Raccomandata |
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Incarto
n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 6 agosto 2015 formulato da
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 luglio 2015 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. Con decisione su opposizione del 6 luglio 2015 (doc. A1) CO 1, con sede a __________ (CO 1 qui di seguito), ha respinto la contestazione formulata dall’assicurato al provvedimento amministrativo con cui gli era stato imposto il pagamento del premio di aprile 2014 secondo l’assicuratore non soluto.
B. Più specificatamente, nella decisione su opposizione, l’assicura-tore condanna l’assicurato a versargli l’importo di CHF 112,85 per il premio del mese di aprile 2014. CO 1, nelle sue motivazioni, richiama, senza migliore specifica, l’art. 86 cpv. 2 CO che permette al creditore, in caso di più debiti del debitore nei suoi confronti, di imputare – se il debitore non ha espresso una volontà diversa – il versamento sul credito di scelta del creditore stesso salva l’opposizione del debitore.
CO 1 ricorda poi di avere sollecitato, diffidato ed escusso il debitore, per tale motivo ritiene giustificato imporre a RI 1 il pagamento delle spese di diffida e di apertura dell’incarto per complessivi CHF 90.
C. Contro questo provvedimento l’assicurato si è rivolto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con semplice ricorso che rammenta il suo stato di difficoltà ed il beneficio di prestazioni assistenziali. A sostegno di ciò RI 1 produce la decisione 30 aprile 2014 che attesta il beneficio di prestazioni assistenziali dal 1 aprile 2014 e conferma l’avvenuto pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie preteso per l‘importo di CHF 112,85.
D. Con risposta di causa del 3 settembre 2015 CO 1 ritiene che il gravame sia da respingere. Dopo avere riepilogato i fatti ed indicato di essere in possesso della decisione dell’USSI relativa alle prestazioni d’assistenza versate in favore del ricorrente (doc. III p. 2 in fine punto 8.), CO 1 rammenta di avere emanato la sua decisione su opposizione “… che conferma la sua decisione formale. (…) per il mese di aprile 2014 non le è ancora pervenuto (doc. n° 11). (…) Il 26.08.2015, __________ contatta l’ufficio del sostegno sociale ticinese. Si rileva che il premio di aprile 2014 non è stato pagato. Infatti la referenza del PVR pagato dall’ufficio del sostegno sociale è il n° __________ che corrisponde al BVR della fattura n° __________ del 24.03.2014 per il premio di maggio 2014, con referenza completa __________ (doc. n° 12, 12A, 13). (…) La referenza del BVR della fattura n° __________ del 17.02.2014 per il premio di aprile 2014 è __________ (doc. n° 3). (…) Risulta anche del conto contabile del sig. RI 1 che la fattura per aprile 2014 (cfr. prima riga) n° __________ (cfr. la colonna “document métier”) è in giallo, quindi non pagata. Invece quella per maggio 2014, in verde (cfr. antepenultima riga) n° __________ è stata incassata il 15.05.2014 (doc. n° 14). (…)” (doc. III, pag.3).
E. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il 4 settembre 2015, ha invitato l’assicurato ad esprimersi in merito (doc. IV) mentre in pari data il giudice delegato ha chiesto specifiche informazioni all'USSI (doc. V), in particolare:
" (…)
Vi chiedo cortesemente di volermi chiarire:
• Da quando RI 1 beneficia di prestazioni assistenziali?
• Vi viene prodotto il doc. 9A in fotocopia. Il versamento a “CO 1” per 112.45 si riferisce al premio di RI 1? Se sì, si tratta del premio di aprile 2014?
• Fino a quando sono state riconosciute a RI 1 prestazioni assistenziali?
• Durante questo periodo sono sempre stati pagati dal vostro ufficio i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure?” (doc. V)
L’assicurato, con scritto pervenuto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il 21 settembre 2015 (doc. VI), ha trasmesso “12 ricevute della cassa malattia 2014 della CO 1” segnalando incomprensioni e problemi con l’assicuratore. Le 12 ricevute di pagamento del premio di CHF 112,85, in parte frutto di pagamenti personali ed in parte operate dall’USSI, attestano in effetti 12 pagamenti di premi riferiti all’anno in discussione.
CO 1 è stata invitata a prendere posizione in merito (doc. VII del 21 settembre 2015) mentre l’USSI ha, il 30 settembre 2015, scritto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni una lettera in cui ha indicato come RI 1 ha beneficiato, quale membro dell’UR di appartenenza, di prestazioni d’assistenza. In particolare l’UR ha ottenuto prestazioni dall’aprile 2009 al giugno 2015, mentre RI 1 è stato “staccato” dall’UR con l’ottobre 2014. L’ufficio competente ha inoltre specificato di avere effettivamente pagato il premio del mese di aprile di RI 1, circostanza che comprova mediante l’invio della fattura di data 17 febbraio 2014 (e quindi con 39 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del pagamento). A comprova di ciò l’USSI produce la cedola di pagamento che reca esattamente il numero di BVR che la risposta di causa dell’assicuratore riporta quale identificativo del pagamento del mese di aprile 2014.
F. Nuovamente invitata a esprimersi in merito (doc. IX del 1° ottobre 2015) CO 1 ha trasmesso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni una lunga presa di posizione con cui, per tutti i mesi del 2014, si indica numero di PVR e data del pagamento. Per aprile è indicato il mancato pagamento del premio mentre per il mese di ottobre 2014 l’assicuratore da atto di un doppio pagamento mensile.
In sostanza è comprovato che RI 1 ha eseguito 12 pagamenti di premi per l’anno 2014. L’assicuratore ritiene che “Il premio per ottobre è stato pagato a doppio” (recte: è stato pagato due volte) e la sorte data al secondo versamento è la seguente: “… i soldi sono stati assegnati alle spese di richiamo di Fr. 10.- (cfr. qui sopra cifra 10.), al premio di gennaio 2015 di Fr. 104.30 e ad un credito di Fr. 8.55 (totale = 122.85.” (doc. X, pag. 3).
G. Invitato ulteriormente a prendere posizione in merito, l’assicurato ha smentito l’assicuratore producendo la ricevuta del pagamento del premio di gennaio 2015, premio che l’assicuratore aveva sollecitato (aggiungendo CHF 10,00 per le spese di sollecito). Il documento C prodotto dal ricorrente attesta quindi il versamento del premio del mese di gennaio 2015 (in ritardo rispetto al momento della sua scadenza e sollecitato) maggiorato delle spese di sollecito. Ancora una volta CO 1 ha preso posizione indicando quanto, per completezza, si riporta di seguito:
" Il documento allegato C dimostra che il sig. RI 1 ha pagato in data 7 agosto 2015 il premio per gennaio 2015 con il bollettino di richiamo no __________ (premio CHF 104.30 + 10.- di spese di richiamo).
Tenuto conto del fatto che col pagamento di CHF 122.85 incassato il 3 luglio 2015, il premio di gennaio 2015 era già stato saldato, rimanevano aperte solo le spese relative. Col pagamento del 7 agosto 2015, un importo di CHF 10.- è stato attribuito alle spese di richiamo (cfr. Estratto conto del 29.09.2015, pagina 3, diffida no. __________. Sottolineiamo che le spese di diffida di CHF 20.- sono state ammortate).
Il resto, CHF 104.30, è stato accreditato sulla fattura no. __________ (cfr. idem, pagina 5) concernente i premi da gennaio a ottobre 2015.
Questo pagamento del 7 agosto 2015 non avrebbe saldato e non è stato fatto per saldare la fattura oggetto del contendere (CHF 112.85 e spese per aprile 2014), visto che il sig. RI 1 ha sempre contestato di dovere pagarla.” (doc. XVI)
Non sono state acquisite ulteriori prove.
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza, come recita una formula da anni impiegata singolarmente da tutti i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni, formula che trova il suo fondamento nella giurisprudenza dell’Alto Tribunale Federale (citata più sotto), non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere la procedura nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
In un recente giudizio 31 agosto 2015 (9C_699/2014), non destinato a pubblicazione nonostante sia stato pronunciato dalla II Corte di diritto sociale del Tribunale Federale nella sua composizione a 5 giudici, sentenza concernente rendita AVS, l’Alta Corte ha posto in dubbio la comprensibilità della “formulazione regolarmente utilizzata dal tribunale ticinese” chiedendosi se “il cittadino sia in grado di capire ove risieda … la competenza del giudice unico”. A tale quesito, che il giudizio invece della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 correttamente neppure si pone (DTF 1C_569/2015), può essere data tranquillante risposta alla luce dei fatti. La semplice scorsa dell’elenco delle numerose impugnative formulate contro giudizi monocratici dei membri del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, senza sollevazione del problema della comprensibilità della formula, ricorsi non certo tutti provenienti da avvocati o persone cognite in materia, avrebbe certamente permesso al TF di accertare, nel corso dell’ultimo ventennio, la piena comprensione della formula usata.
Sia come sia l’uso di formule o la ripetizione di frasi contenenti concetti giuridici è costume dei Tribunali elvetici, e non solo. Il TF stesso non è scevro da questa abitudine, non solo quando sia confrontato con patrocinatori professionisti ma anche quando la persona che adisce l’alta Corte non è cognito in materia; a puro titolo d’esempio si vedano le sentenze della I Corte di diritto sociale in re M. del 1 marzo 2013 (8C_159/2013) e del 31 gennaio 2014 (8C_82/2014), con cui l’alta Corte – al medesimo assicurato non patrocinato, senza conoscenza giuridica alcuna, vivente in una condizione di difficoltà, due volte di fila ad un anno di distanza (ciò che comprova la non comprensione della locuzione usata dai Giudici federali) – ha comunicato l’irricevibilità dei suoi gravami con espressioni di difficile comprensione.
La formula impiegata da anni dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni, e che l’Alta Corte mai prima della DTF 31 agosto 2015 (9C_699/2014) aveva posto in discussione nonostante la specifica contestazione relativa all’emanazione di giudizio a corte monocratica formulata in taluni casi (per tutte di veda la DTF 18 febbraio 2011 9C_211/2010) - è comprensibile ampiamente a tutte le persone che conoscano minimamente il senso delle parole usate in lingua italiana ed abbiano anche solo semplici capacità cognitive. Il concetto espresso è elementare: se la procedura non è difficile perché ci sono prove complesse da acquisire, o se non presenta novità giuridiche, può essere decisa da un solo giudice e non da tutti i membri della Corte ticinese.
In concreto il caso in discussione fa riferimento al preteso mancato pagamento del premio di aprile 2014, materia che non presenta difficoltà giuridiche siccome oggetto di abbondante giurisprudenza sia federale che cantonale, e che non ha imposto complicazioni istruttorie o accertamenti complessi. Il semplice fatto che il giudice delegato abbia interpellato l’USSI non è elemento sufficiente (basti qui il rinvio alla lettura della DTF 18 febbraio 2011 9C_211/2010 che la II Corte di diritto sociale neppure ha citato nell’ultimo suo giudizio del 31 agosto, pur scostandosi dalla prassi instaurata in quella sentenza senza darne adeguata motivazione).
Alla luce di quanto precede il presente giudizio viene emanato a giudice unico.
Nel merito
2. Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
3. A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2 LAMal). Secondo l'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno. Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato. A norma dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
4. In concreto l’assicuratore ritiene che RI 1 non abbia soluto il premio del mese di aprile 2014 per CHF 112,85. Nella motivazione della sua decisione su opposizione CO 1 fa riferimento all’art. 86 CO. In sostanza secondo l’assicuratore è vero che per il 2014 sono state pagate 12 mensilità, a tratti con ritardo, ma questo non avrebbe importanza siccome non sarebbe stato usato il PVR riferito al mese di aprile 2014 ciò che permetterebbe a CO 1 di accreditare l’importo del premio riferito al mese pagato in doppio (secondo la Cassa ottobre 2014) ad altri debiti di RI 1 nei suoi confronti, a sua libera scelta, o per usare i termini della legge (art. 86 CO): “chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare”, se non lo fa, “il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione”.
5. In concreto occorre anzitutto evidenziare come l’assicuratore non abbia apportato una convincente prova del fatto che il pagamento del premio del mese di aprile 2014 non sia stato eseguito correttamente in particolare sulla base del PVR recante il numero specifico di quel mese, come invece sostiene e comprova adeguatamente l’assicurato mediante l’attestazione dell’USSI: doc. VIII/1 e VIII/2. In altri termini il PVR, recante il numero __________ che identifica il mese di aprile, come attesta l’USSI che pagava i premi per il debitore nel corso del 2014, è stato correttamente recapitato all’Ufficio di assistenza sociale per quel pagamento. Il funzionario dello Stato che ha corrisposto con il giudice delegato attesta di avere eseguito il pagamento del premio del mese di aprile 2014 di RI 1 producendo il conteggio dell’assicuratore stesso.
6. Non solo. In una procedura 36.2013.53 del 13 novembre 2013, decisa dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni a giudice unico, dove lo stesso assicuratore qui in causa aveva sollevato analoghe argomentazioni circa il mancato pagamento di un premio relativo ad un’assicurata al beneficio di prestazioni d’assistenza, l’Ufficio cantonale dell’assistenza pubblica del Cantone Ticino aveva ricordato espressamente quanto occorre riportare di seguito:
" Le facciamo osservare che l'USSI effettua i suoi pagamenti con i bollettini referenziati, e ciò ci obbliga ad attribuire i pagamenti come indicato al momento del versamento, perciò i pagamenti effettuati da marzo 2013 ad oggi non corrispondono ai premi da marzo a giugno 2013, ma ai premi da aprile a luglio 2013, come specificato nel nostro estratto conto."
Si tratta di prassi amministrativa nota (all’assicuratore) posta in essere da un ufficio pubblico dell’amministrazione della Repubblica e Cantone del Ticino.
7. L’assicuratore asserisce di avere operato le necessarie verifiche presso l’USSI e di avere acquisito da __________, funzionario pubblico, l’informazione contenuta nel documento 12 (videata di una comunicazione per cui l’USSI ha pagato il premio del mese di aprile 2014 di RI 1, apparentemente con il bollettino riferito ad altro mese). Questa circostanza sarebbe confermata implicitamente dalla lista doc. 14, di cui non è nota la modalità di allestimento e l’autore. In altri termini per CO 1 il debitore dei premi, in casu l’assicurato e per esso al beneficio di prestazioni della pubblica assistenza l’USSI, avrebbe utilizzato un bollettino di pagamento errato non riferito al mese di aprile 2014 e ciò consentirebbe, in base ad una frettolosa interpretazione dell’art. 86 CO come si vedrà più avanti, all’assicuratore di imputare l’incasso sul debito di sua scelta.
8. Soltanto il 2 ottobre 2015, invitata dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni a prendere posizione in merito alle acquisizioni probatorie, la Cassa ha ammesso, nella sostanza, che gli importi dei premi mensili del 2014 sono stati pagati 12 volte e che il mese di ottobre 2014 sarebbe stato pagato in doppio dall’assicura-to. Come si vedrà più avanti questa attestazione non è precisa. Ciò dimostra comunque che l’Ufficio cantonale, anche qualora si volesse ammettere che abbia usato un bollettino di versamento riferito a mese diverso rispetto al mese di aprile, ha correttamente eseguito i pagamenti.
Come vedremo oltre l’agire della Cassa non è corretto e migliore attenzione avrebbe permesso all’assicuratore di evitare inutili solleciti e diffide, decisioni e decisioni su opposizione ed avrebbe evitato all’assicurato di dovere adire il Tribunale cantonale delle Assicurazioni.
9. Il documento 24, prodotto da CO 1 soltanto con lo scritto 2 ottobre 2015, permette infatti di evidenziare come il premio del mese di gennaio 2014 di RI 1 è stato pagato il 17 gennaio del medesimo anno, quello di febbraio è stato soluto il 19 febbraio 2014, il premio di marzo invece è stato pagato il 24 marzo 2014. CO 1 indica il mancato pagamento del premio del mese di aprile 2014 il cui numero di riferimento è __________. Il premo del mese di maggio è stato soluto il 15 maggio 2014, quello di giugno è stato sollecitato e l’importo del premio, maggiorato di 10 franchi è stato versato l’8 luglio 2014 in uno con il premio di luglio, mentre il successivo 18 luglio è stato pagato il premio del mese di agosto. Sempre dal doc. 24 emerge che il premio di settembre è stato soluto il 17 del medesimo mese e il 24 novembre 2014 è avvenuto il pagamento del premio di ottobre. I premi di novembre e dicembre 2014 sono stati pagati il 3 luglio 2015. In realtà il 3 luglio 2015, ossia 3 giorni prima della decisione resa su opposizione, l’assicurato ha versato un importo che assomma a CHF 122,85, in uno con i premi degli ultimi 2 mesi del 2014. Questo importo è stato utilizzato dalla Cassa per il pagamento del premio del mese di gennaio 2015 (CHF 104,30), per assorbire e azzerare un importo di CHF 10.-- (verosimilmente da ricondurre alla diffida del 17 dicembre 2014 relativa all’incasso del premio di ottobre 2014) e per riconoscere in favore di RI 1 un credito residuo di CHF 8,55 portato a diminuzione del debito del premio di aprile 2015 (doc. 24 p. 5). L’importo corrisponde esattamente alla somma del premio mensile 2014 maggiorato dell’importo del sollecito di CHF 10.--.
10. Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve qui rispondere al quesito a sapere se CO 1 poteva, o no, alla luce dei debiti di RI 1 nei suoi confronti, usare questo importo di CHF 122,85 come ha fatto portandolo in deduzione di debiti di sua scelta. L’importo in questione è stato accreditato in data 3 luglio 2015 per quanto gli atti permettono di accertare (doc. 24).
Dai documenti prodotti dall’assicurato emerge che il 1° luglio 2015, presso l’ufficio postale di __________, egli ha eseguito il pagamento dei seguenti importi:
CHF 122,85 con PVR recante l’identificativo __________
CHF 122,85 con PVR recante l’identificativo __________
CHF 122,85 con PVR recante l’identificativo __________
Come indicato, questi accrediti sono stati ritenuti quali pagamenti dei premi di novembre e dicembre 2014 nonché destinati ad abbattere crediti per altre spese.
Il loro numero di riferimento, che secondo l’assicuratore dovrebbe permettere di indentificare la polizza di versamento utilizzata per il pagamento con il premio di un preciso mese (come ricorda la risposta di causa [doc. III p. 3] che richiama i numeri riportati nei PVR successivi al numero costante __________ [laddove le cifre __________ corrispondono al numero di assicurato come desumibile dal doc. 1, polizza d’assicurazione]) non conducono a nessun premio riferito ad un preciso mese.
Per quanto desumibile infatti dal doc. 24 il numero che identifica il premio del mese di novembre 2014 è il __________; quello del mese di dicembre è il numero __________. Ebbene questi numeri non si ritrovano sulle polizze di versamento usate dal debitore.
In altri termini, contrariamente all’assunto della Cassa, non tutti i riferimenti della fatturazione di specifici premi mensili, hanno riscontro nelle polizze. Se ciò è corretto ad esempio per il mese di luglio 2014 (v. doc. B6 dove polizza di versamento e fattura premi riportano il medesimo numero), non altrettanto ciò sembra valere per novembre e dicembre. Il doc. B1 mostra in effetti come il premio di dicembre sia identificato sulla cedola usata per il pagamento da RI 1 con il numero __________, sulla cedola che ne sollecita il pagamento con il numero è invece __________ mentre sul doc. 24 è riportato il numero __________.
In questo contesto non può quindi essere seguita la tesi della Cassa per cui il pagamento richiesto per uno specifico premio di un preciso mese disponga di un numero identificativo che ne permette la precisa identificazione e quindi identifichi la volontà del debitore di pagare quello specifico mese e permetta di conseguenza all’amministrazione di ritenere applicabile l’art. 86 cpv. 2 CO.
11. In realtà, in particolare laddove un pagamento di premio venga sollecitato con conseguente maggiorazione della pretesa creditoria, il numero di PVR muta e muta anche il numero di riferimento del mese di premio, la polizza di versamento, in quel caso, non riporta l’indicazione della causale del debito ma unicamente l’indicazione “Richiamo”. Già per questo fatto il ricorso deve essere accolto, infatti per l’anno 2014 sono stati pagati 12 mesi di premio, a tratti con importi maggiorati a seguito dei richiami, per l’intero importo dovuto e senza possibilità di attribuzione precisa.
12. Ma vi è di più. Contrariamente a quanto sostiene l’assicuratore non è stato pagato in doppio il mese di ottobre (come sostenuto nel doc. X p. 3 punto 11) ma semmai, come ha sostenuto il ricorrente, il mese di luglio 2014, che è stato pagato una prima volta con la polizza di versamento recante la specifica “Premi luglio 2014” il 4 luglio 2014 presso la Posta di __________ (doc. B6, su cui RI 1 ha indicato che “Luglio pagato 2 volte bonifico x maggio 14”). Il premio di luglio 2014 risulta ancora pagato dall’USSI. Agli atti è infatti consegnato anche il doc. B7, fotocopia della decisione 31 luglio 2014 con cui l’USSI paga complessivamente prestazioni ordinarie in favore del signor RI 1 tra cui “Cassa malati luglio 2014 CO 1”.
13. La Cassa non ha specificato quale bollettino di versamento (PVR) l’USSI abbia usato per questo pagamento e a quale specifico premio questo pagamento si riferisse. Sia come sia gli atti prodotti dal ricorrente (doc. B1 – B12) comprovano il versamento, e la volontà chiara di pagare, i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie 2014 da parte del signor RI 1. Vi sono stati 12 pagamenti per i 12 mesi dell’anno. Se davvero 2 volte è stato pagato il premio con riferimento al mese di luglio 2014 (secondo l’assicuratore si tratterebbe invece del premio del mese di ottobre 2014), apparentemente il premio di aprile invece non sarebbe stato versato; in tale ipotesi il pagamento in doppio andava accreditato al premio di aprile 2014.
14. L’assicuratore richiama l’art. 86 CO applicabile in difetto di specifiche norme che regolino il medesimo tema contenute nella LAMal rispettivamente nella LPGA, e quindi a titolo suppletorio. La norma regola il caso di più debiti dello stesso debitore nei confronti di un medesimo creditore. Deve trattarsi di debiti scaduti (Urs Leu; Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Helbing & Lichtenhahn 2015, ad art. 86 n. 3 p. 545). Il debitore può eseguire il pagamento di un debito di siffatta natura formulando una dichiarazione con cui manifesta la volontà di soddisfare uno o l’altro debito suo. Questa “Anrechnunserklärung” può avvenire in maniera esplicita o per atti concludenti (Leu, op. cit., loc. cit.) purché sia riconoscibile dal creditore. La dottrina (Leu, op. cit. p. 546) ricorda come “Als Beispiel einer stillschweigenden Anrechnungserklärung wird die Übereinstimmung der höhe des Zahlungsbetrages mit dem Forderungsbetrag betrachtet“. Quando una manifestazione di volontà non sia espressa, esplicitamente o per atti concludenti da parte del debitore, allora il creditore potrà indicare (“vermerken”) il debito/credito scelto nella sua quietanza. La norma prevede comunque quello che la dottrina chiama Remonstrationsrecht (Leu, op. cit. p. 546). In questa ipotesi gli effetti dell’art. 86 CO decadono e trova applicazione l’art. 87 CO. L’onere della prova incombe al debitore. Nel Commentaire Romand, 2. Edizione, 2012, Denis Loertscher, ad art. 86 n. 6, ricorda come l’attribuzione del versamento da parte del creditore possa essere validamente contrastata dal debitore con una immediata opposizione dello stesso. Il medesimo autore ricorda poi che con lo sviluppo dei sistemi di pagamento bancario e postale il meccanismo posto in atto dall’art. 86 cpv. 2 CO tenda ad essere obsoleto, “Il serait certainement conforme à l’esprit de cette disposition de reconnaître, pour ce genre de paiements, le droit du créancier de choisir au moyen d’une déclaration écrit adressée au débiteur”.
15. In concreto è impensabile che il signor RI 1 abbia effettivamente inteso pagare due volte, come ha comunque fatto secondo l’assicuratore, un medesimo mese di premi. In questa ipotesi l’indicazione di un doppio pagamento del medesimo debito, come evidenziato in precedenza, non consente di potere applicare l’art. 86 CO ma impone l’applicazione dell’art. 87 CO.
16. D’altra parte, proprio per la dottrina germanofona appena citata, appare indubbio che RI 1 volesse pagare un premio (alla luce dell’importo preciso del suo valore) quando, in duplo, ha versato in favore dell’assicuratore la somma destinata ad un premio mensile in realtà già pagato (che si tratti di luglio o di ottobre a dipendenza della versione delle parti). Questa circostanza esclude manifestamente che l’assicurato intendesse pagare, come il creditore poi ha fatto valere, una moltitudine di pretese frazionate (CHF 10.00 quali spese di sollecito del 17 dicembre 2014, CHF 104,30 per il premio del mese di gennaio 2015 ed un’imputazione di CHF 8,55 su altra fattura premi del 31 marzo 2015). Stante l’ipotesi della Cassa (scritto 2 ottobre 2015) RI 1 manifestamente intendeva pagare un premio, ma non poteva pagare un premio già soluto (sia esso quello di luglio o di ottobre 2014).
17. Come indicato in questa costellazione torna applicabile l’art. 87 CO per cui ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima. Ora in concreto l’unico debito scaduto per il quale il credito ha proceduto è quello relativo al pagamento del premio del mese di aprile 2014 che risulta pertanto soluto.
18. Quand’anche si volesse ritenere applicabile l’art. 86 CO e quindi considerare che, con il pagamento di un debito già soluto, RI 1 non abbia dichiarato quale debito effettivamente desiderava soddisfare conferendo così il diritto di scelta al creditore, va qui ritenuto che la scelta del creditore di imputare l’importo nel modo descritto è stata immediatamente contestata dall’assicura-to. L’immediatezza della reazione va infatti valutata secondo le circostanze del caso concreto, alla luce del momento in cui RI 1 è venuto a conoscenza dell’operato dell’assicuratore, ossia con la volontà d’incasso del premio per il mese di aprile 2014 manifestata mediante il PE seguito dalla decisione formale e della decisione su opposizione del 6 luglio 2015 (successiva al suo pagamento di pochi giorni). Manifestamente RI 1 ha sistematicamente contestato l’accredito dell’importo versato così come operato da CO 1 e sempre protestato il pagamento del premio di aprile 2014.
19. Da quanto precede va ritenuto che il credito dell’assicuratore è già stato soluto dal debitore e che, conseguentemente, lo stesso non può più essere chiamato a risponderne. Il ricorso deve essere accolto senza carico di tassa di giustizia e delle spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e, di conseguenza, la decisione resa su opposizione il 6 luglio 2015 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti