Raccomandata |
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Incarto
n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2014 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su reclamo del 16 ottobre 2014 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto in fatto
A. RI 2, 1943, beneficiaria di una rendita di invalidità, nel gennaio 2007 (doc. 1) il suo diritto alle PC è stato oggetto di una revisione.
Con il passaggio alla rendita AVS, dal 1° settembre 2007 il suo diritto alle prestazioni complementari è stato ricalcolato (doc. 2).
Il foglio di calcolo valido dal 1° gennaio 2011 (doc. 3) indica, come per il 2007, un reddito da attività lucrativa di Fr. 30'000.-. Infatti, nel calcolo delle PC è sempre stato compreso anche il marito RI 1, 1946, attivo quale tassista.
Oltre alla prestazione complementare mensile in denaro, i coniugi RI 1 beneficiavano del pagamento del premio di Cassa malati da parte della Cassa cantonale di compensazione.
B. Nell'ambito della revisione del suo diritto alla PC del 28 febbraio 2011, il 30 maggio 2011 (doc. 4) RI 2 ha allegato all'apposito formulario il rendiconto economico dell'attività del marito, dal quale emergeva un utile netto imponibile di Fr. 39'004.-.
Con il raggiungimento dell'età della pensione e la cessazione dell'attività a fine anno, il 25 gennaio 2012 (doc. A6) la Cassa di compensazione ha comunicato a RI 1 di averlo stralciato come indipendente dal 31 dicembre 2011.
Il 24 febbraio 2012 (doc. A5) anche RI 1 ha chiesto il riconoscimento di prestazioni complementari, dichiarando di percepire una rendita AVS di Fr. 18'984.-, mentre la moglie di Fr. 16'548.-; la sostanza ammontava a Fr. 26'210.-.
Con decisione del 25 settembre 2012 (doc. 7) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la richiesta di prestazioni per i coniugi RI 1 per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2011, dato che le spese riconosciute (Fr. 53'379.-) erano coperte dai redditi determinanti (Fr. 66'579.-), composti di Fr. 48'000.- di reddito da attività lavorativa dipendente del marito, Fr. 18'984.- di rendita AVS del marito e Fr. 16'548.- di rendita AVS della moglie.
Con decisione del 29 ottobre 2012 (doc. 8) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dal 1° gennaio 2012, riconoscendo ai coniugi Fr. 120.- al mese, oltre al pagamento del premio LAMal, versato direttamente alla Cassa malati.
C. Con due distinte decisioni emesse il 25 giugno 2013 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha chiesto ad RI 1 (doc. A3) e a RI 2 (doc. A4) la restituzione dei premi versati direttamente all'assicuratore malattie nel periodo dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2011 (Fr. 3'294.- a testa), poiché venendo meno il diritto alle prestazioni complementari era decaduto pure il diritto al pagamento del premio mensile di Cassa malati da parte sia delle prestazioni complementari, sia sotto forma di riduzione del premio LAMal.
D. Il 9 luglio 2013 (doc. 10) RI 1 e RI 2 hanno domandato all'amministrazione di concedere loro il condono della somma da restituire, invocando delle difficoltà economiche.
La domanda di condono è stata respinta con un'unica decisione datata 11 novembre 2013 (doc. 13), confermata con decisione su reclamo del 16 ottobre 2014 (doc. A1), emessa a seguito del reclamo del 19 novembre 2013 (doc. A2).
La Cassa di compensazione ha evidenziato che il requisito della buona fede non è dato, poiché l'assicurato ha omesso di informare tempestivamente il Servizio prestazioni complementari sulla sua attività indipendente e meglio che la sua situazione personale era mutata. L'inosservanza dell'obbligo di informare comporta la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite e quindi la restituzione dei premi dell'assicurazione malattia, decisioni nel frattempo cresciute in giudicato.
E. Con un unico ricorso datato 12 novembre 2014 (doc. I) RI 1 (36.2014.96) e RI 2 (36.2014.97) si sono rivolti al TCA chiedendo di rivalutare il caso e di concedere loro il condono dei premi LAMal del 2011 da restituire, ritenuto sia che l'importo è tanto elevato da creare loro seri problemi finanziari sia che l'errore è stato fatto in buona fede.
RI 1 ha fatto presente che quando nel febbraio 2012 ha compilato il formulario per la richiesta delle prestazioni complementari, essendo già in pensione ha involontariamente dimenticato di esporre il reddito conseguito nell'ultimo periodo dell'anno di lavoro, ciò che ha comportato la richiesta di restituzione di Fr. 6'588.-. Questo errore sarebbe dovuto alla sua scarsa istruzione scolastica.
A suo dire, però, l'Istituto delle assicurazioni sociali era già al corrente che egli aveva terminato la sua attività lavorativa al 31 dicembre 2011, visto che nel gennaio 2012, e quindi prima che egli richiedesse le PC, l'aveva stralciato dalla categoria degli indipendenti.
Inoltre, la sua buona fede sarebbe data dal fatto che fiscalmente ha dichiarato per il 2011 sia il reddito conseguito da attività lucrativa sia la rendita AVS percepita.
Il ricorrente ha evidenziato che la sua situazione finanziaria non gli permette comunque di restituire quanto preteso dalla Cassa, prova ne è che già per il 2012 ha ottenuto il pagamento del premio di Cassa malati da parte delle prestazioni complementari, riattivandosi il diritto alle prestazioni complementari.
Infine, RI 1 ha osservato che la moglie non ha alcuna colpa per l'errore che egli ha commesso nella compilazione del suo (di lui) formulario di richiesta PC e che quindi RI 2 è in buona fede; tenuto anche conto che è invalida, almeno a lei deve essere concesso il condono.
F. Nella risposta del 5 dicembre 2014 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso.
Secondo l'amministrazione, la revisione periodica del 28 febbraio 2011 del diritto alle PC di RI 2 è stata evasa tenendo conto di un reddito da attività indipendente del marito di Fr. 30'000.-, desunto dal rendiconto economico dell'anno 2005, allegato alla revisione periodica del 2007 compilata dalla moglie il 12 febbraio 2007. Per contro, nell'ambito della domanda di PC di RI 1 del 24 febbraio 2012 è emerso un reddito da attività indipendente di Fr. 48'000.-, desunto dalla notifica di tassazione IC 2010 del 26 settembre 2012. Questo nuovo elemento ha comportato il riesame del diritto dal 1° aprile al 31 dicembre 2011 e l'emanazione della decisione di rifiuto delle prestazioni del 25 settembre 2012.
La decadenza del diritto alle PC ha comportato però anche il venir meno per la Cassa di compensazione, Servizio sussidi assicurazione malattia, dell'obbligo di versare direttamente alla Cassa malati l'intero premio dell'assicurazione malattia obbligatoria per i coniugi RI 1.
D'avviso dell'amministrazione, il presupposto della buona fede viene dunque a cadere, dal momento che l'assicurato non ha dato seguito all'obbligo di informare la Cassa di compensazione, Servizio prestazioni complementari, sulla sua effettiva situazione personale o economica, in particolare la mancata informazione dell'aumento del suo reddito da attività indipendente (da Fr. 30'000.- a Fr. 48'000.-).
La Cassa di compensazione ha da ultimo informato gli assicurati della possibilità di procedere con il pagamento rateale della somma dovuta (Fr. 6'588.-).
I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2. Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore delle modifiche alla LCAMal portanti sulla riduzione dei premi. In tale contesto, l'art. 59 LCAMal concernente la restituzione e il condono di prestazioni indebitamente percepite è stato abrogato ed è stato ripristinato, con il medesimo tenore, al nuovo art. 49 LCAMal.
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che, nel caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente determinante (premi LAMal da restituire) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2012, le citate modifiche legali non sono applicabili al periodo in oggetto aprile-dicembre 2011, ma fanno stato le norme vigenti fino al 31 dicembre 2011 (STCA 30.2013.2 del 24 luglio 2013; STCA 36.2012.78 del 6 febbraio 2013; STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012).
nel merito
3. In virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCAMal, le riduzioni di premio indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all'assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all'amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase, o nei casi di perdita della PC all'AVS/AI.
Giusta l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per analogia la LPGA.
Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, cui rinvia l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono.
L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 2 OPGA).
L'art. 60 LCAMal dispone che la domanda di condono dell'obbligo di restituzione di sussidi indebitamente percepiti è rivolta dall'assicurato, direttamente o tramite il proprio assicuratore, all'istanza designata dal Consiglio di Stato (art. 60 LCAMal).
Il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di condono (art. 61 LCAMal).
A questo proposito, va evidenziato che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'autorità competente in ambito di condono è l'Istituto delle assicurazioni sociali (STCA 36.208.153 del 17 agosto 2009; STCA 36.2007.169 del 20 febbraio 2008; STCA del 10 agosto 2004, 36.2003.72), perciò l'istanza di condono deve essere formulata direttamente alla Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Servizio sussidi assicurazione malattia, che è un settore dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS).
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
4. Secondo le norme citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
- la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola delle due condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
5. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di assicurazione malattia (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurata ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurata può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale è limitato (art. 97 e 105 LTF). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 221 consid. 3 pag. 223 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3; sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1).
6. La grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC (art. 5 cpv. 1 OPGA).
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25).
Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
7. Va ancora osservato che il pagamento del premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori (art. 41 cpv. 1 LCAMal). L'ammontare dell'importo di questo premio lordo a carico della riduzione dei premi nell'assicurazione malattie è determinato, nella forma forfetaria (art. 41 cpv. 3 LCAMal), in applicazione dell'OPC-AVS/AI (art. 41 cpv. 2 LCAMal).
V'è quindi una certa interdipendenza tra il diritto alle prestazioni complementari e il diritto al pagamento del premio LAMal da parte del Cantone di domicilio.
Per contro, la circostanza che i beneficiari di prestazioni complementari siano automaticamente beneficiari anche del pagamento dei premi di cassa malati non ha influenza sulla procedura di restituzione di premi indebitamente percepiti.
8. In specie, la condizione della buona fede è stata messa in dubbio dall'amministrazione, la quale sostiene che l'assicurato abbia violato l'obbligo di informare il Servizio prestazioni complementari dell'incremento del suo reddito da attività indipendente così come risulta dalla notifica di tassazione 2010, dato che ciò ha comportato un cambiamento della sua situazione personale ed economica, con conseguente revisione e ricalcolo delle PC.
Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).
Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
9. In concreto RI 2, in qualità di beneficiaria di una rendita di invalidità, era l'avente diritto delle prestazioni complementari ma, di riflesso, ne beneficiava pure il coniuge, finché dal 1° aprile 2011, con il compimento dei 65 anni, anche RI 1 ha maturato un diritto proprio, che egli ha fatto valere il 24 febbraio 2012 con una personale richiesta di PC.
Oltre alla percezione di una prestazione complementare mensile, la Cassa di compensazione pagava per conto degli assicurati, versandoli direttamente alla loro Cassa malati, i rispettivi premi dell'assicurazione malattia obbligatoria.
Il diritto alle PC dei coniugi RI 1 per l'anno 2011 derivava dal fatto che agli assicurati era conteggiato, oltre alla rendita AVS della moglie, un reddito da attività lucrativa di Fr. 30'000.-, la quota della sostanza computabile e gli interessi da deposito a risparmio (doc. 3).
Dal 1° aprile 2011 RI 1, ancora attivo professionalmente, è stato posto al beneficio della rendita AVS.
Ciò ha comportato la modifica delle condizioni economiche del nucleo familiare e quindi la necessità di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari della famiglia RI 1.
Questa mutazione degli elementi di calcolo si è tuttavia sovrapposta sia alla revisione periodica del 28 febbraio 2011 del diritto della moglie (doc. 4), formulario ritornato alla Cassa, compilato, nel mese di giugno 2011, sia alla domanda di prestazioni complementari del 24 febbraio 2012 del marito (doc. A5), che è stata oggetto di accertamenti (segnatamente, la richiesta a fine marzo 2012 [doc. 6] di produrre le notifiche di imposta per gli anni 2009 e 2010). La situazione si è sbloccata unicamente il 26 settembre 2012, con l'emanazione da parte della competente autorità delle notifiche di tassazione IC 2008 su reclamo, IC 2009 e IC 2010 dei coniugi, a seguito delle quali l'amministrazione ha potuto rendere una nuova decisione relativa sia al periodo, già valutato in precedenza, dal 1° aprile al 31 dicembre 2011 (doc. 7), sia all'anno 2012 (doc. 8).
I nuovi fattori fissati dall'Ufficio di tassazione, e in particolare il reddito da attività indipendente, hanno dato luogo al calcolo del 25 settembre 2012 (doc. 7) da parte del Servizio prestazioni complementari, che ha modificato la situazione degli assicurati.
Più dettagliatamente, se prima la differenza tra le loro entrate e le loro uscite era di Fr. 19'548.- (doc. 3), ciò che permetteva di beneficiare del pagamento diretto del premio di Cassa malati e di prestazioni mensili in contanti, con i dati della decisione di tassazione IC 2010 (tuttavia ripresi dalla Cassa soltanto in parte) questa differenza si è azzerata - anzi, le entrate superavano le uscite per addirittura Fr. 13'200.- (doc. 7) -, con conseguente rifiuto delle PC e anche del diritto al pagamento del premio LAMal.
In queste circostanze, è fuor di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dei ricorrenti ha avuto, quale conseguenza, un'importante variazione della loro situazione materiale. Pertanto, come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI, gli assicurati avrebbero dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari, l'aumento di reddito e di sostanza, affinché il loro diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi.
10. L'insorgente ha fatto valere che questo mancato avviso derivava dal fatto che "Involontariamente, però, non ho completato correttamente il formulario, datato 24.2.2012 (…) dimenticando di esporre il reddito ancora conseguito nell'ultimo periodo dell'anno di lavoro." e "il mio errore è stato fatto in buona fede." (doc. I).
Al riguardo, questo Tribunale evidenzia che al capitolo "Redditi" del formulario di "Richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI" (doc. A5), la domanda n. 23 si riferisce al reddito netto proveniente da un'attività indipendente non agricola e che, in effetti, gli assicurati non hanno indicato alcuna cifra.
Eppure, al punto seguente figurano, titolo in neretto, delle "Avvertenze per le cifre 21-23", aventi il seguente tenore:
" Tutti i redditi da attività lucrativa, devono essere indicati alle cifre 21-23, compresi anche i redditi di lieve entità e quelli dei membri della famiglia (moglie e figli beneficiari di rendite). Si tratta dei redditi conseguiti nell'anno precedente; se l'attività lucrativa è iniziata o cessata nel corso dell'anno, dovrà essere fatta un'annotazione alla cifra 58 del modulo di richiesta. Qualora il reddito dichiarato dall'assicurato fosse inferiore a quello indicato nella tassazione fiscale, la differenza dovrà essere motivata e giustificata.".
In concreto, poiché RI 1 ha cessato l'esercizio dell'attività di tassista a fine anno 2011 conseguendo fino a quel momento dei redditi, in effetti egli era tenuto ad indicare nell'apposito formulario il reddito aziendale realizzato nel 2011.
La circostanza che un mese prima, il 25 gennaio 2012 (doc. A6), la Cassa cantonale di compensazione abbia comunicato all'assicurato lo stralcio dalla categoria degli affiliati come indipendente, non significa ancora che anche il Servizio prestazioni complementari ne fosse a conoscenza. Seppure quest'ultimo servizio sia anch'esso integrato nella Cassa cantonale di compensazione, tuttavia questo comparto si distingue e si differenzia dal Servizio affiliazioni e contributi, che si occupa di affiliazioni di assicurati in ambito di AVS e quindi nulla ha a che vedere con l'erogazione di prestazioni complementari.
Per contro, il TCA osserva che l'aver prodotto questo documento insieme alla richiesta di PC doveva far nascere nell'assicurato il pensiero che era determinante che egli, nel febbraio 2012, segnalasse il reddito che aveva conseguito durante l'anno 2011, ossia fino alla cessazione della sua attività lucrativa o, se ancora non disponeva di una cifra certa trattandosi di un'attività indipendente appena conclusa, indicasse il reddito realizzato nel 2010.
D'altronde, come visto, la necessità di indicare i redditi conseguiti l'anno precedente figura espressamente nel formulario stesso.
Se avesse esposto questo importo, il nuovo ammontare sarebbe (verosimilmente) servito per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari per il 2011 e quale base di calcolo per tale diritto per l'anno 2012, senza attendere l'emanazione delle decisioni di tassazione.
Questo Tribunale rileva che alla sua domanda di PC l'assicurato ha invece accluso la notifica di tassazione IC 2008 emanata il 16 dicembre 2009 (doc. 5), ovvero la più recente decisione di tassazione a quel momento in suo possesso che, per inciso, è stata oggetto di un reclamo, evaso soltanto in data 26 settembre 2012 insieme alle altre dichiarazioni di imposta per gli anni 2009 e 2010 (doc. 6).
Vero è che il Servizio prestazioni complementari della Cassa di compensazione ha subito richiesto all'assicurato, il 27 marzo 2012 (doc. 6), di produrre le notifiche di imposta per gli anni 2009 e 2010 ed eventualmente di sollecitare il competente Ufficio tassazioni al riguardo.
Come detto, le IC 2009 e IC 2010 sono poi state rese il 26 settembre 2012 e la più recente tassazione è stata utilizzata dalla Cassa di compensazione per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dei coniugi retroattivamente dal momento in cui RI 1 è andato in pensione.
A ben vedere, però, la notifica di tassazione IC 2008 che il ricorrente ha trasmesso nel marzo 2012 alla Cassa unitamente alla sua richiesta di prestazioni complementari gli era di gran lunga più sfavorevole, giacché indicava un reddito da attività indipendente dichiarato di Fr. 39'028.-, ma accertato di Fr. 100'000.-.
Inoltre, l'assicurato nemmeno aveva avvisato l'amministrazione che questa tassazione era provvisoria siccome era stata oggetto di reclamo, dimenticanza, questa, che andava peraltro a suo discapito, visto che il 26 settembre 2012 il reddito da attività indipendente è stato poi fissato in Fr. 72'000.-.
In tale evenienza, non si può quindi concludere che il ricorrente, nell'ambito della sua richiesta di prestazioni complementari, abbia violato il suo obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica.
Certo, l'amministrazione ha tratto questa conclusione dopo che il 26 settembre 2012 sono state emanate le notifiche di tassazione IC 2008 su reclamo, IC 2009 e IC 2010.
A posteriori, quindi, la Cassa cantonale di compensazione ha rilevato che il reddito dell'assicurato era passato da Fr. 30'000.-, cifra risultante dal rendiconto economico del 2005 (doc. 1) prodotto da RI 2 nell'ambito della revisione periodica del 2007 (doc. 1), a Fr. 72'000.- negli anni 2008 e 2009 rispettivamente a Fr. 48'000.- nel 2010.
L'obbligo di informare la Cassa su ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari delle PC va tuttavia valutato al momento della richiesta stessa/revisione delle PC.
Nell'evenienza concreta, come esposto, per RI 1 era impossibile nel febbraio 2012 esporre un reddito da attività indipendente per l'anno 2010 di Fr. 48'000.-, visto che tale importo è stato determinato autonomamente dall'autorità fiscale soltanto nel settembre 2012.
Al momento della domanda PC, invece, per l'assicurato il reddito aziendale netto conseguito nel 2010 ammontava a Fr. 39'004.-, così come risulta dal rendiconto economico del 2010 allegato alla dichiarazione fiscale di quell'anno e prodotto alla Cassa di compensazione insieme al formulario per la revisione periodica del diritto alle PC della moglie del 28 febbraio 2011, compilato il 30 maggio 2011 (doc. 4).
In assenza del reddito netto del 2011, egli avrebbe quindi dovuto indicare semmai questa somma. Ma, come visto, l'allegata notifica di tassazione IC 2008 l'ha posto in una situazione peggiore, anche se la Cassa di compensazione non ha (inspiegabilmente) ritenuto di dovere procedere al ricalcolo del diritto alle PC sulla scorta di questi dati, ma ha preferito attendere l'emanazione delle più recenti decisioni di tassazione.
Alla luce di quanto esposto, una violazione da parte di RI 1 dell'obbligo di informare la Cassa di compensazione, Servizio prestazioni complementari, al momento della richiesta delle PC del febbraio 2012, non è dunque stata accertata.
11. Va ancora esaminato se vi si stata una violazione di tale obbligo commessa da RI 2 nell'ambito della revisione delle prestazioni complementari del febbraio 2011.
Infatti, nella decisione del 25 settembre 2012 con cui l'amministrazione ha ricalcolato il diritto dei coniugi RI 1 negando loro il versamento di prestazioni complementari, è indicato che "Abbiamo esaminato la richiesta del 28.02.2011".
Ora, il 28 febbraio 2011 la Cassa di compensazione ha spedito all'assicurata un formulario onde procedere alla revisione del suo diritto alle PC; non si è dunque trattato di una richiesta di revisione da parte dell'interessata medesima.
Ad ogni buon conto, questa revisione periodica è giunta, come da prassi, sia a quattro anni dalla precedente (del 31 gennaio 2007) sia in vista della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia da parte del marito, che dal 1° aprile 2011 avrebbe comunque comportato il ricalcolo del loro diritto alle prestazioni.
In quell'evenienza, l'assicurata ha indicato che la sostanza posseduta al 1° gennaio 2011 ammontava a Fr. 33'194.- e che la pigione, che condivideva con il marito, era pari a Fr. 15'000.-.
Quale ultima decisione di tassazione in suo possesso l'interessata ha allegato la IC 2007 emessa il 10 dicembre 2008, dalla quale risultava, in particolare, un reddito da attività indipendente del marito dichiarato pari a Fr. 39'347.- ed accertato in Fr. 40'000.-.
Il reddito aggiornato da attività lucrativa del marito figurava tuttavia nel rendiconto economico dell'anno 2010 (Fr. 39'004.-), che è stato unito all'ulteriore documentazione trasmessa alla Cassa cantonale di compensazione.
In tali circostanze, il TCA conclude che da parte di RI 2 non v'è stata alcuna violazione del suo obbligo di segnalare dei cambiamenti personali e/o materiali, dato che il 30 maggio 2011 essa ha chiaramente informato la Cassa cantonale di compensazione che il reddito aziendale netto conseguito dal marito ammontava, nel 2010, a Fr. 39'004.-.
Se poi, come visto, questo reddito è stato modificato, a posteriori, in Fr. 48'000.- dall'autorità fiscale, non si può certo imputare all'assicurata una colpa né tanto meno una negligenza nell'avere segnalato dei redditi inferiori a quanto si sono poi rivelati essere due anni dopo, per mano dell'Ufficio di tassazione.
A quel momento, ossia nel corso del 2011, il reddito del marito realizzato nel 2010 si presentava come pari a Fr. 39'004.- e questa informazione è stata correttamente data all'amministrazione.
Tutto quanto è occorso poi in seguito - da parte dell'autorità fiscale - non può certo essere imputato ai ricorrenti e quindi nemmeno deve andare a loro discapito.
Come detto, semmai, l'unico rimprovero che si può muovere nei confronti di RI 1 è di non avere indicato, nel febbraio 2012, l'ammontare dei redditi conseguiti nel 2011, negligenza che, sebbene possa concretizzare una violazione del suo dovere di informare la Cassa, è superata dalla circostanza che l'assicurato ha prodotto la notifica di tassazione IC 2008, che peraltro peggiorava la sua situazione.
12. Tutto ben considerato, secondo il TCA le circostanze esposte portano ad escludere che ad entrambi gli assicurati si possa rimproverare di non essere stati in buona fede riguardo al calcolo del loro diritto alle prestazioni complementari e nel non avere comunicato alla Cassa di compensazione i (più recenti) redditi da attività indipendente di RI 1.
Da quanto precede discende dunque che alcun rimprovero può essere mosso nei confronti dei ricorrenti nella procedura di fissazione del loro diritto alle prestazioni complementari dal 1° aprile al 31 dicembre 2011.
Una negligenza non è ravvisabile, perciò la loro buona fede deve essere tutelata.
Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata e il ricorso accolto con rinvio degli atti alla Cassa di compensazione, affinché essa proceda ad esaminare l'altra condizione, cumulativa, per potere concedere agli assicurati il condono delle prestazioni da restituire. L'amministrazione analizzerà quindi, attenendosi ai criteri esposti dall'art. 5 OPGA, se la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA sia data in specie ed emanerà una nuova decisione sulla domanda di condono degli interessati.
Malgrado siano vincenti in causa, poiché non sono patrocinati da un legale i ricorrenti non hanno diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché esamini la condizione della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA e dell'art. 5 OPGA e si pronunci nuovamente sulla domanda di condono dei ricorrenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti