Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2015.11

 

IR/sc

Lugano

6 agosto 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 12 febbraio 2015 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto

 

                               1.1.   RI 1 con domicilio a __________ ma con residenza abituale a __________, separata, senza attività, madre di __________, 1995, ed assicurata presso __________, ha chiesto, il 23 maggio 2014, di essere posta al beneficio della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2014 per se e per la figlia studente presso un istituto superiore a __________.

 

                                         Già al momento dell'inoltro del modulo RI 1 ha comunicato come: "Negli anni precedenti ricevevo direttamente questo formulario e solo ora, sollecitando presso di voi il mio sussidio per quest'anno, ho appreso che la domanda non era stata inoltrata. (…) … l'ufficio tassazioni non ha emesso la decisione di tassazione per gli anni 2011 e 2012. Ho sollecitato l'emissione in data 8 maggio 2014. Presumo quindi che il formulario da parte vostra non mi sia arrivato in assenza della tassazione di riferimento 2011. La mia situazione economica non è mutata, ho grandi difficoltà economiche … vi chiedo gentilmente di valutare la concessione del sussidio a decorrere dal 01.01.2014." (doc. 1).

 

                               1.2.   Con lettera interlocutoria la Cassa ha comunicato all'assicurata rappresentate l'unità di riferimento, che la decisione in merito alla richiesta sarebbe stata emanata solo successivamente alla decisione di tassazione riferita all'anno 2011 (doc. 2).

 

                               1.3.   In data 31 luglio 2014 l'amministrazione ha emanato il suo provvedimento accogliendo la richiesta, concedendo la massima riduzione possibile ma unicamente per i mesi da giugno a dicembre 2014 (doc. 3).

 

                               1.4.   Il successivo 21 agosto 2014 RI 1 ha inoltrato reclamo all'amministrazione contro il provvedimento postulando il riconoscimento della RIPAM per tutto il 2014. Nel suo reclamo l'assicurata ha evidenziato di non avere ricevuto direttamente dalla Cassa rispettivamente tramite l'Ufficio tassazioni, il formulario per domandare la riduzione "(…) Confidando in questa consuetudine, per l'anno 2014 non ho minimamente pensato di inoltrare istanza di sussidio attendendo, in perfetta buona fede, l'invio del questionario direttamente da parte vostra. (…) visto che non ricevevo nulla, venni informata che per il diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2014 fa stato la notifica di tassazione cantonale 2011, della quale purtroppo non ero ancora in possesso, malgrado le mie sollecitazioni e l'invio regolare, entro il termine del 30.04.2012, della dichiarazione. Sempre in buona fede, pensai che appena emessa la citata tassazione, codesto lod. Ufficio avrebbe provveduto ad inviarmi il formulano, o al limite a decidere in merito, non essendovi stato alcun cambiamento nella mia situazione economica e familiare rispetto agli anni precedenti. A partire dal 01.01.2014 la mia Cassa Malati, la __________, mi ha chiesto il pagamento mensile della quota piena, non essendo in possesso di alcuna decisione di riduzione di premio. Con l'aiuto del mio genitore ho effettuato il pagamento richiesto e (…) il 26 maggio 2014 ho inoltrato al vostro Ufficio la richiesta di riduzione dei premi LAMal 2014. (…)  Preciso che questa procedura, pur essendo alquanto anomala, non è dipesa assolutamente dalla mia errata gestione della pratica, ma da un insieme di fattori che hanno determinato questo inconveniente. Più precisamente, la mancanza della tassazione ha determinato il mancato invio automatico del questionario di richiesta riduzione premio, il ritardo da parte dell'UT nell'emissione della tassazione, malgrado l'invio della dichiarazione in tempo regolare e le sollecitazioni, la mia buona fede nell'attesa del questionario di richiesta sussidio, fattori questi che messi assieme hanno determinato la mancata presentazione della domanda di sussidio entro la fine anno 2013. (…)" (doc. 4).

 

                               1.5.   Dopo avere eseguito le verifiche dei calcoli eseguiti (doc. 5) l'amministrazione ha comunicato alla signora RI 1 il 25 agosto 2014 che una presentazione della richiesta di riduzione "… nel caso di specie dopo il 31.12.2013, ma nell'anno di competenza, (conferisce) il diritto alla riduzione dei premi per gli assicurati tassati in via ordinaria … solo a partire dal mese seguente la presentazione (art. 25 cpv. 3 LCAMal)" (doc. 6). L'assicurata ha reagito il successivo 2 settembre 2014 chiedendo il rilascio di una decisione impugnabile (doc. 7).

                                         La Cassa ha acquisito presso RI 1 nuove informazioni con richiesta dell'11 settembre 2014 (doc. 8) evasa con l'invio di un plico pervenuto alla Cassa l'8 ottobre 2014.

 

                                         RI 1 ha prodotto i dati (e parzialmente i giustificativi) dei salari, attestazione di pagamento dei contributi AVS AI IPG, i certificati di salario 2011, 2012 e 2013 nonché i documenti attestanti la separazione dal marito, l'affido della figlia __________ nonché le conseguenze economiche del divorzio nel frattempo intervenuto (doc. 9).

 

                                         A richiesta della Cassa (lettera 2 ottobre 2014, doc. 10) RI 1 ha completato la produzione della documentazione al 4 novembre 2014 (doc. 11).

 

                               1.6.   Il 6 novembre 2014 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha comunicato all'assicurata di avere "… annullato la decisone impugnata per il periodo giugno-dicembre 2014. (…) … in sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di dicembre riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo. (…)" (doc. 13).

 

                                         Il 30 novembre 2014 (doc. 14) l'amministrazione ha emesso un nuovo provvedimento con cui ha riconosciuto, in favore della ricorrente, la riduzione massima del premio (CHF 2'128,70 per RI 1 e CHF 1'969,80 per __________) ancora una volta però limitatamente al periodo luglio-dicembre 2014.

 

                                         Con lettera 10 dicembre 2014 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha evaso una richiesta telefonica dell'assicurata ribadendo i limiti temporali della concessione dell'aiuto sociale (doc. 15).

 

                                         Il successivo 17 dicembre 2014 (doc. 16) RI 1 ha inoltrato formale reclamo contro il provvedimento che la Cassa ha respinto con la decisione su reclamo del 12 febbraio 2015 (doc. 19).

 

                               1.7.   Il 22 febbraio 2015 (doc. I) RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione su reclamo ribadendo le ragioni già fatte valere nel reclamo e nelle corrispondenze riassunte e riprese nei passaggi precedenti.

                                         In sostanza il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2013 è da ricondurre alla "mancanza della tassazione (che) ha determinato il mancato invio automatico del questionario di richiesta di riduzione del premio".

 

                                         All'accoglimento del ricorso la Cassa si è opposta con risposta di causa del 13/16 marzo 2015 (doc. III) le cui argomentazioni saranno riprese, ove necessario, in corso di motivazione.

 

                                         La ricorrente è stata sentita dal giudice delegato, accompagnata dal padre __________, il 26 giugno 2015. In corso d'udienza essa ha ribadito il contenuto del ricorso e le sue grandi difficoltà economiche alla luce del contenzioso con l'ex marito.

 

                                         Non sono state acquisite ulteriori prove.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.

 

                               2.2.   Il ricorso formulato da RI 1 adeguatamente motivato e preciso nelle sue conclusioni è ricevibile in ordine sia per il suo contenuto che per la tempestività siccome formulato il 22 febbraio 2015 avverso la decisione su reclamo del precedente 12 febbraio 2015.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto della procedura è il quesito a sapere se, correttamente, l'amministrazione ha attribuito alla ricorrente la riduzione del premio unicamente dal giugno 2014 e non dovesse invece attribuire l'aiuto sociale dal gennaio del medesimo anno.

 

                               2.4.   Con effetto dall’inizio del 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale scelti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

 

                                         Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente sistema ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

 

                                         Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM impone la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed é vincolato unicamente da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi. Il Ticino, con le abrogate norme, aveva optato per un modello scalare (“Stufenmodell”) che differenziava diverse classi di reddito in base alla composizione famigliare, alle quali era attribuito un importo fisso quale riduzione del premio. La determinazione dell’importo da riconoscere era in relazione al reddito imponibile fissato dalle autorità fiscali.

 

                               2.5.   Le nuove norme, come detto, tendono ad ossequiare uno degli obiettivi di politica sociale cantonale dettato dalla Laps. Al momento dell’adozione di questo corpo normativo infatti era apparso che “la riduzione dei premi apparteneva al nucleo centrale delle prestazioni sociali cantonali che la legge [Laps, n.d.r.] mirava a coordinare” (Rapporto cit., pag. 2), operazione che non era stata però stato possibile condurre a termine in occasione dell’adozione di quella legge per l’elevato numero dei beneficiari della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia e delle conseguenze di tale numero sul lavoro dell’amministrazio-ne in caso di applicazione stretta dei parametri della Laps. Non era stato cioè possibile introdurre nella LCAMal il sistema del cosiddetto reddito disponibile, uno dei pilastri della Laps, ossia lo strumento essenziale per determinare una situazione economica delle famiglie postulanti prestazioni sociali in modo “più aderente alla realtà” (Rapporto, op. cit., loc. cit.). L’adozione del reddito disponibile avrebbe imposto un calcolo, complesso ed articolato, soggetto a minuziosa verifica, per ogni singolo richiedente il sussidio, con un incremento prevedibilmente impressionante dell’onere amministrativo. Per tale motivo è stata riconosciuta l’esigenza di procedere ad adattamento successivo della LCAMal e, nell’ambito dei lavori preparatori alla presentazione del disegno di legge, è emersa la necessità di procedere mediante l’accertamento del reddito disponibile in maniera comunque semplificata, ciò per permettere un onere amministrativo sopportabile e, comunque, pervenire ad un sistema di RIPAM il più possibile conforme all’impostazione della Laps.

 

                                         Uno degli intenti del legislatore era il conseguimento di “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e  da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

 

                                         Importante è qui sottolineare che, nel suo messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.

 

                               2.6.   Va detto che il Cantone Ticino accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della richiesta.

 

                               2.7.   Il sistema voluto con la novella del 24 giugno 2010, a partire dal 1° gennaio 2012, è già stato oggetto di un cambiamento con effetto al 1° gennaio 2015 con una nuova definizione di premio medio di riferimento e l'introduzione del concetto di reddito disponibile massimo (art. 32a LCAMal).

 

                               2.8.   Per quanto d'interesse per la procedura in discussione va evidenziato come, in base al regolamento, l'istanza di riduzione del premio o di suo rinnovo (art. 8 RLCAMal) va presentata da un membro maggiorenne dell'unità di riferimento a mano dell'apposito formulario che viene "recapitato ai potenziali beneficiari dalla Cassa … o può essere richiesto alla medesima … debitamente compilato e corredato dai giustificativi" (art. 8 cpv. 2 RLCAMal).

 

                                         Questo TCA evidenzia che il nuovo art. 25 LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012, è stato adottato per attenuare le conseguenze delle norme applicate in precedenza che prevedevano, in sostanza, che se l’assicurato inoltrava la richiesta nel corso dell’anno di competenza, riservati motivi giustificativi che la giurisprudenza cantonale ha interpretato in maniera restrittiva, non aveva diritto al sussidio, neppure per i mesi successivi alla trasmissione della richiesta (cfr. sentenza 36.2008.112 del 29 settembre 2008).

 

                                         A questo proposito, con riferimento all’accenno di un ricorrente a sentenza di un altro Cantone (ripresa nella STCA 36.2014.65 del 21 ottobre 2014 in re S, consid. 4) riportata in un quotidiano confederato e secondo cui,: “… Ein Gesuch um eine Prämieverbilligung ist immer im laufenden Jahr und noch ein Jahr später möglich. Und wer noch keine Prämienverbilligung für 2002 beantragt oder erhalten hat, bekommt dank dem Winterthurer Entscheid bis Ende dieses Jahres nochmals eine Chance – notfalls halt schriftlich, wenn die Schalter über die Feiertage geschlossen sind” ), il TCA ha già avuto modo, in passato, di chinarsi sulla questione della conformità del diritto cantonale a quello federale.

 

                                         Con sentenza 36.2005.141 del 9 gennaio 2006 (più volte riconfermata, cfr. ad esempio la sentenza 36.2007.151 del 25 febbraio 2008), il TCA ha esaminato le censure sollevate dall’allora ricorrente circa la violazione dei principi della proporzionalità, della preminenza del diritto federale e del divieto del formalismo eccessivo rammentando che:

 

“… per l’art. 65 LAMal, nella versione prima della modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2012, i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all’articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per l’art. 66 LAMal (nella versione in vigore al momento dell’emanazione della citata sentenza) la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a. Questi sussidi sono fissati mediante decreto federale semplice di una durata di quattro anni, tenuto conto dell’evoluzione dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dello stato delle finanze della Confederazione. Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati secondo l’articolo 65a lettera a. Il Consiglio federale decide, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, il contributo minimo di questi ultimi ai sussidi federali. Il contributo globale dei Cantoni corrisponde almeno alla metà dell’importo complessivo dei sussidi federali. Un Cantone può diminuire al massimo del 50 per cento il contributo che è tenuto a versare giusta il capoverso 4 se è comunque garantita la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta. Il sussidio federale accordato a questo Cantone è quindi ridotto in modo corrispondente. Il Consiglio federale può emanare disposizioni più dettagliate in materia. Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a riportare all’esercizio seguente le differenze annuali tra l’importo dei sussidi federali e cantonali e l’importo dei sussidi versati.

                                         (STCA 36.2014.65 del 21 ottobre 2014, in re S. consid. 4)

 

                                         Il TCA (STCA 36.2014.65 citata) ha poi rammentato che per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Giusta l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr. sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta (sentenza del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

 

                                         Questo Tribunale ha constatato come in simili condizioni l’assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che in determinati casi i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4) ed ha rammentato che con sentenza del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., l’Alta Corte ha ricordato che la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta” (cfr. anche DTF 122 I 343).

 

                                         Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, il TCA ha concluso che i cantoni godono pertanto di notevole autonomia ed ha applicato a legge cantonale allora in vigore affermando che nella “misura in cui il Regolamento cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio del versamento del sussidio. In concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di diritto federale e va dunque tutelata” (STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012 in re B.)

 

                                         Il TCA, per quanto attiene alla violazione del divieto di formalismo eccessivo e dell’arbitrio, rammenta nella sua prassi (STCA 36.2014.65 citata per tuttte) che gli art. 9 e 29 Cost. prevedono che ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rilevato che "Das aus Art. 29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit Hinweisen)". Il TF ha ancora rilevato, in DTF 130 V 177 che "Überspitzter Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw.  4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art.  29 Abs.  1 BV im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V  315 Erw. 4 mit Hinweis)".

 

                                         Va inoltre ricordato che una decisione non è arbitraria - e quindi non viola l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139; DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio 2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).

 

                                         Il TCA ha evidenziato che nel caso allora giudicato (STCA 36.2005.211 del 24 febbraio 2006; ma si vedano anche 36.2005.180 del 10 gennaio 2006 e quanto riportato nella STCA 36.2014.65 del 21 ottobre 2014): “l’amministrazione si è limitata ad applicare una norma cantonale che prevede la procedura da seguire nel caso in cui si intende ottenere il beneficio del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria. Questa norma, come visto in precedenza, permette all’autorità cantonale, nella misura del possibile, di decidere sul diritto al sussidio tempestivamente per evitare che l’assicurato debba farsi carico di premi cui non può far fronte. Chiedere agli assicurati di presentare la richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui non ravvisabili, entro la fine dell’anno che precede il diritto alla corresponsione del sussidio, non è arbitrario e non viola il divieto di formalismo eccessivo. Infatti, come già giudicato in diverse occasioni da questo Tribunale, e come ammesso dall’amministrazione, se un assicurato non dispone ancora di tutti i documenti necessari a stabilire la sua condizione economica, può comunque trasmettere il formulario di richiesta con l’indicazione che la documentazione sarà inviata in un secondo tempo (cfr. anche DTF 130 I 26, consid. 3.3.3.4 nell’ambito dell’entrata in vigore della moratoria sull’apertura degli studi medici ove il TF ha stabilito che i medici, non ancora in possesso dell’attestato di equipollenza del loro titolo, potevano comunque inoltrare la loro istanza prima dell’entrata in vigore della moratoria, indicando che la documentazione mancante sarebbe stata trasmessa in un secondo tempo). L’inoltro della richiesta entro la fine dell’anno che precede il diritto al sussidio non è pertanto resa inutilmente difficile o impedita dalla norma contestata. Ciò anche se il ricorrente, se avesse trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe avuto diritto al sussidio”.

 

                                         Ed ancora la prassi di questo TCA (riportata in STCA 36.2005.211 del 24 febbraio 2006; ma si vedano anche 36.2005.180 del 10 gennaio 2006 e quanto ripreso nella STCA 36.2014.65 del 21 ottobre 2014) rileva “l’insorgente fa valere la violazione del principio della proporzionalità il quale esige che le misure adottate dall’ente pubblico siano idonee  a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3 Cost., DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b)” e che nel caso concreto “la decisione dell’autorità cantonale, che si è limitata ad applicare il diritto cantonale vigente in materia di procedura, non può essere considerata sproporzionata. L’assicurato avrebbe infatti potuto ottenere il sussidio se avesse rispettato il termine” imposto “dall’art. 45 del Reg. LCAMal”.

 

                               2.9.   Nelle successive sentenze il Tribunale ha confermato questa giurisprudenza. Ad esempio con pronunzia del 5 settembre 2007 (inc. 36.2007.105), il TCA ha affermato che:

 

" (…) il giudice deve applicare le norme vigenti e non può scostarsene, ciò anche se l’applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre, comunque adeguatamente lungo, appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere ad una donna che ha lavorato un’intera vita crescendo da sola un figlio, e ciò con le grandi difficoltà che la signora X rammenta, con entrate decisamente ridotte e derivanti dalla disoccupazione, di beneficiare del sussidio. La legge e le norme applicabili al caso concreto (volute da Parlamento e Governo) non permettono neppure, come evidenziato nelle recenti sentenze di questo Tribunale citate dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni, di concedere un aiuto parziale limitato nel tempo o ridotto per l’importo (si vedano le sentenze di cui agli inc. 36.2005.177 in re D. del 24 gennaio 2006 e 36.2005.127 in re O. sentenza del 30 novembre 2005). Non può essere purtroppo apportato un correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un diritto ammesso in parte o limitato."

 

                             2.10.   Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica dell’art. 65 LAMal, che ora prevede:

 

" 1I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l'importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i quali queste persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo.

 

1bisPer i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione.

 

2Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.

 

3I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi.

 

4I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi.

 

4bisIl Cantone comunica all'assicuratore il nome degli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi e l'importo della riduzione con un anticipo sufficiente, affinché gli assicuratori possano tenere conto della riduzione al momento della fatturazione dei premi. L'assicuratore informa gli aventi diritto dell'importo effettivo della riduzione al più tardi in occasione della fatturazione successiva.

5In caso di riduzione dei premi, gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa e giudiziaria di cui all'articolo 82.

 

6I Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari, così da permetterle di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni."

 

                                         Accertato che il nuovo art. 65 LAMal non si scosta in maniera importante dalla versione precedentemente in vigore relativamente alle questioni già ampiamente esaminate e risolte da questo Tribunale vigente la vecchia versione LCAMal, modificata con il 1° gennaio 2012, ed il vecchio RLCAMal, che prevedevano norme maggiormente restrittive quo all’inizio del diritto al versamento del sussidio, questo TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza cantonale citata. Il nuovo art. 65 cpv. 4 bis LAMal, conferma semmai la necessità di poter decidere sui sussidi con un ragionevole anticipo alfine di permettere agli assicuratori di tener conto della riduzione nella fatturazione dei premi.

                                        

                                         A giusta ragione l’amministrazione, in applicazione dell’art. 25 cpv. 3 LCAMal, ha pertanto assegnato il sussidio con effetto dal mese successivo all’inoltro della richiesta.

 

                             2.11.   Da evidenziare ancora come l'art. 46 LCAMal regola il tema, diverso da quello qui in discussione, della riduzione dei premi nella forma retroattiva, ossia riferita ai premi per gli "anni precedenti quello di competenza" (così la marginale).

 

                                         In tale costellazione il diritto alla riduzione, che decade dopo 5 anni a partire dalla richiesta, è "escluso se all'assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede" (così l'art. 46 cpv. 3 LCAMal). L'istanza formale, che la legge impone salvo che si tratti dell'ipotesi di soppressione di prestazioni complementari AVS/AI/IPG (art. 47 LCAMal) deve essere inoltrata.

 

                                         Nel caso in esame la domanda di riduzione del premio è stata presentata nell'anno stesso di competenza e non si tratta dunque di un'istanza di sussidio retroattiva. La marginale, su questo aspetto, è chiara.

 

                                         Ne deriva che l'istanza retroattiva non può essere riferita ai mesi dell'anno di competenza che l’amministrazione non può riconoscere siccome la domanda di riduzione inoltrata in corso dell'anno. In concreto le norme della Sezione II del Capitolo IV della LCAMal non trovano applicazione diretta regolando, per volontà esplicita del legislatore, una fattispecie particolare e precisamente contestualizzata, diversa da qualle in discussione.

 

                             2.12.   La materia è quindi regolata unicamente dall'art. 25 LCAMal che impone espressamente agli assicurati tassati in via ordinaria, come è il caso della parte ricorrente, di inoltrare l'istanza entro la fine dell'anno che precede quello ci competenza per conseguire la riduzione durante tutto l'anno di sussidio.

 

                                         Se tale termine non è rispettato, al contrario delle norme vigenti prima del 1° gennaio 2012 (per un esempio tra tanti STCA 36.2007.86, del 16 agosto 2007, in re L.P.; STCA 36.2006.25 del 15 febbraio 2007, in re U.DS.) che precludeva il riconoscimento dell'aiuto sociale per tutto l'anno di sussidio, le nuove norme hanno ammorbidito le conseguenze del ritardo. In effetti se l'istanza è presentata in corso d'anno non prelude la riduzione del premio, ma ne riduce il periodo di riconoscimento (se dati i presupposti come nel caso concreto) dal mese successivo la richeista alla fine dell'anno di competenza.

 

                                         La legge è quindi silente in merito alla possibilità di un assicurato (od un rappresentante di una unità di riferimento) di domandare retroattivamente la riduzione per i mesi dell'anno di competenza non considerati dall'amministrazione per l'inoltro della richiesta successivamente al 31 dicembre dell'anno che precede quello di sussidio.

 

                                         Occorre allora verificare se tale possibilità sia da riconoscere siccome lacunosa la legge o se il legislatore abbia mantenuto un silenzio qualificato.

 

                             2.13.   Come rammenta la giurisprudenza federale (DTF 130 V 372) che ci si trova confrontati  con una lacuna propria, che deve essere colmata dal giudice, quando il legislatore ha omesso di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della legge (DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa). Per converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 271 consid. 2a, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa e rispettivi richiami).

 

                                         Nel contesto della riduzione dei premi il Consiglio di Stato, nel suo messaggio del 15 settembre 2009 di modifica della LCAMal e di cambio di paradigma per la determinazione del diritto alla riduzione dei premi, ha evidenziato in tema di richiesta di riduzione e sua tempestività quanto segue:

 

" Con il nuovo modello, fondato su un reddito disponibile che potrà essere definito solo nel corso del mese di ottobre, per l'inoltro delle richieste è giustificato ridurre gli effetti dell'attuale art. 28 cpv. 2 LCAMal, che dispone imperativamente l'inoltro dell'istanza entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di competenza. Con la nuova impostazione, se l'istanza viene presentata durante l'anno di competenza, in linea di principio l'effetto inizia a partire dal mese successivo (ad esempio: un'istanza depositata il 12 marzo 2012 determinerà il diritto alla RP solo a far tempo del 1° aprile 2012)."

 

                                         Ed ancora:

 

" L'inoltro delle richieste da parte di persone che non hanno ricevuto in via automatica il modulo rappresenta un aspetto delicato, in quanto, come già rilevato, il cittadino non sarà in grado di procedere ad un'autovalutazione immediata circa le possibilità di accesso alla RP. Pertanto può determinarsi l’eventualità che, nel dubbio, l’assicurato proceda sistematicamente ad inoltrare la richiesta. Il rischio che l'UAM venga investito da domande unicamente cautelative appare dunque evidente, con il conseguente carico amministrativo che ne deriverebbe. Per limitare il numero di richieste “improprie” in entrata, e contenere di conseguenza il carico per l’Amministrazione, è pertanto fondamentale prevedere dei filtri. Attualmente i moduli sono reperibili, in primo luogo, presso le Cancellerie comunali, alle quali è comunque indicato di procedere ad un'azione di filtraggio. Con il nuovo modello ciò non sarà più immediatamente ottenibile, in ragione del fatto che per determinare il diritto all'accesso alla RP occorrerà acquisire conoscenze di tipo specifico sia in ordine ai meccanismi di costruzione del reddito disponibile, sia per quanto attiene alle regole di dettaglio che presiedono alla RP medesima, nonché disporre di appropriate strutture informatiche. Per le medesime ragioni non appare praticabile l'opzione di coinvolgere gli sportelli Laps attualmente in esercizio. Il concetto di reddito disponibile Laps, pur presentando alcune analogie con il reddito disponibile per l’applicazione della RP, si differenzia però in modo importante in quanto determinato al momento della richiesta e non a partire dai dati codificati dal sistema di accertamento fiscale. Inoltre occorrerebbe potenziare gli effettivi per un compito ad hoc, di per sè estraneo alla Laps. Al proposito occorre anche ricordare che le strutture degli sportelli Laps sono definite dai Comuni. Non è nemmeno indicato consentire di scaricare liberamente il modulo attraverso internet, senza alcun filtro, proprio per evitare la generazione di istanze improprie di cui già si è detto, con il corollario degli effetti collaterali conseguenti (decisioni negative, richieste di informazione, reclami verbali o scritti, ricorsi)."

 

                                         In merito al commento della norma il Consiglio di Stato osservava in particolare che l’art. 25 LCAMal 2012:

 

" Per l’essenziale ricalca l’attuale articolo 28. Per quanto attiene al capoverso 3, così come è stato esplicitato a messaggio (Capitolo 14), l’indeterminazione soggettiva dell’assicurato quanto a sapere se possa rientrare o meno nel diritto alla RP, giustifica il fatto che se la richiesta è depositata dopo il 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla RP può nascere solo a partire dal mese successivo la presentazione dell’istanza, purché la stessa sia formulata nel corso dell’anno di competenza (se fosse presentata oltre il 31 dicembre dell’anno di competenza si configura come domanda tardiva e sarà trattata ai sensi dei disposti specifici legati a questa fattispecie, come più compiutamente si dirà in prosieguo). In questo modo si tutela l’assicurato, in quanto la costruzione autonoma del proprio reddito disponibile non può oggettivamente rientrare nel novero delle conoscenze semplici, o comuni, e di portata generale; e nel contempo si mantiene l’incentivo alla responsabilizzazione individuale, nel senso che più tardi viene depositata l’istanza, più l’assicurato beneficiario di RP sarà penalizzato. E il grado di penalizzazione risulterà proporzionale all’ampiezza del ritardo."

 

                                         Dal canto suo il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze, su questo aspetto, si è così espressa:

 

" Il nuovo modello di riduzione dei premi ripropone l’attuale modello organizzativo misto, secondo il quale le richieste di prestazioni sono automatiche per i beneficiari Laps (come per i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI), mentre gli altri potenziali beneficiari devono presentare annualmente un’istanza sulla base di moduli ricevuti dall’amministrazione. L’invio dei moduli al potenziale beneficiario permette di informare compiutamente quest’ultimo dei suoi diritti, di aiutare concretamente le persone che hanno più difficoltà nelle pratiche burocratiche e semplifica il lavoro amministrativo, siccome i moduli contengono già dati verificati. L’invio dei moduli sarà impostato a partire dai parametri conosciuti per l'anno che precede quello di competenza, ma nel corso del mese di ottobre si procederà ad un secondo invio, una volta conosciuta l’evoluzione dei premi per l’anno successivo. Si ricorda che con il nuovo modello l'importo della prestazione sarà stabilito in maniera globale per l'UR e poi sarà successivamente ripartito sui singoli membri, secondo i criteri gerarchici presentati nel messaggio. Siccome con il nuovo modello il RDS non sarà più un dato così immediato come quello del reddito imponibile ai fini fiscali e potrà essere definito solo nel corso del mese di ottobre, il Consiglio di Stato propone, a giusta ragione, di ridurre gli effetti della norma che attualmente dispone imperativamente l'inoltro dell'istanza entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di competenza. Con la nuova impostazione sarà possibile presentare l’istanza anche nel corso dell’anno di competenza, ma in questo caso di principio la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

 

                                         In questo senso andavano anche l’Iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli relativa alla “modifica dell'art. 28a LCAMal (procedura per l'ottenimento dei sussidi di cassa malattia)” del 23 giugno 2008, e la Mozione presentata da Lorenzo Quadri "per una migliore campagna informativa sulla decorrenza dei termini di richiesta del sussidio di cassa malati" del 25 giugno 2007 e messaggio 6024 del 29 gennaio 2008.

 

                                         Nel suo commento alle norme la Commissione della gestione e delle finanze ha ribadito l’aspetto della tempestività dell’istanza se presentata entro il 31 dicembre precedente l’anno di competenza e la possibilità di vedere la prestazione diminuita (e non negata) se l’istanza presentata in corso d’anno.

 

                                         Dai lavori preparatori discende che il Parlamento ha inteso regolare compiutamente la materia come ha fatto. Non si può ritenere in concreto l’esistenza di una lacuna da parte del legislatore.

 

                             2.14.   Resta da esaminare se, in ottica procedurale, sia possibile all’assicurato che formula una domanda oltre il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza, domandare la restituzione dei termini in caso sussistano impellenti ragioni che hanno impedito l’inoltro tempestivo della richiesta.

 

                                         Come rammenta l’art. 76 cpv. 1 LCAMal, nell’ambito delle procedure concernenti la riduzione dei premi è applicabile la Legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013 per gli aspetti procedurali. Questa normativa prevede, all’art. 15, che la parte che non rispetta il termine può chiederne la restituzione purché può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa. La domanda di restituzione contro il lasso dei termini deve essere presentata all’autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

 

                                         Come rammenta la giurisprudenza del TRAM in materia, in particolare emanata sotto l’egida della previgente legge di procedura del 19 aprile 1966 (art. 12) ma su questi aspetti simile nei suoi contenuti all’attuale normativa, la restituzione in intero è possibile quando all'assicurato sia:

 

" stato impedito a compiere l'atto omesso in tempo utile a causa di un fatto grave, che non poteva essere evitato. La durata e l'intensità dell'impedimento vanno esaminate concretamente. Il semplice fatto che un impedimento intervenga durante la decorrenza di un termine non giustifica un'automatica restituzione dei termini: l'impedimento deve essere stato tale da non permettere di rispettare il termine in questione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 9 e giurisprudenza ivi citata). La malattia può essere un caso di impedimento, ma a condizione che il quadro clinico sia tale da impedire al ricorrente di agire oppure di dare disposizioni per agire, come i casi di incoscienza o immobilizzazione continuate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 13). Costante giurisprudenza stabilisce, in fine, che la degenza costituisca un fatto grave giustificante, solo se l'infermità è di natura tale da impossibilitare il conferimento di un mandato (RDAT 1981, n. 29; GAT/351). Inoltre, la giurisprudenza richiede che chi si assenta all'estero anche solo per vacanze organizzi i propri affari, prima della partenza. In pratica una simile assenza può giustificare una restituzione in intero solo quando l'assenza è dovuta ad una partenza imprevista (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 22). Ora, in base a quanto spiegato, la situazione descritta dall'istante non permette di accogliere la richiesta di restituzione in intero. Come dichiarato dall'istante stesso, egli è partito per la cura un mese dopo la notificazione della decisione. La pregressa situazione di salute dell'istante, per quanto seria e della quale il tribunale non ha motivo di dubitare, nulla muta all'esito della presente: la situazione descritta da (…) non adempie a nessuno di questi requisiti. Non sussistono pertanto i presupposti per una restituzione in intero." (TRAM 90.2007.55 del 3 ottobre 2007)

 

                             2.15.   Ora, in concreto, anche volendo ammettere l’applicabilità delle norme procedurali tese alla restituzione in intero dei termini, anche se invero un’istanza in tal senso non è stata formulata dalla ricorrente, la stessa non potrebbe essere accolta poiché le ragioni che soggiacciono al ritardo non sono legate ad un impedimento derivato da una circostanza grave e non ovviabile.

 

                                         Pur ammettendo le traversie dell’assicurata, il suo travagliato divorzio, l’impegno educativo per crescere la figlia da sola, e l’esercizio di una attività lavorativa in __________, non si può ritenere il sussistere di una causa d’impedimento nella mancata tempestiva trasmissione della tassazione rispettivamente del modulo per l’inoltro della domanda, siccome alla qui ricorrente era comunque possibile domandare l’aiuto sociale, anche in assenza di tali elementi di valutazione che sarebbero stati successivamente prodotti od acquisiti dall’amministrazione per evadere la richiesta. L’assicurata ha tardato senza esserne stata impedita.

 

                                         Da rilevare a quest’ultimo proposito come, sotto l’egida delle norme vigenti sino a fine 2011, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva considerato (si veda ad esempio la STCA 36.2005.112, in re S., del 3 ottobre 2005) che il mancato recapito del formulario per l’inoltro della domanda di riduzione non poteva costituire valido motivo di giustificazione del ritardo e non salvaguardava la buona fede dell’assicurato.

 

                             2.16.   RI 1 invoca la violazione della buona fede da parte dell’amministrazione nel suo gravame.

                                        

                                         Come rammenta la costante prassi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni (per tutte nuovamente la STCA 36.2005.112, in re S., del 3 ottobre 2005) “(…) Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge. (…)”.

 

                                         Ora non v’è chi non veda come il mancato invio del formulario per domandare la riduzione del premio, e l’assenza di una tempestiva emanazione della tassazione 2011, non costituiscano promesse od impegni dell’autorità amministrativa preposta a riconoscere un diritto in maniera contraria alle norme di legge.

 

                                         Non sussistendone gli estremi la buona fede non può essere ritenuta.

 

                             2.17.   Alla luce di quanto precede il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti