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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sulla petizione del 4 luglio 2012 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie |
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ritenuto che AT 1, nata nel 1967, è affiliata per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso CV 1 (di seguito: CV 1),
l’interessata è inoltre al beneficio di alcune assicurazioni complementari, e meglio __________ (__________), __________ (__________) e __________ (doc. A),
il 10 ottobre 2011 l’assicurata ha subito una laparoscopia/ pelviscopia ginecologica terapeutica e una plastica tubarica o laparoscopia ad opera del dr. med. __________, FMH ginecologia e ostetricia. L’intervento è costato fr. 5'996.45 (doc. 4),
dopo aver chiesto alcune delucidazioni e dopo aver inizialmente rifiutato di rimborsare l’intervento, con decisione formale del 13 aprile 2012 (doc. 4), confermata dalla decisione su opposizione del 4 giugno 2012 (doc. 7), l’assicuratore si è assunto un importo di fr. 1'957.25. CV 1 ha sostenuto di aver inizialmente rifiutato il rimborso dell’intervento poiché il dr. med. __________ aveva in un primo momento affermato che si trattava di una cura della sterilità. Solo successivamente è emerso che il problema della sterilità era secondario e che l’intervento di laparoscopia si era reso necessario per dolori addominali. Tuttavia il ripristino della fertilità tramite plastica tubarica (2 volte la posizione 22.1680) non rappresenta, secondo la Cassa, una prestazione obbligatoria a carico della LAMal poiché unicamente in relazione con la sterilità (doc. 5),
con ricorso/petizione del 4 luglio 2012 AT 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo preliminarmente che questo Tribunale verifichi la corretta applicazione delle norme legali che entrano in considerazione nel caso specifico ed in particolare per l’assicurazione delle prestazioni complementari, che accerti se il medico di fiducia dell’assicurazione abbia consigliato CV 1 solo dopo aver preso visione di tutti gli atti medici inerenti la ricorrente (cartella medica, rapporto operatorio, ecc), che accerti inoltre se il medico interpellato da CV 1 è medico chirurgo in campo ginecologico e che valuti l’operato del dr. med. __________ per stabilire se si è comportato correttamente nei confronti dell’assicurata. In via principale l’interessata, protestate spese e ripetibili, chiede l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’assicuratore al pagamento integrale della fattura di fr. 5'996.45, in via subordinata il parziale accoglimento del ricorso e la condanna di CV 1 al pagamento parziale della fattura di fr. 1'957.25 (doc. I),
con scritto del 16 luglio 2012 l’assicuratore ha domandato una proroga per l’inoltro della risposta, evidenziando di voler interpellare la dr.ssa med. __________, FMH ginecologia e ostetrica di , le cui domande sono state trasmesse alla ricorrente per una presa di posizione (doc. III),
il 23 luglio 2012 il giudice delegato del TCA ha rammentato che il termine per l’inoltro della risposta di causa, che sarebbe scaduto il 27 agosto 2012, è stato sospeso dalle ferie giudiziarie e di conseguenza una proroga fino al 20 agosto 2012, per meri motivi tecnici, non poteva essere concessa (doc. IV),
con scritto del 17 agosto 2012, trasmesso per conoscenza al TCA, la ricorrente ha contestato il modo di procedere della Cassa, rilevando che deve essere il Tribunale a designare un perito neutro ed imparziale (doc. V),
il 21 agosto 2012 il giudice delegato si è rivolto all’insorgente, rammentandole che l’assicuratore può, nel termine della presentazione della risposta di causa, modificare il provvedimento e che “per ciò fare è pure ammesso che svolga delle verifiche” (doc. VI). Ciò per semplificare la procedura ritenuto che se il nuovo provvedimento accoglie le censure del ricorrente, il giudice può stralciare la causa dai ruoli. Il giudice delegato ha inoltre domandato all’interessata se intendeva conferire procura di rappresentanza alla persona di fiducia cui fa capo,
con risposta del 22 agosto 2012 l’assicuratore ha proposto la reiezione della petizione, rilevando in particolare che la cura prestata dal dr. med. __________ non rientra nelle prestazioni relative ai “provvedimenti preventivi” previsti dall’assicurazione __________ (doc. VII),
il 31 agosto 2012 la ricorrente ha scritto al giudice delegato rilevando di non avere intenzione di conferire procura a terzi a motivo dell’onere finanziario che ciò comporta, di non intendere porre quesiti alla dr.ssa med. __________ e chiedendo una proroga, concessa (doc. X), per presentare eventuali mezzi di prova (doc. IX),
il 28 settembre 2012 l’interessata ha ribadito la sua posizione, producendo ulteriori prove (doc. XI), su cui CV 1 ha presentato le sue osservazioni il 3 ottobre 2012 (doc. XIII),
con scritto del 24 ottobre 2012 il TCA ha domandato alla ricorrente lo svincolo dal segreto professionale dei medici che l’hanno avuta in cura nell’ambito del trattamento litigioso (doc. XV). Il 31 ottobre 2012 l’interessata ha trasmesso quanto richiesto (doc. XVI),
il 6 novembre 2012 il TCA ha posto alcune domande al dr. med. __________ (doc. XVII), che ha risposto il 12 novembre 2012 (doc. XVIII),
in data 13 novembre 2012 il TCA ha chiesto all’assicuratore di sottoporre le risposte del dr. med. __________ e la documentazione prodotta dallo specialista ad un medico di fiducia e di presentare osservazioni scritte in merito (doc. XIX),
il 19 novembre 2012 CV 1 ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, rilevando di essere in attesa del riscontro del medico di fiducia (doc. XX),
il 21 novembre 2012 il TCA ha rammentato all’assicuratore il termine assegnato per la presentazione della presa di posizione del medico di fiducia (doc. XXI),
con scritto del 21 novembre 2012 CV 1 ha chiesto la proroga del termine (doc. XXII), concessa con lettera del 22 novembre 2012 (doc. XXIII),
il 5 dicembre 2012 l’assicuratore ha trasmesso la presa di posizione della dr.ssa med. __________ (doc. XXV), su cui l’insorgente ha presentato le sue osservazioni il 13 dicembre 2012 (doc. XXVII). All’assicuratore è stato assegnato un termine di 5 giorni per eventualmente esprimersi in merito (doc. XXVIII),
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012),
nell’ambito del parallelo incarto LAMal (inc. 36.2012.55) il TCA ha integralmente accolto, nella misura in cui era ricevibile, il ricorso dell’insorgente contro la decisione su opposizione del 4 luglio 2012 ed ha condannato l’assicuratore al pagamento della fattura n. __________ del 2 dicembre 2011 dell’__________ di fr. 5'996.45,
con l’integrale accoglimento del ricorso e la condanna di CV 1 al versamento dell’intero importo richiesto dall’attrice la petizione diventa priva di oggetto,
del resto le assicurazioni complementari non potrebbero neppure intervenire per il rimborso della franchigia o della partecipazione ai costi derivanti dalla LAMal eventualmente ancora dovute dall’attrice, ritenuto che l’art. 64 cpv. 8 prima frase LAMal prevede che le partecipazioni ai costi non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d’assicurazione privato,
ne segue che, in quanto priva di oggetto, la petizione va stralciata dai ruoli senza assegnazione di tasse, spese e ripetibili,
rammentato che l’attrice chiede la condanna dell’assicuratore al pagamento di fr. 5'996.45, l’importo per poter inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale federale in funzione del valore litigioso non è manifestamente raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF),
secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare alla FINMA anche la presente sentenza,
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione, in quanto divenuta priva di oggetto, è stralciata dai ruoli.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b. Fr. 30'000.- in tutti gli altri casi.
Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti