Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2012.83

 

IR/sc

Lugano

15 ottobre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

considerato che            

 

                                     -   con atto del 13/15 ottobre 2012 RI 1 di __________ si è rivolto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni segnalando ricevimento di decisione formale emanata dall’assicuratore malattie CO 1 di __________ per incasso di premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e pagamento di partecipazione. Più specificatamente con PE __________ del 12 giugno 2012 l’assicuratore LAMal ha escusso il qui ricorrente chiedendogli il pagamento di complessivi CHF 406,10 per il premio LAMal del marzo 2012 (CHF 358,30) ed una partecipazione (CHF 47,80). Oltre a queste spese sono state pretese complessivi CHF 120 a titolo di spese amministrative dell’assicuratore e CHF 53 per le spese di PE;

 

                                     -   l’assicurato ha inoltrato opposizione al PE segnalando già sul PE (doc. A1) l’avvenuto pagamento del premio e quello della partecipazione. A dimostrazione di tale fatto egli ha prodotto un estratto del suo conto bancario (doc. A2) da cui si desume il pagamento del premio con valuta antecedente il PE ossia il 24 maggio 2012, e quindi precedente di ben19 giorni;

                                     -   con decisione dell’11 luglio 2012 – e quindi molto successiva al pagamento risultante dall’addebito al conto bancario del 24 maggio 2012 – CO 1 ha emanato una decisione soggetta ad opposizione con cui ribadisce la pienezza del proprio credito cifrandolo in CHF 579,10 complessivi;

 

                                     -   dagli atti prodotti dall’assicurato di evince un ulteriore scritto del 3 agosto 2012 dell’assicuratore con cui si ritrasmette al signor RI 1 la decisione non ritirata con l’avvertenza del decorrere, già in corso, dei termini per l’esercizio del diritto di impugnativa. Per quanto desumibile dagli allegati al ricorso emerge che il 24 agosto 2012 l'assicurato ha eseguito ulteriore pagamento in favore dell’assicuratore, verosimilmente comprendente l’importo di CHF 47,80 pretesa quale partecipazione. Con il suo ricorso del 13 ottobre 2012 relativo alla decisione “3 agosto ‘12” il signor RI 1, oltre a segnalare i fatti appena descritti, evidenzia che l’assicuratore non intende cancellare il precetto “ma pretende delle spese alquanto ingiustificate per un totale di CHF 173 CHF” egli richiama la decisione di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni nell’inc. 36.2010.65 del 31 maggio 2012 con cui le pretese per spese amministrative dell’assicuratore erano state, in un caso analogo, limitate a CHF 70;

__________              -   il gravame non è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione di una risposta di causa alla luce dell’esito della procedura;

 

                                     -   la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

 

                                     -   per l’art. 49 LPGA (legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali):

 

"  1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

(…)

3 Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato."

 

                                         mentre per l’art. 52 LPGA:

 

"  1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

3 La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili."

 

                                     -   in sostanza contro la decisione emanata dall’amministrazione è possibile formulare opposizione entro il termine di 30 giorni. In tale caso l’assicuratore è costretto ad emanare, in tempi contenuti che dipendono dalla natura della procedura e dagli accertamenti semmai necessari, una decisione resa su opposizione semmai impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Da quanto desumibile dagli atti prodotti l’assicuratore ha emanato una decisione formale a norma dell’art. 49 LPGA mentre non ha emanato, se contro detta decisione é stata inoltrata una formale opposizione da parte dell’assicurato nei tempi di legge, una decisione resa su opposizione impugnabile al Tribunale. Il gravame si palesa quindi irricevibile;

 

                                     -   che neppure quale ricorso per denegata giustizia il ricorso appare ricevibile in questa sede siccome l’amministrazione ha, per quanto dimostrano gli atti, emanato le decisioni nel proprio interesse in tempi ragionevoli ed il ricorrente non si lamenta di un preteso ritardo;

 

                                     -   che alla luce di quanto precede il gravame formulato il 13 ottobre 2012 e pervenuto in data odierna al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, è da dichiarare irricevibile e va trasmesso subito all’assicuratore malattia CO 1 per la verifica di un inoltro di tempestiva opposizione da parte dell’assicurato e della eventuale emanazione di una decisione su opposizione;

 

                                     -   che non si fa carico di tasse di giustizia e spese. Alla Cassa, in uno con la presente decisione, vengono trasmessi tutti gli atti prodotti dall’assicurato con la sua impugnativa, compresa la comprova dell’avvenuto pagamento del premio preteso 19 giorni prima dell’emanazione del PE con cui CO 1 ne pretendeva il pagamento, in uno con una partecipazione, circostanza questa, in uno con la decisione del TCA del 31 maggio 2010 inc. 36.2010.65 citata, che dovrà essere ritenuta dall’assicuratore in presenza di una tempestiva opposizione dell’assicurato alla decisione 11 luglio 2012.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso 13 ottobre 2012 formulato da RI 1, __________ è irricevibile.

 

                                   2.   Gli atti prodotti con il ricorso vengono immediatamente trasmessi ad CO 1, __________ per i suoi incombenti.

 

                                   3.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti