Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2015.70

 

ir/gm

Lugano

17 dicembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo dell’8 ottobre 2015 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, domiciliata a __________, nata nel 1977, nubile, salariata e assicurata presso __________, ha chiesto (doc. 1) la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria per le cure medico sanitarie (RIPAM qui di seguito) per l’anno 2015, con istanza datata 24 dicembre 2014 pervenuta all’amministrazione il successivo 29 dicembre 2014.

 

                                         RI 1 ha prodotto, a sostegno della sua richiesta, copia di un contratto di lavoro che la lega, con una collaborazione al 50%, con la __________ di __________ con una remunerazione di CHF 1'500 lordi mensili. Lo stipendio è indicato come versato per contanti.

                                         La domanda è stata respinta con decisione del 28 febbraio 2015 (doc. 2) dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio sussidi (Cassa qui di seguito).

 

                               1.2.   Con reclamo del 12 marzo 2015 (doc. 3) l’assicurata, indicante il suo recapito presso __________, ha contestato il provvedimento amministrativo ribadendo che il salario non consente di fronteggiare il premio, ha prodotto la sua dichiarazione fiscale 2013 ed il certificato di salario 2013 indicante un lordo annuo di CHF 18'000. L’amministrazione, con lettera 5 giugno 2015 (doc. 5), ha chiesto all’assicurata di compilare uno specifico modulo contenente richieste tese alla verifica dei redditi conseguiti da ultimo dalla signora RI 1. L’assicurata, il 14 giugno 2015, ha scritto all’amministrazione producendo la notifica di tassazione 2012, la dichiarazione fiscale 2013 con la relativa decisione di tassazione ed il relativo reclamo nonché altra documentazione attestante la sua situazione economico - finanziaria.

 

                                         Dagli atti trasmessi appare che nella tassazione per l’imposta cantonale (IC) 2013 (impugnata) il reddito lordo ritenuto assomma a CHF 64'055, per l’imposta cantonale 2012 i redditi lordi assommano a CHF 54'841 come dichiarati dall’assicurata.

 

                                         Con scritto 15 luglio 2015 il servizio sussidi della Cassa (doc. 7) ha chiesto approfondimenti e la trasmissione di ulteriore documentazione cui RI 1 ha dato puntuale seguito con lettera del 14 agosto successivo (doc. 8) da cui emerge che la stessa ha locato al papà __________ e alla mamma __________ un appartamento in Via __________ a __________ (comprensivo di una piscina, prato e parcheggio coperto), contratto in base al quale i genitori si sono impegnati a pagare un canone di CHF 19'800 cui si aggiungono spese complessive per CHF 2'400, ed ancora ha locato alla sorella __________ un appartamento a __________, sempre in Via __________, con un canone pattuito di CHF 1'000 mensili (CHF 12'000 annui) e spese per CHF 120 mensili (1'440 annui).

 

                                         L’amministrazione, dopo avere verificato i calcoli (doc. 9 e 10) ha emanato la decisione su reclamo il successivo 8 ottobre 2015 con cui, in applicazione dell’art.14 del regolamento relativo alla legge di applicazione della LAMal, ha considerato una riduzione del reddito successivamente alla tassazione 2012 (tassazione di riferimento) ed ha calcolato autonomamente il reddito lordo in CHF 52'478, da cui ha dedotto il premio medio di riferimento (CHF 4'875) le spese professionali massime deducibili (CHF 4'000) e gli interessi passivi sul debito sino al tetto massimo deducibile (CHF 3'000) per determinare un reddito disponibile (RD) di CHF 40'603, nettamente superiore al reddito massimo che consente la riduzione del premio.

 

                               1.3.   Con ricorso del 19 ottobre 2015 (doc. I) RI 1 ha impugnato la decisione resa su reclamo ribadendo lo svolgimento di un’attività professionale a tempo parziale con bassa remunerazione, specificando poi che:

 

" (…)Per ragioni legate alle disdette ipotecarie da parte delle banche ai miei genitori, gli stessi mi hanno donato la loro casa per permettere alle banche di fare i mutui a mio nome e rilevare i debiti precedenti per i quali in seguito a ciò, sono io debitrice.

Per far fronte ai pagamenti degli interessi ecc...ho proceduto all'allestimento di un contratto d'affitto con i miei genitori e mia sorella che di fatto abitano nella casa e che pagano sotto forma d'affitto gli oneri ipotecari.

Di conseguenza a mio avviso tutte le spese legate all'immobile locato devono essere integralmente riconosciute; gli interessi pari a chf. 17.836, le spese di manutenzione di chf. 7.288.- e le assicurazioni chf. 7.400.- (composte da chf. 4.875.- come indicato nel calcolo dell'uff. sussidi (C) e chf. 2.525.- per le assicurazioni legate all'immobile), oltre alle spese professionali e contributi e più precisamente come indicato nel foglio 3 della dichiarazione fiscale 2012 (deduzioni).

Anche per quanto concerne il reddito della sostanza, visto quanto precede risulta meno di zero e non 3.756.- come indicato dall'ufficio sussidi, (vedasi foglio 4 della dichiarazione fiscale 2012, (sostanza in Svizzera é all'estero).

Tenuto conto che; nella casa che l'ufficio sussidi prende in considerazione, (il totale degli affitti di chf. 31.800.-), non è la sottoscritta ad abitarci ma i miei genitori, la deduzione non può essere soltanto dei chf. 3.000.- per interessi, come magari fossi io ad abitarci, ma integrale in quanto per ottenere un eventuale reddito le spese degli interessi come le spese di manutenzioni ed assicurative sono indispensabili e quindi integralmente deducibili. (…)” (cfr. I)

 

                                         lamentandosi inoltre della lentezza della procedura a livello amministrativo e chiedendo al Tribunale cantonale delle Assicurazioni di accogliere il ricorso e di concedere l’aiuto sociale.

 

                                         L’atto è stato trasmesso all’amministrazione il 20 ottobre 2015 per la presentazione della risposta di causa e la consegna dell’incarto completo (doc. II). Con allegato del 5 novembre 2015 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso rilevando che il reddito di riferimento supera il limite di reddito che consente la riduzione dei premi, sia che si consideri il reddito ritenuto dalla tassazione, sia che ri proceda mediante suo ricalcolo in base ai dati più recenti.

                               1.4.   Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi in merito (doc. IV del 6 novembre 2015), ciò che la stessa ha fatto mediante lettera datata 19 ottobre 2015 (sic) pervenuta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il successivo 18 novembre 2015, scritto a sua volta trasmesso all’amministrazione con termine per un’eventuale presa di posizione entro il 30 novembre 2015, termine trascorso infruttuoso.

 

                                         Il successivo 24 novembre 2015 l’assicurata ha trasmesso al TCA un ulteriore breve scritto in cui evidenzia le “recenti notifiche di tassazione su reclamo per gli anni 2012 e 2013” trasmettendo al Tribunale i relativi atti con il rilievo qui di un reddito lordo esposto (e ritenuto dall’UT competente) nella decisione di tassazione su reclamo 2012 di CHF 54'841.00, somma identica a quella considerata nella tassazione 2012 oggetto del reclamo.

 

                                         Non sono state acquisite ulteriori prove.

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.

 

                               2.2.   Il ricorso 19 ottobre 2015 introdotto da RI 1 è tempestivo siccome formulato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione su reclamo. Lo stesso contiene motivazioni compiute e conclusioni sufficientemente chiare, ponendo in discussione il reddito disponibile calcolato dall’amministrazione e domandando esplicitamente il riconoscimento dell’aiuto sociale postulato. Il gravame è quindi ricevibile in ordine.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Con l'inizio del 2012 sono entrate in vigore in Ticino le nuove norme relative al modello di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. Il legislatore ha infatti voluto modificare la legge di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 passando dal precedente sistema di concessione dei sussidi, basato su un modello scalare che faceva riferimento all’imponibile cantonale, ad un sistema che pone alla base il reddito complessivo contenuto nella decisione applicabile secondo l’annuale decreto del Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal), per definire un reddito disponibile calcolato in maniera semplificata per la successiva determinazione del diritto alla riduzione del premio (RIPAM qui di seguito). Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema adottato non vuole però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” (PMR qui di seguito) che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

 

                                         Le nuove regole tendono all’adempimento degli obiettivi di politica sociale cantonale dettati dalla Laps (legge sull’armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000) e fanno riferimento specifico a tale legge per la fissazione del fabbisogno minimo che serve a determinare l’entità dell’aiuto sociale.

 

                                         Va ribadito che è il Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal), a fronte della presentazione di un’istanza scritta (art. 25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.

 

                                         Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento (UR qui di seguito). La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non coniugate, senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

 

                                         Per quanto attiene al premio riconosciuto l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per ogni assicuratore, premio che è determinato per ogni possibile categoria di assicurati a norma dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni (giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media ponderata dei premi approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) considerando una franchigia ordinaria (e quindi minima di legge) e comprensivo del rischio infortunio ed è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il PMR è determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal (art. 40 LCAMal).

 

                                         Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto. Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAMal del 29 maggio 2012, pubblicato sul BU il 1 giugno successivo, regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011 entrato in vigore il 1 gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente regolamento del 13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare), all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

 

                                         L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise e specifiche deduzioni che vedremo nelle considerazioni successive per giungere al reddito disponibile semplificato (RDS qui di seguito).

 

                                        Per determinare quindi il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

 

                                         Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17). Il legislatore ha ammesso specifiche spese in deduzione dal reddito omettendone altre seguendo sostanzialmente il criterio della necessità della spesa e del suo vincolo.

                                         La legge annovera in deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non sono considerate nel testo legale.

 

                               2.4.   Determinato quindi il RDS riferito all’unità di riferimento (UR qui di seguito) istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR, e dipendente dalla conformazione stessa dell’unità di riferimento. Dal 2015 è entrata in vigore infatti una modifica delle norme della legge per cui l’amministrazione deve determinare il reddito disponibile massimo che consente una riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie. Questo reddito disponibile massimo (RDM qui di seguito), per le unità di riferimento senza figli a carico, come quella del ricorrente, è definito come segue:

 

                                         RDM = costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.

 

                                         Per le unità di riferimento che hanno figli a carico la formula prevede una costante maggiore (3,9) sulla quale ha comunque incidenza il numero dei figli, sempre moltiplicata per il 50% del reddito limite del fabbisogno esclusa la pigione. Sulle motivazioni che hanno indotto il legislatore a questa scelta si veda la STCA 36.2015.52 in re F., dell’8 settembre 2015, consid. 2.4. e 2.5.

 

In sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a modificare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

 

Se dal raffronto tra il reddito disponibile calcolato come indicato nelle considerazioni precedenti, ed il RDM, quest’ultimo è superiore al valore del primo l’unità di riferimento non ha diritto alla riduzione del premio. Se, al contrario, ne è inferiore, allora sarà necessario all’amministrazione calcolare la riduzione determinandone dapprima il valore normativo (teorico) mediante l’applicazione della seguente formula:

 

[PMR - ( PMR/RDM2 x RD2)]

 

Dove l’acronimo PMR sta per premio medio di riferimento, e RD sta ad indicare il reddito disponibile. Calcolato il valore della riduzione con questo calcolo l’amministrazione dovrà determinare l’importo effettivo della riduzione applicando al valore normativo determinato il coefficiente di finanziamento cantonale cifrato nel 73,5%.

 

                               2.5.   Per l’art. 32a LCAMal la riduzione dei premi quindi è accordata fino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo (RDM) che è, come detto, calcolato, per le unità di riferimento formate da coppie senza figli, nel seguente modo:

 

"costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento”

 

Per accertare l’importo del RDM è necessario definire il fabbisogno, ciò che avviene attraverso l’art. 10 Laps e dipende dalla composizione dell’UR. Si vedano in merito le STCA 36.2012.71 in re V. del 21 gennaio 2013 e 36.2012.20 in re M. del 13 agosto 2012; la STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012 in re F. pubblicata in RtiD 2013 I pag. 44 e segg. no. 11, la STCA 36.2014.6 in re N. del 15 maggio 2014 e la STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12, dove questa Corte ha ritenuto quanto segue:

 

“l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:

a)   per il titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b)   per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c)   per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d)   per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e)   per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

 

Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

a)   fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b)   fr.   8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c)   fr.   8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d)   fr.   5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e)   fr.   2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

 

I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.”

 

La prassi del Tribunale cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).

 

2.6.    L’amministrazione ha correttamente determinato il valore del fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art. 37 cpv. 5, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014, fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012” cifrato quindi in CHF 17’368. La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94). Alla persona sola senza figli, in base ai dati espressi va riconosciuto l’aiuto sociale unicamente sino al conseguimento di un reddito massimo di CHF 29'526.60 (= 3.4. x 17’368/2).

 

                               2.7.   Dai lavori preparatori tesi all’adozione delle norme poi divenute effettive il 1° gennaio 2012, discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS. Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.03.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

 

                                         Costante prassi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, già adottata sotto l’egida della normativa in vigore sino a fine 2011, vuole che l’amministrazione sia tenuta ad applicare la tassazione decisa dall’esecutivo e, quando ciò non sia possibile, per il difetto dell’attualità dei dati, l’amministrazione deve accertare i dati relativi alla capacità economica dell’assicurato o degli assicurati formanti l’unità di riferimento (UR qui di seguito), manualmente e non può – salvo che per l’accertamento della sostanza (art. 14 cpv. 3 RLCAMal) – far capo a una tassazione diversa, ance se successiva.

 

                                         In altri termini, come rammenta il tenore dell’art. 14 cpv. 1 RLCAMal, la Cassa deve procedere all’accertamento manuale del reddito quando sia adempiuta una delle condizioni seguenti:

 

                                         a)   persone soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera;

                                         b)   persone domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

                                         c)   decesso del coniuge o del partner registrato;

                                         d)   divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata;

                                         e)   cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o malattia, maternità/paternità;

                                         f)    cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento professionale;

                                         g)   cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione;

                                         h)   persone sole conformemente all’art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.

 

                                         La Cassa procede invece mediante l’accertamento manuale del diritto alla RIPAM, e quindi stabilisce manualmente i parametri economici al di fuori dei dati accertati a livello fiscale, quando ne sia richiesta dall’assicurato nelle seguenti circostanze:

 

                                         a)   cessazione parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1;

                                         b)   diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

                                         c)   diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

                                         d)   diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

                                         e)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.

 

                                         In queste due costellazioni comunque la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), ne accerta i valori tramite l’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

 

                                         In generale poi va ribadito che, se non sono dati gli elementi per la determinazione manuale del reddito disponibile, il giudice, e l’amministrazione, sono vincolati alla tassazione applicabile. Già sotto l’egida delle norme in vigore sino alla fine del 2011 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva imposto questa prassi mutuata dalla giurisprudenza federale in tema di determinazione dei contributi in applicazione della LAVS. Nelle STCA 36.96.79 del 22 maggio 1997; 36.1999.28 del 2 giugno 1999 in re M., 36.2004.91 del 29 marzo 2004 in re S. e nella STCA 36.2004.112 in re E. consid. 2.4., questa Corte ha ritenuto:

 

" Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata …. In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:

 

"Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

 

                                         Non è possibile quindi non applicare una tassazione emanata per il periodo di riferimento scelto dal Consiglio di Stato ed applicarne altra, anche se più favorevole all’assicurato. Se in periodo successivo alla tassazione di riferimento le condizioni economiche dell’assicurato o dell’UR peggiorano ed è realizzata una delle ipotesi dell’art. 14 cpv. 1 o 2 RLCAMal l’amministrazione non applica la tassazione ma accerta d’ufficio manualmente i redditi conseguiti dall’UR. In difetto di tale costellazione, come detto, la tassazione deve essere applicata.

 

                               2.8.   Come evidenziato l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal permette invece all’amministrazione di fare capo ai dati fiscali dell’ultima tassazione divenuta definitiva e successiva all’anno di computo, esclusivamente per l’accertamento dell’entità della sostanza e del reddito prodotto dalla stessa e ciò salvo eccezioni che qui non sussistono. Non così però per i redditi e gli altri dati in genere per i quali è necessario l’allestimento di un modulo che va trasmesso alla persona interessata al fine di permettere l’accertamento della situazione più prossima all’anno per il quale il sussidio è richiesto. L’allestimento di un modulo da parte della persona o dell’UR interessata ha quale scopo non solo un accertamento più preciso e puntuale ma anche quello di permettere all’UR interessata di esercitare il suo diritto di essere sentita (DTF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 e STCA 36.2012.73 in re E.S. del 5 novembre 2012).

 

Per quanto riguarda invece il periodo temporale per il quale deve avvenire l’accertamento dei redditi conseguiti per l’accertamento manuale, deve essere qui fatto riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che scaturisce dall’interpretazione dell’art. 65 cpv. 3 LAMal secondo cui

I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti”, già formulata sotto l’egida delle norme ticinesi vigenti sino a fine 2011. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA 11 marzo 2011 inc. 36.2011.1; 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; e 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) in cui ha sempre confermato che:

 

“Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

 

" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

 

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto…”.

(STCA 36.2011.1 del 16 marzo 2011 in re F.B., consid. 8)

 

                               2.9.   Nel caso in esame non occorre svolgere particolari verifiche d’accertamento siccome, come evoca la ricorrente stessa, la sua decisione di tassazione (resa su reclamo) conduce a ritenere un reddito lordo complessivo di CHF 54’841.00 somma dalla quale sono deducibili: l’importo del premio medio di riferimento cifrato in CHF 4'875.00, le spese professionali per CHF 3’100.00 (debbono infatti essere considerate le spese effettive, quand’anche si ritenesse comunque il limite massimo della possibile deduzione, ossia CHF 4'000.00, il risultato non muterebbe), i contributi AVS AI IPG per complessivi CHF 488.00 e gli interessi passivi per CHF 3'000.00. L’importo del RD che ne deriva è superiore al limite di reddito che conferisce il diritto alla riduzione del premio CHF 43’7378.00, importo decisamente superiore al limite del RDM fissato in CHF 29'525.60.

 

                             2.10.   L’assicurata ha prodotto la tassazione 2013 che, come specificato in precedenza, non può essere utilizzata per la sua determinazione del diritto alla riduzione del premio. Infatti nell’ipotesi in cui la tassazione determinata dal Consiglio di Stato non sia utilizzabile perché mutate le condizioni economiche o personali dell’assicurata, nei limiti dell’art. 14 RLCAMal citato in precedenza, la tassazione dei periodi successivi non può essere utilizzata (salvo che per determinare la sostanza) ma il reddito disponibile deve essere calcolato manualmente.

 

                             2.11.   La soluzione non sarebbe diversa anche volendo ritenere i redditi indicati dall’assicurata stessa come conseguiti da ultimo con la sua attività lucrativa, ossia CHF 1’349.00 al netto degli oneri sociali, percepiti 12 volte all’anno, e quindi 16'188.00, importo inferiore ai CHF19’285.00 ritenuti nella decisione fiscale 2012 resa su reclamo. In effetti la ricorrente ha acquisito la proprietà dell’immobile in cui vivono i genitori e la sorella, assumendone gli oneri ipotecari (casa a __________ in Via __________) ed incassando le relative pigioni. Agli atti la ricorrente ha prodotto, a dimostrazione delle sue più recenti entrate finanziarie, le copie delle prime pagine dei contratti di locazione __________ /__________ e __________ nonché RI 1 /__________ da cui si desumono entrate per pigioni per CHF 19'800 + 12'000 = 31’800. A questo importo va aggiunto il reddito da capitali e titoli. Anche senza il computo di quest’ultima posta il redito complessivo lordo assomma a valore (CHF 31'800 + 16'188 = CHF 47'988) che, dedotte le spese professionali e gli interessi passivi massimi (CHF 4'000 + CHF 3'000) ed il PMR (CHF 4'875), non consentirebbe comunque di concedere l’aiuto sociale siccome assommante a CHF 36'113.00.

 

                             2.12.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. Non si percepiscono tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti