Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2014.25

 

TB

Lugano

18 agosto 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2014 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 febbraio 2014 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   Dipendente dal 2 ottobre 2012 della __________ di __________ come tagliapietra e quindi affiliato presso CO 1 per la perdita di guadagno tramite il datore di lavoro, il 20 novembre 2012 (doc. 4) RI 1, 1968, è stato licenziato per il 30 novembre 2012.

L'indomani (doc. 5) il medico curante ha certificato la presenza di una febbre influenzale, prescrivendo 7 giorni di riposo, che il 27 novembre seguente (doc. 5) sono stati prolungati di altri 15 giorni stante la necessità di effettuare degli accertamenti clinici in reparto oncologico.

Lo stesso 21 novembre 2012 (doc. 6) il datore di lavoro ha segnalato al suo assicuratore l'incapacità lavorativa dell'assicurato.

                                  B.   Il 12 dicembre 2012 (doc. 8) l'assicuratore malattia ha proposto all'ex lavoratore il libero passaggio dall'assicurazione collettiva del datore di lavoro all'assicurazione individuale a far conto dal 1° dicembre 2012, offerta che l'interessato ha accettato.

 

                                  C.   Il ricovero dal 27 al 31 gennaio 2013 (doc. 9) per neoplasia del timo ha portato i medici dell'__________ di __________ ad eseguire un intervento chirurgico di timectomie e timomectomia per via sternotomica mediana. I successivi controlli hanno rilevato una persistenza di dolore a livello sternale, che necessitava di antidolorifici e di dispnea da sforzo (docc. 12 e 13).

Stante il perdurare dell'inabilità lavorativa, il 15 ottobre 2013 (doc. 16) l'assicurato è stato sottoposto ad una visita medico-fiduciaria, a seguito della quale il dr. med. __________ ha concluso che non v'erano motivi medici che giustificassero un'incapacità di lavoro, nemmeno come tagliapietre. Ha quindi previsto dapprima una ripresa parziale del lavoro, poi totale entro la fine dell'anno.

Questo parere è stato confermato dal primo medico fiduciario consultato, dr. med. __________ (doc. 17).

 

                                  D.   Con decisione del 6 novembre 2013 (doc. 18) la Cassa malati ha informato l'assicurato che poiché dal 9 dicembre 2013 la sua abilità lavorativa è stata giudicata essere del 100%, non gli avrebbe più versato indennità giornaliere oltre questa data.

 

                                  E.   I medici curanti dell'assicurato hanno certificato che egli non poteva riprendere il lavoro alla data indicata dalla Cassa malati essendo affetto da timoma (docc. 19 e 20) ed a tal proposito il dr. med. __________ è stato nuovamente interpellato dall'assicuratore (doc. 20). A seguito della conferma del 7 gennaio 2014 (doc. 21) da parte del medico fiduciario della possibilità concreta di una ripresa lavorativa, con decisione su opposizione del 20 febbraio 2014 (doc. A1) CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurato e ha confermato il rifiuto di continuare a riconoscere delle prestazioni per incapacità di lavoro.

A mente della Cassa malati, dato l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno, egli può riprendere non solo l'attività lavorativa, ma addirittura anche la sua professione di tagliapietra nella misura del 50% dall'11 novembre 2013 e del 100% dal 9 dicembre 2013. Pertanto, il versamento ulteriore di indennità giornaliere risulta ingiustificato e ciò anche alla luce della nuova documentazione medica prodotta, che non apporta nuovi elementi che giustifichino un'inabilità lavorativa oltre tale data.

                                  F.   Con ricorso del 17 marzo 2014 (doc. I) RI 1 ha contestato l'interruzione del versamento di indennità giornaliere a decorrere dal 9 dicembre 2013, dato che egli continua ad essere inabile al lavoro così come certificato dai suoi medici curanti e dalla perizia prodotta il 24 aprile 2014 (doc. B).

 

                                  G.   Nella riposta del 19 maggio 2014 (doc. VII) CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso dell'assicurato e ha riproposto sostanzialmente le medesime argomentazioni esposte con la decisione su opposizione.

A suo dire, l'obbligo di ridurre il danno è stato leso, giacché il ricorrente non ha tentato di riprendere il suo lavoro o di trovarne un altro e nemmeno si è iscritto alla disoccupazione. I certificati medici si limitano ad indicare che l'assicurato non può riprendere il lavoro essendo inabile, ma non spiegano il motivo né contestano il parere del medico fiduciario. Inoltre, la perizia medico legale è stata allestita dal dott. __________ posteriormente alla decisione impugnata ed indica soltanto i dolori soggettivi del ricorrente, mentre dal profilo oggettivo riporta che l'assicurato è in complessive condizioni generali soddisfacenti. Anche la discussione del caso effettuata dallo specialista non apporta prove concrete, ma espone nozioni puramente teoriche sulla malattia (timoma), sul rischio che nei prossimi 5 anni essa possa riapparire e sul fatto che l'attività di tagliapietra sottoporrebbe il ricorrente a dei fattori che gli imporrebbero di non essere esposto a rischi connessi con una possibile ripresa della malattia.

La Cassa malati ha evidenziato che anche l'Ufficio AI, sentito il Servizio Medico Regionale nell'ambito della domanda di prestazioni di invalidità del 16 maggio 2013, ha stabilito le medesime percentuali di incapacità lavorativa, confermando quindi i pareri dei due medici fiduciari da essa interpellati.

Il dr. med. __________, consultato nuovamente (doc. IXbis), ha ritenuto senza valore la perizia medica del dott. __________.

 

                                  H.   I nuovi documenti medici trasmessi dall'assicurato (docc. C1-C3) sono stati sottoposti dalla Cassa malati all'esame del medico fiduciario, il quale ha confermato non esserci motivi medici che giustifichino una continuazione dell'inabilità lavorativa (doc. 28).

 

Anche gli ulteriori certificati dei curanti (docc. D1 e D2) sono stati considerati dalla Cassa malati come ininfluenti (doc. XVIII), mentre secondo l'insorgente questi e, soprattutto, la perizia medica, sono significativi della sua totale incapacità lavorativa (doc. XIX).

 

La Cassa malati non ha formulato nuove osservazioni (doc. XX).

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l'insorgente ha diritto ad indennità giornaliere a causa di malattia successivamente all'8 dicembre 2013.

 

                                   3.   Per l'art. 3 cpv. 1 LPGA, è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

 

È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

 

Per l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

 

Per quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:

 

" 1 Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi dell'articolo 68.

2 Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3 L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti;

b. associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per i propri membri.".

 

Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione.

A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.

In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

 

                                   4.   Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).

 

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di metodo di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343 consid. 2-3.6) e che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (STF U 193/03 del 22 giugno 2004, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

 

La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.

L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).

 

In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica (art. 21 cpv. 4 LPGA).

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione prece-dentemente esercitata (giudicata tale già dopo un'interruzione del lavoro di sei mesi, Kieser, ATSG Kommentar, 2a ed. 2009, n. 20 ad art. 6, pag. 112; STCA 36.2013.58 del 29 novembre 2013) è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.

 

Del resto, deve essere ricordato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).

 

Infine, il fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere pagato i relativi premi non conferisce ancora il diritto al versamento della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa (DTF 110 V 322 consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702 pag. 464 consid. 2a; Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato subisca una perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo assicurato (RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a; STF 4A_344/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 3.3; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004 consid. 3.1). In caso di sovraindennizzo, le prestazioni assicurate possono essere ridotte conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.

 

                                   5.   Nel caso in esame, riguardo all'incapacità lavorativa del ricorrente, va osservato che il suo medico curante, dottor __________, medico chirurgo di __________ specialista in ortopedia, ha attestato il 21 ed il 27 novembre 2012 (doc. 5) un'inabilità lavorativa per febbre influenzale, con accertamenti in corso in reparto oncologico.

Infatti, lo stesso dr. med. __________, FMH medicina interna consultato dalla Cassa malati, l'11 dicembre 2012 (doc. 7) ha confermato che la diagnosi sospetta era di un timoma, a causa del quale l'assicurato era in attesa di un intervento chirurgico.

 

Il 28 gennaio 2013 (doc. 9) l'assicurato si è in effetti sottoposto presso __________ di __________ a timectomie e timomectomia per via sternotomica mediana per una neoplasia del timo (ICD IX:164.0).

 

I successivi controlli del maggio 2013 (docc. 12 e 13) hanno riscontrato una persistenza di dolore in sede di intervento a livello sternale, tanto che l'interessato necessitava di antidolorifico quattro volte al giorno. Era poi sempre presente dispnea da sforzo. L'esame obiettivo ha ravvisato una cicatrice sternale ben consolidata, dolente alla digitopressione. Netta sopraelevazione dell'emidiaframma sinistro con disventilazione del parenchima polmonare in sede basale.

 

A richiesta della Cassa malati, il ricorrente è stato sottoposto il 15 ottobre 2013 ad una visita medica a __________ da parte del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna.

Nel suo referto del 18 ottobre 2013 (doc. 16) il medico fiduciario ha esposto l'anamnesi familiare, professionale e personale dell'assicurato, le lamentele soggettive del paziente ed il suo stato.

Ha poi posto la diagnosi di dispnea su probabile BPCO incipiente e stato dopo timomectomia.

Nella sua valutazione, il medico ha osservato che stante questa diagnosi, un nuovo esame con funzione polmonare doveva essere rifatto per eventualmente predisporre un trattamento specifico. Il problema del timoma era stabile dopo l'operazione del 28 gennaio 2013, senza recidiva né evoluzione secondo l'ultima TC polmonare effettuata a fine settembre 2013. Il perito ha consigliato all'interessato di uscire e di camminare tutti i giorni almeno 15-30 minuti. Sulla scorta dell'esame eseguito, l'internista non ha riscontrato motivi d'ordine medico che giustificassero un'incapacità di lavoro, perfino come tagliapietra. Ritenuta però l'assenza lavorativa di quasi un anno, la ripresa sarebbe dovuta essere dapprima parziale, poi totale entro la fine dell'anno.

 

Il 30 ottobre 2013 (doc. 17) il dr. med. __________ ha risposto ai quesiti sottopostigli dalla Cassa malati, concordando con il parere del collega __________ e fissando a subito la ripresa dell'attività lucrativa da parte dell'assicurato al 50%, mentre dopo 4 settimane al 100%.

Dopo l'emanazione della decisione formale di inizio novembre 2013, il 21 novembre seguente (doc. 19) il dottor __________ riferiva che essendo affetto da Timoma, l'assicurato non era in grado di riprendere la sua attività lavorativa al 9 dicembre 2013, avendo dolore e difficoltà alla deambulazione.

 

Del medesimo parere anche la dr.ssa __________ dell'__________ di __________, che il 4 dicembre 2013 (doc. 19) ha aggiunto la presenza di dolore in sede sternale, astenia e dispnea da sforzo.

 

Entrambi questi certificati sono stati trasmessi dalla Cassa malati al dr. med. __________ per un parere, il quale il 7 gennaio 2014 (doc. 21) ha osservato come non sia stato sollevato nessun nuovo motivo medico rispetto al suo esame peritale del 15 ottobre 2013 che possa giustificare il protrarsi dell'inabilità lavorativa dell'assicurato, peraltro già troppo lunga che, anzi, non farebbe che peggiorare la cronicizzazione con un decondizionamento.

 

I certificati del 10 marzo 2014 (doc. 25) e del 9 aprile 2014 (doc. 26) allestiti dal dottor __________ recitano entrambi che il paziente "è affetto da timoma con eseguito intervento chirurgico. Lamenta sintomatologia dolorosa persistente in sede presternale su pregresso intervento, con dolore alla digitopressione. Persiste dispnea da sforzo. MV ridotto alla base sin. Prosegue con Tachidol 1 cp ogni 12 ore. Necessita pertanto di 30 gg di riposo in quanto tuttora inabile al lavoro.".

 

Nelle more istruttorie il ricorrente ha prodotto una perizia allestita l'11 aprile 2014 (doc. B) dal dottor __________ di __________, medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

Dopo avere indicato i dati personali dell'assicurato ed esposto i dati - di carattere non solo medico - che hanno portato la Cassa malati ad interrompere il versamento delle indennità giornaliere per malattia, il perito si è domandato se sussistesse un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento di queste prestazioni. Pertanto, egli ha esposto per intero e nel dettaglio la storia clinica dell'interessato, procedendo in ordine cronologico ed indicando il contenuto dei certificati medici agli atti.

Il referto medico si pronuncia poi sullo stato attuale dell'assicurato ed elenca i concetti giuridici e le nozioni di incapacità lavorativa e di guadagno, applicandoli alla fattispecie in esame al fine di determinare l'esistenza o meno di un'inabilità lavorativa. L'esperto ha così ripercorso le varie tesi agli atti su questa tematica.

Lo specialista ha inoltre spiegato l'origine, la natura e la nozione medica e scientifica del Timoma che, rapportato al ricorrente, fa sì che allo stato attuale egli sia da considerare come persona inabile al lavoro al 100% anche dopo l'11 novembre 2013. Già il curante aveva escluso che, affetto da questa patologia, l'interessato potesse riprendere la sua attività lavorativa dal 9 dicembre 2013. Infatti, a tuttora perdurano le condizioni di incapacità lavorativa totale a causa dei disturbi lamentati, ma soprattutto in ragione degli esiti di questa patologia tumorale, "che realizza sulla persona del lavoratore un danno alla salute, rapportato al rischio espositivo del lavoratore, di professione tagliapietra, nei confronti di fattori lavorativi favorenti una possibile ripresa di malattia o comunque patologie a carico del sistema immunologico, di cui il timo è parte, e del contiguo distretto respiratorio, determinandosi così una situazione di incapacità temporanea lavorativa ed una incapacità a svolgere l'attività lavorativa specifica di tagliapietra anche per il futuro." (doc. B pag. 7). Inoltre, "La tipologia di patologia, di tipo tumorale, dalla quale è affetto il RI 1; il rischio di recidive della patologia neoplastica sebbene operata, la necessità di follow up della stessa almeno per 5 anni dalla sua manifestazione, le connessioni di tale tipologia di tumore con l'apparato immunologico di cui il timo è parte, la tipologia di attività (lavoratore della pietra) che espone il lavoratore a contatti con polveri che contengono nel loro interno altri fattori di rischio cancerogeno, la esposizione del lavoratore in ragione del suo mestiere ad agenti meteorologici e termini, tutti questi fattori nel complesso impongono che il lavoratore non venga esposto a rischi connessi ad una possibile ripresa della malattia." (doc. B pag. 7).

 

Pronunciatosi su questo referto, il 31 maggio 2014 (doc. IXbis) il dr. med. __________ ha affermato che lo stesso è insufficiente e non ha alcun valore, giacché contiene tante nozioni giuridiche, ma quasi nessuna informazione di carattere medico. Soltanto alle pagine 4 e 7, in sole 8 righe, il medico __________ ha esposto lo stato attuale del ricorrente con dolori, tosse secca e dispnea da sforzo, ossia gli stessi sintomi che egli aveva già rilevato nella sua perizia dell'ottobre 2013. Inoltre, la perizia del collega descrive per esteso la patologia del timoma con i suoi differenti stadi, ma senza indicare conseguenze concrete per l'assicurato. Infine, le motivazioni fornite dal perito a sostegno della tesi secondo cui una ripresa lavorativa non sarebbe più attuabile non sono fondate. A suo dire, il timoma fa sì anche parte del sistema immunitario, ma ciò non significa che una timomectomia provochi una malattia del sistema immunitario, anche perché il paziente non mostrava alcuna carenza di questo sistema.

Inoltre, i rischi di aggravare il suo stato di salute e di recidiva non sono dei motivi che possano giustificare il perdurare di un'inabilità lavorativa, perché tutte le malattie possono essere recidive.

Quanto all'affermazione che le polveri che si sprigionano dall'attività di tagliapietra potrebbero contenere al loro interno degli altri fattori di rischio cancerogeno, se così fosse allora essa dovrebbe comportare la chiusura dell'azienda, senza però che il rischio enunciato sia stato provato.

Da ultimo, il medico fiduciario ha precisato che non si deve confondere il timoma (tumore del mediastino) con un cancro polmonare e ha rilevato di avere avuto un paziente affetto dalla stessa malattia che, però, dopo essere stato operato, sei settimane dopo ha ripreso il suo lavoro di assicuratore ed è guarito, mentre in specie si sta parlando di un'incapacità lavorativa che perdura da oltre un anno.

 

Il certificato del 12 maggio 2014 (doc. C2) dell'__________, peraltro incompleto mancando la seconda pagina, riferisce l'esecuzione di una tac del torace e dell'addome con e senza mezzo di contrasto. Al controllo attuale non sono stati osservati segni di recidiva locale. Immodificato rispetto al precedente controllo del settembre 2013 il tessuto linfatico allungato a livello della finestra aorto-polmonare e la piccola adenopatia con ilo centrale conservato, in sede prevascolare. Immodificate le piccole adenopatie in sede paratracheale destra e nella finestra aorto-polmonare. Non lesioni parenchimali polmonari con caratteristiche evolutive. Nella sopraelevazione dell'emidiaframma sinistro con disventilazione del parenchima polmonare contiguo. Non versamento pleurico. In sede sottodiaframmatica appare immodificata la piccola formazione iperdensa segnalata a livello del settimo segmento epatico, compatibile in presenza di anamnesi muta per epatopatia cronica con piccolo angioma. Sostanzialmente immodificate per dimensioni i linfonodi a livello del tripode celiaco, dell'ilo epatico, dell'ilo splenico, in sede inter aorto cavale e paraortica sinistra. Non versamento peritoneale.

 

Le attestazioni del 4 (doc. C1) e del 9 giugno 2014 (doc. D2) del dottor __________ sono identiche alle precedenti e confermano l'inabilità lavorativa del ricorrente.

 

Il dr. __________ ha preso posizione l'11 giugno 2014 (doc. 28) sui due ultimi referti medici, rilevando che la sintomatologia (dolore presternale e dispnea da sforzo) è sempre la medesima, come in occasione della sua valutazione peritale dell'ottobre 2013.

Gli esami effettuati non hanno riscontrato alcun segno di recidiva, senza lesioni parenchimali polmonari, con un piccolo angioma del fegato immutato. Alla luce di ciò, a suo dire, non v'è alcun motivo di prolungare l'incapacità lavorativa dell'assicurato.

 

Infine, il certificato del 23 giugno 2014 (doc. D1) della dr.ssa __________, identico ai precedenti, ribadisce che l'intervento di timectomia per timoma non permette la ripresa dell'attività lavorativa da agosto 2014, presentando l'interessato ancora astenia e dispnea da sforzo.

 

 

                                   6.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechts-sprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

 

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                   7.   Dagli atti medici messi a disposizione dalle parti emerge quindi che dal 21 novembre 2012 il ricorrente era inabile al lavoro in misura totale per malattia. Entrambe le parti concordano su questo stato di fatto, ma rimane in discussione la possibilità per l'insorgente di riprendere l'attività lavorativa dal 9 dicembre 2013.

Secondo la Cassa malati, infatti, non vi sarebbe più una malattia invalidante, perché i medici fiduciari che ha consultato hanno ritenuto l'assicurato abile dapprima al 50% e poi al 100% nella sua professione dal 9 dicembre 2013.

D'avviso del ricorrente, invece, i suoi medici curanti hanno attestato che l'inabilità lavorativa, in misura totale, è persistita anche dopo l'8 dicembre 2013 e perdura tuttora.

 

Nel caso di specie, dai pareri medici esposti discende chiaramente che le opinioni dei sanitari intervenuti sullo stato di salute dell'assicurato sono discordanti le une dalle altre.

 

Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191; DTF 122 V 160, consid. 1c).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                   8.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dalla Cassa malati prima dell'emissione della decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni cui è giunto l'assicuratore sulla base della documentazione medica acquisita, in particolare la perizia del 18 ottobre 2013 ed il suo complemento del 31 maggio 2014.

 

Il medico fiduciario della Cassa malati, sulla base della visita personale dell'assicurato e dell'analisi dei certificati allestiti dagli altri medici intervenuti, è giunto alla convincente conclusione che l'insorgente sarebbe stato abile al lavoro al 100% nella sua precedente attività entro la fine dell'anno, mentre da subito (dal 15 ottobre 2013) lo era già al 50%, tenuto conto della lunga assenza dall'ambito lavorativo.

 

Occorre infatti osservare come la valutazione del 2013 del dr. med. __________ sia da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Se da un lato il medico di fiducia della Cassa malati ha visitato personalmente l'assicurato soltanto una volta, d'altro lato non va dimenticato che egli ha potuto valutare susseguentemente il suo stato di salute sulla scorta della documentazione medica allestita in seguito dai medici curanti. Inoltre, e soprattutto, la sua valutazione personale è stata fatta a 10 mesi dall'intervento di timomectomia e quindi quando la situazione si era ormai stabilizzata.

Il dottor __________ ha potuto pronunciarsi sui referti dei curanti dottor __________ e dr.ssa __________ che, però, d'avviso del TCA non sono di grande aiuto per il ricorrente, giacché si limitano a certificare un'inabilità lavorativa dovuta sia ai dolori in sede presternale post intervento con dolore alla digitopressione, sia ad una dispnea da sforzo. Essi forniscono soltanto elementi di carattere soggettivo che, tuttavia, non possono essere posti alla base della soluzione del presente giudizio, siccome non supportati da un quadro oggettivo clinico sullo stato di salute dell'assicurato. Peraltro, queste attestazioni sono scarne e, come tali, non sono in grado di contrastare il rapporto peritale del medico interpellato dalla Cassa malati.

 

Perfino la perizia effettuata dal collega nell'aprile 2014 non è atta a sovvertire le conclusioni chiare, complete e dettagliate a cui è giunto il medico fiduciario, che l'ha sviscerata in ogni suo punto e che al riguardo ha formulato le proprie puntuali osservazioni, a cui questo Tribunale aderisce integralmente.

In effetti, le sette pagine allestite dal dottor __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, riassumono dapprima i dati medici a disposizione e le loro ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'interessato dal profilo assicurativo.

Poi, dopo avere citato la giurisprudenza federale in ambito assicurativo sul diritto dell'assicurato a percepire delle indennità giornaliere, l'esperto ha esposto il contenuto delle visite mediche effettuate __________ dall'interessato (pag. 3).

Ha fatto seguito a pagina 4 una breve descrizione dello stato attuale del paziente, che comprende lo stato soggettivo (persistente dolore in sede sternale, astenia, tosse secca, dispnea per minimo sforzo, calo ponderale) e quello oggettivo (in complessive soddisfacenti condizioni generali, lunga cicatrice chirurgica, torace ipoespansibile specie alla base sinistra, con mv ridotto, lieve suono aspro e ipofonesi basale sinistra).

Nuovamente, ma più estesamente, lo specialista ha esposto le norme ed i concetti giuridici alla base del diritto alle indennità giornaliere, applicandoli al caso concreto sulla base dei certificati medici a disposizione (pagg. 4 e 5).

In seguito, a pagina 6 egli ha spiegato dal profilo medico e scientifico il timoma, elencandone gli stadi previsti ed il loro trattamento, ponendo un'attenzione particolare al rischio di recidiva.

Concretizzando queste nozioni, il medico ha affermato che il ricorrente, affetto da esiti di timectomie e timomectomia per via sternotomica mediana per timoma A, Masaoka 2, pT2 N0, allo stato attuale è da considerare come inabile totalmente al lavoro anche dopo l'11 novembre 2013 e a tutt'oggi. La sua patologia gli impedisce di riprendere l'attività lavorativa; l'inabilità lavorativa è dovuta ai disturbi lamentati, ma soprattutto in ragione degli esiti della patologia tumorale di cui è affetto, che gli causa un danno alla salute ed un rischio espositivo verso agli fattori lavorativi che favoriscono una possibile ripresa della malattia o altre patologie a carico del sistema immunologico vista l'attività di tagliapietra. Lo specialista __________ ha poi evidenziato i possibili rischi di recidiva della patologia neoplastica come pure di una ripresa dell'attività precedentemente esercitata a causa delle polveri che si libererebbero nell'aria e che contengono altri fattori di rischio cancerogeno, oltre al fatto che questa attività è sottoposta ad agenti meteorologici e termici (pag. 7).

 

D'avviso del TCA, il referto del dottor __________ non è atto a mettere in discussione l'opinione del collega __________, poiché il primo non ha valutato oggettivamente lo stato di salute del ricorrente, come ha invece fatto il medico fiduciario della Cassa malati.

Egli ha infatti soltanto elencato il contenuto dei certificati medici messi a sua disposizione e si è pronunciato sugli aspetti giuridici dell'incapacità lavorativa e di guadagno, aspetti però, questi, che non competono ad un medico, ma restano un compito esclusivo dell'amministrazione e dell'autorità giudiziaria.

Il medico interpellato dall'assicurato ha poi spiegato l'origine e la natura della patologia di cui quest'ultimo è affetto, ma questi concetti sono e rimangono puramente teorici, visto che non sono stati applicati al ricorrente. La semplice affermazione conclusiva dello specialista secondo cui a causa del timoma l'insorgente è totalmente inabile al lavoro, non è infatti supportata da alcun elemento oggettivo. Non basta l'accenno ai dolori soggettivi presternali ed alla dispnea da sforzo per potere concludere che, concretamente, l'assicurato non sia più in grado di svolgere non solo la sua attività, bensì anche altri lavori più leggeri ed adeguati al suo stato di salute nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno (art. 21 cpv. 4 LPGA), tenuto conto che in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata è infatti obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili (art. 6 LPGA).

 

Neppure può soccorrere l'insorgente l'argomentazione del perito riguardo ad un potenziale rischio a cui egli sarebbe esposto se riprendesse la sua attività lavorativa. Sebbene la giurisprudenza preveda in effetti che è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c), l'analisi effettuata dal dottor __________ sui rischi lavorativi a cui si sottoporrebbe l'assicurato se esercitasse nuovamente l'attività di tagliapietra costituisce (solo) una ipotetica proiezione del suo futuro stato di salute, senza però che vi siano indizi concreti su una sua probabile realizzazione. Peraltro, un ipotetico rischio di aggravare le condizioni di salute di un assicurato, così pure il rischio di recidiva che il tumore si ripresenti, non sono stati ritenuti dal medico fiduciario a titolo di motivi medici tali da potere concludere in specie con sufficiente tranquillità che l'assicurato, anche dopo l'operazione di timectomie e timomectomia, sia ancora inabile a qualsiasi lavoro.

Dagli atti risulta chiaramente che ad un anno dall'intervento non v'era nessun segno di recidiva e, benché il follow up debba di norma essere esteso per almeno 5 anni dalla manifestazione del tumore, ciò non significa ancora che la persona colpita non possa nel frattempo riprendere la sua od altre attività lavorative.

Per quanto concerne il rischio di aggravare lo stato di salute a causa del tipo di attività svolta dall'assicurato, il dr. __________ ha precisato che il timoma fa sì anche parte del sistema immunitario, tuttavia una timomectomia non provoca una malattia del sistema immunitario, peraltro nemmeno non presente in concreto.

 

In sostanza, quindi, le diagnosi poste dai medici intervenuti si equivalgono. Ciò che differisce sono le diverse valutazioni sulla capacità lavorativa dell'assicurato stante la medesima patologia.

 

Non va al riguardo dimenticato che il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer, Budesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e rinvii giurisprudenziali menzionati).

 

Ancora, il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).

 

Di conseguenza, nell'evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. med. __________ che, fondandosi sulla perizia eseguita il 15 ottobre 2013 e sui suoi complementi del 7 gennaio 2014 e del 31 maggio 2014, ha compiutamente valutato tutta la documentazione medica agli atti, compresi i più recenti pareri dei medici curanti, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni.

La valutazione del medico fiduciario non è stata del resto validamente smentita da altri certificati allestiti da altri medici specialisti. Infatti, i dottori __________ e __________ hanno diagnosticato la medesima patologia che il medico fiduciario, ma hanno dato una diversa valutazione medica delle conseguenze sulla capacità lavorativa dell'assicurato. Queste valutazioni, come visto, non convincono, soprattutto quella del dottor __________, poiché di carattere nozionistico, teorico e generale, quindi non specifica al caso concreto dell'interessato. I dolori presternali e la dispnea da sforzo non sono elementi tali da precludere, oggettivamente, l'esercizio di una qualsiasi attività lucrativa.

 

Anche al complemento del maggio 2014 non ha fatto seguito alcun rapporto medico dettagliato da parte dell'assicurato, ma soltanto dei semplici certificati medici standardizzati in cui il dottor __________ ha attestato una perdurante inabilità lavorativa.

 

Questo Tribunale, ribadito che tanto alla perizia quanto ai suoi complementi allestiti dal dr. med. __________, che non sono stati quindi validamente contestati, va riconosciuta piena forza probatoria, non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il medico fiduciario della Cassa malati.

 

In questo senso, la richiesta del ricorrente di far allestire una nuova valutazione medica giudiziaria per accertare il persistere dell'incapacità lavorativa va respinta.

In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

 

In concreto il ricorrente non ha inoltre prodotto alcuna documentazione medica che non sia già stata vagliata dallo specialista a cui ha fatto capo la Cassa malati e, in particolare, invitata espressamente a prendere posizione in merito alle più recenti risultanze dei certificati dei medici curanti, ha affermato non essere tali da modificare il suo precedente parere.

 

In conclusione, analizzati i pareri medici suesposti, d'avviso di questo Tribunale, il ricorrente non ha saputo sufficientemente giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a quello individuato dai medici interpellati dall'assicuratore malattia e che quindi egli sarebbe stato (totalmente) inabile al lavoro tanto nella sua attività abituale di tagliapietra quanto anche in altre attività fisiche adeguate alle sue condizioni di salute.

 

L'assicurato non ha dunque comprovato, mediante specifica documentazione medica, che la soluzione a cui è giunto il medico interpellato dal suo assicuratore malattia non sarebbe credibile, ma sarebbe errata.

I certificati medici versati agli atti dal ricorrente non mettono dunque in discussione le valutazioni del perito.

 

                                   9.   Stanti così le cose, ritenuto che sulla base della valutazione del 18 ottobre 2013 del dr. __________ e dell'annotazione del 30 ottobre 2013 del dr. __________ l'insorgente è stato ritenuto abile al lavoro nella sua professione dall'11 novembre 2013 al 50% e dal 9 dicembre 2013 al 100%, è a giusta ragione che la Cassa malati resistente ha rifiutato di riconoscere e versare al ricorrente delle indennità giornaliere dopo l'8 dicembre 2013, essendo egli pienamente abile al lavoro nella sua attività di tagliapietra. Lo specialista appositamente scelto per valutare l'interessato ha infatti fissato il suo grado d'incapacità al lavoro sin da subito nel 50%, poi nello 0% entro la fine dell'anno (è la Cassa malati che, favorendo l'assicurato, ha stabilito nell'11 novembre e nel 9 dicembre 2013 le date della ripresa dell'attività lavorativa), mentre la premessa necessaria ai fini delle prestazioni è un'incapacità lavorativa di almeno il 25% (art. 13 cpv. 1 delle CGA, doc. 2).

 

In queste circostanze, potendo l'insorgente continuare a svolgere la sua attività nelle misure e secondo la tempistica indicate, la sua pretesa di vedersi riconosciuta un'incapacità lavorativa totale dall'11 novembre 2013, e quindi anche delle corrispondenti indennità per perdita di guadagno, non può essere qui tutelata.

 

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata va confermata.

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente a seguito della decisione della Cassa malati di togliere l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013; STF 8C_911/2009 del 18 marzo 2010; STF 8C_1019/2008 del 28 luglio 2009).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Fabio Zocchetti