Raccomandata |
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Incarto
n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sulla petizione del 6 novembre 2014 formulata da
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. Quale dipendente della __________ AT 1 è stato assicurato, dapprima collettivamente quindi passando all'individuale, presso CV 1, __________ (CV 1 qui di seguito) per l'indennità giornaliera in caso di perdita di lavoro. Ciò a partire dal 15 ottobre 2012.
Il 5 settembre 2013 AT 1 è stato vittima di un infortunio che ha imposto 1 settimana di assenza dal lavoro. Nel gennaio 2014 egli ha avuto una ricaduta. Il rapporto del medico curante Dr. __________ (doc. 10) ha attestato un'inabilità lavorativa.
CV 1 ha, in conseguenza alla nuova inabilità segnalata, assunto il caso e versato prestazioni.
B. Con rapporto medico datato 9 maggio 2014, il neurologo dott. __________ di __________ ha trasmesso all'assicuratore la sua valutazione del caso nei seguenti termini:
" (…)
Paziente già valutato per sindrome ansioso-depressiva con notevole calo del tono dell'umore, episodi inquadrabili come attacchi di panico, insonnia, facile irritabilità, episodi di tachicardia, perdita dell'autostima, rallentamento psico-motorio, difficoltà di attenzione e di concentrazione e deficit di memoria.
(…)
Inoltre persiste lombalgia con irradiazione soprattutto a carico dell'arto inferiore destro con franche disistesie e di cervicalgia con sensazione di instabilità durante la deambulazione. (…)" (doc. 11)
concludente con il consiglio di ulteriori 30 giorni di riposo.
C. Su richiesta di CV 1 AT 1 si è recato per una visita di accertamento presso il medico fiduciario dell'assicuratore dr. __________, FMH in medicina interna, che ha redatto il suo rapporto 17 luglio 2014 all'attenzione di CV 1 in cui ha evidenziato i seguenti aspetti:
" (…)
4.1 Diagnosi avente ripercussione sulla capacità lavorativa e data della comparsa.
Lombalgia e dorsalgia ricorrente su minimi alterazioni degenerative, cervicalgia ricorrente su piccole protrusioni discali posteriori tra C3 e C6 con impronta minima sugli spazi liquorali. A livello di D7 e D8 ernia discale paramediale sinistra con discreta impronta sul midollo. Piccola protrusione discale L1-L2 con lieve impronta sul sacco durale. Piccola protrusione discale L5-S1 priva di effetti compressivi di rilievo. Decondizionamento muscolare.
(…)
All'odierna valutazione clinica il paziente si presenta in buone condizioni generali, esprime più volte disagio psicologico per stato depressivo e attacchi di panico.
L'esame clinico dimostra un paziente in buone condizioni generali, mobilità complessiva conservata, deambulazione non limitata in ambulatorio, cambi di postura non limitati, posizione statica seduta mantenuta durante la raccolta anamnestica senza difficoltà.
Clinicamente si evidenzia un decondizionamento generale della muscolatura. La mobilità del rachide è conservata senza segni per radicolite.
Si è presa visione della documentazione clinica fornita dal paziente e messa a disposizione nell'incarto assicurativo.
L'esame clinico, la documentazione clinica radiologica permette di confermare una diagnosi di:
Lombalgia e dorsalgia ricorrente su minime alterazioni degenerative, cervicalgia ricorrente su piccole profusioni discali posteriori tra C3 e C6 con impronta minima sugli spazi liquorali. A livello di D7 e D8 ernia discale paramediale sinistra con discreta impronta sul midollo. Piccola profusione discale L1 - L2 con lieve impronta sul sacco durale. Piccola protrusione discale L5-S1 priva di effetti compressivi di rilievo. Decondizionamento muscolare.
Visto quanto sopra descritto, considerate le dichiarazioni dell'assicurato, valutato tutto l'incarto dei curanti, visto l'esame clinico, dal punto di vista medico teorico risulta giustificata in abituale attività lavorativa una IL 20% intesa come rendimento ridotto su intera giornata di lavoro. IL giustificata dai limiti funzionali descritti nell'allegato e riferibili esclusivamente a patologia internistica osteoarticolare.
IL 0% in attività adatta e rispettosa dei limiti funzionali.
Le IL prendono valore dalla data dell'odierna valutazione clinica.
(…)
Nessun cambiamento di professione necessario dal punto di vista clinico, il rendimento ridotto del 20% dal punto di vista clinico non comporta la necessità di non svolgere l'ultima attività di magazziniere. (…)" (doc. 12)
Il 18 giugno 2014 AT 1 ha inoltrato all'UAI una domanda di prestazioni (doc. 13). Da rilevare che il dott. __________ (doc. 12) ha ritenuto, dal canto suo, inopportuno il coinvolgimento dell'AI per una riqualifica professionale alla luce dei suoi accertamenti medici.
D. CV 1 ha chiesto pure una valutazione psichiatrica al Dr. __________, FMH psichiatria.
Il 4 agosto 2014, visto il rapporto del dott. __________, CV 1 ha comunicato a AT 1 che:
" Il nostro medico di fiducia ha prestato particolare attenzione ai rapporti peritali del Dr. Med. __________, FMPI medicina interna, Master in reumatologia, Perito SIM e del Dr. Med. __________, FMPI psichiatria e psicoterapia, riguardante la sua incapacità lavorativa iniziata il 30 gennaio 2014, stilati dai medici designati dall'assicurazione.
Da un'attenta analisi, egli constata che la ripresa lavorativa al 100% è possibile a partire da subito, nell'attività svolta fino ad ora.
Sulla base di quanto precede, e nella misura in cui non avvenga nel frattempo una ripresa lavorativa, siamo disposti eccezionalmente, a procedere ancora al versamento delle indennità giornaliere fino, e non oltre, il 15 agosto 2014. Le consigliamo pertanto di iscriversi all'Assicurazione Disoccupazione." (Doc. 14)
Scritto che il rappresentante di AT 1 ha contestato il 5 agosto 2014 (doc. 15) ma ribadito il 13 agosto successivo da CV 1 (doc. 16).
E. AT 1 ha trasmesso all'assicuratore ulteriore certificato medico del curante dr. __________ (doc. 17) e del neurologo dott. __________ (doc. 18) il 25 e 29 agosto 2014.
Quest'ultimo, dopo avere riepilogato la situazione medica e gli esami svolti, ha evidenziato che:
" (…)
AI controllo neurologico effettuato in data 04/07/2014 si evidenziava ancora uno scarso compenso dal punto di vista del tono dell'umore; il paziente lamentava-ancora sintomatologia ansiosa con attacchi di panico; lamentava ancora importante lombalgia.
(…)
… il paziente riferisce di non avere tollerato l'aumento di dosaggio di Daparox gocce a 15 gocce.
L'esame obiettivo neurologico è sostanzialmente sovrapponibile.
Tuttavia accanto alla deflessione del tono dell'umore si evidenzia comunque un relativo coinvolgimento-cognitivo ad espressione soprattutto frontale (memoria a breve termine e working memory), per una rivalutazione del quale si rimanda ad un controllo di tipo neuropsicologico programmato in data 17/09/2014. (…)" (doc. 18)
senza conclusioni relative ad una incapacità lavorativa.
Alla luce della valutazione del neurologo che si è chinato su tematiche psichiatriche, CV 1 ha nuovamente interpellato il dott. __________, suo psichiatra di fiducia, che così si è espresso in merito al rapporto del dott. __________:
" (…)
Il Dr. __________ riassume gli accertamenti medici eseguiti, tutti antecedenti alla visita fiduciaria del 17.06.2014. In effetti, al momento della visita dello scorso giugno non era stata presentata in atti nozione della valutazione neuropsicologica del 10.04.2014, adesso citata e riassunta dal Dr. __________. Tuttavia, il profilo neuro-psicologico, come viene citato dal Dr. __________, non lascia emergere deficit significativi, che possano limitare la funzionalità dell'assicurato nelle attività semplici e ripetitive da lui sempre, svolte, e non si discosta in modo altrettanto significativo dalla mia osservazione diretta.
Il neurologo curante certifica, inoltre, un notevole calo del tono dell'umore con attacchi di panico, insonnia, facile irritabilità, episodi di tachicardia, perdita dell'autostima, rallentamento psicomotorio, difficoltà di attenzione, concentrazione e deficit di memoria.
Risulta sempre prescritta una medicazione blanda e verosimilmente inefficace a curare i sintomi psichici elencati.
(…)
Il neurologo, infine, enuncia un coinvolgimento della memoria breve termine e working memory senza chiarire se si tratta di un fatto rispettivamente di una condizione nota, come sembra verosimile dal contenuto globale del documento. Egli, infatti, rimanda a un accertamento neuropsicologico programmato per il prossimo 17 settembre e non si esprime ulteriormente.
Infine, il neurologo consiglia la riduzione di Daparox a 5 gtt/die e l'introduzione di Cymbalta, inizialmente 30mg/die per una settimana poi 60mg/die, che rappresenta il dosaggio minimo efficace. Anche qui, non è chiaro se il Dr. __________ abbia solo consigliato la modifica terapeutica o questa sia stata effettivamente prescritta né il collega precisa i motivi che lo hanno indotto a consigliare questa modifica della terapia.
Noto, inoltre, che il Dr. __________ ha visitato l'assicurato a distanza di quasi 2 mesi (4.07.2014, 29.08.2014), non si tratta di una presa a carico incisiva, con colloqui ravvicinati nel tempo, come sarebbe giustificato dai sintomi elencati all'inizio del certificato.
Riguardo alla certificazione del Dr. __________ si tratta, pertanto con verosimiglianza, per la parte psichiatrica di mia competenza, di un diverso apprezzamento del curante dello status da me apprezzato in giugno 2014.
Riguardo al certificato del generalista, Dr. __________, si tratta di un certificato generico d'inabilità lavorativa privo d'informazioni oggettive o oggettivabili riguardo allo stato di salute psichico dell'assicurato.
In conclusione, dal lato medico-psichiatrico, non sono presentati elementi nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti che possano modificare la mia precedente presa di posizione."
(doc. 19)
su cui il dott. __________ ha espresso le seguenti ulteriori osservazioni il 30 settembre 2014 (dopo riprese delle precedenti valutazioni):
" (…)
Al controllo neurologico il paziente presenta un ottimo compenso sul piano clinico in seguito a trattamento con Cymbalta cps 60 mg: 1 cps al mattino.
L'esame obiettivo neurologico non evidenzia segni di significato acuto.
Non controindicazioni alla ripresa totale dell'attività lavorativa." (doc. 20)
F. Il 14 ottobre 2014 CV 1 ha comunicato al rappresentante del sig. AT 1 quanto segue:
" (…)
Dopo attento esame della documentazione inoltrataci, rapporto medico del Dr. __________ del 29 agosto 2014, vi informiamo che la Cassa mantiene la propria decisione del 4 agosto 2014, ovvero le prestazioni d'indennità giornaliera del Signor AT 1 hanno termine al 15 agosto 2014. (…)" (doc. 21)
Con progetto di decisione 27 novembre 2014 l'UAI ha previsto di non riconoscere diritto alcuno a AT 1 (doc. 22).
G. Il 6 novembre 2014 ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni la condanna di CV 1 al pagamento di indennità di CHF 4'167,60 dal 16 agosto al 30 settembre 2014 (doc. I).
CV 1 si è opposta alle pretese con risposta di causa 12 gennaio 2015 (doc. VII) che ha fatto seguito a nuova richiesta di chiarimenti al dott. __________ (doc. 23) che ha ritenuto come:
" … dal lato medico-psichiatrico, non sono presentati elementi nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti noti che possano modificare la mia precedente presa di posizione e oggettivare una qualsiasi inabilità lavorativa per motivi psichici dal 16.08.2014 al 30.09.2014." (doc. 23)
A AT 1 (doc. VIII) è stata offerta la possibilità di formulare nuove osservazioni e richieste probatorie. Il 21 gennaio 2015 (doc. IX) egli ha ribadito le sue richieste.
in diritto
in ordine
1. La presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
nel merito
2. Questo Tribunale cantonale deve valutare se, tra il 16 agosto ed il 30 settembre 2014 AT 1 era inabile al lavoro e se tale inabilità era indennizzabile.
3. Per quanto concerne l'indennità per perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, Adrian von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).
La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
4. Nel caso in esame le parti hanno concluso un contratto che prevede l'indennità giornaliera per incapacità lavorativa secondo la LCA.
Le CGA (doc. 1) e le condizioni specifiche IPG (doc. 2) edizione 1° settembre 2009 si applicano in concreto.
Per l'art. 3 CGA "è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro". Per l'art. 16 e l'art. 17 l'assicurato deve dimostrare il danno e fornire la documentazione necessaria per giustificare la fondatezza della sua pretesa.
Per l'art. 34 CGA "l'assicuratore ha il diritto di chiedere a sue spese delle perizie effettuate da medici o specialisti di sua scelta al fine di definire lo stato di salute dell'assicurato o la sua capacità di lavoro. L'assicurato deve sottoporsi a tali perizie mediche volte a definire la diagnosi e a determinare il diritto alle prestazioni", mentre l'art. 35 impone all'assicurato l'obbligo di ridurre il danno.
Le condizioni specifiche (doc. 2) all'art. 12 prevedono in particolare che l'IPG è versata in caso di incapacità lavorativa a partire dal 25%.
5. Va ancora evidenziato che l'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un'assicurazione di somme o di un'assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).
L'assicurazione di somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non appena l'evento assicurato si sia verificato (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche, sulla nozione di assicurazione di somme in relazione a un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattie, la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L'assicurazione contro i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall'assicurato (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2)
La questione di sapere se si è in presenza dell'una o dell'altra forma di assicurazione va decisa mediante l'interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni generali d'assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali dell'interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due modalità di assicurazione, cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
Nel caso concreto per le CGA esposte e la natura della polizza siamo confrontati con un'assicurazione di danno.
6. In concreto questo TCA, dopo attento esame della documentazione medica prodotta agli atti e minuziosamente descritta nelle considerazioni di fatto che precedono, deve allinearsi alla posizione di CV 1.
Il certificato medico (valutazione del dott. __________), relativo alle problematiche fisiatriche e del rachide, è completo, preciso, dettagliato, minuzioso e specifico, segue una visita medica approfondita e non è nella sostanza contraddetto da altre valutazioni agli atti perlomeno per il periodo di tempo qui in consa 16 agosto – 30 settembre 2014.
Il medico specialista ha considerato un'incapacità lavorativa, nel senso di una diminuzione della resa, al momento della sua valutazione (9 luglio 2014) del 20%.
Dal canto suo lo psichiatra fiduciario della Cassa dott. __________, specialista in materia al contrario del neurologo dott. __________ richiesto dall'assicurato, ha preso dettagliatamente posizione in merito allo status di AT 1 valutandone la piena capacità lavorativa.
Specificatamente, per il periodo in discussione il dott. __________ si è espresso, in maniera convincente precisa e specifica, nel complemento doc. 23 del 6 dicembre 2014 redatto pendente causa prendendo posizione sulla valutazione del dott. __________.
Egli ha in particolare evidenziato che il profilo psicologico non lascia emergere deficit significativi comportanti limitazioni nell'attività di AT 1; e come la causa farmacologica fosse "blanda e verosimilmente inefficace" per la patologia di certa gravità come quella espressa dal neurologo curante.
Il dott. __________ rileva poi l'assenza di una presa a carico psichiatrica incisiva ed adeguata ad uno status che si pretende patologico e tale da inabilitare la capacità lavorativa, ed in conclusione egli constata come lo stesso dott. __________ abbia ritenuto AT 1 pienamente capace per il 30 settembre 2014.
Va quindi pienamente sottoscritta la conclusione del dott. __________ per cui non sono presenti elementi tali da oggettivare una inabilità lavorativa dal 16 agosto 2014 al 30 settembre 2014.
7. Per costante giurisprudenza (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352).
Per la valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la sua denominazione quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì semplicemente il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Tali criteri di valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie rette dalla LCA, come quella in discussione.
8. Alla luce di quanto precede la petizione, non suffragata da sostrato probatorio adeguato, va respinta senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili all'assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione alle parti ed alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti