Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2014.58

 

TB

Lugano

17 febbraio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 23 luglio 2014 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione complementare contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, 1952, il 12 luglio 2010 ha sottoscritto un contratto quadro di lavoro con __________ quale collaboratore temporaneo (doc. 1) ed un contratto di incarico per un impiego presso la __________ di __________ in qualità di manutentore meccanico B (doc. 2), avente inizio l'indomani e la durata di tre mesi, rinnovabile per una durata indeterminata. Questo contratto di incarico è stato rinnovato il 9 gennaio 2013 (doc. 2) con decorrenza dal 29 dicembre 2012.

 

                                  B.   Con certificato 6 dicembre 2013 (doc. 5) trasmesso all'assicuratore malattia CO 1 presso il quale il datore di lavoro assicura i suoi collaboratori era attestata un'inabilità lavorativa per lombalgia da quel giorno.

Successivamente il lavoratore ha trasmesso all'assicuratore ulteriori certificati medici attestanti un'incapacità lavorativa del 100% non esclusivamente a causa di lombalgia, ma anche per una tendinopatia calcifica alla spalla destra ed algie in sede spalla sinistra in esiti di pregressa frattura, pretendendo il versamento delle indennità giornaliere per malattia (docc. 6-10).

 

                                  C.   Il 29 gennaio 2014 (doc. 11) è avvenuto un controllo al domicilio del lavoratore su mandato dell'assicuratore ed il 15 aprile 2014 (doc. 12) quest'ultimo ha inviato al dottor __________ di __________, per il tramite del paziente stesso, un rapporto medico sull'inabilità lavorativa, compilato il 29 aprile 2014 (doc. 14).

Raccolta ulteriore documentazione medica (doc. 14), il 16 maggio 2014 (doc. B) l'assicuratore malattia ha informato il lavoratore che in virtù del contratto collettivo a cui era sottoposto egli aveva diritto al versamento di prestazioni ridotte per 120 giorni, poiché l'inabilità lavorativa era causata da una malattia preesistente.

 

                                  D.   Il 21 maggio 2014 (doc. 16) l'assicurato ha informato l'assicuratore malattia che solo la lombalgia in spondilosi lombare diffusa era presente prima del 13 luglio 2010, mentre la tendinopatia calcifica spalla sinistra era una patologia che ha contratto dopo il 13 luglio 2010, precisando che il medico curante ha unito le due diagnosi in una sola risposta.

Lamentando di non avere ricevuto il pagamento dei mesi di marzo, aprile e maggio 2014, il 12 giugno 2014 (doc. 17) l'assicurato ha prodotto sia il certificato del 4 giugno 2014 (doc. I) del medico curante, il quale ha attestato che la tendinopatia calcifica non era antecedente il 13 luglio 2010, sia altri certificati medici.

Con scritto del 24 giugno 2014 (doc. C) CO 1 ha confermato che, visto che la lombalgia in spondilosi era preesistente all'annuncio di inabilità lavorativa, la sua precedente presa di posizione andava confermata.

 

                                  E.   Lo scritto del 23 luglio 2014 (doc. I), indirizzato all'assicuratore e trasmesso al TCA in copia, è stato considerato alla stregua di un ricorso e, su invito del giudice delegato (doc. II), è stato completato il 21 agosto 2014 (doc. III). RI 1 ha chiesto in via principale che CO 1 sia condannata a versargli le indennità giornaliere di sua spettanza a decorrere dal primo giorno dell'insorgenza dell'inabilità lavorativa fino al 29 maggio 2014, ritenendo ingiusta e lesiva dei suoi interessi la presa di posizione di rifiuto alla luce dei certificati medici (docc. G, H e I) e dell'art. 29 del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale.

In via subordinata l'assicurato ha chiesto al TCA di ordinare all'assicuratore di emettere una decisione formale impugnabile e ha fatto pure presente che a sua insaputa sono state messe delle riserve su malattie preesistenti.

 

                                  F.   Il 22 settembre 2014 (doc. VII) CO 1 ha proposto di respingere la petizione, ritenendo che l'inabilità lavorativa riconosciuta dal medico curante sarebbe da ricondurre ad affezioni antecedenti l'inizio del rapporto lavorativo, quindi non andrebbe applicato l'art. 28 cpv. 3 del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, che prevede una prestazione per la durata di 720 giorni su 900 per i lavoratori impiegati presso imprese nelle quali vige un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale. Farebbe invece stato l'art. 28 cpv. 4 del CCL, che in presenza di affezioni preesistenti rinvia all'art. 24 cpv. 2 CGA, il quale a sua volta dispone che in tal caso la prestazione ha una durata limitata, in specie, a 120 giorni.

Infatti, per l'assicuratore malattia la documentazione medica raccolta indicherebbe che già il 17 giugno 2010, e quindi prima dell'inizio della copertura assicurativa, il lavoratore si sarebbe sottoposto ad un trattamento alla spalla sinistra e che già allora gli sarebbe stata diagnosticata un'artrosi alle articolazioni e una calcificazione. La dichiarazione del curante sulla data dell'insorgenza dei problemi alla spalla sinistra si contraddirebbe dunque con gli altri referti medici.

L'assicuratore malattia ha infine osservato come questa questione esulerebbe dalla LAMal trattandosi di un contratto assicurativo secondo la LCA, perciò sarebbe a giusta ragione che non ha emesso una decisione formale impugnabile.

 

L'attore non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la pretesa dell'attore di versargli delle indennità giornaliere dal 6 dicembre 2013 al 29 maggio 2014 a dipendenza dell'incapacità lavorativa sorta quel giorno debba essere accolta.

 

                                   3.   Per quanto concerne l'indennità per perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa   un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, Adrian von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).

 

La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

 

Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).

 

Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

 

La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

 

                                   4.   Il 12 luglio 2010 (doc. 1) RI 1 ha sottoscritto un contratto quadro di lavoro con __________, che al punto 4.7 relativo all'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia recita:

 

" Il collaboratore temporaneo è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia (vedi Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA) presso la società d'assicurazione CO 1 fino alla scadenza del contratto d'incarico. La perdita di guadagno viene pagata a partire dal terzo giorno e copre, per una durata limitata, l'80% del guadagno medio giornaliero calcolato a partire dall'inizio dell'anno a quello della durata effettiva dell'incarico se essa è più corta. In ogni modo il diritto ad un'indennità cessa, in caso di disdetta del contratto, l'ultimo giorno d'incarico. È inoltre fatto riferimento alle condizioni generali d'assicurazione che sono parte integrante del presente contratto (vedasi Promemoria n° 1 concernente detta assicurazione).

L'obbligo dell'__________ cade se CV 1 rifiuta il pagamento d'una prestazione al motivo che il collaboratore temporaneo non riempie le condizioni d'assicurazione o al motivo che le condizioni giuridiche necessarie a questo effetto mancano (malattia preesistente, etc.). In questo caso, __________ deve pagare il salario in conformità all'articolo 324a CO. La scala determinante è la scala bernese.

Per avere diritto alle prestazioni di cui sopra, è obbligatoria la presentazione di un certificato medico valido entro 3 giorni.".

 

Apponendo in calce a questo contratto quadro di lavoro la propria firma, il lavoratore temporaneo ha certificato di averlo letto e compreso, oltreché di avere ricevuto un esemplare dei Promemoria ivi citati.

 

Il Promemoria n. 1 concerne le principali disposizioni del contratto d'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia e prevede che la copertura assicurativa ha effetto a partire dall'inizio dell'incarico, a condizione che il collaboratore temporaneo sia perfettamente abile al lavoro (art. 4.1) e che il diritto alle prestazioni è sottoposto ad un periodo d'attesa di 2 giorni di lavoro (art. 4.3).

L'assicurazione termina l'ultimo giorno di lavoro (art. 5.1) e l'ammontare delle indennità giornaliere copre l'80% del guadagno giornaliero medio calcolato dall'inizio dell'anno o di quello risultante dalla durata effettiva del lavoro, se l'inizio di quest'ultimo è anteriore o posteriore all'inizio dell'anno (art. 6.1).

Quanto al numero di giorni indennizzabili, l'art. 6.3 prevede che nel caso in cui la durata del lavoro supera i sei mesi, l'indennità sorge dal 3° giorno e durante 180 giorni civili al massimo nel corso di un periodo di 360 giorni civili consecutivi. Tuttavia, in virtù dell'art. 6.4 per le malattie esistenti precedentemente all'assunzione presso __________ e che sono state o sono oggetto di cure, le prestazioni assicurative si limitano a quelle previste dall'art. 324a cpv. 2 CO.

In merito ai suoi obblighi, l'art. 7.1 del Promemoria n. 1 recita che nel caso di malattia, il collaboratore temporaneo deve immediatamente notificare il caso alla succursale di __________ da cui egli dipende. Per l'art. 7.2, egli deve fare pervenire alla stessa al più tardi entro tre giorni un certificato del medico curante.

 

                                   5.   L'assicurazione malattia collettiva di indennità giornaliere stipulata il 28 novembre 2001 (doc. 3: polizza n. __________) tra CV 1 ed __________ è valida dal 1° gennaio 2002 e, rinnovata tacitamente di anno in anno, era quindi in vigore anche nel periodo in questione, ossia negli anni 2013 e 2014.

Questo contratto eroga le prestazioni in maniera differente a dipendenza della tipologia del lavoratore temporaneo in questione, distinguendo fra i lavoratori temporanei non sottoposti a contratti collettivi di lavoro e quelli che invece soggiacciono a tali tipi di contratti.

Nel primo caso, l'assicuratore riconosce delle indennità giornaliere pari all'80% del salario determinante e il numero di giorni indennizzati ricalca quello previsto dal Promemoria n. 1 (quando il lavoro è durato più di sei mesi, al massimo 180 giorni civili nel corso di un periodo di 360 giorni civili consecutivi o fino a quando termina il contratto d'incarico, a decorrere dal terzo giorno). Trascorso il termine di attesa di 2 giorni, la copertura è integrale e quindi nessuna riserva di assicurazione viene applicata (art. 24.1 CGA).

Per la seconda tipologia di lavoratore le prestazioni, pari all'80% del salario determinante, sono concesse per al massimo 720 giorni dopo deduzione del termine di attesa di 2 giorni, eccetto se i CCL prevedono un termine differente. È inoltre previsto che l'assicurazione è conclusa con limitazione della durata delle prestazioni (art. 24.2 CGA) quando l'incapacità di lavoro è causata dalla ricomparsa o l'aggravamento di una malattia o delle conseguenze di un grave incidente per la/le quale/i l'assicurato è già stato oggetto di un trattamento medico prima dell'entrata nell'assicurazione o se essa risulta dalle conseguenze di un'infermità che esisteva già prima dell'entrata nella cerchia degli assicurati e di cui l'assicurato aveva conoscenza. L'indennità giornaliera è versata all'assicurato al massimo nelle proporzioni che sono previste nelle relative convenzioni collettive.

In entrambi i casi il rischio d'infortunio è escluso.

 

Le Condizioni Generali d'Assicurazione per l'assicurazione malattia collettiva d'indennità giornaliere secondo la LCA, nell'edizione 1996 (doc. 5), sono applicabili al contratto assicurativo stipulato fra __________ e CV 1.

 

Per l'art. 18 CGA, v'è un'incapacità di lavoro quando la persona assicurata, a seguito di un evento assicurato, è totalmente o parzialmente incapace ad esercitare la sua attività professionale.

 

Secondo l'art. 20 CGA, non sono assicurate le malattie e le conseguenze di un infortunio di cui la persona assicurata soffre già al momento in cui l'assicurazione esplica i suoi effetti, nella misura in cui essi hanno come conseguenza un'incapacità di lavoro. Se le lesioni corporali possono essere soltanto parzialmente attribuite a delle malattie assicurate, le prestazioni sono ridotte proporzionalmente sulla base di appropriata valutazione.

 

L'art. 23 lett. a CGA prevede che l'assicuratore versa l'indennità giornaliera convenuta durante l'incapacità di lavoro certificata da un medico, ma al più presto dopo la scadenza del termine di attesa fissato contrattualmente. Per ogni caso di malattia, CO 1 versa l'indennità giornaliera per la durata della prestazione prevista dal contratto (art. 23 lett. c CGA).

 

Per quanto concerne le prestazioni in caso di malattia preesistente (art. 24 CGA), l'obbligo dell'assicuratore nei casi di ricaduta o di comparsa delle conseguenze per delle malattie che esistevano prima che la copertura assicurativa esplicasse i suoi effetti è stabilito in funzione del contratto.

CO 1 propone delle varianti di prestazioni:

 

1. Obbligo in materia di prestazioni senza limitazione

Nel caso di assicurazioni stipulate senza limitazione per delle malattie preesistenti (copertura integrale), le prestazioni sono versate fino alla durata delle prestazioni prevista dal contratto.

 

2. Obbligo in materia di prestazioni con limitazione

Nel caso di assicurazioni concluse con limitazione per delle malattie preesistenti, quando l'incapacità lavorativa è causata dalla ricomparsa o dal peggioramento di una malattia o di conseguenze di un grave infortunio per la/le quale/i l'assicurato è già stato curato da un medico prima della sua entrata nell'assicurazione oppure quando l'incapacità lavorativa risulta dalle conseguenze di un'infermità che esisteva già prima dell'entrata nell'assicurazione e di cui l'assicurato aveva conoscenza, l'indennità giornaliera è versata all'assicurato al massimo nelle proporzioni previste dall'assicuratore, calcolate in base alla durata del rapporto di lavoro presso l'attuale datore di lavoro. Nel caso concreto, per una durata del rapporto di lavoro fino a 4 anni, la durata massima delle prestazioni per caso è pari a 120 giorni.

 

                                   6.   Nel caso di specie le parti hanno concluso un contratto di lavoro avente durata di tre mesi, prorogata a tempo indeterminato, visto che sin dal 13 luglio 2010 l'attore lavora per conto di __________ a favore di __________.

 

Il 6 dicembre 2013 (doc. 5) il dottor __________ di __________, medico chirurgo specialista in malattie dell'apparato respiratorio, ha attestato che l'interessato era affetto da lombalgia e che necessitava di 20 giorni di riposo, osservando che tale certificato è stato redatto sulla base delle notizie clinico-anamnestiche che non è stato possibile obiettivare all'atto della visita medica.

A seguito di quanto emerso dai successivi atti medici richiamati dall'assicuratore, con scritto del 16 maggio 2014 (doc. B) quest'ultimo ha informato l'interessato che gli riconosceva le prestazioni di diritto soltanto per 120 giorni, dato che l'inabilità lavorativa lamentata era causata da una malattia preesistente.

L'attore ha negato questa circostanza, sostenendo in sostanza che ci sia stato un disguido nella certificazione delle diagnosi.

 

                                   7.   Dopo il primo referto del 6 dicembre 2013, il dottor __________ ha certificato il 27 dicembre 2013 (doc. 6) che l'attore era affetto da lombalgia in spondilosi lombare diffusa, per cui doveva stare a riposo fino al 10 gennaio 2014.

Le visite avvenute il 10 gennaio 2014 (doc. 7) ed il 20 febbraio 2014 (doc. 8) hanno dato luogo alla diagnosi di lombalgia in spondilosi lombare diffusa; algie in sede spalla sinistra in esiti di pregressa frattura (FKT in corso) per la quale è stato prescritto un mese di riposo. Nel secondo certificato il curante ha specificato che sono state richieste una visita ortopedica di controllo e una visita fisiatrica di controllo.

Nel certificato del 20 marzo 2014 (doc. G) la diagnosi posta era di tendinopatia calcifica spalla destra (previste onde d'urto), perciò i giorni di riposo si sono protratti fino al 30 aprile 2014.

Il 29 aprile 2014 (doc. H) il medico curante ha ribadito la diagnosi di tendinopatia calcifica spalla destra, indicando che nel mese di luglio erano previste le onde d'urto e che fino al 29 maggio 2014 l'interessato non poteva lavorare.

Il 4 giugno 2014 (doc. I) il dottor __________ ha affermato che l'assicurato "ha dichiarato in data odierna di non avere riportato la diagnosi di tendinopatia calcifica in data antecedente al 13/07/2010. Il sottoscritto conferma che il paziente non ha riportato tale diagnosi presso codesto ambulatorio in data antecedente al 13/07/2010.".

 

Su mandato dell'assicuratore malattia, la __________ ha effettuato una visita domiciliare all'attore per accertare le sue condizioni di salute. Dal rapporto redatto il 31 gennaio 2014 (doc. 11) dall'operatrice emerge che l'inabilità lavorativa è sorta il 7 dicembre 2013 per problemi alla spalla e che la diagnosi che gli rendeva impossibile riprendere la pesante attività lavorativa era di metaplasia ossicalcifica del tendine del muscolo sovraspinato sino alla giunzione miotendinea; lombalgia e ernia inguinale.

 

Il 29 aprile 2014 (doc. 14) il dottor __________ ha compilato il rapporto medico sull'inabilità lavorativa richiesto dall'assicuratore malattia, indicando quali diagnosi principale e secondaria la lombalgia in spondilosi e la tendinopatia calcifica, aggiungendo che il paziente dichiara essere di entità non compatibile con il proprio lavoro. Alla domanda n. 3 sui sintomi e le constatazioni attuali, il curante ha affermato che la patologia era prevalentemente di tipo soggettivo, non era obiettivabile. Quanto alle cure, ai medicamenti e alle terapie attuali (domanda n. 4), egli ha risposto che il paziente era in attesa di terapia con onde d'urto, prevista in luglio. Nel frattempo, l'interessato ha effettuato visite ortopediche e fisiatriche (domanda n. 5). Al quesito n. 6 se la malattia esisteva già prima del 13 luglio 2010, lo specialista ha risposto "lombalgia pregressa presente, di entità minore" e che il paziente era a conoscenza di questa malattia prima di allora (domanda n. 7).

Per quanto riguarda il peggioramento, invece, l'assicurato ne è stato informato solo in seguito (domanda n. 8) e già prima del 13 luglio 2010 egli si è sottoposto a delle cure per questa malattia (domanda n. 9).

 

La documentazione raccolta dall'assicuratore malattia concerne gli esami ed i trattamenti medici previsti ed effettuati dall'attore nel corso del 2014 per la spalla sinistra e per la schiena (doc. 14). La radiografia effettuata il 13 gennaio 2014 dalla dottoressa __________ all'Ospedale __________ di __________ alla spalla sinistra ha rilevato un'artrosi acromion-claveare e gleno-omerale, macrocalcificazioni nei tessuti molli adiacenti al trochite omerale e in sede subacromiale per tendinite calcifica.

Da questi atti emerge però anche che in data 17 giugno 2010 la stessa dottoressa aveva già effettuato una radiografia alla spalla sinistra, giungendo alla medesima diagnosi, se non per l'assenza di macrocalcificazioni (anche) in sede subacromiale.

 

Alla luce di questo chiaro certificato medico, non è quindi possibile convenire con quanto affermato dall'attore con e-mail del 21 maggio 2014 (doc. 16), indirizzata all'assicuratore dopo avere appreso che aveva diritto soltanto a prestazioni ridotte durante 120 giorni. In quello scritto egli ha affermato, a proposito del quesito al medico curante sulla malattia già esistente prima del 13 luglio 2010, che "ci tenevo a precisare che riguarda solo e esclusivamente la "LOMBALGIA IN SPONDILOSI LOMBARE DIFFUSA", mentre x la TENDINOPATIA CALCIFICA SPALLA SX, e una inabilità che ho contratto dopo e esclusivamente il 13-07-2010. il mio medico curante a unificato le due diagnosi in una sola risposta.".

 

All'attore non viene in aiuto nemmeno il successivo scritto che ha inviato il 12 giugno 2014 (doc. 17) all'assicuratore malattia postulando il pagamento delle indennità mancanti dal 20 marzo al 29 maggio 2014, a motivo che "come certificato dal dottor __________ la diagnosi x qui ho riportato l'inabilita lavorativa in tale periodo (tendinopatia calcifica spalla sinistra) non e antecedente al periodo 13-07-2010".

 

A ben vedere, poi, il citato certificato del 4 giugno 2014 rilasciato dal suo medico curante non giunge alla conclusione intesa dall'interessato. In effetti, il dottor __________ ha soltanto affermato che "il paziente non ha riportato tale diagnosi [tendinopatia calcifica alla spalla sinistra] presso codesto ambulatorio in data antecedente al 13/07/2010.".

Ciò significa che prima dell'inizio dell'attività lavorativa alle dipendenze di __________, il dottor __________ non era a conoscenza della patologia alla spalla sinistra dell'assicurato, ossia l'attore non era (ancora) stato visitato presso il suo ambulatorio per la problematica alla spalla prima del 13 luglio 2010, ma ciò non vuol dire che la patologia non esistesse.

 

Alla luce degli atti medici esposti il TCA conclude dunque che la diagnosi di tendinopatia calcifica alla spalla sinistra era già stata posta dagli specialisti prima della firma del contratto lavorativo che ha fatto entrare l'attore nella cerchia degli assicurati di CO 1.

 

Questa conclusione va tratta pure per la patologia alla schiena.

Non va infatti dimenticato che non solo l'attore ha dichiarato che la lombalgia era preesistente al 2010, ma che anche il medico curante l'ha chiaramente indicato alle risposte n. 6, 7 e 8 del rapporto medico sull'inabilità compilato il 29 aprile 2014 alla presenza dell'interessato medesimo (risposta n. 14). In quell'occasione, egli ha diagnosticato sia la lombalgia in spondilosi sia la tendinopatia calcifica, ma ha specificato che prima del 13 luglio 2010 era presente (solo) una lombalgia pregressa, seppure di entità minore, e che è solo in seguito che è peggiorata al punto tale da renderlo inabile al lavoro. Ad ogni modo, già allora il paziente era al corrente dell'esistenza di questa patologia.

 

Da quanto precede discende che l'inabilità lavorativa attestata il 6 dicembre 2013 dal dottor __________ dapprima per lombalgia e a decorrere dal 10 gennaio 2014 anche per algie alla spalla sinistra, va ricondotta ad affezioni preesistenti all'inizio della copertura assicurativa di cui l'attore beneficia grazie alla conclusione del contratto di lavoro con __________.

Alla luce di ciò, non è quindi possibile concludere che la malattia dell'attore - sia che si tratti di tendinopatia calcifica, sia di lombalgia - sia sorta soltanto quando il contratto di lavoro era già in essere.

 

                                   8.   L'assicurazione malattia d'indennità giornaliere sottoscritta dal datore di lavoro dell'attore con CO 1 è un contratto collettivo secondo la LCA (cfr. le CGA che lo indicano chiaramente), motivo per cui è corretto che l'assicuratore malattia convenuto non abbia emesso una decisione formale impugnabile ex art. 49 LPGA, non essendo applicabile la legislazione sulla parte generale delle assicurazioni sociali valida, invece, in materia di assicurazione malattia di base retta dalla LAMal.

In merito al rinvio dell'attore al Contratto collettivo per il settore del prestito di personale entrato in vigore il 1° gennaio 2012, e più precisamente al suo art. 29 relativo all'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia (doc. E), questo CCL non può però tornare utile per la soluzione della controversia in oggetto, visto che, come tale, esso regola i rapporti fra i lavoratori ed i datori di lavoro, mentre la causa promossa dall'attore davanti a questo Tribunale porta contro il suo assicuratore malattia.

 

Di conseguenza, in specie fa stato il contratto sottoscritto fra l'interessato ed il suo datore di lavoro, il quale ha assicurato i suoi dipendenti in caso di malattia presso CO 1 (art. 4.7 del Contratto quadro di lavoro).

Ne discende che sono dunque applicabili le norme contrattuali stipulate fra __________ e l'assicuratore malattia convenuto, e meglio il contratto di assicurazione malattia collettiva di indennità giornaliere del 2001, in essere anche nel 2013.

 

Come visto, questo contratto distingue fra due tipi di lavoratori temporanei ed in concreto fanno stato le disposizioni relative al personale temporaneo sottoposto alle convenzioni collettive.

In effetti, attivo dal 13 luglio 2010 presso __________, come tale l'attore sottostà al Contratto collettivo di lavoro delle __________.

 

Per questa particolare cerchia di assicurati, l'assicuratore convenuto ed il datore di lavoro dell'attore hanno previsto delle limitazioni della copertura assicurativa e nell'evenienza concreta torna applicabile il rinvio all'art. 24.2 CGA.

Come esposto (cfr. consid. 7), l'incapacità di lavoro dell'interessato è stata infatti causata dalla ricomparsa della tendinopatia calcifica della spalla sinistra rispettivamente dal peggioramento della lombalgia per le quali era già stato curato prima dell'entrata nell'assicurazione con l'inizio dell'attività lucrativa per conto di __________.

In tale evenienza, l'art. 24.2 CGA dispone che le indennità giornaliere sono versate al massimo per 120 giorni per caso se, come in specie, il rapporto di lavoro presso l'attuale datore di lavoro è inferiore ai 4 anni.

 

Da quanto esposto discende dunque che in virtù del contratto collettivo di indennità giornaliera che vincola il suo datore di lavoro a CO 1, di cui egli ne è beneficiario, il lavoratore qui attore ha diritto al massimo a 120 giorni di indennità per le malattie riapparse al 6 dicembre 2013.

Va infatti ritenuto che le stesse - o almeno una delle due - erano già presenti prima che egli iniziasse la sua collaborazione con __________ e quindi che l'interessato entrasse a fare parte della cerchia degli assicurati dell'assicuratore malattia convenuto.

 

In queste circostanze, la pretesa dell'attore di vedersi riconosciute dall'assicuratore malattia fino al 29 maggio 2014 delle indennità giornaliere per le malattie preesistenti al 13 luglio 2010, e ricomparse il 6 dicembre 2013, deve pertanto essere respinta.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La petizione è respinta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione alle parti ed alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti