Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2012.72

 

IR/sc

Lugano

21 agosto 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

 

 

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

 

considerato che            

 

                                     -   con atto del 16 agosto 2012 RI 1, degente presso la Casa per anziani __________ di __________, rappresentata dal figlio RA 1 nominato suo curatore dalla competente Commissione tutoria regionale __________ (doc. A 1), si è rivolta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni segnalando ricevimento della decisione formale della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Ufficio Prestazioni in materia di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (doc. A2). Più specificatamente, a fronte della richiesta di riduzione, del premio (RIPAM qui di seguito) inoltrata all’ammini-strazione, il 31 maggio 2012 la Cassa ha emanato una decisione dalla quale si desume respingimento della domanda. Il curatore e figlio della signora RI 1, RA 1, si è rivolto alla Cassa con scritto 13 giugno 2012 con cui ha indicato ricevimento della decisione solo il medesimo giorno, e postulante trasmissione delle informazioni relative al calcolo eseguito, segnalando insufficienza delle risorse disponibili per fronteggiare il premio (doc. A9);

 

                                     -   il successivo 25 giugno 2012 RA 1 ha trasmesso, per lettera raccomandata, una comunicazione all’amministrazione segnalando sua prossima partenza ed assenza di relativa durata (comprovando la stessa a mano  di specifica documentazione); __________                 -                                        il successivo 22 giugno 2012 (doc. A12) l’amministrazione, a cura del signor __________, ha comunicato alla signora RI 1, e per essa al figlio, le modalità del calcolo effettuato per stabilire l’assenza di diritto alla RIPAM da parte dell’assicurata;

 

                                     -   in particolare l’amministrazione ha ritenuto un reddito complessivo dell’assicurata di CHF 33'214, la quota di 1/15 della sostanza (oggi non più soggetta a deduzione di franchigia viste le nuove norme applicabili) per CHF 8'036 ed ha dedotto interessi passivi per CHF 1'231 ed il premio medio di riferimento di CHF 4'850 per determinare assenza del diritto ad ottenere il sussidio. La comunicazione contiene l’avvertimento secondo cui se, nonostante le informazioni fornite, il rappresentante dell’assicurata intendesse contestare la decisione “voglia inoltrare un reclamo entro 30 giorni”;

 

                                     -   contro la comunicazione del 22 giugno 2012 il signor RA 1, per conto della mamma, si è aggravato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contestando il calcolo eseguito dall’ammini-strazione, segnalando insufficienza dei mezzi a disposizione per fronteggiare le spese, indicando l’aiuto dei figli alla mamma per il sostentamento;

 

                                     -   il gravame, come tale, non è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione di una risposta di causa alla luce dell’esito della procedura;

 

                                     -   la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

 

 

-per l’art. 76 della Legge cantonale di applicazione della LAMal:

 

1Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione. (…)

 

                                     -   in sostanza contro la decisione emanata dall’amministrazione è possibile un reclamo entro il termine di 30 giorni. Ebbene per potere formulare in maniera compiuta un reclamo è necessario che l’assicurato sia posto in misura di conoscere in maniera completa ed adeguata i motivi che hanno condotto alla decisione di rifiuto della RIPAM, ciò è possibile unicamente quando la decisione emanata dia ragione del calcolo e degli importi ritenuti, come siano stati conteggiati e quale risultato sia stato considerato. Nella decisione intimata al signor RA 1 il 31 maggio 2012 queste informazioni non erano state fornite e, giustamente, il figlio della ricorrente ne aveva chiesto ragione. La comunicazione 22 giugno 2012 fornisce le precisazioni volute dal rappresentante dell’assi-curata e permette alla stessa di avere piena comprensione del provvedimento. Correttamente l’amministrazione indica come soggetta a reclamo, e quindi a verifica interna all’amministrazio-ne, la decisione completata dalle informazioni del 22 giugno 2012, e ciò nel termine di 30 giorni dalla ricevuta delle informazioni del 22 giugno 2012. La comunicazione del 22 giugno 2012 non è invece, come precisato anche a pagina 5 dello scritto, una decisione emanata su reclamo soggetta ad impugnativa al Tribunale cantonale delle Assicurazioni;

 

                                     -   che neppure quale ricorso per denegata giustizia il gravame appare ricevibile in questa sede siccome l’amministrazione ha dato tempestivo ed adeguato seguito alle richieste del rappresentante dell’assicurata;

 

                                     -   che alla luce di quanto precede, dando atto alla signora RI 1 (ed al figlio che la rappresenta) che le questioni formali in discussione non sono semplici, il gravame formulato il 16 agosto 2012 e pervenuto giorno successivo al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, è da dichiarare irricevibile e va trasmesso immediatamente alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio Prestazioni per emanazione di una decisione formale emanata su reclamo semmai impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni;

 

                                     -   che non si fa carico di tasse di giustizia e spese. Alla Cassa, in uno con la presente decisione, vengono trasmessi tutti gli atti prodotti dall’assicurata con la sua impugnativa.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso 16/17 agosto 2012 formulato da RI 1, , è irricevibile.

 

                                   2.   Gli atti della procedura, conformemente alle considerazioni     esposte, vengono immediatamente trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio Prestazioni, Bellinzona

 

                                   3.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti