Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2013.79

 

IR/sc

Lugano

28 gennaio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2013 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 ottobre 2013 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto ed in diritto

 

                                    ·   che RI 1 domiciliato a _________, 1951, è assicurato per le cure medico sanitarie obbligatorie presso CO 1 (doc. 1) con un premio mensile netto per il 2012 di CHF 391,20;

 

                                    ·   che l’assicurato non ha versato l’importo del premio di luglio 2012 (doc. 2) il cui versamento è stato sollecitato dall’assicurato-re (doc. 3). CO 1 ha diffidato l’assicurato alla luce del mancato versamento dell’importo dovuto (doc. 4);

 

                                    ·   che per la diffida l’assicuratore ha maggiorato di CHF 30.-- l’importo del premio dovuto (doc. 5);

 

                                    ·   che, sempre a fronte del mancato pagamento dell’importo dovuto, l’assicuratore ha minacciato di esecuzione il 12 ottobre 2012 nel caso non fosse intervenuto entro il 1° novembre 2012 (doc. 6);

 

                                    ·   che pure il premio del mese di agosto e di settembre 2012 hanno seguito la medesima sorte, non pagati sono stati richiamati e sollecitati (doc. 7, 8, 9 e 10 per agosto, 11, 12, 13 e 14);

 

                                    ·   che Sanitas ha escusso il debitore con PE __________ dell’UE __________ del 10 settembre 2013 indicante un importo di CHF 1'173,60 (premi) e CHF 180.-- complessivi per le spese. Il curatore dell’assicurato si è opposto all’esecuzione il 17 settembre 2013;

 

                                    ·   che CO 1 ha emanato una decisione formale il 24 settembre 2013 con cui ha confermato il suo debito (3 mensilità di premi per CHF 391,20 cui ha aggiunto CHF 90.-- complessivi per le spese di richiamo, spese esecutive per CHF 73,--, interessi e “spese di trattazione esecuzione” per CHF 90,--);

 

                                    ·   che l’assicurato, tramite il suo curatore, si è opposto alla decisione formale unicamente per quanto attiene l’importo delle spese amministrative (complessive) esposte (CHF 180.--);

 

                                    ·   che con decisione resa su opposizione l’assicuratore ha rigettato l’opposizione il 23 ottobre 2013;

 

                                    ·   che il successivo 23 novembre 2013 l’assicurato, rappresentato dal curatore, si è aggravato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni lamentando la ingiustificata pretesa di versamento delle spese amministrative fissate in CHF 180.-- oltre all’entità degli interessi;

 

                                    ·   che l’assicuratore, con atto del 12 dicembre 2013, ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle Assicurazioni la sua risposta di causa indecentemente formulata, scarna ed insufficiente di guisa da essere praticamente illeggibile connotando con ciò sufficienza davvero poco rispettosa sia nei confronti dell’assicurato che del Tribunale;

 

                                    ·   che il giudice delegato ha invitato l’assicuratore a rendere una risposta di causa conforme ai dettami di procedura (decreto 17 dicembre 2013, doc. IV);

 

                                    ·   che lo sforzo posto in atto dall’assicuratore è stato nuovamente minimo, poco rispettoso e superficiale;

 

                                    ·   che con l’emendata (sic!) risposta di causa CO 1 ha semplicemente richiamato l’art. 24.3 delle condizioni d’assicurazione. Dal canto suo il giudice, intimando l’atto di risposta all’assicurato e conferendo allo stesso i diritti procedurali (diritto di essere sentito), ha evidenziato alcuni principi legali e giurisprudenziali che reggono la materia invitando l’assicurato a volere specifiche indicazioni utili al giudizio, indicazioni che il ricorrente non ha fornito;

 

                                    ·   che non sono state acquisite nuove prove siccome l’assicurato-re, invitato formalmente a presentare il dossier completo con ordinanza del 27 novembre 2013 (doc. II) ed invitato a volere completare la propria risposta ulteriormente (doc. IV) vi ha provveduto;

 

                                    ·   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

 

                                    ·   che il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;

 

                                    ·   che, in diritto, come già segnalato al curatore dell’assicurato, la materia è retta dall’art. 61 LAMal secondo cui l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3). Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale;

 

                                    ·   che in caso di mancato versamento di premi (e partecipazioni), l’Ordinanza di applicazione della LAMal prevede (con effetto dal 1° gennaio 2012 e quindi per i premi in discussione) quanto segue:

 

"  Art. 105a Interessi di mora

Il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1

LPGA è del 5 per cento all’anno.

 

Art. 105b Procedura di diffida

1 In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.

2 Se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato."

 

                                         Fondandosi sul previgente diritto (di senso analogo) questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha promulgato (tra altre) anche una decisione 1 febbraio 2013 in re T. (36.2012.59 e 60) in cui si rileva quanto segue:

 

"  A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 e applicabile in concreto, i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. … .

L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito … .

Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

 

 

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

 

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

 

In concreto, l'art. 14.1 del Regolamento delle Assicurazioni secondo la LAMal prevede che la persona assicurata ha l'obbligo di pagare in anticipo i premi secondo la polizza corrispondenti alla sua assicurazione e alla sua ripartizione. Per l'art. 14.3, le spese dell’assicuratore per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata.

 

 

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

 

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

 

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal).

 

In specie, gli interessi, chiesti a partire dallo scadere del termine di pagamento, sono pertanto dovuti.

 

 

Circa le spese esecutive va infine evidenziato quanto segue."

 

                                         Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato:

 

"  10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70., che contesta.

 (…)

10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

 

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”

"  Come rettamente evidenziato dalla Cassa malati, le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

 

Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

 

 

Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF."

 

                                    ·   che in concreto i premi, 3 volte CHF 391.20 per un totale di CHF 1'173,60 sono certamente dovuti e correttamente calcolati;

 

                                    ·   che gli interessi chiesti sono dovuti, essi sono del 5% e sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente;

 

                                    ·   che per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata;

 

                                    ·   che il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA);

 

                                    ·   che, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento;

 

                                    ·   che per quanto attiene alle spese esecutive, pure oggetto della decisione impugnata, occorre rilevare quanto segue:

 

Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:

 

"  10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

 

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”

 

                                         Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

 

                                         Per cui queste spese (Fr. 73.-) non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso;

 

                                    ·   che le spese di natura amministrativa chieste dall’assicuratore si fondano sull’art. 105b cpv. 2 OAMal, CO 1 le ha cifrate in CHF 180.--;

 

                                    ·   che per potere vedersi riconoscere tali spese CO 1 deve dimostrare che le stesse siano effettivamente previste nelle condizioni d’assicurazione che vincolano l’assicurato, ciò che l’assicuratore non ha fatto nonostante sia stato invitato ben due volte a volersi esprimere sui fatti di causa dove la principale contestazione era proprio quella riferita all’assenza di possibilità di percepire spese amministrative;

 

                                    ·   CO 1 è stata formalmente invitata a volere produrre l’intero dossier nel quale non è però prodotta alcuna condizione d’assicurazione che preveda la possibilità di prelevare le spese amministrative (in questo senso anche: STCA 36.2012.89 del 25 febbraio 2013 in re L);

 

                                    ·   che, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF;

 

                                    ·   che, ne consegue, che la decisione su opposizione va parzialmente confermata, nel senso che il debito complessivo ammonta all’importo dei premi per i 3 mesi il cui pagamento è stato omesso (CHF 391,20 x 3) quindi CHF 1'173,60 oltre agli interessi al 5% a contare dal 1 luglio 2012 su CHF 391,20 sino al 31 luglio 2012; su 782,40 dal 1 agosto 2012 al 31 agosto 2012, e su 1'173,60 dal 1 settembre 2012. Non sono invece dovute spese amministrative;

 

                                    ·   che seppure parzialmente vincente in causa al ricorrente non sono riconosciute ripetibili in assenza di un patrocinio legale ma solo di rappresentanza da parte del curatore.

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

 

                               1.1.   RI 1 è debitore nei confronti dell’assicuratore CO 1  dell’importo dei premi di luglio, agosto e settembre 2012 per complessivi CHF 1'173,60 oltre interessi al 5% a contare dal     1° luglio 2012 su CHF 391,20 sino al 31 luglio 2012; su 782,40 dal 1° agosto 2012 al 31 agosto 2012, e su 1'173,60 dal 1° settembre 2012.

                               1.2.   Per l’importo di cui sub. 1.1. è rigettata l’opposizione interposta al PE __________ del 10 settembre 2013 dell’UE di __________.

 

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti