Raccomandata

 

Incarto n.
36.2012.82

 

TB

Lugano

27 febbraio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 settembre 2012 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RA 1, 1957, nel 2011 era affiliato a CO 1 per l'assicurazione malattia di base secondo LAMal (doc. 2).

 

                               1.2.   A seguito della fattura di Fr. 218,17 del 18 maggio 2011 (doc. 6) del medico curante dr. med. __________, il 9 giugno 2011 (doc. 6) la Cassa malati ha inviato a RI 1, quale capofamiglia e dunque persona di riferimento per il pagamento dei premi e delle partecipazioni, il conteggio n. __________ delle prestazioni per il marito RA 1, mettendo a suo carico tutti i Fr. 218,15, essendo la franchigia annua di Fr. 300.-.

                               1.3.   Con domanda di esecuzione del 3 maggio 2012 (doc. 7) CO 1 ha fatto spiccare l'11 maggio 2012 dall'Ufficio __________ di __________ il precetto esecutivo n. __________ (doc. 8) contro RI 1 per l'importo di Fr. 218,15 oltre interessi del 5% dal 9 luglio 2011 per partecipazione ai costi LAMal non pagati, a cui si aggiungono le spese di richiamo di Fr. 20.- e le spese esecutive di Fr. 33.-.

 

                               1.4.   In data 14 maggio 2012 il marito ha fatto opposizione e con decisione del 10 luglio 2012 (doc. 9) la Cassa malati ha rigettato l'opposizione contro il precetto esecutivo.

 

Il 23 luglio 2012 (doc. 10) RI 1 ha ritornato alla Cassa malati la predetta decisione, compilandola aggiungendo manualmente che l'assicuratore sarebbe debitore di Fr. 330.- oltre a spese e quindi che non accetta la decisione di rigetto.

 

                               1.5.   CO 1 ha emesso il 10 settembre 2012 (doc. A) la decisione su opposizione con cui ha respinto la (generica) opposizione dell'assicurata e ha tolto l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ pretendendo così il pagamento dell'importo di Fr. 238,15, spese di richiamo incluse, oltre agli interessi del 5% dal 3 maggio 2012, ed il pagamento delle spese esecutive.

Dopo avere spiegato di avere escusso RI 1 essendo la capofamiglia e quindi la persona di riferimento per il pagamento dei premi, la Cassa malati ha rilevato che, malgrado diversi richiami, la fattura del 9 giugno 2011 per la partecipazione ai costi LAMal del marito è rimasta impagata, perciò ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________ per Fr. 218,15 più Fr. 20.- per spese di richiamo e 5% di interessi di mora.

La Cassa malati ha rilevato che l'assicurata non ha né spiegato il motivo per cui non intende pagare questa somma, né ha comprovato di averla già pagata. Nemmeno la pretesa di rimborso di Fr. 330.- oltre alle spese può essere accolta, sia perché è generica e non giustifica in maniera sufficientemente dettagliata queste spese, sia perché l'art. 105c OAMal vieta esplicitamente la compensazione assicurativa con premi o partecipazioni ai costi.

Ne discende che la pretesa di versarle Fr. 218,15 oltre agli accessori deve essere accolta, così come la richiesta di rigettare l'opposizione dell'assicurata al citato precetto esecutivo.

 

                               1.6.   Il 13 settembre 2012 (doc. I) RA 1 si è rivolto alla sua Cassa malati contestando il precetto esecutivo e facendo presente di avere sempre pagato le fatture, seppure una qualche volta in ritardo, ma questa fattura non intende proprio pagarla.

 

Egli ha fatto presente che CO 1 ha degli arretrati nei suoi confronti, stimati in Fr. 330.- ed in particolare v'è ancora la fattura per un paio di occhiali spedita nel marzo 2011 e quindi prima della fattura del 9 giugno 2011, ma pare che sia andata persa e quindi gli è stato negato il rimborso. Pertanto, l'assicurato ha affermato che rinuncia al rimborso della fattura per gli occhiali se la Cassa malati annulla la fattura di Fr. 218,15, altrimenti finché non otterrà il rimborso di quanto chiesto non pagherà la fattura del 9 giugno 2011 di Fr. 218,15.

 

Il 10 ottobre 2012 (doc. II) la Cassa malati ha trasmesso al TCA questo scritto per competenza. Infatti, il Tribunale l'ha considerato come un ricorso contro la decisione su opposizione.

 

                               1.7.   Con risposta del 31 ottobre 2012 (doc. IV) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso e quindi di riconoscere RI 1 quale debitrice del credito di Fr. 238,15 più interessi del 5% dal 9 luglio 2011 come da PE n. __________.

La Cassa malati ha spiegato che nel 2010 RA 1 ha acquistato un paio di occhiali e ne ha chiesto il rimborso, ma per potere procedere in tal senso l'assicuratore ha preteso dall'assicurato un'attestazione della precedente Cassa malati che permettesse di accertare il rispetto del periodo di cinque anni per l'ottenimento del rimborso per l'acquisto di occhiali. In assenza di tale documento, la Cassa malati ha mantenuto in sospeso il diritto al rimborso del forfait di Fr. 180.- quale partecipazione.

La richiesta di pagamento di Fr. 218,15 più spese di Fr. 20.- deriva dalla fattura del 18 maggio 2011 per prestazioni mediche a favore di RA 1 rimasta impagata malgrado due richiami, ciò che ha dato luogo all'emissione del precetto esecutivo n. __________ dell'11 maggio 2012.

Quanto alla richiesta della ricorrente di versamento di Fr. 330.- senza giustificare né dettagliare tale importo, la Cassa malati ha osservato che tale rivendicazione pecuniaria sembrerebbe riferirsi all'acquisto di un paio di occhiali, chiedendo quindi la compensazione con la pretesa di pagare la somma di Fr. 218,15, ciò che, tuttavia, in analogia con l'art. 105c OAMal non è possibile.

In conclusione, RI 1 deve essere ritenuta debitrice solidale del pagamento della partecipazione a prestazioni dell'assicurazione malattie del marito.

                               1.8.   Il 9 novembre 2012 (doc. VI) RA 1 ha precisato di avere più volte scritto e telefonato alla sua Cassa malati per ottenere il rimborso della fattura per gli occhiali del 2010, ma non ha mai ottenuto quanto di sua spettanza.

 

Inoltre, egli ha inviato altre fatture sempre per il rimborso, ma sono andate perse, visto che ancora mesi dopo la Cassa malati ne ha chiesto insistentemente il pagamento ed una fattura è stata addirittura rimborsata dopo ben 20 mesi. Il ricorrente si chiede coma mai la Cassa malati possa procedere con atti esecutivi e con supplementi di interessi di ritardo, mentre l'assicurato aspetta da tempo che gli rimborsino la fattura degli occhiali. Allora anch'egli ha chiesto un risarcimento (Fr. 330.-) per le spese ed i ritardi accumulati nel rimborsargli quanto dovuto.

Il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione (doc. B1-B35).

 

La Cassa malati, il 21 novembre 2012 (doc. VIII), ha precisato alcuni punti, ricordando che la questione degli occhiali non è oggetto della procedura d'incasso, che la compensazione proposta è irrealizzabile e che la pretesa di pagamento va confermata.

 

Il ricorrente ha riconosciuto di avere un debito di Fr. 218,15 nei confronti della sua Cassa malati, ma ha anche puntualizzato che la fattura per gli occhiali del 2010 è precedente l'importo ora preteso e che a suo tempo ha spedito i documenti necessari per ottenerne il rimborso. Pertanto, ora chiede che il precetto esecutivo sia annullato e che "si prenda in considerazione il movente di questo litigio.". Infine, l'assicurato ha preteso il pagamento degli interessi di mora per la fattura rimborsata dopo 20 mesi (doc. X).

 

Nel suo scritto del 10 dicembre 2012 (doc. XII) la Cassa malati ha formulato alcune considerazioni quali che l'importo di Fr. 218,15 è dovuto e che il rimborso della fattura per gli occhiali non è ancora stato oggetto di una decisione formale, ma che l'interessato può sempre richiedere di emanarne una al riguardo.

 

L'assicurato ha nuovamente preteso il rimborso per la fattura per gli occhiali e gli interessi di mora su una fattura rimborsatagli oltre un anno e mezzo dopo (doc. XIV).

 

Al riguardo, la Cassa malati ha risposto che tali argomenti esulano dall'oggetto del contendere e non possono giustificare il rifiuto del ricorrente di non pagare la partecipazione ai costi per una visita medica. Ad ogni buon conto, le pretese sollevate sono premature rispettivamente infondate (doc. XVI).

 

L'assicurato ha preso ulteriormente posizione precisando alcuni aspetti (doc. XVIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

 

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

 

Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 10 settembre 2012 dalla Cassa malati, porta unicamente sul mancato pagamento della fattura di Fr. 218,15 del 9 giugno 2011 relativa a prestazioni del dr. med. __________, a cui si sono aggiunti Fr. 20.- di spese di diffida notificati il 17 agosto 2011 (doc. B6) e gli interessi di mora dal 3 maggio 2012, ovvero dalla domanda di esecuzione di pari data (doc. 7).

 

Pertanto, la questione del mancato rimborso dell'importo di Fr. 180.- a dipendenza della fattura per gli occhiali comprati nel 2010, come tale, non può essere posta qui in discussione, giacché la decisione su opposizione porta soltanto, come detto, sulla fattura scoperta del 9 giugno 2011 (doc. 6).

Inoltre, come correttamente evidenziato dalla Cassa malati, la stessa non ha (ancora) emesso una decisione formale portante sul diritto al rimborso del costo dell'acquisto per gli occhiali.

Pertanto, in assenza di una decisione formale ex art. 49 LPGA sulla questione, che l'assicurato ha in concreto implicitamente chiesto di emettere, la Cassa malati non è legittimata ad emanare una decisione su opposizione (art. 52 LPGA), solo ed unico atto che questo Tribunale è autorizzato ad esaminare su ricorso dell'assicurato (art. 56 LPGA).

 

CO 1 provvederà alle necessarie verifiche circa il diritto di RA 1 al rimborso della spesa per occhiali ed emanerà la decisione di sua competenza.

 

Il TCA può qui pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata. Le ulteriori richieste dell'insorgente sono irricevibili.

 

                               2.2.   Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.

 

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

 

L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

 

A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

 

Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 e applicabile in concreto, i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

 

Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo 64a cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all'art. 105b capoverso 1.

Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.

Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.

 

                               2.3.   Nel caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento dell'importo di Fr. 218,15, nonché di Fr. 20.- di spese amministrative e di interessi di mora del 5% dal 3 maggio 2012.

 

L'ammontare della partecipazione ai costi richiesto è corretto e corrisponde alla fattura del 18 maggio 2011 (doc. 6) del dr. med. __________ per prestazioni dal 18 aprile al 3 maggio 2011.

La Cassa malati ha quindi inviato all'assicurata il conteggio delle prestazioni del 9 giugno 2011 (doc. 6), in cui ha posto a carico dell'assicurata, rientrando infatti nella franchigia annua di Fr. 300.-, l'intera somma di Fr. 218,15, che va qui confermata dal Tribunale.

 

La Cassa malati resistente ha osservato - e la ricorrente non ha contestato questa circostanza - che non ottenendo il pagamento del dovuto, dopo avere diffidato l'interessata due volte (docc. B7 e B6) e decorso infruttuoso anche questo termine di diffida, essa ha fatto spiccare nei suoi confronti il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio __________ di __________ l'11 maggio 2012 (doc. 8), con cui ha preteso il pagamento di Fr. 218,15 per la partecipazione ai costi scoperta e di Fr. 20.- per le spese amministrative, oltre agli interessi di mora dal 9 luglio 2011.

 

Il debitore si è opposto a questo PE, opposizione che l'assicuratore ha rigettato con l'emanazione della decisione del 10 luglio 2012 (doc. 9), che prevedeva interessi al 5% dal 3 maggio 2012.

Con la decisione su opposizione, la cifra reclamata dalla Cassa malati contempla i Fr. 20.- per le spese di richiamo, ma anch'essa fa decorrere gli interessi di ritardo dal 3 maggio 2012.

 

Occorre ora esaminare se, correttamente, la Cassa malati resistente può pretendere dalla moglie ricorrente i debiti maturati dal marito per la partecipazione ai costi dell'assicurazione obbligatoria.

Occorrerà successivamente, laddove necessario, stabilire l'importo del debito.

 

                               2.4.   Il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).

 

Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,

 

"  1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale."

 

Secondo l'art. 166 CC,

 

"  1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;

2. l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro."

A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

 

Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

 

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

 

In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".

 

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato nella sentenza K 65/03 del 26 giugno 2006, al considerando 9, che secondo l'art. 166 cpv. 3 CC, ogni coniuge si obbliga personalmente con i suoi atti ed obbliga solidalmente il suo coniuge fintanto che non eccede i suoi poteri in modo riconoscibile per i terzi. Lo scopo di questa disposizione è proprio quello di semplificare la procedura dell'esecuzione forzata, dispensando il creditore da penose manovre per il recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione coniugale non si esercita soltanto durante la formazione degli atti giuridici, ma essa si estende anche al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione interrotta contro uno dei coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1 CO), e ciò pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida notificata all'assicurato in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è opponibile a sua moglie.

 

Queste considerazioni sono state ribadite anche nella recente sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, dove al considerando 4 il Tribunale federale ha affermato:

 

"  (…) Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas échéant aussi les assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations, ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des époux avec les tiers et est indépendant du régime matrimonial des époux; il ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)".

 

                               2.5.   Nel caso concreto, i coniugi RI 1 convivono e convivevano  al momento in cui il debito in questione è stato contratto.

 

Va esaminato qui se la giurisprudenza esposta sulla responsabilità solidale dei coniugi sia applicabile, oltre che al pagamento dei premi LAMal ex art. 61 LAMal, anche al pagamento delle partecipazioni ai costi giusta l'art. 64 LAMal.

 

D'avviso di questo Tribunale, la questione va risolta affermativamente, dato che anche il pagamento delle partecipazioni ai costi rientra nei bisogni correnti della famiglia, essendo imposta per legge e limitata nell'importo (Ranzanici/Steffen, Responsabilità solidale dei coniugi e dei partner registrati per i debiti derivanti da premi e partecipazioni secondo la LAMal, in Bollettino n. 36 a cura dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, Novembre 2008, capitolo IV.2.6 pag. 32: "Il credito è certamente costituito dai premi scaduti e dalle partecipazioni. (…) Ciò significa che il coniuge è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi o delle partecipazioni dell'altro (…).").

 

È innegabile che tra i bisogni correnti della famiglia non possa essere contemplato, per quanto attiene la salute, il solo premio dell'assicurazione di base ma debbano essere comprese le partecipazioni imposte dalla LAMal, indissolubilmente connesse alla copertura obbligatoria e fondanti il sistema di finanziamento di questa assicurazione sociale. Limitare il bisogno corrente della famiglia in ottica di salute al solo premio dell'assicurazione di base sarebbe oltremodo riduttivo. Ritenere quindi che, recandosi dal medico per beneficiare di cure coperte dall'assicurazione obbligatoria ed implicando in questo modo il pagamento di una partecipazione ai costi, uno dei coniugi ecceda il potere di rappresentanza riconoscibile e, quindi, non coinvolga solidalmente l'altro coniuge è teoria peregrina.

 

Per spese quali quelle in discussione (2 visite mediche presso un professionista abilitato ad operare a carico dell'assicurazione sociale) va ammesso palesemente che si tratti di debito che comporta solidarietà tra i coniugi. La dottrina (Deschnaux/Steinauer/Tercier, op. cit., pag. 219) ricorda come nell'obbligo di mantenimento cui debbono provvedere i coniugi vi sono pure le spese mediche e farmaceutiche.

 

Pertanto, è corretto che l'assicuratore malattia possa chiedere a RI 1 il pagamento dell'importo di Fr. 218,15 quale partecipazione ai costi di una fattura relativa a prestazioni di cui il marito ha beneficiato, essendo i coniugi solidalmente responsabili.

 

Alla stessa stregua, la Cassa malati era legittimata ad inviare un precetto esecutivo alla ricorrente per dei debiti assicurativi concernenti le partecipazioni ai costi per prestazioni di cui RA 1 ha beneficiato.

 

                               2.6.   Va ancora esaminato se la Cassa malati può chiedere all'interessata anche il pagamento delle spese di natura amministrativa (Fr. 20.-) pretese dalla Cassa malati nei confronti del marito e da questi dovute per la mancata tempestiva reazione alle richieste di pagamento degli importi dovuti per legge (docc. B6 e B7).

 

Come visto, il Tribunale Federale (delle assicurazioni) ha avuto modo di precisare che, con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005).

 

Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell'altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte. Per cui l'assicuratore non può chiedere al debitore solidale - qui ricorrente - il pagamento delle spese di diffida, d'apertura dell'incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del coniuge (STCA 36.2008.102 del 7 gennaio 2009; STCA 36.2008.98 dell'8 settembre 2008; STCA 36.2007.162 del 13 marzo 2008; STCA 36.2007.23 del 2 ottobre 2007; STCA 36.2007.62 del 5 luglio 2007; STCA 36.2006.22 del 20 luglio 2006; Ranzanici/Steffen, op. cit., pag. 32 seg.).

 

Al riguardo, nella (prima) sentenza 36.2006.22 del 20 luglio 2006 questo Tribunale ha evidenziato, al consid. 13, quanto segue:

 

"  Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Per l'art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.

Ad esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l'interessato. In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).

Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell'altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte.

Per cui l'assicuratore non può chiedere all'insorgente il pagamento delle spese di diffida, d'apertura dell'incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."

 

L'importo di Fr. 20.- non può quindi essere esatto da parte della Cassa malati nei confronti della ricorrente, debitrice solidale.

 

                               2.7.   La Cassa malati, con il precetto esecutivo notificato alla ricorrente, ha chiesto anche degli interessi di mora del 5% sulla partecipazione ai costi arretrata, e meglio dal 9 luglio 2011 (doc. 8).

Con la decisione formale e con la successiva decisione su opposizione, però, la Cassa malati resistente ha postulato degli interessi di ritardo del 5% a far conto dal 3 maggio 2012, data della domanda d'esecuzione.

Nella risposta di causa CO 1 ha riproposto la pretesa dell'incasso degli interessi decorrenti dal 9 luglio 2011.

 

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

 

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

 

Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006 pag. 40, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha affermato che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA non sussiste alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi non corrisposte dall'assicurato. Dall'art. 26 cpv. 2 LPGA non può infatti essere desunto l'obbligo di pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire:

 

"  (…)

4.2 Mit Art. 26 ATSG ist eine allgemeine, auch für die soziale Krankenversicherung geltende Verzugs- und Vergütungszinspflicht aufgenommen worden, welche sich sowohl auf Beiträge wie auch auf Leistungen bezieht (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, N 1 zu Art. 26). Diese Regelung gilt gestützt auf Art. 1 Abs. 1 KVG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) auch in der sozialen Krankenversicherung, wobei die Sonderregelung gemäss Art. 10 Abs. 2 KVG (vgl. Erw. 4.1 hievor) bewusst beibehalten wurde (vgl. BBl 1999 V 4580).

4.2.1 Die Vorinstanz hat Art. 26 Abs. 1 ATSG angewendet. Diese Bestimmung sieht indessen Verzugs- und Vergütungszinsen nur für Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche vor. Beiträge im Sinne von Art. 26 Abs. 1 ATSG sind diejenigen Zahlungen, welche im Hinblick auf eine Versicherungsdeckung zu erbringen sind oder zu Unrecht geleistet wurden (Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl., Bern 2003, § 43 N 16; vgl. auch Kieser, ATSG-Kommentar, N 7 zu Art. 26). Dabei wird im KVG (und teilweise in anderen Sozialversicherungszweigen) weiterhin der Begriff Prämie anstelle von Beitrag verwendet (Locher, a.a.O., § 43 N 16; Kieser, a.a.O., N 7 und 32 zu Art. 26; vgl. auch RKUV 2004 Nr. KV 306 S. 465 Erw. 5.3.4 [Urteil M. vom 26. August 2004, K 68/04]; Gebhard Eugster, ATSG und Krankenversi-cherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in: SZS 2003 S.  225). Kostenbeteiligungen dienen nun aber nicht der Begründung und höchstens mittelbar dem Erhalt der Versicherungsdeckung und fallen somit nicht unter den Beitragsbegriff gemäss Art. 26 Abs. 1 ATSG. Davon ging auch der Verordnungsgeber aus, indem er in Art. 90 KVV (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) zwar bei der Regelung der Vollstreckung nebst den Prämienforderungen auch die Kostenbeteiligungen erwähnt (Abs. 3 ff.), zugleich aber lediglich für die Prämien einen Verzugszinssatz festgesetzt hat (Abs. 2). Art. 26 Abs. 1 ATSG kann somit nicht als Grundlage für die Erhebung von Verzugs- oder Vergütungszinsen auf Kostenbeteiligungen dienen.

 

4.2.2 Gleiches gilt für Art. 26 Abs. 2 ATSG. Diese Bestimmung sieht eine Verzugszinspflicht nur zu Lasten der Sozialversicherungen auf deren Leistungen vor und ist damit auf den gegebenen Sachverhalt nicht anwendbar." (sottolineatura della redattrice)

 

Questo concetto è stato ribadito con sentenza del 3 luglio 2006 nella causa K 24/06, dove il TFA ha affermato:

 

"  (…)

3.2 Der Versicherer war ausserdem befugt, die geltend gemachten Mahn- und Bearbeitungsgebühren von insgesamt Fr. 50.- (Fr. 20.- Mahnspesen, Fr. 30.- Bearbeitungsgebühren [vgl. Zahlungsbefehl vom 21. Februar 2005]) zu erheben, da die erforderliche Grundlage in den Allgemeinen Versicherungsbestimmungen (in Kraft seit 1. Januar 2003, Art. 12. Ziff. 2 lit. a), existiert, die Unterlassung der Kostenbeteiligungszahlungen als schuldhaft zu qualifizieren ist und die Entschädigung angesichts der konkreten Umstände als betragsmässig angemessen erscheint (vgl. BGE 125 V 277 Erw. 2c/bb mit Hinweisen; Urteil S. vom 2. Februar 2006, K 112/05, Erw. 4.3; zur unveränderten Rechtslage nach In-Kraft-Treten des ATSG: RKUV 2004 Nr. KV 306 S. 465 Erw. 5.3.3 mit Hinweisen [Urteil M. vom 26. August 2004, K 68/04]). Korrekt sind sodann die vorinstanzlichen Ausführungen zur Erhebung von Verzugszinsen von 5 % auf den ausstehenden Kostenbeteiligungen. Gemäss Rechtsprechung besteht auch nach In-Kraft-Treten des ATSG keine gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Verzugs- oder Vergütungszinsen auf ausstehenden Kostenbeteiligungen der versicherten Person. Art. 26 ATSG bietet hiezu keine gesetzliche Grundlage (Urteil T. vom 12. Januar 2006, K 40/05) und in Art. 90 Abs. 2 KVV hat der Verordnungsgeber lediglich für die Prämien einen Verzugszinssatz festgesetzt." (l'evidenziatura è della redattrice)

 

In simili condizioni, con il precetto esecutivo la Cassa malati non poteva chiedere interessi del 5% sulla partecipazione ai costi dovuta di Fr. 218,15, né tanto meno sulle spese amministrative di Fr. 20.-, ma solo sui premi (STCA 36.2012.9 del 15 giugno 2012; STCA 36.2006.204 del 4 giugno 2007; STCA 36.2006.115 del 12 ottobre 2006; Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Hrsg. Ulrich Meyer, 2.a ed., 2007, n. 13, pag. 403 e n. 1041 pag. 752: “Nach der Rechtsprechung hat der Gesetzgeber im ATSG über die Verzugs- und Vergütungszinsen auf Prämien und Kostenbeteilungen umfassend legiferiert, weshalb eine davon abweichende Regelung, die sich auf einen allgemeinen Rechtsgrundsatz der Verzugszinspflicht stützt, hier nicht zum Zuge kommen kann.“, sottolineatura della redattrice).

 

Peraltro, la Cassa malati ha chiesto alla ricorrente il pagamento degli interessi di mora per un debito del marito ciò che, come visto (cfr. consid. 2.6), non è comunque ammissibile.

 

                               2.8.   Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

 

In queste condizioni, la decisione su opposizione va confermata limitatamente al debito in capitale ammontante a Fr. 218,15.

 

                               2.9.   La ricorrente ha fatto tuttavia valere presunti suoi crediti nei confronti della Cassa malati, chiedendone la compensazione con quanto da lei dovuto. Ella fa in particolare riferimento a prestazioni derivanti da una fattura per occhiali del 2010.

 

Come visto (cfr. consid. 2.1), questa tematica esula dall'oggetto che il Tribunale è chiamato ad esaminare sulla base della decisione su opposizione del 10 settembre 2012.

Ad ogni buon conto, per meglio spiegare alla ricorrente la natura della sua pretesa di compensare il vantato credito di Fr. 330.- con il pagamento della fattura di Fr. 218,15, il TCA analizza ugualmente questa questione, concludendo che tale richiesta non può essere accolta.

 

 

Infatti, nella citata sentenza K 114/03, l'allora TFA ha affermato:

 

"  (…)

8. Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).

 

Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.

 

Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto."

 

                                         La ricorrente non può pertanto compensare quanto da lei dovuto con presunti crediti derivanti dalla LAMal nei confronti della Cassa malati (STCA 36.2006.2004 del 4 giugno 2007; STCA 36.2006.115 del 12 ottobre 2006).

 

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione deve essere modificata ai sensi delle considerazioni esposte ed il ricorso va parzialmente accolto.

La ricorrente va quindi astretta al pagamento di (soli) Fr. 218,15.

 

Ne discende, pertanto, che l'opposizione della ricorrente al PE n. __________ dell'11 maggio 2012 emesso dall'U__________ di __________ deve essere rigettata in via definitiva limitatamente ad un importo di Fr. 218,15, escluse quindi sia le spese amministrative di richiamo di Fr. 20.- richieste dalla resistente sia gli interessi di ritardo del 5% dal 3 maggio 2012.

 

Alla ricorrente, parzialmente vincente in causa ma non patrocinata, non vengono riconosciute ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   La decisione è parzialmente modificata, nel senso che le spese di richiamo di Fr. 20.- e gli interessi di mora del 5% non possono essere chiesti. Pertanto, RI 1 è condannata, in via solidale, al pagamento a CO 1 dell'importo di Fr. 218,15 per la fattura scoperta del 9 giugno 2011 concernente prestazioni di cui ha beneficiato il marito RA 1.

 

                               1.2.   L'opposizione al PE n. __________ dell'11 maggio 2012 dell'Ufficio __________ di __________ è rigettata in via definitiva per un importo di Fr. 218,15.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti