Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2015.36

 

cs

Lugano

11 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 20 maggio 2015 di

 

 

AT 1 

 

 

contro

 

 

 

 

 

CV 1 

 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   AT 1, nato nel 1958, attivo nel servizio di sorveglianza presso __________ (cfr. doc. 3), è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia per il tramite di un contratto collettivo del proprio datore di lavoro presso CO 1 (di seguito: CO 1).

 

                               1.2.   Dal 9 gennaio 2014 AT 1 è stato dichiarato incapace al lavoro nella misura del 100% a causa di un edema maculare (doc. 3). CO 1 ha inizialmente versato le prestazioni pattuite.

                               1.3.   L’11 luglio 2014 AT 1 è stato licenziato con effetto al 31 ottobre 2014, a causa della sua lunga assenza (doc. 2).

 

                               1.4.   Dopo aver effettuato un accertamento medico presso la dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia/oftalmochirurgia (visita del 18 luglio 2014, referto del 20 agosto 2014; doc. 16), il 18 settembre 2014 l’assicuratore ha comunicato ad AT 1 la cessazione del versamento delle prestazioni con il 30 settembre 2014, poiché la specialista lo ha ritenuto nuovamente abile al lavoro al 100% nella sua attività (doc. 18). In seguito alle contestazioni dell’assicurato, dopo aver sottoposto AT 1 ad una visita, il 13 marzo 2015, presso la dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia (referto del 16 marzo 2015, doc. 39), CV 1, il 16 aprile 2015, ha confermato la precedente presa di posizione. In considerazione dello scioglimento del contratto di lavoro AT 1 è inoltre stato informato della possibilità di passare nell’assicurazione indennità giornaliera individuale entro 90 giorni (doc. 45).

 

                               1.5.   Il 20 maggio 2015 AT 1 si è rivolto al TCA, chiedendo di condannare CV 1 a versare le indennità assicurate da ottobre 2014 fino a maggio 2015 quantificate in fr. 36'960, oltre al versamento dei mesi che “rimarranno alla mia guarigione o al termine previsto dal contratto” (doc. I). L’attore ha contestato la valutazione della dr.ssa med. __________, ritenendo che avrebbe redatto un rapporto anomalo, che contiene falsità e dove figurano fatti che non riguardano il suo stato di salute. Ad esempio la ricetta per occhiali sarebbe in contrasto con il contenuto del referto. Sulla base dei certificati del dr. med. __________, FMH oftalmologia/oftalmochirurgia, FMH malattie degli occhi e della dr.ssa med. __________, specialista FMH oftalmologia/oftalmochirurgia e di alcuni medici __________, l’assicurato sostiene di aver diritto ad ulteriori prestazioni.

 

                               1.6.   Con risposta del 9 giugno 2015 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                               1.7.   Con osservazioni del 14 giugno 2015 AT 1 ha ribadito le sue richieste, sottolineando la falsità del referto della dr.ssa med. __________ (doc. V). L’attore ha inoltre affermato che vi sarebbero state alcune telefonate, da lui registrate, con alcuni funzionari di CV 1, da cui emergerebbe che sarebbe stato impedito, malgrado il miglioramento dello stato di salute, di riprendere la propria attività lavorativa poiché non era in possesso di una “prognosi di guarigione dello specialista”.

                                         In aggiunta alle richieste della petizione, l’attore ha chiesto la condanna dell’assicuratore al versamento di indennità calcolate sulla base di uno stipendio di fr. 4'620, al pagamento delle spese sostenute dall’avv. __________, suo legale prima dell’inoltro della petizione, di fr. 1'586, al rimborso dei costi della visita presso il dr. med. __________ del 3 ottobre 2014 di fr. 229.50. L’interessato non si oppone all’allestimento di un’eventuale perizia.

 

                               1.8.   Il 23 giugno 2015 l’assicuratore ha ribadito la richiesta di reiezione della petizione (doc. VII).

 

                               1.9.   In data 26 giugno 2015 l’attore si è nuovamente rivolto al TCA, rilevando che anche il doc. 19, citato da CV 1 sarebbe un falso documentale, per cui è ravvisabile un illecito penale (doc. IX). In aggiunta a quanto già richiesto l’assicurato domanda anche il versamento degli interessi che “gli onorevoli giudici sapranno quantificare equamente” (doc. IX).

 

                             1.10.   Il 9 luglio 2015 il TCA ha scritto all’assicuratore chiedendogli di prendere posizione sulle osservazioni del 26 giugno 2015 dell’attore e “di voler precisare chi (e quando) ha trasmesso ad CV 1 la raccomandata del 20 settembre 2014 inviata da AT 1 alla dr.ssa med. __________ (doc. 19 e C2)” (doc. X).

 

                             1.11.   Il 17 luglio 2015 l’assicuratore ha risposto ai quesiti del TCA (doc. XI). Lo scritto è stato trasmesso il 4 agosto 2015 all’attore per una presa di posizione (doc. XII).

 

                             1.12.   In data 3 agosto 2015 l’attore ha chiesto al TCA una copia conforme agli originali dei doc. 1, doc. 19, delle osservazioni dell’assicuratore in merito allo scritto del 26 giugno 2015 e delle precisazioni di chi e quando ha trasmesso ad CV 1 la raccomandata del 20 settembre 2014 inviata da AT 1 alla dr.ssa med. __________ (doc. XIII).

 

                             1.13.   Il 5 agosto 2015 le parti sono state convocate per un’udienza di discussione (doc. XIV), mentre il 17 agosto 2015 l’attore ha chiesto l’invio dei doc. 1, 4 e 19 (doc. XV).

 

                             1.14.   Con scritto del 19 agosto 2015 il TCA ha informato l’attore che nel corso dell’udienza si sarebbe trattato anche il tema dei documenti chiesti in copia (doc. XVI).

                             1.15.   Il 3 settembre 2015 le parti sono state sentite innanzi al TCA. Al termine dell’udienza all’attore sono stati consegnati i doc. 1, 4 e 19 (doc. XVII).

 

                             1.16.   Con scritto del 21 settembre 2015 CV 1, dopo aver verificato nuovamente il calcolo delle indennità versate ed aver esaminato la documentazione medica prodotta in corso di udienza dall’attore, ha ribadito la richiesta di reiezione della petizione (doc. XVIII).

 

                             1.17.   Il 25 settembre 2015 il TCA ha trasmesso all’attore la lettera del 21 settembre 2015 dell’assicuratore e l’allegato 46 (polizza __________, parzialmente anonimizzata contenendo dati confidenziali non rilevanti per l’esame del caso di specie, doc. XIX).

 

                             1.18.   Con osservazioni pervenute al TCA il 6 ottobre 2015 l’attore ha contestato le conclusioni di CV 1 ed ha nuovamente evidenziato che il rapporto della dr.ssa med. __________ è falso e che spetta al TCA decidere se trasmetterlo o meno al Ministero Pubblico per reato di falso, violazione della privacy e di corrispondenza oltre ad eventuali ulteriori reati (doc. XX).

 

                             1.19.   Il 6 ottobre 2015 il TCA ha interpellato la dr.ssa med. __________ (doc. XXI), che ha risposto il 12 ottobre 2015 (doc. XXII).

 

                             1.20.   Chiamate a presentare osservazioni scritte in merito le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni (doc. XXV e XXVI). L’attore ha rilevato che un __________ ha rifiutato il rapporto della dr.ssa med. __________ poiché privo di diagnosi, ha evidenziato che se il rapporto è falso, sostenere e condividere le tesi di un falso dovrebbe a sua volta costituire un reato e che nessun altro commento sarà fatto a qualsiasi altra lettera che non riguardi la decisione del Tribunale (doc. XXVI).

 

 

                                         in diritto

 

                                2.1   Per quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentag-geldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).

                                         La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

                                         Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).

                                         Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

 

                                         L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di  lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

                                         La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

                                         Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

 

                               2.2.   Nella presente fattispecie trovano applicazione le Condizioni generali d’assicurazione per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera __________ secondo la LCA, edizione 2014 (di seguito: CGA; cfr. doc. 1).

 

                                         Per l’art. __________ CGA sono considerate basi del contratto la polizza e le eventuali aggiunte, le dichiarazioni riportate sulla proposta d’assicurazione e sulle eventuali dichiarazioni sullo stato di salute da parte del contraente o della persona assicurata, le CGA, le eventuali condizioni supplementari d’assicurazione (CSA), la LCA, gli accordi e le convenzioni speciali, purché siano stati confermati dall’assicuratore nella polizza come Condizioni particolari d’assicurazione (CPA).

 

                                         Ai sensi dell’art. __________ CGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

                                        

                                         Secondo l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

 

                                         L’art. __________ CGA prevede che è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare se sussiste un’incapacità al guadagno vanno prese in considerazione esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Sussiste inoltre un’incapacità al guadagno se non è oggettivamente superabile.

 

                                         Per l’art. __________ CGA per i dipendenti è assicurata la percentuale del salario AVS effettivo indicata nella polizza. Il salario annuo massimo assicurato è indicato nella polizza. Quale base per la determinazione delle indennità giornaliere vale l’ultimo salario percepito prima dell’inizio del caso d’assicurazione. In caso di reddito irregolare, si considera la media dal momento dell’assunzione, al massimo comunque degli ultimi 12 mesi. Adeguamenti salariali in seguito alla modifica del grado d’occupazione o aumenti salariali generali sono presi in considerazione soltanto se sono stati convenuti in un contratto scritto prima dell’inizio dell’incapacità al lavoro. Gli aumenti salariali tassativi dovuti a disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono presi in considerazione. Se nell’azienda assicurata membri dell’amministrazione e degli organi direttivi lavorano contemporaneamente come dipendenti, sono assicurate anche le remunerazioni comprese nel salario AVS sotto forma di onorari dei membri del consiglio d’amministrazione, tantièmes, indennità fisse e gettoni di presenza.

 

                                         Ai sensi dell’art. __________ CGA qualora nella polizza non sia convenuta un’assicurazione di somme, l’assicurazione vale quale assicurazione di danno. Nel caso di un’assicurazione di danno, la persona assicurata deve dimostrare la perdita di guadagno. Il diritto a prestazioni sussiste soltanto nei limiti della perdita di guadagno dimostrata.

 

                                         Secondo l’art. __________ CGA per i singoli assicurati la copertura assicurativa si estingue con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o con la cessazione del rapporto di lavoro con il contraente.

 

                                         Per l’art. __________ CGA per le persone assicurate che sono incapaci al lavoro o al guadagno al termine dell’assicurazione, il diritto a prestazioni resta salvaguardato per il caso in corso nell’ambito delle disposizioni contrattuali (continuamento della prestazione). Con il raggiungimento della capacità di lavoro completa si estingue il diritto alla continuazione delle prestazioni.

 

                                         L’art. __________ CGA prevede che le persone che escono dalla cerchia delle persone assicurate hanno il diritto di passare entro 3 mesi dall’uscita all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera secondo la LCA dell’assicuratore, senza esame dello stato di salute. Lo stesso diritto è previsto anche per le persone assicurate se si estingue il contratto collettivo.

 

                                         Secondo l’art. __________ CGA in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, il contraente deve comunicare alle persone assicurate che escono dalla cerchia delle persone assicurate il loro diritto di passaggio all’assicurazione individuale e il termine di tre mesi. Lo stesso obbligo è previsto in caso di scioglimento del contratto collettivo.

 

                                         L’art. __________ CGA prevede che l’indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità al lavoro dimostrata di almeno il 25%, in proporzione al grado dell’incapacità al lavoro stessa. In caso di un’incapacità al lavoro di lunga durata, in caso di una perdita di guadagno di almeno il 25% l’indennità giornaliera è corrisposta in proporzione al grado della perdita di guadagno.

 

                                         Per l’art. __________ CGA la persona assicurata deve dimostrare la perdita di guadagno. Se non può dimostrare la perdita di guadagno, non sussiste alcun diritto a prestazioni.

 

                               2.3.   Va ancora evidenziato che l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di un’assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).

                                         L’assicurazione di somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).

                                         L’assicurazione contro i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).

                                         La questione di sapere se si è in presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa mediante l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni generali d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).

 

                                         In concreto non è contestato che ci si trova in presenza di un’assicurazione contro i danni (cfr. polizza assicurativa, doc. 1, art. __________ CGA, doc. 45: presa di posizione del 16 aprile 2015 dell’assicuratore: “[…] A scanso di equivoci precisiamo che la sua copertura presso CV 1 è un’assicurazione di danno” […]” e richiesta dell’attore di versare le prestazioni in base a quanto emerge dal certificato di salario, doc. XVII).

 

                               2.4.   In concreto l’attore è stato giudicato incapace al lavoro al 100% dal 9 gennaio 2014 a causa di un edema maculare in distrofia maculare dal proprio medico curante, dr. med. __________, medico chirurgo specializzato in endocrinologia e medico competente in medicina del lavoro, di __________ (__________; doc. 5 e 6).

                                         L’assicuratore ha versato le prestazioni al 100% fino al 30 settembre 2014, quando, in seguito ad una valutazione specialistica della dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia e oftalmochirurgia del 20 agosto 2014 (doc. 16), che ha giudicato l’attore completamente abile al lavoro, ha cessato il versamento di qualsiasi prestazione.

 

                                         L’attore contesta la valutazione della dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia e FMH oftalmochirurgia, in quanto sarebbe falsa, contenendo fatti che non sarebbero stati discussi nel corso della visita medica. Egli ritiene inoltre che anche il referto prodotto dalla dr.ssa med. __________, oftalmologia FMH, il 12 ottobre 2015 quando ha risposto alle domande del TCA sarebbe un falso poiché conferma le valutazioni, a suo dire false, della dr.ssa med. __________.

 

                               2.5.   Dopo attenta valutazione di tutti gli atti medici prodotti dalle parti e degli accertamenti effettuati da questo Tribunale, la tesi dell’assicurato va disattesa.

 

                                         Il 28 gennaio 2014 il medico curante, dr. __________, medico chirurgo specializzato in endocrinologia e medico competente in medicina del lavoro, posta la diagnosi di edema maculare in distrofia maculare, ha ritenuto l’attore incapace al lavoro al 100% (doc. 5). Il 24 marzo 2014 e il 26 maggio 2014 lo specialista ha confermato la diagnosi e la valutazione, rilevando la presenza di un offuscamento del visus e l’impossibilità a distinguere oggetti e/o persone durante l’attività notturna, che sarebbe da evitare (doc. 6 e 7, cfr. anche doc. 9).

 

                                         Il 18 luglio 2014 l’attore, su richiesta dell’assicuratore, è stato visitato dalla dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia e FMH oftalmochirurgia (doc. 15 e allegato al doc. 16), la quale, il 20 agosto 2014, dopo aver descritto l’anamnesi (dati medici e sociali) ed il reperto, ha posto la diagnosi di retinopatia centralis sierosa all’occhio destro da novembre 2013 e miopia bilaterale. La specialista ha rilevato che l’attore ha sostenuto di non vedere bene durante la notte e che il problema, già esistente prima dell’insorgenza della retinopatia centralis sierosa, è solo in parte influenzato da questa patologia ed è risolvibile con l’utilizzo di un occhiale adatto (doc. 16). La dr.ssa med. __________ ha giudicato l’attore completamente abile al lavoro nella sua attività svolta presso la __________ ed ha precisato che la retinopatia centralis sierosa può sia peggiorare che migliorare, ma che solitamente la prognosi è buona. “Si tratta di una malattia cronica recidivante quindi potrebbe guarire, ma poi ritornare” (doc. 16).

 

                                         L’attore contesta questo certificato, ritenendolo falso, poiché nella diagnosi figurano “fatti che non riguardano il mio stato di salute, fatti di cui non si è mai parlato e non sono mai stati riferiti alla dottoressa __________ dal sottoscritto, e che, se solo fosse stato chiesto, avrebbero saputo che fino al __________, sono stato domiciliato __________. Sul rapporto sono scritte falsità, incolpando il medico di famiglia, mentre ancora falsamente è scritto di aver affermato che il mio oculista mi aveva dato una ricetta per fare degli occhiali perché potessi vedere di notte, ma non li utilizzo mai (…)”. Egli intravvede inoltre una contraddizione tra la ricetta del 18 luglio 2014 (doc. A3) della dr.ssa med. __________ e quanto riportato nel referto.

 

                                         Effettivamente nel rapporto figura che l’assicurato ha la “volontà di lavorare, ma è il suo medico di famiglia che certifica la sua incapacità lavorativa e non lo lascia lavorare” e che pur avendo ottenuto una ricetta per occhiali per vedere meglio di notte, “non li utilizza mai”.

 

                                         Questi aspetti, che l’attore considera non corretti, tuttavia, non inficiano l’esame effettuato dalla specialista, trattandosi di elementi estranei alla valutazione della capacità lavorativa dell’interessato (cfr. anche l’e-mail dell’attore alla Cassa del 10 settembre 2014 dove lo stesso afferma che dal rapporto “[…] emergono fatti falsi di cui non ho mai discusso con con la Dr.ssa __________, non hanno nessuna rilevanza al fine della diagnosi e riportano informazioni non vere […]”, sottolineatura del redattore).

                                         Neppure l’asserita contraddizione rilevata dall’attore tra la ricetta del 18 luglio 2014 della dr.ssa med. __________ e quanto indicato nel rapporto può essere d’aiuto all’assicurato. La ricetta (doc. A3) riporta, circa la refrazione, dati non molto dissimili dal certificato del 20 gennaio 2015 della dr.ssa med. __________ (doc. A8) e la dr.ssa med. __________ nel referto del 16 marzo 2015 (doc. A8, pag. 3, punto 4), nell’effettuare i paragoni tra quanto accertato dalla dr.ssa med. __________ e quanto stabilito dai medici che si sono succeduti (in particolare il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________), non ha rilevato contraddizioni particolari.

 

                                         A questo proposito, come si vedrà ancora in seguito, interpellata dal TCA (doc. XXI), la dr.ssa med. __________, la quale, sempre su richiesta dell’assicuratore, ha visitato l’attore il 13 marzo 2015 (doc. 39), ha giudicato che la valutazione della dr.ssa med. __________ è coerente con l’evoluzione della patologia (doc. XXII).

 

                                         La dr.ssa med. __________, nel referto del 16 marzo 2015, dopo aver riassunto gli atti, aver accertato che nel frattempo l’assicurato è stato sottoposto, il 29 ottobre 2014, ad una terapia fotodinamica (come proposto dalla dr.ssa med. __________, cfr. doc. 16, pag. 2, punti 6 e 7) e che è stato visitato dapprima il 3 ottobre 2014 dal dr. med. __________, FMH oftalmologia e oftalmochirurgia (su richiesta del medesimo attore: doc. A5), in seguito, il 20 gennaio 2015, dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH oftalmologia, oftalmochirurgia, medico aggiunto all’Ospedale __________ di __________ e all’Ospedale __________ di __________, ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di corioretinite serosa centrale recidivante OD, stato dopo esiti di corioretinite serosa centrale OD (2008), ambliopia exanisometropia OS, miopia, astigmatismo miopico OD ed ha accertato un’incapacità lavorativa totale nell’attività di __________ e del 50% in attività adatta a partire dalla data del suo referto (doc. 39). Il 2 aprile 2015 la dr.ssa med. __________ ha confermato che l’acuità visiva riscontrata in occasione della visita del 13 marzo 2015 era inferiore a quella rilevata precedentemente dalla dr.ssa med. __________ a causa di “una riattivazione della corioretinite serosa centrale all’OD. In effetti era prevista una terapia fotodinamica a tale occhio” (doc. 43) ed il 15 aprile 2015, in un e-mail indirizzato all’assicuratore, ha rilevato che l’acuità visiva “alla visita della Dr.ssa __________ del 20.08.2014 era dell’80% sia all’OS che all’OD con correzione. Il 03.10.2014 dal dr. __________ l’acuità visiva era scesa a destra a0.6 e sinistra 0.5. Visto il 20 e 26.01.2015 dalla Dr. __________ l’acuità visiva era a destra di 0.5 a sinistra di 0.5, fino a quella data l’acuità visiva non implicava l’inabilità lavorativa. Alla mia visita del 12.03.2014, riscontro a destra un’acuità visiva a destra di 0.3 e a sinistra di 0.1 con correzione ottica, non posso informarla da quando c’è stato questo calo visivo, riscontrato in data del 12.03.2015 ” (doc. 44).

 

                                         Interpellata pendente causa dal TCA, il 12 ottobre 2015 la dr.ssa med. __________, alla quale sono stati trasmessi il referto del 20 agosto 2014 della dr.ssa med. __________, la ricetta per occhiali del 18 luglio 2014 della dr.ssa med. __________, il referto del 3 ottobre 2014 del dr. med __________, il referto del 17 novembre 2014 del dr. med. __________ della __________ __________, il referto del 20 gennaio 2015 della dr.ssa med. __________ ed il certificato del 2 settembre 2015 del dr. med. __________ (cfr. doc. XXI), ha confermato quanto scritto nell’e-mail del 14 aprile 2015 ed ha affermato che “valutato a posteriore il referto del 20 agosto 2014 della dottoressa __________, appare coerente con l’evoluzione della patologia di cui il paziente è affetto” (doc. XXII). La specialista ha inoltre evidenziato che il certificato del 2 settembre 2015 del dr. __________ della __________ di __________, __________, “fa stato di un miglioramento dell’acuità visiva riconducibile alla terapia fotodinamica effettuata nel frattempo e confermata dall’esame OCT maculare del 2 settembre 2015” (doc. XXII).

 

                                         In queste condizioni il TCA deve concludere che i referti medici agli atti descrivono un’evoluzione coerente dello stato di salute dell’attore e si sovrappongono senza essere in contraddizione tra di loro. Dopo un’iniziale incapacità di lavoro completa, lo stato valetudinario dell’attore è migliorato sino a renderlo completamente capace al lavoro in qualsiasi attività (cfr. rapporto dr.ssa med. __________ del 20 agosto 2014). Ciò ha portato, giustamente, la convenuta a cessare il versamento delle prestazioni. In seguito la situazione ha iniziato nuovamente a peggiorare dapprima lievemente (cfr. rapporto del 3 ottobre 2014 del dr. med. __________ e del 20 e 26 gennaio 2015 della dr.ssa med. __________), senza tuttavia ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 44 e XXII) ed infine in maniera più importante (referto del 16 marzo 2015 della dr.ssa med. __________), con una ripercussione sulla capacità lavorativa (0% nella precedente attività e 50% in attività leggere; doc. 39). In seguito alla nuova terapia fotodinamica effettuata nel frattempo, l’acuità visiva dell’attore è poi nuovamente migliorata (doc. XXII e XVII/1 e 2). Questa evoluzione trova conferma in quanto affermato sin dall’inizio dalla dr.ssa med. __________, la quale aveva evidenziato che “la retinopatia sierosa può sia peggiorare che migliorare, solitamente la prognosi è buona. Si tratta di una malattia cronica recidivante quindi potrebbe guarire, ma poi ritornare” (doc. 16) e con quanto sottolineato il 16 marzo 2015 dalla dr.ssa med. __________: “le misure terapeutiche non sono esaurite, in effetti il paziente verrà sottoposto nei prossimi giorni ad una nuova terapia fotodinamica che potrà migliorare l’acuità visiva. Difficile per il momento dire se il paziente riacquisterà completamente la capacità lavorativa (…) lo stato di salute non è stabilizzato. La cororetinite serosa centrale è conosciuta per le recidive che potrebbero subentrare anche nei prossimi anni” (doc. 39). Certo, il medico curante __________, dr. med. __________, sia il 22 settembre 2014 (doc. 25), che il 13 ottobre 2014 (doc. 26) ed il 10 novembre 2014 (doc. 28), ha attestato la “continuazione malattia”. Tuttavia, questi referti non sono d’aiuto all’attore poiché il medico curante, a differenza di tutti gli altri, non è specialista in oftalmologia, ossia nell’ambito che qui interessa, bensì in endocrinologia. Inoltre nei 3 attestati non ha indicato l’eventuale percentuale di incapacità lavorativa dell’attore.

 

                                         L’unica ulteriore incapacità lavorativa tra il 1° ottobre 2014 e fine gennaio 2015 ed ammessa anche dal medico fiduciario dell’assicuratore, dr. med. __________, è quella dovuta alla terapia fotodinamica eseguita il 29 ottobre 2014, per un incapacità fino al 2 novembre 2014 (doc. 27: “tale intervento non implica alcuna preparazione pre-operatoria particolare, mentre la convalescenza è di tre giorni. Dunque, IL totale dal 29 ottobre 2014, con ripresa lavorativa da prevedere al 3 novembre 2014”).

 

                                         Ne segue che non vi sono motivi per ritenere falsi i certificati della dr.ssa med. __________ e quanto affermato dalla Dr.ssa med. __________. Neppure vi sono ragioni per ritenere che vi siano altre violazioni del Codice penale ed altri reati in relazione con la trasmissione dello scritto del 20 settembre 2014 dell’attore alla dr.ssa med. __________ all’assicuratore (doc. 19). Di conseguenza il TCA non segnalerà la fattispecie al Ministero Pubblico. L’attore, se lo ritiene necessario, ha comunque la facoltà di inoltrare un esposto alle autorità competenti (cfr. sentenza 36.2001.47/36.2002.74 del 21 marzo 2003, sentenza 36.2002.88 del 5 maggio 2003, sentenza 36.2003.49 del 15 dicembre 2003).

 

                               2.6.   In queste condizioni il TCA deve concludere che l’assicurato dopo la cessazione del versamento delle indennità giornaliere il 30 settembre 2014, è stato incapace al lavoro, al 100% dal 29 ottobre 2014 al 2 novembre 2014, poi nuovamente totalmente capace al lavoro perlomeno fino al 26 gennaio 2015 (cfr. doc. XXII e doc. 44: “Visto il 20 e 26.01.2015 dalla Dr. __________ l’acuità visiva era a destra di 0.5 a sinistra di 0.5, fino a quella data l’acuità visiva non implicava l’inabilità lavorativa”).

 

                                         In concreto, il rapporto lavorativo è cessato il 31 ottobre 2014, quando l’attore era inabile al lavoro.

 

                                         Per l’art. __________ CGA per i singoli assicurati la copertura assicurativa si estingue con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o con la cessazione del rapporto di lavoro con il contraente. L’art. __________ CGA prevede che per le persone assicurate che  sono incapaci al lavoro o al guadagno al termine dell’assicurazione, il diritto a prestazioni resta salvaguardato per il caso in corso nell’ambito delle disposizioni contrattuali. Con il raggiungimento della capacità di lavoro completa si estingue il diritto alla continuazione delle prestazioni.

                                         Ai sensi dell’art. __________ CGA l’assicuratore corrisponde l’indennità giornaliera per caso di prestazione per al massimo la durata di fruizione delle prestazioni indicata nella polizza, con deduzione del periodo di attesa convenuto.

 

                                         Secondo l’art. __________ CGA per quanto riguarda la durata delle prestazioni e il periodo di attesa, la ricomparsa di una malattia o delle conseguenze di un infortunio vale quale nuovo caso di prestazione se prima della ricaduta la persona assicurata non è stata inabile al lavoro o in cura medica a causa di tale malattia, o delle conseguenze dello stesso infortunio, 365 giorni consecutivi. In caso di ricaduta entro 365 giorni, il periodo di attesa già fruito viene meno e le indennità giornaliere già corrisposte vengono scalate dal calcolo della durata massima di fruizione delle prestazioni (la versione tedesca [__________] prevede “Das erneute Auftreten einer Krankheit oder von Folgen eines Unfalles gilt hinsichtlich Leistungsdauer und Wartefrist als neuer Leistungsfall, wenn die versicherte Person vor dem Rückfall während mindestens 365 aufeinanderfolgenden Tagen wegen dieser Krankheit oder den Folgen dieses Unfalles nicht arbeitsunfähig oder in ärztlicher Behandlung war. Bei einem Rückfall innerhalb 365 Tagen entfällt die bereits bestandene Wartefrist und bereits erbrachte Taggelder werden zur Berechnung der maximalen Leistungsdauer angerechnet”).

 

                                         Va inoltre evidenziato che la polizza assicurativa al n. __________ (“Rückfallfrist”) prevede che “in Abänderung von Ziff __________ AVB beträgt die Rückfallfrist 6 Monate statt 12 Monate” e al n. __________ (“Wartefristberechnung”) prevede che “in Abänderung von Ziff. __________ der AVB werden Arbeitsunfähigkeiten infolge derselben Krankheit innerhalb der Wartefrist eines Kalenderjahres zusammengezählt, bis die Wartefrist erreicht wird”.

                                         Secondo il n. __________ della polizza (“Personenkreis im __________, in gekündigtem Arbeitsverhältins bzw in der Probezeit”), “In den Fällen, in welchen bis zum 30. Tag gemäss GAV kein Lohn geschuldet ist, wird das Taggeld von Beginn der Arbeitsunfähigkeit an ausgerichtet. Diese sind: (…) während der Zeit in gekündigtem Arbeitsverhältnis”.

 

                                         In concreto il termine di attesa è di 30 giorni per caso (cfr. doc. 46, polizza assicurativa). Tuttavia, senza che sia necessario esaminare oltre se ci si trova in un caso di ricaduta, ritenuto che l’interessato era in un periodo di disdetta (“gekündigtem Arbeitsverhältnis”), il periodo di attesa non si applica (n. __________ polizza assicurativa).

 

                                         L’interessato ha di conseguenza diritto ad indennità giornaliere per ulteriori 5 giorni (dal 29 ottobre 2014 incluso al 2 novembre 2014 incluso e meglio fino al ripristino della completa capacità lavorativa; cfr. art. __________ CGA).

 

                                         L’attore non ha invece diritto ad ulteriori prestazioni. Infatti con la cessazione dell’incapacità lavorativa dal 3 novembre 2014, è terminato anche il rapporto assicurativo (art. __________ CGA in combinazione con art. __________ CGA) e, malgrado la proposta del 5 novembre 2014 del datore di lavoro (doc. V/B5) e del 16 aprile 2015 dell’assicuratore (doc. 45), non è passato nell’assicurazione individuale.

 

                                         Resta da esaminare se l’assicuratore ha calcolato correttamente l’ammontare delle prestazioni.

 

                               2.7.   L’assicuratore sostiene che l’indennità va calcolata sulla base di un importo di fr. 4'260 per 12 mensilità (cfr. doc. 3: indennità giornaliera di fr. 129.11 [recte: 129.107]: 4’620 X 12 : 365 X 85%), ossia l’ammontare indicato dall’azienda in sede di annuncio di copertura della malattia il 14 marzo 2014 (doc. 3). L’attore in sede di udienza ha chiesto che la prestazione sia calcolata sulla base di un reddito di fr. 64'116, pari all’importo figurante sul certificato di salario del 2013 del 28 gennaio 2014 (doc. XVII/3).

 

                                         La tesi dalla convenuta va tutelata.

 

                                         L’art. __________ CGA prevede che per i dipendenti è assicurata la percentuale del salario AVS indicata nella polizza e quale base per la determinazione delle indennità giornaliere vale l’ultimo salario percepito prima dell’inizio del caso d’assicurazione. La polizza assicurativa prevede il pagamento dell’85% del salario effettivo per un periodo di 730 giorni per caso (doc. 46, pag. 2) e, a complemento dell’art. __________ CGA e __________ CGA (che concerne il calcolo dei premi) è stato stabilito che gli indennizzi per servizi speciali e ore supplementari non vengono presi in considerazione (“in Ergänzung zu Ziff. __________ AVB sowie Ziff __________ AVB wird/werden die versicherten Lohnbestandteile wie folgt vereinbart und ist/sind massgebend für die Prämienzahlung und die Leistungsausrichtung: Entschädigungen für Uberzeit und Spezialdienste sind nicht versichert”).

 

                                         In concreto il datore di lavoro nella dichiarazione di sinistro ha indicato un salario assicurato di fr. 4'620 al mese, per dodici mensilità (doc. 3). Lo stesso attore in sede di osservazioni aveva chiesto un calcolo delle indennità sulla base di un salario di fr. 4'620 (doc. V: “[…] che versi nei mesi successivi e fino a guarigione o al termine del contratto CHF 4620.- mensile […]”) e  in sede di udienza il medesimo assicurato ha richiamato “il doc. B5 da cui si desume l’attestazione di __________ di fr. 4'620.—“ (doc. XVII). Infatti anche nella proposta di passaggio nell’assicurazione individuale del 5 novembre 2014 il datore di lavoro ha attestato quale “ultimo salario” l’ammontare di fr. 4'620 al mese. Esso è pure citato dall’attore nella petizione (doc. I, pag. 2: “[…] Come collaboratore __________ dal 13 dicembre 2000, assicurato presso CV 1 per una perdita di guadagno di CHF 55'440, cioè 4620 franchi mensili […]” e petitum: “[…] versare lo stipendio assicurato da ottobre 2014 fino a maggio 2015 quantificato in CHF 36960 calcolato nei mesi da ottobre 2014 fino a maggio 2015 […]”).

 

                                         Questo importo, tuttavia, conformemente alla polizza assicurativa e alle CGA va convertito in indennità giornaliera e versato nella misura dell’85% secondo il seguente calcolo: 4620 X 12 : 365 : 100 X 85 = 129.107. 

 

                                         L’importo figurante nel certificato di salario del 28 gennaio 2014 per l’anno 2013 di fr. 64'116 (corrispondenti a fr. 5’343 per 12 mensilità), contiene prestazioni non assicurate. Nel conteggio di salario del dicembre 2013 figura ad esempio un salario lordo complessivo di fr. 4'796.80 e oltre al “salario mensile” lordo di fr. 3'799, un importo di fr. 10.60 per “giorni difficili” e di fr. 80.80 di “indennità attestato inter”, cui sono stati aggiunti fr. 906.40 di prestazioni ”PE del “mese precedente”), per complessivi fr. 4'796.80. La circostanza che il datore di lavoro ha versato fino al 7 luglio 2014 il salario al 100% ed in seguito all’85% in applicazione del contratto collettivo di lavoro (cfr. doc. C3, scritto del 23 luglio 2014) o che nel mese di dicembre 2013 ha eseguito detrazioni su importi superiori a quelli del salario assicurato (cfr. doc. C1: 0.78% applicato a fr. 4'650 quale perdita di guadagno) esula dalla presente vertenza poiché non concerne l’assicuratore ma il rapporto con il datore di lavoro. Eventuali rivendicazioni nei suoi confronti devono semmai essere fatte valere nelle sedi competenti.

 

                                         La petizione su questo punto va di conseguenza respinta.

 

                               2.8.  L’attore ha anche chiesto di addossare alla convenuta le spese della nota d’onorario del 30 ottobre 2014 dell’avv. __________ (fr. 1'586 per 5 ore di lavoro a fr. 300 all’ora; doc. B7), e del 3 ottobre 2014 del dr. med. __________ (fr. 229.50), derivanti dalla visita tenuta il medesimo giorno (doc. B8).

 

                                         Con sentenza 12.2012.5 del 18 febbraio 2013, già citata dal TCA nella pronunzia 36.2013.54 del 26 febbraio 2014, la seconda camera civile del Tribunale d’Appello ha rammentato:

 

" 5.1. Dottrina e giurisprudenza riconoscono il principio secondo cui le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale - che sono poi quelle indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 CPC/TI) - costituiscono una posizione di danno risarcibile, sempre che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere necessario, utile e appropriato (DTF 117 II 101; TF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 150), ritenuto che le stesse sono considerate appropriate e necessarie se la pretesa di cui si vuole ottenere l’esecuzione giudiziale esiste effettivamente (sentenza del TF 19 maggio 2003 inc. 4C.11/2003; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 57 ad art. 150; II CCA 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163).

 

5.2.   Nel caso di specie, stante la natura delle prestazioni effettuate dal legale (per l’elenco delle prestazioni cfr. doc. Q e R), non è possibile affermare che esse costituiscono una posizione di danno a sé stante non coperta dalle ripetibili. Come rettamente rilevato dal Pretore tanto la cronologia quanto la tipologia delle attività svolte risultano assimilabili agli usuali e imprescindibili atti di preparazione di una causa giudiziaria. In concreto, il lavoro adempiuto dal legale si lascia sostanzialmente riassumere in una presa di conoscenza della problematica per il tramite del cliente e in una serie di contatti esplorativi con la controparte del tutto in linea con quanto abitualmente svolto prima dell’avvio della causa vera e propria; causa nella quale è poi effettivamente confluito il lavoro di preparazione appena descritto. Ne discende che quanto fatturato dal legale non può essere riconosciuto quale posta di spesa a sé stante, distinta da quelle del procedimento giudiziario, ma rientra a pieno titolo tra le attività coperte dalle ripetibili. Questa pretesa si rivela pertanto infondata e la decisione del Pretore va confermata.”

 

                                         In concreto la necessità e l’utilità di un intervento da parte di un legale diversi mesi prima dell’inoltro della causa non è stata comprovata dall’attore e non emerge dagli atti per quali motivi l’interessato, come del resto fatto innanzi al TCA, non avrebbe potuto agire da solo.

 

                                         Allo stesso modo la visita presso il dr. med. __________ del 3 ottobre 2014, pure avendo portato l’attore a recarsi in __________ per eseguire la terapia che lo ha reso inabile dal 29 ottobre 2014 al 2 novembre 2014, non ha portato ad elementi in favore della tesi attorea per quanto concerne la capacità lavorativa nella precedente attività, ma ha semmai confermato l’evoluzione dello stato di salute come stabilito dalla dr.ssa med. __________ (cfr. presa di posizione della dr.ssa med. __________ del 15 aprile 2015, doc. 44 e doc. XXII). Del resto la stessa dr.ssa med. __________ aveva ritenuto auspicabile intervenire tramite la terapia con laser fotodinamico (cfr. doc. 16: “[…] esiste ancora la terapia con laser fotodinamico o anche una terapia prolungata con Diamox (…) consiglio di provare prima con Diamox (medicamento diuretico), sia anche con PDT che spesso ha un buon effetto sulla retinopatia centralis sierosa”). Per cui un ulteriore consulto non era necessario. Anche in questo caso, di conseguenza, non vi è alcun motivo per accollare le spese alla convenuta.

 

                               2.9.   L’attore ha chiesto l’assunzione di alcune prove.

 

                                         In sede di petizione ha affermato di non essere in possesso del referto (e-mail; cfr. doc. 44) del 15 aprile 2015 della dr.ssa med. __________. Il contenuto dell’e-mail è stato citato per esteso dalla convenuta nello scritto del 16 aprile 2015 trasmesso all’attore (doc. 45 e doc. A11), il quale è di conseguenza stato messo correttamente a conoscenza delle affermazioni della dr.ssa med. __________.

 

                                         L’assicurato ha rilevato di non essere in possesso del contratto assicurativo tra __________ ed CV 1 (doc V). La polizza assicurativa, anonimizzata dal TCA per quanto concerne le cifre non rilevanti per la causa, gli è stata trasmessa il 25 settembre 2015 e l’attore ha potuto prendere posizione (doc. XX).

                                         L’attore è inoltre stato convocato per un’udienza, al termine della quale ha ricevuto la documentazione che aveva chiesto (doc. XVII).

 

                                         Quanto alla richiesta di sentire alcuni funzionari della convenuta che avrebbero impedito all’attore di riprendere l’attività in assenza di una prognosi favorevole, va qui evidenziato che oggetto del contendere è semmai il diritto dell’attore ad ottenere indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia. La circostanza che alcuni funzionari non gli avrebbero permesso di lavorare non influisce sull’esito del presente procedimento. Una loro audizione si rivela di conseguenza superflua.

                                         Infine, alla luce delle emergenze istruttorie ed in particolare della coerenza complessiva degli attestati dei medici specialisti che si sono succeduti, l’allestimento di una perizia non si rivela necessario (cfr. consid. 2.5).

 

                                         Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto la petizione va parzialmente accolta e la convenuta condannata a pagare all’attore fr. 645.55 (5 x 129.107). Per quanto concerne gli interessi va rammentato che con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF ha rammentato:

 

" 3.2 Il ricorrente si aggrava anche contro la decisione sugli interessi di mora. Invano. II Tribunale cantonale delle assicurazioni gli ha

accordato interessi di mora del 5 % sulla somma residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29 febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art. 102 cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv. 1 LCA), è infondata.”

 

                                         In concreto, l’assicuratore deve versare prestazioni per il periodo dal 29 ottobre 2014 al 2 novembre 2014. La prima interpellazione successiva a tale data è quella del 28 gennaio 2015, ricevuta il 30 gennaio 2015 dalla convenuta (cfr. il timbro di ricevuta sul doc. 32, allegato al doc. 31), tramite la quale l’attore chiede “che venga riaperto il fascicolo e versato il salario assicurato come da contratto per quanto riguarda i mesi ottobre, novembre, dicembre 2014 gennaio 2015 e fino a guarigione o a termine dell’indennità” (doc. 31). E’ a partire dal 30 gennaio 2015 che l’assicuratore deve versare gli interessi al 5%.

 

                             2.11.   Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che:

 

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1)”

 

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.La petizione è parzialmente accolta.

§ CV 1 è condannata a versare ad AT 1 fr. 645.55 oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2015.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti