Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2014.12

 

Lugano

26 maggio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 dicembre 2013 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1963, è affiliato presso la CO 1 dal 2006 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 

                               1.2.   Il 9 gennaio 2012 RI 1, attivo dal 1° gennaio 2012 presso la __________ di __________, ha ottenuto dal __________ un permesso di soggiorno (“Aufenthaltstitel”) di tipo L valido fino al 31 dicembre 2012 (doc. B).

 

                               1.3.   Con e-mail del 16 maggio 2012 la moglie di RI 1 ha chiesto all’assicuratore quanto segue: “avrei una domanda. Da gennaio mio marito lavora con un permesso di soggiorno a __________. Per quanto concerne la cassa malati è in regola, cioè coperto con la polizza __________?” (doc. C). Il medesimo giorno una consulente della Cassa malati ha risposto: “in merito alla sua richiesta, mi sono informata e le posso comunicare che suo marito, mantenendo la copertura con CO 1 è regolarmente coperto anche nel __________” (doc. D)

 

                               1.4.   Nel corso del mese di settembre 2012 l’assicurato è stato degente presso l’Ospedale di __________ (Canton __________), dove ha subito un intervento al cuore in seguito ad un infarto, per un costo complessivo di fr. 23’529.

 

                               1.5.   Dopo aver effettuato alcuni accertamenti circa l’effettivo domicilio di RI 1 ed aver stabilito che l’interessato era domiciliato nel __________, l’assicuratore ha disdetto con effetto retroattivo al 31 dicembre 2011 il rapporto assicurativo (doc. E).

 

                               1.6.   Con decisione formale del 17 ottobre 2013 (doc. 19), sostanzialmente confermata dalla decisione su opposizione del 19 dicembre 2013 (doc. A), l’assicuratore ha confermato la disdetta del contratto ed ha negato la buona fede dell’interessato.  

 

                               1.7.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente evidenzia di aver ottenuto un permesso di soggiorno di tipo L, poiché il __________ non conosce il permesso per dimoranti settimanali. Durante la settimana occupava un piccolo appartamento nel __________ e al venerdì rientrava regolarmente presso la propria famiglia, in Ticino. Nel 2013 il permesso non è più stato rinnovato e si è trasferito a __________ nel Canton __________, dove soggiorna con un permesso di dimora settimanale. Il ricorrente evidenzia di essersi informato, tramite l’e-mail del 16 maggio 2012, circa il suo obbligo assicurativo e di aver ritenuto, in seguito alla risposta fornita dall’assicuratore, di continuare a beneficiare dell’assicurazione obbligatoria in Svizzera. La convenuta non ha infatti chiesto alcuna ulteriore delucidazione circa il suo statuto di residente all’estero, rispettivamente circa il suo domicilio, ciò che lo avrebbe semmai indotto ad indagare ulteriormente ed a eventualmente assicurarsi in __________. Secondo l’insorgente spettava alla Cassa, esperta nella materia, dare tutte le informazioni necessarie a chiarire la sua posizione dal punto di vista della sua residenza, ovvero renderlo attento circa la portata del suo permesso di soggiorno, nel senso che se questo fosse stato paragonabile al domicilio o si fosse trasformato in domicilio, avrebbe dovuto assicurarsi nel __________, ciò che avrebbe immediatamente fatto. Egli contesta di aver passato sotto silenzio la costituzione di un domicilio all’estero, avendo fornito all’assicuratore le informazioni a lui conosciute, ed essendo il centro dei suoi interessi, ossia il domicilio, in Ticino. L’interessato fa valere l’art. 27 LPGA e ritiene che l’assicuratore avrebbe dovuto farsi parte diligente e semmai chiedere ulteriori delucidazioni. Infine, con riferimento alle sentenze K107/05 e 9C_918/2007 l’insorgente sostiene che il TF ha tutelato la buona fede dell’assicurato che ottiene dalla Cassa rassicurazioni che si rilevano errate e della cui inesattezza non poteva rendersi conto e chiede l’annullamento della decisione impugnata con ripristino della copertura assicurativa per tutto il 2012 e pagamento di tutte le spese di cura sostenute durante quell’anno.

 

                               1.8.   Con risposta del 18 febbraio 2014 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso, rilevando da una parte che la sua risposta del 6 maggio 2012 era corretta sulla base dell’art. 4 OAMal che prevede in sostanza che i lavoratori domiciliati in Svizzera ma distaccati all’estero rimangono soggetti all’assicurazione obbligatoria in Svizzera. D’altra parte la convenuta sostiene che l’interessato era domiciliato in __________, dove era assoggettato fiscalmente e dunque non poteva affiliarsi in Svizzera (doc. III).

 

                               1.9.   Con scritto del 3 marzo 2014 l’insorgente ha affermato: ”che vi possa essere stato un problema in relazione al mio domicilio è possibile, quello che è innegabile è che” l’assicuratore “non mi ha mai indicato che la condizione per essere assicurato presso di lei era il domicilio, il permesso di soggiorno all’estero non bastando”. Questa informazione avrebbe dovuto essere data nell’e-mail del 16 maggio 2012 (doc. V).

 

 

                                         In diritto

 

                               2.1.   Va preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

 

                                         Per l’art. 95a cpv. 1 LAMal per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 dal regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della LAMal, sono applicabili anche  l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata (lett. a) e  la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata (lett. b).

                                         L’art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che laddove le disposizioni della LAMal fanno uso dell’espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

 

                                         A questo proposito va rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore  l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).

 

                                         Giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Dal 1° aprile 2012 i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), hanno rimpiazzato, nei rapporti tra la Svizzera e l’Unione europea, i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72.

 

                                         Con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, in materia di assicurazione contro le malattie, pubblicata in DTF 136 V 295, al consid. 2.3.1 il TF ha rammentato che l'art. 13 n. 1 del regolamento 1408/71 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2-17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).

                                         L’Alta Corte ha poi aggiunto che:

 

" 2.3.2 Sono però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del Regolamento 1408/71, l'Allegato VI dello stesso Regolamento indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo Allegato è stato completato dalla sezione A Allegato II ALC "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale", da cui risulta che le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e Portogallo (sezione A n. 1 lett. o par. 3b Allegato II ALC, nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e 2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta "diritto d'opzione" (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata pratica di questo diritto d'opzione cfr. RIONDEL BESSON, op. cit., pag. 24 e URSULA HOHN, Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der Krankenversicherung, in Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Thomas Gächter [ed.], 2006, pag. 66 seg.)."

 

                                         Nei rapporti tra Svizzera e Stati dell’AELS (tra cui il Liechtenstein), trova applicazione la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 giugno 1960 (RS 0.632.31), nella sua versione aggiornata al 1° giugno 2002 che rinvia, di massima, ai citati regolamenti europei. La convenzione prevede tuttavia un’eccezione nei rapporti tra Svizzera e Liechtenstein. Infatti, se la persona assicurata è di nazionalità svizzera, come nel caso di specie, oppure del Liechtenstein, non si applica il principio generale dell’affiliazione al luogo di lavoro. Per l’art. 1.1 del protocollo 2 all’appendice 2 dell’allegato K alla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 giugno 1960 infatti “le persone residenti in uno dei due Stati sono assoggettati alle disposizioni concernente l’assicurazione malattie obbligatorie dello Stato di residenza se: (a) esercitano un’attività lucrativa e sono assoggettate in uno dei due Stati alla legislazione relativa alle altre assicurazioni sociali.”

 

                                         A questo proposito in una sentenza 9C_313/2010 del 5 novembre 2010 il TF ha affermato che:

 

" 2.2 Im Verhältnis Liechtenstein - Schweiz, das heisst, bei Erwerbstätigkeit in Liechtenstein und Wohnsitz in der Schweiz, wäre (bei einem Staatsangehörigen aus der Schweiz oder Liechtenstein) das als Folge des FZA zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten angepasste und in dieser Fassung seit 1. Juni 2002 in Kraft stehende Übereinkommen zwischen Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen; SR 0.632.31) massgebend, das zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (vgl. Art. 21 des Übereinkommens) ebenfalls auf die Verordnung Nr. 1408/71 und die Verordnung Nr. 574/72 verweist (Art. 1 Abs. 1 Anhang K Anlage 2 i.V. m. Abschnitt A dieses Anhangs). Gemäss Ziffer 1.1 Protokoll 2 zu Anlage 2 Anhang K des EFTA-Übereinkommens würde sich im Sinne einer Ausnahme zum Beschäftigungslandprinzip der Verordnung Nr. 1408/71 die Frage der Versicherungsunterstellung in der Krankenpflegeversicherung nach dem Wohnsitzprinzip und damit nach Schweizerischem Recht richten.”

 

                                         Ciò è confermato anche dallo scritto del 28 giugno 2002 dell’UFAS ai Governi cantonali circa l’entrata in vigore dell’ALC ed i suoi effetti sulla LAMal, dove a pag. 3 ha affermato che nel caso del Liechtenstein “il a été convenu que le principe du lieu de résidence régissait l’assujetissement obligatoire des personnes visées par l’Accord AELE” (cfr. www.bsv.admin.ch).

 

                               2.2.   Nel caso di specie l’assicuratore, dopo aver interpellato i comuni di __________ (doc. 4 e 5), __________ (__________, doc. 12), __________ (__________, doc. 13) e __________ (__________), ha stabilito che l’interessato nel 2012 era domiciliato in __________, dove era assoggettato fiscalmente (doc. 16). Per cui non poteva trovare applicazione l’art. 4 cpv. 1 OAMal secondo il quale rimangono soggetti all’assicurazione obbligatoria in Svizzera i lavoratori distaccati all’estero, come pure i loro familiari ai sensi dell’art. 3 capoverso 2 che l’accompagnano se (lett. a) erano assicurati d’obbligo in Svizzera immediatamente prima di essere distaccati all’estero e (lett. b) lavorano per conto di un datore di lavoro che ha il domicilio o la sede in Svizzera (doc. 24).

 

                                         Il ricorrente contesta le affermazioni della convenuta, rilevando di essersi recato in __________ solo per lavorare durante la settimana, ma di avere sempre avuto il centro dei suoi interessi ad __________, dove vive la sua famiglia e dove rientrava ogni week end.

                                     

                                         A questo proposito va rammentato che per l’art. 23 CC, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012:

 

" 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”

 

                                         Con il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore una modifica del cpv. 1, la quale prevede che il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.

 

                                         A norma dell’art. 24 CC:

 

" 1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere

fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora,

quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando

essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

 

                                         La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

 

                                         In ambito di assicurazione contro la disoccupazione (LADI), dove secondo la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC (la nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale), con sentenza pubblicata in DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470, l’Alta Corte accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha concluso che:

 

" (…) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)"

 

                                         In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5, l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:

 

" (…)

3.

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465  consid. 2a p. 466; 115 V 448  consid. 1b p. 449). (…)

 

3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

 

                                         Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali

 

                                         Infine, in una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

 

" (…)

4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

 

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

 

                                         In concreto, ritenuto che l’insorgente nel __________ ha occupato per circa un anno un piccolo appartamento, mentre ogni venerdì sera, per trascorrere il week end, tornava a casa ad __________ dove vive la sua famiglia e dove afferma di aver sempre avuto il centro dei suoi interessi, la conclusione dell’assicuratore secondo cui il ricorrente nel 2012 era domiciliato in __________ non potrebbe in ogni caso essere confermata in assenza di ulteriori e più approfonditi accertamenti.

                                         Va peraltro qui evidenziato che la circostanza secondo cui l’interessato pagava imposte alla fonte in __________ sul suo salario non può essere considerata, da sola, una prova in favore della costituzione del domicilio all’estero, giacché il sistema del prelievo fiscale alla fonte è ampiamente conosciuto anche in Ticino, essendo applicato ai frontalieri che lavorano nel nostro Cantone. Questi ultimi rimangono tuttavia domiciliati in __________.

 

                                         Nel caso di specie tuttavia, per i motivi che seguono, questo Tribunale ritiene superfluo esperire ulteriori accertamenti atti a stabilire l’effettivo luogo di domicilio del ricorrente.

 

                                         Quest’ultimo sostiene infatti di essere in buona fede e, avvalendosi dell’art. 27 LPGA, afferma che l’assicuratore avrebbe dovuto informarlo in relazione alla circostanza che, in caso di domicilio, e dunque non di solo soggiorno, all’estero, avrebbe dovuto affiliarsi in __________.

 

                               2.3.   L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2.a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

                                        

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

 

                                        Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         L’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         

                                         Con sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta Corte ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

 

                                         L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

                                         Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

 

                                         In una sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 il TF ha ammesso la buona fede di un assicurato che non era stato informato correttamente dal proprio assicuratore circa cure dentarie effettuate all’estero. L’Alta Corte ha evidenziato che dalla documentazione trasmessa dall’insorgente alla Cassa, emergeva che l’interessato intendeva sottoporsi ad interventi dentari a carico di uno specialista esercitante in Francia e che il trattamento sarebbe stato eseguito un mese dopo. Per il TF l’assicuratore avrebbe dovuto rendersi conto che secondo quanto indicato, il ricorrente avrebbe potuto perdere il suo diritto al rimborso delle prestazioni. La cassa avrebbe pertanto dovuto reagire ed informare l’insorgente circa le norme applicabili in un caso simile. Non essendo intervenuto, l’assicuratore ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (consid. 3.2).

                                         L’Alta Corte ha rammentato che il riconoscimento di un dovere d’informazione ai sensi dell’art. 27 LPGA dipende dalla circostanza di sapere se l’assicuratore sociale disponeva, nella situazione concreta che si presentava, di indizi sufficienti che gli avrebbero imposto, secondo il principio della buona fede, di informare l’assicurato. Non si può tuttavia pretendere dall’assicuratore che fornisca informazioni che si può ammettere che siano conosciute in maniera generale, altrimenti l’amministrazione rischierebbe di sommergere a titolo preventivo l’assicurato di informazioni che non gli sono necessarie o che neppure pretende (“La reconnaissance d'un devoir de conseils au sens de cette disposition dépend bien plutôt du point de savoir si l'assureur social disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé. On ne saurait cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale, sans quoi l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132).”).

                                         Il TF ha stabilito che la presa a carico di un trattamento dentario ai sensi della LAMal è una questione relativamente complessa poiché dipende da differenti condizioni (art. 31 LAMal), il cui apprezzamento non è evidente alla sola lettura della legge. Le norme non sono formulate in maniera tale che il rimborso appaia eccezionale, di modo che non è possibile ritenere un dovere dell’assicurato di conoscere la situazione legale. L’Alta Corte ha inoltre evidenziato che lo stesso funzionario della Cassa che si era occupato della fattispecie non si era probabilmente reso conto che vi era un ostacolo al rimborso delle prestazioni, per cui l’assicuratore non può rimproverare al proprio assicurato una situazione giuridica che era apparentemente sfuggita anche ad un proprio collaboratore  (“En l'occurrence, la prise en charge d'un traitement dentaire par l'assurance-maladie obligatoire est une question de droit relativement complexe, puisqu'elle dépend de différentes conditions (art. 31 LAMal) dont l'appréciation n'est pas évidente à la seule lecture de la loi. Celle-ci n'est pas formulée de telle manière que le remboursement des frais relatifs aux soins dentaires apparaisse exceptionnel, de sorte qu'on ne saurait parler d'un "devoir" de l'intimé - lequel se savait atteint d'une maladie dont le traitement médicamenteux entraînait des effets au niveau dentaire - de connaître la situation légale. On ajoutera que les "Conditions particulières de l'assurance des soins selon LAMal (catégorie AH)" de la recourante renvoient aux art. 17 à 19a OPAS, ce qui ne permet pas à l'assuré de se rendre compte d'emblée du caractère exceptionnel du remboursement en question. Quant à l'allégation sur la notoriété du caractère exceptionnel du remboursement des soins prodigués à l'étranger, elle apparaît d'autant moins fondée que la recourante a justifié le délai avec lequel elle a informé l'assuré par le fait que le gestionnaire du dossier ne s'était probablement pas rendu compte qu'il y avait un obstacle juridique à la prise en charge (procès-verbal de comparution des parties du 16 janvier 2008). On comprend mal comment la recourante peut reprocher à son assuré d'ignorer une situation juridique dont l'évidence avait apparemment échappé à son propre collaborateur.”).

 

                                         Per un’ulteriore applicazione dell’art. 27 LPGA in ambito di cure all’estero cfr. anche la sentenza 9C-35/2010 del 28 maggio 2010, consid. 6.2 e seguenti dove l’Alta Corte ha riconosciuto, in parte, la buona fede dell’assicurato.

 

                               2.4.   Alla luce della citata giurisprudenza, nel caso di specie le condizioni per ritenere adempiute le condizioni della buona fede, per i motivi che seguono, sono date.

 

                                         Con e-mail del 16 maggio 2012 la moglie di __________ ha chiesto all’assicuratore quanto segue: “Avrei una domanda. Da gennaio mio marito lavora con un permesso di soggiorno a __________. Per quanto concerne la cassa malati è in regola, cioè coperto con la polizza __________?” (doc. C).

 

                                         Questo TCA evidenzia che l’assicurato ha esposto correttamente la sua situazione. Egli infatti era al beneficio di un permesso di soggiorno di tipo L (doc. B: “Aufenthaltstitel”) valido fino al 31 dicembre 2012 e lavorava a __________. A questo proposito l’art. 6 cpv. 2 dell’allegato K all’appendice 1 alla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 giugno 1960 (RS 0.632.31) prevede che il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno. Nulla cambia, come visto, la circostanza che l’interessato pagava imposte alla fonte in __________ sul suo salario giacché il sistema del prelievo fiscale alla fonte è ampiamente conosciuto anche in Ticino, essendo applicato ai frontalieri che lavorano nel nostro Cantone. Questi ultimi rimangono tuttavia domiciliati in __________.

 

                                         Il medesimo giorno una consulente della Cassa malati ha risposto: “in merito alla sua richiesta, mi sono informata e le posso comunicare che suo marito, mantenendo la copertura con CO 1 è regolarmente coperto anche nel __________” (doc. D).

 

                                         L’assicuratore sostiene che l’informazione è corretta, poiché, in applicazione dell’art. 4 OAMal una persona assicurata domiciliata in Svizzera e che lavora in __________ come lavoratore distaccato, continua ad essere assicurata nel nostro Paese. Sarebbe spettato al ricorrente informare la Cassa della presa di domicilio in __________.

                                         

                                         Tuttavia, al caso di specie, contrariamente a quanto ritiene l’assicuratore, non andava applicato l’art. 4 OAMal, bensì l’art. 1.1 del protocollo 2 all’appendice 2 dell’allegato K alla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 giugno 1960 (RS 0.632.31) secondo cui “le persone residenti in uno dei due Stati sono assoggettate alle disposizioni concernente l’assicurazione malattie obbligatorie dello Stato di residenza se: (lett. a) esercitano un’attività lucrativa e sono assoggettate in uno dei due Stati alla legislazione relativa alle altre assicurazioni sociali”.

 

                                         La Cassa convenuta avrebbe pertanto dovuto rendere attento l’insorgente circa le norme esatte applicabili al caso di specie, indicandone perlomeno il tenore, ed in particolare avrebbe dovuto informare l’assicurato che le persone di nazionalità svizzera residenti in Liechtenstein, e che vi esercitano un’attività lucrativa, sono ivi assoggettate contro le malattie se lo sono anche relativamente alle altre assicurazioni sociali in uno dei due Stati. L’assicuratore si è invece limitato ad affermare che, mantenendo la copertura presso la Cassa, sarebbe stato regolarmente coperto anche nel __________ ed ha accettato il pagamento dei premi dell’insorgente senza alcuna riserva. Solo quando ha ricevuto la richiesta di garanzia e le fatture del ricovero del ricorrente presso l’ospedale __________ ha esaminato la fattispecie approfonditamente, senza comunque mai accennare alla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 giugno 1960.

 

                                         Sulla base della risposta fornita il 16 maggio 2012 il ricorrente poteva ritenere, come ha fatto, di essere correttamente affiliato presso l’assicuratore convenuto e di non necessitare di dover intraprendere ulteriori passi presso altri enti per stabilire il luogo del suo assoggettamento. Ciò vale a maggior ragione in un ambito particolare e complesso quale l’applicazione del diritto internazionale in ambito di assicurazioni sociali. Il ricorrente, cittadino comune a digiuno di conoscenze in ambito di assicurazioni sociali, che ha richiesto informazioni circa la sua situazione assicurativa andava infatti informato adeguatamente relativamente ai suoi diritti ed ai suoi obblighi alla luce delle sue preoccupazioni espresse nello scritto del 16 maggio 2012 (cfr., circa la complessità del diritto internazionale in materia di assoggettamento all’assicurazione malattie anche la DTF 136 V 295, dove il TF ha stabilito che in mancanza della prova della notifica [o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale] dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente [frontaliere italiano] poteva validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]). La complessità della questione è comprovata dal fatto che il medesimo assicuratore non ha mai citato la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 giugno 1960 (RS 0.632.31) ed ha sempre ed unicamente applicato il diritto interno svizzero, in particolare l’art. 4 OAMal, senza esaminare le norme internazionali. Non si vede come un semplice cittadino che ha chiesto esplicitamente informazioni in merito alla sua situazione avrebbe potuto e dovuto conoscere l’applicazione dell’art. 1.1 del protocollo 2 all’appendice 2 dell’allegato K alla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 giugno 1960 (RS 0.632.31; cfr. sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009, consid. 3.3 in fine), nella versione aggiornata dopo l’importante modifica entrata in vigore il 1° giugno 2002, se neppure l’assicuratore sembrava esserne al corrente.

 

                                         L’insorgente, il quale rileva che, essendo stato rassicurato dalla risposta fornita dalla convenuta, ha comunicato alle autorità del __________ di continuare ad essere assicurato presso CO 1, ha inoltre evidenziato che se fosse stato informato correttamente, o perlomeno se l’assicuratore avesse chiesto ulteriori delucidazioni circa il suo statuto di “residente” all’estero e lo avesse reso attento sulle particolarità delle norme applicabili in concreto, avrebbe sicuramente approfondito la sua situazione ancora più dettagliatamente, rispettivamente, a dipendenza dell’esito degli ulteriori accertamenti, si sarebbe assicurato in __________.

                                         Ciò gli avrebbe permesso di colmare la lacuna assicurativa con cui si trova confrontato attualmente a causa dell’annullamento retroattivo della copertura LAMal e di evitare di dover far capo a terzi, rispettivamente ai propri risparmi, per rimborsare le spese cagionate dall’intervento al cuore del settembre 2012 presso il nosocomio __________ (fr. 23'529).

 

                                         Alla luce di quanto sopra, ritenuto che l’assicuratore è intervenuto in una situazione concreta, agendo nei limiti della propria competenza, che l’insorgente non si è potuto rendere conto immediatamente che l’informazione ricevuta non era corretta e, facendo affidamento sull’informazione ricevuta, ha ritenuto di essere affiliato obbligatoriamente in Svizzera e non ha ulteriormente approfondito la questione circa il luogo di affiliazione, senza che nel frattempo vi sia stata una modifica del quadro legislativo applicabile, il ricorrente deve essere tutelato nella sua buona fede.

 

                                         Ne segue che la decisione impugnata va annullata, che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere ripristinata dal 1° gennaio 2012 e le prestazioni usufruite rimborsate conformemente alla LAMal.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é accolto.

                                         § La decisione impugnata è modificata nel senso che é accertata la sussistenza ininterrotta della copertura LAMal obbligatoria di RI 1 presso la CO 1 dal 1° gennaio 2012.                                

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti