Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2015.67

 

IR/sc

Lugano

21 dicembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 2 settembre 2015 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, avvocato, ha chiesto (doc. 1) la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2015 con formulario pervenuto all’amministrazione il 23 dicembre 2014.

 

                                         RI 1, nato nel 1982, è coniugato con __________, 1984, dal 1° dicembre 2013 egli è salariato mentre la moglie, dal 1° settembre 2008, è indipendente. La coppia non ha figli.

 

 

 

                                         Il ricorrente, nelle sue annotazioni inserite sul formulario di richiesta di RIPAM, ha osservato come la moglie abbia domicilio in Italia (__________) ed è avvocato indipendente in quella città.

                                         RI 1 ha indicato come il reddito inserito nella tassazione di riferimento sia prodotto all’estero e non sia quindi determinante.

 

                               1.2.   Il 6 febbraio 2015 RI 1 ha prodotto all’amministrazione la decisione di tassazione 2012 emessa il precedente 4 febbraio 2015 da cui emerge un totale dei redditi accertati dall’autorità fiscale di CHF 72'631.-- ed una sostanza netta di CHF 18'879.-- prima delle deduzioni sociali.

 

                               1.3.   Con decisione 28 febbraio 2015 l’amministrazione ha respinto la domanda siccome il “reddito disponibile di riferimento … non consente” l’aiuto sociale.

 

                               1.4.   Con reclamo (doc. 3) RI 1 ha contestato il provvedimento amministrativo evidenziando l’esercizio di un’attività all’estero nel 2012 quale indipendente ed il fatto che con la tassazione 2012, l’UT competente abbia considerato un imponibile di CHF 100.-- “unica somma determinante per il calcolo e la concessione del sussidio”.

 

                               1.5.   L’amministrazione ha accusato, il 23 marzo 2015 (doc. 4), ricevuta del reclamo, ha verificato (internamente) il calcolo considerando i redditi indicati nella dichiarazione fiscale (e non l’imponibile) e la quota di sostanza, deducendo gli oneri sociali obbligatori escludendo l’aiuto sociale all’UR composta dagli avvocati RI 1 e __________.

 

                                         Con decisione resa su reclamo il 2 settembre 2015 (doc. 6) la Cassa ha confermato il suo calcolo considerando i coniugi avvocati, RI 1 e __________ formanti un’unità di riferimento unica, ritenendo i redditi lordi della tassazione 2012 maggiorati di 1/15 della sostanza netta prima delle deduzioni sociali deducendo dagli stessi il premio medio di riferimento (CHF 9'750.--) e gli oneri sociali versati (CHF 972.--). Il reddito disponibile ritenuto di CHF 63'168.-- risulta nettamente superiore al reddito massimo che consente ad una coppia di conseguire la riduzione ossia: costante 3.4. x (50% fabbisogno di CHF 26'052) = CHF 44'288.40.

 

                               1.6.   Con atto del 25 settembre 2015 RI 1 ha impugnato il provvedimento amministrativo. A fondamento del suo ricorso l’assicurato ribadisce di avere svolto, nel 2012, attività lavorativa all’estero quale indipendente così come la moglie __________. Egli ribadisce che l’imponibile in Svizzera è di soli CHF 100.-- per un’imposta cantonale di CHF 3.90.

                                         Il ricorrente rileva di non comprendere le ragioni per cui l’amministrazione non tenga conto di tale valore a differenza dell’autorità fiscale:

 

" (…) In altri termini, se il reddito prodotto all’estero non è rilevante ai fini del calcolo dell’imposta cantonale, dovrebbe ricevere lo stesso trattamento per il calcolo del RDM della UR in merito alla richiesta di RIPAM. (…)” (Doc. I, pag. 4)

 

                                         lamentando il fatto che la Cassa non si sia espressa su tale argomento.

 

                                         In terzo luogo RI 1 evidenzia che i suoi contributi sociali sono stati pagati all’estero ed osserva di trovarsi nella

                                         “… (scomoda) posizione di aver pagato i propri contributi sociali all’estero – i quali andavano altresì a coprire la sua eventuale malattia come l’assicurazione malattie svizzera – senza però poter ottenere uno sgravio per gli importi pagati in Svizzera. (…)” (Doc. I, pag. 4) ciò che violerebbe l’art. 8 Cost. fed.

                                         Da ultimo il ricorrente ricorda il suo trasferimento professionale nel dicembre 2013 in Svizzera con diminuzione dei redditi:

 

" (…)

Infatti dal 1 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 egli ha percepito quale salario mensile la modica somma di CHF 1'000 mensili (lordi), aumentati grazie a qualche marginale gratifica economica.

 

Il salario netto da attività lavorativa per il 2013 è pertanto pari a CHF 926.05 (doc. I) e CHF 17'367 per il 2014 (doc. L), mentre è pari a CHF 2'000 mensili lordi dal 1 gennaio 2015 (doc. M). (…)”

(Doc. I, pag. 5)

 

                               1.7.   Con risposta di causa del 14 ottobre 2015 l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa evidenziando come, viste le argomentazioni sollevate con il ricorso, la riduzione – anche se calcolata in base al reddito conseguito più recentemente (art. 65 cpv. 3 LAMal) – non può essere accordata.

                                         La Cassa ha considerato i seguenti valori:

 

" (…)

a)    Totale dei redditi dell’unità di riferimento                      fr. 80'472.-

b)    Quota parte della sostanza                                          fr.   1'412.-

c)    Premi medi di riferimento dell’UR                                fr. - 9'750.-

d)    Contributi sociali obbligatori                                         fr.        - 0.-

e)    Pensioni alimentari pagate (per figli ed ex-coniuge)    fr.        - 0.-

f)     Spese professionali per salariati                                  fr. - 4'000.-

g)    Spese per interessi passivi                                           fr.        - 0.-

Reddito disponibile di riferimento (RD)                  fr. 68'134.-

 

(Doc. III, pag. 5)

 

                                         ritenendo i salari comprovati da RI 1 (doc. L e M), il reddito della moglie e la quota di sostanza, previa deduzione delle spese ammissibili. Il RD di CHF 68'134.-- non consente la riduzione del premio.

 

                               1.8.   In sede di replica l’assicurato rileva di sottostare all’obbligo della LAMal e non la moglie i cui redditi sono comunque considerati. Ciò sarebbe discriminatorio e violerebbe l’art. 8 Cost. fed., aggiungendo che:

 

" (…) Considerata la differenza di reddito dei due coniugi (docc. C, I, L, M), nel caso di mancata concessione della riduzione di cui è causa, la Sig.ra __________ si troverebbe ancora nella (fastidiosa) situazione di dover provvedere a saldare i premi dell’assicurazione malattia del marito Sig. RI 1, in quanto egli non riesce a farvi fronte visto il modesto reddito percepito.

(…) Paradossalmente, l’unica soluzione possibile per porre fine a tale situazione sarebbe quella di chiedere una separazione giudiziale dei coniugi (sic!), così da rompere la c.d. Unità di Riferimento considerata dalla Cassa come inscindibile! (…)” (Doc. V, pag. 3)

 

                                         All’amministrazione è stato concesso un termine di 10 giorni per esprimersi in merito (doc. VI del 3 novembre 2015) decorso infruttuoso.

 

                               1.9.   Le parti sono state convocate per un’udienza di discussione in occasione della quale il ricorrente ha evidenziato quanto, per completezza, si riporta di seguito:

 

" … sottolinea poi come, qualora fossero dati gli estremi della concessione del sussidio, la moglie non ne potrebbe usufruire e vi sarebbe in tal caso una violazione della parità di trattamento costituzionalmente protetta.

 

In quest’ottica, ossia con riferimento al reddito della consorte non soggetto ad imposta svizzera, egli evidenzia come vengano percepite dalla moglie, indipendente a __________, le imposte nella Repubblica italiana in base alla compilazione del modello unico.

 

Il giudice ha acquisito le dichiarazioni d’imposta degli anni 2012-2013-2014 nei quali sono effettivamente consegnate le copie del modelli unici riferite ai medesimi periodi fiscali. Lo scopo di questa acquisizione era la verifica della natura di quei redditi e le loro oscillazioni al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti dell’art. 14 RLCAMal. A questo scopo il ricorrente mostra la copia della decisione di tassazione 2014 ricevuta di recente e datata 18.11.2015.

 

Il reddito riportato in quella sede è tale da non adempiere i presupposti dell’applicazione dell’art. 14 del Regolamento. La Cassa fa osservare che in quest’ottica erano già intercorsi dei contatti tra le parti per una verifica puntuale di tali aspetti. (…)” (doc. X)

 

                                         Non sono state acquisite ulteriori prove.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.

 

                               2.2.   Il ricorso introdotto da RI 1 è tempestivo, siccome formulato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione su reclamo. L’impugnativa contiene una ricapitolazione dei fatti completa, motivazioni compiute e conclusioni chiare, ponendo in discussione il reddito disponibile calcolato dall’amministrazione e domandando esplicitamente il riconoscimento dell’aiuto sociale postulato. Il ricorso è ricevibile in ordine.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Con l'inizio del 2012 sono entrate in vigore in Ticino le nuove norme relative al modello di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. Il legislatore ha infatti voluto modificare la legge di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 passando dal precedente sistema di concessione dei sussidi, basato su un modello scalare che faceva riferimento all’imponibile cantonale, ad un sistema che pone alla base il reddito complessivo contenuto nella decisione applicabile secondo l’annuale decreto del Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal), per definire un reddito disponibile calcolato in maniera semplificata per la successiva determinazione del diritto alla riduzione del premio (RIPAM qui di seguito). Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema adottato non vuole però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” (PMR qui di seguito) che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

 

                                         Le nuove regole tendono all’adempimento degli obiettivi di politica sociale cantonale dettati dalla Laps (legge sull’armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000) e fanno riferimento specifico a tale legge per la fissazione del fabbisogno minimo che serve a determinare l’entità dell’aiuto sociale.

 

                                         Va ribadito che è il Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal), a fronte della presentazione di un’istanza scritta (art. 25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.

 

                                         Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento (UR qui di seguito). La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non coniugate, senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

 

                                        Per quanto attiene al premio riconosciuto l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per ogni assicuratore, premio che è determinato per ogni possibile categoria di assicurati a norma dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni (giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media ponderata dei premi approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) considerando una franchigia ordinaria (e quindi minima di legge) e comprensivo del rischio infortunio ed è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il PMR è determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal (art. 40 LCAMal).

 

                                         Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto. Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAMal del 29 maggio 2012, pubblicato sul BU il

                                         1 giugno successivo, regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011 entrato in vigore il 1 gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente regolamento del 13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare), all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

 

                                         L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise e specifiche deduzioni che vedremo nelle considerazioni successive per giungere al reddito disponibile semplificato (RDS qui di seguito).

 

                                         Per determinare quindi il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

 

                                         Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17). Il legislatore ha ammesso specifiche spese in deduzione dal reddito omettendone altre seguendo sostanzialmente il criterio della necessità della spesa e del suo vincolo.

 

                                         La legge annovera in deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non sono considerate nel testo legale.

 

                               2.4.   Determinato quindi il RDS riferito all’unità di riferimento (UR qui di seguito) istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR, e dipendente dalla conformazione stessa dell’unità di riferimento. Dal 2015 è entrata in vigore infatti una modifica delle norme della legge per cui l’amministrazione deve determinare il reddito disponibile massimo che consente una riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie. Questo reddito disponibile massimo (RDM qui di seguito), per le unità di riferimento senza figli a carico, come quella del ricorrente, è definito come segue:

 

                                         RDM = costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.

 

Per le unità di riferimento che hanno figli a carico la formula prevede una costante maggiore (3,9) sulla quale ha comunque incidenza il numero dei figli, sempre moltiplicata per il 50% del reddito limite del fabbisogno esclusa la pigione. La formula è così espressa nella legge:

 

 

 

                                         Le due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti del 3.4 e del 3,9.

 

Nel corso dei lavori preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali”.

(Messaggio citato, p. 13).

 

Posto il principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli”.

(Messaggio citato, p. 13).

 

Da queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

 

Per la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14 e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce  anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

 

In sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a modificare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

 

Se dal raffronto tra il reddito disponibile calcolato come indicato nelle considerazioni precedenti, ed il RDM, quest’ultimo è superiore al valore del primo l’unità di riferimento non ha diritto alla riduzione del premio. Se, al contrario, ne è inferiore, allora sarà necessario all’amministrazione calcolare la riduzione determinandone dapprima il valore normativo (teorico) mediante l’applicazione della seguente formula:

 

[PMR - ( PMR/RDM2 x RD2)]

 

Dove l’acronimo PMR sta per premio medio di riferimento, e RD sta ad indicare il reddito disponibile. Calcolato il valore della riduzione con questo calcolo l’amministrazione dovrà determinare l’importo effettivo della riduzione applicando al valore normativo determinato il coefficiente di finanziamento cantonale cifrato nel 73,5%.

 

                               2.5.   Per l’art. 32a LCAMal la riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo (RDM) che è,

 

                                         come detto, calcolato, per le unità di riferimento formate da coppie senza figli, nel seguente modo:

 

" costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.”

 

                                         Per accertare l’importo del RDM è quindi necessario definire il fabbisogno, ciò che avviene attraverso l’art. 10 Laps e dipende dalla composizione dell’UR. Si vedano in merito le STCA 36.2012.71 in re V. del 21 gennaio 2013 e 36.2012.20 in re M. del 13 agosto 2012; la STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012 in re F. pubblicata in RtiD 2013 I pag. 44 e segg. no. 11, la STCA 36.2014.6 in re N. del 15 maggio 2014 e la STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12, dove questa Corte ha ritenuto quanto segue:

 

" l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:

 

a)    per il titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c) per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d) per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

 

Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

a)   fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b)   fr.   8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c)   fr.   8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d)   fr.   5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e)   fr.   2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

 

I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.”

 

La prassi del Tribunale cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).

 

Con riferimento al cpv. 3 dell'art. 10 Laps, che impone l’aggiornamento dei valori del fabbisogno, va ricordato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del 1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, “alla luce della comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona) che l’aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RtiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

 

Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9% ma che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%.

 

La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 trattandosi del sussidio riferito al 2015.

 

L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha correttamente determinato il valore del fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art. 37 cpv. 5, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014, fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).

 

In concreto dunque la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno. I valori limite della prima persona supplementare e del titolare del diritto (per riprendere i termini dell’art. 10 cpv. 1 Laps) aggiornati al 2011/2012 assommano a CHF 26'052 complessivamente. Ne deriva che il reddito determinante massimo in concreto è il seguente:

 

RDM = 3.4 x reddito limite Laps senza computo della pigione/2

 

e quindi:

 

RDM = 3.4 x 26’052/2 = 44'288,40

 

                               2.6.   Dai lavori preparatori tesi all’adozione delle norme poi divenute effettive il 1° gennaio 2012, discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS. Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.03.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

 

                                         Costante prassi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, già adottata sotto l’egida della normativa in vigore sino a fine 2011, vuole che l’amministrazione sia tenuta ad applicare la tassazione decisa dall’esecutivo e, quando ciò non sia possibile, per il difetto dell’attualità dei dati, l’amministrazione deve accertare i dati relativi alla capacità economica dell’assicurato o degli assicurati formanti l’unità di riferimento (UR qui di seguito), manualmente e non può – salvo che per l’accertamento della sostanza (art. 14 cpv. 3 RLCAMal) – far capo a una tassazione diversa, ance se successiva.

 

                                         In altri termini, come rammenta il tenore dell’art. 14 cpv. 1 RLCAMal, la Cassa deve procedere all’accertamento manuale del reddito quando sia adempiuta una delle condizioni seguenti:

 

                                         a)   persone soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera;

                                         b)   persone domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

                                         c)   decesso del coniuge o del partner registrato;

                                         d)   divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata;

                                         e)   cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o malattia, maternità/paternità;

                                         f)    cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento professionale;

                                         g)   cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione;

                                         h)   persone sole conformemente all’art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.

 

                                         La Cassa procede invece mediante l’accertamento manuale del diritto alla RIPAM, e quindi stabilisce manualmente i parametri economici al di fuori dei dati accertati a livello fiscale, quando ne sia richiesta dall’assicurato nelle seguenti circostanze:

 

                                         a)   cessazione parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1;

                                         b)   diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

                                         c)   diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

                                         d)   diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

                                         e)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.

 

                                         In queste due costellazioni comunque la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), ne accerta i valori tramite l’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

 

                                         In generale poi va ribadito che, se non sono dati gli elementi per la determinazione manuale del reddito disponibile, il giudice, e l’amministrazione, sono vincolati alla tassazione applicabile. Già sotto l’egida delle norme in vigore sino alla fine del 2011 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva imposto questa prassi mutuata dalla giurisprudenza federale in tema di determinazione dei contributi in applicazione della LAVS. Nelle STCA 36.96.79 del 22 maggio 1997; 36.1999.28 del 2 giugno 1999 in re M., 36.2004.91 del 29 marzo 2004 in re S. e nella STCA 36.2004.112 in re E. consid. 2.4., questa Corte ha ritenuto:

 

" Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata …. In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:

 

"Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

                                         Non è possibile quindi non applicare una tassazione emanata per il periodo di riferimento scelto dal Consiglio di Stato ed applicarne altra, anche se più favorevole all’assicurato. Se in periodo successivo alla tassazione di riferimento le condizioni economiche dell’assicurato o dell’UR peggiorano ed è realizzata una delle ipotesi dell’art. 14 cpv. 1 o 2 RLCAMal l’amministrazione non applica la tassazione ma accerta d’ufficio manualmente i redditi conseguiti dall’UR. In difetto di tale costellazione, come detto, la tassazione deve essere applicata.

 

                               2.7.   Come evidenziato l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal permette invece all’amministrazione di fare capo ai dati fiscali dell’ultima tassazione divenuta definitiva e successiva all’anno di computo, esclusivamente per l’accertamento dell’entità della sostanza e del reddito prodotto dalla stessa e ciò salvo eccezioni che qui non sussistono. Non così però per i redditi e gli altri dati in genere per i quali è necessario l’allestimento di un modulo che va trasmesso alla persona interessata al fine di permettere l’accertamento della situazione più prossima all’anno per il quale il sussidio è richiesto. L’allestimento di un modulo da parte della persona o dell’UR interessata ha quale scopo non solo un accertamento più preciso e puntuale ma anche quello di permettere all’UR interessata di esercitare il suo diritto di essere sentita (DTF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 e STCA 36.2012.73 in re E.S. del 5 novembre 2012).

 

Per quanto riguarda invece il periodo temporale per il quale deve avvenire l’accertamento dei redditi conseguiti per l’accertamento manuale, deve essere qui fatto riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che scaturisce dall’interpretazione dell’art. 65 cpv. 3 LAMal secondo cui

I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti”, già formulata sotto l’egida delle norme ticinesi vigenti sino a fine 2011. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA 11 marzo 2011 inc. 36.2011.1; 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; e 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) in cui ha sempre confermato che:

 

“ Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

 

" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

 

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto…”.

(STCA 36.2011.1 del 16 marzo 2011 in re F.B., consid. 8)

 

                               2.8.   Detto delle norme che regolano la materia occorre ora verificare se la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG abbia correttamente ritenuto i parametri sia per l’accertamento del reddito disponibile al di fuori della tassazione applicabile (dell’anno di computo 2012) e se abbia di seguito correttamente determinato il RDS ritenendo una cifra superiore al reddito disponibile massimo che consente la riduzione del premio.

 

                               2.9.   In concreto occorre verificare se, correttamente, l’amministrazione cantonale ha considerato il reddito conseguito dai coniugi per determinare il diritto alla riduzione del premio ancorché la moglie del ricorrente sia attiva professionalmente in Italia e consegua in quel paese la fonte del sostentamento coniugale in maniera indipendente.

 

                                         Il ricorrente ritiene infatti che non si possa e non si debba far conto sul reddito italiano della signora _________ anche per il fatto che la stessa non sarebbe astretta all’obbligo assicurativo in Svizzera.

 

                             2.10.   Come esposto nelle precedenti considerazioni i coniugi formano una unità di riferimento, e ciò sino alla loro separazione, anche se gli stessi convivono solo parzialmente. La ragione di questa scelta, operata dal legislatore ticinese, trova le sue origini negli art. 163 e 166 CCS, che – data la professione del ricorrente – gli sono ben noti.

 

                                         Il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro, tale aspetto è risolto mediante l’applicazione per analoga del nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).

 

Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,

 

" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale."

 

Secondo l'art. 166 CC,

 

" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;

2. l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro."

 

A questo proposito, va osservato che il TF (dal 1° gennaio 2007) ed il TFA (fino al 31 dicembre 2006) hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

 

L’allora TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

 

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, l’allora TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

 

Le medesime considerazioni sono state ribadite ancora nella sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, al consid. 4 ("(…) Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas échéant aussi les assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations, ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des époux avec les tiers et est indépendant du régime matrimonial des époux; il ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)").

 

                                         Sulla scorta di questo principio il legislatore cantonale ha considerato, con la modifica della LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 2012, l’UR. Il concetto riprende, come indicato, i parametri del diritto fiscale. I coniugi, siccome formanti un soggetto fiscale e debitori solidali dei premi LAMal, formano un’unità unica di riferimento ed i loro redditi sono cumulati. Come rammentano i lavori preparatori la RIPAM “sarà calcolata per l’intera unità di riferimento” e “solo successivamente suddivisa fra i suoi membri”.

                                         In sostanza, anche se per ragioni professionali la moglie del ricorrente risiede in parte all’estero, gli obblighi di solidarietà derivanti dagli art. 163 e 166 CCS permangono in essere ed hanno valore. La moglie del ricorrente, pur se domiciliata in Svizzera è attiva professionalmente in Italia dove paga le imposte sul suo reddito professionale. Sulla scorta dei disposti dell’ALC la signora ____________ non è astretta all’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitaria in svizzera.

 

                                         Secondo l'art. 3 LAMal:

 

" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

 

3Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992  sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."

 

                                         Per l’art. 5 cpv. 1 LAMal se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.

                                         Secondo l’art. 5 cpv. 2 LAMal in casi d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia il giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.

                                         Ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LAMal l’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione.

 

                                         Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.

                                                                               

                                         L’art. 2 cpv. 1 OAMal prevede che non sono soggetti all’assicurazione, tra l’altro, le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale Stato (lett. c), le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c, d o e quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni o beneficiano di una copertura equivalente per le cure in Svizzera (lett. f), le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una persona quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni (lett. g).

 

                                         Va qui rammentato che con il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97, regolamento (CE) n. 1290/97, regolamento (CE) n. 1223/98, regolamento (CE) n. 1606/98 e regolamento (CE) n. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

 

                                         Giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), come pure il regolamento (CE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.

                                         Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                         Circa le norme valide vigente il regolamento (CE) n. 1408/71 va rilevato che il titolo II (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).

 

                                         Il regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, in vigore per la Svizzera dal 1° aprile 2012 prevede norme simili a quelle appena esposte (cfr. art. 11 e seguenti).

 

                                         Per l’art. 11 n. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.

 

                                         Secondo l’art. 11 n. 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004, fatti salvi gli art. 12-16, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                             2.11.   Occorre ora verificare se, come sostiene il ricorrente, il fatto di computare il reddito conseguito all’estero dalla moglie del debitore dei premi, non soggetta alla LAMal, violi l’art. 8 Cost. fed.

 

                                         L’uguaglianza giuridica è l’obbligo fatto dal costituente al legislatore, nella promulgazione delle norme, all’amministrazione ed al giudice che applicano la legge, di trattare in maniera uguale situazioni assimilabili e diversamente quelle che non possono essere invece accomunate. Il trattamento diverso di due situazioni deve avvenire sulla scorta di una differenza oggettiva tra esse, e sufficiente da giustificarla. Secondo la formula stabilita dal TF nella sua giurisprudenza promulgata in base alla previgente costituzione, una decisione o una norma viola il principio dell’uguaglianza di trattamento quando vengono stabilite delle distinzioni giuridiche che non si giustificano per alcun motivo ragionevole in rapporto ad una situazione di fatto da regolamentare, o che omettono di fare quelle distinzioni che si impongono alla luce delle circostanze (DTF 118 Ia 1; 124 I 297; si veda per un caso ticinese la DTF 114 Ia 395). In sostanza dunque non è ammissibile trattare in maniera identica ciò che è dissimile e in maniera differente ciò che invece è simile. Il rispetto della parità di trattamento (uguaglianza giuridica) impone al legislatore, al giudice e all’amministrazione di comparare tra loro le situazioni di fatto in causa e di analizzare le differenze che ne scaturiscono al fine di determinare se le stesse siano tali da giustificare (od imporre) un trattamento diverso o se invece non siano sufficienti a ciò (in questo senso: Pascal Mahon: Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. Helbing Lichtenhahn editore, 2015, 3a. edizione p. 237 e 238).

 

Dottrina e giurisprudenza distinguono allora 3 casi di figura, ossia quello dei criteri distintivi non pertinenti, quando cioè non sussistano motivi per un trattamento differenziato di situazioni del tutto simili; quello dei criteri imperativi di differenziazione nel trattamento, tali cioè da imporre un trattamento diverso di due situazioni (il contrario conducendo ad una assimilazione insostenibile) e il criterio intermedio della pertinenza, quando cioè (tra le due situazioni estreme illustrate) il criterio di differenziazione sia solo pertinente e non imperativo. In altri termini quando ci si trova confrontati con situazioni sufficientemente differenti perché una distinzione di trattamento giuridico sia possibile, ma non s’imponga necessariamente. In quest’ultima costellazione sia la differenziazione sia l’assimilazione sono possibili. In queste situazioni all’autorità cui compete la decisione o la promulgazione della norma deve essere riconosciuta una latitudine di valutazione (Pascal Mahon, ibidem).

 

La giurisprudenza si è chinata ad esempio, nella sentenza 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013 pubblicata in DTF 140 I 77, sulla discriminazione provocata dal tetto massimo delle rendite dell’AVS tra conviventi (concubini) e coniugati o coppie registrate. Il TF ricorda in particolare che lo svantaggio non deve essere analizzato in maniera isolata, poiché esistono motivi materiali a giustificazione dello stesso. L’Alta Corte rammenta ancora come pure la CEDU non vieti agli Stati membri un trattamento diverso di gruppi di persone per l’eliminazione di disparità di fatto lasciando un ampio margine di apprezzamento, con il rilievo che, in un’analisi giuridica complessiva, in tema di assicurazioni sociali, la legge favorisce i matrimoni e le unioni domestiche registrate (consid. 6 – 9). La Corte ne ha concluso che neppure alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo l’istituzione di un tetto massimo delle rendite causa una discriminazione inammissibile.

 

In una precedente sentenza del 6 novembre 2002 pubblicata in DTF 129 I 1 e relativa al cantone di San Gallo, il Tribunale federale ha considerato, nell’ambito del controllo astratto delle norme relative all’anticipo degli alimenti che impone di considerare la situazione finanziaria dei concubini, che la norma cantonale per la quale il reddito del concubino (o della concubina) del genitore che ha in custodia il figlio deve essere computato per la determinazione dell’anticipo degli alimenti da parte della mano pubblica, e tale aiuto concesso unicamente quando il reddito totale dei concubini non ecceda il limite fissato dal diritto cantonale, non arbitraria (consid. 3.1.) e non tale da violare l’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. Infatti, nella misura in cui è posta in discussione la parità di trattamento tra patrigno (rispettivamente matrigna) e concubini la norma può essere interpretata in maniera conforme alla costituzione, non violando in questo modo l’uguaglianza giuridica (consid. 3.2.).

 

                             2.12.   In concreto l’amministrazione ha ritenuto i redditi della signora __________, anch’essa avvocato e attiva in maniera indipendente in Italia, nel computo dei complessivi redditi su cui l’UR può e deve contare. Questa scelta non è solo pertinente ma si impone imperativamente. Il matrimonio, come evidenziato nelle considerazioni del punto 2.10., crea tra i coniugi una solidarietà che li rende individualmente responsabili dei complessivi premi della coppia oltre che del debito fiscale.

 

                                         La LCAMal, dal canto suo (e come evidenziato nelle considerazioni precedenti), prevede che i componenti dell’UR siano coloro che costituiscono l’unità riconosciuta a livello fiscale, senza distinzione relativa al luogo di espletamento dell’attività professionale e senza rilievo circa l’obbligo assicurativo svizzero (qui non dato per la moglie del ricorrente  come evidenziato in precedenza).

 

                                         I lavori preparatori rammentano che “Nel nuovo sistema la riduzione del premio sarà calcolata per l’intera unità … e solo successivamente verrà suddivisa”.

 

                                         Il fatto che la moglie del ricorrente sia sottoposta al sistema sanitario italiano e non paghi i premi (ma finanzi il sistema universalistico voluto dall’art. 32 Cost. it. con la fiscalità) non muta le cose. Nell’ipotesi in cui una RIPAM sia dovuta in tale costellazione la ripartizione avverrebbe solo in favore degli assicurati sottoposti alla LAMal e l’importo, se non superiore al premio effettivo o al PMR, verrebbe attribuito ad un solo assicurato o agli assicurati sottoposto alla LAMal. In questa situazione non si ravvede una violazione dell’art. 8 Cost. fed.

 

                                         Ne segue il fatto che la signora __________ non sia astretta all’obbligo assicurativo elvetico non cambia in nulla a questa soluzione. L’importanza del legame coniugale e dei suoi effetti economici contrariamente a quanto ritiene il ricorrente non permette di non considerare la moglie nell’UR.

 

                                         La scelta del ricorrente di tornare a vivere ed essere attivo nel suo paese d’origine (Svizzera) ha comportato per lui una diminuzione del reddito e il passaggio da un’attività lavorativa indipendente ad una dipendente. Presso lo studio legale __________, il ricorrente percepisce (dal gennaio 2015) un salario lordo mensile, per un’attività svolta al 100%, di CHF 1'727,50; cifra che non solo per un professionista con formazione accademica, ma per qualsiasi lavoratore dipendente, è decisamente bassa. L’importo del minimo vitale ai sensi dell’art. 93 LEF (si tratta delle spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell'arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc. che sono in linea di principio riconosciute come assolutamente necessarie e impignorabili), comprende una base mensile che per la persona sola assomma a CHF 1'700.-- (cui vanno aggiunte ulteriori spese quali il canone di locazione, oneri sociali ecc.).

 

                                         Si può quindi affermare che il ricorrente RI 1, con il suo lavoro di avvocato a tempo pieno presso uno studio legale di __________, non potrebbe far fronte alle necessità della vita senza l’aiuto della consorte. Egli non spiega però perché l’aiuto della moglie si estenda alla locazione, ad esempio, e non si debba estendere ai premi dell’assicurazione contro le malattie. Egli non indica poi il motivo per cui gli altri contribuenti del Cantone dovrebbero sopperire ai suoi premi poiché sua moglie, al posto di svolgere un’attività in Ticino od all’interno della Svizzera, è attiva professionalmente a __________ quale associata allo studio legale __________ come rilevano gli atti.

 

                                         L’agire della Cassa è assolutamente corretto. Considerare i redditi dei coniugi che, come da costante giurisprudenza federale devono concorrere a fronteggiare un debito famigliare quale il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, considerate delle spese di base che impongono loro solidarietà, non viola l’art. 8 Cost. fed. ma addirittura ne permette la corretta applicazione. Discriminante sarebbe il contrario, ossia non considerare l’unità economica composta dai coniugi per una tale evenienza, derivando la differenza dal luogo di lavoro o di conseguimento del reddito. Il vantaggio con cui sarebbe confrontato l’assicurato ricorrente sarebbe assolutamente ingiustificato.

 

                             2.13.   L’avv. RI 1 e la moglie avv. __________, attiva a __________, sono imposti congiuntamente in Ticino, come desumibile dalla documentazione fiscale chiesta dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni all’UT competente, anche se parte dei redditi conseguiti in Italia viene considerata unicamente per la determinazione dell’aliquota di tassazione. Il trattamento fiscale del reddito professionale conseguito da parte di persona domiciliata in Ticino non costituisce elemento sufficiente per giustificare un trattamento differenziato in ottica di RIPAM, a livello fiscale un trattamento particolare dei redditi trova infatti le sue giustificazioni nella convenzione tra Confederazione e Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (del 9 marzo 1976; RS 0.672.945.41).

 

                             2.14.   La norma cantonale parifica il trattamento dei coniugi nell’ambito delle norme sulla riduzione dei premi ponendo, come indicato, l’accento sulla solidarietà che esiste tra essi che impone il reciproco aiuto per fronteggiare spese quali quelle riferite ai premi, questo elemento prevale sull’aspetto della residenza (in parte) separata (per ragioni professionali) dei coniugi e sull’attività professionale svolta in due nazioni diverse.

 

                                         Ne discende che la decisione impugnata non viola l’art. 8 Cost. fed., come d’altra parte la norma applicata (art. 26 cpv. 2 LCAMal) che considera unità di riferimento i coniugi non separati.

 

                             2.15.   La Cassa ha correttamente calcolato il RDM che consente la riduzione del premio in CHF 44'288,40 per una coppia di coniugi, ed ha correttamente ritenuto il reddito (cumulato dei coniugi) disponibile, determinato in maniera autonoma al di fuori della tassazione poiché non applicabile, come d’altra parte il reddito calcolato in base alla tassazione 2012, nettamente superiore a tale importo. L’ultimo reddito conseguito dalla moglie del ricorrente (doc. 8) unito a quello del ricorrente (doc. L) esubera i limiti anche in costanza di deduzione dei PMR di entrambe i coniugi e delle spese professionali.

 

                                         Può qui rimanere aperta la questione a sapere se l’amministrazione abbia correttamente ritenuto l’importo dei PMR considerati per entrambe i coniugi anche se la moglie del ricorrente non paga tali importi, siccome l’esito della procedura non muterebbe.

 

                                         Il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti