omandata |
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Incarto
n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 dicembre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1 si è rivolta una prima volta a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso 26 febbraio 2014 lamentando la mancata emanazione di una decisione da parte del suo assicuratore malattie in relazione al preteso mancato versamento di un importo di CHF 2'304.--.
Quella procedura (inc. TCA 36.2014.20) è stata evasa il successivo 8 maggio 2014 con lo stralcio dai ruoli siccome il provvedimento reclamato nel frattempo emesso.
Dal giudizio 8 maggio 2014 di questa Corte si possono, per completezza, riprendere i seguenti passaggi in cui si rammenta la richiesta di CO 1 di un "… versamento di premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per i periodi gennaio – giugno 2012 (CHF 2'304.--) e per un importo riferito al settembre 2013 di CHF 8,05; (…) la richiesta di pagamento del 3 agosto 2013 è stata sollecitata il successivo 19 ottobre 2013 e l’assicurata, per il tramite del rappresentante, ha preso posizione in merito il successivo 8 novembre 2013; (…)tra le parti è nato uno scambio di scritti e l’assicurata indica di avere soluto i premi dovuti nel cantone di __________ dove era domiciliata nella prima metà dell’anno 2012 (…) l’assicuratore, nelle more del termine di risposta di causa, prorogato a richiesta dello stesso, ha dapprima domandato all’UE __________ l’esecuzione nei confronti dell’assicurata ed ha emanato una decisione formale cui, il 25 aprile 2014, l’assicurata si è opposta; (…) l’assicurata, nel suo scritto 7 maggio 2014 al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, evidenzia come l’atteggiamento della Cassa debba essere stigmatizzato. Il rappresentante della signora aveva infatti postulato l’emanazione di una decisione senza che l’assicuratore procedesse mediante preventiva procedura esecutiva nei confronti dell’assicurata, questo alla luce della situazione di fragilità della stessa e delle ripercussioni morali che ne sarebbero derivate (nonché per le specifiche precisate a p. 2 in fine della replica 7 maggio 2014); (…)".
B. Il 28 marzo 2014 CO 1 ha fatto spiccare a carico di RI 1 un PE (__________) cui la signora RI 1 si è opposta. Il titolo di credito indicato è il seguente:
" Il 1425127484 PREMIO LAMAL 01.01.2012 – 31.01.2012 CHF 384.00 / 1425127484 PREMIO LAMAL 01.02.2012 – 29.02.2012 CHF 384 / 1425127484 PREMIO LAMAL 01.03.2012 – 31.03.2012 CHF 384.00 / 1425127484 PREMIO LAMAL 01.04.2012 – 30.04.2012 CHF 384.00 / 1425127484 PREMIO LAMAL 01.05.2012 – 31.05.2012 CHF 384.00 / 1425127484 PREMIO LAMAL 01.06.2012 – 30.06.2012 CHF 384."
C. Il 2 dicembre 2014 CO 1 ha emanato la decisione su opposizione in merito alle sue pretese ribadendo il suo buon diritto motivandolo nel seguente modo:
" (…)
Nella fattispecie è litigiosa la questione a sapere se CO 1 abbia correttamente deciso che RI 1 deve corrispondergli l'importo di CHF 2'304 (conteggio del 03.08.2013) quale premio per rettifica del
sussidio cantonale ticinese dei periodi dal gennaio al giugno 2012, considerato che il trasferimento di domicilio in Ticino, a __________, avveniva dal 01.07.2012. La questione litigiosa si estende alle spese
amministrative di CHF 100.00 e l'interesse di mora del 5% dal 30.09.2013, cui va dedotto l'importo di CHF 149.70 per rettifica premi; litigioso è pertanto l'arretrato di CHF 2'154.30 oltre le spese e l'interesse di mora del 5% dal 30.09.2013. Si pone inoltre la questione a sapere se CO 1 abbia correttamente rigettato l'opposizione all'esecuzione nr. 286302 UEF di __________. (…)" (doc. B, pag. 3)
L'assicuratore ha in particolare precisato, nelle sue argomentazioni, come:
" … CO 1 ha riesaminato l'esistenza e l'entità del debito escusso nella procedura esecutiva n° __________ UEF di __________, oggetto della decisione del 15.04.2014, ed ha constatato che l'arretrato consta del conteggio del 03.08.2013.
Con tale conteggio CO 1 aveva posto a carico dell'assicurata l'importo sussidio del periodo da gennaio giugno 2012 (CHF 384.00 mensili), per l'importo di CHF 2'304.00.
(…)
In particolare, all'assicurata è stato spiegato che a seguito di un errore, nel conteggio del 06.10.2012 essa veniva posta al beneficio della riduzione premi (in quanto beneficiaria di PC) da parte del Cantone Ticino già dal mese di gennaio 2012, anziché dal mese di luglio 2012 (momento in cui essa trasferiva il domicilio in Ticino da __________). Ciò aveva per conseguenza che per tale periodo essa corrispondeva a CO 1 un premio assicurativo ridotto. Il conteggio del 03.08.2013 rettificava la situazione e rappresenta la pretesa pagamento differenza premi di CHF 2'304.00 (CHF 384.00 per mesi di gennaio-giugno 2012) dal momento che in precedenza essa beneficiato di un vantaggio non dovutole.
(…)
L'assicurata non ha saldato l'arretrato nel termine di pagamento assegnato, di modo che CO 1 poneva correttamente in esecuzione la pretesa. Dalla pretesa escussa è stato dedotto l'importo di CHF 183.00 corrisponde alla differenza premio per cambiamento di domicilio nel cantone Ticino, dal momento che il premio ticinese era in precedenza stato fatto decorrere per errore dal mese di ottobre 2012 (quando I assicurata annunciava la modifica, cfr. scritto CO 1 del 24.02.2014). Nella decisione impugnata risulta un saldo di CHF 149.70 a favore dell'assicurata, in quanto dall'importo di CHF 183.00 erano stati dedotti i premi di marzo e aprile 2014 (di CHF 11.65 ognuno, di cui ai conteggi del 11.02.2014 e 08.03.2014) e l'importo di CHF 10.00 di spese di diffida del 16.11.2013, scaduti al momento dell'avvio dell'esecuzione in oggetto. Va pertanto confermata la pretesa di pagamento del saldo del conteggio del 03.08.2013 come da decisione impugnata. (…)" (doc. B, pag. 4)
D. Con ricorso 2 gennaio 2015 RI 1 si è aggravata al TCA contro il provvedimento di CO 1 indicando l'inesistenza della pretesa di CO 1 e la sua infondatezza. L'assicurata rammenta che i premi del primo semestre 2012 sono interamente stati pagati a __________ ed evidenzia di essere al beneficio di PC con le note conseguenze a livello di assunzione del premio assicurativo LAMal.
E. Con risposta di causa del 26 gennaio 2015 CO 1 propone la reiezione del gravame in questi termini:
" (…)
La ricorrente è affiliata a CO 1 (di seguito __________) per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal. Sino al 30.06.2012 essa era domiciliata a __________ e dal 01.07.2012 a __________. CO 1 veniva informata del cambiamento di domicilio da parte dell'assicurata unicamente nel corso del mese di settembre 2012 e procedeva ad adattare il premio assicurativo al domicilio ticinese.
Il premio assicurativo per il 2012 era come segue:
• di CHF 455.50 per il domicilio di __________; da parte del cantone __________ essa beneficiava di una prestazione complementare (erogata all'assicurata, come da informazione telefonica della città di __________, cfr. decisione della città di __________, ufficio prestazioni complementari AVS/AI del 30.05.2012, cfr. doc. 12)
• di CHF 394.50 per quello ticinese, con una franchigia ai CHF 300.00; aa parte del cantone Ticino la ricorrente beneficia di CHF 384.00 mensili di PC (erogato direttamente all'assicuratore).
(…)
Per errore la ricorrente nei conteggi premi di CO 1 veniva inizialmente posta al beneficio della riduzione (premio da parte del cantone Ticino in quanto beneficiare di PC già dal mese di gennaio 2012 (conteggio del 06.10.2012, al doc. 6), anziché da luglio 2012 (cfr. anche al doc. 2 polizza del 17.09.2012). In effetti, il conteggio del 06.10.2012 quantifica in CHF 3'768.50 l'importo riduzione premi da gennaio ad ottobre 2012 (CHF 384 mensili, cfr. doc. 6) a favore dell'assicurata; come da conteggio del 06.10.2012 l'importo sussidi riconosciutile veniva parzialmente compensato con le fatture premi del periodo da luglio a ottobre 2012 (di CHF 455.50 ognuna, già emesse e non ancora saldate, e il saldo di CHF T939.50 veniva parzialmente compensato con fatture premi future (del gennaio 2013 di CHF 283.55 e di febbraio 2013 di CHF 395.05), rispettivamente in data 03.07.2013 veniva rimborsato sul conto corrente dell'assicurata l'importo di CHF 1'257.90 (cfr. doc. 9 e 10).
Ciò aveva per conseguenza che essa corrispondeva a CO 1 un premio assicurativo ridotto. Con conteggio del 03.08.2013, appena rilevato l'errore, CO 1 rettificava la situazione e conteggiava a carico
dell'assicurata l'importo di CHF 2'304.00 (CHF 384.00 per i mesi del periodo di gennaio-giugno 2012) quale differenza premi, dal momento che in precedenza essa aveva beneficiato di un vantaggio non
dovutole.
A CO 1 è risaltato che pure per errore, l'adattamento del premio al domicilio ticinese avveniva a decorrere dal mese del mese di ottobre 2012; la situazione è stata rettificata nell'ambito della procedura
su opposizione con bonifico all'assicurata dell'importo premi di CHF 183 (diff. premio di CHF 61 mensili per i mesi da luglio a settembre 2012, cfr. doc. C ricorrente, doc. 2 polizza del 03.02.2014, doc. 9).
Le varie rettifiche con i vari conteggi e polizze hanno probabilmente contribuito a render difficoltosa la comprensione della pretesa di CO 1, che come di seguito esposto, è tuttavia esistente e corretta; non si tratta di una pretesa da far valere nei confronti del cantone (come erroneamente preteso dalla ricorrente).
(…)
Nella corrispondenza intercorsa CO 1 spiegava ulteriormente alla ricorrente …. la pretesa pagamento saldo premi 20f5"9rcui al conteggio del 03.08.2013 (cfr. scritti CO 1 del 04.02.2014, del 24.02.2014, oltre alle informazioni telefoniche e per email). Per dar all'assicurata la possibilità di saldare la pretesa oltre i termini previsti, CO 1 posticipava la procedura d'incasso, confidando che la ricorrente si convincesse della correttezza della pretesa e pagasse l'arretrato in discussione.
Essa informava pure la ricorrente che a suo favore risultava l'importo di CHF 183 quale differenza premi per il periodo luglio-settembre 2012 (CHF 455.50 - CHF 394.50, x 3), dal momento che il premio relativo al domicilio ticinese in precedenza era stato contabilizzato a decorrere dal 01.10.2012.
(…)
Con formale decisione del 15.04.2015 CO 1 constatava l'esistenza dell'arretrato escusso, al cui pagamento condannava l'escussa e rigettava l'opposizione all'esecuzione n°__________ dell'UEF di __________ limitatamente all'importo di CHF 2'317.05 (importo comprensivo dell'interesse di mora di CHF 62.75 sino ad allora maturato, le spese di CHF 100), considerando l'importo di CHF 149.70 a favore dell'assicurata risultante dalla rettifica premi al domicilio ticinese del periodo luglio-settembre (CHF 183.00), doc. C ricorrente. Va osservato in merito a quest'ultimo importo che esso era andato a parziale compensazione delle fatture premi dei mesi di marzo e aprile 2014 (di CHF 11.65 ognuna, del 11.02.2014 e 08.03.2014 emesse prima della domanda d'esecuzione e già scadute) e di CHF 10.00 di spese di diffida (del 16.11.2013 relativo al conteggio del 03.08.2013).
(…)
In applicazione della massima ufficiale, nell'ambito della presente procedura CO 1 ha riesaminato l'esistenza e l'entità del debito escusso nella procedura esecutiva n° __________ UEF di __________, oggetto della decisione del 15.04.2014, ed ha constatato che l'arretrato consta del conteggio del 03.08.2013.
Con tale conteggio CO 1 aveva posto a carico dell'assicurata l'importo sussidio del periodo da gennaio-giugno 2012 (CHF 384.00 mensili), per l'importo di CHF 2'304.00 (cfr. conteggio del 03.08.2013 al doc.
7, cfr. polizze 2012 al doc. 2). Nella corrispondenza intercorsa tra le parti CO 1 ha avuto di spiegare la pretesa pagamento saldo premi 2012 di cui al conteggio del 03.08.2013 (cfr. scritti CO 1 del 04.02.2014, del 24.02.2014, oltre alle informazioni telefoniche e per e-mail). In particolare, all'assicurata è stato spiegato che a seguito di un errore, nel conteggio del 06.10.2012 essa veniva posta al beneficio della riduzione premi (in quanto beneficiaria di PC) da parte del Cantone Ticino già dal mese di gennaio 2012, anziché dal mese di luglio 2012 (momento in cui essa trasferiva il domicilio in Ticino da __________). In effetti, il conteggio del 06.10.2012 (al doc. 6):
- quantifica in CHF 3'769.50 l'importo riduzione premi dal gennaio al ottobre 2012 (CHF 384.00 mensili) a favore dell'assicurata
- indica che l'importo sussidi veniva parzialmente compensato con le fatture premi del periodo da luglio a ottobre 2014 (di CHF 455.50 ognuna, già emesse e non ancora saldate)
- indica che il saldo di CHF 1'939.50 veniva parzialmente compensato con fatture premi future. Si tratta delle fatture premi dei mesi di gennaio 2013 (di CHF 283.55) e di febbraio 2013 (di CHF 395.05), cfr. doc. 7).
In data 03.07.2013 CO 1 rimborsava sul conto corrente dell'assicurata l'importo saldo di cui al conteggio del 06.10.2012 di CHF 1'257.90., cfr. doc. 9 e 10).
Pertanto, dal trasferimento del domicilio in Ticino (dal luglio 2012) la ricorrente corrispondeva a RI 1 un premio assicurativo ridotto. Il conteggio del 03.08.2013 rettificava la situazione e rappresenta la pretesa pagamento differenza premi di CHF 2'304.00 (CHF 384.00 per mesi di gennaio-giugno 2012) dal momento che in precedenza essa beneficiato di un vantaggio non dovutole.
L'allegato doc. 10 - cui si rinvia per praticità - espone in sintesi la situazione contabile di dare e avere tra le parti e conferma la presenza della pretesa oggetto del litigio. Infatti, esso indica in particolare:
- i premi dovuti dalla ricorrente a CO 1 nel periodo dal 2012 al 2014 (complessivi CHF 14'704.40)
- gli importi sussidi riconosciutile dal cantone Ticino (CHF 11'652.00)
- i pagamenti da lei effettuati (complessivi CHF 2'889.75)
- che CO 1 - anziché computare a fatture future l'importo saldo sussidi a favore dell'assicurata – le pagava sul suo conto in data 03.07.2013 l'importo complessivo di CHF 1'991.65. Tale importo concerneva per CHF 1'257.90 il saldo sussidi di cui al conteggio del 06.10.2012 e per CHF 733.75 il saldo sussidio premi gennaio-febbraio 2013, cfr. conteggio del 09.02.2013.
- indica in conclusione correttamente un saldo premi a carico della ricorrente per il periodo dal 2012 al 2014 di CHF 2'154.30 (importo comprensivo di CHF 20.00 di spese di diffida, risultanti dai richiami/conteggi allegati doc. 11).
I conteggi premi allegati dal 01.01.2012 al 31.12.2014, nonché l'estratto conto confermano quindi la pretesa oggetto del litigio, come esposta, e i movimenti contabili avvenuti (doc. 6-10). (…)" (doc. III)
RI 1 si è potuta esprimere in merito alla risposta di causa formulando richiesta di assunzione di ulteriori mezzi di prova il 5 febbraio 2015 (doc. VI). Basti qui solo evidenziare una frase della presa di posizione del patrocinatore della ricorrente:
" (…)
Raramente, nella mia attività professionale, ho visto confusioni contabili simili.
Ragione per la quale è più che mai richiamabile, in casu, il principio metodologico noto come Rasoio di Occam. (…)" (doc. VI)
ed ancora:
" (…)
La cortina fumogena calcolatoria elevata da CO 1 in corso di causa, sotto forma di estenuante balletto di cifre, tende a portare l'attenzione altrove, ma la chiave di causa sta proprio nell'importo escusso, indebitamente, di CHF 2'304.--. (…)" (doc. VI)
F. Alla luce della divergenza di veduta tra le parti e della posizione dell'assicuratore, che non ha fatto chiarezza sino in fondo sul suo credito, sulla parziale compensazione dello stesso e su retrocessioni in favore dell'assicurata, apparenti o perlomeno sostenuto in conteggi francamente confusi ed impresentabili ad un Tribunale, il giudice delegato ha indetto un'udienza di discussione tra le parti approfittando della loro simultanea presenza presso lo stesso TCA il 12 febbraio 2015 riservando comunque a CO 1 il termine impartito con lo scritto 6 febbraio 2015 (doc. VII).
In sede di udienza è stato verbalizzato quanto, per completezza occorre qui di seguito riportare:
" (…)
Il giudice rileva che il titolo di credito è costituito dal premio mensile di fr. 384.-- per i primi 6 mesi del 2012 oltre a spese.
È giusto dire che la somma di fr. 2'304.-- è stata versata dal Cantone Ticino nella forma di sussidi in favore della sig.ra RI 1.
La decisione su opposizione nelle sue considerazioni spiega che la fattispecie litigiosa è quella a sapere se l'assicuratore abbia correttamente chiesto alla sig.ra RI 1 di versare fr. 2'304.-- pari al conteggio del 3.8.2013.
CO 1 rileva che il conteggio cui la decisione su opposizione fa riferimento è contenuto nel plico doc. 7 composto da 13 fogli. Il giudice fa osservare che nel plico del doc. 7 il conteggio 3.8.2013 non è contenuto.
Il conteggio di cui si tratta è quello che reca l'importo a saldo di fr. 3'212.05.
La dicitura di questo conteggio specifica che si tratta del premio al netto del sussidio per settembre 2013 pari a fr. 8.05 + la restituzione o il ricalcolo della riduzione individuale dei premi dei primi 6 mesi di giugno.
CO 1 spiega che quel conteggio 3.8.13 fa riferimento al conteggio precedente del 6.10.2012 dal quale emerge una richiesta di versamento di premi di fr. 71.50 per novembre 2012 e un riconoscimento di un credito fr. 3'768.50 complessivi (3'840 - 71.50). Questo conteggio attesta quindi un credito per sussidi della signora RI 1 per l'importo suddetto da cui sono stati dedotti i premi __________ per i mesi di luglio – ottobre 2012.
Il saldo in favore della sig.ra RI 1 è stato poi compensato parzialmente con gennaio-febbraio 2013 ed il saldo di fr. 1'251.90 in favore della sig.ra RI 1 è stato poi versato alla stessa.
Il giudice rileva che il conteggio 6.10.2012 e quello 3.8.2013 non sono francamente chiari e si ricalcano solo in parte.
L'unico conto comune è in riferimento alla riduzione premi per una parte dell'anno 2012.
Il precetto esecutivo fa invece riferimento ai premi LAMal dal 1.1. al 30.6.2012 e non invece alla riduzione dei premi rispettivamente al conteggio del 6.10.2012.
CO 1 evidenzia che per un problema di natura informatica l'accredito di RIPAM costituisce una correzione dei premi e quindi diventa un saldo premi.
Il credito vantato oggi assomma a fr. 2'304.-- da cui vanno però dedotti i premi nel frattempo pagati. È giusto dire che quella somma ossia fr. 2'304.-- è stata effettivamente versata a cura del Cantone Ticino ma per un errore di CO 1 è stato riconosciuto un successivo credito della sig.ra che si è vista accreditare importi in denaro non dovuti.
Il Giudice evidenzia come nella corposa documentazione contabile prodotta vengono evidenziati a tratti dei conteggi che riconoscono un credito in favore della sig.ra RI 1, sempre diverso negli importi dove si indica che lo stesso credito sarà successivamente compensato.
A titolo di esempio il Giudice estrapola dai conteggi 3 esempi che allega al presente verbale. Conteggio 10, 11 e 12 credito di fr. 111.50, verrà compensato, 9.2.13 credito fr. 765.95 verrà compensato idem per il conteggio 11.2.2014 importo fr. 161.35 verrà compensato.
La rileva che il credito oggi preteso scaturisce dal riversamento alla sig.ra RI 1 di importi riconosciuti alla stessa come crediti in conseguenza alla rettifica di sussidi. Il giudice evidenzia però come l'importo fr. 2'304-- sia stato soggetto a diverse compensazioni riducendosi a somma ben inferiore ad attuale credito che, se corretto, assomma all'importo del doc. 10. (…)" (doc. VIII)
Agli atti non sono state prodotte ulteriori prove. ha chiesto tardivamente la proroga del termine concesso con il doc. VII che il TCA ha rifiutato (doc. X).
in diritto
in ordine
1. La presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.
nel merito
3. Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.
A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo 64a cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all'art. 105b capoverso 1.
Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.
Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.
Le norme in vigore dal 1° gennaio 2012 prevedono quanto segue.
Per l'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2 LAMal).
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.
A norma dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
4. In concreto come evidenzia il doc. 18 (PE) RI 1 è stata escussa per l'incasso di premi LAMal dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012.
In realtà, come ammette pacificamente anche CO 1, si tratta invece di periodo di tempo durante il quale l'assicurata era domiciliata a __________. I premi dovuti durante il periodo di domicilio di RI 1 a __________ sono stati pagati. Per quel periodo, come evidenzia il patrocinatore della signora RI 1 (documento inserito nel plico 12; lettera raccomandata 8 novembre 2013 RI 1/CO 1 ed annessi), i premi LAMal sono stati tutti soluti correttamente attraverso il Sozialamt.
D'altro canto CO 1 non sostiene e non dimostra il contrario.
Ne discende che il pagamento del credito preteso è già intervenuto alla sua scadenza. I premi da gennaio a giugno 2012 dovuti a CO 1 secondo gli importi di __________ sono stati pagati.
5. CO 1 in diversi suoi atti e documenti indica che il titolo di credito in realtà non sarebbe quello indicato nel PE agli atti ma si tratterebbe invece di una imprecisata "rettifica di premio" 2012.
Erroneamente, secondo la tesi CO 1, un importo per la RIPAM riferita a tutto il 2012 sarebbe stata riconosciuta in favore di RI 1 (non è dato a sapere se l'importo è stato versato dal Cantone Ticino o meno). Da qui la pretesa di restituzione di CHF 2'304.-- alla sostanziale base del credito complessivo constatato (oggi limitato a CHF 2'154.30) dall'assicuratore nei suoi provvedimenti.
Anche in questo caso però CO 1 non può essere seguita.
Pur ammettendo che in favore di RI 1 sia stato accreditato un importo di CHF 2'304.-- in maniera erronea, la decisione su opposizione, che fonda il presente giudizio, ha per oggetto due conteggi confusi (quello del 3 agosto 2013 e quello del 6 ottobre precedente) ed il titolo di credito è ricondotto ad una pretesa "rettifica di premio" o "rettifica del sussidio" (così la decisione su opposizione pag. 3).
Vi sarebbe quindi discrepanza tra titolo di credito nel PE e decisione su opposizione.
Ma non solo. Il preteso credito di CO 1 nei confronti di RI 1 per un preteso accredito erroneo di sussidi, è stato oggetto di compensazione da parte dell'assicuratore con sue pretese rivolte all'assicurata, come sembra emergere dalla confusa documentazione prodotta dall'assicuratore.
In corso d'udienza dai plichi di documenti prodotti dalla Cassa, non elencati specificatamente e dettagliatamente come invece CO 1 avrebbe dovuto fare, il giudice delegato ha estratto 3 conteggi in cui è prevista la compensazione del credito di CO 1. Non è quindi dato a sapere con precisione se il credito originario per premi (recte: rettifica sussidi) sia stato o meno oggetto di compensazione ed in quale misura. In effetti, come verbalizzato in sede d'udienza, "il Giudice estrapola dai conteggi 3 esempi" di compensazione. Gli "esempi" sono stati allegati specificatamente al verbale d'udienza. Il conteggio 9 febbraio 2013 precisa in favore di RI 1 un credito di CHF 765.95. Ora tale credito appare manifestamente contrastare la teoria di CO 1 di un debito di CHF 2'304.-- per rettifica di sussidi. Tale credito "verrà compensato con la prossima fattura premio" scrive CO 1. Per tale motivo ci si deve chiedere come possa l'assicuratore essere creditore in totale di CHF 2'154.30 quando riconosce invece un credito dell'assicurata che vuole porre in compensazione.
Il conteggio 6 ottobre 2012 è poi di una poca chiarezza rara e mostra un credito di RI 1 di CHF 1'936.50. In merito nulla è detto.
In udienza la rappresentante della Cassa ha precisato che "il saldo a favore della signora RI 1 è poi stato compensato parzialmente con gennaio – febbraio 2013 ed il saldo di fr. 1'251.90 … versato alla signora RI 1".
Questo fatto non è stato comprovato da CO 1 e l'importo in discussione non corrisponde per entità e natura con quello oggetto della procedura esecutiva e della decisione su opposizione.
6. In sostanza dunque CO 1 non ha reso verosimile l'esistenza di un credito, tantomeno nella misura dell'importo preteso.
Essa ha prodotto conteggi confusi, contraddittori, non intellegibili, il titolo di credito del PE è manifestamente errato, la decisione su opposizione incomprensibile.
Il ricorso va accolto e la decisione su opposizione annullata. La superficialità dell'agire dei servizi di CO 1 impone il carico di una tassa di giustizia.
Debitamente e necessariamente patrocinata RI 1 ha diritto a congrue ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
2. La tassa di giustizia cifrata in CHF 500.-- e le spese determinate in CHF 100.-- sono poste a carico di CO 1.
3. CO 1 è condannata a versare a RI 1 l'importo di CHF 1'800.-- (IVA se dovuta compresa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti