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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 14 agosto 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 è affiliata presso CO 1 per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie di base, insieme a suo marito ed a sua figlia.
1.2. Con decisione del 19 febbraio 2014 l’assicuratore ha condannato RI 1 al pagamento di un importo complessivo di fr. 6'150.50, affermando che “mediante questa disposizione di pagamento, viene sospesa l’opposizione in merito al precetto esecutivo n. __________ di CO 1 del 21.01.2014 per il credito di CHF 6'150.50. Si applica comunque l’interesse del 5.00% ai sensi del precetto esecutivo” (doc. 5). L’importo è composto di “fatture emesse” dal 6 novembre 2012 al 20 agosto 2013, per fr. 4'398.15 di premi e fr. 1'306.20 di partecipazioni ai costi, oltre che di spese di sollecito, spese di elaborazione e di interessi (doc. 5).
1.3. Il 27 febbraio 2014 l’assicurata si è opposta alla citata decisione, rilevando che non figurano i nomi (moglie, figlia e marito) dei debitori dei premi e delle partecipazioni ai costi, che dal 1° gennaio 2014 è separata di fatto da suo marito e non vige più la solidarietà coniugale, che le spese da lui causate non possono essere messe a suo carico, che non sussiste alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora su premi e partecipazioni ai costi e che, malgrado le sue richieste, non ha ancora ottenuto i conteggi per comprendere quali siano i premi scoperti, a quali assicurati si riferiscono e se sono stati dedotti i crediti del 2012 e gli acconti già versati (doc. 4).
1.4. Con decisione su opposizione del 14 agosto 2014 l’assicuratore ha respinto le censure sollevate da RI 1, stabilendo che:
" (…)
3.2 RI 1 deve a CO 1 CHF 5'656.60 con 5.00% d’interessi su premi (CHF 4'398.15) a partire dal 21.04.2013 come pure le spese di sollecito di CHF 200.00, la tassa di elaborazione di CHF 50.00 e le spese esecutive fino ad oggi di CHF 73.00.
3.3 L’opposizione nell’esecuzione n. 1670386 per CHF 5'656.60 con 5.00% d’interessi su premi (CHF 4'398.15) a partire dal 21.04.2013 come pure le spese di sollecito di CHF 200.00, la tassa di elaborazione di CHF 50.00 e le spese esecutive fino ad oggi di CHF 73.00 viene eliminata." (doc. 2)
CO 1 ha inoltre allegato tre estratti conto dove figurano gli scoperti per premi e partecipazioni ai costi relativi al periodo 01.01.2013 (recte: 6.11.2012) – 31.08.2013 (per RI 1, __________ [figlia nata nel 1994], __________ [marito]), per complessivi fr. 6'264.40, oggetto dell’esecuzione n. __________), per il periodo 01.09.2013 - 31.12.2013 (per RI 1, __________ [figlia nata nel 1994], __________ [marito] per fr. 3'177.35), per il periodo 01.01.2014 - 31.08.2014 (per RI 1 e __________ per fr. 2'378.15). L’assicuratore ha poi indicato che “per le fatture in esecuzione vige la solidarietà coniugale. La base legale per la riscossione di interessi di mora di 5% su premi sono art. 64a cpv. 1 e 2 LAMal e art. 105a OAMal. Su partecipazioni ai costi non vengono calcolati interessi di mora” (doc. 2).
1.5. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). Dopo aver ripercorso quanto accaduto negli ultimi anni, ha chiesto di far chiarezza sugli importi ancora da pagare, deducendo tutti gli importi già versati ed ha domandato di poter pagare ratealmente fr. 100 al mese fino a concorrenza del saldo, poiché la sua situazione economica non le permette un versamento maggiore (doc. I).
1.6. Con risposta del 22 ottobre 2014 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).
1.7. Con osservazioni del 27 ottobre 2014 l’insorgente ribadisce le sue censure (doc. IX). L’interessata afferma di non avere scoperti del 2012, di volere un dettaglio degli importi di fr. 4'398.15 e di fr. 1'306.20, di voler pagare il dovuto in maniera rateale e di non dover pagare tasse, spese e ripetibili.
1.8. Il 10 novembre 2014 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza di discussione (doc. XI). Successivamente sia RI 1 che CO 1 hanno prodotto ulteriore documentazione e si sono nuovamente espresse in merito (doc. da XII a XXIII). Il 3 dicembre 2014 l’assicuratore ha precisato che “l’esecuzione riguarda esclusivamente le fatture scoperte dal mese di novembre 2012 al mese di agosto 2013 periodo in cui valeva la responsabilità solidale dei coniugi”, che “il relativo conteggio e - per informazione - i conteggi riguardanti i periodi successivi, sono stati allegati alla decisione su opposizione del 14.08.2014” e che “non è disposta a concedere un pagamento rateale dello scoperto”.
Da parte sua la ricorrente ha affermato che:
" (…)
1) Estratto conto dal 1.1.2013 al 31.8.2013: manca l’importo del credito a mio favore, riportato dal 2012, di CHF 181,80 e il pagamento dei premi miei di gennaio e febbraio 2013 che sono stati dedotti da questo credito, per cui poi si arriva al saldo precitato di CHF 181,80 (vedi conteggio __________ allegato)
2) Estratto conto dal 1.1.2014 al 28.11.2014: manca pagamento del 28.11.14 di CHF 345,70 (forse perché non ancora contabilizzato alla data dell’emissione dell’estratto conto)
3) Che io sappia, la responsabilità solidale è per i premi, non per le partecipazioni non corrisposte. Se questo fosse corretto l’CO 1 dovrebbe stornare tutti gli importi delle Prestazioni 2013 relative a “__________”. Vi prego di farmi sapere.
Per il resto gli estratti conto sono corretti e ringrazio della collaborazione.
4) Non ho avuto conferma se la data della mia responsabilità solidale è fino alla fine dell’anno 2013 o fino ad Agosto 2013, data in cui ho presentato domanda di gratuito patrocinio al Comune di __________.
5) Chiedo cortesemente, se possibile, di stralciare tutti gli addebiti di CHF 20.-- per spese di sollecito e l’addebito di CHF 352,85 per interessi su premi fino al 28.11.2014. Comunque credo che non esista nessuna base legale per la riscossione di interessi di mora sui premi e partecipazioni ai costi non corrisposti. L’importo dovuto è già molto alto e io, come già ribadito più volte, sono in difficoltà finanziarie.
E’ proprio per questo motivo che chiedo nuovamente di volermi concedere un pagamento rateale (…)” (doc. XVIII)
1.9. Il 18 dicembre 2014 l’assicuratore ha affermato:
" (…)
1. Il totale di CHF 181.80 (cfr. conteggio premi del 14.01.2013 – allegato 19) a favore della signora RI 1 non è stato pagato ma riportato alla fatturazione dei premi del mese seguente (cfr. conteggio del 11.02.2013 – allegato 18), come per il mese precedente (cfr. conteggio del 13.12.2012 – allegato 20). I parametri estrapolabili dal conteggio del 14.01.2013, riportati a febbraio 2013, sono stati presi in considerazione e sono visibili a pagina 2 del conteggio allegato 18 di data 11.02.2013. I numeri di riferimento sono 1002887508 per febbraio 2013 e 1002887510 per gennaio 2013 (si allegano i dettagli del conteggio 14.01.2013).
2. L’ultimo pagamento registrato in entrata è quello di CHF 345.70 (pagamento del 28.11.2014), valuta 03.12.2014, di conseguenza non può figurare sull’estratto redatto il 28.11.2014.
3. La responsabilità solidale vale per premi e partecipazioni;
4. La responsabilità solidale persiste sino alla data dell’inoltro dell’istanza di divorzio, ossia dicembre 2013.
5. CO 1 non può dare seguito alla richiesta di stralciare tutte le spese di sollecito e precisa che gli interessi sono stati calcolati esclusivamente sull’importo scoperto dei premi.
Infine CO 1 ribadisce di non essere disposta a concedere un pagamento rateale. Il totale degli importi scoperti è troppo elevato. Inoltre:
- risultano ancora scoperti i premi per i mesi di settembre fino a dicembre 2013;
- il pagamento dei premi viene regolarmente registrato con un mese di ritardo;
- a tutt’oggi non risulta che la signora RI 1 abbia pagato le diverse fatture per partecipazioni ai costi del 2014.” (doc. XX)
1.10. Il 5 gennaio 2015 la ricorrente ha rilevato che:
" (…)
1) Il paragrafo 1. di detta lettera non mi è chiaro perché non ho mai ricevuto gli allegati ivi menzionati (18-19 e 20) e posso fare riferimento soltanto agli estratti allegati alla lettera del 3 Dicembre, sempre dell’avv. RA 1, unici estratti finalmente comprensibili. Nell’estratto del 1.1.2013-31.8.2013 (che allego alla presente) però figurano premi per 8 mesi (da gennaio ad agosto 2013) e negli Accrediti/Entrate di pagamento non figurano i pagamenti dei premi miei per i mesi di Gennaio e Febbraio 2013 e l’importo ancora a mio favore di CHF 181,80 per questo motivo ho scritto nella mia precedente lettera di questi importi mancanti.
2) Potreste pf farmi avere la legge/legislazione che attesta quanto espresso dall’Avv. RA 1 nel paragrafo 3 della lettera del 18 Dicembre?
3) Devo purtroppo richiedere ancora una volta la rateazione dell’importo totale. Non ho alcuna possibilità di pagarlo tutto in una volta, prego l’Onorevole Sig. Giudice di voler intervenire in questo senso se possibile. Non vedo altro modo per poter pagare e sistemare la pendenza (…)“ (doc. XXII)
1.11. Il 9 gennaio 2015 il TCA ha trasmesso alla ricorrente i doc. 18, 19 e 20 per una presa di posizione, l’ha informata che sul sito sentenze.ti.ch può trovare le sentenze emesse da questo Tribunale nell’ambito qui in discussione e le ha assegnato un termine scadente il 19 gennaio 2015 per presentare un’eventuale ulteriore presa di posizione (doc. XXIII). Con scritto del 15 gennaio 2015 (doc. XXIV), trasmesso per conoscenza all’assicuratore (doc. XXV), l’assicurata ha contestato il calcolo presentato da CO 1 e, sulla base delle sentenze emesse da questo TCA, ha evidenziato di non dover essere chiamata a pagare le spese accessorie dell’ex-marito (spese di diffida ed interessi moratori) e ha chiesto una dilazione di pagamento di fr. 200 al mese.
in diritto
in ordine
2.1. Con la decisione formale l’assicuratore ha in sostanza rigettato l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 21 gennaio 2014 dell’UE di __________ ed ha condannato la ricorrente a versare fr. 6'150.50, oltre ad interessi al 5% (doc. 5). In sede di decisione su opposizione l’assicuratore, oltre a confermare il rigetto dell’opposizione, ha stabilito che l’insorgente deve un importo di fr. 5'656.60 oltre agli interessi al 5% su fr. 4'398.15 di premi ancora dovuti dal 21 aprile 2013, spese di sollecito per fr. 200, tassa di elaborazione per fr. 50 e spese esecutive per fr. 73 (doc. 2). L’assicuratore ha inoltre elencato gli scoperti dovuti per i periodi dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2013 e dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014.
Alla luce di quanto sopra oggetto del contendere può essere unicamente l’importo figurante nel precetto esecutivo n. __________ del 21 gennaio 2014, relativo al periodo da novembre 2012 ad agosto 2013 e per il quale l’interessata ha ottenuto sia una decisione formale che una decisione su opposizione.
Nella misura in cui l’interessata contesta anche gli importi dovuti per il periodo successivo e meglio dal 1° settembre 2013, il ricorso si rivela irricevibile non essendo stato oggetto di una doppia verifica da parte dell’amministrazione (decisione formale e decisione su opposizione; cfr. art. 49 e 52 LPGA). Relativamente alla problematica inerente il periodo dal 1° settembre 2013, occorre di conseguenza trattare la decisione su opposizione del 14 agosto 2014 alla stregua di una decisione formale ex art. 49 LPGA, mentre il ricorso va considerato quale opposizione.
Su questo specifico punto (premi, partecipazioni ai costi, spese, interessi di mora per il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014) l’assicuratore, al quale gli atti vanno trasmessi, è pertanto tenuto ad emanare una decisione su opposizione.
nel merito
2.2. Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.
Per l'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2 LAMal).
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.
A norma dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato
2.3. Il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:
1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;
2. l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro."
A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato nella sentenza K 65/03 del 26 giugno 2006, al considerando 9, che secondo l'art. 166 cpv. 3 CC, ogni coniuge si obbliga personalmente con i suoi atti ed obbliga solidalmente il suo coniuge fintanto che non eccede i suoi poteri in modo riconoscibile per i terzi. Lo scopo di questa disposizione è proprio quello di semplificare la procedura dell'esecuzione forzata, dispensando il creditore da difficili manovre per il recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione coniugale non si esercita soltanto durante la formazione degli atti giuridici, ma essa si estende anche al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione interrotta contro uno dei coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1 CO), e ciò pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida notificata all'assicurato in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è opponibile a sua moglie.
Queste considerazioni sono state ribadite anche nella recente sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, dove al considerando 4 il Tribunale federale ha affermato:
" (…) Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas échéant aussi les assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations, ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des époux avec les tiers et est indépendant du régime matrimonial des époux; il ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)"
2.4. In concreto l’assicuratore ha ritenuto la separazione dei coniugi e quindi la cessazione della solidarietà con effetto dal mese di gennaio 2014, come affermato con l’opposizione dalla medesima ricorrente (cfr. doc. 4: “A far tempo dal 1.1.2014, come risulta dall’Istanza di divorzio, non vivo più in comunione domestica con __________; siamo quindi separati di fatto da tale data”). In sede di audizione l’insorgente è stata invitata a produrre copia del primo atto giudiziario che ha poi condotto al divorzio al fine di stabilire la data esatta della separazione. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che il 12 settembre 2013 il Municipio di __________ ha dato preavviso favorevole alla richiesta di ammissione dell’assistenza giudiziaria inoltrata dalla ricorrente e da suo marito (doc. XII/ 1 e 2), mentre l’istanza di divorzio su richiesta comune con intesa totale e istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria è stata inoltrata nel corso del mese di dicembre 2013 (doc. XIII/Bis).
Rilevato che la stessa insorgente ha affermato di aver notificato all’assicuratore la separazione nel corso del mese di gennaio 2014 (cfr. anche e-mail del 28 gennaio 2014, doc. 26, pag. 3: “la ringrazio per la sua mail e le invio in allegato un formulario per richiedere lo scorporo di famiglia suo e di sua figlia __________ (…)”), che in sede di opposizione ha rilevato di vivere separata dal marito dal mese di gennaio 2014 e che non vi sono altri indizi per poter ritenere una data diversa, a giusta ragione, per il periodo oggetto del contendere (novembre 2012 – agosto 2013), la responsabilità solidale dei coniugi va confermata.
Essa si estende non solo ai premi rimasti impagati, ma, come emerge dalla sentenza 36.2012.82 del 27 febbraio 2013, anche alla partecipazione ai costi, essendo imposta dalla legge e limitata nell’importo. Il TCA ha rammentato al consid. 2.5 che:
" (…)
È innegabile che tra i bisogni correnti della famiglia non possa essere contemplato, per quanto attiene la salute, il solo premio dell'assicurazione di base ma debbano essere comprese le partecipazioni imposte dalla LAMal, indissolubilmente connesse alla copertura obbligatoria e fondanti il sistema di finanziamento di questa assicurazione sociale. Limitare il bisogno corrente della famiglia in ottica di salute al solo premio dell'assicurazione di base sarebbe oltremodo riduttivo. Ritenere quindi che, recandosi dal medico per beneficiare di cure coperte dall'assicurazione obbligatoria ed implicando in questo modo il pagamento di una partecipazione ai costi, uno dei coniugi ecceda il potere di rappresentanza riconoscibile e, quindi, non coinvolga solidalmente l'altro coniuge è teoria peregrina.
Per spese quali quelle in discussione (2 visite mediche presso un professionista abilitato ad operare a carico dell'assicurazione sociale) va ammesso palesemente che si tratti di debito che comporta solidarietà tra i coniugi. La dottrina (Deschnaux/Steinauer/Tercier, op. cit., pag. 219) ricorda come nell'obbligo di mantenimento cui debbono provvedere i coniugi vi sono pure le spese mediche e farmaceutiche. (…)"
2.5. Per quanto concerne l’importo relativo al periodo oggetto del contendere, e meglio oggetto dell’esecuzione n. __________ (cfr. doc. XVI, scritto del 3 dicembre 2014 dell’assicuratore: “osservo che l’esecuzione riguarda esclusivamente le fatture scoperte dal mese di novembre 2012 al mese di agosto 2013 […]”) va evidenziato come il 3 dicembre 2014 l’assicuratore ha prodotto un estratto conto da cui emergono i premi e le partecipazioni ai costi della ricorrente, della figlia maggiorenne di cui l’interessata ha sempre ammesso volersi assumere i costi (cfr. da ultimo l’udienza di discussione, doc. XI: “Per quanto attiene invece al 2014 la ricorrente evidenzia di avere pagato ad inizio dell’anno i premi propri e di __________, sua figlia ventenne in formazione per la quale essa intende comunque assumersi l’onere del pagamento dei premi”) e del marito.
Dall’estratto relativo al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2013 (doc. 44), che va integrato con quello inerente l’esecuzione n. __________ comprendente anche le partecipazioni ai costi del 6 novembre 2012 e del 13 novembre 2012 (doc. 47 e doc. 2), risulta un ammontare complessivo di fr. 6'098.80 di premi, cui si aggiungono fr. 1'306.20 di partecipazioni ai costi dal 6 novembre 2012 (doc. 47) al 30 luglio 2013 (doc. 44).
A fronte di pagamenti per fr. 1'748.40, l’interessata, deve, di principio, un importo complessivo di fr. 5'656.60.
L’insorgente, il 10 dicembre 2014, relativamente al periodo dal 1.1.2013 al 31.8.2013, per quanto concerne i premi, ha contestato unicamente l’assenza di un importo di fr. 181.80 a suo favore, mentre per il resto, con l’eccezione delle spese e degli interessi, di cui si dirà in seguito, ha rilevato che “gli estratti sono corretti” (doc. XVIII). Con scritto del 15 gennaio 2015, la ricorrente, dopo aver preso atto dei doc. 18,19 e 20 ha poi ritenuto che l’importo di fr. 5'768.90 (non comprensivo delle partecipazioni ai costi del 6 e del 13 novembre 2012 di fr. 87.70 [doc. 47]; ma delle spese di sollecito), oltre che di fr. 181.80, deve essere diminuito di fr. 278.25 pari al premio personale di gennaio 2013 e di fr. 281.20 pari al premio personale di febbraio 2013 (doc. XXIV e 18-20).
Da un attento esame dei citati documenti, questo TCA deve concludere che il calcolo dell’assicuratore è corretto.
L’importo di fr. 181.80, cui l’interessata ha effettivamente diritto (doc. C e 19), è stato scalato dal suo debito nel conteggio del premio del mese di marzo 2013, mentre gli altri importi citati dalla ricorrente con le osservazioni del 15 gennaio 2015 non sono di sua spettanza ma concernono l’ammontare dei premi personali dei mesi di gennaio 2013 (da cui è stato dedotto il sussidio) e febbraio 2013 (da cui sono stati dedotti il sussidio e la tassa ambientale). Essa, come spiegato qui di seguito, non ha pertanto diritto ad ulteriori deduzioni.
L’interessata il 13 dicembre 2012 aveva un credito a suo favore di fr. 366.95, derivante dal seguente calcolo: 2'806.35 – 371.35 – 413.60 – 413.60 – 413.60 - 413.60 – 413.60; dove fr. 2'806.35 è l’importo da lei pagato all’assicuratore il 9 luglio 2012, fr. 413.60 X 5 sono i premi dovuti da agosto a dicembre 2012 (fr. 175.60 per la ricorrente, fr. 202.30 per il marito, fr. 35.70 per la figlia) e fr. 371.35 (ossia 374.30 – 2.95 pari alla tassa ambientale) è il premio da lei dovuto per il mese di gennaio 2013 prima della deduzione del sussidio (doc. 20).
Il 14 gennaio 2013 il credito si è ridotto a fr. 181.80. Infatti all’importo di fr. 366.95 è stato aggiunto il sussidio di fr. 93.10 per il mese di gennaio 2013 e per il mese febbraio 2013, nonché fr. 2.95 della tassa federale ambientale per il mese di febbraio 2013 (cfr. doc. 19) per un ammontare complessivo a suo favore di fr. 556.10 (366.95 + 93.10 + 93.10 + 2.95). Da questo importo va tuttavia dedotto il suo premio del mese di febbraio 2013 di fr. 374.30, e si ottiene l’ammontare, da lei reclamato, di fr. 181.80 (doc. 19).
Infine, l’importo di fr. 181.80 va dedotto dal premio di fr. 278.25 dovuto dalla ricorrente per il mese di marzo 2013 (374.30 – 93.10 di sussidio – fr. 2.95 di tassa ambientale), nonché dai premi del marito di fr. 798.90 per i mesi di gennaio e febbraio 2013 e di fr. 399.45 per il mese di marzo 2013 e dai premi della figlia di fr. 732.70 per i mesi di gennaio e febbraio 2013 e di fr. 366.35 per il mese di marzo 2013 per un importo a favore, questa volta, dell’assicuratore di fr. 2'393.85 (278.25 + 798.90 + 399.45 + 732.70 + 366.35 – 181.80; cfr. doc. 18). Nei mesi successivi il debito è poi aumentato fino a raggiungere, complessivamente, per il periodo oggetto del contendere e relativamente all’ammontare dei premi e delle partecipazioni ai costi, fr. 5'656.60 (fr. 5'768.90 [doc. 44] – fr. 200 [spese di sollecito di cui si dirà in seguito] + fr. 87.70 [doc. 47; partecipazione ai costi del 6 e del 13 novembre 2012]).
Ne segue che il conteggio presentato dall’assicuratore per il periodo fino al 31 agosto 2013, non essendo per il resto contestato, va confermato e la ricorrente è debitrice di un importo complessivo di fr. 5'656.60 (senza le spese, di cui si dirà in seguito).
Circa la richiesta di poter pagare il debito ratealmente, il TCA ha già avuto modo di rammentare che per la persona assicurata non esiste, di principio, un diritto in tal senso (cfr. sentenza 36.2012.24 del 29 maggio 2012). Il Tribunale ha rammentato che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente (cfr. art. 90 OAMal), ciò al fine di garantire il finanziamento delle prestazioni dell’assicurazione malattie alla popolazione residente nel nostro Paese. In caso di ritardo nel pagamento, l’assicuratore è tenuto ad avviare una procedura di diffida, preceduta da un richiamo, con l’assegnazione di un ulteriore termine per pagare il dovuto, dopodiché deve dare avvio alla procedura esecutiva (cfr. art. 64a LAMal). Ciò deve avvenire senza eccezioni per non portare a disuguaglianze di trattamento tra gli assicurati.
In caso di difficoltà economiche, la legge prevede la possibilità di far capo ai sussidi per il pagamento dei premi, il cui importo a carico dell’assicurato viene in questo modo ridotto. Questi aiuti vengono tuttavia forniti unicamente se si rientra nei parametri di legge fissati dalle norme cantonali (cfr. art. 65 LAMal) e, in Ticino, viene concesso dalla Cassa di compensazione. L’interessata, per il 2013, ha beneficiato di questa riduzione.
Va pure evidenziato che in una sentenza 36.2011.75 del 21 febbraio 2012 (consid. 9), questo Tribunale ha stabilito che contro il rifiuto della Cassa malati di accordare un pagamento rateale (in quel caso di Fr. 50.- al mese) per rimborsare il debito non era possibile far nulla, se non suggerire all'allora ricorrente di rivolgersi temporaneamente all'assistenza sociale per ricevere un aiuto concreto per fare fronte al pagamento del dovuto.
Ne segue che, anche nel caso di specie, non essendoci un obbligo, per l’assicuratore, di concedere il pagamento rateale del premio non ancora soluto, la richiesta dell’insorgente non può trovare accoglimento.
2.6. L’assicuratore ha chiesto all’insorgente anche il pagamento di un importo complessivo di fr. 200 per i solleciti e fr. 50 per tasse di elaborazione.
Per quanto concerne gli accessori, e meglio gli interessi di mora, le spese di sollecito e le spese esecutive, questo TCA evidenzia che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell'altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte. Per cui l'assicuratore non può chiedere al debitore solidale il pagamento delle spese di diffida, d'apertura dell'incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del coniuge (sentenza 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7 gennaio 2009; 36.2008.98 dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23 del 2 ottobre 2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).
Al riguardo, nella (prima) sentenza 36.2006.22 del 20 luglio 2006 questo Tribunale ha evidenziato, al consid. 13, quanto segue:
" Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).
Per l'art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.
Ad esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l'interessato. In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).
Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell'altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte.
Per cui l'assicuratore non può chiedere all'insorgente il pagamento delle spese di diffida, d'apertura dell'incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."
Diverso è invece il discorso per le spese che l’agire del coniuge, chiamato a pagare in via solidale il debito, causa con il suo comportamento (cfr. sentenza 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7 gennaio 2009; 36.2008.98 dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23 del 2 ottobre 2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato
Nel caso di specie l'assicuratore non ha prodotto le condizioni generali d'assicurazione, per cui già solo per questo motivo mancano le basi per poter condannare la ricorrente al pagamento delle spese (cfr. sentenza 36.2011.22 del 9 gennaio 2012 consid. 7; sentenza 36.2012.89 del 25 febbraio 2013, consid. 6; sentenza 36.2013.79 del 28 gennaio 2014).
Infatti, agli atti sono sì consegnate le copie dei solleciti di pagamento dei premi LAMal, ma l’assicuratore non ha prodotto nessuna condizione assicurativa dalla quale possa essere desunto il suo diritto di pretendere il versamento di spese amministrative in caso di diffida di pagamento. Se è vero che vige, in materia, il principio inquisitorio, lo stesso è temperato dall'obbligo delle parti di collaborare all'acquisizione delle prove.
In concreto, il giudice delegato (doc. IV del 22 settembre 2014 trasmesso a mezzo della Cancelleria del Tribunale cantonale delle Assicurazioni) ha chiesto esplicitamente all'assicuratore di esprimersi sul ricorso producendo l'intero incarto. La Cassa malati lo ha fatto - ha cioè trasmesso, dopo aver ottenuto una proroga, gli atti a sua disposizione, tra i quali non ha però prodotto nessuna condizione assicurativa nel senso appena espresso. Ciò non è avvenuto neppure nelle more processuali quando l’insorgente ha nuovamente contestato di dover pagare le tasse e spese (cfr. ad esempio il doc. IX).
Mancando quindi la condizione per esigere il versamento delle spese amministrative (di sollecito e di elaborazione), le stesse non possono essere qui pretese (sentenza 36.2011.22 del 9 gennaio 2012 consid. 7; sentenza 36.2012.89 del 25 febbraio 2013, consid. 6; sentenza 36.2013.79 del 28 gennaio 2014).
Ne segue che l'assicurata non deve dunque alcunché per eventuali spese di sollecito e tasse di elaborazione.
2.7. L’assicuratore ha chiesto anche gli interessi di mora al 5% sui premi in arretrato (fr. 4'398.15, pari a fr. 6'098.80 [premi dovuti da moglie, marito e figlia] – fr. 1’700.65 di accrediti e versamenti sui premi [i restanti fr. 47.75 sono stati dedotti dalle partecipazioni ai costi poiché pagati dopo la domanda di esecuzione; cfr. doc. 47]) dal 21 aprile 2013 (doc. 7).
Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In concreto l’interessata è in ritardo con il pagamento dei premi per i mesi da gennaio 2013 ad agosto 2013 ed è pertanto a giusta ragione che l’assicuratore ha chiesto anche il pagamento degli interessi di mora. Tuttavia l’assicuratore non può domandare il pagamento degli interessi di mora sui premi dovuti dall’ex-marito (sentenza 36.2014.21 del 18 luglio 2014, consid. 6, sentenza 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7 gennaio 2009; 36.2008.98 dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23 del 2 ottobre 2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).
Ne segue che gli interessi possono essere chiesti unicamente sull’importo di fr. 1'947.35 (fr. 6’098.80 [premi dovuti da moglie, marito e figlia] – fr. 1'700.65 [accrediti e pagamenti effettuati per i premi] – fr. 2'450.80 [premi marito di fr. 3'195.60 – sussidi per fr. 744.80; cfr. doc. D e 47]).
2.8. La Cassa malati ha inoltre chiesto il pagamento dei costi delle spese esecutive (Fr. 73; cfr. doc. 2).
Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."
Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per cui queste spese (Fr. 73.-) non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico della debitrice escussa.
2.9. Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
In queste condizioni, la decisione su opposizione va parzialmente modificata, nel senso che il debito complessivo ammonta a Fr. 5'656.60 (6'098.80 [premi] + 1'306.20 [partecipazioni ai costi] – 1'748.40 [accrediti e pagamenti]), a cui non vanno però aggiunte le spese amministrative e tasse di elaborazione pretese. Gli interessi al 5% dal 21 aprile 2013 vanno calcolati sull’importo di fr. 1'947.35.
Ne discende, pertanto, che l'opposizione della ricorrente al PE n. __________ del 21 gennaio 2014 emanato dall’UE di __________ deve essere rigettata in via definitiva limitatamente alle cifre appena esposte.
Il costo della procedura esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.
Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente modificata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1. La decisione impugnata è modificata nel senso che la ricorrente è condannata a pagare a CO 1 fr. 5'656.60 oltre interessi di mora al 5% su fr. 1'947.35 dal 21 aprile 2013.
1.2. È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 21 gennaio 2014 emanato dall’UE di __________ limitatamente ad un importo di fr. 5'656.60, oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2013 su fr. 1'947.35.
2. L’incarto è trasmesso all’assicuratore per i suoi incombenti (cfr. consid. 2.1).
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti