVII).
P. L’11 gennaio 2013 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza (doc. XX), da cui è emerso tra l’altro che:
" (…)
Il giudice spiega che la decisione su opposizione è già stata emanata successivamente alla pronuncia del fallimento così come quella formale che data 10.4.2012 per questo motivo la possibilità di adire il TCA doveva essere riconosciuta alla massa fallimentare trattandosi di un credito di natura patrimoniale.
Teoricamente quindi l'impugnativa formulata direttamente dalla sig.ra RI 1 tramite la curatrice e con il patrocinio dell'avv. RA 2 dovrebbe essere in questa sede dichiarato irricevibile. È vero che nel corso di procedura il 14.11.2012 il TCA ha interpellato l'UF facendo il punto sugli aspetti di procedura della vertenza e l'UF ha risposto il successivo 15 novembre 2012 confermando che il credito non era stato concesso a creditori e l'intenzione di continuare la procedura pendente.
In questo senso oggi il rappr. dell'UF conferma che la massa fallimentare amministrata dall'UF stesso si sostituisce alla persona della sig.ra RI 1 nella conduzione della procedura, che ha lo si ripete connotazione patrimoniale, e ciò avviene con il consenso di chi rappresenta la fallita.
Il Tribunale prende atto di quanto sopra e provvederà ad emanare una decisione che verrà trasmessa all'UF di Viganello e per conoscenza alla curatrice per il tramite della patrocinatrice.
La sig.ra __________ prende atto che il Giudice dovrà dichiarare decaduta la domanda di AG siccome non vi era titolo per lei personalmente di inoltrare l'impugnativa direttamente al Tribunale.
Interpellata nel merito la cassa ribadisce il contenuto della sua sostanziale ultima presa di posizione cioè quanto sin qui versato e riconosciuto e tutto quanto dovuto secondo CO 1 che comunque rivendica il riconoscimento di spese esecutive poste in atto.
La sig.ra RI 1 interpellata sul merito desidera precisare che ha aderito ad CO 1 perchè ha trovato una pubblicità che segnalava prezzi d'interesse per i premi. Ha avuto un contatto con una persona che non ricorda il nome alla quale aveva appunto riferito dell'esistenza di una copertura presso __________ e dalla quale non aveva ricevuto nessuna richiesta d'informazioni relativa ad eventuali esecuzioni in corso e più precisamente sulla situazione patrimoniale.
Dal canto suo il rappr. della Cassa precisa che l'agire di CO 1 fu corretto nel senso che venne sottoposto il formulario doc. 1 proposta d'assicurazione sottoscritta dal sig. __________ e sottoscritta il successivo il 28 novembre 2007 dal qui presente __________. In questo formulario è specificata alla fine della pag. 2 in alto alla medesima pagina la richiesta a sapere se nei confronti della postulante siano in corso esecuzioni o richiami concernenti la sua copertura obbl. con richiamo all'art. 64a.
La sig.ra RI 1 evidenzia che fu il sig. __________ a riempiere il formulario dopo aver fatto le domande ma se avesse ottenuto domande concernenti esecuzioni evidentemente avrebbe risposto positivamente siccome circostanza facilmente verificabile all'UE.
L'Ufficiale dell'UF precisa quindi che ai suoi atti risultano richieste di credito da parte dell'IAS che ha pagato crediti di __________ nei confronti della sig.ra RI 1 per il periodo 2000-2005.” (doc. XX)
Q. Con decreto del 14 gennaio 2013 il giudice cantonale del TCA ha chiamato in causa __________ (doc. XXI), che ha preso posizione il 25 gennaio 2013, sostenendo in particolare che CO 1 non avrebbe rispettato l’art. 27 LPGA ed affermando che “è improponibile che CO 1 – malgrado la restituzione dei premi e della partecipazione ai costi – sia autorizzata a trattenere le spese esecutive sopportate poiché con un giusto grado di attenzione lo sborso poteva essere sicuramente contenuto se non evitato“ (doc. XXII). CO 1 ha contestato le osservazioni si __________ (doc. XXVI), mentre la massa fallimentare si è rimessa alla decisione del Giudice (doc. da XXIV a XXX). Il 12 febbraio 2013 __________, presso atto delle contestazioni di CO 1 ha affermato di condividere il fatto che spettava a RI 1 “evitare il concretizzarsi di una situazione che, con un minimo di attenzione, poteva essere sicuramente evitata” (doc. XXX).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Ai sensi dell’art. 207 LEF, salvo i casi d’urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria. I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili. I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione. La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia.
In concreto questo Tribunale ha interpellato l’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ (doc. XIII) che con scritto del 15 novembre 2012 ha affermato che la procedura di fallimento “è stata aperta conformemente l’art. 231 LEF in via sommaria con pubblicazione del 23 marzo 2012. Vi informiamo inoltre che in data 21 maggio 2012 è stata depositata la graduatoria e che la stessa è cresciuta in giudicato. Vi comunichiamo che il credito vantato da CO 1 non è stato posto in cessione ai creditori e che è nostra intenzione continuare la procedura pendente presso il vostro Tribunale” (doc. XIV).
Nel corso dell’udienza dell’11 gennaio 2013 l’Ufficio fallimenti del Distretto di __________, in rappresentanza della massa fallimentare RI 1, ha confermato di subentrare alla ricorrente e di voler continuare la procedura.
Ne segue che la causa non va sospesa ed il TCA può entrare nel merito della vertenza.
nel merito
3. Per l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.
L’art. 7 cpv. 2 LAMal prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.
A norma dell’art. 7 cpv. 3 LAMal se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro.
Giusta l’art. 7 cpv. 4 LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione giusta l’articolo 13.
Per l’art. 7 cpv. 5 LAMal il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzioni della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.
Dal 1° gennaio 2012 è in vigore il nuovo art. 105l OAMal, non applicabile in concreto, il cui cpv. 3 prevede che se gli importi in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenuti all’assicuratore tempestivamente, quest’ultimo deve informare l’interessato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto dall’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge. L’assicuratore informa il nuovo assicuratore entro 60 giorni che l’assicurato continua ad essere assicurato presso di lui.
4. Con sentenza pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento del rapporto assicurativo.
Nel caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998 è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31 dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.
Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con sentenza pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.
Nel caso giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997.
In DTF 130 V 448 l’Alta Corte ha stabilito che in caso di cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità di quello precedente (consid. 5.4).
Infine, con sentenza 9C_371/2012 del 26 ottobre 2012 (= DTF 138 V 426), il TF ha confermato l’applicazione dell’art. 62 CO alla richiesta di restituzione al vecchio assicuratore della somma delle prestazioni versate dal nuovo assicuratore che ha annullato con effetto retroattivo l’affiliazione a causa del divieto della doppia affiliazione (cfr. consid. 5).
5. In concreto l’assicuratore non contesta che vi sia stata una doppia assicurazione, né che l’affiliazione vada annullata con effetto retroattivo al 1° gennaio 2008.
Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se RI 1 debba assumersi i costi delle procedure esecutive avviate dalla convenuta per recuperare i premi non pagati dall’insorgente fin verso la fine del 2011 oppure se CO 1 deve rimborsare l’integralità della somma incassata tramite le procedure esecutive ed assumersi i costi delle esecuzioni.
Nel periodo in esame l’assicuratore ha incassato dalla ricorrente un importo, incontestato, di fr. 4'145. Pure pacifica (cfr. doc. XII) è la circostanza che nel medesimo periodo la convenuta ha pagato, per le spese esecutive anticipate ai sensi dell’art. 68 LEF, fr. 2'186.65 (cfr. doc. X/20).
Ne segue che, come ammesso dall’assicuratore con le osservazioni del 25 ottobre 2012 (doc. X), il rimborso complessivo a favore della ricorrente ammonta, almeno, a fr. 1'958.35 (4'145 – 2'186.65). Come emerge dall’udienza di discussione (doc. XX), fr. 1'041.95 sono stati versati direttamente alla curatrice di RI 1, nel mese di gennaio 2012, poiché il fallimento non era ancora stato decretato. L’importo di fr. 800 invece, in virtù dell’art. 205 LEF, è stato correttamente versato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________.
Ritenuto che con la decisione impugnata, oggetto del contendere, l’assicuratore ha riconosciuto un importo complessivo di fr. 1'841.95 (1'041.95 + 800; doc. A2) è a giusta ragione che, pendente causa, CO 1 ha versato ulteriori fr. 116.40 (doc. XX/1). In questo senso la decisione impugnata va modificata.
Va ora esaminato se la Cassa deve rimborsare anche l’importo restante di fr. 2'186.65.
6. In concreto RI 1 ha sottoscritto, il 27 novembre 2007, una proposta d’assicurazione presso CO 1 (doc. 1). Quest’ultima, preso atto della volontà della ricorrente, ha informato il precedente assicuratore (doc. 2) ed ha emesso la polizza assicurativa per il 2008 (doc. 3).
L’assicurata, malgrado fin dal 2008 si sia vista notificare, ogni anno, le polizze assicurative di CO 1 i premi mensili, i richiami, le messe in mora ed i precetti esecutivi, non ha mai reagito (doc. 6-8 e 11, doc. 21-23).
L’interessata fa valere di essere stata impossibilitata, viste le sue numerose patologie, a comportarsi differentemente e di essere stata messa sotto curatela dal mese di ottobre 2011, malgrado ne abbia fatto richiesta già dal 2002. Essa evidenzia in particolare di aver subito un’operazione di cataratta proprio nel periodo in cui ha sottoscritto la proposta assicurativa con CO 1 nel novembre 2007 (inviando la disdetta all’UAI in luogo di __________) e di essere stata ricoverata per tutto il 2011 in una struttura ospedaliera.
Questo TCA evidenzia innanzitutto che, a prescindere dalla circostanza che l’assicurata non ha prodotto certificati od attestati medici a comprova di quanto sostenuto, comunque, per quanto concerne la cataratta, nella proposta d’assicurazione ha indicato che l’intervento è avvenuto ambulatorialmente e che vi è stata una guarigione completa (cfr. doc. 1).
La questione non merita comunque particolare approfondimento.
Infatti, la circostanza che nel 2007, quando ha sottoscritto la proposta assicurativa, l’interessata avrebbe avuto problemi agli occhi che le avrebbero impedito di leggere correttamente quanto sottoscritto, è superata dal fatto che comunque l’interessata neppure successivamente, ha mai informato CO 1 della circostanza che nel frattempo continuava ad essere assicurata presso __________.
Per lo stesso motivo non è di rilievo che l’interessata, per gran parte del 2011, sarebbe rimasta ricoverata in ospedale, poiché negli anni precedenti avrebbe potuto comunque informare CO 1 della propria situazione.
Allo stesso modo, il fatto che solo nel mese di ottobre 2011 le è stato nominato un curatore, malgrado ne abbia fatto richiesta sin dal 2002 non modifica l’esito della procedura, giacché da una parte, di norma, la curatela non priva la persona interessata della sua capacità civile (cfr. art. 417 cpv. 1 CC, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012), e d’altra parte fino al mese di ottobre 2011 essa avrebbe comunque potuto agire liberamente.
Infine, l’interessata non fa valere di essere stata privata, in qualche modo, della sua capacità di discernimento.
Essa, del resto, ha rescisso (nuovamente) il contratto assicurativo che la legava ad __________ il 28 novembre 2008 (doc. 4). Ciò a comprova del fatto che era a conoscenza dei passi da intraprendere per cambiare assicuratore.
Inoltre, ancora il 2 gennaio 2009, __________ ha scritto all’insorgente informandola dell’impossibilità di cambiare assicuratore in presenza di debiti non ancora soluti, in applicazione degli art. 64a cpv. 4 LAMal e 105d OAMal e segnalandole la necessità di informare “la sua nuova assicurazione al riguardo” (doc. 5).
Anche in questo caso l’interessata non ha reagito.
Quanto alla circostanza, sollevata in sede di udienza (doc. XX), secondo cui la proposta d’assicurazione sarebbe stata compilata da un funzionario di CO 1, al quale aveva indicato di essere stata assicurata presso __________, ma non era stata richiesta di fornire indicazioni circa eventuali esecuzioni in corso, va precisato quanto segue.
Il TCA evidenzia che nella proposta di assicurazione figura, correttamente, che RI 1 era assicurata presso __________. Inoltre viene indicato che non aveva esecuzioni o richiami in corso (doc. 1, pag. 2).
Ora, l’assicurata stessa ha posto la firma in calce alla proposta, confermando la correttezza delle risposte. Infatti, prima della data e dalla firma figura che RI 1 ha dichiarato di assumersi “la mia sola responsabilità per le risposte fornite, anche se quest’ultime sono state trascritte da una terza persona” (doc. I, pag. 2, sottolineatura del redattore).
Inoltre, va comunque ribadito che l’interessata, malgrado avesse ricevuto polizze e richiami da due assicuratori per diversi anni, non ha mai agito, neppure a fronte dei precetti esecutivi notificatile da CO 1. Ciò neppure quando il 2 gennaio 2009 __________ le ha scritto, indicandole che non avrebbe potuto cambiare assicuratore a causa degli arretrati in essere (doc. 5).
In queste condizioni ad CO 1, che ha avvisato __________ del cambiamento di assicuratore (cfr. doc. 2), non può essere rimproverato di aver fatto spiccare i precetti esecutivi per il recupero dei premi rimasti impagati o di aver violato, come sostiene __________, l’art. 27 LPGA circa l’obbligo di informazione, ritenuto che CO 1 non era stata messa al corrente dal fatto che l’interessata continuava ad essere affiliata presso __________ e la medesima assicurata non sostiene di aver chiesto informazioni. Del resto CO 1 nei richiami ha informato l’assicurata della necessità di introdurre una procedura esecutiva in caso di mancato pagamento dei premi (cfr. doc. 21). Infine, l’avvio di una procedura esecutiva, contrariamente a quanto sembra sostenere l’assicuratore chiamato in causa, non implica necessariamente la richiesta all’UEF competente delle procedure già pendenti da cui si potrebbe eventualmente dedurre la presenza di una doppia assicurazione.
Quanto alla circostanza, sollevata da CO 1 il 7 febbraio 2013, che a questa stregua anche l’IAS, al quale nel 2008 è stata notificata la sospensione dei pagamenti delle prestazioni conformemente all’art. 64a LAMal, avrebbe potuto accorgersi della doppia affiliazione, questo TCA ribadisce che oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se la convenuta può chiedere all’assicurata il pagamento delle spese esecutive. Per contro l’eventuale responsabilità di terzi esula dalla vertenza.
Alla luce di quanto sopra esposto, in applicazione degli art. 64a LAMal e 105a e seguenti OAMal, Assura era obbligata, in assenza del pagamento dei premi da parte dell’interessata, ad agire tramite una procedura esecutiva per poter recuperare i premi rimasti impagati.
L’art. 64a cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, prevedeva che se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Per l’art. 105b cpv. 1 OAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga. Per il cpv. 2 se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Inoltre, per l’art. 68 LEF le spese di esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle.
In concreto l’assicuratore ha agito rispettando le norme di cui all’art. 7 cpv. 5 LAMal e la giurisprudenza, annullando con effetto retroattivo l’affiliazione poiché una doppia assicurazione non è ammissibile e dicendosi disposto a restituire l’ammontare dei premi incassati per via esecutiva.
D’altra parte l’assicurata è rimasta passiva per quasi 4 anni, anche in presenza degli scritti, delle diffide e dei precetti esecutivi che, per legge (cfr. art. 64a cp. 1 LAMal e 105b cpv. 1 e 2 OAMal), CO 1 era tenuta a notificarle, causando a quest’ultima oneri non indifferenti ed in particolare le spese esecutive che era tenuta ad anticipare.
Va qui rammentato, per quanto concerne le spese esecutive, che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."
Va ancora rilevato che per l’art. 105b cpv. 3 OAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011 se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.
In concreto l’art. 17.3 delle condizioni generali d’assicurazione prevede che “lorsque par négligence ou attitude fautive l’assuré provoque des frais administratifs onéreux, il peut être appelé à en supporter les conséquences financières”.
Nella fattispecie, trattandosi di spese esecutive che l’assicuratore ha dovuto anticipare a causa del comportamento negligente dell’assicurata che per quasi 4 anni non ha informato CO 1 della presenza di una doppia assicurazione, correttamente sono state messe a carico dell’interessata.
Ne segue che a giusta ragione l’assicuratore non ha rimborsato i costi delle spese esecutive causate dall’assicurata, il cui importo non è contestato ed è desumibile anche dall’allegato X/20.
7. Va infine ribadito che rettamente l’assicuratore, in seguito alla pronunzia di fallimento della ricorrente il 1° marzo 2012, ha pagato gli importi ancora dovuti direttamente all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________, giacché il medesimo, con scritto del 21 marzo 2012, gliene ha fatto ordine in virtù dell’art. 205 LEF (doc. 17).
8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che l’importo complessivo da restituire ammonta a fr. 1'958.35. Questo ammontare, nel frattempo, è già stato versato (cfr. verbale di udienza, doc. XX).
Ritenuto che in corso di causa è subentrata la massa fallimentare RI 1 e che RI 1 stessa non avrebbe potuto ricorrere contro le decisioni di CO 1 vista la dichiarazione di fallimento (art. 204 LEF e art. 240 LEF), le richieste di ripetibili e di riconoscimento dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio vanno respinte (cfr. anche verbale di udienza, doc. XXI).
Copia della sentenza va notificata, per conoscenza, anche alla curatrice di RI 1 e per essa all’avv. RA 2.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che l’importo complessivo da restituire, nel frattempo già soluto, ammonta a fr. 1'958.35.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti