Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
cs |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2013 di
|
|
1. RI 1 2. RI 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su reclamo del 12 aprile 2013 emanata da |
||
|
|
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
A. Il 16 dicembre 2007, in seguito alla soppressione, con effetto dal 1° gennaio 2008, della rendita completiva per la moglie, RI 1, beneficiario di una rendita d’invalidità, ha inoltrato una richiesta per l’ottenimento di una prestazione complementare (doc. 1). Alla domanda “Avete ceduto o venduto dopo il 1964, sostanza o parte della stessa a terze persone, o avete rinunciato a partecipazioni, a comunioni ereditarie o a prestazioni periodiche?”, l’interessato non ha risposto (pag. 7, doc. 1, domanda 59).
B. Con decisione del 13 febbraio 2008 la Cassa cantonale di compensazione lo ha messo al beneficio, insieme alla moglie, di una prestazione complementare limitatamente al pagamento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria (doc. 2 e 8). Il diritto al sussidio è stato confermato anche negli anni successivi.
C. Il 27 febbraio 2012 la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso ad RI 1 il formulario per la revisione delle prestazioni complementari (doc. 4). Alla domanda “ha eseguito lei o altri componenti della famiglia, dopo la richiesta PC dall’ultimo formulario di revisione, vendite, cessioni o donazioni di sostanza?”, ha risposto affermativamente ed ha prodotto il contratto di donazione, per anticipo ereditario, in favore di sua figlia, del __________ 2007.
D. Con decisione del 22 giugno 2012, dopo aver riesaminato l’intera fattispecie, la Cassa cantonale di compensazione ha soppresso il diritto alle prestazioni complementari con effetto dal 1° luglio 2012 (doc. 5).
E. Con due distinte decisioni del 22 agosto 2012 la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto ad RI 1, rispettivamente alla moglie RI 2, la restituzione dell’importo di fr. 15'491.40 (complessivamente fr. 30'982.80), corrispondente all’ammontare di fr. 20'256 di riduzione per i premi LAMal versati dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2012, dedotto l’importo di fr. 4'764.60 pari alla riduzione di premio effettivamente dovuta. Contestualmente gli interessati sono stati informati della possibilità di chiedere, per iscritto, il condono delle prestazioni ottenute in buona fede, ciò nel caso in cui il beneficiario si trovasse in gravi difficoltà. Essi sono stati resi attenti del fatto che la domanda doveva essere presentata nel termine di 30 giorni dal momento del passaggio in giudicato della decisione di restituzione (doc. 9a e 9b).
F. Il 30 agosto 2012 i coniugi RI 1 e RI 2 hanno scritto alla Cassa cantonale di compensazione chiedendo il condono della somma chiesta in restituzione (doc. 10).
G. Con decisione formale del 18 dicembre 2012 (doc. 15), confermata dalla decisione su reclamo del 12 aprile 2013 (doc. 18), la Cassa cantonale di compensazione, in applicazione dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, ha respinto la richiesta, rilevando l’assenza di buona fede poiché gli interessati non hanno informato il Servizio prestazioni complementari della donazione della sostanza immobiliare.
H. RI 1 e RI 2 sono insorti al TCA contro la predetta decisione su reclamo (doc. I).
I ricorrenti, dopo aver riassunto la fattispecie, ribadiscono di essere stati in buona fede, rilevando che per donazione intendevano l’atto di ricevere qualcosa, e dunque di beneficiarne, e non di spossessarsi di un bene. Essi sostengono di non avere le conoscenze giuridiche per poter comprendere ciò che intendeva la Cassa, altrimenti non avrebbero avuto alcun motivo per non segnalare quanto avvenuto.
Gli insorgenti affermano inoltre di aver chiesto più volte un colloquio per poter spiegare quanto accaduto, ma di non essere stati convocati.
Gli assicurati affermano infine di essere a disposizione per fornire ulteriori spiegazioni, anche di persona.
I. Con risposta del 17 maggio 2013 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
L. Pendente causa il TCA ha richiamato l’incarto relativo alla richiesta delle prestazioni complementari dei ricorrenti, ha interpellato la Cassa chiedendo di produrre il calcolo dell’eventuale diritto alle prestazioni complementari ed al sussidio sulla base dei nuovi dati (in particolare la donazione alla figlia) ed ha trasmesso ai ricorrenti le risposte dell’amministrazione, sulle quali hanno potuto esprimersi in merito (doc. da V a X). Gli interessati hanno chiesto di poter beneficiare di un condono anche parziale, rilevato che, come già sottolineato con il ricorso (doc. I), nel frattempo la moglie non lavora più (doc. X). Gli atti sono stati trasmessi all’amministrazione per conoscenza (doc. XI).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. I ricorrenti affermano di aver più volte chiesto un colloquio per spiegare la loro posizione ma di non essere stati convocati poiché l’amministrazione lo ha ritenuto superfluo. Essi fanno implicitamente valere una violazione del loro diritto di essere sentiti.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del giudizio e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Secondo l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (cfr. DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374).
Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009, al consid. 3.2 e seguenti, in ambito di LAVS, il Tribunale federale ha stabilito che:
" 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell’ambito della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta tutt’al più da esaminare se il ricorrente poteva pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.
3.3 Sennonché, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un’audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l’art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l’assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un’autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.”
3. Alla luce della citata giurisprudenza, applicata da questo Tribunale anche in ambito LAMal (cfr. la sentenza 36.2010.119 del 1° giugno 2011), la censura sollevata dai ricorrenti va respinta.
Gli insorgenti hanno infatti potuto far valere la loro posizione per iscritto in sede di reclamo, nel corso del quale hanno potuto produrre tutte le prove necessarie per far valere i loro diritti (cfr. sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009).
Inoltre le ragioni alla base della soluzione adottata dall’amministrazione sono chiare. La Cassa non ha ritenuto adempiuta la condizione della buona fede poiché nell’ambito della richiesta di prestazioni complementari gli insorgenti non hanno indicato di aver donato parte della sostanza alla figlia.
I ricorrenti hanno potuto comprendere la portata delle decisioni, inoltrare reclamo e, successivamente, impugnare la decisione su reclamo ad un’istanza che dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2).
Per cui, un’eventuale violazione del diritto di essere sentiti è comunque stata sanata in questa sede (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Del resto, giova inoltre precisare che anche nel caso di una grave violazione del diritto di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, se - come in concreto - una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.1; sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; sentenza 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
4. Oggetto del contendere è la questione di sapere se sono date le condizioni per poter ottenere il condono della somma complessiva di fr. 30'982.80 che gli insorgenti hanno percepito quale sussidio del premio dell’assicurazione malattie dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2012 quali beneficiari di prestazioni complementari limitatamente alla riduzione del premio assicurativo.
Non contestato è l’obbligo di restituzione, la cui decisione formale del 22 agosto 2012 è cresciuta in giudicato (cfr. doc. 10: “abbiamo ricevuto la vostra decisione con quanto vi dobbiamo restituire. Perciò come da voi indicato ci appelliamo al nostro diritto di far richiesta di condono delle due somme di fr. 15491 […]”).
Questo TCA abbondanzialmente, esaminerà comunque al consid. 6, la decisione di restituzione, che, come si vedrà, di principio, è corretta.
5. Per l’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato giusta la presente legge, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore precedentemente), prevede che per la restituzione o il condono dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza dell’art. 49 cpv. 2 LCAMal (e, in precedenza, dell’art. 59 cpv. 2 vLCAMal), le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
6. In concreto l’amministrazione, dopo aver inizialmente calcolato il diritto alle prestazioni complementari e, conseguentemente, al sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie, sulla base della documentazione fornita da RI 1 con la richiesta del 16 dicembre 2007 (doc. 1), nell’ambito della revisione avviata nel febbraio 2012 (doc. 4), ha potuto appurare che l’interessato, pochi mesi prima della domanda, e meglio il __________ 2007, aveva donato parte della particella di sua proprietà alla figlia a titolo di anticipo ereditario (plico doc. 4).
Come emerge anche dall’accertamento effettuato da questo Tribunale (doc. VII e VIII), su cui i ricorrenti hanno potuto esprimersi (doc. X), se la donazione fosse stata dichiarata correttamente, essi non avrebbero avuto diritto neppure alle prestazioni complementari limitate al pagamento del sussidio di cassa malati. La Cassa ha infatti evidenziato che “con l’assunzione nel calcolo PC, dei valori immobiliari rappresentanti la donazione alla figlia (fatto riscontrato nel corso del 2012 in occasione della revisione periodica) i coniugi RI 1 escono nettamente dal ruolo di beneficiari PC, con superamenti di reddito visibili dai fogli di ricalcolo allestiti per i singoli anni. Cade quindi anche la copertura del premio secondo LAMal” (doc. VIII).
Ne segue che a giusta ragione la convenuta, in presenza di un fatto nuovo non segnalato dai ricorrenti nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e meglio la donazione avvenuta pochi mesi prima, ha proceduto alla revisione delle decisioni (formali ed informali) con le quali l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie in qualità di beneficiari di prestazioni complementari limitatamente a questo aiuto statale ed ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente percepiti.
Ritenuto che la decisione di restituzione (22 agosto 2012; doc. 9a) è inoltre stata notificata nel termine relativo di un anno da quando è stato scoperto il fatto nuovo (marzo/aprile 2012, doc. 4), l’intervento della Cassa è tempestivo e l’amministrazione può chiedere, come ha fatto, il rimborso dell’importo indebitamente versato negli ultimi 5 anni (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA), ossia, complessivamente fr. 30'982.80 (15'491.40 X 2).
Va ora esaminato se i ricorrenti possono beneficiare del condono.
7. Per l’art. 4 OPGA:
" 1 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
2 Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
3 Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.
4 Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.
5 Sul condono è pronunciata una decisione.”
In ambito di condono, relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21; Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p. 49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 OPGA la grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
8. Gli insorgenti sostengono di essere in buona fede, rilevando che per donazione intendevano l’atto di ricevere qualcosa, e dunque di beneficiarne, e non di spossessarsi di un bene. Per cui non può essere rimproverata loro una violazione dell’obbligo di informare.
Dalle tavole processuali emerge che il 16 dicembre 2007 RI 1 ha compilato il formulario di richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS/AI (doc. 1). Alla domanda “avete ceduto o venduto dopo il 1964, sostanza o parte della stessa a terze persone, o avete rinunciato a partecipazioni, a comunioni ereditarie o a prestazioni periodiche” (sottolineatura del redattore), l’interessato non ha risposto. Sulla base delle indicazioni fornite e della tassazione fiscale allegata, la Cassa di compensazione ha così calcolato, per il 2008, un fabbisogno di fr. 53'038 da cui ha dedotto redditi per fr. 51'998 per un risultato di fr. 1’040, che, dopo aver sottratto il sussidio cantonale all’assicurazione malattie di fr. 8'400, non dava diritto alla prestazione complementare ma solo all’aiuto statale per il pagamento del premio dell’assicurazione malattie (doc. 2).
In seguito all’avvio di una procedura di revisione, RI 1 il 21 marzo 2012 ha compilato un nuovo formulario dove ha invece correttamente indicato di aver donato parte della sostanza ed ha allegato l’atto notarile da cui si evince che il __________ 2007 l’interessato aveva ceduto a titolo gratuito a sua figlia il foglio PPP no 2, quota di comproprietà di cinquecento millesimi, del fondo base part. no. __________ del Comune di __________ con diritto esclusivo sull’appartamento no 2 (allegato al doc. 4).
Il valore commerciale della particella __________ è stato determinato tramite una perizia del 18 giugno 2012 dell’Ufficio cantonale di stima in fr. 150'000 (doc. 8).
Sulla base dei dati corretti, come visto (cfr. consid. 6), i ricorrenti non hanno diritto alle prestazioni (doc. VIII).
In concreto RI 1, nel formulario sottoscritto il 16 dicembre 2007 (doc. 1), non ha risposto alla domanda relativa alla questione di sapere se aveva ceduto sostanza o parte di essa a terzi, facendo in questo modo ritenere all’amministrazione che ciò non fosse il caso, malgrado la donazione, ossia la cessione di parte della sostanza alla figlia, tramite atto notarile, fosse avvenuta il __________ 2007, ossia pochi mesi prima della compilazione del formulario.
La domanda figurante nel questionario è chiara e non è soggetta a interpretazione. Contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, non vi può essere alcuna ambiguità circa i termini utilizzati (“avete ceduto […] sostanza o parte della stessa a terze persone,[…]) e non vi è alcun motivo per ritenere l’interpretazione da loro fornita, ossia una comprensione errata dell’atto della donazione.
In queste circostanze, accertato che l’omissione nel segnalare la donazione avvenuta pochi mesi prima ha avuto un’influenza diretta sul calcolo della prestazione (cfr. doc. da V a VIII), e che dunque gli interessati hanno commesso, perlomeno, una negligenza grave, la buona fede non può essere riconosciuta.
Alla luce di quanto sopra esposto, senza che sia necessario esaminare il requisito della grave difficoltà, la domanda di condono deve essere respinta e non può trovare accoglimento neppure la richiesta di un condono parziale.
Va ancora infine evidenziato che l’amministrazione, con la risposta di causa, ha rammentato ai ricorrenti la possibilità di concordare un pagamento rateale dell’importo chiesto in restituzione.
9. In sede di ricorso gli insorgenti affermano che “se vi servono ulteriori spiegazioni saremo lieti di darvele volentieri di persona” (doc. I).
Questo TCA rileva che gli atti prodotti dalle parti ed acquisiti pendente causa sono sufficienti per statuire nel merito della vertenza in esame, per cui rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Circa l’audizione, va rammentato che essa può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (gli assicurati si sono detti lieti, se necessario, di fornire ulteriori spiegazioni di persona [doc. I]), questo TCA rinuncia all’audizione dei ricorrenti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Inoltre va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti