Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2013.20

 

IR/sc

Lugano

13 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso dell'11 aprile 2013 di

 

 

RI 1 ora di ignota dimora

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 aprile 2013 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

Considerato                   in fatto ed in diritto

 

                                   1.   RI 1 è cittadino __________, già residente a __________, ed ora partito senza indicazioni relative al suo nuovo luogo di soggiorno. Il 2 aprile 2013 l’assicuratore malattie CO 1 ha emanato nei suoi confronti una decisione resa su opposizione mediante la quale ha confermato il proprio credito per premi dell’assicurazione malattie obbligatoria maturati nel corso del periodo marzo – luglio 2012 per complessivi CHF 1'151,00 rimasti insoluti, rigettando in pari tempo l’opposizione interposta da RI 1 al PE 797249 dell’UE di __________ notificato il 5 dicembre 2012 ed oggetto dell’opposizione del 7 gennaio 2013.

 

                                   2.   Con ricorso dell’11 aprile 2013 RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro il provvedimento amministrativo dell’assicuratore rilevando “di non avere mai firmato alcun contratto con la sopra citata società … è stato sottoscritto con firma evidentemente falsa … (probabilmente) dalla signora __________ … Non mi pare giusto in un paese civile … che io debba essere condannato a pagare premi assicurativi sulla scorta di un operazione truffaldina …”.

 

                                         Dal canto suo il giudice delegato del Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha chiesto al ricorrente “se una denuncia contro il presunto autore (o la presunta autrice) … è stata depositata” con richiesta di ulteriori informazioni in merito (doc. V del 26 aprile 2013). In data 8 maggio 2013 il ricorrente ha indicato di non avere inoltrato una denuncia non essendo certo dell’autore del reato (doc. VI). Con allegato di risposta del 15 maggio 2013 (doc. VIII) l’assicuratore ha proposto la reiezione del gravame indicando in particolare che:

 

"  (…)

Il signor RI 1 afferma di mai aver sottoscritto un'offerta d'assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo LAMal con la qui convenuta e pertanto il signor RI 1 si ritiene legittimato a non corrispondere i relativi premi assicurativi.

 

(…)

 

… si devono sottolineare … i seguenti quattro aspetti:

 

a)   la presenza di un permesso di dimora presuppone la perfezione di una copertura assicurativa secondo LAMal;

b)   l'assenza di contestazione al momento del ricevimento della polizza assicurativa;

c)   l'assenza del pagamento di premi assicurativi per il periodo marzo – luglio 2012 è incontestato poiché lo stesso signor RI 1 manco lo cita;

d)   l'assenza di qualsivoglia domanda di esenzione da parte del signor RI 1 benché egli attesti, in modo palese, di conoscere l'esistenza di un obbligo assicurativo …

 

(…)

 

Ora, con riferimento alla documentazione a disposizione e meglio: l'offerta d'assicurazione, la fotocopia del permesso di dimora, un ultimo sollecito 30 luglio 2012, la domanda di esecuzione 13 settembre 2012, il precetto esecutivo no. 797249, l'opposizione 13 dicembre 2012, il rigetto dell'opposizione 7 gennaio 2013, lo scritto 11 febbraio 2013 CO 1 / RI 1, lo scritto 13 febbraio 2013 CO 1 / RI 1, la decisione su opposizione 2 aprile 2013 appare evidente che la tesi sollevata dal signor RI 1 sia, in realtà, pretestuosa e tesa ad evitare la corresponsione dei premi.

 

(…)

 

Il signor RI 1 non ha neppure portato la prova di essere assicurato altrove e pertanto la tesi esposta dal ricorrente appare voler giustificare, unicamente, la volontà dall'esimersi dal pagamento dei premi assicurativi dell'assicurazione di base: pertanto, il ricorso del signor RI 1 è da respingere. (…)" (doc. VIII)

 

                                         Invitato a prendere posizione in merito ed a formulare richiesta di assunzione di nuove prove (doc. IX del 17 maggio 2013) il ricorrente non ha reagito ed il giudice delegato ha indetto un’udienza per il 14 giugno 2013 (con atto del 21 maggio 2013) nel corso della quale ha proceduto, oltre alla discussione di causa anche all’audizione della signora __________ quale teste. In particolare la teste ha dichiarato di collaborare con il gruppo __________ e di avere fatto la conoscenza del ricorrente e del di lui padre offrendo loro la possibilità di affiliazione ad un assicuratore del gruppo __________. Più precisamente la teste ha precisato che:

 

"  (…)

… ho conosciuto il papà del sig. RI 1 per il tramite di … Ho aiutato, per cose pratiche, ricerca per l'appartamento, si è arrivati quindi ad un'offerta d'assicurazione (vedo il doc. 2). Devo precisare che quale collaboratrice di __________ io non potevo allestire il modulo dell'offerta. Io fornivo il nominativo del cliente e poi questo modulo veniva allestito da terzi, infatti dal doc. 2 si rileva il nome di __________ collaboratrice di CO 1. L'offerta reca la data del 30.3.2012, una franchigia di fr. 2500., la specifica dell'arrivo dall'estero e la data del 2.4.2012 del momento della firma.

Io ho ricevuto questo documento l'ho consegnato a mano al padre del sig. RI 1, mi è stato ritornato perché sono passata a prenderlo. Non ricordo quanto tempo dopo so che erano gli inizi di aprile.

 

… io l'ho firmata a mia volta con il mio nome che sta a pag. 2 a destra e ho stampigliato l'indicazione della __________ assicuratore come intermediario.

 

Preciso che pag 1 è indicata una franchigia di fr. 2'500.-- sia mediante una croce apposta nelle finche delle franchigie opzionali, sia più in altro mediante cancellazione della franchigia legale in maniera manuale e l'apposizione sempre in maniera manuale della cifra di fr. 2'500.--.

 

(…)

 

La teste precisa che alla pag. 2 del doc. 2 l'indicazione __________, 2.4.2012 è stata da lei apposta. Non posso però giurare di averla ritirata io a __________ l'offerta o di averla ricevuta in sede di __________ perché il timbro normalmente viene apposto in sede.

 

Mi viene mostrato a pag. 3 dell'offerta e mi si chiede se l'indicazione dello stato civile, il numero di cellulare e l'e-mail nonché l'indicazione che era in atto l'apertura di conto.

 

Queste indicazioni sono state da me aggiunte a mano ed ora mi sovvengo di avere ritirato questa offerta dal papà, sig. __________ alla presenza della signora __________ che è la convivente del papà del sig. RI 1.

 

Anche queste indicazioni a pag. 3 vengono aggiunte in seguito al controllo che io devo eseguire dell'offerta prima di recapitarla ad CO 1 per il seguito che deve avere.

 

La piccola X che precede la firma che il sig. RI 1 contesta essere la sua a pag. 2 dell'offerta, è mia nel senso che specifico così il luogo dove deve essere apposta la sottoscrizione.

 

(…)

 

Io non sono mai stata informata in merito al numero di un conto o di una relazione bancaria di RI 1.

 

(…)

 

Ricordo che mancavano dei documenti per formalizzare la sottoscrizione dell'assicurazione e quindi la sig.ra __________ ha scritto a me o forse era una collega dell'ufficio della sig.ra __________, mi è stato in ogni caso mandato un e-mail, a seguito del quale ho interpellato l'assicurato non ricordo in quale forma, non ricordo se ho parlato con la sig.ra __________, comunque escludo di avere parlato direttamente con RI 1 e quindi in ogni caso la richiesta è arrivata a destinazione perché è stato trasmesso fotocopia del permesso di dimora.

 

(...)

 

La sig.ra __________ precisa poi di non avere visto la polizza fisica e neppure le ulteriori comunicazioni.

 

Posso solo dire che per mio scrupolo ho chiamato il Municipio di __________, l'ufficio controllo abitanti e ho verificato con una persona di cui non ricordo il nome che il sig. RI 1 avesse correttamente presentato il tesserino assicurativo necessario siccome ha un obbligo assicurativo in Svizzera.

 

(…)

 

La teste conclude dicendo che aveva contatti frequenti soprattutto con __________ e qualche contatto con la sig.ra __________." (doc. XII, pag. 4-6)

 

                                         Nel corso della discussione di causa il ricorrente ha precisato a sua volta che:

 

"  (…)

Io sono giunto in Svizzera in Ticino nel settembre 2011 senza abitare in maniera stabile, venivo un paio di giorni poi ripartivo. Solo più tardi quando ho richiesto e ottenuto il permesso di dimora agli atti mi sono stabilito a __________ con recapito presso il mio papà ____________________.

 

La mia presenza non è stata continua poiché per alcuni mesi sono anche rientrato in __________, ho prodotto un documento della mia palestra siccome pratico pugilato come atleta agonista.

 

(…)

 

Agli inizi della mia permanenza sono stato assunto da una società appartenente a mio padre che però non è divenuta attiva e produttiva e sono stato quindi licenziato e sono partito in seguito per __________ dove sono rimasto per vari mesi, sono rientrato a fine maggio. Già per questo motivo non posso avere sottoscritto la proposta di assicurazione 31.3.2012. In quel periodo ero stabilmente a __________.

 

Devo dire che sono consapevole dell'obbligo assicurativo ma che non ho mai concluso nessuna copertura assicurativa ed anzi preciso che a breve rientrerò in __________.

 

Vedo ancora sul doc. B1 (identico al doc. 2) la firma apposta e nego assolutamente che si tratti della mia firma, in particolare non corrisponde assolutamente la lettera B. Si tratta di una falsificazione per imitazione il cui autore però non so indicare.

 

Il sig. RI 1 precisa di non avere mai visto il formulario dell'offerta CO 1 e non solo di non averlo mai firmato. Egli precisa anche di avere ricevuto addirittura 2 polizze assicurative da CO 1 di cui una come istruttore sportivo che è un'attività che egli ha svolto in __________ mai in Svizzera.

 

Precisa che non sa specificare la natura della polizza CO 1 e quindi non sa precisare l'oggetto della polizza che lo indicava quale istruttore di arti marziali, non so se si trattasse d'infortunio o malattia o altro.

 

Questa polizza ha fatto l'oggetto di mie lamentele ed è stata subito ritirata.

 

(…)

 

Preciso che gli indicativi del mio cellulare e del mio indirizzo e-mail la sig.ra __________ può averli ottenuti tramite Facebook infatti il mio profilo le contempla ed io accetto ogni persona.

 

Il ricorrente confrontato con il fatto che CO 1 disponga della copia del suo permesso B precisa che è possibile che sia stato in qualche modo fatta una fotocopia del documento ritenuto che comunque tutta la sua corrispondenza agli inizi in particolare veniva trasmessa all'indirizzo di __________." (doc. XII, pag. 7-8)

 

                                         Al verbale è allegata fotocopia della tessera assicurativa rilasciata da CO 1 in favore del ricorrente.

 

                                   3.   Con scritto del 17 giugno 2013 il giudice delegato ha trasmesso al Ministero Pubblico una segnalazione relativa all’ipotesi formulata dal signor RI 1 concernente la firma posta in calce alla domanda di affiliazione ad CO 1 (doc. XIII) mentre CO 1 ha fornito le seguenti ulteriori spiegazioni:

 

"  (…)

copia permesso di dimora (permesso B)

in proposito necessita osservare che senza copia di detto permesso CO 1 non avrebbe mai fatto proseguire la pratica assicurativa. Pertanto, poiché in generale il proponente è cognito della necessità di essere in regola egli collabora in prima persona, oppure, assistito dal proprio consulente affinché l'assicuratore disponga degli atti necessari. Dunque, se il signor RI 1 non ha trasmesso alcunché detto documento sarà stato prodotto dalla signora __________ che, giocoforza, l'avrà ricevuto: CO 1 non è in grado di ricostruire la rintracciabilità dell'invio limitandosi ad un'unica spiegazione plausibile e cioè che il titolare di detto permesso – il signor RI 1 – od una persona di sua fiducia l'abbia trasmesso;

 

originale dell'offerta d'assicurazione (doc. 2)

Il documento originale è stato scansionato nell'apposito sistema e poi distrutto sicché CO 1 non dispone dell'originale, ma solo ed esclusivamente, del documento prodotto;

 

esistenza di ulteriori polizze assicurative

il signor RI 1 non dispone presso la qui convenuta di altra copertura assicurativa oltre a quella in oggetto.

 

(…)

 

… dispone della tessere d'assicurato rilasciata da CO 1. In proposito, parte convenuta è assolutamente meravigliata della circostanza che il signor RI 1, da un lato, affermi di non aver firmato l'offerta d'assicurazione (doc. 2) e dunque di non dover assumere l'onere dei premi assicurativi; dall'altro, di detenere tranquillamente detta tessera fra i propri atti. Tale procedere è contraddittorio …" (…)" (doc. XIV)

 

                                         Anche tale documento è stato trasmesso al Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 1 luglio 2013 (doc. XVI). Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha eseguito una verifica presso il controllo abitanti di __________, alla luce del mancato ritiro di un invio da parte del ricorrente, accertando che il padre del signor RI 1, __________, sarebbe partito dalla Svizzera il 26 giugno 2013 senza notificare un nuovo indirizzo, mentre il signor RI 1 “non risultava già più … presso il Comune di __________”. Il giudice delegato ha trasmesso tale notizia al MP ed ha chiesto all’UR Stranieri la trasmissione del dossier relativo al ricorrente, anche in questo caso copia di quanto acquisito è stato trasmesso al MP il 25 luglio 2013 (doc. XXI). Il Procuratore interessato alla causa è stato interpellato in merito all’esito delle indagini (doc. XXII il 3 settembre 2013) ed ha trasmesso il successivo 15 ottobre 2013 un decreto di sospensione delle indagini da cui emerge che RI 1 è di ignota dimora (doc. XV). Il Giudice delegato ha chiesto la visione degli atti penali (doc. XXV del 16 ottobre 2013) acquisendo copie degli stessi agli atti e ritrasmettendo per il resto gli atti al PP. Un deposito degli atti formanti la procedura qui in discussione è stato eseguito dal 23 ottobre all’8 novembre 2013. L’invito a prendere conoscenza degli atti è stato intimato al ricorrente ma lo scritto non ha potuto essere intimato ed è stato ritornato dalla Posta.

 

                                   4.   In diritto occorre qui ricordare, molto sommariamente, che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni può decidere le procedure a giudice unico nella misura in cui queste siano prive di importanza fattuale, giuridica o probatoria. Ciò è palesemente il caso in concreto.

 

                                   5.   Sempre in diritto va rammentato come, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).

 

                                         In virtù dell’art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale. A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2 LAMal). Secondo l'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno. Per l'art. 105b cpv. 1    OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato. A norma dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato

 

                                   6.   In concreto questo giudice ritiene che, per le modalità di sottoscrizione della richiesta di affiliazione ad CO 1, per le informazioni di dettaglio contenute nell’offerta, per quanto indicato dalla testimone signora __________, alla luce della mancata reazione del ricorrente al ricevimento di specifici atti e del possesso da parte dello stesso della tessera assicurativa CO 1, senza obiezione alcuna formulata in merito precedentemente alla causa, è dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia che RI 1 ha chiesto la sua adesione all’assicuratore malattia CO 1, e da tale adesione, e per obbligo di legge, egli deve onorare i premi che l’assicuratore ha fatturato e non sono stati corrisposti. Nulla permette di ritenere che la fatturazione dei premi non sia conforme e corretta. Per tale motivo il ricorso del signor RI 1 deve essere respinto. Si prescinde, visto l’abbandono del territorio svizzero senza indicazione alcuna circa un nuovo recapito, dal carico di tassa e spese al ricorrente (un incasso comporterebbe un quasi certo insuccesso e costi inutili).

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso formulato in data 11 aprile 2013 da RI 1, già residente a __________ in __________ ed ora di ignota dimora, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti