Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2014.89

 

IR/sc

Lugano

21 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

nella procedura che oppone

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

 

 

ed avente per oggetto la decisione emanata dall’assicuratore malattie __________

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto ed in diritto

 

                                    ·   che con ricorso del 20 ottobre 2014 formulato con il patrocinio dell’ RA 1, RI 1 ha rilevato di essere alle dipendenze del __________ dal febbraio 2010 quale caposquadra e per tale motivo (così si comprende in assenza comunque della produzione della polizza assicurativa rispettivamente delle condizioni assicurative) assicurato presso CO 1 per la perdita di guadagno in caso di malattia;

 

                                    ·   che nel suo scritto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni RI 1 riferisce di essere inabile al lavoro dal 24 febbraio 2014 per un grave stato ansioso reattivo che si innesta su di una malattia polmonare annunciata alla __________;

 

 

                                    ·   che, per quanto riferisce l’esposto, il 22 aprile 2014 CO 1 ha chiesto una valutazione al medico fiduciario che ha ammesso un’inabilità sino a fine aprile 2014 e quindi proponibile una ripresa lavorativa confacente con le condizioni pneumologiche;

 

                                    ·   che l’assicurato ha trasmesso, come riferisce la rappresentante, ulteriori certificati medici all’assicuratore che ha emanato una decisione formale il 20 maggio 2014 confermando il riconoscimento di indennità solo sino a fine aprile 2014;

 

                                    ·   che, per quanto riporta il ricorso, l’organizzazione rappresentante dell’assicurato si è opposta alla decisione formale 20 maggio 2014 il successivo 10 giugno chiedendo esplicitamente a CO 1 "un periodo adeguato di almeno quattro mesi per trovare un’occupazione adeguata";

                                     

                                    ·   che, come riferisce l’esposto, nonostante i solleciti di fine luglio e del 15 settembre 2014 l’opposizione è rimasta senza seguito;

 

                                    ·   che, per questo motivo, l’assicurato ha inoltrato, con la rappresentanza dell’RA 1, l’istanza in discussione;

 

                                    ·   che nelle proprie considerazioni di diritto l’esponente richiama la giurisprudenza federale riferita al versamento delle indennità per un periodo variabile da 3 a 5 mesi al fine di permettere all’assicurato, che deve cambiare professione al fine di ridurre il danno, di provvedere in tal senso;

 

                                    ·   che il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento di un termine per la “ripresa di un’attività lavorativa confacente” alla luce delle condizioni pneumologiche da un lato e l’età (50 anni), nonché l’attività di minatore svolta;

 

                                    ·   che l’assicurato ha quindi postulato la concessione di un termine di 4 mesi con indennizzo sino a fine agosto 2014, formulando un petitum di questa natura;

 

                                    ·   che il ricorso non è stato intimato all’assicuratore per la formulazione di osservazioni e per la presentazione dell’incarto completo alla luce dell’esito del gravame (art. 4 cpv. 1 LPrTCA);

 

 

 

                                    ·   che dinanzi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni possono essere impugnate, in ambito di assicurazione contro le malattie, le decisioni rese dall’assicuratore su opposizione dell’assicurato a norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA (art. 1 LPrTCA);

 

                                    ·   che il ricorso può essere interposto anche nel caso in cui, richiesto, l’assicuratore non emani la decisione o la decisione su opposizione che gli compete (art. 2 LPrTCA);

 

                                    ·   che avverso una decisione formale dell’assicuratore malattia all’assicurato è dato il rimedio dell’opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA);

 

                                    ·   che in concreto, per quanto desumibile dagli atti, l’assicurato, debitamente rappresentato, ha ottenuto dall’assicuratore una decisione formale intestata “Decisione LAMal”;

 

                                    ·   che, correttamente, la decisione 20 maggio 2014 dell’assicurato-re reca l’indicazione dei rimedi di diritto pur parlando di impugnativa e non di opposizione;

 

                                    ·   che avverso tale decisione l’assicurato poteva, come ha fatto, inoltrare la sua opposizione (doc. A7);

 

                                    ·   che il ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni 20 ottobre 2014 del signor RI 1, contro la "Decisione LAMal 20 maggio 2014 dell’assicurazione CO 1” (così l’intestazione), è inam-missibile siccome il rimedio come tale non dato e per la sua intempestività;

 

                                    ·   che, a fronte dell’apparente ritardo dell’assicuratore nell’emanare la decisione di sua competenza, l’assicurato avrebbe semmai potuto inoltrare al Tribunale cantonale delle Assicurazioni un ricorso per denegata giustizia;

 

                                    ·   che il ricorso per denegata giustizia ha altre basi giuridiche e deve essere motivato nella sua specifica ottica e non nel merito;

 

                                    ·   che l’assicurato essendo rappresentato da un sindacato la circostanza non poteva sfuggirgli. Per tale motivo, e per il fatto che la ratio dell’istituto non è quella di modificare nella sua integralità intestazione, descrizione fattuale, motivazione e conclusioni, non trova applicazione in concreto l’art. 4 cpv. 3 LPrTCA. Per tale motivo non si giustifica la concessione del termine legale per procedere all’emendamento del testo prodotto;

 

                                    ·   che l’assicurato potrà, sinché l’assicuratore non avrà emanato il provvedimento che gli è stato richiesto, inoltrare nuovamente a questa Corte, se lo riterrà e se ne considererà adempiuti i presupposti, un ricorso per denegata giustizia teso all’ottenimento della condanna dell’assicuratore ad emanare il provvedimento per il quale è in mora (e non una condanna di merito), motivato in tale ottica;

 

                                    ·   che, nonostante l’esito, non si fa carico di tasse di giustizia e spese alla parte ricorrente rispettivamente all’organizzazione che lo patrocina.

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso 20 ottobre 2014 è inammissibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Fabio Zocchetti