Raccomandata |
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Incarto n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2012 di
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RI 1
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contro |
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1. CO 1 2. CO 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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considerato, in fatto ed in diritto
· che con atto 23 gennaio 2012 RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni segnalando una doppia copertura assicurativa obbligatoria contro le malattie da fine 2008;
· che le coperture in essere, presso CO 1 e presso CO 2, hanno destato dubbi al ricorrente il quale avrebbe saldato i premi di CO 1 costantemente;
· che, secondo l'esposto, il sig. RI 1 ha iniziato a ricevere "atti esecutivi da parte di CO 2" contattata la quale, in epoca che non viene precisata, egli avrebbe scoperto l'esistenza della doppia copertura;
· che, per quanto comprensibile, un'uscita da CO 2 non sarebbe stata possibile per il permanere di "premi arretrati";
· che, sempre nel suo esposto, RI 1 pone serie di domande in merito alla comunicazione fra le due casse in questione, sottolineando comunque il fatto che una doppia copertura non possa essere ammessa;
· che, nelle righe finali della sua impugnativa, RI 1 evidenzia come CO 1 avrebbe bloccato le sue prestazioni mentre l'esponente se ne domanda le ragioni poiché "… lavoravo da loro e tutti i premi sono sempre usciti regolarmente …";
· che l'esponente ricorda come anche le prestazioni di sua moglie e dei figli sarebbero bloccate;
· che RI 1 avrebbe "chiamato per chiedere quanto e cosa sia da pagare" (non specificando a quale assicuratore sarebbe stata formulata la domanda) non ricevendo una risposta certa;
· che egli ha quindi chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di "… intervenire in merito così da riuscire a sistemare la situazione nel miglior e minor tempo possibile …";
· che, alla luce della palese incompletezza dell'esposto il Tribunale cantonale delle assicurazioni ne ha imposto la completazione nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni;
· che, infatti, nessuna decisione formale emessa su opposizione da parte dell'uno o l'altro dei due assicuratori coinvolti è stata prodotta agli atti e neppure sono stati prodotti scritti o documenti indicanti il possibile sussistere di una denegata o ritardata giustizia da parte di uno od entrambi gli assicuratori;
· che l'esposto dei fatti, a parte segnalare l'inizio del lavoro presso CO 1 da settembre 2008 da parte del ricorrente, non specifica alcuna sequenza temporale e nessun dettaglio;
· che non solo l'esposto difetta nelle motivazioni e nella presentazione dei fatti ma anche nelle conclusioni limitate a generica domanda di intervento del TCA;
· che, quindi, con atto 23 gennaio 2012 il Giudice delegato ha imposto al ricorrente la completazione dell'esposto (doc. II) concedendo un termine che la legge che regola la procedura vuole fisso e non prorogabile, di 15 giorni;
· che il termine ha iniziato a decorrere il 1° febbraio 2012 come dagli atti degli incarti;
· che il termine è venuto a scadere il 15 febbraio 2012 senza che RI 1 abbia emendato il suo testo come impostogli;
· che ne discende che le impugnative contro CO 1 e CO 2 del 23 gennaio 2012 vanno dichiarate irricevibili senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili;
· che può essere emanata un'unica decisione siccome la fattispecie analoga per i due assicuratori e le procedure possono così essere congiunte.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le procedure conseguenti all'esposto 23 gennaio 2012 formulato da RI 1 nei confronti di CO 1 e nei confronti di CO 2, sono congiunte.
2. Le procedure di cui al punto 1. sono dichiarate irricevibili.
3. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti