Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2014.9

 

TB

Lugano

14 aprile 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2014 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 26 novembre 2013 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Dal 15 giugno 2013 RI 1, cittadino __________ nato nel 1968, è al beneficio di un permesso di dimora di tipo B UE/AELS ed in quanto tale si è annunciato tempestivamente alla Cassa malati __________, che l'ha affiliato per l'assicurazione malattia obbligatoria di base a partire dal 1° agosto 2013.

 

                                  B.   Con decisione dell'11 settembre 2013 (doc. 4) la Cassa cantonale di compensazione è intervenuta comunicando all'interessato che il suo contratto con la Cassa malati __________ avrebbe dovuto avere inizio dal giorno in cui è entrato nel nostro Cantone, quindi ha anticipato d'ufficio la data d'inizio al 15 giugno 2013.

                                  C.   Il reclamo ricevuto dalla Cassa malati il 24 settembre 2013 (doc. 6) è stato ripresentato alla Cassa di compensazione il 5 novembre 2013 (doc. 8), la quale il 26 novembre 2013 (doc. Vbis) ha emesso la decisione su reclamo che conferma l'inizio dell'obbligo assicurativo dell'interessato al 15 giugno 2013, ossia dal giorno in cui si è annunciato presso il competente Ufficio di controllo degli abitanti (art. 5 cpv. 1 LAMal e art. 7 cpv. 1 OAMal). Pertanto, l'amministrazione ha confermato che l'assicuratore malattia è tenuto a riscuotere i premi ed a riconoscere all'assicurato le prestazioni di legge per il periodo dal 15 giugno al 31 luglio 2013.

 

                                  D.   Il 3 gennaio 2014 (docc. 10 e I) l'assicurato ha inviato alla Cassa di compensazione uno scritto con cui lamentava l'ingiustizia di essere affiliato retroattivamente quando, invece, egli si è annunciato correttamente all'Ufficio controllo abitanti. La colpa è del permesso di dimora che tardava ad arrivare, perciò non ha potuto stipulare prima una copertura per l'assicurazione malattia e beneficiarne, visto che quando ha avuto bisogno di cure mediche le ha dovute effettuare in __________, pagando di tasca propria.

 

La Cassa di compensazione ha informato l'assicurato che il suo scritto sarebbe stato trasmesso al TCA (docc. 11 e II), che l'ha infatti considerato come un atto di ricorso (docc. 13 e VII).

 

                                  E.   Con risposta del 31 gennaio 2014 (doc. VIII) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso. L'amministrazione ha rilevato che l'assicurato aveva tre mesi di tempo, dalla sua entrata in Svizzera, per mettersi in regola ed ottenere il permesso di dimora. Se è pur vero che finché detto permesso non è stato ottenuto la Cassa malati non poteva perfezionare il contratto di affiliazione, ciò non significa però che la copertura assicurativa abbia poi inizio soltanto dalla ricezione del permesso di dimora. L'art. 7 OAMal prevede infatti che in caso di affiliazione tempestiva, il rapporto deve avere inizio dalla data in cui il beneficiario del permesso si è notificato all'Ufficio controllo abitanti. Pertanto, l'assicurato avrebbe dovuto affiliarsi dal 15 giugno 2013.

Inoltre, questa affiliazione anticipata dovrà permettere all'assicurato di beneficiare, quale controprestazione del pagamento dei premi per il periodo dal 15 giugno al 31 luglio 2013, del riconoscimento, se dovuto, dei costi delle prestazioni mediche ottenute all'estero in quel lasso di tempo.

 

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IX).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

nel merito

 

                                   2.   Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAMal, ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Per l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal, il Consiglio federale può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

 

Infatti, l'art. 1 cpv. 1 OAMal prevede che le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli art. 23 a 26 CC sono tenute ad assicurarsi conformemente all'art. 3 LAMal.

Giusta l'art. 1 cpv. 2 OAMal, sono inoltre tenuti ad assicurarsi, per la lettera a, gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora secondo gli art. 32 e 33 LStr, valevole almeno tre mesi e, per la lettera f, le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo AELS, valevole almeno tre mesi.

 

A norma dell'art. 4 cpv. 1 LAMal, le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente l'assicuratore tra quelli designati all'art. 11 LAMal.

 

Per quanto concerne l'inizio dell'assicurazione, l'art. 5 cpv. 1 LAMal prevede che se l'affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l'assicurazione inizia dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l'inizio dell'assicurazione delle persone menzionate nell'art. 3 cpv. 3 LAMal.

 

In effetti, il Consiglio federale ha emanato l'art. 7 cpv. 1 OAMal e, per ciò che qui interessa, la lettera a dispone che i cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia dalla data dell'affiliazione.

 

                                   3.   In specie il ricorrente, cittadino __________, è arrivato in Svizzera il 15 giugno 2013 in provenienza dall'estero e quel giorno stesso si è annunciato all'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ (doc. 1).

 

Avendo, da quel giorno, la propria dimora abituale nel nostro Cantone, in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal RI 1 era dunque tenuto ad affiliarsi all'assicurazione malattia obbligatoria in Svizzera.

 

In merito alla tempestività della sua affiliazione, l'assicurato ha osservato che, a causa della mole di lavoro e del tempo di attesa di altri documenti personali dovuti all'avvenuto matrimonio, dall'Ufficio stranieri di __________ ci sono voluti due mesi per ottenere il permesso di dimora di tipo B UE/AELS. Nel frattempo, egli ha provato più volte ad iscriversi ad una Cassa malati, ma senza un permesso valido di dimora non è riuscito a stipulare una copertura assicurativa per la malattia (doc. 6).

 

Dagli atti emerge, infatti, che la Cassa malati __________ scelta dall'assicurato l'ha iscritto fra i suoi affiliati (solo) dal 1° agosto 2013 (doc. 2). Tuttavia, la Cassa di compensazione, autorità preposta alla verifica dell'osservanza dell'obbligo di affiliazione (art. 6 LAMal), è intervenuta anticipando d'ufficio al 15 giugno 2013 la data di inizio del suo rapporto assicurativo con la Cassa malati __________ (doc. 4).

 

L'agire della Cassa di compensazione è corretto.

 

In effetti, ogni assicurato che ha la propria dimora in Svizzera è tenuto ad assicurarsi per le cure medico-sanitarie (art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal). L'art. 7 cpv. 1 OAMal precisa che i cittadini stranieri con un permesso di dimora sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente Ufficio di controllo degli abitanti.

In discussione non è qui la tempestività con cui il ricorrente si è annunciato alla Cassa malati, che è pacifica, bensì la fissazione della data di inizio della sua affiliazione alla Cassa malati __________.

 

Come ha specificato la Cassa di compensazione, l'art. 7 cpv. 1 OAMal prevede espressamente che se l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio.

In concreto, ciò significa che poiché, come detto, l'assicurato si è correttamente annunciato ad un assicuratore malattia entro il termine di tre mesi dalla sua entrata in Svizzera, allora l'inizio della sua affiliazione va fatto forzatamente risalire al giorno in cui egli si è annunciato all'Ufficio controllo abitanti del suo Comune di dimora. Di conseguenza, l'inizio di affiliazione alla Cassa malati __________ va dunque correttamente fissato al 15 giugno 2013.

 

Altre interpretazioni non sono possibili.

 

                                   4.   In merito alla lamentela dell'assicurato secondo cui egli, sprovvisto del permesso di dimora a causa dei ritardi dovuti al competente Ufficio, non abbia potuto affiliarsi prima del 1° agosto 2013, tale circostanza è del tutto ininfluente. Infatti, ciò che conta, come detto, è che l'affiliazione avvenga retroattivamente alla data in cui il ricorrente si è annunciato al suo Comune.

Questo Tribunale osserva che è comunque nel corso ordinario delle cose che il rilascio del citato permesso non sia immediato, ma che richieda un certo lasso di tempo. Per questo motivo, il legislatore ha espressamente previsto un periodo di tempo di tre mesi, affinché colui che si stabilisce nel nostro Paese abbia il tempo di venire a conoscenza di questo - e di altri - obbligo assicurativo, che capisca cosa debba fare, che si attivi e che quindi intraprenda i passi necessari per espletare questa incombenza.

Se la stessa viene eseguita entro tre mesi dal giorno in cui l'interessato si è annunciato al controllo abitanti del suo nuovo Comune di domicilio o di dimora, allora il suo obbligo assicurativo decorrerà da quello stesso giorno e non dal giorno in cui si è effettivamente annunciato ad una Cassa malati, dopo avere ottenuto, a tutti gli effetti, il permesso di domicilio o di dimora.

Una tale soluzione creerebbe in effetti delle evidenti disuguaglianze di trattamento fra i nuovi assicurati, i quali verrebbero affiliati ad un assicuratore malattia a dipendenza del giorno in cui hanno ottenuto dal competente Ufficio il permesso di dimora o di domicilio, circostanza, però, del tutto aleatoria. La conseguenza sarebbe che ognuno pagherebbe poi i premi a seconda di quando ha ricevuto il permesso di dimora/domicilio e l'ha mostrato alla Cassa malati. Ciò costituirebbe una soluzione inaccettabile.

                                   5.   Quanto all'affermazione che, non potendo stipulare un contratto assicurativo essendo sprovvisto del permesso di dimora, il ricorrente ha dovuto fare capo a dei fornitori di prestazioni esteri per curarsi, pagando personalmente le prestazioni ricevute, una volta che avrà versato i premi LAMal dovuti anche dal 15 giugno al 31 luglio 2013 egli potrà trasmettere alla sua Cassa malati le fatture delle spese che si è assunto e chiederne il rimborso.

Se saranno dati i presupposti legali per un rimborso di prestazioni ricevute all'estero, la Cassa malati __________ dovrà darne comunicazione al ricorrente e provvedere di conseguenza.

 

                                   6.   Stanti le argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione su reclamo confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti