Raccomandata |
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Incarto n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 16 luglio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 4 luglio 2012 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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considerato in fatto ed in diritto
· che RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con telescritto 16 luglio 2012 con cui ha contestato la decisione negativa della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Servizio prestazioni in merito alla sua richiesta di RIPAM;
· che al gravame egli ha annesso copia della decisione su reclamo 4 luglio 2012;
· che, ricevuto il gravame, il giudice delegato ha comunicato al ricorrente che (doc. II):
" (…)
il gravame non ossequia i requisiti di cui all'art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca); (…)"
assegnando al ricorrente un termine di 15 giorni per emendare il testo:
" (…)
con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi o la firma, non entrerà nel merito del ricorso (in questo senso si veda anche DTAF 28.07.2011 C_2741/2011 e DTF 10.10.2011 9C_698/2011 nella medesima causa); (…)"
ed evidenziando come:
" (…)
nella specie, l'invio per fax (telescritto) non soddisfa i requisiti richiesti mancando la firma in originale: in questi casi non v’è la necessaria certezza che il gravame emani effettivamente dal ricorrente rispettivamente che lo stesso sia completo nel suo invio.
(…)
il Tribunale Federale, in una ormai datata sentenza del 13 luglio 1995 in re M. B. ed altri pubblicata in DTF 121 II 252 ha evocato la prassi in atto a quel momento …
(…)
nel caso di specie non occorre esaminare se il ricorso sia effettivamente ricevibile per la sua trasmissione via telescritto, ciò alla luce del fatto che il termine di ricorso non è ancora scaduto.
(…)
alla luce anche delle ferie giudiziarie, non essendo scaduto il termine per impugnare la decisione resa su reclamo da parte dell’amministrazione cantonale, è ampiamente data possibilità al ricorrente di sanare il difetto procedurale mediante invio per scritto, con firma manoscritta autografa, di un ricorso che soddisfi le esigenze di procedura. In altri termini il signor Rifuggio dovrà specificare quale decisione intende impugnare, quando la stessa è stata ricevuta da lui, quali motivi adduce e quali conclusioni propone al Tribunale. Egli specificherà in particolare, producendo se del caso le decisioni di tassazioni del 2009 e successive (se disponibili), i motivi per i quali ritiene di rientrare nei parametri di concessione della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie;
(…)
in caso di mancato ossequio di quanto precede rispettivamente del termine concesso con il presente atto, il ricorso sarà dichiarato irricevibile;"
· che, nel termine assegnato a RI 1 questi ha semplicemente trasmesso il gravame in forma scritta con firma autografa;
· che il giudice delegato ha indicato al ricorrente che:
" … lo stesso non è però conforme alla procedura: la inviato a completare il ricorso. (…)" (doc. IV)
segnalando la disponibilità del Tribunale cantonale delle assicurazioni a ragguagliarlo in merito;
· che nel termine assegnato RI 1 non ha reagito sicché il ricorso presentato è stato solo firmato ma non emendato e completato;
· che a norma di procedura se il ricorso non risponde alle esigenze di forma e contenuto minime il giudice delegato concede un termine entro il quale emendare l'atto;
· che in difetto di emendamento l'atto è dichiarato irricevibile e stralciato dai ruoli;
· che in concreto l'atto trasmesso non risponde alle esigenze minime di motivazione come imposto dalle norme di procedura;
· che il termine per emendare l'atto è decorso infruttuoso;
· che il gravame va dichiarato pertanto irricevibile senza conseguenza di tasse e spese;
· che il gravame si limita a ritenere che:
" (…)
Ritengo che rientro nei parametri di legge che acconsentono al sussidio. Infatti nella verifica dell'istanza per l'ottenimento alla riduzione dei premi assicurazioni malattie per l'anno 2012 non è stata presa in considerazione la mia attuale situazione finanziaria."
(doc. I)
senza specificare in quale modo o quali aspetti della condizione economica del ricorrente non è stata considerata;
· che in questo caso il ricorso va dichiarato irricevibile per il mancato raggiungimento del presupposto di motivazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 16 luglio 2012 contro la decisione su reclamo 4 luglio 2012 della Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti