RI 1I 1accomandata

 

 

Incarto n.
36.2013.58

 

cs

Lugano

29 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2013 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 luglio 2013 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia, per il tramite del suo datore di lavoro, presso CO 1 (di seguito: CO 1).

 

                               1.2.   A causa di una cervico-dorsalgia, il medico curante di RI 1, dr. med. __________, medico chirurgo di __________o (__________), ha attestato un’incapacità lavorativa dal 21 novembre 2012 al 2 dicembre 2012 (doc. 3). In seguito l’assicurato è stato incapace al lavoro al 100% dal 14 dicembre 2012 (doc. 6).

 

                                         L’assicuratore malattie ha inizialmente versato le prestazioni pattuite.

 

                               1.3.   Dopo aver acquisito gli atti medici ritenuti necessari ed aver sottoposto l’interessato ad una visita ad opera del medico fiduciario, Dr. med. __________, FMH medicina interna, master in reumatologia e malattie metaboliche dell’osso, il 20 dicembre 2012 (doc. 7) ed il 1° febbraio 2013 (doc. 12) e ad opera del Dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, il 3 aprile 2013 (doc. 19), con decisione formale del 30 aprile 2013 (doc. 21), sostanzialmente confermata dalla decisione su opposizione del 30 luglio 2013 (doc. 31), calcolata una perdita di guadagno del 13%, CO 1 ha assegnato a RI 1 un periodo di tre mesi per adattarsi alla nuova situazione valetudinaria e trovare un’occupazione adeguata al suo stato di salute ed ha soppresso, al termine del periodo di adattamento, il diritto ad ogni prestazione (doc. 14).

 

                               1.4.   RI 1, rappresentato dal RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo il ripristino del versamento delle indennità giornaliere (doc. I).

 

                                         Il ricorrente contesta le conclusioni del dr. med. __________, evidenziando una grande differenza con le valutazioni del dr. med. __________, medico chirurgo e specialista in ortopedia, che ha posto diagnosi ed esigibilità lavorative diverse. L’insorgente sostiene che l’indicazione dettagliata delle diverse diagnosi oggettive aventi un influsso sulla capacità lavorativa usuale e residua dell’assicurato data dal dr. med. __________ sarebbe più completa di quella del medico fiduciario e la valutazione dell’esigibilità in attività leggere limitata al 50% apparirebbe più appropriata tenuto conto del suo stato valetudinario.

                                         Inoltre le deduzioni sociali applicate al salario da invalido dovrebbero ammontare al 20%.

                                        

                                         L’interessato, che ritiene più corretta un’incapacità di guadagno del 61%, alla luce della diversità delle diagnosi poste dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________, afferma infine che occorrerebbe far allestire un ulteriore rapporto medico ad opera di un terzo specialista.

 

                               1.5.   Con risposta del 23 settembre 2013 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.6.   Dopo aver chiesto (doc. V), ed ottenuto (doc. VI), una proroga, l’insorgente ha prodotto un’ulteriore presa di posizione del dr. med. __________ del 9 ottobre 2013 (doc. VII). L’assicuratore ha ribadito la sua posizione (doc. XI).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

                                         Secondo l’art. 3 cpv. 2 LPGA sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.

 

L’art. 4 LPGA precisa che è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

                                         E’ considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazio-ne anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. 6 LPGA).

 

                                         Per l’art. 7 LPGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.

 

                               2.2.   Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione.

 

                                         A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

 

                                         L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.

                                         In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

 

                                         Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

 

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).

 

                                         L'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

 

                                         L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

                                         La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

                                         Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

 

                                         L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.

L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).

 

                                         In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

 

                                         Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione prece-dentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.

                                         Del resto, deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).

 

                               2.4.   Nel caso di specie il 20 dicembre 2012 il dr. med. __________, master in reumatologia e malattie metaboliche dell’osso, perito certificato SIM, dopo aver visitato l’insorgente ed aver posto la diagnosi di cervicobrachialgia destra su alterazioni statico degenerative, ernia discale cervicale C6-C7, dismetria arti inferiori, lesione del legamento peroneo astragalico anteriore sinistra, ha confermato l’incapacità lavorativa totale dal 14 dicembre 2012 con possibilità di ripresa dell’attività entro 2 settimane (doc. 7).

 

                                         In seguito all’impossibilità di riprendere l’attività lavorativa ed alla trasmissione di ulteriori certificati di inabilità totale, l’interessato è nuovamente stato visitato dal dr. med. __________, il quale, il 1° febbraio 2013, ha affermato che l’inabilità lavorativa totale è ancora giustificata ed ha proposto una ripresa al 50% entro tre settimane ed al 100% entro 6 settimane (doc. 12).

 

                                         Alla luce della presentazione di ulteriori certificati medici, il 3 aprile 2013 l’insorgente è stato esaminato dal dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH (doc. 19).

 

                                         Lo specialista ha posto la diagnosi di sindrome cervico-toracovertebrale cronica con componente miofasciale nella regione scapolare a destra in/con disfunzioni minori nei segmenti cervicotoracali, alterazioni degenerative: C6/C7: ernia discale posterolaterale ed intraforaminale a destra, discopatie minori in C3/4 e C4/5 rispettivamente nei segmenti mediotoracali (secondo RM dell’11.12.2012), assenza di segni clinici di neurocompressione, lombalgie anamnestiche, attualmente senza sindrome vertebrale locale, artrosi tibio-talare a sinistra in esiti da 2 traumi remoti (1990 e 2009, necessitando di revisioni chirurgiche); esiti da lesione della spalla anteriore del legamento fibulo-talare con periartropatia cronica, probabile meralgia parestetica a destra, esiti da politrauma (1993) con rottura della milza (splenectomia) e frattura del femore sinistro (osteosintesi e parziale AMO) senza sequele funzionali significative.

                                         Il dr. med. __________ ha affermato:

 

"  (…)

2009 nuovo trauma alla caviglia sinistra necessitando di una revisione chirurgica in artroscopia (osteocondrite ? con asportazione di un corpo libero ?; nessun documento a disposizione). Una RM della caviglia sinistra del 11.02.2012 ha mostrato nel domo astragalico all’angolo esterno un’ampia area di alterato segnale in sede di una lesione osteocondrale; vengono descritti inoltre fenomeni degenerativi artrosici nella rima articolare tibio-astragalica ed una lesione completa del legamento peroneo astragalico anteriore; per il dettaglio vedasi allegato. Il paziente riferisce che sin dal 2009 sarebbero persistiti dolori sotto carico risentiti nel compartimento laterale della caviglia. Il caso fu inizialmente assunto dalla __________; i disturbi residuali sarebbero invece stati considerati in relazione al trauma precedente avvenuto all’età di 17 anni.

Non vengono segnalate altre patologie di natura morbosa e/o post-infortunistica al di fuori di quelle qui sotto. A causa dei problemi alla caviglia sinistra il paziente ha sospeso le sue attività sportive a partire dal 2009 (calcio, escursioni in montagna ed arti marziali) (…).

 

(…)

 

Valutazione:

 

All’origine della presente incapacità lavorativa del signor RI 1 in qualità di carropontista, certificata del 100% a partire dal 21.11.2012 (con una prova di lavoro in febbraio 2013 fallita) vi è una sintomatologia dolorosa nel cinto cervicotoracale a destra comprendente in particolare la regione scapolare, associata a tratti a delle parestesie nella mano destra. La sofferenza appare solo parzialmente di tipo meccanica, presentandosi anche spontaneamente con una sensazione di fitte, di un’intensità da sentirsi bloccato. Parallelamente ed in forma minore il paziente lamenta dolori lombari, risentiti secondo i movimenti del busto o restando seduto a lungo. Infine persistono dolori nella caviglia sinistra dove ha subito due infortuni, l’ultimo nel 2009 con allora una revisione artroscopica (sulla quale non sono a disposizione documenti).

Sul piano clinico spicca un’irritabilità della muscolatura nel cinto scapolare a destra con contratture e tendomiosi (punti trigger) specialmente nel muscolo infraspinato e nel grande rotondo. I movimenti cervicali provocano solo modici dolori locali senza irradiazioni periferiche. Lo stato neurologico degli arti superiori risulta normale. Appare quindi poco probabile, che l’ernia in C6/7 evidenziata nell’esame RM del dicembre 2012 sia la fonte principale della sofferenza; non vi sono ad ogni modo fenomeni neurocompressivi evidenti riconducibili ad essa. I disturbi sono piuttosto in relazione a delle disfunzioni dei segmenti cervicotoracali nell’ambito delle discopatie.

Al livello lombare non vi sono al momento segni oggettivi di una sindrome vertebrale; i reperti si limitano ad una modica riduzione della mobilità in lateroflessione bilaterale. Le recenti radiografie convenzionali alla colonna lombare documentano unicamente una minima deviazione scoliotica destroconvessa senza alterazioni strutturali. Alla caviglia sinistra vi è infine una dolenzia palpatoria in proiezione alla parte anteriore del legamento fibulo-talare corrispondente al reperto RM di una sua lesione. Lo stesso esame ha inoltre evidenziato segni artrosici nel compartimento tibio-talare.

Alla luce dei miei riscontri clinici e considerando il quadro morfologico documentato le dichiarazioni del paziente riguardante la sua sofferenza rispettivamente l’impatto di essa sulla sua caricabilità fisica appaiono coerenti e credibili. Il lavoro svolto di carropontista richiede frequentemente posizioni corporee poco compatibili con la patologia funzionale e strutturale del rachide: l’iperestensione cervicotoracale è già fisiologicamente accompagnata da un restringimento del canale spinale e dei foramina di congiunzione. In presenza di alterazioni degenerative come dal signor RI 1 vi sono possibili risvolti sulle strutture nervali soprattutto in C6/7 anche se ciò non è stato possibile oggettivare al momento dell’esame clinico. L’artrosi della caviglia sinistra rende inoltre difficoltoso spostamenti su superfici irregolari come richieste all’attuale posto (camminare su mazzi di ferro). Il signor RI 1 non può quindi svolgere il suo lavoro senza importanti restrizioni con un’incapacità lavorativa che valuto dal profilo teorico del 50% (presenza normale ma con un rendimento ridotto dovuto alla necessità di interrompere regolarmente il lavoro con delle pause); sul piano pratico non penso che a queste condizioni il paziente possa ancora essere inserito in questa attività.

 

(…)

 

Per un’attività lucrativa confacente a queste sue risorse il signor RI 1 risulta abile al lavoro in forma normale (rendimento e presenza) e questo a partire da subito. Ricordo che egli è in possesso delle patenti per mulettista, attività che per quanto posso giudicare rientra pienamente nelle limitazioni stabilite.” (doc. 19)

                                     

                                         Il 24 maggio 2013 il dr. __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia e medicina dello sport, dirigente medico Div. Ortopedia di __________ (__________), dopo aver evidenziato che l’insorgente presenta esiti di plurime lesioni traumatologiche/ortopediche: frattura femore sinistro, frattura acetabolo sinistro, frattura branche ischio-pubiche, sublussazione A/C sinistro, discopatie multiple rachide C-D con importante ED C6-C7 destra e impotenza funzionale arto superiore destro, osteocondrite astragalo sinistra con associata esiti di lesione peg. PAA, rottura completa leg. collaterale int e meniscopatia int ginoccho destro, discreta sofferenza Lea ginocchio sinistro, ha affermato:

 

"  (…)

Il lavoro di gruista necessita di sforzi moderati, senza sollevamento di carichi importanti, ma implica il mantenere il rachide cervicale in iperestensione per seguire i carichi sollevati e spesso camminare su terreni accidentati. Con tali limitazioni, purtroppo, il lavoro di gruista risulta impossibile da svolgere. Ritengo pertanto il sig. RI 1, non più abile a tale lavoro di gruista. Tenendo presente le limitazioni fisiche dello stesso non sono ovviamente possibili lavori di sollevamento, spostamento di carichi, su terreni accidentati o su ampi spazi, su mezzi in movimento con vibrazioni ripetitive (macchine operatrici) o lavori comunque faticosi. Non è possibile il muoversi con facilità o salire/scendere le scale in modo normale. Sono invece possibili lavori leggeri, magari in posizione seduta, con periodi di riposo.

Pertanto, in base a queste considerazioni lo ritengo abile al 50% per lavori leggeri consoni con il suo stato di salute (Commesso senza sollevamenti, edicolante, addetto a call center, lavori effettuati da seduto con minuterie meccaniche, ecc.).” (doc. 23)

 

                                         Dopo aver preso atto del citato rapporto, il dr. med. __________, ha ritenuto necessario procedere con una nuova visita affermando:

 

"  (…)

In base ai suoi riscontri clinici egli valuta la capacità funzionale residuale del paziente in maniera più restrittiva di quanto da me stabilito. Le diagnosi all’origine del suo giudizio comportano quanto da me preso in considerazione ad eccezione di patologie segnalate in entrambe le ginocchia, da me non evidenziate (versamento e dolori al ginocchio destro, dolori nel compartimento del ginocchio sinistro in presenza di una moderata instabilità anteroposteriore). Sempre secondo le indicazioni dell’ortopedico il paziente sarebbe stato vittima di una distorsione di entrambe le ginocchia all’origine di una visita ortopedica risalente al 16.10.2009, evento non segnalato dal paziente al momento della mia visita, nella quale non avevo riscontrato patologie cliniche alle ginocchia.

Per una verifica di un eventuale (ulteriore) impatto clinico delle patologie riferite alle ginocchia ritengo utile riesaminare il paziente. Va comunque sottolineato, che le patologie dominanti con risvolti sulla capacità funzionale rispettivamente lavorativa del paziente riguardano il rachide e la caviglia sinistra, da me valutate in maniera analoga del Dr. __________” (doc. 27)

 

                                         In seguito alla visita del 19 luglio 2013 il medico fiduciario, dopo aver descritto l’anamnesi famigliare, personale remota, sociale ed attuale, lo stato reumatologico e neurologico periferico e la radiologia, ha posto la diagnosi di sindrome cervico-(e toraco-) vertebrale cronica con componente miofasciale nella regione scapolare a destra in/con disfunzioni minori dei segmenti cervicotoracali, alterazioni degenerative: C6/7: ernia discale posterolaterale ed intraforaminale a destra, discopatie minori in C3/4 e C4/5 rispettivamente nei segmenti mediotoracali (secondo RM del 11.12.2012), assenza di segni clinici di neurocompressione, lombalgie anamnestiche, attualmente senza sindrome vertebrale locale, artrosi tibio-talare a sinistra in esiti da 2 traumi remoti (1990 e 2009, necessitando di revisioni chirurgiche); esiti da lesione della parte anteriore del legamento fibulo-talare rispettivamente fibulo-calcaneare con periartropatia cronica, gonalgie bilaterali riferite, con stato dopo trauma distorsivo nel 2009, senza sequele funzionali particolari ed attualmente senza flogosi, esiti da politrauma (1993) con rottura della milza (splenectomia) e frattura del femore sinistro (osteosintesi con parziale AMO) senza sequele funzionali significative al di fuori di una leggera ipotrofia della muscolatura nella gamba sinistra.

                                        

                                         Il dr. med. __________ ha poi affermato:

 

"  (…)

Personale remota: vedi rapporto precedente. Oltre a quanto ivi riassunto il paziente ha riferito di un evento traumatico avvenuto nell’inverno del 2008/2009, non menzionato al controllo precedente: in una caduta sugli sci si sarebbe procurato una distorsione di entrambe le ginocchia necessitando di cure mediche tra cui una visita ortopedica presso lo specialista Dr. __________, __________ avvenuta il 16.01.2009 nella quale è stato riscontrato a destra uno stress in valgo positivo e segni meniscali positivi ed a sinistra una moderata instabilità anteroposteriore (secondo la sua recente relazione del 24.05.2013, vedi sotto). Le RM effettuate ad entrambi i lati in data del 01.02.2009 avevano messo in evidenza al ginocchio destro esiti da distrazione del legamento crociato anteriore senza interruzione della continuità assieme ad un’inibizione dei tessuti molli a ridosso del retinaculum mediale; per i dettagli vedasi allegato. Il paziente riferisce di avvertire a tutt’oggi a tratti dolori nel compartimento femoro-tibiale mediale ad entrambi i lati, disturbi descritti come un bruciore, che si presenterebbe per la durata di 2-3 giorni, senza fattori di provocazione e che reagirebbe in maniera favorevole all’assunzione di FANS.

 

(…)

 

Nella sua valutazione del 24.05.2013 l’ortopedico Dr. __________, ha giudicato l’esigibilità lavorativa in maniera più restrittiva del sottoscritto aggiungendo alle diagnosi poste anche i disturbi riferiti dal paziente nelle ginocchia dove nel suo esame clinico recente lo specialista aveva riscontrato: “ginocchio dx con minimo versamento, e con gonalgia dx e instabilità in valgo per deficit LCM. Dolore comparto int con segni di sofferenza meniscale int (Apley+, Oudard +). Ginocchio sx asciutto con moderata sofferenza comparto int e moderata instabilità ant-post con Lachman +/-“.

 

Il paziente conferma l’entità dei disturbi come riferiti nella mia relazione precedente sia per quanto riguarda i dolori scapolari a destra, le parestesie acrali alla mano destra (e presenti a volte anche nella mano sinistra), e i disturbi nella regione cervicale e lombare come pure i dolori alla caviglia sinistra (vedi rapporto precedente). A ciò si aggiungono episodi di bruciore presenti ad intermittenza in entrambe le ginocchia, una volta a destra, una volta a sinistra, localizzati nel compartimento interno e presenti indipendentemente da sforzi od attività, il tutto della durata di 2-3 giorni, ben reagente all’assunzione di FANS. Non vi sarebbero cedimenti o rigonfiamenti articolari.

Il paziente gestisce le cure attualmente in modo autonomo, ricorrendo al bisogno a delle iniezioni intramuscolari di Voltaren e recandosi di tanto in tanto dal suo fisioterapista. Non sono previsti ulteriori accertamenti o visite specialistiche.

 

(…)

 

I riscontri clinici attuali sono simili a quanto evidenziato nella mia visita precedente del 03.04.2013. Non trovo in particolare alterazioni funzionali significative nelle ginocchia dove il paziente ha subito un trauma distorsivo nell’inverno 2008/2009, non menzionato nella visita precedente e che si presenterebbero sotto forma di un bruciore risentito nel compartimento mediale di entrambe le articolazioni e presente ad intervalli, per la durata di 2-3 giorni, senza nesso con attività e/o posizioni corporee. L’ortopedico Dr. __________, ha riscontrato nella sua valutazione recente del 24.05.2013 un minimo versamento nel ginocchio destro (ora non più evidenziabile) assieme ad un’instabilità in valgo per un deficit del legamento collaterale mediale senza che ho potuto evidenziare una differenza nella stabilità legamentare tra il ginocchio destro e quello sinistro sia per i legamenti collaterali che per quelli crociati, in entrambe le articolazioni prive di segni di insufficienza. Una leggera dolorabilità alla palpazione della parte posteriore della rima femoro-tibiale mediale a destra potrà riflettere una leggera sofferenza del corno posteriore meniscale senza comunque impedimenti funzionali.

Complessivamente ritengo quindi le condizioni attuali del paziente ed i reperti clinici rilevati simili all’esame di 3 mesi fa.

 

Ciononostante ritengo che vadano riviste le limitazioni funzionali stabilite allora prendendo maggiormente in considerazione gli impedimenti della caviglia sinistra dove il paziente presenta una ridotta dorsi-flessione (0°) causata dalle patologie degenerative nel compartimento tibio-talare. Ne risulta una certa difficoltà anche nel camminare, non considerato nell’esame precedente.

 

(…)

 

Confermo l’inidoneità del signor RI 1 per svolgere ulteriormente il suo lavoro di carropontista.

Per un’attività lucrativa confacente, rispettosa alle risorse stabilite sopra egli risulta invece abile in forma normale (rendimento e presenza) e questo a partire da subito.” (doc. 29)

 

                                         Il 9 ottobre 2013 il dr. __________, dopo aver nuovamente visitato il ricorrente, ha affermato:

 

"  (…)

Il sig. RI 1 presenta cervicalgia accentuata dalla palpazione locale, vi è contrattura Trapezio e rigidità collo. Vi è irradiazione brachialgia arto sup dx con netta ipoestesia in C6 dx senza deficit stenici. Si rileva netta limitazione antalgica dell’articolarità del RC specie in max flessione laterale dx e sin e in iperflessione dorsale del RC. Vi è dorsolombalgia con limitazione particolarità in flesso-estensione. Accentuazione del dolore alla palpazione del rachide D-L. Non segni di sofferenza compressiva radicolare lombare.

Ginocchio dx con minimo versamento, e con gonalgia dx e instabilità in valgo per deficit LCM. Dolore comparto int con segni di sofferenza meniscale int (Apley+, Oudard+)

Ginocchio sin asciutto con moderata sofferenza comparto int e moderata instabilità ant-post con Lachmann+/-

Netta artralgia caviglia sin. che appare moderatamente tumefatta e dolente con accentuazione del dolore alla palpazione. Rilievo di dolore accentuato al comparto est e discreta instabilità ant-post

Impossibilità alla posizione di accovacciamento e modesta zoppia sin.

 

(…)

 

Il sig. RI 1 presenta esiti di plurime lesioni traumatologiche/ortopediche: frattura femore sin, frattura acetabolo sin, frattura branche ischio-pubiche, sublussazione A/C sin, discopatie multiple rachide C-D con importante ED C6-C7 dx e impotenza funzionale arto sup dx. Ostecocondrite Astragalo sin con associata esiti di lesione leg. PAA. Rottura completa leg. Collaterale int e meniscopatia int ginocchio dx. Discreta sofferenza Lca ginocchio sin.

Il sig. RI 1, di professione gruista, ha lavorato in Svizzera fino al 14.12.12. In seguito a causa delle sue condizioni di salute non è più stato in grado di lavorare. La posizione di lavoro come gruista necessita l’iperstensione del rachide cervicale, spesso con rotazione associata del rachide cervicale e lombare per guardare e controllare il sollevamento dei carichi. Inoltre è necessario, spesso, spostarsi su terreni accidentati e instabili, superando ostacoli per posizionarsi nel modo migliore per controllare il sollevamento dei carichi. A volte anche aiutando gli altri operai nella movimentazione dei carichi. E’ evidente che in questa situazione il sig. RI 1 non è in grado di svolgere il lavoro di Mulettista. Tale valutazione è stata infine confermata il 19.7.13 (in revisione di precedenti apprezzamenti) anche dal dr. __________ (__________). Rimane ora da stabilire cosa e quanto sia in grado di lavorare il sig. RI 1 in altri lavori più confacenti al suo stato di salute.

 

(…)

 

Il sig. RI 1 di professione gruista, lamenta uno stato patologico interessante soprattutto il rachide nel suo complesso e soprattutto quello cervicale e in gradi legg. Minore lombare; l’anca sin, il ginocchio dx e sin e la caviglia sin

Il lavoro di gruista necessita di sforzi moderati, senza sollevamento di carichi importanti, ma implica il mantenere il rachide cervicale in iperestensione per seguire i carichi sollevati e spesso camminare su terreni accidentati. Con tali limitazioni, purtroppo, il lavoro di gruista risulta impossibile da svolgere come già evidenziato prima. Ritengo pertanto il sig. RI 1 – non più abile a tale lavoro di gruista.

La situazione clinica del sig. RI 1 è sostanzialmente simile a quella del 24.5.13 e anzi le lesioni degenerative dello stesso, tendono, con il tempo lentamente a peggiorare e pertanto non ci si può aspettare un miglioramento della situazione clinica, ma invece a medio termine un peggioramento. Tenendo presente le limitazioni fisiche dello stesso non sono ovviamente possibili lavori di sollevamento, spostamento di carichi, su terreni accidentati o su ampi spazi, su mezzi in movimento con vibrazioni ripetitive (macchine operatrici) o lavori comunque faticosi. Non è possibile il muoversi con facilità o salire/scendere le scale in modo normale. Sono invece possibili lavori leggeri… senza sollevare carichi, magari in posizione seduta, con periodi di riposo. Anche __________ dr. __________) riconosceva la presenza di limitazioni funzionali (Una certa difficoltà nel camminare…), ma qui non si tratta solamente di una limitazione moderata nel camminare. Il sig. RI 1 presenta molte e importanti stati patologici a diversi segmenti del proprio corpo che causano diverse limitazioni:

 

1)      Colonna cervicale con discopatie multiple ed ernia discale C6-C7 comprimente il Sacco durale

2)      Colonna dorsale con plurime protrusioni discali a diversi livelli e presenza di ernia discale D6-D7

Patologie che causano cervicobrachialgia dx, anche valutata neurochirurgicamente e che causano importante impotenza funzionale del braccio dx.

3)      netto dolore al caviglia sin in importante e ampia zona di lesione osteocondrale del Domo Astragalico con associati fenomeni artrosici, con anche lesione completa del Legamento Peroneo Atragalico anteriore. Il tutto ovviamente causa dolore locale e zoppia, oltre all’impossibilità di camminare per tratti se non brevi, o medio brevi, senza carichi e su terreni piani.

4)      Lesione 3 completa del legamento Collaterale mediale ginocchio dx causante moderata instabilità del ginocchio stesso.

5)      Lesione incompleta del legamento Collaterale mediale del ginocchio sin

6)      Esiti frattura Femore sin ed Acetabolo sin causante artraglia artrosica a livello anca sin, con ulteriore quindi difficoltà nella marcia e nella possibilità di portare carichi

7)      Sublussazione A/C spalla sin

 

Trattasi pertanto di plurime lesioni interessanti svariati segmenti corporei. E’ oggettivamente evidente come una persona con tali lesioni, tutte documentate con esami radiografici e di Risonanza magnetica, abbia veramente problemi nel svolgere qualsiasi attività lavorativa (come evidenziato nell’esigibilità lavorativa precedentemente)

Il sig. RI 1i ha limitazioni, nel camminare, nel sollevare, nello stare seduto a lungo in una posizione, presenta dolore diffuso alla colonna.

Non è pertanto possibile che posa avere un rendimento del 100% in attività per lui confacenti, perché in tutte le attività ha delle limitazioni anche in quelle che riteniamo meno pesanti. Non si vuole dire che il sig. RI 1 sia incapace di svolgere qualsivoglia lavoro, ma sicuramente è da riconoscergli una limitazione oggettiva anche in lavori per liu confacenti. Questa limitazione si ritiene quantizzabile in almeno il 50% (cinquanta per cento).

 

Pertanto in base a queste considerazioni lo ritengo abile al 50% per lavori leggeri consoni con il suo stato di salute (Commesso senza sollevamenti, edicolante, addetto a call center, lavori effettuati da seduto con minuterie meccaniche, ecc.)” (doc. H)

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                        

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.6.   Alla luce delle tavole processuali e della documentazione medica prodotta dalle parti, questo Tribunale, per i seguenti motivi, non ha alcuna ragione per distanziarsi dalle conclusioni cui è giunto il dr. med. __________, il quale ha stabilito che l’insorgente è completamente abile al lavoro in attività adeguate e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte.

 

                                         Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

 

                                         Il dr. med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate il 3 aprile 2013 ed il 19 luglio 2013.

                                         Ai referti va attribuita piena forza probante.

 

                               2.7.   L’interessato, con riferimento alle attestazioni del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia, contesta le valutazioni del dr. med. __________, sostenendo che quest’ultimo, oltre a stabilire una differente capacità lavorativa in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, si sarebbe fondato su diagnosi diverse e non avrebbe preso in considerazione le patologie riscontrate dal dr. med. __________.

 

                                         La tesi del ricorrente non trova riscontro negli atti. Da un’attenta lettura dei referti allestiti dal dr. med. __________ emerge che lo specialista ha esaminato tutta la documentazione prodotta dal ricorrente, compresa la valutazione del 24 maggio 2013 del dr. med. __________ e la RM dell’11 dicembre 2012 eseguita dal dott. __________ presso la Casa di Cura __________. di __________ (__________).

                                         Il 19 luglio 2013 il dr. med. __________ ha spiegato di aver ritenuto necessario effettuare una nuova visita dell’insorgente poiché la capacità funzionale residuale “è stata valutata in maniera più restrittiva dall’ortopedico curante, Dr. __________” e che i dati contenuti nel referto del medico __________, da considerare parte integrante della nuova valutazione, sono stati confermati dal ricorrente “dopo che li abbiamo letti assieme” (doc. 29).

                                         Il dr. med. __________ ha poi evidenziato come nel corso della precedente visita il ricorrente non avesse menzionato una caduta sugli sci avvenuta nell’inverno 2008/2009 che avrebbe procurato una distorsione di entrambe le ginocchia in seguito alla quale è stato riscontrato a destra uno stress valgo positivo e segni meniscali positivi ed a sinistra una moderata instabilità anteroposteriore.

                                         Il medico fiduciario ha preso in considerazione le affezioni descritte dal dr. med. __________ (cfr. pag. 2 e 3 doc. 29), evidenziando tra l’altro che gli impedimenti maggiori accusati dal paziente riguardano il rachide e la caviglia sinistra e rilevando che “il paziente conferma l’entità dei disturbi come riferiti nella mia relazione precedente sia per quanto riguarda i dolori scapolari a destra, le parestesie acrali alla mano destra (e presenti a volte anche nella mano sinistra), e i disturbi nella regione cervicale e lombare come pure i dolori alla caviglia sinistra (vedi rapporto precedente)” (pag. 3, doc. 29). Lo specialista ha inoltre esaminato la RM delle ginocchia (destra e sinistra) del 12 gennaio 2009 dell’Istituto __________ (__________; cfr. pag. 7, doc. 29) e, pur ritenendo complessivamente le condizioni dell’insorgente simili a quelle riscontrate tre mesi prima, ha rivisto le limitazioni funzionali stabilite allora, prendendo maggiormente in considerazione gli impedimenti alla caviglia sinistra dove presenta una ridotta dorsi-flessione (0°) causata dalle patologie degenerative nel compartimento tibio-talare (pag. 6, doc. 29).

 

                                         Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, sulla base degli atti, non è pertanto possibile concludere che il dr. med. __________ non abbia considerato le diagnosi poste dal dr. med. __________. Vi è una differenza nella diversa elencazione e descrizione delle patologie. Il dr. med. __________, come risulta dal contenuto dei suoi referti, ha in ogni caso preso in considerazione tutte le malattie di cui è affetto l’insorgente e descritte anche dallo specialista __________ (cfr. in particolare doc. 19, 23 e 29).

                                         Il successivo rapporto del 9 ottobre 2013 del dr. med. __________ (doc. H), a prescindere dalla circostanza che, di principio, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 30 luglio 2013 (doc. A; cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a), ritenuto che eventuali peggioramenti intervenuti successivamente vanno semmai fatti valere nell’ambito di un’altra procedura, non descrive una situazione valetudinaria differente (cfr. pag. 3: “[…] la situazione clinica del sig.RI 1 è sostanzialmente simile a quella del 24.5.13 […]”) e riprende in pratica quanto già accertato in precedenza e ritenuto anche dal medico fiduciario.

                                                                                                                        

                                         Ne segue che ai referti del dr. __________ va riconosciuto pieno valore probatorio.

 

                                         La differente valutazione medica dell’incapacità lavorativa in attività leggere (0% secondo il medico fiduciario e 50% secondo il dr. med. __________) è spiegabile, anche, con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia; cfr. anche sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

 

                                         Quanto al rilievo del dr. med.__________ secondo cui l’insorgente, con le limitazioni funzionali di cui è affetto, non potrebbe svolgere attività leggere al 100%, va qui evidenziato che in una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

 

                                         È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).

 

                                         È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

 

                                         Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         In concreto, quindi, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie sul mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa.

 

                                         In questo contesto è utile ricordare che secondo la giurisprudenza se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

 

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e  dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

 

                                         In queste condizioni la valutazione del dr. med. __________ va confermata senza che sia necessario l’allestimento di una perizia.

 

                                         Va a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                               2.8.   Va ancora rammentato che con sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra Alta Corte federale ha stabilito che, per il diritto all'indennità ex art. 12bis LAMI, qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapa­ci­tà parziale, determinante diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.).

                                         In tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova professione.

                                         Il grado di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle pecu­liarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss.).

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).

 

                                         Come visto (cfr. consid. 2.3), l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

 

                                         Nel caso di specie l’interessato, se si fa astrazione dal periodo di incapacità lavorativa dal 21 novembre 2012 al 2 dicembre 2012 (doc. 3) è ininterrottamente incapace al lavoro nella sua professione dal 14 dicembre 2012 (doc. 2 e 6).

                                         L’assicuratore, con decisione formale 30 aprile 2013 (doc. 21), ossia poco più di 4 mesi dall’inizio dell’incapacità lavorativa, ha imposto al ricorrente un cambio di professione e gli ha assegnato un termine di tre mesi, scadente il 29 luglio 2013, per cambiare attività (doc. B).

                                        

A questo proposito la dottrina rammenta che un’incapacità di lavoro di lunga durata, di regola, va ritenuta se supera i 6 mesi (cfr. Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, n. 20 ad art. 6, pag. 112). Inoltre, il cambiamento di attività va escluso fin quando non può essere ragionevolmente richiesto (cfr. Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, n. 20 ad art. 6, pag. 112, con riferimento alla DTF 114 V 283 dove il lasso di tempo di 6 mesi non è stato messo in discussione).

                                         L’art. 3.4 seconda frase delle Condizioni generali d’assicurazione (di seguito: CGA), riprendendo in sostanza il contenuto dell’art. 6 LPGA, prevede che possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività in caso d’incapacità al lavoro di lunga durata.

 

                                         A questo proposito nel rapporto della Commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990 relativo all’iniziativa parlamentare sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, pubblicato nel FF 1991 II pag. 177 seguenti, a pag. 239, circa l’art. 6 LPGA, figura che:

 

"  La nozione d'incapacità al lavoro figura in varie leggi delle assicurazioni sociali, sovente come condizione per l'erogazione di prestazioni pecuniarie, ma non è stata definita più dettagliatamente. La giurisprudenza le ha tuttavia dato una definizione precisa, che viene ripresa nella presente disposizione. È determinante l'incapacità, per motivi di salute, di svolgere il proprio lavoro nell'attuale professione o settore d'attività oppure, per periodi più lunghi (in generale oltre 6 mesi), anche in un'altra professione o campo d'attività.”

 

                                         Con sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004 l’Alta Corte ha dovuto giudicare il caso di una parrucchiera incapace al lavoro al 50% dal 5 al 19 marzo 2003 ed al 100% dal 20 marzo 2003. L’assicuratore, con decisione del 21 maggio 2003, ha imposto all’interessata di cambiare professione ed ha versato le indennità fino al 21 settembre 2003 (consid. A). In seguito all’opposizione presentata dall’insorgente, l’assicuratore, dopo aver eseguito alcuni accertamenti medici, ha parzialmente modificato la decisione ed ha prolungato il versamento delle indennità fino al 31 ottobre 2003 poiché solo da metà giugno 2003 era stato stabilito che l’interessata non avrebbe più potuto riprendere l’attività di parrucchiera e il termine d’adattamento di 4 mesi (e mezzo) per cambiare professione poteva decorrere solo da quel momento.

                                         Il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso e rinviato la causa alla Cassa. I giudici cantonali avevano ritenuto che occorreva attendere l’esito della domanda AI circa il reinserimento professionale prima di decidere. In caso di accoglimento della richiesta l’assicuratore avrebbe dovuto pagare le indennità fino all’esaurimento del diritto, in caso di rifiuto della richiesta di reintegrazione avrebbe potuto limitare il versamento delle indennità giornaliere fino al termine del periodo di adattamento, che la Cassa avrebbe nuovamente dovuto esaminare tenuto conto di tutte le circostanze del caso. Inoltre l’assicuratore avrebbe dovuto effettuare il raffronto dei redditi per stabilire se, al termine del periodo di adattamento, l’interessata avrebbe avuto diritto ad ulteriori prestazioni.

                                         Il TF ha parzialmente accolto il ricorso dell’assicuratore e rinviato gli atti alla Cassa.

                                         L’Alta Corte ha infatti evidenziato che oggetto del contendere era quello di stabilire il lasso di tempo necessario per cambiare professione e sapere se al termine del periodo d’adattamento l’assicuratore sarebbe stato tenuto a versare ulteriori prestazioni. Il TF, dopo aver escluso che fosse necessario, nel preciso caso di specie, attendere l’esito della vertenza in ambito AI e dopo aver riassunto le norme e la giurisprudenza applicabili, che questo TCA ha citato ai consid. da 2.1 a 2.3, ha affermato che da metà giugno 2003 l’interessata non può più, dal punto di vista medico, esercitare la propria attività di parrucchiera a causa di problemi di allergia ai prodotti da lei utilizzati e che a partire da quel momento la sua incapacità di lavoro in questa professione va considerata di lunga durata ai sensi dell’art. 6 seconda frase LPGA (“3.3 Depuis mi-juin 2003, l'intimée ne peut plus, du point de vue médical, exercer son activité de coiffeuse dans le salon qu'elle exploite, en raison d'un problème d'allergie aux produits de coiffure. A partir de ce moment-là, son incapacité de travail dans cette profession ne pouvait qu'être de longue durée au sens de l'art. 6 deuxième phrase LPGA (Gebhard Eugster, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in RSAS 2003 p. 218 s.; voir aussi Kieser, op. cit., Art. 6 LPGA, ch. 3 n° 10 p. 87).“). L’Alta Corte ha poi rilevato che il termine assegnato dalla Cassa per cambiare professione va da metà giugno al 31 ottobre ed è dunque di 4 mesi e mezzo e lo ha ritenuto, nel preciso caso di specie, adeguato (“[…] Point n'est besoin d'examiner plus avant si l'intimée, âgée au moment déterminant de 52 ans, présentait un âge relativement « avancé » comme le déclarent les premiers juges ou un âge « moyen » comme l'affirme la recourante. Même si la pratique de l'octroi d'un temps d'adaptation n'est pas uniforme, cela ne justifie pas en soi l'octroi d'une période d'adaptation supérieure à quatre mois et demi (ATF 111 V 239 s. consid. 2b, où il s'agissait précisément d'un coiffeur; voir aussi SVR 2001 KV Nr. 34 consid. 9, où la juridiction cantonale a considéré comme approprié un délai de 5 mois et demi environ). Le fait que l'intimée, en parallèle à ses recherches pour trouver une nouvelle activité professionnelle, doive entreprendre des démarches pour remettre son exploitation ne joue par ailleurs aucun rôle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on peut raisonnablement exiger de l'intimée, aussi bien objectivement que subjectivement (ATF 129 V 463 consid. 4.3 et 465 consid. 5.4, 114 V 290 consid. 5b; Kieser, op. cit., Art. 6 LPGA, ch. 5 n° 12 p. 87 s.), qu'elle recherche une nouvelle activité professionnelle, ce qui ne l'empêche pas de garder son salon de coiffure si elle entend en continuer l'exploitation, et le temps d'adaptation de quatre mois et demi qui lui a été imparti par la recourante apparaît comme étant approprié à sa situation.“).

                                         Il TF ha poi esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente ed ha rinviato la causa all’assicuratore per nuovi accertamenti su questo punto (cfr. anche sentenza K 56/05 del 31 agosto 2006).

 

                                         In una sentenza K 224/05 del 29 marzo 2007 il TF ha giudicato il caso di un assicurato che dal 4 aprile 2003 ha ricevuto indennità per perdita di guadagno a causa di malattia e che il 22 agosto 2003 è stato avvisato che, trascorso il periodo di adattamento, dal 16 dicembre 2003 non avrebbe più ricevuto alcuna indennità (decisione formale del 15 settembre 2003, decisione su opposizione dell’8 novembre 2004).

                                         L’Alta Corte ha rammentato che l’indennità per perdita di guadagno interviene laddove vi è un’incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella precedente attività non è più possibile, questa funzione “ponte” della prestazione viene meno e occorre esaminare se la persona assicurata può esercitare, e in che misura, un’altra attività più consona al suo stato di salute. In tal caso la giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata occorre assegnare un termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (“3.1.2 Die Taggeldversicherung entschädigt demnach nur solange Berufsunfähigkeit, als nicht eine berufliche Neueingliederung notwendig geworden ist (Gebhard Eugster, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in: SZS 2003, S. 218). Die Umstellung ist mit der Natur der Taggeldversicherung vereinbar, da hier die Bezugnahme auf den vor Eintritt des Gesundheitsschadens ausgeübten Beruf nicht Wesensmerkmal des versicherten Risikos darstellt. Taggeldleistungen nach KVG erfolgen (zunächst) unter der Vorgabe einer bloss vorübergehenden Unfähigkeit, die angestammte Tätigkeit zu versehen; diese tätigkeitsspezifische Überbrückungsfunktion entfällt, wenn feststeht, dass eine Rückkehr in die bisherige Arbeit nicht mehr möglich sein wird. 3.2 Solange noch die Prognose gestellt werden kann, die versicherte Person werde die Arbeitsfähigkeit im angestammten Beruf mit überwiegender Wahrscheinlichkeit soweit zurückgewinnen, dass weitere Leistungen entfallen, ist die dort gegebene funktionelle Einschränkung massgebend. Die Bezugsgrösse für die Ermittlung der Arbeitsunfähigkeit wird aber auf alle zumutbaren, das heisst nach den gesundheitlichen und weiteren persönlichen Verhältnissen in Frage kommenden Beschäftigungen ausgeweitet, sobald feststeht, dass die Wiederaufnahme der bisher ausgeübten Tätigkeit aufgrund des - stabilisierten (RKUV 2000 Nr. U 366 S. 92, U 104/99) - Gesundheitszustandes nicht mehr in Frage kommt (oder definitiv nur noch in geringerem Umfang als in einer leidensangepassten Arbeit) und die versicherte Person eingliederungsfähig ist (BGE 129 V 460 E. 4.2 S. 462; Meyer-Blaser, a.a.O., S. 39 ff.; Andreas Brunner, Arbeitsunfähigkeit und Schadenminderungspflicht - Zumutbarkeit der Verweisungstätigkeit, in: Case Management und Arbeitsunfähigkeit, Zürich 2006, S. 77 ff.). 3.3 Ist ein Berufswechsel angezeigt, so gesteht die Rechtsprechung der versicherten Person zur Anpassung an die veränderten Verhältnisse und zur Stellensuche eine Übergangsfrist zu, während welcher das bisherige Krankentaggeld geschuldet bleibt. In der Regel wird eine Frist von drei bis fünf Monaten als angemessen betrachtet. Die Anpassungszeit beginnt mit der Aufforderung des Taggeldversicherers zum Berufswechsel (BGE 114 V 281 E. 5b S. 289; 111 V 235 E. 2a S. 239; RKUV 2005 Nr. KV 342 S. 357 f., K 42/05; 2000 Nr. KV 112 S. 123 E. 3a, K 14/99).“).

                                         L’Alta Corte ha ritenuto che nel preciso caso di specie un lasso di tempo di 3 mesi fosse conforme alla giurisprudenza.

 

                                         Alla luce della giurisprudenza del TF e della dottrina, questo TCA deve concludere che alla persona assicurata, di norma, può essere imposto un cambiamento di professione solo laddove una ripresa della propria attività non è più possibile. Questo è il caso, di regola, se l’incapacità lavorativa nella propria professione è durata oltre 6 mesi.

                                         Tuttavia il lasso di tempo di 6 mesi non va inteso quale termine assoluto. Se prima dello scadere dei  6 mesi è accertato che la persona assicurata non potrà più svolgere la sua attività ed un cambio di professione può essere imposto, l’assicuratore può intervenire prima, dando alla persona assicurata un lasso di tempo adeguato (di norma 3-5 mesi) per conformarsi alla nuova attività ed eseguendo l’abituale raffronto dei redditi (cfr. consid. seguente). Per contro se è reso verosimile, anche dopo 6 mesi, che l’interessato può ancora svolgere, a breve, la sua attività lucrativa, di principio, non può essergli imposto un cambio di professione e le indennità devono continuare ad essergli corrisposte fino al reintegro nella sua precedente attività.

 

                                         In concreto, dopo che il dr. med. __________, il 1° febbraio 2013, aveva ritenuto che, nell’arco di circa 6 settimane, l’interessato avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa (doc. 12. “[…] Prognosi lavorativa salvo complicazioni, IL 50% in abituale attività entro le prossime tre settimane, IL 0% entro le prossime sei settimane sempre salvo complicazioni”), nel corso della visita del 3 aprile 2013 il medico fiduciario, dr. med. __________ ha stabilito che l’insorgente “non può quindi più svolgere il suo lavoro senza importanti restrizioni con un’incapacità lavorativa che valuto dal profilo teorico del 50% (presenza normale ma con un rendimento ridotto dovuto alla necessità di interrompere regolarmente il lavoro con delle pause); sul piano pratico non penso che a queste condizioni il paziente possa ancora essere inserito in questa attività” (doc. 19).

                                         E’ pertanto a partire da quella data che è stata accertata un’incapacità lavorativa di lunga durata nella sua professione.

 

                                         Ne segue che la decisione del 30 aprile 2013 di assegnargli un termine di 3 mesi, scadente il 29 luglio 2013, per trovare un’attività adatta alle sue condizioni di salute, tenuto conto dell’età dell’insorgente (nato nel 1973), della capacità di lavoro residua completa e delle limitazioni funzionali descritte, va confermata, essendo conforme alla giurisprudenza.

 

                               2.9.   Nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applica-zione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Si tratta dunque ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente.

                                         Accertata una capacità lavorativa del 100% in attività leggere, va ora esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente.

 

                                         Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

                                         Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).

 

                                         Nel caso in esame l’assicuratore malattie ha preso in considerazione un reddito da valido, non contestato, di fr. 62'920 (doc. B), attestato dal datore di lavoro nella notifica di malattia del 14 dicembre 2012 (doc. 2). Il salario, aggiornato all’anno di calcolo del diritto ad eventuali ulteriori prestazioni, nel 2013 ammonta a fr. 63'235 (+ 0.5%, cfr. stima trimestrale del II° trimestre 2013 in: www.bfs.admin.ch).

 

                             2.10.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                        

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

 

"  (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8 2013, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a), che corrisponde, nel 2011, a fr. 61'910 (4'901 : 40 X 41.7 [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8 2013, p. 94] X 12 : 2150 X 2171 [cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8 2013, p. 95), nel 2012 a fr. 62'395 (61'910 : 2171 X 2188) e nel 2013 a fr. 62'707 (+ 0.5%, dati provvisori relativi al II° trimestre in: www.bfs.admin.ch).

 

                                         Come visto, l’assicurato avrebbe guadagnato fr. 63’235 nel 2013.

                                         Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”: fr. 5’310 : 40 X 41.4 X 12 mesi = 65'950 nel 2010, fr. 66’594 [:2150 X 2171] nel 2011, fr. 67'115 [: 2171 X 2188] nel 2012 e fr. 67'451 nel 2013 [+ 0.5%]).

                                         Ritenuto che la differenza percentuale tra i due redditi è del 6,2%, il reddito da invalido va ridotto dell’1,2% (6,2% – 5%; cfr. sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                        

                                         Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

 

"  5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

 

                                         Nel caso di specie l’assicuratore ha deciso una riduzione globale del 10%, a causa dello stato di salute del ricorrente. Quest’ultimo chiede una riduzione complessiva del 20%.

 

                                         In concreto il TCA, ritenuto che la riduzione, nel particolare caso di specie rientra nei parametri giurisprudenziali, non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’assicuratore nell’applicazione della riduzione concessa.

                                         La riduzione chiesta dall’insorgente appare invece nettamente superiore a quella applicata in casi simili a quelli dell’insorgente. Va del resto evidenziato, come si vedrà in seguito, che anche con una riduzione del 20% il ricorrente non avrebbe comunque diritto ad ulteriori indennità.

 

                                         Il reddito da invalido di fr. 62’707 va pertanto ridotto del 10% a fr. 56'436 e dell’1,2% a fr. 55’759 e va raffrontato con quello da valido di fr. 63’235 per un grado d’invalidità dell’11,8% che non dà diritto ad alcuna indennità essendo inferiore al 25% (cfr. CGA art. 13.1, doc. 1, cfr. anche la sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004, consid. 4.4).

 

                                         Prendendo in considerazione una riduzione complessiva del 20%, come chiesto dal ricorrente, si otterrebbe dapprima un reddito da invalido di fr. 50’165, poi ridotto dell’1,2% a fr. 49'563 che, raffrontato con il salario da valido di fr. 63’235, darebbe un grado d’incapacità di guadagno del 21,6% che non permetterebbe comunque all’insorgente di beneficiare di ulteriori prestazioni (cfr. CGA art. 13.1, doc. 1, cfr. anche la sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004, consid. 4.4).

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti