Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2015.65

 

TB

Lugano

16 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 luglio 2015 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   Residente a __________ dal 26 aprile 2012 al 30 settembre 2012 (doc. IX/5), dal 1° maggio 2012 (doc. 3) al 18 ottobre 2012 (doc. 5) i Servizi sociali della Città hanno sostenuto finanziariamente (doc. 16) RI 1, 1981, e si sono assunti il pagamento del premio mensile netto (Fr. 355,50) della Cassa malati CO 1 presso cui era affiliato (doc. 1).

Dal 9 settembre 2013 al 14 marzo 2014 (doc. IX/4) l’assicurato è stato domiciliato nel Comune di __________ e successivamente in quello di __________. Dal mese di gennaio 2014 (doc. V) l’interessa-to beneficia di prestazioni assistenziali e sin da subito l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di __________ si è accollato il pagamento mensile del premio di Cassa malati.

                                  B.   Con fattura n. __________ del 23 novembre 2012 la Cassa malati ha invitato l’assicurato a pagare entro il 31 dicembre 2012 i premi LAMal e LCA (per un totale di Fr. 377,25) per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2013 (doc. 23).

Non ricevendo quanto richiesto, il 18 gennaio 2013 (doc. 24) la Cassa malati ha emesso un richiamo per premi non pagati, aumentando il debito di Fr. 10.- per spese di richiamo e il 15 febbraio 2013 (doc. 25) ha fatto seguito una diffida di Fr. 407,25, comprensiva di Fr. 30.- di spese di diffida.

Per recuperare il capitale dovuto, l’11 marzo 2014 (doc. 26) l’assicuratore malattia ha avviato una procedura esecutiva presso l’Ufficio esecuzione di __________, il quale la settimana seguente (doc. 27) ha informato il creditore di non potere fare spiccare il precetto esecutivo richiesto, dato che dal 30 settembre 2012 il debitore non viveva più all’indirizzo indicato dall’assicuratore.

Il 9 settembre 2014 (doc. 28) CO 1 ha quindi chiesto all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ di emanare un precetto esecutivo per Fr. 377,25 con interessi dal 10 marzo 2014, oltre alle spese esecutive di Fr. 30.-, alle spese di apertura del dossier di Fr. 60.- e alle spese della prima notifica di Fr. 48.-. Al PE n. __________ fatto spiccare il 14 novembre 2014 (doc. 29) RI 1 ha fatto opposizione.

 

                                  C.   Con decisione del 25 febbraio 2015 (doc. 30), confermata dalla decisione su opposizione del 31 luglio 2015 (doc. A1), la Cassa malati ha tolto l’opposizione dell’assicurato per quanto concerne il premio LAMal di Fr. 377,25, a cui si sono aggiunte le spese per un debito totale di Fr. 463,05.

CO 1 ha fatto presente di non avere ricevuto alcuna prova della partenza dell’assicurato dal territorio svizzero né nessuna esenzione all’obbligo assicurativo LAMal. Inoltre, tra novembre 2012 e settembre 2013 egli ha beneficiato del rimborso di diverse prestazioni mediche, perciò è tenuto al pagamento del “Premio dal 1° al 30 novembre 2013”.

 

                                  D.   Il 28 agosto 2015 (doc. I) RI 1 si è rivolto a questo Tribunale contestando la decisione della sua Cassa malati di riscuotere il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per il periodo dal 1° ottobre 2012 al 22 gennaio 2014, ritenuto che dal 1° ottobre 2012 al 6 settembre 2013 egli non era domiciliato in Svizzera, mentre dal 7 settembre 2013 al 22 gennaio 2014 era in attesa della concessione di prestazioni assistenziali.

 

                                  E.   Il TCA ha accertato pendente causa (doc. V) che il ricorrente beneficia di prestazioni assistenziali dal mese di gennaio 2014.

L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento versa così mensilmente il premio dell’assicurazione malattia alla Cassa malati.

 

                                  F.   Con risposta di causa del 30 settembre 2015 (doc. VII) CO 1 ha riassunto l’intera situazione debitoria del ricorrente dal 1° ottobre 2012 al 22 gennaio 2014, facendo presente di avere emanato quattro precetti esecutivi, ma che il ricorso si riferirebbe soltanto alla decisione su opposizione allegata del 31 luglio 2015 relativa al PE n. __________. Secondo la resistente, le altre decisioni su opposizione, una emanata il 30 luglio 2015 con attinenza al precetto esecutivo n. __________ del 14 novembre 2014 (doc. 13) portante sui premi LAMal di novembre e dicembre 2012 per un credito di Fr. 711.- oltre a interessi e spese, l’altra del 31 luglio 2015 (doc. 60) concernente il PE n. __________ del 29 gennaio 2015 (doc. 56) relativa ai premi LAMal e LCA da febbraio a dicembre 2013 per un totale di Fr. 4'132,75 oltre accessori, dovrebbero essere ritenute come cresciute in giudicato non essendo state impugnate al TCA. Per il precetto n. __________ del 29 gennaio 2015 (doc. 63) era invece stata emanata soltanto la decisione formale (doc. 64).

La Cassa malati ha comunque esposto la natura di ogni singolo precetto esecutivo, concludendo che i premi LAMal chiesti sono dovuti, giacché l’assicurato, benché non fosse iscritto come tale, giusta l’art. 24 CC deve essere ritenuto domiciliato a __________ finché non si è domiciliato nel Comune di __________ e quindi era tenuto ad assicurarsi ex art. 1 OAMal. Di conseguenza, il suo obbligo di pagare i premi deriva dall’art. 61 LAMal e la procedura adottata per incassare gli importi dovuti è prevista dall’art. 64a LAMal, perciò è a giusta ragione che CO 1 ha rigettato le opposizioni che l’assicurato ha interposto ai precetti esecutivi nn. __________, __________, __________ e __________.

 

                                  G.   Il 7 ottobre 2015 sono pervenuti al TCA alcuni documenti prodotti dall’assicurato (doc. IX/1-8), sui quali la Cassa malati si è pronunciata confermandosi nella sua risposta.

 

Con scritto datato 7 ottobre 2015 (doc. XI) il ricorrente ha spiegato di avere lasciato __________ il 30 settembre 2012 e di avere alloggiato come ospite per 3 mesi (da inizio ottobre 2012 ad inizio gennaio 2013) a casa di un parente senza registrarsi in Comune. Da lì è partito per frequentare la scuola alberghiera di __________ fino a fine giugno 2013 e anche in tal caso non si è registrato presso alcun Comune. Finita la scuola l’assicurato è rientrato presso il parente che già l’aveva ospitato e da settembre 2013 si è annunciato al Comune di __________, domiciliandosi.

Il ricorrente ha inoltre ribadito di avere chiesto alla sua Cassa malati di distinguere i due periodi di tempo (dal 1° ottobre 2012 al 6 settembre 2013 e dal 7 settembre 2013 al 22 gennaio 2014) per la percezione dei premi mancanti e di rivolgersi all’USSI per il recupero dei premi del secondo periodo.

Infine, l’assicurato ha fatto presente di avere perso tempo e soldi per recuperare i documenti necessari e che la Cassa malati ha rifiutato la sua proposta di pagamento rateale.

 

La Cassa malati non ha formulato nuove osservazioni (doc. XII).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

                                   2.   Nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione (sentenza 8C_16/2010 del 3 maggio 2010). Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

 

                                         Secondo costante giurisprudenza, l'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati (cfr. DTF 125 V 413 consid. 2a pag. 415; 124 V 19 consid. 1 pag. 20 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 413 consid. 2a pag. 415 con riferimenti).

Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferiscono ad uno (ad es.: diritto alla rendita) o più rapporti giuridici (ad es.: diritto alla rendita e diritto all'integrazione). Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso (in questo senso anche DTF 118 V 431 consid. 3b pag. 313 seg.; inoltre vedasi DTF 119 V 347 consid. 1b pag. 350 come pure Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 25). L'oggetto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il ricorso (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 482), le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 101/85 del 23 ottobre 1985, in RCC 1986 pag. 317 consid. 4a).

 

                                         Spetta al giudice stabilire, nel singolo caso, cosa compone l'oggetto litigioso e se, datene le condizioni, sono soddisfatti i presupposti per una sua estensione, rispettivamente per un'eventuale estensione dell'oggetto impugnato (DTF 125 V 416 consid. 2a, 122 V 36 consid. 2a con riferimenti).

 

A questo proposito in DTF 122 V 34 (cfr. anche DTF 110 V 51), l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato che per economia procedurale il Giudice può estendere l’oggetto impugnato ad una questione pronta per essere giudicata se vi è un nesso stretto con l’oggetto del contendere dal punto di vista fattuale e se l’amministrazione si è espressa in merito nel corso della procedura (DTF 122 V 34 consid. 2a: “Nach der Rechtsprechung des Eidg. Versicherungsgerichts kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozesserklärung geäussert hat“).

 

                                         In concreto, il ricorrente ha prodotto insieme al suo ricorso soltanto la decisione su opposizione del 31 luglio 2015 portante sul PE n. __________, relativo al mancato pagamento del premio LAMal del mese di gennaio 2013.

 

 

Tuttavia, nel suo scritto completivo del 3 settembre 2015 (doc. III) il ricorrente ha chiaramente contestato tutto il periodo a cui si riferiscono i quattro precetti esecutivi che l’hanno colpito negli anni 2014 e 2015.

Inoltre, questa sua volontà di contestare tutto il capitale preteso dalla sua Cassa malati discende anche dalla produzione della dettagliata distinta del suo conto dal 1° maggio 2012 al 31 agosto 2015 (doc. A2).

 

Nella sua risposta di causa l’assicuratore malattia ha ritenuto l’interessato debitore dell'importo complessivo di Fr. 7'229,98, composto di Fr. 992,30 per il PE n. __________, di Fr. 564,35 per il PE n. __________, di Fr. 4'462,75 per la procedura sfociata nel PE n. __________ e di Fr. 1'081,48 per il PE n. __________.

Nella proposta di giudizio la Cassa malati ha chiesto la conferma della decisione su opposizione relativa al secondo precetto esecutivo, mentre le decisioni su opposizione concernenti il primo e il terzo PE, a suo dire non essendo state impugnate dall’assicu-rato, sarebbero già cresciute in giudicato.

 

Al di là dell’erroneità degli importi riportati al punto n. 24 della risposta – visto che non combaciano con le cifre figuranti nelle decisioni su opposizione emanate così come errata è la loro somma indicata dalla Cassa stessa -, alla luce della giurisprudenza esposta si deve ritenere che l’oggetto litigioso va esteso anche alle altre due decisioni su opposizione del 30 e del 31 luglio 2015 relative ai PE n. __________ e n. __________.

Per contro, il quarto precetto esecutivo, n. __________, per il quale la Cassa malati ha emanato fino ad ora soltanto la decisione formale del 12 marzo 2015 (doc. 64) portante sulla partecipazione ai costi di prestazioni di cui l’assicurato ha beneficiato tra il mese di giugno 2013 e il mese di marzo 2014, non avendo ancora fatto oggetto di una decisione su opposizione (art. 52 LPGA) non può essere impugnato davanti a questo Tribunale (art. 56 LPGA).

 

 

nel merito

 

                                   3.   Il ricorrente contesta di dovere versare i premi richiesti dalla Cassa malati resistente per il periodo dall’ottobre 2012 al dicembre 2013, giacché dall’ottobre 2012 al settembre 2013 non sarebbe stato domiciliato in Svizzera.

 

 

                                    4.   Secondo l'art. 3 LAMal,

 

" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.".

 

Per l’art. 5 cpv. 1 LAMal se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LAMal l’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicura-zione.

 

Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.

 

                                   5.   Giusta l'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile (cpv. 1). Una persona ha per contro la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (cpv. 2).

 

L’art. 23 CC, nella versione in essere fino al 31 dicembre 2012, definiva la nozione di domicilio come segue:

 

" 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”.

 

Dal 1° gennaio 2013, con la modifica dell’art. 26 CC, al capoverso 1 dell’art. 23 CC è stata aggiunta la seguente frase:

 

" La dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.”.

                                         Il tenore dell’art. 24 CC è il seguente:

 

" b. Cambiamento di domicilio o dimora

 

1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”.

 

Infine, fino al 31 dicembre 2012 l’art. 26 CC prevedeva che la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.

Dal 1° gennaio 2013, l’art. 26 CC dispone che il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti.

 

Giusta l’art. 23 cpv. 1 CC, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (cfr., per la nozione di domicilio in ambito AVS: DTF 130 V 404; DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).

 

                                         Perché possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata).

Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio.

                                         Vi è residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue relazioni interpersonali.

                                         La continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi rapporti con esso (DTF 41 II 51).

                                         L’intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze - rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa - e dev’essere riconoscibile per i terzi (cfr. DTF 127 V 237, consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata).

                                         Secondo il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia (DTF 88 III 135).

                                         Per contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 1, consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162, consid. 2b, pag.164, DTF 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé, determinanti.

                                         Va, peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza, delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una certa stabilità (cfr. DTF 85 II 318, consid. 3, pag. 322, DTF 41 II 51).

 

                                   6.   In concreto, l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha attestato che il ricorrente ha abitato in quella città dal 26 aprile 2012 fino al 30 settembre 2012 e da ultimo in __________.

Dagli atti risulta, inoltre, che durante quel soggiorno i servizi sociali cittadini si sono presi a carico le questioni assicurative dell’assicurato fino al 18 ottobre 2012, dopodiché egli, benché sempre annunciato al Comune di __________, ma con recapito postale nel Cantone Ticino, vi avrebbe fatto fronte personalmente dal mese di novembre (doc. 5).

 

Nel nostro Cantone, però, il ricorrente si è domiciliato soltanto il 9 settembre 2013 (doc. IX/4), perciò v’è un buco di un anno durante il quale l’assicurato, come egli stesso ha più volte evidenziato, non risultava annunciato presso nessun Comune svizzero.

 

Da una ricerca con l’apposito programma che monitora i movimenti della popolazione su suolo ticinese (MovPop), risulta che, nato nel 1981, dal 1982 al 2003 l’interessato, cittadino svizzero, è stato domiciliato a __________, con una parentesi dal 1999 al 2001 a __________, e che dall’agosto 2003 è partito per l’__________. Dopodiché, RI 1 si è domiciliato il 9 settembre 2013 nel Comune di __________ e dal 14 marzo 2014 in quello di __________.

 

Dalla documentazione agli atti emerge inoltre che il ricorrente è arrivato a __________ in provenienza dagli __________ e che i servizi sociali di questa città gli hanno concesso le prestazioni assistenziali, fra le quali il pagamento del premio di Cassa malati.

 

Questo Tribunale rileva che ai sensi del citato art. 24 cpv. 2 CC, si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.

 

Nell’evenienza concreta, il ricorrente è giunto a __________ il 26 aprile 2012 in provenienza dagli __________ dopo avere lasciato il Cantone Ticino nel 2003 per l’__________.

Per voce dello stesso assicurato, che ha riassunto i suoi spostamenti tra il 2012 e il 2013 sia nell’email del 23 marzo 2015 (doc. A4) indirizzata alla Cassa malati resistente sia nel suo scritto del 7 ottobre 2015 (doc. XI) inviato a questo TCA, risulta che dopo la partenza da __________ egli è stato ospite per tre mesi a casa di un parente a __________; dopodiché il ricorrente ha frequentato per sei mesi una scuola alberghiera a __________ alloggiando in tre differenti appartamenti sul campus e poi è rientrato in Ticino dal precedente parente, finché dopo due mesi e mezzo di soggiorno si è registrato e quindi domiciliato presso il Comune di __________.

 

Alla luce di quanto precede, in virtù dell’art. 24 cpv. 2 CC si deve ritenere che il ricorrente, cittadino svizzero, dall’aprile 2012 era domiciliato a __________.

Infatti, in provenienza dall’estero (__________) e prima di avere costituito un (primo) domicilio (a __________), egli ha dimorato a __________ e dai servizi sociali cittadini ha potuto beneficiare di prestazioni assistenziali.

Ciò è avvenuto sulla scorta dell’art. 4 cpv. 1 LAS, secondo cui la persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

Inoltre, secondo l’art. 11 cpv. 1 LAS, dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

 

 

La dimora di tre mesi presso il parente in Ticino non ha modificato questo stato di cose, tanto che nella dichiarazione del 18 ottobre 2012 (doc. 5) dei servizi sociali __________ è specificato che RI 1 rimaneva registrato a __________, anche se era raggiungibile ad un altro indirizzo postale (nel nostro Cantone).

 

Neppure con la permanenza di sei mesi a __________ per motivi di studio la situazione è mutata.

Come visto, il nuovo art. 23 cpv. 2 CC, in essere proprio da quando l’assicurato si è trasferito oltre Gottardo per studiare - ma comunque il precedente art. 26 CC aveva il medesimo tenore e quindi nulla sarebbe cambiato -, dispone infatti che la dimora a scopo di formazione non costituisce di per sé domicilio.

 

Alla luce di questa norma, l’assicurato rimaneva pertanto domiciliato a __________ fino al 9 settembre 2013, quando ha ufficializzato la sua presenza presso il suo parente.

 

Stanti così le cose va ritenuto, ai fini dell’obbligo assicurativo ad una Cassa malati (art. 3 LAMal), che il ricorrente è stato domiciliato a __________ dal 26 aprile 2012 all’8 settembre 2013.

 

Del resto, agli atti non vi è nessun indizio circa la creazione di un domicilio altrove, visto che l’intenzione del ricorrente stesso era proprio quella di non essere domiciliato in Svizzera, non senza sapere, però, che la sua prima dimora a __________ ha costituito, ex art. 24 cpv. 2 CC, il suo domicilio.

 

Con il suo peregrinare di tre mesi in tre mesi di città in città, l’interessato ha reso difficoltoso l’adempimento dell’obbligo assicurativo voluto con la LAMal per tutte le persone domiciliate in Svizzera (art. 3 LAMal) al fine di garantire una solidarietà tra tutti gli assicurati (DTF 125 V 76; STCA 36.2008.91 del 25 maggio 2009 consid. 2.5).

 

Del resto il ricorrente ha comunque richiesto ed ottenuto i sussidi per il pagamento dei premi della Cassa malati sia a suo tempo dal Canton __________, per il periodo durante il quale è stato ivi affiliato, sia dalle autorità cantonali ticinesi dal gennaio 2014, aiuti ai quali non ha rinunciato, dimostrando in questo modo di sapersi attivare laddove vi è necessità di ottenere aiuti dallo Stato.

 

A questo proposito va rammentata una decisione K 28/02 e K 30/02 del 29 gennaio 2003, dove il Tribunale federale ha affermato:

 

" Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et les références).

 

Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré - paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations -par la voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation. (…)

 

6.

En conséquence, bien qu'il n'ait plus payé de cotisations à l'assurance-maladie, M.________ n'a pas cessé d'être soumis à l'obligation d'assurance, de sorte que, contrairement à ce qu'il semble croire, sa couverture d'assurance n'a pas pris fin (art. 5 al. 3 LAMal).

 

La caisse était donc en droit de poursuivre le prénommé pour le montant des primes d'avril, mai et juin 2000, demeurées impayées, ainsi que pour les frais de rappel causés par le retard de l'assuré (ATF 125 V 276, not. 277 consid. 2c/cc; RAMA 2001 N° KV 151 p.117 (…)).”

 

Accertato dunque che, per quanto concerne l’obbligo assicurativo, l’insorgente è stato domiciliato a __________ dall’aprile 2012 al settembre 2013 ed è pertanto debitore dei premi di Cassa malati per questo stesso periodo, va ora esaminato a quanto ammonta l’importo rimasto insoluto.

 

                                   7.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                                         L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

 

L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

 

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.

 

Il nuovo art. 64a LAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012, per ciò che qui interessa ha il seguente tenore:

 

" 1 Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

2 Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi”.

 

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

 

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

 

Nella fattispecie, il mancato pagamento dei premi LAMal dal mese di novembre 2012 al mese di dicembre 2013 ha comportato l'avvio di tre distinte procedure esecutive nei confronti del ricorrente da parte della Cassa malati, che ha fatto spiccare i precetti esecutivi n. __________, n. __________ e n. __________, oggetto del contendere, per un credito in capitale di complessivi di Fr. 5'221.- (Fr. 711.- + Fr. 377,25 + Fr. 4'132,75), oltre interessi del 5% e spese.

 

                                   8.   Nello specifico, il premio LAMal del mese di novembre 2012 di Fr. 355,50 è stato fatturato all’assicurato il 24 agosto 2012 (doc. 6) e hanno fatto seguito il 16 novembre 2012 (doc. 7) un richiamo per Fr. 365,50 e il 14 dicembre 2012 (doc. 9) una diffida per Fr. 385,50.

 

Medesima sorte è toccata al premio LAMal di dicembre 2012.

Un richiamo maggiorato di Fr. 10.- per spese è stato fatturato il 14 dicembre 2012 (doc. 8) e una diffida aumentata di Fr. 30.- è stata inviata il 18 gennaio 2013 (doc. 10) all’assicurato.

 

L’avvio di una procedura esecutiva presso l’Ufficio esecuzioni di __________ nel marzo 2014 (doc. 11) non è andata a buon fine, visto che il debitore risultava a quel momento domiciliato a __________.

Un nuovo tentativo è quindi stato effettuato nel settembre 2014 (doc. 12) e il 14 novembre 2014 (doc. 13) l’UEF di __________ ha fatto spiccare il PE n. __________ per i premi impagati dei mesi di novembre e dicembre 2012, per un ammontare di Fr. 711.-, oltre a Fr. 60.- di spese esecutive, a Fr. 90.- di spese per l’apertura del dossier e a Fr. 78.- per le spese della notifica del primo precetto.

Con la decisione su opposizione del 30 luglio 2015 (doc. 22) la Cassa malati ha rigettato l’opposizione formulata dall’assicurato al citato precetto esecutivo e ha confermato di essere creditrice di un importo in capitale di Fr. 711.-, a cui si aggiungono Fr. 150.- di spese e il 5% di interesse.

 

Questo Tribunale rileva che, non pagando i premi per i mesi di novembre e dicembre 2012, è a giusta ragione che, conformemente all’art. 64a LAMal, per recuperare il suo credito di Fr. 711.- la Cassa malati resistente abbia avviato una procedura esecutiva dopo avere diffidato l’assicurato.

 

Per quanto concerne l’accollamento di Fr. 60.- per spese di diffida e di Fr. 90.- per spese di apertura incarto, nella DTF 125 V 276 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell’art. 105b cpv. 2 OAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012.

 

Le Disposizioni d’esecuzione complementari all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal, edizione 1° gennaio 2011 (doc. 2), parte integrante del contratto assicurativo stipulato dai servizi sociali di __________ per conto dall'assicurato con CO 1 per l'anno 2012 (doc. 1), prevedono all'art. 3.1 che i premi, le franchigie o le aliquote devono essere pagati entro la data indicata sulla fattura.

Trascorso tale termine, l’assicuratore può percepire un interesse di mora e le spese amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o procedure d’esecuzione.

 

In concreto le spese di diffida di Fr. 60.-, proporzionate, dovute a colpa dell'insorgente che non ha pagato quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento negli art. 105b cpv. 2 OAMal e art. 3.1 delle Disposizioni d’esecuzione, vanno dunque confermate.

Per contro, vanno ridotte a Fr. 50.- le spese di Fr. 90.- per l’apertura dell’incarto, ritenute eccessive alla luce dell’importo del debito, del numero delle mensilità escusse e del dispendio di tempo profuso dalla Cassa malati.

 

                                   9.   La fattura del 23 novembre 2012 (doc. 23) si riferisce al premio LAMal del mese di gennaio 2013 ed è rimasta impagata.

Pertanto, la Cassa malati ha dapprima richiamato (doc. 24) e poi diffidato (doc. 25) l’assicurato, aggiungendo al premio totale dovuto, comprensivo di Fr. 4,20 di premio LCA e della deduzione di Fr. 2,95 per le tasse federali, Fr. 10.- per le spese di richiamo e Fr. 30.- per le spese di diffida.

Anche la domanda di esecuzione inviata all’UE di __________ non ha portato a nulla (doc. 27), mentre il secondo tentativo presso l’UEF di __________ ha fatto spiccare il 14 novembre 2014 (doc. 29) il PE n. __________ per Fr. 377,25, oltre a Fr. 30.- per le spese di diffida, a Fr. 60.- per le spese di apertura del dossier e a Fr. 48.- per la prima notifica del precetto esecutivo, oltre agli interessi di mora del 5% dal 10 marzo 2014.

La decisione su opposizione del 31 luglio 2015 (doc. 33) porta invece (soltanto) sul premio LAMal di gennaio 2013 (erroneamente è indicato il mese di novembre 2013), sulle spese di diffida e su quelle di apertura dell’incarto.

 

Indubbiamente, anche in tale evenienza il capitale riferito al solo premio LAMal (Fr. 373,05) per il mese di gennaio 2013 è dovuto, mentre il premio LCA (Fr. 4,20) non è sub judice.

 

Quanto alle spese amministrative fatturate dalla Cassa malati, vanno ammessi Fr. 30.- per le spese di diffida, mentre le spese di apertura incarto vanno ridotte proporzionalmente a Fr. 30.-.

 

                                10.   In seguito, i premi mensili da febbraio a giugno 2013 (Fr. 377,25 x 5) sono stati singolarmente fatturati, richiamati e sollecitati dalla Cassa malati (docc. 34-50).

Quelli da luglio a settembre 2013 (Fr. 1'131,75) sono invece stati sollecitati e richiamati insieme (doc. 51 e 52), così come i premi, di pari importo, richiesti all’interessato per i mesi da ottobre a dicembre 2013 (docc. 53 e 54).

 

Il 29 gennaio 2015 (doc. 56) è stato fatto spiccare un precetto esecutivo (n. __________) dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ per un ammontare di Fr. 4'132,75 per premi LAMal e LCA, composto di Fr. 2'984,40 LAMal + Fr. 33,60 LCA per premi da febbraio a settembre 2013 e di Fr. 1'119,15 LAMal + Fr. 12,60 LCA da ottobre a dicembre 2013, dedotti Fr. 17.- già incassati.

A ciò vanno aggiunti Fr. 210.- di spese di diffida e Fr. 120.- di spese per l’apertura dell’incarto.

Nella decisione su opposizione del 31 luglio 2015 (doc. 60) la Cassa malati ha preteso il pagamento di un importo complessivo di Fr. 4'412,35, corrispondente al totale dei premi LAMal e LCA a cui sono stati dedotti Fr. 21,20 di acconti e Fr. 46,20 di premi LCA, mentre sono state confermate le spese accessorie.

 

La somma del capitale dovuto (Fr. 4'082,35) è corretta e va confermata, così pure l’ammontare delle spese di diffida fatturate dall’assicuratore malattia (Fr. 210.-).

Le spese di apertura dell’incarto (Fr. 120.-), considerato che le pretese creditorie per 11 mesi sono state vantate in vari momenti con l’emanazione di diversa corrispondenza sull’arco dell’anno, vanno ammesse come tali.

 

                                11.   In conclusione, i premi LAMal dovuti dall’assicurato dal mese di ottobre 2012 al mese di dicembre 2013 compresi assommano a Fr. 5'166,40 (Fr. 711.- + Fr. 373,05 + Fr. 4'082,35).

Le spese amministrative reclamate dalla Cassa malati vanno invece concesse nella misura di Fr. 300.- a titolo di spese di diffida e nella misura di Fr. 290.- quali spese amministrative in generale.

 

                                12.   L'assicuratore, nei primi due precetti (n. __________ e n. __________) notificati al ricorrente, ha chiesto anche degli interessi di mora del 5% sui premi arretrati, e meglio dal 10 marzo 2014. Per il terzo PE (n. __________), fatto spiccare più tardi, gli interessi sono stati pretesi dal 13 novembre 2014.

 

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

 

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

 

In specie, sui premi di novembre e dicembre 2012 fatturati il 24 agosto 2012 rispettivamente sui premi trimestrali da gennaio a marzo 2013 fatturati il 23 novembre 2012 (doc. 23), sui premi trimestrali da aprile a giugno 2013 chiesti il 22 febbraio 2013 (doc. 36) e sui successivi trimestri pretesi il 31 luglio 2013 per luglio-settembre 2013 (doc. 39) rispettivamente il 10 febbraio 2014 (doc. 40) per i premi da ottobre a dicembre 2013, gli interessi del 5% sono dunque dovuti dall'inizio della decorrenza di ogni singolo trimestre.

 

Tuttavia, visto come l'assicuratore abbia richiesto detti interessi unicamente a partire dal 10 marzo 2014 per i premi da novembre 2012 a gennaio 2013, mentre a decorrere dal 13 novembre 2014 per le mensilità da febbraio a dicembre 2013, la sua pretesa va ammessa così come esposta, poiché più favorevole al debitore.

 

                                13.   Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi e spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

 

In queste condizioni, le decisioni su opposizione vanno parzialmente confermate, nel senso che il debito complessivo ammonta a Fr. 5'166,40, oltre interessi del 5% dal 10 marzo 2014 sull’ammontare di Fr. 1'088,25 e sempre del 5% dal 13 novembre 2014 su Fr. 4'082,35, a cui vanno ad aggiungersi Fr. 590.- per le spese amministrative.

 

Ne discende, pertanto, che le opposizioni del ricorrente ai PE n. __________ e n. __________ del 14 novembre 2014 e n. __________ del 29 gennaio 2015, tutti emanati dall'UEF di __________, devono essere rigettate in via definitiva limitatamente alle cifre esposte.

 

Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e le decisioni impugnate parzialmente confermate.

 

Malgrado sia parzialmente vincente in causa, siccome non è patrocinato all'assicurato non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Il ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 5'166,40 per i premi LAMal da novembre 2012 a dicembre 2013 compresi, oltre ad interessi del 5% come al considerando 12, e alle spese di Fr. 590.

 

                               1.2.   Per l'importo di cui al punto 1.1 sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte dall’assicurato ai PE n. __________ e n. __________ emessi il 14 novembre 2014 e al PE n. __________ del 29 gennaio 2015, tutti fatti spiccare dall'UEF di __________.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.   L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti