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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 19 settembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni su reclamo del 22 agosto 2016 emanate da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, 1943, divorziata dal 1990, domiciliata a __________, beneficiaria di rendite e assicurata presso __________, ha chiesto, il 7 luglio 2011, di essere posta al beneficio della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2012. Nel modulo di richiesta ha indicato unicamente se stessa quale postulante formante l’unità di riferimento, non segnalando l’esistenza di convivenza, di figli a carico minorenni o maggiorenni in formazione (doc. A1), nonostante specifica domanda inserita nel formulario.
Con decisione 23 novembre 2011 (doc. A2) la richiesta è stata accolta e, in favore della postulante, è stata riconosciuta una riduzione del premio di CHF 1’466.00.
1.2. Con modulo inoltrato il 26 giugno 2012 la signora RI 1 ha postulato la riduzione del premio (RIPAM qui di seguito) per l’anno 2013. Nuovamente RI 1 si è indicata quale persona sola (doc. B1). Con decisione 17 dicembre 2012 (doc. B2) la Cassa cantonale le ha riconosciuto una riduzione del premio di CHF 1'429,20.
1.3. Anche per i successivi anni 2014 e 2015 RI 1 ha chiesto la RIPAM, sempre indicandosi quale persona sola (doc. C1 per il 2014, del 31 maggio 2013 e doc. D1 per il 2015 del 19 maggio 2014). Per il 2014 la Cassa ha ammesso la richiesta e concesso una RIPAM di CHF 1288,80 (doc. C2) mentre per il 2015 la riduzione assommava a CHF 1'407,60 (doc. D2).
1.4. Il 18 maggio 2015 RI 1 ha trasmesso alla Cassa cantonale il formulario a mezzo del quale he postulato la riduzione del premio per l’anno 2016. Anche in questa occasione, come per tutte le precedenti descritte, l’assicurata si è segnalata quale persona sola (doc. A3). Nel corso dell’elaborazione di questa richiesta, l’incaricato della Cassa ha, il 5 ottobre e il successivo 12 ottobre 2015, preso contatto con la postulante venendo a conoscenza della convivenza in essere tra RI 1 e __________, convivenza che dura da 30 anni (doc. A4).
Alla luce di tale evidenza, dopo un contatto telefonico fra il funzionario preposto e __________, nel corso del quale la Cassa è stata messa al corrente che il signor __________ dal 2016 è in pensione (doc. A4), l’amministrazione ha riesaminato le decisioni in materia di RIPAM relative alla qui ricorrente, riferite agli anni precedenti, ritenendole errate per la mancata considerazione di un’unità di riferimento unica con cumulo dei redditi.
Con quattro decisioni, tutte del 29 febbraio 2016, la RIPAM è stata negata sia a RI 1 che a __________ (formanti un’unica unità di riferimento siccome conviventi) per tutti gli anni in discussione (doc. A5 per la riduzione 2012; doc. B5 per l’anno 2013; doc. C6 per il 2014 e doc. D5 per il 2015).
1.5. Con un unico reclamo per tutte e 4 le decisioni formali 29 febbraio 2016, RI 1 ha contestato i provvedimenti. Essa precisa di avere sempre specificato, “per compilare i formulari così come per la mia tassazione”, di vivere “presso __________” precisando di essere divorziata. Essa indica poi di non volersi risposare ma di convivere e ritiene di non dovere “giustificare oltre le mie scelte di vita”. La signora RI 1 segnala poi che la Cassa ha sempre corrisposto con lei indicando il suo recapito “presso __________”.
Nel suo reclamo RI 1 stigmatizza le modalità con cui la Cassa ha proceduto all’emanazione delle sue decisioni (con due chiamate telefoniche, l’ultima a inizio febbraio 2016, vedi doc. A4) e critica il fatto che il suo assicuratore malattia, “pretende che io restituisca (nell’arco di un mese!) gli importi relativi al sussidio dal 2012 al 2015 per inciso oltre CHF 5'500.00“. Essa segnala anche la difficoltà di un tale rimborso siccome pensionata (onere gravoso) e senza “capire le ragioni di tale <punizione> non avendo mai nascosto alcunché”. La reclamante ha inoltre evidenziato:
" (…)
Mi auguro inoltre che Voi accediate al registro pubblico degli abitanti nel Cantone e confido (ma ne sono certa) che da un veloce controllo risulterebbe perfettamente la convivenza.
Ad ogni modo, non capisco, se questo è il motivo della nuova decisione, mi chiedo per quale ragione non ne fate menzione. Insomma, non capisco come possiate “cambiare idea” senza fornirmi la benché minima motivazione al riguardo. Io ritengo di essere in perfetta buona fede. (…)” (doc. D6 pag. 2)
e ancora:
" (…)
Non comprendo tuttavia come mi si possa chiedere la restituzione degli importi per ben 4 anni ormai trascorsi e ciò, come detto, senza una reale spiegazione, né ragione a mio avviso ritenuto che non ho fatto nulla di male! (…)” (doc. D6 pag. 3)
Il successivo 5 giugno 2016 (doc. A7, documento di uguale tenore è contenuto negli altri incarti) RI 1 ha lamentato l’assenza di una comunicazione da parte della Cassa, segnalando “di avere informato del ricorso la mia cassa malati; quest’ultima tuttavia sollecita … l’importo di CHF 5'782,80”.
1.6. Con quattro distinte decisioni, tutte del 22 giugno 2016 e relative ai quattro anni di RIPAM in discussione (doc. A8, B8, C9 e D8) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato i suoi provvedimenti amministrativi e negato il diritto alla RIPAM per l’unità di riferimento formata da RI 1 e __________.
Con scritto 20 luglio 2016 valido per tutte le decisioni (doc. A9, documento di uguale tenore è compreso anche negli altri incarti) RI 1 ha reagito segnalando di non avere “mai nascosto alcunché alla Vostra Autorità, né adesso, né in passato, ammettendo che la sua convivenza è sicuramente da definire stabile”. Più specificatamente l’assicurata ha evidenziato:
" (…)
Vi trasmetto la decisione relativa al sussidio per l’anno 2011, datata 30.09.2010. Faccio rilevare che quale indirizzo Voi indicate “presso __________” e che ciò avveniva già nel 2010. Non comprendo dunque come possiate sostenere che tale fatto sia emerso solo nel 2015 ed in occasione dell’inoltro della richiesta di sussidio per l’anno 2016.
Non solo. Tutte le Autorità sono perfettamente a conoscenza della mia situazione, prima fra tutte l’Autorità fiscale presso la quale Voi potere eseguire delle verifiche.
(…)
Le decisioni appena ricevute non prendono minimamente posizione su tale punto.
(…)
Io non ritengo di aver mentito, ho sempre indicato (anche solo per abitudine) che vivo con __________; … che mi vengano chiesti oltre CHF 5'000.00 per decisioni di oltre 4 anni fa e che, seppur senza dirlo apertamente, vengo tacciata e bugiarda (quantomeno di aver omesso), non lo trovo corretto. (…)” (doc. A9)
RI 1 ritiene che “vi siano delle condizioni, segnatamente di tempo, per poter procedere ad una modifica di decisioni passate a chiedere soldi indietro” condizioni che in concreto non sarebbero state rispettate. Nel suo scritto RI 1 segnala inoltre di rinunciare alla RIPAM 2016. Tale scritto è stato ulteriormente completato, il 29 luglio 2016, con lettera mediante cui l’assicurata ha preteso l’emanazione di una decisione in forma scritta (doc. A11, documento di uguale tenore è compreso in tutti gli incarti).
RI 1 si è comunque rivolta (parallelamente) al Tribunale cantonale delle assicurazioni, con ricorso del 29 luglio 2016, con cui ha contestato i provvedimenti dell’amministrazione nel loro merito (doc. I, inc. 36.2016.81), gravame che è stato evaso il successivo 4 agosto 2016 da parte del giudice delegato (doc. A12) che lo ha respinto il gravame “nella misura in cui è ricevibile” con trasmissione degli atti “subito … alla Cassa … affinché provveda ad evadere la richiesta dell’assicurata …”, in particolare mediante avviso all’assicuratore malattie della contestazione dei provvedimenti da parte dell’assicurata, ciò che l’amministrazione ha fatto (doc. A13 per tutti gli incarti).
1.7. Il successivo 22 agosto 2016 la Cassa cantonale di compensazione ha emanato quattro distinte decisioni su reclamo, una per ogni anno di RIPAM in discussione, con cui ha ribadito il principio dell’esistenza di una convivenza stabile tra RI 1 e __________ che impone il cumulo dei loro redditi ciò che esclude la possibilità di riconoscere l’aiuto sociale (doc. A15 per il 2012, doc. B15 per il 2013, doc. C16 per il 2014 e doc. D15 per il 2015).
La signora RI 1 ha subito reagito con la richiesta di “accesso agli atti” (doc. A16, documento di uguale tenore è compreso in tutti gli incarti) per “valutare l’opportunità di formulare un ricorso”, richiesta evasa il 6 settembre successivo.
1.8. Con ricorso 19 settembre 2016 (doc. I) RI 1 ha contestato le quattro decisioni emanate dall’amministrazione, postulando la concessione dell’effetto sospensivo. Con la sua impugnativa l’assicurata evidenzia come la Cassa cantonale di compensazione fosse a conoscenza da anni della sua convivenza siccome le era noto che il suo domicilio (o perlomeno il suo recapito postale) fosse “Pr. __________”. Per la ricorrente:
" (…)
IAS dunque sapeva già (quantomeno ve ne erano tutti gli elementi) che io convivevo con un'altra persona. D'altronde, io ho sempre fornito le stesse e medesime indicazioni e meglio io ho sempre ricevuto delle richieste RIPAM precompilate, sulle quali mi sono limitata a mettere due crocette e a firmare, tranne che per il 2012 in cui ho compilato un formulano. Non è dunque possibile che IAS si sia accorto solo nel 2015 di tale circostanza …
(…)
Dai dati fiscali e dai sistemi informatici cantonali (ma soprattutto questi ultimi) ciò sicuramente risulta da tanto tempo; non comprendo perchè IAS non abbia subito fatto le verifiche che avrebbero permesso di evitare questa situazione …
(…)
Come già detto, per le richieste precompilate per gli anni 2013, 2014 e 2015, mi sono limitata a firmare i documenti e a spedirli. Preciso che questi formulari mi sono sempre arrivati senza che io facessi niente in quanto, dalla valutazione dell'autorità, io facevo parte della cerchia che aveva diritto ai sussidi cassa malati.
(…)
Per il 2012, anno in cui ho compilato il formulario, non ho indicato la convivenza perché era già indicata nell'indirizzo segnalato dall'autorità stessa e dunque, a mio avviso, circostanza di cui IAS era già al corrente. A quel momento inoltre, con tutta franchezza, non era evidente per me percepire la differenza di regime. … non ho una formazione burocratica.
(…)
… è scorretto chiedere di restituire i sussidi degli ultimi 4 anni sostenendo che solo nel 2015 IAS sarebbe venuto a conoscenza della convivenza. Non ho verificato l'incarto a me riferito per gli anni precedenti al 2012, ma sono abbastanza certa che vi siano più e più lettere, sia da parte mia che redatte da IAS, in cui si indica "presso”. (…) se tale dicitura fosse stata indica solo per qualche mese e a fronte di differenti recapiti collegati alla mia persona, si sarebbe anche potuto pensare che per un periodo di tempo io abbia semplicemente abitato presso un'altra persona, ma la mia convivenza con __________ dura da oltre 30 anni e dunque da 30 anni a questa parte io ho sempre il medesimo indirizzo di recapito.
(…)
… da parte mia ho fornito le indicazioni che ho pensato mi venissero richieste (e ho sempre risposto a tutte le domande di IAS quando mi sono state formulate), ritenevo che il controllo da parte dell'autorità portasse appunto sulla valutazione del diritto o meno a questo sussidio.
(…)
Tengo poi a precisare che la valutazione del regime di convivenza, che ad ogni modo io non ho mai nascosto, ha spesso poca rilevanza, soprattutto in ambito fiscale.
(…)
In conclusione dunque, io sostengo che non vi sono prove che IAS abbia "scoperto" solo nel 2015 della convivenza, però vi sono prove (i documenti redatti anche da IAS stesso) che dimostrano come l'autorità in questione tosse già consapevole della mia situazione personale almeno a far tempo dal 2010/2011. (…)” (Doc. I)
Essa evidenzia inoltre la difficoltà economica che le crea la pretesa di rimborso dell’assicuratore malattia formulata a seguito delle decisioni dell’amministrazione.
1.9. Il ricorso è stato intimato il successivo 21 settembre 2016 alla Cassa per la formulazione della risposta di causa (doc. II) presentata, in uno con gli atti di causa il successivo 10 ottobre 2016.
In merito all’aspetto dell’esecutività data alle decisioni dell’amministrazione da parte dell’assicurazione malattie (e quindi con riferimento alla richiesta di effetto sospensivo formulata dall’assicurata) la Cassa cantonale di compensazione ha evidenziato di avere “informato l’assicuratore __________ … (invitando l’assicuratore malattia) … a sospendere la procedura d’incasso nei confronti della ricorrente … in data 4 ottobre 2016 l’assicuratore malattia conferma di sospendere la procedura d’incasso” sino a fine ottobre.
Nel merito la Cassa ribadisce nella sostanza, con argomenti che, laddove necessario saranno ripresi in corso di motivazione, correttezza dei provvedimenti impugnati.
Alla signora RI 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di nuove prove (doc. IV).
Con allegato del 22 ottobre 2016 (doc. V) intitolato “ricorso” la signora RI 1 ha ribadito e confermato le sue tesi nel merito della contestazione. Essa ha inoltre evidenziato implicitamente l’esecutività data alle decisioni da parte dell’assicuratore malattie. L’atto è stato trasmesso alla Cassa dal giudice delegato il 25 ottobre 2016 (doc. VI) per conoscenza. Nel suo scritto all’amministrazione il giudice delegato ha imposto alla Cassa (a fronte di quanto evidenziato nella risposta di causa doc. III pag. 4 2° capoverso) di volere intervenire presso l’assicuratore malattie per bloccare le procedure d’incasso delle restituzioni alla luce della non esecutività delle decisioni su reclamo del 22 agosto 2016 in conseguenza alla presentazione dei ricorsi qui in esame. Con scritto 4 novembre 2016 (doc. VII) l’assicurata ha ribadito la sua richiesta evasa dal Giudice delegato con scritto 7 novembre 2016 (doc. VIII).
Non sono state acquisite ulteriori prove.
in diritto
In ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Questa Corte è competente ad esaminare i gravami nel merito.
2.2. Il ricorso di RI 1, formulato in maniera identica per ogni anno di sussidio per il quale la Cassa ha emanato una decisione (su reclamo) che revoca i precedenti provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riduzione del premio, è sufficientemente e adeguatamente motivato. Formulato nel termine di 30 giorni dall’intimazione delle quattro decisioni rese, è tempestivo e ricevibile in ordine.
2.3. L’impugnativa contro le quattro decisioni, come indicato del medesimo tenore, muove – per tutti gli anni di sussidio in discussione – le medesime contestazioni. Oggetto delle impugnative sono le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 della medesima assicurata ricorrente che hanno alla loro base la medesima sostanziale motivazione (la convivenza tra la ricorrente e il signor __________ e la pretesa notorietà di questa circostanza). Nonostante i differenti anni di sussidio oggetto delle decisioni, si giustifica la congiunzione delle cause formanti gli incarti 36.2016.102, 103, 104 e 105, poiché, malgrado le diversità che presentano le norme specifiche di attuazione della RIPAM relative agli anni in discussione, su aspetti comunque che non sono, per queste procedure, fondamentali, le motivazioni alla base dei gravami sono qui prevalenti. Le contestazioni sono, come detto, identiche, così come le unità di riferimento interessate e le motivazioni soggiacenti al cumulo dei redditi. Questi aspetti prevalgono e si giustifica di conseguenza la congiunzione delle cause che sono evase con il presente giudizio (in questo senso si vedano anche le STCA 36.2016.54 del 6 luglio 2016; 36.2015.80 del 15 febbraio 2016, 36.2016.4 in re B. del 24 marzo 2016, 36.2016.11 in re V.I. del 18 aprile 2016, 36.2016.17 in re R. del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 in re P. del 4 maggio 2016).
2.4. RI 1 lamenta genericamente, nelle sue argomentazioni, la violazione del suo diritto di essere sentita alla luce della motivazione ritenuta nelle decisioni impugnate. Il tema è già stato affrontato da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni nella STCA 36.2016.54 in re R. del 6 luglio 2016. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost., infatti, le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto la motivazione contenuta nelle decisioni emanate dalla Cassa cantonale di compensazione è adeguata e comprensibile, specifica i motivi che stanno alla base del ricalcolo del diritto al sussidio per gli anni in questione, e pone alla base dello stesso la convivenza di cui non era a conoscenza.
In sostanza nelle sue quattro decisioni l’amministrazione ha ritenuto il sussistere di una convivenza tra la ricorrente e __________ ciò che impone il cumulo dei redditi. Per la Cassa la ricorrente e il convivente formano un’unica unità di riferimento. Questo aspetto è più che manifestamente espresso dall’amministrazione che, a sostegno delle sue conclusioni, richiama espressa giurisprudenza cantonale in materia. La violazione del diritto di essere sentito va quindi esclusa. Prima delle sue decisioni formali la Cassa ha comunque avuto contatto con l’assicurata per accertare i dettagli della convivenza anche se tale contatto è stato sgradito alla ricorrente per le modalità in cui è avvenuto. La signora RI 1 ha potuto inoltre esprimersi ampiamente e specificatamente sia nelle fasi che hanno preceduto il ricorso che con il suo gravame.
Le motivazioni delle decisioni hanno permesso all'insorgente di comprendere pienamente i motivi posti alla base del rifiuto dei sussidi, e di potere reclamare con cognizione di causa, rispettivamente le decisioni emanate su reclamo hanno consentito all’assicurata di impugnare compiutamente i provvedimenti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
D’altra parte, secondo giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183). In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3). D’altro canto l’accoglimento di un ricorso per denegata giustizia, nelle costellazioni come quelle in esame, avrebbe quale conseguenza il rinvio delle procedure all’amministrazione per sanare il diritto di essere sentito (se ne fosse ammessa la violazione). Ora il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3). Ne segue che il TCA deve entrare nel merito del ricorso.
2.5. La ricorrente ha evidenziato nel suo gravame come al suo reclamo e al ricorso non sia stato riconosciuto l’effetto sospensivo che tali atti producono ex lege salvo contraria decisione dell’amministrazione o del giudice.
Essa ha quindi chiesto che le procedure d’incasso fossero sospese da parte dell’assicuratore malattie. La Cassa (doc. III pag. 4, 2° capoverso) ha avuto “conferma” dall’assicuratore che “la procedura d’incasso” sarebbe stata sospesa “fino alla fine del mese di ottobre 2016 e, se del caso, i richiederne nuovamente un’ulteriore proroga”.
Il giudice delegato ha imposto, con scritto 25 ottobre 2016, alla Cassa cantonale di compensazione di intervenire presso l’assicuratore per bloccare l’incasso, vista la non esecutività delle decisioni impugnate.
La domanda di effetto sospensivo della ricorrente è così divenuta priva d’oggetto.
Nel merito
2.6. In concreto le decisioni contestate hanno tutte per oggetto il riesame, da parte dell’amministrazione, dei provvedimenti con cui, come descritto nelle considerazioni di fatto, in favore di RI 1 sono stati concessi i sussidi fondati sull’art. 65 LAMal. Prima di ogni altra analisi va verificato (come questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già fatto nelle STCA 36.2016.54 del 6 luglio 2016; 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) se l’amministrazione poteva procedere, come ha fatto, al riesame del diritto alla RIPAM per gli anni in discussione e se lo stesso sia stato tempestivo.
2.6.1. Come già evidenziato nei giudizi citati, in forza dell’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nella versione vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita del diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è applicabile, per analogia, la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
2.6.2. Per l’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
In virtù dell’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
L’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.
La giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni (STCA 36.2016.54 in re R. del 6 luglio 2016), ha riconosciuto all’amministrazione, a fronte di un fatto nuovo rilevante quale una convivenza stabile non segnalata dagli assicurati nella loro iniziale richiesta di riduzione dei premi, la facoltà di rivedere le proprie decisioni (formali e informali), con cui ha riconosciuto il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie e di imporre la restituzione degli importi indebitamente percepiti; ciò nel termine di un anno dalla conoscenza del fatto nuovo (art. 25 cpv. 2 LPGA).
2.6.3. In concreto i funzionari della Cassa cantonale di compensazione, e il suo servizio prestazioni in particolare, rilevano di non essere stati informati della convivenza fra RI 1 e __________ (ciò che è reso verosimile dai formulari doc. A1, B1, C1 e D1), convivenza ritenuta stabile e tale da adempiere le condizioni degli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal (si veda anche l’art. 4 Lasp). Ciò ha condotto l’amministrazione a erogare, in maniera successivamente ritenuta errata, la riduzione del premio dell’assicurazione malattia in favore della ricorrente negli anni dal 2012 al 2015. La Cassa ha avuto notizia della convivenza solo a seguito di verifiche, poste in atto successivamente all’inoltro della domanda di riduzione del premio per il 2016. L'amministrazione ritiene che non fosse possibile risalire, in base ai dati fiscali (cui ha diretto accesso per evadere le sue procedure) o ad altri elementi concreti che le fossero noti, alla convivenza tra la signora RI 1 e il signor __________, in particolare in assenza di qualsiasi indicazione in questo senso da parte della ricorrente. Questi aspetti saranno esaminati nelle considerazioni di merito.
Come evidenziato nelle considerazioni di fatto la signora RI 1 ha indicato sempre, sui formulari di richiesta della RIPAM per gli anni in discussione, di essere persona sola, divorziata, e non ha invece inserito la convivenza con __________ specificatamente richiesta in ogni formulario da lei sottoposto per la domanda della riduzione del premio. Essa reputa sufficiente che il suo recapito fosse “Pr. __________”.
La Cassa accede agli atti fiscali con riferimento agli importi ritenuti dalle autorità fiscali e alla loro natura (redditi/spese, sostanza/debiti), ma non alle causali di versamenti ed introiti e comunque in concreto l'emergenza della convivenza non era ravvisabile in assenza di precisa e specifica comunicazione (come d’altra parte non è stata ritenuta in analoga situazione risolta nella STCA 36.2016.54 in re R. del 6 luglio 2016). Proprio per tale motivo i formulari di riduzione dei premi chiedono esplicitamente di indicare i "Dati personali dell'unità di riferimento" e di specificare se la richiesta sia formulata da "Persone sole / Coniugi / Conviventi / Partner registrati / Figli minorenni conviventi". Come questa Corte ha già evidenziato nella sentenza citata è fuori dubbio che i formulari usati nel 2012 erano di migliore leggibilità e chiarezza rispetto ai moduli più recenti. Nonostante ciò anche i moduli in uso dal 2013 sono specifici quo alla richiesta del sussistere di una convivenza. Questa specifica richiesta non può essere elusa semplicemente perché l’assicurato ritiene che l’amministrazione possa accedere a dati generali dell’amministrazione cantonale o siccome sussiste un recapito postale di una persona presso un’altra. Questa lettura della realtà misconosce che la RIPAM costituisce un’amministrazione di massa che non può e non deve imporre ai preposti funzionari, confrontati con decine di migliaia di richieste, di andare autonomamente a verificare in dettaglio se un recapito postale presso una terza persona costituisca una convivenza, come pretende l’assicurata. La signora RI 1 non ha precisato, alla specifica richiesta che compariva per la prima volta nel modulo della RIPAM 2012, l’esistenza della sua convivenza con __________. Essa poteva contattare l’amministrazione in caso di dubbio sulla risposta da dare alla domanda, rispettivamente poteva rispondere alla richiesta anche se considerava la domanda ridondante e inutile siccome il dato presunto noto. Non rispondere ha indotto in errore l’amministrazione come si vedrà ancora nelle considerazioni seguenti.
La ricorrente quindi non ha mai specificato la circostanza della convivenza nelle sue richieste di RIPAM per gli anni in discussione, pur professando la sua buona fede in considerazione del fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale circostanza. Sulla buona fede dell’assicurata non occorre decidere in questa sede. Si ribadisce che i funzionari interessati, in un’amministrazione di massa quale la RIPAM, provvedono alle verifiche relative ai redditi deducendo le informazioni dai dati fiscali cui hanno accesso e debbono contare sulla correttezza e la completezza delle risposte fornite dall’assicurato.
Solo nel corso dell’esame della domanda di riduzione dei premi 2016 la Cassa cantonale di compensazione ha potuto accertare l’esistenza di una convivenza dell’assicurata con __________, circostanza che ha trovato conferma nelle parole dell’assicurata stessa e del suo convivente all’incaricata della Cassa che li ha interpellati.
Le decisioni formali di riesame dei provvedimenti di riconoscimento della RIPAM per gli anni discussi sono state emanate nel giro di pochi giorni dalle verifiche effettuate, esse sono quindi certamente tempestive.
2.6.4. La Cassa ritiene di avere erroneamente erogato la RIPAM a RI 1 per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, quando essa non ne avrebbe avuto diritto in ragione della sua convivenza stabile con __________ che impone il computo (nell’ambito dell’unità di riferimento) dei redditi dei due conviventi. Gli importi che la Cassa cantonale di compensazione pretende di avere riconosciuto a torto, dettagliatamente esposti nelle considerazioni di fatto, sono rilevanti assommando complessivamente a quasi CHF 5'600.00
Ne segue che la procedura adottata dall’amministrazione è, da un lato, tempestiva e, dall'altro, sorretta da sufficiente motivazione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve ora verificare la correttezza dell’agire dell’amministrazione quo alla nuova determinazione del diritto alla RIPAM per i medesimi anni in discussione.
2.7. Come evocato nelle recenti decisioni di questo TCA in materia (STCA 36.2016.54 del 6 luglio 2016; 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016 e 36.2016.26 del 4 maggio 2016) dal 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che regolano la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM, l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Con le norme in vigore dal 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).
Importante è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.
2.8. Il Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della richiesta.
Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Il premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
Il nuovo sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.
Secondo le norme della LCAMal in vigore sino a fine 2014 la parte del reddito che supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione del pagamento dei premi. In questa costellazione (superamento del limite di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. Le norme in vigore dal 2012 al 2014 compreso prevedevano percentuali di riduzione che variavano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a LCAMal fissava le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone coniugate con figli.
Con le modifiche vigenti per la RIPAM 2015 il legislatore ha introdotto il nuovo concetto di reddito disponibile massimo. Per tale norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo (ermetica) seguente:
RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione
Se dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50 % del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.
Le due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti del 3.4 e del 3,9.
Nel corso dei lavori preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli.” (Messaggio citato, p. 13).
Da queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14 e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
2.9. Come anticipato per stabilire il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Il RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).
L’amministrazione è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa, redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente: assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).
Dai lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS. Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.10. Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) od ancora per l’invalidità, rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.
Secondo le nuove norme la spesa per interessi passivi è - come detto - ammessa se effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000.00. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari.
La deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai debiti ipotecari. Per evitare ai funzionari che applicano la LCAMal difficoltà amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati (remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore ammette in deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai dati cui la Cassa cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di approfondimento da parte della Commissione della gestione e delle finanze nel suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.00 è il riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su questo aspetto la volontà del legislatore appare chiara.
2.11. Come in parte già anticipato, per le norme vigenti dal 2012 al 2014, determinato il RDS riferito all’UR istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al valore limite l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il computo della pigione”.
Il valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal previgente (su questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio 2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni riferite ai sussidi precedenti la RIPAM 2015 (STCA 36.2014.8 del 16 aprile 2014; 36.2012.71 del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 del 13 agosto 2012 nonché 36.2012.14 del 3 settembre 2012, pubblicata in RtiD 2013 - I pag. 44 e segg. No. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:
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a) per il titolare del diritto: |
importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola |
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b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: |
importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola |
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c) per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: |
importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio |
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d) per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento: |
importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio |
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e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: |
importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio. |
2Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
3I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).
Come indicato dunque dall’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa, per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono il versamento di un sussidio.
2.12. Con le modifiche della legge apportate il 3 novembre 2014 dal Parlamento ed entrate in vigore il 1° gennaio 2015 il calcolo dell'importo normativo della RIPAM 2015 è determinato mediante una nuova formula che considera il reddito disponibile massimo dell’art. 32a LCAMal (si veda quanto esposto nelle considerazioni sub. 2.9. in fine).
L'art. 34 LCAMal ribadisce che l'importo massimo normativo dei premi corrisponde alla somma dei premi medi di riferimento per categoria d'assicurato, dell'UR. L'importo normativo della RIPAM, dal 2015 è quindi determinato dalla seguente formulata:
[PMR – (PMR x RD2)]
RDM2
e dipende dal reddito disponibile massimo (RDM) definito all'art. 32 a LCAMal cui si è accennato nelle considerazioni precedenti.
Le modifiche apportare alle norme a contare dal 2015 hanno reso il sistema molto meno trasparente visto l’uso di formule matematiche complesse.
2.13. Per completezza va rammentato ancora che per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1 LAMal) l’importo normativo della RIPAM va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.
Il coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato cambiato con effetto al 1° gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per “le unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000“, mentre un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.
A contare dal 2015 il legislatore, in uno con le modifiche cui si è accennato, ha voluto portare un'ulteriore modifica all’art. 37 LCAMal fissando il coefficiente cantonale di finanziamento definitivamente al 73,5% dell'importo normativo della RIPAM.
2.14. La somma che risulta quindi dall’applicazione di questa percentuale di partecipazione finanziaria del cantone al premio normativo calcolato alla luce della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce l’importo della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova polizza, alla parte richiedente l’aiuto sociale.
2.15. Occorre anche qui (come già nelle recenti decisioni di questo Tribunale, cfr STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016, 36.2016.26 del 4 maggio 2016 e 36.2016.54 del 6 luglio 2016) precisare quali fossero i parametri applicabili alla determinazione della riduzione dei premi negli anni qui in esame.
2.15.1. Con il Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011), le stesse sono state definite come segue:
" a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2009.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4850.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4421.--
- minorenni: CHF 1146.--
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno 2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012."
2.15.2. Per l’anno 2013, le stesse sono state così definite:
" a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’908.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’526.--
- minorenni: CHF 1’141.--
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal."
2.15.3. Con Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente) concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti parametri:
" a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’965.00
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’594.00
- minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal.”
2.15.4. Per l'anno 2015 l'esecutivo cantonale ha fissato i parametri della RIPAM mediante DE dell'11 febbraio 2015, nel seguente modo:
" a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2012.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’875.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’504.--
- minorenni: CHF 1’066.--
c) costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:
- unità di riferimento senza figli: 3.4
- unità di riferimento con figli: 3.9”
2.16. Prima di esaminare i calcoli eseguiti dall’amministrazione al fine di accertarne l’esattezza, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, e contestato dalla ricorrente, secondo cui i suoi redditi e quelli del signor __________ debbano essere accumulati. La signora RI 1 contesta infatti l’agire tempestivo della Cassa che avrebbe avuto nozione della convivenza da anni siccome il recapito suo e del signor __________ comunicato alle autorità fiscali e in genere a quelle cantonali.
2.17. Come ricordato nelle recenti STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015; STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015 e STCA 36.2015.80 del 15 febbraio 2016; 36.2016.4 del 24 marzo 2016, 36.2016.11 del 18 aprile 2016, 36.2016.17 del 23 maggio 2016, 36.2016.26 del 4 maggio 2016 e 36.2016.54 del 6 luglio 2016, l’art. 26 cpv. 4 LCAMal prevede che i partner conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un’UR. La ricorrente non contesta la possibilità stessa, conferita al legislatore. Su questo aspetto con la STCA 36.2015.29 questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto, l’art. 8 Cost. fed.
Da notare che, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese sulla RIPAM e della norma del suo regolamento per cui in caso di convivenza stabile i redditi dei conviventi sono cumulati siccome i conviventi compongono un’UR (art. 26 cpv. 4 LCAMal e 10a RLCAMal), la giurisprudenza federale si era già occupata, in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:
" L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)
Dans le domaine des contributions publiques ou des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général très strictes (ATF 133 I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118 Ia 46 consid. 5b p. 61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également ATF 131 II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.
Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).
Les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale."
Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito cumulativamente dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale. Il TF non ha ritenuto tale cumulo in contrasto con senso e scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal.
2.18. In Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo aspetto come lo è la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.
Con pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal prevedendo il nuovo art. 10a secondo cui:
" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei concetti già contenuti nel RLaps.
In una sentenza 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come:
" … per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."
Ed ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene quanto segue:
" Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Con le ulteriori seguenti osservazioni:
" È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.)."
Questi rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie, nelle STCA più volte citate in precedenza, e sono assolutamente attuali per cui vanno ulteriormente ribaditi. I concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno applicati anche in ambito di riduzione die premi sia per il rinvio dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 10a RLCAMal e 2a RLaps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.
Condividere la propria esistenza, gli affetti, in una relazione intensa, duratura, rapportabile a quella coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili.
In concreto la ricorrente e il convivente signor __________, essi condividono la loro esistenza da oltre 30 anni, intrattengono una relazione intensa la cui stabilità non è posta in discussione dall’assicurata ricorrente che ha scelto questa comunità di vita. Essi si prestano quindi reciproco aiuto. In concreto, alla luce della situazione descritta dalla medesima ricorrente nella sua impugnativa, va pacificamente ammesso che si è in presenza di una convivenza duratura, intensa, profonda e radicata, che adempie i requisiti dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal e dell’art. 10a lett. b) rispettivamente c) RLCAMal, conforme alla giurisprudenza federale.
2.19. Nel caso in esame, non diversamente dai casi recentemente esaminati recentemente da questo TCA (STCA 36. 2016.54 in re R. del 6 luglio 2016 e le sentenze cantonali ivi citate), la convivenza va senza dubbio ritenuta stabile e tale da imporre il cumulo dei redditi in ottica di RIPAM tra i due conviventi che formano un’unica UR.
La ricorrente e __________, oggi entrambe pensionati, convivono da moltissimi anni, la loro è una relazione affettiva stabile e profonda. La ricorrente ha indicato di non avere voluto contrarre un matrimonio per deliberata scelta che non deve essere sindacata (art. 8 cpv. 2 Cost. fed.). La coppia condivide l’alloggio e la ricorrente, per abitudine, indica il suo recapito “Pr. __________” ossia preso __________, aspetto questo che è stato analizzato nelle considerazioni sub. 2.6.3.
Gli elementi raccolti agli atti, la modalità e la lunga durata della vita comune, confermano le ammissioni della ricorrente stessa relative alla stabilità della comunione di vita con il signor __________. È quindi comprovata l’esistenza di una convivenza che impone all’amministrazione il cumulo dei redditi per la determinazione del diritto alla RIPAM. RI 1 e __________ formano un’unità di riferimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal così come precisato dall’art. 10a RLCAMal.
2.20. In particolare nelle STCA 36.2016.54, 36.2015.29 e 36.2014.78 (citate in precedenza), questo Tribunale, a fronte delle specifiche contestazioni delle ricorrenti, ha esaminato il tema della pretesa discriminazione cui sono sottoposte le coppie conviventi in rapporto a quelle coniugate a livello di RIPAM rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto fiscale, non traendo - in questo ambito - i vantaggi della coppia coniugata quo a deduzioni ed aliquote. Nei due casi citati la parte ricorrente rilevava che i redditi, in ottica RIPAM, sono cumulati mentre in ottica fiscale ciò non avviene, ma non vengono ritenute specifiche deduzioni per determinare l'imponibile e non viene applicata l'aliquota per coniugi. Come deciso nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 consid. 2.21 quest’obiezione non può essere ritenuta (argomento ripreso nella successiva 36.2015.29 consid. 2.24.), il Tribunale cantonale delle assicurazioni così si è infatti espresso:
" Va sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore, chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è in parte condizionata da quella federale), sono considerati persone con partita fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost. fed.
L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing & Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p. 237 e seg.
Ne discende che, per la determinazione del diritto alla RIPAM della ricorrente, e del di lei figlio, vanno ritenuti i redditi conseguiti dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati appartenenti ad un’unica UR.”
2.21. Prima di verificare i calcoli operati dall’amministrazione e di accertare la correttezza della domanda di restituzione delle RIPAM dal 2012 al 2015 è necessario verificare, come indicato nelle considerazioni del punto 2.6.3., se la Cassa abbia tempestivamente agito, emanando le sue decisioni di restituzione, nel rispetto del termine di un anno che l’art. 49 cpv. 2 LCAMal, per il suo rinvio all’art. 25 cpv. 2 LPGA. La ricorrente ritiene infatti che l’amministrazione cantonale (in specie quella fiscale) fosse a conoscenza del fatto che lei aveva il suo recapito presso il signor __________, da ciò la Cassa avrebbe dovuto trarre l’informazione della convivenza e quindi il termine per imporre la restituzione sarebbe perento.
La tesi dell’assicurata non può essere seguita. Già è stato esposto nelle considerazioni del punto 2.6.3. che il formulario relativo alla domanda di RIPAM chiede esplicitamente agli assicurati di indicare se sussista una convivenza. Manifestamente, come specificato, la riduzione dei premi è un’amministrazione che coinvolge decine di migliaia di persone, ciò che non permette di imporre ai funzionari di eseguire verifiche autonome, accertare d’ufficio i fatti, operare indagini specifiche. La formulazione della domanda esplicita sul modulo relativa al sussistere di una convivenza doveva fare ritenere all’assicurata che tale aspetto era rilevante e andava chiaramente specificato alla Cassa. L’esistenza di un recapito presso terze persone non necessariamente è poi indizio di una convivenza che adempia i requisiti esposti nelle considerazioni precedenti. Condivisione di spazi tra studenti universitari, praticità per il recapito della corrispondenza (a seguito ad esempio di assenze frequenti) possono indurre le persone a fare recapitare la propria corrispondenza presso un famigliare, un amico o presso una persona disponibile. Far risalire, dal semplice recapito della posta presso il signor __________, la consapevolezza del sussistere di una convivenza stabile che impone di considerare un’unica UR è eccessivo. La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha avuto i suoi primi dubbi a fronte della presentazione della richiesta di sussidio 2016, ha contattato la ricorrente e successivamente il convivente, apprendendo in maniera chiara la natura della convivenza solo a partire dall’ottobre 2015. Da quel momento è iniziato a decorrere il termine perentorio per l’amministrazione per domandare la restituzione dell’aiuto sociale ritenuto indebitamente percepito dalla signora RI 1. La Cassa lo ha rispettato siccome ha emanato le sue decisioni, sia quella formale che quella su reclamo, ancor prima del decorrere di tale termine.
2.22. Alla luce della tempestività dell’agire dell’amministrazione, va verificato il calcolo della RIPAM svolto per determinare se l’entità della restituzione richiesta, pari a tutti gli aiuti sociali di cui la signora RI 1 ha beneficiato a partire dal 2012 sino e compreso il 2015, sia corretta.
Per definire il diritto alla RIPAM della ricorrente, e del convivente __________, occorre fissare il reddito determinante in maniera semplificata, partendo dai dati contenuti nelle decisioni fiscali; cui va aggiunto quello conseguito dal convivente e dedotte le spese riconosciute. La ricorrente, nel suo esposto, non ha contestato i calcoli eseguiti dalla Cassa cantonale di compensazione che si rivelano corretti. Va qui osservato che gli importi del fabbisogno determinati dall’art. 10 Laps (v. consid. 2.11. che precede) sono stati correttamente aggiornati come imposto dall’art. 10 cpv. 3 Laps. Nella STCA 36.2015.29 consid. 2.25 sono specificate le modalità di calcolo e di determinazione dei valori aggiornati, a tale giudizio può qui essere fatto riferimento, e meglio:
" Con riferimento a tale norma va ricordato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto ai valori del biennio precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11 è stato dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del l’1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona), che “l’aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione.
Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RtiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).
Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9%, che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%.
La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 per il sussidio del 2015, al 2013 per il sussidio del 2014 rispettivamente al 2012 per il sussidio del 2013.
L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha operato correttamente fissando il valore del fabbisogno applicando le norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014… i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).”
In concreto dunque la Cassa cantonale di compensazione ha cifrato correttamente il fabbisogno dell’UR in causa, composta da RI 1 e dal convivente, in CHF 16'540.-- (titolare del diritto) + CHF 8'270.-- (prima persona supplementare).
Questo importo è stato aggiornato secondo le Ordinanze 09 ed 11 in maniera corretta.
2.23. Di seguito sono verificati i calcoli dell’amministrazione per la nuova determinazione del diritto alla RIPAM da parte dell’UR composta dalla ricorrente e dal suo convivente per tutti i 4 anni di sussidio in discussione.
2.23.1. Per quanto attiene alla RIPAM 2012 la Cassa ha considerato i premi medi dei componenti l'UR, di CHF 9'700.--. I redditi conseguiti nel periodo di riferimento sono fissati nella tassazione 2009 ed ammontano a CHF 27'104.00 per la ricorrente e a 108'819.00 per il convivente. Il totale è di CHF 135'923.00, cui va aggiunta la quota parte della sostanza (CHF 19'987.00). Per determinare il reddito disponibile occorre dedurre dall’importo complessivo dei redditi lordi le spese professionali e quelle per interessi passivi oltre all’importo dei premi medi riconosciuti (CHF 9'700 + 3'000 + 4'000) per un reddito disponibile di CHF 139'210.00. Per stabilire il diritto al sussidio va applicata la seguente formula:
{PMR - [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM massima)
* quota art. 36 v.LCAMal/100]} * Quota finanziamento
che, rapportata ai dati concreti, conduce al seguente risultato per l’UR composta dalla ricorrente e dal convivente:
{9'700 – [(139’210 – 13'026) x 21/100] x 73,5% = - 12’347
L’importo inferiore allo 0 non consente il riconoscimento di alcuna riduzione del premio. La Cassa ha calcolato correttamente il diritto alla RIPAM per l’anno 2012.
2.23.2. Per l’anno 2013 il RD dell’unità di riferimento assomma a importo del tutto simile. I redditi conseguiti dai conviventi assommano a CHF 135'717 (CHF 108'613.00 per il convivente e CHF 27'104.00 per l’assicurata), maggiorati di una quota della sostanza pari a CHF 20'088.00. Il reddito disponibile, dedotte le spese ammesse, è di CHF 138'989.00. La RIPAM è calcolata con la formula seguente:
{PMR – [(RD – Limite RD per sussidio massimo/2) x quota % di partecipazione]} x coefficiente cantonale di finanziamento
Ossia:
{9'816 – [(138’989 – 26’052/2) x 21%]} x 70% = - 11'645,40
Anche in questo caso il valore negativo del risultato non consente l’attribuzione di una riduzione del premio. La Cassa ha agito correttamente.
2.23.3. Per l’anno 2014 la formula di calcolo è quella esposta nelle considerazioni precedenti. Il reddito lordo di CHF 108'712.00 per il convivente, CHF 27'465.00 per la ricorrente e CHF 20'944.00 quale quota della sostanza, conducono a ritenere un RD di CHF 140'364.00. Il calcolo della RIPAM da un risultato negativo che non consente il riconoscimento di una RIPAM come indicato dalla Cassa (decisione impugnata, doc. C16, p. 6). La ricorrente stessa non ha correttamente contestato il calcolo eseguito dall’amministrazione ed i parametri posti alla base dello stesso che sono stati fissati conformemente alle norme applicabili.
2.23.4. Per il 2015 il reddito dell’assicurata rilevato dalla tassazione 2012 è di CHF 27'477.00, quello del convivente è di CHF 108'788, cui va aggiunto 1/15 della sostanza netta (di CHF 21'421.00). Il RD assomma a CHF 141'356.00. La formula applicabile per determinare il limite di reddito massimo del diritto alla riduzione è (in assenza di figli a carico) data dall’applicazione della costante (3,4) moltiplicata per la metà del limite di reddito Laps, qui 3,4 x (26’052/2) = CHF 44'288,40 importo che il RD di CHF 141'356.00 supera ampiamente.
2.24. Alla luce di quanto precede, ritenuto il sussistere di tutti i presupposti di legge, la Cassa ha correttamente e ricalcolato, e tempestivamente richiesto la restituzione di quanto versato in eccesso, il diritto alla RIPAM di RI 1, e ciò per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (l’assicurata ha rinunciato a contestare il mancato riconoscimento del sussidio per l’anno 2016). In concreto è manifestamente data (per il periodo d’interesse) una convivenza stabile tra la ricorrente e il signor __________. La Cassa ha eseguito i calcoli correttamente, fondandosi sulle tassazioni applicabili, cifrando i RD partendo dai redditi complessivi determinati a livello fiscale da quali ha dedotto, in maniera precisa, gli importi deducibili. Per tutti gli anni in discussione il diritto alla RIPAM è stato correttamente negato.
Ne segue che il ricorso contro le quattro decisioni della Cassa cantonale di compensazione del 22 agosto 2016 deve essere respinto. Si prescinde dal carico di tasse e spese e non sono attribuite ripetibili in favore della Cassa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 19 settembre 2016 formulato da RI 1, __________, contro le quattro decisioni emesse su reclamo il 22 agosto 2016 dalla Cassa cantonale di compensazione aventi per oggetto la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, le spese sono poste a carico dello Stato, e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti